AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 39.2002.15
Data decisione, Autorità: 30.04.2002, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n. 39.2002.00015
ZA/cd
Lugano 16 maggio 2002
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Zaccaria Akbas
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 8 febbraio 2002 di
__________,
rappr. da: __________,
contro
la decisione del emanata da
Cassa cantonale assegni familiari, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di assegni di famiglia
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione 3 novembre 1997 la Cassa cantonale per gli assegni familiari (di seguito la Cassa) ha attribuito a __________, a favore dei figli __________ (25 aprile 1986) e __________ (30 aprile 1991), un assegno integrativo di fr. 925.-- mensili con effetto dal 1° luglio 1997 (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione).
1.2. A seguito dell'usuale procedura di revisione degli assegni di famiglia, la Cassa con decisione 12 novembre 2001, ha ordinato all'assicurata di restituire l'importo di fr. 3'904.-- percepiti indebitamente nel periodo dal 1° gennaio 2000 al 30 aprile 2001.
A motivazione della richiesta la Cassa ha precisato che:
" (…)
con decisione del 24 settembre 1999 la nostra Cassa le ha accordato un assegno familiare integrativo di fr. 939.- a decorrere dal
1 settembre 1999 tenendo in considerazione un salario lordo mensile di fr. 3'100.- versato dalla Casa di riposo _________.
In data 28 marzo 2001 le abbiamo trasmesso il formulario di revisione degli assegni familiari che ci viene ritornato il 25 aprile 2001. Dallo stesso abbiamo rilevato che lo stipendio mensile per l'attività da lei svolta è aumentato a fr. 3'400.- dal 1 gennaio 2000.
L'articolo 41 della Legge sugli assegni di famiglia (LAF) dispone che il titolare del diritto o il beneficiario sono tenuti ad informare tempestivamente la Cassa competente su ogni cambiamento rilevante per il diritto all'assegno.
Ne consegue che, per il periodo dal 1 gennaio 2000 al 30 aprile 2001, ha percepito a torto l'importo di fr. 3'904.- come da seguente conteggio:
Assegno integrativo percepito:
dal 01.01.2000 al 31.12.2000/12 mesi a fr. 939.-- fr. 11'268.--
dal 01.01.2001 al 30.04.2001/04 mesi a fr. 976.-- fr. 3'904.-- fr. 15'172.--
Assegno integrativo di diritto (cfr. tabelle allegate):
dal 01.01.2000 al 31.12.2000/12 mesi a fr. 709.-- fr. 8'508.--
dal 01.01.2000 al 30.04.2001/04 mesi a fr. 690.-- fr. 2'760.-- fr. 11'268.--
Totale assegno integrativo a nostro favore fr. 3'904.-- ============
Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso entro 30 giorni dalla notifica. II ricorso deve essere motivato e presentato in forma scritta al Tribunale cantonale delle assicurazioni - Sezione del Tribunale d'Appello - 6900 Lugano.
Contro la presente decisione è data facoltà di presentare alla Cassa cantonale per gli assegni familiari, entro 30 giorni dalla notifica, la domanda di condono per essere liberato dall'obbligo della restituzione, se ritiene di aver agito in buona fede e se è in grado di giustificare che la restituzione imporrebbe un onere troppo grave per le sue condizioni economiche (cfr. art. 44 cpv. 3 LAF)." (Doc. _)
1.3. In data 4 dicembre 2001 l'interessata, rappresentata dalla __________, ha inoltrato una domanda di condono alla Cassa, sostenendo la propria buona fede e una situazione economica precaria:
" Dalla lettura dell'incartamento appare molto chiaro che il nostro affiliato non aveva in nessun momento l'intenzione d'appropriarsi d'importi che non le fossero dovuti e a prova di ciò il 28 marzo 2001 lui riempì il formulario d'aggiornamento della situazione finanziaria dal vostro ufficio in modo attendibile senza nascondere nessun importo.
