AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 39.2002.35
Data decisione, Autorità: 07.02.2003, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n. 39.2002.00035-36
cr/sc
Lugano 7 febbraio 2003
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Cinzia Raffa, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 2 aprile 2002 di
__________, 2. __________,
contro
le decisioni del 7 marzo 2002 emanate da
Cassa cantonale assegni familiari, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di assegni di famiglia
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione del 15 dicembre 1998 la Cassa cantonale per gli assegni familiari (di seguito la Cassa) ha attribuito a __________ (che è stata sposata con __________ fino al 1999, quando, in seguito al divorzio, ha ripreso il proprio cognome da nubile), a favore delle figlie __________ (3 aprile 1993) e __________ (1 aprile 1994), un assegno integrativo di fr. 835.-- mensili con effetto dal 1° luglio 1998 (cfr. doc. _).
Tale assegno è stato aumentato a fr. 863.-- con effetto dal 1° gennaio 1999 (cfr. doc. _), a fr. 1'740.-- dal 1° gennaio 2000 (cfr. doc. _) e a fr. 1'789.-- dal 1° gennaio 2001 (cfr. doc. _), in seguito alla nascita del terzo figlio, __________ (19 ottobre 1999), figlio di __________ e __________.
Inoltre, a partire dal 1° gennaio 2001 la Cassa ha attribuito all'assicurata un assegno di prima infanzia di fr. 44.-- mensili (cfr. doc. _).
1.2. In data 22 gennaio 2001 i ricorrenti hanno comunicato alla Cassa quanto segue:
" (…)
con la presente le comunichiamo la modifica della situazione famigliare.
Dal gennaio del corrente anno (2001), la signora __________ si è trasferita con i figli nell'abitazione del sig. __________, sempre a __________. L'abitazione è di nuova costruzione. L'abitabilità della stessa è avvenuta in data 23 gennaio 2001.
Il nuovo recapito è Via __________.
La signora __________ partecipa alle spese correnti di conduzione della casa, in ragione di circa 1'000.-- al mese (elettricità, piccole spese, riscaldamento, telefono, …).
Le figlie sono nate dal precedente matrimonio della signora __________. Il figlio __________ è figlio naturale del sig. __________."
(Doc. _)
1.3. A seguito di tale comunicazione, la Cassa ha invitato gli assicurati a presentare una nuova richiesta per assegni di famiglia (cfr. doc. _); tale richiesta è stata presentata in data 27 giugno 2001 (cfr. doc. _).
La Cassa, dopo avere esaminato la documentazione necessaria, ha emanato, in data 7 marzo 2002, due decisioni con le quali ha respinto la richiesta di assegno di prima infanzia e di assegno integrativo di __________ e __________, con effetto dal 1° febbraio 2001 (cfr. doc. _).
1.4. Contro queste decisioni __________ e __________ hanno inoltrato, in data 2 aprile 2002, un tempestivo ricorso nel quale si sono così espressi:
" (…)
La signora __________, a seguito del divorzio dal marito, quale genitore affidatario delle due figlie, beneficiava dell'assegno di prima infanzia e dell'assegno integrativo.
In data 1° gennaio 2001 la signora __________ si trasferiva nella casa del sig. __________, in fase d'ultimazione.
Tempestivamente veniva notificata all'Ufficio delle Assicurazioni sociali la convivenza (sigh! ).
I signori __________ ed __________ hanno un terzo figlio in comune.
Senza alcun preavviso l'Ufficio delle Assicurazioni sociali sospendeva l'erogazione degli assegni in favore della signora __________ e delle figlie.
Le parti hanno sempre precisato che il signor __________ si fa carico dei costi derivanti dal figlio in comune e parzialmente per i costi della madre.
Ogni e qualsiasi richiesta oggetto della presente procedura è in ragione delle spese relative alle figlie del primo matrimonio.
Errato quindi dichiarare che gli assegni in essere siano relativi al signor __________.
Nel merito
Il presente ricorso ha prevalentemente lo scopo di porre chiarezza in una situazione paradossale.
Malgrado decine di lettere all' e dall'Ufficio delle Assicurazioni sociali, non é stato infatti ancora chiarito su cosa sono fondati i metodi di calcolo utilizzati per determinare o meno il diritto al sussidio.
La Legge sugli assegni di famiglia non prevede infatti minimamente che la convivenza sia uno dei fattori di riduzione o di soppressione per gli assegni in oggetto.
La questione paradossale é tuttavia la seguente:
In fase di elaborazione della dichiarazione dei redditi 2001 / 2002 il signor __________, il quale come da evidenza si fa carico di fatto del mantenimento dell'intera famiglia, chiedeva di poter beneficiare, come sembrerebbe logica, della deduzione per persone a carico, quindi dei costi di mantenimento dell'intera famiglia.
La risposta è stata che "non essendo legato da vincoli di parentela né con i figli di primo letto, né con la madre degli stessi, non si possono considerare persone a carico (eccetto per il figlio minore). Le deduzioni non sono quindi permesse".
Dall'altro lato, la signora __________, la quale non percepisce alcun reddito all'infuori del contributo di mantenimento dall'ex marito (Fr. 1'300 mensili), si é vista dire che "non essendo possibile mantenere due figli con tale reddito, viene applicato (e tassato!) un reddito supposto.
Già qui la situazione si fa poco chiara:
Il signor _________ mantiene tutta la famiglia e non gli é permesso operare deduzioni al riguardo (in quanto non coniugato!). La signora _________ non ha reddito e gli viene tassato quanto invece di fatto riceve dal signor _________ (ciò che significa doppia imposizione dei redditi ... ). Questo ragionamento é basato sul fatto che non essendo coniugati, le posizioni del signor __________ e della signora _________ sono da mantenere indipendenti.
Ora infine l'Ufficio delle Assicurazioni sociali rileva in pratica che anche se non coniugato il sig. _________ ha l'obbligo di mantenimento della famiglia _________.
Ma se é obbligato, perché invece l'autorità fiscale non permette le deduzioni? o meglio: se l'autorità fiscale non permette le deduzioni in quanto non persone a carico, perché l'Ufficio delle Assicurazioni sociali, e non la Legge sugli assegni di famiglia, silente su tale fatto, prevede l'obbligo di mantenimento del convivente e la soppressione del diritto agli assegni?.
In diritto
Per l'assegno Integrativo, l'art. 24 LAF prevede che il genitore domiciliato nel Cantone ha diritto all'assegno, per il figlio, se cumulativamente ha la custodia del figlio, ha domicilio nel Cantone da almeno tre anni ed il reddito disponibile é inferiore ai limiti previsti.
Per l'assegno di prima infanzia l'art. 31 LAF recita invece che il genitore domiciliato nel cantone ha diritto all'assegno, per il figlio, se cumulativamente ha domicilio nel Cantone da almeno tre anni, si occupa della cura del figlio e non esercita alcuna attività lavorativa (oppure ...) il reddito disponibile del genitore, inclusi eventuali assegni, ....:
Ora tutte queste condizioni sono riempite dalla signora _________. Anche le bambine sono nell'età in oggetto, avendo attualmente 8 e 9 anni.
Nulla osterebbe quindi al riconoscimento dell'assegno.
La LAF prevede le condizioni per la modifica degli assegni (art. 29 e 37). Un fattore è la modifica della composizione della famiglia, concetto questo chiarito nel Regolamento della LAF.
L'art. 35 Reg. LAF recita infatti: Per cambiamento della composizione della famiglia si intende ogni variazione nella comunione di persone che é alla base del calcolo della prestazione. L'assegno integrativo é aumentato o ridotto in caso di cambiamento importante del reddito disponibile dei genitori.
Ma il termine genitori é definito all'art. 2 LAF e 1 Reg. LAF. È genitore il genitore naturale, adottivo, affiliante e colui che di fatto ha generato il figlio. Ora, per quanto concerne le due bimbe di primo letto, il sig. ________ non rientra in questa definizione.
Per il calcolo degli assegni, la LAF rimanda infine per analogia alla OPC LAVS/Al (831.301).
Tuttavia, nemmeno tale normativa dispone che in caso di convivenza i redditi del convivente non genitore debbano essere oggetto di valutazione nella determinazione del diritto agli assegni.
Le motivazioni di calcolo, contenute nelle decisioni qui impugnate, sono invece di impossibile lettura. Da dove sono stati dedotti tali importi e su che base computati alla signora _________ ?? Quale é la legge alla base di tali calcolazioni?
Una risposta é attesa da codesto lodevole Tribunale.
