AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 39.2002.8
Data decisione, Autorità: 30.01.2003, TCA
Raccomandata
Incarto n. 39.2002.8
rs
Lugano 30 gennaio 2003
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Raffaella Sartoris, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 4 gennaio 2002 di
contro
la decisione del 6 dicembre 2001 emanata da
Cassa cantonale assegni familiari, 6501 Bellinzona 1
in materia di assegni di famiglia
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione del 6 dicembre 2001, con effetto dal 1° ottobre 2001, la Cassa cantonale per gli assegni familiari (di seguito la Cassa) ha respinto la richiesta di __________, tendente al riconoscimento del diritto a un assegno integrativo a favore dei figli __________ (27.9.1986) e __________ (26.6.1991).
A motivazione del proprio provvedimento l'amministrazione ha precisato che i redditi superano le spese riconosciute (cfr. doc. _).
1.2. Con tempestivo ricorso 4 gennaio 2002 l'assicurata ha impugnato la decisione della Cassa, argomentando:
" (…) nella tabella di calcolo è stato tenuto conto della pigione lorda annua di Fr. 9'000.-- considerando mia madre nel calcolo.
Faccio notare che mia madre vive presso di me e che sono io a pensare al suo mantenimento e quindi non ritengo giustificato che sia dedotta dalla pigione la sua quota parte.
Oltre alla mancata deduzione dell'affitto devo precisare che sono io a pagare sia le spese di riscaldamento che di luce e acqua per un totale di ca. Fr. 2'500.--/3'000.-- annui.
Inoltre nel fabbisogno vitale bisogna tenere conto di mia madre e che alla stessa pago io la cassa malati mensile di Fr. 140.60.
Qualora lo ritenete necessario ho a disposizione le fatture pagate sia per la nafta del riscaldamento che per gli altri costi.
Alla luce dei nuovi elementi apportati sono convinta che la mia richiesta sia giusta e giustificata poiché con il mio salario ho serie difficoltà a far fronte a tutte le spese.
Vi comunico inoltre che gli alimenti fino ad oggi non gli ho ancora ricevuti in quanto il mio ex marito non ha ancora pagato.
Sono in attesa del versamento da parte delle autorità competenti.
A titolo abbondanziale vi comunico che ho ancora in sospeso un prestito contratto a mio nome per gli errori di mio marito e tuttora non è stato ripreso dallo stesso (ca Fr. 160'000.--)." (Doc. _)
1.3. In uno scritto pervenuto al TCA il 12 settembre 2002, la Cassa ha rilevato:
" Dopo avervi richiesto la proroga il 14.01.2002, abbiamo chiesto l'invio di documenti che consentissero di chiarire la situazione. L'assicurata ci ha risposto. Dopo la sua risposta l'abbiamo contattata per spiegarle la situazione e riconfermarle il rifiuto delle prestazioni. Essendosi dichiarata convinta delle risposte ottenute, eravamo rimasti d'accordo che ritirava il ricorso. Constatiamo che non ha dato seguito a quanto concordato.
(…) Nei prossimi giorni provvederemo a trasmettervi le nostre risposte di causa sulla scorta di quanto in nostro possesso." (Doc. _)
1.4. Con risposta 21 ottobre 2002 l'amministrazione ha proposto di respingere il gravame e ha osservato:
" Dopo il ricorso la Cassa ha riverificato i vari elementi della tabella di calcolo procedendo ad ulteriori accertamenti.
Occorre innanzitutto precisare, e ciò è già stato comunicato alla ricorrente, che nel fabbisogno vitale della famiglia non può essere considerata anche la madre della ricorrente. Il nucleo familiare per il quale occorre calcolare l'eventuale diritto all'assegno integrativo può considerare solo la ricorrente ed i 2 figli.
Escludendo la madre dell'assicurata se ne devono escludere anche le spese che la riguardano. Contrariamente al parere della ricorrente, la presenza nella sua economia domestica della madre influisce sull'ammontare della pigione da considerare nel calcolo. La Cassa ha giustamente computato solo i 3/4 dell'affitto perché l'economia domestica è composta da 4 persone di cui solo 3 integrabili nel calcolo della prestazione.