Il sig. _________ era convinto che la prassi fosse proprio quella, vale a dire informare quando richiesto della propria situazione economica. Non si è mai sognato di farlo tempestivamente anche perché l'aumento di reddito era talmente piccolo che nel proprio budget non era percettibile. L'Articolo 41 della LAF parla di cambiamento rilevante, un termine poco concreto e facilmente interpretabile." (Doc. _)
Con decisione 30 gennaio 2002 la Cassa ha respinto la domanda di condono e ha rilevato:
" Gli assegni familiari riscossi a torto devono essere restituiti: il rimborso non può essere chiesto se l'interessato era in buona fede e se la restituzione costituisse un onere troppo grave (cfr. art. 44 cpv. 3 LAF).
Le condizioni legali citate devono pertanto essere ambedue soddisfatte.
La "buona fede" non è riconosciuta dalla legge quando il versamento a torto della prestazione è dovuto a negligenza della persona tenuta alla restituzione. Agisce con negligenza chi, al momento della richiesta, non ha prestato quel minimo di accuratezza che si poteva pretendere da lui, tenendo conto delle sue capacità e del suo grado d'istruzione, nell'adempimento dell'obbligo d'informare o accettando gli assegni familiari versatigli a torto.
La condizione legale dell'onere troppo grave deve essere assolta dalla persona obbligata alla restituzione e viene accertata in base alle condizioni di esistenza di questa persona: di norma si ammette questa condizione quando il reddito determinante non supera i limiti massimi stabiliti dall'articolo 2 cpv. 1 e 3 LPC.
Sulle nostre decisioni per assegni di famiglia citiamo:
"Obbligo di annunciare ogni cambiamento della situazione personale o economica; ogni cambiamento delle condizioni personali ed economiche dei beneficiari indicati nella decisione deve essere annunciato immediatamente all'Istituto delle assicurazioni sociali, Via Ghiringhelli 15 a, 6500 Bellinzona (anche l'inizio o la fine di un termine quadro della disoccupazione o di un'attività lucrativa).
In caso di inosservanza di questo obbligo l'assicurato dovrà restituire le prestazioni indebitamente percepite".
Nel presente caso la buona fede non è riconosciuta poiché non ci ha annunciato tempestivamente l'aumento del salario passato da fr. 3'100.- a fr. 3'400.- lordi mensili con effetto 1° gennaio 2000.
Mancando la prima condizione cumulativa per ottenere il condono, non è necessario esaminare l'altra, quella dell'onere troppo grave.
Per questi motivi, le comunichiamo che la sua domanda di condono è respinta." (Doc. _)
1.4. Contro questa decisione l'assicurata, rappresentata dalla __________, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale si è così espressa:
" Le motivazioni non sono giustificate dai fatti, poiché la nostra assistita ha comunicato in data 25 Aprile 2001 con il formulario di revisione degli assegni integrativi nel quale senza omettere nessun importo viene dichiarato quanto effettivamente è il reddito imponibile. Da questo fatto possiamo dedurre l'assoluta buona fede.
In quanto all'obbligo d'annunciare qualsiasi cambiamento sul reddito disponibile, questo non è avvenuto perché proprio nel frattempo non è affatto cambiato. Non va dimenticato che questo tipo d'assegno si basa sul reddito disponibile e non sul reddito imponibile.
Per quanto riguarda la situazione pressoché disastrata dalla nostra affiliata non ci sono dubbi, basta controllare l'ultima dichiarazione d'imposte.
Considerando quanto sopra, possiamo affermare che in base alla cfr. art. 44 cpv. 33 LAF le due condizioni essenziali che si devono adempiere assieme, vengono soddisfate e l'interpretazione fatta dall'Istituto delle assicurazioni sociali di Bellinzona non è pertinente. "
(Doc. _)
1.5. Con risposta 26 febbraio 2002 la Cassa propone di respingere il ricorso ed in particolare ha osservato che:
" (…)
Dalla documentazione agli atti si evincono i seguenti punti:
a) con decisione del 3 novembre 1997 la ricorrente è stata posta al beneficio di un assegno integrativo di fr. 925.- a contare dal 1° luglio 1997 per i figli __________ e __________;
b) in occasione della prima revisione del diritto all'assegno, in data 24 settembre 1999 venne riconfermata l'erogazione di un assegno integrativo di fr. 939.-: in quell'occasione la nuova tabella di calcolo evidenziava un aumento del reddito del lavoro (da fr. 34'788 a fr. 36'499.-) che tuttavia non impediva l'ulteriore riconoscimento dell'assegno;
c) in occasione della seconda revisione del diritto all'assegno la Cassa fu informata di un forte incremento del reddito del lavoro della signora __________: il datore di lavoro aveva adeguato il salario di fr. 300.- mensili dal 1° gennaio 2000 e di ulteriori fr. 125.- dal 1° gennaio 2001.