Di principio, si rileva che l'abitazione è intestata al sig. _________ e tutti i costi ivi relativi sono a suo esclusivo carico. Anche il reddito evidenziato é quello del sig. _________. Perché allora cumulare tali dati con quelli della signora _________.
E se parlassimo di protezione dei dati ? chi ha autorizzato il sig. __________, dell'Ufficio delle Assicurazioni sociali, a rivelare alla signora __________ il reddito del sig. __________? e ancora la stima della sua abitazione o il carico ipotecario della stessa?
Convinzione dei ricorrenti é che, grazie anche ad una lacuna legislativa, la pratica sia stata trattata dall'Ufficio delle Assicurazioni sociali con una certa incapacità e superficialità, in dispregio dei diritti dei qui ricorrenti.
La corrispondenza agli atti lo proverà di certo. Esemplare é il fatto che dopo oltre un anno e tre mesi, ed unicamente in quanto l'ultima lettera al sig. __________ é stata trasmessa per conoscenza al lodevole Consiglio di Stato, quasi per magia la pratica é stata riesumata dai cassetti e prontamente evasa. Bell'esempio di professionalità da parte dei responsabili di tale ufficio.
Oggetto del presente ricorso é anche la sospensione immediata del versamento degli assegni.
L'art. 29.4 a) LAF prevede infatti che l'assegno integrativo venga sospeso (soppresso), se il cambiamento é annunciato tempestivamente, il primo giorno del mese successivo la notifica della decisione.
L'art. 37 LAF prevede la stessa cosa per l'assegno di prima infanzia.
Ora in effetti la signora _________ ed il signor ________ hanno tempestivamente notificato la convivenza al 1° gennaio 2001, e gli assegni sono stati sospesi, senza alcun preavviso (!) a decorrere dallo stesso mese di gennaio.
La decisione di sospensione é arrivata invece ben più tardi, come emergerà dalla copiosa documentazione agli atti dell'Ufficio delle Assicurazioni sociali, qui richiamata.
Gli assegni devono quindi essere confermati per lo meno per i mesi di gennaio e febbraio 2001.
In conclusione le questioni da chiarire potrebbero essere semplicemente riassunte come segue:
La convivenza é causa di modifica del diritto agli assegni?
Se si, in base a quale disposizione legale?
In tale caso dovrà essere specificato l'obbligo del sig. _______ di provvedere al mantenimento dell'intera famiglia, con le conseguenze della deduzione fiscale.
In caso invece di risposta negativa, il presente ricorso dovrà essere accolto, le decisioni impugnate annullate ed emessa (si confida in termini ragionevoli) una nuova decisione." (Doc. I)
1.5. Con risposta del 22 aprile 2002 la Cassa ha proposto di respingere il ricorso, argomentando:
" (…)
Dagli atti si evincono i seguenti dati:
a) fino al 31.01.2001 alla signora ___________ è stato riconosciuto un assegno integrativo di fr. 1'789.- mensili equivalente all'importo massimo erogabile ad una famiglia monoparentale con tre figli;
b) a questo importo, limitatamente al mese di gennaio 2001, si aggiungeva un assegno di prima infanzia di fr. 44.- mensili;
c) i tre figli della signora __________ avevano due padri diversi, _______ e ______ erano figlie di _________, ex-marito della ricorrente, mentre ________ era figlio dell'attuale convivente signor _________.
Con lettera del 22.01.2001 la Cassa veniva informata che la signora __________, unitamente ai tre figli, si era trasferita nell'abitazione dell'attuale convivente.
Ritenuto che a norma della LAF la composizione della famiglia si modificava da monoparentale con tre figli a biparentale con tre figli, la Cassa sospendeva il versamento degli assegni alfine di rideterminare i diritti dei ricorrenti tenuto conto della situazione economica del signor ________, padre di un figlio comune della coppia.
Per rispondere all'obiezione ricorsuale che chiede a norma di quali articoli della Legge si sia proceduto alla soppressione degli assegni, la Cassa precisa che sono gli articoli 29, cpv. 1 e 37, cpv. 1 della LAF e gli art. 35, cpv. 1, 36 e 59 dei Regolamento LAF.
Nella presente fattispecie interveniva un cambiamento della composizione della famiglia in quanto la signora _________ andava a convivere, unitamente ai suoi tre figli, con il signor _________, padre di _________.
La Cassa si riconferma nel calcolo contestato e ne sottolinea la piena legittimità nel senso che i redditi del lavoro del convivente sono computabili ai fini del diritto alle prestazioni. Se la coppia ha organizzato diversamente la suddivisione degli oneri all'interno della famiglia è una scelta pienamente comprensibile ma che non può, alla luce dell'attuale legislazione, trovare tutela.
Si chiede pertanto a codesto lodevole Tribunale cantonale delle assicurazioni di voler respingere i ricorsi confermando le decisioni contestate." (Doc. _)
1.6. Pendente causa il TCA ha chiesto alla Cassa:
" - l'assegno integrativo e l'assegno di prima infanzia sono stati corrisposti ai ricorrenti nel mese di gennaio 2001?
di regola, a partire dal momento della domanda da parte degli assicurati, quali sono i tempi necessari al raggiungimento di una decisione circa il diritto o meno agli assegni di famiglia?
nella fattispecie concreta, la richiesta per assegni di famiglia è stata inoltrata dai ricorrenti in data 27 giugno 2001; le decisioni che negano loro il diritto all'assegno integrativo e all'assegno di prima infanzia, per contro, sono datate 7 marzo 2002.
Quali sono i motivi che giustificano un così lungo intervallo di tempo intercorso fra la richiesta e la relativa decisione?" (Doc. _)
Con risposta del 28 ottobre 2002 la Cassa ha comunicato quanto segue:
" - alla signora __________ è stato corrisposto l'assegno integrativo e di prima infanzia relativo al mese di gennaio 2001;
di regola, la decisione in merito agli assegni di famiglia viene emessa dopo 60 giorni dalla presentazione della richiesta;
nella fattispecie, i tempi d'attesa si sono dilatati poiché inizialmente la richiesta è stata presentata al nostro ufficio senza essere stata vidimata dall'agenzia comunale AVS e pertanto la stessa è stata ritornata all'agenzia di ________ per le necessarie verifiche. Proseguendo nell'esame della richiesta, la Cassa ha dovuto richiedere l'allestimento di una perizia immobiliare all'ufficio cantonale di stima (questa procedura prolunga in modo importante i tempi d'attesa)." (Doc. _)
1.7. Con scritto datato 16 novembre 2002 i ricorrenti hanno ancora osservato:
" (…)
Ad. 1 In effetti l'assegno integrativo e di prima infanzia relativo al mese di gennaio 2001 è stato regolarmente corrisposto alla signora __________.
Rileviamo tuttavia in proposito che la Legge sugli assegni di famiglia dell'11 giugno 1996 prevede ai suoi art. 29 (assegno integrativo) e art. 37 (assegno di prima infanzia) che:
" La riduzione o la soppressione dell'assegno interviene
a) se il cambiamento (di reddito disponibile dei genitori o della composizione della famiglia) è annunciato tempestivamente, il primo giorno del mese successivo la notifica della decisione."
Ora, è pacifico che da parte dei ricorrenti vi è stato un annuncio tempestivo.
Al contrario, come già più volte evidenziato, la signora ___________ non era stata avvisata della sospensione degli assegni, ciò che poi ha causato alla stessa le note difficoltà.
Solo con lettera 21 marzo 2001 la Cassa Cantonale per gli assegni familiari ha comunicato, in modo, implicito, mediante trasmissione del formulario per una nuova richiesta, l'avvenuta sospensione. Una notifica formale non è invece ad oggi mai avvenuta.
Ciò significa che gli assegni integrativi e di prima infanzia vanno versati perlomeno per i mesi di febbraio e marzo 2001.
Ad. 2 Rileviamo unicamente che dal 22 gennaio 2001, data della notifica dell'avvenuta coabitazione, la prima comunicazione da parte dell'Ufficio per gli assegni familiari porta la data del 21 marzo. Mai prima tale ufficio aveva comunicato la sospensione degli assegni famigliari. Per ben due mesi quindi lo stesso sapeva delle conseguenze della lettera della signora _________, ma non ha fatto nulla a vantaggio della qui ricorrente, notificandole immediatamente il formulario per una nuova richiesta.
Ad. 3 Le affermazioni del sig. ________ si commentano da sé. Anche ammesso che la richiesta sia stata erroneamente trasmessa senza vidimazione comunale, richiamare tale fatto per giustificare il ritardo di nove mesi mi pare alquanto scorretto.
Dando fiducia al nostro efficiente sistema postale, possiamo al massimo considerare un paio di giorni di ritardo per l'invio ed il ritorno della corrispondenza da _________.