Per quanto attiene le spese di riscaldamento, luce e acqua si può tenere conto solo delle prime essendo le altre escluse dalle spese riconosciute. In sede ricorsuale la Cassa ha chiesto di conoscere il costo derivante dall'acquisto del gasolio senza tuttavia ottenerlo. A tal proposito si è quindi applicato il forfait di fr. 840.-- all'anno di cui 630.-- a carico della ricorrente (3/4).
In sede ricorsuale sono stati riesaminati tutti gli elementi del calcolo contestato scoprendo una situazione diversa sia per quanto attiene i redditi, sia per quanto attiene le spese riconosciute.
Nel dettaglio abbiamo allestito e allegato 2 tabelle nuove valide dal 01.10.2001 al 31.12.2001 e dal 01.01.2002.
Dalle stesse si evince, seppure con dati diversi, che la ricorrente non ha diritto all'assegno integrativo né per il periodo 01.10.2001/31.12.2001, né dal 01.01.2002. Il problema del costo del gasolio può anche rimanere irrisolto data la differenza tra il fabbisogno totale e i redditi totali e l'affermazione della ricorrente che indica costi complessivi tra 2'500.-- ed i 3'000.-- franchi compresi i costi di elettricità e dell'acqua." (Doc. _)
1.5. Il 4 novembre 2002 l'assicurata ha puntualizzato:
" (…)
L'Istituto delle assicurazioni sociali comunica che nel fabbisogno vitale della famiglia non può essere considerata la madre poiché il nucleo famigliare è composto solo dai due figli.
Tuttavia per il calcolo dell'affitto viene considerato solo i 3/4 in quanto l'economia è composta da 4 persone (?).
A questo punto devo dire che stiamo giocando in quanto da una parte non può essere considerata mia madre anche se sono io che provvedo al sostentamento e dall'altra si calcola la stessa per la quota dell'affitto.
Per quanto concerne le spese di riscaldamento e di luce, allego la copia della documentazione che posseggo e anche in questo caso devo ribadire che non ritengo che il calcolo sia ripartito con mia madre.
Ora chiedo gentilmente all'onorevole giudice che venga considerato un solo metodo per il calcolo, vale a dire o si tiene conto di tutte le persone che vivono effettivamente nella mia economia domestica (4 persone) oppure si facciano tutti i calcoli per 3 persone.
A mio modesto avviso, l'Istituto delle assicurazioni sociali (!), fa i calcoli unicamente a suo favore.
Voglio inoltre precisare e chiedere come mai il citato istituto ha atteso oltre mezzo anno per inviare le osservazioni quando nella vostra lettera accordavate 20 giorni di tempo.
In considerazione di quanto esposto in calce, chiedo che il mio ricorso venga accolto e che mi vengano riconosciuti gli assegni integrativi."(Doc. _)
1.6. Il doc. _ con l'allegata documentazione è stato trasmesso alla Cassa, assegnandole un termine di 5 giorni per presentare osservazioni scritte (cfr. doc. _).
L'amministrazione, il 28 novembre 2002, ha comunicato di non avere altre osservazioni da formulare in merito (cfr. doc. _).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
2.2. A norma dell'art. 3a cpv. 1 della Legge di procedura per i ricorsi al TCA l'autorità amministrativa può, fino all'invio della sua risposta, riesaminare la decisione impugnata.
Essa notifica immediatamente una nuova decisione alle parti e la comunica al Tribunale (art. 3a cpv. 2).
Quest'ultimo continua la trattazione del ricorso in quanto non sia divenuto senza oggetto per effetto della nuova decisione (art. 3a cpv. 3, 1a frase).
Questa norma ricalca l'art. 58 della Legge federale sulla procedura amministrativa.
Il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA) ha già avuto modo di dichiarare compatibile con il diritto federale il fatto che i Cantoni prevedano una procedura corrispondente all'art. 58 LPA, fondandosi su delle disposizioni esplicite o seguendo per analogia una certa prassi (cfr. DTF 127 V 94 consid. 2; RCC 1992 pag. 123 consid. 5a, DTF 103 V 109 consid. 2).
Una decisione emanata pendente lite mette fine alla vertenza solo nella misura in cui corrisponde alle richieste del ricorrente. Il litigio sussiste nella misura in cui la nuova decisione non regola tutte le questioni nei sensi voluti dall'insorgente. L'autorità adita deve in questi casi entrare nel merito della vertenza, senza che l'insorgente debba ricorrere contro il nuovo atto amministrativo (cfr. DTF 127 V 228 consid. 2; RCC 1992 pag. 123 consid. 5c; DTF 113 V 237; DTF 107 V 250; Spira, "Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure cantonale" in RJN 1984, pag. 23).