Di questi due conseguenti aumenti di salario, rilevante il primo meno consistente il secondo, non fu mai data comunicazione precedente sebbene le decisioni notificate indichino l'obbligo di comunicare ogni cambiamento della situazione economica. Era quindi preciso dovere della ricorrente notificare questo importante cambiamento della situazione economica della famiglia. Non avendolo fatto ha commesso una grave negligenza tale da renderla incompatibile con il riconoscimento della buona fede." (Doc. _)
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel merito
2.2. Oggetto del contendere è il condono della restituzione di fr. 3'904.-- che, a mente della Cassa, sono stati percepiti a torto da __________ a titolo di assegni integrativi per il periodo dal 1° gennaio 2000 al 30 aprile 2001.
L'art. 24 LAF stabilisce come segue le condizioni per poter beneficiare dell'assegno integrativo:
" Il genitore domiciliato nel Cantone ha diritto all'assegno (integrativo), per il figlio, se cumulativamente:
a) ha la custodia del figlio;
b) ha il domicilio nel Cantone da almeno tre anni;
c) il reddito disponibile del o dei genitori, con l'aggiunta
dell'eventuale assegno di base nonché degli eventuali obblighi
alimentari, è inferiore ai limiti minimi previsti dalla legislazione sulle
prestazioni complementari all'AVS/AI.
Se entrambi i genitori hanno la custodia del figlio, la madre ha
diritto all'assegno.
Non ha diritto all'assegno il beneficiario di una prestazione complementare all'AVS/AI, se il figlio è considerato per il calcolo della prestazione."
Per l’art. 27 LAF
" 1 L'importo dell'assegno, incluso l'eventuale assegno di base nonché gli eventuali obblighi alimentari, è pari alla differenza fra il reddito disponibile ai sensi della legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI ed i limiti minimi.
2 In ogni caso l'importo dell'assegno non può superare il limite del o dei figli per i quali l'assegno è riconosciuto.
3 L'assegno integrativo non è versato se il suo importo annuo è inferiore all'importo mensile dell'assegno di base per un figlio."
Secondo l’art. 28 cpv. 1 a 3 LAF
" Per l’accertamento ed il calcolo sono applicabili per analogia le disposizioni della legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI.
Il reddito del lavoro è computato per intero; la sostanza computabile è considerata quale reddito nella misura di 1/15.
Il premio per l’assicurazione sociale ed obbligatoria contro le malattie a carico della famiglia è preso in considerazione nel calcolo. Le spese di cura e di malattia non sono prese in considerazioni nel calcolo.”
Per la determinazione dell’importo dell’assegno vengono considerati anche i figli:
a) se non sono in formazione, fino ai 18 anni;
b) se sono in formazione, fino al termine della stessa ma al più tardi fino ai 25 anni (art. 34 RegLAF).
2.3. Per l’art. 29 LAF
" 1 L'assegno integrativo deve essere aumentato, ridotto o soppresso in caso di cambiamento del reddito disponibile dei genitori o della composizione della famiglia.
2 Il regolamento disciplina i particolari.
3 L'aumento avviene con il primo giorno del mese in cui la domanda di revisione è stata inoltrata.
4 La riduzione o la soppressione interviene:
a) se il cambiamento è stato annunciato tempestivamente, il primo giorno del mese successivo la notifica della decisione;
b) se l'interessato ha ottenuto le prestazioni indebitamente, retroattivamente dalla data in cui avvenne la modifica determinante."