Per quanto concerne la seconda giustificazione accampata dal sig. __________, evidenziamo che già nella lettera del gennaio 2001, evidenziavamo che "dal gennaio del corrente anno la signora __________ si è trasferita con i figli nell'abitazione del sig. ________, sempre a ______. L'abitazione è di nuova costruzione, l'abitabilità della stessa è avvenuta in data 23 gennaio 2001".
Quando il 21 marzo egli ha trasmesso i formulari per una nuova richiesta, ha invece omesso di evidenziare che andava allegato anche "copia del catastrino fiscale relativo all'abitazione del sig. ________", richiesta formulata invece il 2 agosto 2001. Dopo i solleciti della signora _________, in data 19 ottobre (!) egli si ricordava inoltre che alla domanda andava allegato anche "una dichiarazione bancaria attestante l'ammontare del debito ipotecario" per richiedere al competente ufficio la stima del valore abitativo della casa del sig. _________".
Considerazione personale è che se un funzionario conosce bene il proprio lavoro e da' prova di competenza e professionalità, non deve richiedere per ben tre volte in sette mesi la documentazione che già inizialmente sa essere necessaria all'evasione di una domanda.
Dalla trasmissione della stessa da parte dei ricorrenti sono infine trascorsi ancora quattro mesi e mezzo (!) prima della decisione negativa, ed è convinzione degli scriventi che se non si fosse provveduto a trasmettere copia dell'ennesimo sollecito all'On. _________, direttrice del ______, sicuramente i tempi sarebbero stati ancora maggiori.
Per meglio valutare la correttezza e la tempistica del sig. _________, sarebbe infine interessante sapere quanto tempo l'ufficio stime ha bloccato l'evasione della pratica.
Quale considerazione finale si vuole rilevare quanto segue.
Nel gennaio 2001 la signora _________ ed il sig. _________ hanno iniziato la loro convivenza. Prima ancora che la casa fosse terminata (gli ultimi artigiani hanno lasciato il cantiere a primavera inoltrata!) le competenti autorità sono state avvisate.
Questo è stato l'inizio di un vero calvario burocratico. Prima la sospensione degli assegni, e ce ne siamo accorti quando sono giunti i richiami dei creditori che solitamente venivano pagati con ordini permanenti a carico del conto dove gli assegni erano accreditati.
Di colpo quindi un buco di alcune migliaia di franchi da colmare.
Poi l'inoltro di una nuova richiesta, con invio di documentazione, mancate risposte da parte degli uffici preposti e anzi, ulteriori richieste di complemento. Mai una volta che alle nostre richieste o ai nostri solleciti venisse invece data una risposta! Mai un chiarimento, una spiegazione. Solo richieste fredde e distaccate di complemento.
La cosa che infastidisce maggiormente è quando ad una richiesta di chiarimenti, legittima visto il preoccupante ritardo che si andava cumulando, non ci si degna nemmeno di rispondere. Una breve spiegazione avrebbe invece rassicurato i ricorrenti o avrebbe perlomeno permesso loro di comprendere il perché di tale ritardo. Invece no, unicamente un arrogante silenzio da parte del funzionario preposto all'evasione del caso.
Forse il sig. _________ si sarà detto che in fondo, se il convivente della signora __________ era un avvocato, ben sarà in grado di far fronte ai bisogni del caso.
Se invero la sospensione degli assegni non ha ridotto i ricorrenti alla fame, va tuttavia evidenziato che nel budget che si era definito prima di affrontare la costruzione di una casa propria, erano compresi i contributi su cui la signora ___________ poteva contare.
Ora lasciamo immaginare che in qualsiasi economia domestica dover inaspettatamente fare a meno di mille franchi al mese non è una cosa che passa senza conseguenze.
Ma si è chiesto il sig. _________ quale era la nostra situazione famigliare? Quale era il peso del contributo negato? E se il sig. _________ fosse stato indigente? E se fosse stato oberato dai debiti? Niente di tutto questo: l'assegno è stato semplicemente sospeso, in attesa di ….. ed intanto i mesi passavano.
Fortunatamente il nostro non è un caso critico, ma per evitare disastrose conseguenze in casi simili, dove la beneficiaria di un assegno non può contare sull'aiuto di amici e famigliari, andrebbe valutato con maggiore rigore il comportamento e la sensibilità dei funzionari preposti a tali compiti." (Doc. _)
1.8. In data 27 novembre 2002 la Cassa ha rilevato:
" In merito alla lettera trasmessavi il 16.11.2002 possiamo precisare quanto segue:
a) a giusta ragione la Cassa ha proceduto alla sospensione del versamento degli assegni integrativi a fine gennaio 2001 dal momento che era intervenuto un cambiamento importante del nucleo familiare che rivendicava le prestazioni;
b) la sospensione del versamento è una cautela opportuna affinché la Cassa possa rideterminare eventuali diritti dal 01.02.2001 sulla scorta di un nuovo esame della situazione economica;
c) l'invio del formulario di richiesta il 21.03.2001, seppur tardivo, ha precisamente lo scopo di esaminare la nuova situazione economica nonché quella familiare;
d) i fatti hanno dimostrato la validità di questo procedimento stante il rifiuto delle prestazioni notificato il 07.03.2002 con effetto retroattivo al 01.02.2001;
e) si osserva che all'invio del formulario in data 21.03.2001 è stato dato seguito solo il 02.07.2001 e che l'istruttoria ha ancora richiesto ulteriori accertamenti (v. lettera del 02.08.2001 e risposta del 10.08.2001);
f) da ultimo si è pure dovuto procedere ad una perizia immobiliare che consentisse di determinare il valore di stima della proprietà, questo accertamento ha richiesto ulteriori quattro mesi prima di ottenere la risposta (dal 18.10.2001 al 18.02.2002).
In conclusione siamo consapevoli che la definizione di questa pratica sia stata lunga e tormentata. Di ciò ci scusiamo. Va tuttavia rilevato che queste lungaggini hanno pur sempre permesso di rifiutare il diritto all'assegno integrativo dal 01.02.2001, in sostituzione di un diritto a fr. 1'833.- erogati fino al 31.01.2001 (fr. 1'789.- di assegno integrativo e fr. 44.- di assegno di prima infanzia)." (Doc. _)
1.9. Con scritto datato 6 dicembre 2002 i ricorrenti hanno ancora osservato:
" Abbiamo preso conoscenza delle osservazioni 27 novembre 2002 dell'Istituto delle assicurazioni sociali e, come da vostra comunicazione 29 novembre, rileviamo quanto segue.
Prendiamo innanzitutto atto che il diritto agli assegni per il periodo febbraio-marzo 2001, non essendo stata notificata fino al 21 marzo 2001 alcuna decisione di sospensione, non è contestato.
Per quanto concerne la sospensione del versamento degli assegni in oggetto, che la decisione in tal senso sia legittima o meno sarà questa lodevole Camera a deciderlo.
I qui ricorrenti ritengono infatti che l'inizio di una semplice convivenza da parte della titolare di assegni di famiglia, non sia motivo di messa in discussione degli stessi ai sensi delle rispettive basi legali.
Non è infatti legittimo considerare la situazione finanziaria del convivente ai fini della concessione o della revoca degli assegni familiari, non essendo questi legalmente tenuto ad occuparsi del mantenimento dei figli della convivente.
L'assenza di un obbligo in tal senso è confermata dall'autorità fiscale la quale, proprio in quanto non esistente un obbligo di provvedere al sostentamento dei figli di primo letto dei conviventi, non permette la deduzione fiscale di alcun contributo per persone a carico." (Doc. _)
1.10. In data 16 dicembre 2002 la Cassa ha puntualizzato:
" In riferimento alla lettera del 6 dicembre 2002 della controparte non possiamo che contestare le conclusioni.
Innanzitutto è contestato che i ricorrenti possano avere diritto agli assegni integrativi e di prima infanzia dal 1 febbraio 2001 al 31 marzo 2002. La nostra risposta di causa chiarisce le ragioni per tale rifiuto.
Si fa presente che da gennaio 2001 il nucleo familiare titolare del diritto si è modificato da famiglia monoparentale con tre figli a famiglia biparentale con tre figli.
Da ultimo ribadiamo la piena legittimità di computare i redditi del convivente per determinare il diritto agli assegni dal momento che gli stessi hanno un figlio in comune." (Doc. _)
1.11. Con scritto del 25 dicembre 2002 i ricorrenti hanno ancora puntualizzato:
" (…)
Ad. 1 Si ribadisce che la Legge sugli assegni di famiglia dell'11 giugno 1996, prevede ai suoi art. 29 (assegno integrativo) e art. 37 (assegno di prima infanzia) che
" la riduzione o la soppressione dell'assegno interviene
a) se il cambiamento (di reddito disponibile dei genitori o della composizione della famiglia) è annunciato tempestivamente, il primo giorno del mese successivo la notifica della decisione."
