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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
60.2004.325
Data decisione, Autorità:
18.10.2004, CRP
Titolo:
istanza di promozione dell'accusa. irricevibilità. legittimazione
Incarto n.
60.2004.325
Lugano
18 ottobre
2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Daniela Rüegg, vicecancelliera
sedente per
statuire sull’istanza di promozione dell’accusa 8.9.2004 presentata da
IS 1 ,
rappresentato
dalla madre PA 1, ,
in relazione
al decreto di
non luogo a procedere 7.9.2004 emanato dal procuratore pubblico __________
nell’ambito del procedimento penale dipendente dalla querela 29.6.2004 nei
confronti di __________ PI 1, __________, per titolo di truffa;
considerato
in fatto ed
in diritto
che il manoscritto 8.9.2004 è stato presentato dalla madre dell’istante,
in rappresentanza del figlio;
che con lettera 10.9.2004 questa Camera chiedeva alla madre
dell’istante se agisse quale rappresentante legale del figlio o in altra veste;
che con manoscritto ricevuto da questa Camera il 21.9.2004, la madre
informava che il figlio è ricoverato in un ospedale fuori cantone;
che in assenza di una decisione di istituzione di un rappresentante
legale, la madre __________ PA 1 non è legittimata a rappresentare il figlio __________
IS 1, ritenuto che i genitori non possono sostituirsi ai figli nell'esercizio
dei diritti di parte quando questi siano maggiorenni (M. RUSCA / E. SALMINA /
C. VERDA, Commento del Codice di Procedura Penale ticinese, Lugano 1997, n. 5
ad art. 69 CPP; Rep. 1989, p. 598), e che pertanto l’istanza dovrebbe essere
dichiarata irricevibile;
che l’istanza manoscritta non ossequia le esigenze poste dalla giurisprudenza
di questa Camera in tema di istanza di promozione dell’accusa, e quindi
dovrebbe essere dichiarata irricevibile anche per questo motivo;
che anche nel merito, il decreto di non luogo a procedere dev’essere
confermato, ritenuto l’assenza di documenti scritti o di altre prove o indizi
sufficienti per ritenere che ci siano elementi di un’infrazione penale, in una
fattispecie di connotazione tipicamente civile;
che data la particolarità del caso, si prescinde dal prelievo di
tassa di giustizia e di spese;
Per questi
motivi,
richiamati gli
art. 184 ss. CPP, 146 CP, 1 ss. e 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
-
L’istanza
è irricevibile.
-
Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
-
Intimazione:
terzi implicati
PI 1
Per la Camera
dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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