In proposito l’art. 35 Reg.LAF precisa che
" 1 Per cambiamento della composizione della famiglia si intende ogni variazione nella comunione di persone che è alla base del calcolo della prestazione.
2 L'assegno integrativo è aumentato o ridotto in caso di cambiamento importante del reddito disponibile dei genitori.
3 Il cambiamento del reddito disponibile è importante quando esso provoca una modifica di almeno fr. 500.- all'anno dell'assegno erogato."
Secondo l’art. 36 Reg.LAF inoltre
" L'assegno integrativo è soppresso in qualsiasi momento se non sono più adempiute le condizioni legali."
2.4. Secondo l’art. 41 LAF
" Il titolare del diritto o il beneficiario sono tenuti ad informare tempestivamente il datore di lavoro, rispettivamente la Cassa competente, su ogni cambiamento rilevante per il diritto all'assegno."
In proposito l'art. 70 del Reg.LAF precisa che
" Il titolare del diritto o il beneficiario informano immediatamente la Cassa cantonale per gli assegni familiari di ogni cambiamento rilevante per il diritto all'assegno, in particolare:
a) ogni mutamento delle condizioni personali o familiari del titolare del diritto o del beneficiario;
b) ogni variazione della situazione economica del titolare del diritto o del beneficiario, rispettivamente dei loro familiari."
Anche secondo l'art. 42 LAF
" Il titolare del diritto o il beneficiario e i loro familiari, i datori di lavoro, le Autorità amministrative cantonali e comunali, le Autorità giudiziarie, le Assicurazioni sociali e private sono tenuti a fornire tutte le informazioni utili all'accertamento del diritto agli assegni ed al pagamento dei contributi."
2.5. Per quanto riguarda l'obbligo di restituzione e del condono l’art. 44 LAF prevede che
" 1 L'assegno indebitamente percepito deve essere restituito.
2 Il diritto di esigere la restituzione è perento dopo un anno dal momento in cui la Cassa ha avuto conoscenza dell'indebito ma, in ogni caso, dopo cinque anni dal pagamento dell'assegno.
3 La restituzione è condonata da parte della Cassa competente, in tutto od in parte, se il richiedente ha percepito la prestazione indebita in buona fede e se, tenuto conto delle sue condizioni economiche al momento della restituzione, il provvedimento costituirebbe per lui un onere troppo grave."
Dal tenore del Messaggio alla LAF emerge che la norma è stata formulata analogamente all’art. 27 OPC, applicabile in materia di prestazioni complementari (Messaggio p. 54).
Per l’art. 76 Reg.LAF
" 1 In caso di violazione dell'obbligo di informare, la Cassa cantonale per gli assegni familiari emette un ordine di restituzione nei confronti del titolare del diritto o del beneficiario dell'assegno.
2 La richiesta di condono è presentata dalla persona tenuta alla restituzione alla Cassa cantonale per gli assegni familiari.
3 La richiesta è presentata, debitamente motivata, nel termine di 30 giorni dalla notifica della decisione di ordine di restituzione della Cassa."
Secondo l’art. 47 LAF, infine,
" Per quanto non previsto dalla legge, sono applicabili le disposizioni della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia ed i superstiti e la legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI."
2.6. Secondo la giurisprudenza in vigore in materia di restituzione in ambito LAVS, applicabile anche alla LPC e quindi in materia LAF, in base al rinvio di cui all’art. 47 LAF, la richiesta di restituzione è subordinata ai presupposti della revisione processuale o del riesame. In effetti l’amministrazione può riesaminare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è senza dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante oppure deve procedervi se si manifestano nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a indurre ad una conclusione giuridica differente. Solo in tali casi può richiedere una restituzione (cfr. STFA del 20 ottobre 2000 nella causa S.C., C 25/00; DTF 122 V 21; RCC 1989 p. 547; RCC 1985 p. 63; Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1994, ad art. 3 p. 68).
Per quel che concerne l’importanza della correzione non è possibile fissare un ammontare limite generalmente valido. E’ infatti determinante l’insieme delle circostanze del singolo caso (RCC 1989 p. 547; DTF 126 V 54).