Tali disposizioni sono chiare e non si prestano ad alcuna interpretazione.
Ora, pacifico che solo con lettera 21 marzo 2001 la Cassa Cantonale per gli assegni familiari ha implicitamente comunicato, mediante trasmissione di un formulario per una nuova richiesta, l'avvenuta sospensione, ne consegue che gli assegni integrativi e di prima infanzia vanno sicuramente versati perlomeno per i mesi di febbraio e marzo 2001.
Nella risposta 22 aprile 2002 non si trova invece, contrariamente a quanto sostiene il lodevole dell'Istituto delle assicurazioni sociali, alcun chiarimento al rifiuto degli assegni per tale periodo. AI contrario si evidenzia che "Ritenuto che a norma della LAF la composizione della famiglia si modificava da monoparentale con tre figli a biparentale con tre figli, la Cassa sospendeva il versamento degli assegni alfine di rideterminare i diritti dei ricorrenti ..."
Non si parla di "notifica" della sospensione, ma addirittura si specifica il motivo: rideterminare i diritti agli assegni, ciò che è stato fatto solo con l'invio dei formulari in data 21 marzo 2001.
La controversia qui sopra evidenziata non è comunque il vero oggetto del ricorso.
Tuttavia, in virtù del principio dell'economia processuale, si chiede a codesta lodevole Autorità che abbia a pronunciarsi anche su tale limitato oggetto.
Ad. 2 La Legge sugli assegni di famiglia dell'11 giugno 1996, prevede, sempre ai suoi art. 29 (assegno integrativo) e art. 37 (assegno di prima infanzia) che
" L'assegno deve essere aumentato, ridotto o soppresso in caso di cambiamento di reddito disponibile dei genitori o della composizione della famiglia."
Tali disposizioni non sono invece chiare e necessitano pertanto di una specifica interpretazione. Qui sta infatti il vero oggetto del ricorso 2 aprile 2002.
Inizialmente, a mente del lodevole dell'Istituto delle assicurazioni sociali, gli assegni erano stati giustamente revocati in quanto, a seguito della convivenza tra il sig. _________ e la signora __________, vi era stata una modifica della famiglia da monoparentale con tre figli a biparentale con tre figli.
Nel suo ultimo scritto 16 dicembre lo stesso ufficio, tardivamente e per la prima volta, evidenzia invece che il motivo della sospensione è da ricercare nel fatto che i conviventi hanno un figlio in comune.
Che ne sia, i qui ricorrenti ritengono invece che tale non è il caso.
Se è giusto che, a seguito della convivenza, si sospenda ogni e qualsiasi versamento effettuato in relazione al figlio comune _________, così non si può procedere in relazione ai contributi relativi alle figlie di primo letto della signora __________.
Come evidenziato nel dettaglio nel ricorso 2 aprile 2002, pagg. 3 e 4, giusta l'art. 35 Reg. LAF, per "cambiamento nella composizione della famiglia, si intende ogni variazione nella comunione di persone che é alla base del calcolo della prestazione. L'assegno integrativo è aumentato o ridotto in caso di cambiamento importante del reddito disponibile dei genitori".
II termine genitori è invece definito all'art. 2 LAF e 1 Reg. LAF: è genitore il genitore naturale, adottivo, affiliante e colui che di fatto ha generato il figlio. Ora, per quanto concerne le figlie di primo letto della signora _________, il sig. _______ non rientra in alcuna di tali definizioni.
Si potrebbe, quasi per assurdo, sostenere che in casi simili ci si trova in presenza di una famiglia monoparentale con due figli e una biparentale con un figlio.
Ne conseque che considerare i redditi del convivente per determinare il diritto o meno agli assegni in oggetto è errato.
Tale principio è confermato in ambito fiscale, dove, proprio in considerazione dell'assenza di un obbligo di mantenimento da parte del convivente non genitore, non può essere da questi effettuata alcuna deduzione in relazione ai figli del solo concubino né dello stesso concubino.
L'oqqetto del ricorso può quindi essere riassunto in tale questione:
I redditi del convivente non genitore devono essere computati nel reddito determinante dell'unico genitore per la determinazione del diritto ad assegni in funzione dei figli non comuni ?
In caso di risposta negativa, come sostengono i qui ricorrenti sulla base dell'interpretazione della legge ed in forza di un principio consolidato di diritto tributario, vanno ristabiliti gli assegni in favore della signora _________, calcolati limitatamente alle sole due figlie.
In caso invece di risposta positiva, fatto salvo per il mancato versamento nel periodo febbraio/marzo 2001, la sospensione è stata corretta.
Tale decisione, che definirebbe comunque l'obbligo da parte del solo convivente al mantenimento anche dell'altro convivente e dei figli di quest'ultimo, potrebbe tuttavia essere utilizzata in ambito tributario per richiedere il giusto diritto a che le deduzioni fiscali vengano riconosciute." (Doc. _)
Il doc. _ è stato trasmesso alla Cassa con la possibilità di presentare osservazioni scritte (cfr. doc. _).
Con scritto datato 8 gennaio 2002 la Cassa ha comunicato al TCA di riconfermare quanto già esposto nella risposta di causa del 22 aprile 2002 e nelle successive lettere del 28 ottobre 2002, 27 novembre 2002 e 16 dicembre 2002 (cfr. doc. _).
in diritto
2.1. Oggetto del contendere è l'assegnazione all'assicurata di un assegno integrativo e di un assegno di prima infanzia anche dopo il 31 gennaio 2001.
A titolo preliminare va rilevato che l'assegno integrativo è attribuito per principio a tutta la popolazione domiciliata, fino all'età di 15 anni (cfr. art. 25 LAF) ed è destinato a coprire, in modo selettivo, i costi aggiuntivi del figlio fino al massimo i limiti minimi del fabbisogno vitale giusta l'art. 3b cpv. 1 LPC, corrispondenti fino al 31 dicembre 2000 a fr. 7'830.-- per il primo e il secondo figlio; fr. 5'220.-- per il terzo e il quarto figlio e di fr. 2'610.-- per ogni altro figlio (cfr. art. 27 cpv. 2 LAF).
Dal 1 ° gennaio 2001 questi importi sono stati adeguati rispettivamente a fr. 8'050.--; fr. 5'367.--; fr. 2'683.--.
Giusta l'art. 59 LAF esso è finanziato dai salariati, dai datori di lavoro, dagli indipendenti e sussidiariamente dal Cantone (cfr. D. Cattaneo, "La legge sugli assegni di famiglia: caratteristiche, sentenze e problemi aperti", in Il diritto pubblico ticinese nel terzo millennio, RDAT I-2000, pag. 124-125).
L'assegno di prima infanzia copre tutta la popolazione domiciliata (cfr. art. 31 lett. a e 32 cpv. 1 lett. a LAF).
Esso garantisce, in modo selettivo (cfr. art. 31 lett. c e 32 cpv. 1 lett. c LAF nel tenore in vigore fino al 31 gennaio 2003), un reddito minimo alle persone che rinunciano ad esercitare un'attività lucrativa o la riducono, lavorando al massimo al 50%, per dedicarsi alla cura del figlio (cfr. art. 31 lett. b e 32 cpv. 1 lett. b LAF) durante al massimo i primi tre anni di vita del figlio (cfr. art. 33 cpv. 2 lett. c LAF). Questo assegno secondo l'art. 60 cpv. 1 LAF è interamente finanziato tramite le imposte (cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 125).
Questi due tipi di assegno costituiscono dunque una prestazione sociale universale e selettiva (cfr. Messaggio relativo all'introduzione di una nuova legge sugli assegni di famiglia del 19 gennaio 1994, pag. 11).
Il principio di universalità prevede che una prestazione sia attribuita a tutta la popolazione domiciliata, mentre la selettività nelle prestazioni equivale all'attribuzione delle medesime solamente alle famiglie che non raggiungono un determinato reddito.
2.2. L'art. 24 LAF stabilisce come segue le condizioni per poter beneficiare dell'assegno integrativo:
" Il genitore domiciliato nel Cantone ha diritto all'assegno (integrativo), per il figlio, se cumulativamente:
a) ha la custodia del figlio;
b) ha il domicilio nel Cantone da almeno tre anni;
c) il reddito disponibile del o dei genitori, con l'aggiunta dell'eventuale assegno di base nonché degli eventuali obblighi alimentari, è inferiore ai limiti minimi previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI.