E' tenuto alla restituzione ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto. La prestazione è quindi stata erogata in contrasto con la legge. A questo stadio non è determinante sapere se l'assicurato era in buona fede oppure no quando ha ricevuto l'indebita prestazione. Il problema della buona fede è infatti oggetto di esame nell'ambito della procedura successiva di condono (Widmer, Die Rückerstattung unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea 1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese; STFA del 20 ottobre 2000 nella causa S.C., C 25/00).
Il principio della restituzione sancito all'art. 47 cpv. 1 LAVS, analogo alle regole del diritto civile (miranti ad evitare l'arricchimento indebito, cfr. art. 62ss CO), ha beneficiato di un complemento importante nell'ambito dell'AVS e delle leggi ad essa correlate (art. 49 LAI e art. 27 LPC), nel senso che, se il principio della restituzione è stato stabilito (da un profilo oggettivo), la persona tenuta a restituire ha la possibilità di domandare, in una procedura distinta, il condono della restituzione, se egli era in buona fede e se la restituzione costituirebbe un onere troppo grave (art. 47 cpv. 1, 2a frase LAVS e art. 79 OAVS; Valterio, Commentaire de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants, pag. 226; STCA 14 maggio 1993 in re G.P.).
Questo concetto è stato pure ripreso dall'art. 44 cpv. 3 LAF (cfr. consid. 2.5.).
2.7. Nella fattispecie la convenuta afferma di avere informato la Cassa delle mutate condizioni economiche in data 25 aprile 2001 con il formulario di revisione. Non lo avrebbe fatto in precedenza perché il reddito effettivamente disponibile non era cambiato (cfr. doc. _).
Dagli atti di causa risulta che la ricorrente ha lavorato presso la casa di riposo _________ in qualità di ausiliaria di cure, percependo dal mese di settembre 1999 un salario lordo base di fr.3'100.-- (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione).
Dal 1° gennaio 2000, l'assicurata ha per contro percepito uno stipendio lordo di fr. 3'400.-- (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione), mentre dal gennaio 2001 di fr. 3'525.-- (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione). Questi aumenti sono stati comunicati alla Cassa in data 25 aprile 2001 con il formulario di revisione degli assegni familiari (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione).
E' pacifico, pertanto, che le entrate della famiglia dell'assicurata dal mese di gennaio 2000 erano superiori al reddito considerato dalla Cassa ai fini del calcolo dell'assegno integrativo (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione), la quale si era basata su quanto percepito sino a tale data (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione).
Di conseguenza risulta chiaramente che, essendosi realizzato un cambiamento importante del reddito disponibile (cfr. art. 35 Reg.LAF), il calcolo dell'assegno integrativo andava rivisto in base al nuovo reddito più elevato.
In simili condizioni e considerando che l'aumento del reddito disponibile è stato importante, ha infatti provocato una modifica degli assegni di più di fr. 500.-- all'anno (cfr. consid. 2.3.), l'assicurata ha dunque effettivamente percepito indebitamente gli assegni integrativi per un importo complessivo di fr. 3'904.--. Essi vanno così restituiti (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione).
2.8. Riguardo ai presupposti del condono va innanzitutto ricordato che, a proposito della buona fede, la giurisprudenza distingue, da un lato, il caso in cui vi è mancanza di coscienza dell’irregolarità commessa e dall'altro quello invece a sapere se, nelle circostanze concrete, l’interessato poteva invocare la buona fede o avrebbe dovuto, facendo prova dell’attenzione da lui esigibile, riconoscere l’errore di diritto commesso. Nella prima ipotesi si tratta di una questione di fatto, mentre nella seconda di diritto (Pratique VSI 1994 p. 126).
La buona fede non è infatti compatibile con un comportamento di grave negligenza da parte dell'assicurato (U. Meyer-Blaser, op. cit., 481).
Secondo l'art. 3 cpv. 2 CCS, che è applicabile analogicamente,
" nessuno può invocare la propria buona fede quando questa non sia compatibile con l'attenzione che le circostanze permettevano di esigere da lui."