Se entrambi i genitori hanno la custodia del figlio, la madre ha diritto all'assegno.
Non ha diritto all'assegno il beneficiario di una prestazione complementare all'AVS/AI, se il figlio è considerato per il calcolo della prestazione."
Secondo l’art. 28 cpv. 1 a 3 LAF
" Per l’accertamento ed il calcolo sono applicabili per analogia le disposizioni della legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI.
Il reddito del lavoro è computato per intero; la sostanza computabile è considerata quale reddito nella misura di 1/15.
Il premio per l’assicurazione sociale ed obbligatoria contro le malattie a carico della famiglia è preso in considerazione nel calcolo. Le spese di cura e di malattia non sono prese in considerazioni nel calcolo.”
L’art. 33 del Regolamento LAF (Reg. LAF), adottato dal Consiglio di Stato il 5 febbraio 1997, prevede che
" Nei limiti minimi previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI non è compreso il premio dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie."
Per la determinazione dell’importo dell’assegno vengono considerati anche i figli:
a) se non sono in formazione, fino ai 18 anni;
b) se sono in formazione, fino al termine della stessa ma al più tardi fino ai 25 anni (art. 34 LAF).
2.3. L’assegno di prima infanzia è regolato agli art. 31ss LAF.
L’art. 32 LAF prevede in particolare che
" 1 I genitori domiciliati nel Cantone hanno diritto all'assegno, per il figlio, se cumulativamente:
a) hanno il domicilio nel Cantone da almeno tre anni;
b) uno dei genitori non esercita nessuna attività lucrativa oppure ne esercita una che non supera il 50% per dedicarsi alla cura del figlio;
c) il reddito disponibile dei genitori, inclusi gli eventuali assegni di cui il nucleo familiare beneficia in virtù della legge, è inferiore ai limiti posti dall'art. 24 cpv. 1 lett. c).
Al genitore che non esercita un'attività lucrativa o ne esercita una solo a tempo parziale, senza giustificati motivi, è computabile un reddito ipotetico, pari al guadagno di un'attività a tempo pieno, da lui esigibile.
Il reddito ipotetico minimo è pari al doppio del limite minimo per persona sola secondo la legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI.
Il diritto all'assegno sorge il primo giorno del mese in cui sono soddisfatte le condizioni legali, ma al più presto il primo giorno del mese in cui nasce il figlio.
Il diritto all'assegno si estingue:
a) alla fine del mese in cui il genitore inizia un'attività lucrativa con un grado di occupazione superiore al 50%;
b) quando il genitore affida il figlio alle cure di una terza persona per più di mezza giornata sull'arco di un giorno;
c) al più tardi alla fine del mese in cui il figlio compie i tre anni di età."
Da quanto esposto all’art. 32 lett. c LAF, che richiama l’art. 24 cpv. 1 lett. c LAF, emerge che il calcolo per stabilire il diritto all’assegno di prima infanzia corrisponde a quello relativo all’assegno integrativo.
2.4. L’art. 3b della Legge federale sulle prestazioni complementari (LPC), a cui rinvia l’art. 24 cpv. 1 lett. c LAF, entrato in vigore con la terza revisione delle PC il 1 gennaio 1998, prevede che le spese riconosciute si compongono di un importo destinato alla copertura del fabbisogno vitale, per anno, pari, fino al 31 dicembre 2000, al minimo per le persone sole, a fr. 14’860.--,
per i coniugi, almeno 22’290.-- franchi e per gli orfani e per i figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI, a
fr. 7’830.--. Per i due primi figli si prende in considerazione la totalità dell'importo determinante, per due altri figli due terzi ciascuno (fr. 5'220.--) e per ogni altro figlio un terzo (fr. 2'610.--).
Dal 1° gennaio 2001 il fabbisogno è di fr. 15'280.--, fr. 22'920.-- rispettivamente fr. 8'050.-- (cfr. Ordinanza 01 sull'adeguamento delle prestazioni complementari all'AVS/AI del 18 settembre 2000).
Viene inoltre tenuto conto della pigione di un appartamento e delle relative spese accessorie. In caso di presentazione di un conguaglio per le spese accessorie, non si può invece tenere conto né di un pagamento di arretrati né di una richiesta di restituzione (art. 3b cpv. 1 lett. b LPC).
Per quanto riguarda l'importo computabile a titolo di pigione l'art. 5 cpv. 1 lett. b cifra 2 LPC, prevede che, i cantoni stabiliscono l'importo delle spese per pigione fino a concorrenza di un importo annuo corrispondente, fino al 31 dicembre 2000, a fr. 13'800.-- per coniugi e le persone con figli.
Secondo l'art. 2 della legge cantonale di applicazione a titolo di pigione si applica l'importo massimo.
Dal 1° gennaio 2001 tale importo è pari a fr. 15'000.-- (cfr. Ordinanza 01 sull'adeguamento delle prestazioni complementari all'AVS/AI del 18 settembre 2000 e Decreto esecutivo concernente la legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS e all'AI del 6 dicembre 2000).
2.5. Preliminarmente va rilevato che nelle assicurazioni sociali della Confederazione la convivenza non è parificata al matrimonio.
In proposito questo Tribunale in STCA del 15 aprile 1996 nella causa M.M. non pubbl., cresciuta in giudicato, ha precisato che:
" Relativamente al concetto di famiglia il TFA ha già statuito che le assicurazioni sociali presuppongono il diritto di famiglia, di conseguenza quest’ultimo ha la precedenza. Perciò, secondo prassi costante, il legislatore, quando stabilisce delle disposizioni connesse a fattispecie relative al diritto di famiglia, si riferisce agli istituti di questa legislazione e solo a quelli, salvo disposizione contraria (AJP 1995 p. 1080 consid. 2c)aa), DTF 119 V 429 consid. 5b; e 430 consid. 6, DTF 117 V 292 consid. 3c; DTF 112 V 102; DTF 102 V 37 con riferimenti). Il TFA ha inoltre aggiunto che ha sempre tenuto conto di tale circostanza nella sua giurisprudenza e quindi non vi è motivo di derogare da tale prassi (AJP 1995 p. 1080 consid. 2c)aa); DTF 119 V 491 e giurisprudenza ivi citata) .
In concreto l’Alta Corte, relativamente al concetto di famiglia, ha precisato che il Codice civile svizzero si fonda sull’istituto del matrimonio e sulla parentela formata dai figli comuni (anche adottivi o affiliati).
Il concubinato per contro non è regolato dal Codice civile ed entra in contatto con il diritto di famiglia solo tramite eventuali figli ed il rapporto di filiazione, che non è tuttavia comune. Neppure il fidanzamento, seppur previsto dal Codice civile, è ritenuto costitutivo di una famiglia.
Questo concetto di famiglia, che presuppone il matrimonio, è vincolante per le assicurazioni sociali. I concubini non possono quindi essere considerati membri della famiglia, se ciò non è previsto espressamente (AJP 1995 p. 1080/ 1081 consid. 2c)cc))."
Nella succitata sentenza il TCA ha, quindi, concluso che, in virtù del concetto di famiglia, valido nelle assicurazioni sociali (cfr. SZS 2000 pag. 536; DTF 126 V 155; DTF 126 V 87-88), non è possibile derogare al testo chiaro della legge ed applicare, nella PC, ai concubini il limite di reddito per i coniugi. In tal caso, invece, si applica il limite di reddito per persone sole, a cui va aggiunto quello dei figli.
2.6. Quanto sopra esposto per le assicurazioni sociali federali non vale però in materia di assegni familiari cantonali in virtù della LAF. Dal rapporto di maggioranza della Commissione della gestione del 23 maggio 1996 sul messaggio relativo alla nuova LAF risulta infatti quanto segue:
" La Commissione della gestione ha posto l'accento anche sull'art. 33 cpv. 3 del disegno di legge (messaggio) che recita: "I conviventi sono equiparati ai coniugi."
Su richiesta della sottocommissione, il Servizio giuridico dell'IAS ha rilasciato un parere in merito all'interpretazione di questo capoverso.
In effetti, come si può rilevare l'art. 33 LAF prevede che l'assegno di prima infanzia venga riconosciuto anche ai conviventi: nel disegno di legge non esiste una norma analoga per l'assegno integrativo, ciò che sembra quindi lasciar supporre - a prima vista - che quest'ultimo debba essere ammesso soltanto per i coniugi. Vi è da chiedersi se questa interpretazione sia corretta e sostenibile dal punto di vista giuridico, nonché opportuna dal profilo sociale.