Compete al Giudice inoltre, sulla base di un criterio oggettivo, cioè indipendentemente dalle conoscenze e dalle attitudini particolari della parte, determinare il grado dell’attenzione richiesta (DTF 79 II 59).
La buona fede deve essere quindi esclusa, qualora i fatti che hanno determinato l'obbligo di restituire (violazione dell'obbligo di annunciare o di informare) sono imputabili a comportamento doloso o negligenza grave dell'interessato.
Viceversa, l'assicurato può prevalersene quando l'atto o l'omissione colpevole siano costitutivi unicamente di una violazione lieve dell'obbligo di annunciare o di informare (Pratique VSI 1994, pag. 125ss; DTF 118 V 218, 112 V 105, 110 V 180 consid. 3 c, 102 V 245 consid. a) oppure se non ha violato tale obbligo (U. Meyer-Blaser, op. cit., 481/482).
Infatti, la buona fede presuppone che l'assicurato ignori che una prestazione gli è versata indebitamente. Di detta ignoranza egli non si può avvalere se la stessa è stata determinata da sua negligenza (STFA non pubbl. del 31 agosto 1993 in re I. R p. 3).
2.9. Il requisito dell'onere gravoso è intimamente legato alla situazione economica della persona tenuta a restituire l'indebito e deve essere valutato in base alle sue capacità finanziarie.
Dovrà pertanto essere stabilito concretamente, tenendo conto della particolare situazione patrimoniale dell'obbligato al momento di restituire.
2.10. Nella fattispecie la Cassa rimprovera all'assicurata di non avere notificato tempestivamente l'aumento di salario.
Questa circostanza avrebbero permesso di procedere all'adeguamento dell'importo dell'assegno integrativo.
L'interessata sostiene invece la propria buona fede, adducendo di avere informato la Cassa delle mutate condizioni economiche in data 25 aprile 2001 con il formulario di revisione. Non lo avrebbe fatto in precedenza perché il reddito effettivamente disponibile non era cambiato.
2.11. Come ricordato sopra (cfr. consid. 2.4.), l'art. 41 LAF prevede espressamente che ogni cambiamento rilevante per il diritto agli assegni familiari deve essere comunicato tempestivamente alla Cassa competente.
Inoltre l'art. 70 Reg.LAF enuncia, in relazione all'assegno integrativo, che è proprio la Cassa cantonale per gli assegni familiari che deve essere informata.
Nell'evenienza concreta va rilevato che con le decisioni 3 novembre 1997 e del 24 settembre 1999 (in seguito anche in quella del 9 novembre 2001), con le quali veniva accordato all'assicurata l'assegno integrativo, la Cassa cantonale per gli assegni familiari l'ha avvertita espressamente di quanto segue:
" Obbligo di annunciare ogni cambiamento della situazione personale o economica
Ogni cambiamento delle condizioni personali ed economiche dei beneficiari indicati nella decisione deve essere annunciato immediatamente alla:
Istituto delle assicurazioni sociali
Cassa cantonale per gli assegni familiari
Servizio prestazioni complementari
e assegni familiari
Casella postale 2121
6501 Bellinzona
In particolare quanto segue:
il cambiamento di indirizzo;
il cambiamento di domicilio;
la separazione, il divorzio o il nuovo matrimonio;
il decesso del coniuge o di un figlio che è considerato nel calcolo;
l'inizio, la fine o l'interruzione dell'apprendistato, oppure la fine o
l'interruzione della formazione scolastica;
l'inizio o la fine di una attività lucrativa;
l'aumento o la diminuzione del reddito o della sostanza (per
esempio: eredità, donazioni, rendite, pensioni, ecc.);
la vendita di beni immobiliari;
l'inizio o la fine delle prestazioni concesse da una cassa malattia o
da un'assicurazione privata.
In caso di inosservanza di questo obbligo, l'assicurato dovrà restituire le prestazioni indebitamente percepite. Sono inoltre riservate le sanzioni penali." (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione)
Pertanto la ricorrente, dopo aver ricevuto le decisioni relative all'assegno integrativo a favore dei figli ________ e ________, avrebbe dovuto leggerle accuratamente e constatare che la Cassa, in quanto autorità competente, deve essere informata di ogni cambiamento rilevante ai fini del diritto all'assegno.