Tra le condizioni per l'ottenimento dell'assegno integrativo e per l'ottenimento di quello di prima infanzia vi sono alcune differenze rilevanti; di seguito le più importanti:
quale/i esso è riconosciuto (art. 27 cpv. 2 dis LAF allegato al presente rapporto); per l'API questo plafond non esiste: vi potrebbero quindi essere situazioni nelle quali viene erogato un API mensile di un importo rilevante;
Lo scopo dei due assegni, ossia quello di garantire un reddito minimo completivo per il figlio (per l'AI), risp. per la famiglia (per l'API), in caso di condizioni economiche modeste (cfr. messaggio, pag. 8) è quindi, nella sostanza, analogo: vi è quindi da chiedersi se sia giuridicamente corretto limitare il diritto all'assegno integrativo ai soli coniugi, con l'esclusione dei conviventi.
Secondo l'avviso del servizio giuridico dell'IAS, la questione deve essere risolta negativamente e i due tipi di assegno riconosciuti in entrambe le varianti (matrimonio o convivenza), in caso di situazione economica modesta. Ritenuto che il disegno LAF intende essere innovativo, esso dovrebbe esserlo anche nel riconoscere - e non penalizzare - le nuove forme di aggregazione domestica diverse dal matrimonio (cfr. messaggio, pag. 10).
Riconoscere il diritto a qualsiasi forma di assegno di famiglia unicamente all'interno di un nucleo familiare in senso tradizionale, che origina cioè da una situazione giuridicamente codificata (il matrimonio), sembrerebbe semplificare le cose: i genitori che vivono con il figlio hanno diritto all'assegno per lo stesso figlio. Si dimentica però che già all'interno dell'istituto matrimoniale vi sono forme di disgregazione quali, ad esempio, la separazione o il divorzio: sarebbe dunque corretto riconoscere - a parità di condizioni economiche - alla madre separata il diritto all'assegno integrativo e negarlo alla madre che convive?
In sostanza, entrambi gli assegni (integrativo e di prima infanzia) dovrebbero essere garantiti, indipendentemente dal genere di aggregazione domestica che i genitori hanno adottato.
Il cpv. 3 dell'art. 33 LAF deve pertanto essere stralciato in quanto giuridicamente insostenibile e socialmente inopportuno.
11.3 Il concetto di "genitore"
Secondo il Servizio giuridico dell'IAS, l'accento deve essere posto non tanto sul genere di aggregazione (matrimonio), risp. disgregazione domestica (divorzio, convivenza), ma piuttosto sul concetto di genitore, così come inteso dal disegno di legge. L'art. 2 del disegno LAF prevede che il titolare del diritto all'assegno sia il genitore naturale, adottivo o affiliante.
Per il diritto civile è necessario che vi sia - tra genitore e figlio - un vincolo di filiazione.
Dal profilo giuridico per la madre il rapporto di filiazione sorge automaticamente con la nascita ("mater semper certa est"), indipendentemente dal fatto che ella sia o meno sposata, o tramite adozione.
Fra padre e figlio il vincolo di filiazione risulta invece - secondo il Codice civile svizzero - dal matrimonio con la madre, per riconoscimento, per sentenza giudiziale o ancora tramite adozione. Con l'accezione "genitore naturale" il disegno di legge intende quindi quel genitore che ha con il figlio un rapporto di tipo sia biologico che sociale, che deriva, per la madre dalla nascita e per il padre dal matrimonio con la madre, dal riconoscimento o da una sentenza giudiziale; per il genitore adottivo il disegno di legge richiama invece il concetto di adozione illustrato più sopra.
Se il campo di applicazione della legge fosse limitato al genitore naturale, al genitore adottivo o al genitore affiliante il rischio potrebbe essere quello di disattendere delle possibili realtà, erogando quindi l'assegno integrativo o di prima infanzia laddove il diritto non dovrebbe sussistere (la sottolineatura è nostra).
Ipotizziamo in effetti la seguente situazione per l'assegno di prima infanzia: la madre è casalinga, rispettivamente ha un'attività lucrativa che non supera il 50%; il convivente è il padre biologico, ma non ha un vincolo di filiazione in senso giuridico; ai sensi della legge (così come esposta nel disegno) egli non può essere considerato genitore. Nella determinazione del diritto all'assegno il convivente non deve quindi essere preso in considerazione. Nel caso in cui questo convivente eserciti un'attività lucrativa con un reddito molto elevato, lo stesso non potrebbe essere considerato nella determinazione del diritto all'assegno (egli non è infatti "genitore" ai sensi della legge, in quanto non ha un vincolo di filiazione in senso giuridico); la madre riceverebbe quindi un assegno al quale non avrebbe, in realtà, diritto.
Per coprire realtà di questo e altro genere, il servizio giuridico dell'IAS ritiene opportuno introdurre nel disegno di legge il termine di "genitore biologico", intendendo con ciò quel genitore che, de facto, è il padre del bambino (il problema si pone in effetti in pratica soltanto per il padre e non per la madre, giacché "mater semper certa est"), ma, de jure, non ha un vincolo di filiazione in senso giuridico. Nel regolamento di applicazione dovranno poi essere definite le modalità di accertamento di questo vincolo di paternità.
Richiamandosi al concetto di "genitore", (pur ammettendo che il disegno LAF allarga il campo di applicazione al "genitore" affiliante, che in senso stretto non è un vero e proprio genitore, né biologico, né naturale, né adottivo: cfr. art. 294 CCS), il disegno di legge non necessita di distinguere le varie forme di aggregazione domestica per fissare il diritto all'assegno integrativo o di prima infanzia: tale diritto dovrà essere determinato tenendo conto dell'esistenza del rapporto genitore/figlio, indipendentemente dal genere di convivenza che i genitori hanno adottato (la sottolineatura è nostra)".
La volontà del legislatore è poi stata ancorata all'art. 2 cpv. 2 LAF, secondo cui
" È considerato genitore dalla legge il genitore naturale, adottivo, affiliante e biologico".
Va ancora ricordato che dal profilo del diritto civile per differenziare il concubinato da altre forme di relazione interpersonale è essenziale il presupposto della convivenza (cfr. Frank/Girsberger/Vogt u.a., Die eheähnliche Gemeinschaft (Konkubinat) im schweizerischen Recht, Zürich 1984, 30; SJZ 1997 N. 20, pag. 40). Comunque "convivenza" e "concubinato" non si identificano già per il fatto che una coabitazione (o convivenza) non presuppone una comunità di vita, tanto meno durevole o di carattere esclusivo, né denota elementi di comunione spirituale, materiale o economica, com'è invece il caso del concubinato (cfr. DTF 118 II 235; I CCA, sentenza del 6 novembre 2000 nella causa G. B. c. A. F.).
Per determinare se è data la comunione domestica di due persone, delle temporanee separazioni per motivi professionali o per altre cause sono ininfluenti, finché dalla volontà e dal comportamento delle parti si denota che esiste una conduzione comune della vita nella forma di un rapporto duraturo a due. Trascorrere semplicemente il tempo libero insieme, effettuare viaggi di vacanza o visitarsi vicendevolmente non è tuttavia sufficiente. Avere un'economia domestica comune significa pure, in linea di principio, gestire insieme una cassa comune ("wirtschaften aus einem Topf", cfr. SJZ 1997 N. 20 pag. 400).
Il legislatore cantonale ha dunque stabilito, da una parte, che anche le coppie conviventi possono beneficiare degli assegni integrativi e degli assegni di prima infanzia e che il termine genitore deve essere inteso nel senso più ampio possibile.
2.7. Nel caso di specie, quindi, _________ e ________, genitori del figlio comune _________, hanno iniziato una convivenza a partire dal 1° gennaio 2001. Di conseguenza, in base a quanto appena esposto (cfr. consid. 2.6.), per valutare il diritto o meno dei ricorrenti all'assegno di prima infanzia e all'assegno integrativo in favore dei tre figli ________, _______ e _______, occorre prendere in considerazione la situazione economica degli assicurati, come se fossero dei coniugi.
Le decisioni impugnate sono state emesse il 7 marzo 2002, con effetto a partire dal 1° febbraio 2001, per cui a tali provvedimenti si applicano i limiti citati validi fino al 31 dicembre 2001.
In concreto quindi il fabbisogno vitale relativo all'anno 2001 della famiglia dei ricorrenti, formata dalla madre, dal padre e da tre figli (_______ e ________ figlie di __________ e ________; _________ figlio di _________ e ________), è pari a fr. 44'388.--, come indicato dalla Cassa.
Nel caso di assicurati che vivono in casa propria, analogamente alla LPC, è riconosciuta quale spesa la pigione (cfr. Direttive UFAS per le prestazioni complementari, n. 3021). Ciò nella misura del valore locativo (cfr. DTF 126 V 256-257; ZAK 1968, pag. 248).
Va, comunque, segnalato che la somma del valore locativo dell'immobile e delle spese può essere riconosciuto al massimo fino a concorrenza degli importi massimi stabiliti dalla legislazione federale per le spese di pigione, pari per tutti i Cantoni, fino al 31 dicembre 2000, a fr. 12'000.-- per le persone sole e fr. 13'800 per i coniugi e le persone con figli che hanno o danno diritto a una rendita (cfr. Direttiva UFAS, n. 3026; Carigiet/Koch, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Supplement, Zurigo 2000, pag. 87).
Dal 1° gennaio 2001 tali importi sono stati aumentati a fr. 13'200.--, rispettivamente a fr. 15'000.-- per i coniugi (cfr. Ordinanza 01 sull'adeguamento delle prestazioni complementari all'AVS/AI del 18 settembre 2000 e Decreto esecutivo concernente la legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS e all'AI del 6 dicembre 2000).
Il valore locativo dell’immobile in cui abitano i ricorrenti è pari a fr. 21'561.-- (cfr. doc. _), importo più elevato del massimo riconosciuto per i coniugi a titolo di pigione per l'anno 2001, pari a fr. 15'000.--. Di conseguenza, a giusta ragione la Cassa ha ritenuto quale pigione ammessa l'importo massimo di fr. 15'000.-- (cfr. doc. _).
2.8. Per stabilire l'ammontare degli assegni vanno pure computate secondo l’art. 3b cpv. 3 LPC le
" a. spese per il conseguimento del reddito fino a concorrenza del
reddito lordo dell'attività lucrativa;
b. spese di manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari fino a concorrenza del ricavo lordo dell'immobile;
c. premi versati alle assicurazioni sociali della Confederazione, eccettuata l'assicurazione malattie;
d. ….
e. pensioni alimentari versate in virtù del diritto di famiglia (cpv. 3)."
Secondo l’art. 3c cpv. 1 LPC, inoltre, i redditi di cui si deve tener conto per il calcolo della PC e quindi dell’assegno integrativo e di prima infanzia comprendono
" b. il reddito proveniente da sostanza mobile e immobile;
c. un quindicesimo della sostanza netta oppure un decimo per i beneficiari di rendite di vecchiaia, nella misura in cui superi per persone sole 25 000 franchi, per coniugi 40 000 franchi e per orfani e figli che danno diritto a rendite per figli dell'AVS o dell'AI 15 000 franchi. Se l'immobile appartiene al beneficiario delle prestazioni complementari o a un'altra persona compresa nel calcolo della prestazione complementare e serve quale abitazione ad almeno una di queste persone, soltanto il valore dell'immobile eccedente 75 000 franchi é preso in considerazione quale sostanza;
d. le rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche, comprese le rendite dell'AVS e dell'AI;
e. le prestazioni derivanti da un contratto di vitalizio o da un'altra convenzione analoga;
f. gli assegni familiari
g. le entrate e le parti di sostanza a cui l'assicurato ha rinunciato;
h. le pensioni alimentari del diritto di famiglia."
Per quanto riguarda invece il reddito del lavoro non si applicano le disposizioni della LPC, in quanto la LAF prevede in maniera autonoma la modalità di computo di questo reddito in particolare il computo globale e non ridotto di questa entrata (art. 28 cpv. 2 LAF; Messaggio relativo all’introduzione di una nuova legge sull’assegno di famiglia del 19 gennaio 1994 p. 51).
2.9. Per quanto attiene alle modalità di computo del premio per l’assicurazione malattia, si rileva che, come indicato al consid. 2.2., ai fini del calcolo dell'assegno integrativo viene computato unicamente il premio relativo all'assicurazione obbligatoria contro le malattie a carico della famiglia e quindi all’assicurazione sociale secondo la LAMal (art. 28 cpv. 3 LAF e 33 RegLAF).
Gli eventuali premi che concernono le prestazioni complementari alla LAMal non vengono per contro computati (cfr. Rapporto di maggioranza del 23 maggio 1996 p. 36).
Inoltre, per quanto riguarda la modalità di calcolo dei premi dell'assicurazione malattia, la LAF non rinvia alla LPC. Quindi, per questo costo, i criteri di computo di tale legge, che si fonda sul premio medio cantonale (cfr. art. 3b cpv. 3 LPC), non sono rilevanti per il calcolo degli assegni familiari.
Nella fattispecie concreta l'ammontare del premio annuo della Cassa malati a carico dei ricorrenti ritenuto dalla Cassa, peraltro incontestato, si rivela corretto.
2.10. Secondo l'art. 23 cpv. 1 e 2 OPC AVS-AI, applicabile anche all'accertamento e al calcolo degli assegni di famiglia in virtù del rinvio di cui all'art. 28 cpv. 1 LAF, di regola per il conteggio della prestazione complementare sono determinanti il reddito ottenuto nel corso dell'anno civile precedente e lo stato della sostanza al 1° gennaio dell'anno per cui è assegnata la prestazione. Per gli assicurati di cui la sostanza e il reddito da considerare ai sensi della legge federale possono essere stabiliti servendosi di una tassazione fiscale, gli organi esecutivi cantonali sono autorizzati a ritenere, come periodo di calcolo, quello su cui si basa l'ultima tassazione fiscale, se nel frattempo non è subentrata nessuna modifica della situazione economica dell'assicurato.
Nella fattispecie il convivente dell'assicurata, di professione avvocato, nel 2000 ha percepito dallo studio legale __________ un salario netto di fr. 9'018.-- mensili, per un totale annuo di fr. 117'541.-- (cfr. doc. _), come correttamente computato dalla Cassa.
2.11. Da quanto appena esposto risulta chiaramente che nella presente fattispecie, i ricorrenti non hanno i requisiti necessari per potere beneficiare dell'assegno integrativo e dell'assegno di prima infanzia.
Dal momento dell'inizio della convivenza dei ricorrenti, infatti, il calcolo dell'assegno è stato correttamente calcolato dalla Cassa in base al fabbisogno per "coniugi", poiché la famiglia a questo momento è costituita da due persone la cui situazione è paragonabile a quella di due coniugi. È quindi a giusta ragione che la Cassa ha preso in considerazione i redditi di entrambi i ricorrenti nella valutazione del diritto agli assegni integrativo e di prima infanzia, giungendo alla conclusione che il reddito della famiglia è superiore al fabbisogno annuo (cfr. doc. _).
2.12. Per il resto i ricorrenti non hanno sollevato particolari eccezioni in merito al conteggio delle singole voci di reddito e fabbisogno indicate dalla Cassa.
Ora, nell'ambito delle assicurazioni sociali, pur essendo la procedura retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati dal giudice, il Tribunale federale delle assicurazioni ha più volte ricordato come questo principio non sia assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (cfr. STFA del 9 maggio 2001 nella causa W.Z., P 36/00; STFA del 13 marzo 2001 nella causa M.P., U 429/00; STFA del 5 giugno 2000 nella causa V.P., I 76/00; DTF 125 V 195; Untersuchungsgrundsatz, SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; AHI praxis 1994 pag. 212; DTF 117 V 263; DTF 117 V 282).
Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di portare - ove ciò fosse ragionevolmente possibile - le prove necessaire, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti esse rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (cfr. STFA del 9 maggio 2001 nella causa G.L., P 52/00; STFA del 9 maggio 2001 nella causa W.Z., P 36/00; DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti).
Osservato come nel caso di specie gli assicurati - malgrado che ciò fosse senz'altro esigibile - non hanno portato elementi tali da inficiare il calcolo dell'amministrazione, non sussiste alcun motivo per scostarsi dalle decisioni della Cassa.
2.13. In base all'art. 29 LAF l'assegno integrativo deve essere aumentato, ridotto o soppresso in caso di cambiamento del reddito disponibile dei genitori o della composizione della famiglia (cfr. art. 29 cpv. 1 LAF); la riduzione o la soppressione interviene il primo giorno del mese successivo la notifica della decisione, se il cambiamento è stato annunciato tempestivamente (art. 29 cpv. 4 lett. a LAF); retroattivamente dalla data in cui avvenne la modifica determinante, se l'interessato ha ottenuto la prestazione indebitamente (art. 29 cpv. 4 lett. b LAF).