Sul formulario è peraltro chiaramente indicato che l'aumento del reddito deve essere comunicato.
A mente del TCA l'assicurata avrebbe dunque dovuto annunciare immediatamente che a partire dal 1° gennaio 2000 ha percepito un salario superiore a quello finora ritenuto dalla Cassa per il calcolo dell'assegno integrativo e ciò indipendentemente dagli effetti concreti dell'aumento del salario sulle finanze della famiglia (cfr. doc. _).
In effetti le conseguenze dello svolgimento di un'attività lavorativa da parte dell'assicurata sul diritto agli assegni sarebbero state stabilite in un secondo tempo dalla Cassa.
2.12. Va inoltre osservato che il TFA ha precisato che, la percezione di un nuovo reddito, nel caso di una persona che vive in una situazione finanziaria difficile, ha evidentemente delle conseguenze importanti (cfr. RDAT I-1997; RCC 1990 pag. 162).
In una sentenza del 26 agosto 1993 nella causa E.G, pubblicata in Pratique VSI 1994 pag. 125, l'Alta Corte ha deciso che l'aumento retroattivo di una rendita dell'AVS è un fatto elementare e che la relativa omissione di comunicare questa circostanza non può essere qualificata come un'infrazione
leggera. La Massima Istanza al riguardo ha precisato:
" (…)
Le dossier permet de conclure que l'intimée devait être consciente de l'importance d'une modification d'un élément particulier du revenu ou des dépenses sur le montant de la PC ou aurait au moins dû la discerner en faisant preuve d'un minimum d'attention. C'est ainsi qu'à plusieurs reprises dans le passé, elle fut parfaitement en mesure de signaler à la caisse soit une augmentation d'un poste de "dépenses", soit une erreur de calcul PC à son avantage. L'omission d'annoncer un fait aussi élémentaire que l'augmentation rétroactive de la rente de vieillesse ne saurait par conséquent, au regard des circonstances, être qualifiée d'infraction légère à l'obligation d'annoncer."
(cfr. Pratique VSI 1994 pag. 129)
Nel caso di specie l'aumento mensile di reddito nel periodo dopo il 1° gennaio 2000 è stato rilevante (cfr. consid. 2.7).
Di conseguenza la ricorrente avrebbe dovuto, applicando l'attenzione da essa ragionevolmente esigibile, riconoscere l'irregolarità giuridica commessa.
Pertanto l'assicurata avrebbe dovuto rendersi conto che il calcolo dell'assegno andava rivisto: l'aumento del reddito disponibile di una famiglia deve infatti essere utilizzato per le necessità primarie e permettere la riduzione o eventualmente la soppressione degli assegni di famiglia a carattere selettivo e finanziati in parte tramite le imposte, quali sono gli assegni integrativi e gli assegni di prima infanzia (cfr. D. Cattaneo, "La legge sugli assegni di famiglia: caratteristiche, sentenze e problemi" in RDAT I-2000 pag. 121 segg. (124-125)).
2.13. L'assicurata, contrariamente a quanto previsto all'art. 41 LAF e all'art. 70 Reg.LAF, non ha dunque comunicato tempestivamente l'aumento di salario all'organo amministrativo competente, per cui ha senz'altro violato il proprio obbligo di informare la Cassa.
A mente di questa Corte la violazione commessa da _________, avendo la Cassa avvisato in modo chiaro ed esplicito quest'ultima circa il suo obbligo di informare l'organo competente (cfr. consid. 2.11.), configura inoltre una negligenza grave, per cui l'invocata buona fede non deve essere ammessa.
Non potendo riconoscere la buona fede dell'assicurata, primo presupposto per ottenere un eventuale condono, questo Tribunale deve, di conseguenza, confermare la decisione del 12 novembre 2001 della Cassa cantonale per gli assegni familiari e respingere il ricorso.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é respinto.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Intimazione alle parti.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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