Analogamente, l'art. 37 LAF prevede che l'assegno di prima infanzia deve essere aumentato, ridotto o soppresso in caso di cambiamento del reddito disponibile dei genitori o della composizione della famiglia (cfr. art. 37 cpv. 1 LAF); la riduzione o la soppressione interviene il primo giorno del mese successivo la notifica della decisione, se il cambiamento è stato annunciato tempestivamente (art. 29 cpv. 4 lett. a LAF); retroattivamente dalla data in cui avvenne la modifica determinante, se l'interessato ha ottenuto la prestazione indebitamente (art. 37 cpv. 4 lett. b LAF).
Gli articoli 29 cpv. 2 LAF e 37 cpv. 2 LAF precisano che il regolamento disciplina i particolari.
L'art. 36 Reg. LAF stabilisce che l'assegno integrativo è soppresso in qualsiasi momento se non sono più adempiute le condizioni legali.
L'art. 59 Reg. LAF prevede che in caso di modifica dell'assegno integrativo ai sensi degli art. 29 LAF e art. 35 e 36 Reg. LAF, l'assegno di prima infanzia è conseguentemente aumentato, ridotto o soppresso.
Al riguardo, i ricorrenti, nel loro ricorso, hanno rilevato che nonostante la loro tempestiva comunicazione alla Cassa, tramite lettera datata 22 gennaio 2001, della nuova situazione familiare creatasi a partire dall'inizio di gennaio 2001, quando _________ si è trasferita, unitamente ai figli _________, _______ e _________, nell'abitazione di _________ (cfr. doc. _), l'amministrazione ha immediatamente sospeso il versamento degli assegni, a partire dallo stesso mese di gennaio 2001 (cfr. doc. I; consid. 1.2.).
Le decisioni che negano il diritto agli assegni di prima infanzia e integrativo, per contro, sono state emanate in data 7 marzo 2002, con effetto a partire dal 1° febbraio 2001 (cfr. doc. _).
La richiesta di compilare un nuovo formulario per assegni di famiglia in considerazione della nuova situazione familiare è datata 21 marzo 2001 (cfr. doc. _). I ricorrenti hanno compilato il citato formulario in data 27 giugno 2001 (cfr. doc. _); il rapporto dell'Agenzia comunale AVS è datato 5 luglio 2001; la richiesta dei ricorrenti è stata trasmessa alla CAF il 26 luglio 2001 (cfr. doc. _).
I ricorrenti hanno chiesto che il versamento degli assegni di famiglia sia riconosciuto loro quantomeno per i mesi di gennaio e febbraio 2001 (cfr. doc. I; consid. 1.2.).
Dopo che il TCA ha accertato, tramite una precisa richiesta alla Cassa (cfr. doc. _), che l'assegno integrativo e l'assegno di prima infanzia sono stati corrisposti ai ricorrenti nel mese di gennaio 2001 - come comunicato in data 28 ottobre 2002 dalla Cassa (cfr. doc. _) - i ricorrenti, con scritto del 16 novembre 2002, hanno chiesto che gli assegni di famiglia siano versati almeno per i mesi di febbraio e di marzo 2001 (cfr. doc. _; consid. 1.7.).
Come visto, secondo l'art. 36 Reg. LAF per quanto concerne l'assegno integrativo e all'art. 59 Reg. LAF relativamente all'assegno di prima infanzia, il versamento degli assegni di famiglia è soppresso in qualsiasi momento se non sono più adempiute le condizioni legali.
Di conseguenza, è a giusta ragione che la Cassa, appena venuta a conoscenza della modifica della situazione familiare di ________ e di _________, ha sospeso il versamento delle prestazioni, effettuando nel contempo una serie di accertamenti al fine di valutare se nel caso di specie, vista la convivenza, sussistesse o meno il diritto della famiglia all'assegno integrativo e all'assegno di prima infanzia. Esperiti tutti gli accertamenti del caso, in data 7 marzo 2002 la Cassa ha quindi provveduto ad emanare le decisioni di rifiuto degli assegni integrativo e di prima infanzia, a decorrere dal 1° febbraio 2001, dato che il reddito determinante della famiglia supera il fabbisogno (cfr. doc. _).
Per inciso, va osservato che gli accertamenti operati dalla Cassa prima di giungere alle decisioni impugnate, oggetto della presente vertenza, si sono protratti per molti mesi (la richiesta dei ricorrenti è datata 27 giugno 2001, cfr. doc. _, mentre invece le decisioni impugnate sono datate 7 marzo 2002, cfr. doc. _ e doc. _).
Rispondendo ad un'esplicita domanda del TCA volta ad accertare quali siano i normali tempi di evasione di una richiesta per assegni di famiglia (cfr. doc. _), la Cassa ha risposto che, di regola, la decisione in merito agli assegni di famiglia viene emessa dopo 60 giorni dalla presentazione della richiesta (cfr. doc. _); nel caso di specie, tuttavia, i tempi si sono notevolmente dilatati a causa dapprima della presentazione della richiesta da parte dei ricorrenti senza che sia stata vidimata dall'agenzia comunale AVS, con la conseguente necessità dell'invio all'agenzia di _________ per le necessarie verifiche; in seguito, si è resa necessaria una perizia immobiliare da parte dell'Ufficio cantonale di stima (cfr. doc. _), il che ha prolungato in modo importante i tempi di attesa (dal 18 ottobre 2001 al 18 febbraio 2002; cfr. doc. _).
Al riguardo, i ricorrenti hanno osservato che al momento in cui la Cassa ha trasmesso loro i formulari relativi alla richiesta per assegni di famiglia (in data 21 marzo 2001), ha omesso di evidenziare che unitamente a questa domanda andava allegata anche la copia del catastrino fiscale relativo all'abitazione del signor _________, comunicazione che la Cassa ha fornito solo in data 2 agosto 2001. In seguito, in data 19 ottobre 2001, la Cassa ha richiesto agli assicurati una dichiarazione bancaria attestante l'ammontare del debito ipotecario, documento necessario per richiedere al competente ufficio la stima del valore abitativo della casa del signor ________ (cfr. doc. _). Da questo momento sono ancora trascorsi quattro mesi e mezzo prima che la Cassa abbia emanato le decisioni citate, dopo che l'ennesimo sollecito dei ricorrenti è stato trasmesso per conoscenza all'On. _________, _________ (cfr. doc. _).
Di conseguenza, i ricorrenti hanno rilevato che se un funzionario conosce bene il proprio lavoro, non deve richiedere per tre volte in sette mesi la documentazione necessaria all'evasione di una domanda di assegni di famiglia (cfr. doc. _).
Nella presente fattispecie la lunghezza della procedura amministrativa è stata dunque soprattutto provocata dalla necessità di compiere adeguati accertamenti . La Cassa si è comunque scusata per il lungo tempo intercorso prima di giungere ad una decisione (cfr. doc. _; consid. 1.8.).
Il TCA non può che invitare la Cassa ad agire sempre con la massima sollecitudine e di rispondere puntualmente alla richieste di informazione degli assicurati.
2.14. I ricorrenti, nell'atto ricorsuale, hanno fatto riferimento ad una presunta violazione da parte della Cassa dei dati personali del signor _________, visto che l'amministrazione ha compiuto accertamenti in merito al suo reddito, alla stima della sua abitazione e al carico ipotecario della stessa (cfr. doc. _).
Al riguardo, occorre evidenziare che in base all'art. 42 LAF, il titolare del diritto o il beneficiario e i loro familiari, i datori di lavoro, le Autorità amministrative cantonali e comunali, le Autorità giudiziarie, le Assicurazioni sociali e private sono tenuti a fornire tutte le informazioni utili all'accertamento del diritto agli assegni ed al pagamento dei contributi.
Nel caso di specie, dato che, come visto in precedenza, i conviventi sono equiparati, ai fini della LAF, ai coniugi, la Cassa, nel valutare il diritto o meno per i ricorrenti agli assegni di famiglia ha preso in considerazione, a giusta ragione, tutti gli elementi utili concernenti sia _________, sia ________, che, a partire dal 1° gennaio 2001, formano una famiglia biparentale con tre bambini.
2.15. Va infine ribadito che sia l'assegno integrativo che l'assegno di prima infanzia sono attribuiti agli assicurati in modo selettivo (cfr. consid. 2.1.), come risposta a un reale e concreto stato di bisogno.
Il finanziamento dell'assegno integrativo è poi parzialmente pubblico, mentre l'assegno di prima infanzia è finanziato totalmente mediante le imposte (cfr. consid. 2.1.).
Di conseguenza questi assegni non possono essere erogati a tutti indistintamente.
In simili condizioni questo Tribunale non può che confermare le decisioni impugnate.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso è respinto.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Intimazione alle parti.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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