L'amministrazione non può invece rivedere la decisione impugnata dopo aver presentato la risposta di causa ai giudici di prima istanza. Una decisione resa dopo questo termine assume il carattere di una proposta indirizzata al giudice, affinché egli decida nei sensi della nuova decisione (Pratique VSI 1994 pag. 281; RCC 1992 pag. 123 consid. 5, RCC 1989 pag. 320 consid. 2a, RCC 1984 pag. 283, DTF 109 V 236; Spira, "Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure cantonale" in RJN 1984, pag. 23).
Nella fattispecie la Cassa, con l’inoltro della risposta di causa (21 ottobre 2002; cfr. doc. _; consid. 1.4.), ha inviato a questa Corte due nuove decisioni, una valida dal 1° ottobre 2001 al 31 dicembre 2001 e l'altra con effetto a partire dal 1° gennaio 2002, che annullano e sostituiscono quella precedente del 6 dicembre 2001, ma che comunque non corrispondono alle richieste della ricorrente, rifiutando l'erogazione dell'assegno integrativo per entrambi i periodi citati.
Quindi il contenzioso sussiste ancora, per cui il TCA deve entrare nel merito della vertenza.
Ne consegue che oggetto del presente ricorso sono le nuove decisioni trasmesse al TCA con la risposta di causa con le quali la Cassa non ha riconosciuto all'assicurata il diritto a un assegno integrativo sia per il lasso di tempo dal 1° ottobre 2001 al 31 dicembre 2001, che a decorrere dal 1° gennaio 2002 (cfr. doc. _).
Nel merito
2.3. Oggetto del contendere è il riconoscimento a __________ del diritto a un assegno integrativo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2001 e a far tempo dal 1° gennaio 2002.
L'art. 24 LAF stabilisce come segue le condizioni per poter beneficiare dell'assegno integrativo:
" Il genitore domiciliato nel Cantone ha diritto all'assegno (integrativo), a) per il figlio, se cumulativamente:
b) ha la custodia del figlio;
c) ha il domicilio nel Cantone da almeno tre anni;
d) il reddito disponibile del o dei genitori, con l'aggiunta
dell'eventuale assegno di base nonché degli eventuali obblighi
alimentari, è inferiore ai limiti minimi previsti dalla legislazione sulle
prestazioni complementari all'AVS/AI.
Se entrambi i genitori hanno la custodia del figlio, la madre ha diritto all'assegno.
Non ha diritto all'assegno il beneficiario di una prestazione complementare all'AVS/AI, se il figlio è considerato per il calcolo della prestazione."
L’art. 27 LAF prevede altresì che
" 1 L'importo dell'assegno, incluso l'eventuale assegno di base nonché
gli eventuali obblighi alimentari, è pari alla differenza fra il reddito disponibile ai sensi della legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI ed i limiti minimi.
2 In ogni caso l'importo dell'assegno non può superare il limite del o
dei figli per i quali l'assegno è riconosciuto.
3 L'assegno integrativo non è versato se il suo importo annuo è
inferiore all'importo mensile dell'assegno di base per un figlio."
Secondo l’art. 28 cpv. 1 a 3 LAF, inoltre,
" Per l’accertamento ed il calcolo sono applicabili per analogia le disposizione della legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI.
Il reddito del lavoro è computato per intero; la sostanza computabile è considerata quale reddito nella misura di 1/15.
Il premio per l’assicurazione sociale ed obbligatoria contro le malattie a carico della famiglia è preso in considerazione nel calcolo. Le spese di cura e di malattia non sono prese in considerazioni nel calcolo.”
L’art. 33 del Regolamento LAF (Reg. LAF), adottato dal Consiglio di Stato il 5 febbraio 1997, prevede che
" Nei limiti minimi previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI non è compreso il premio dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie”.
Per la determinazione dell’importo dell’assegno vengono considerati anche i figli:
a) se non sono in formazione, fino ai 18 anni;
b) se sono in formazione, fino al termine della stessa ma al più tardi fino ai 25 anni (art. 34 Reg.LAF).
2.4. A proposito dell’ammontare del fabbisogno si rileva che l’art. 3b della Legge federale sulle prestazioni complementari (LPC), entrato in vigore con la terza revisione della Legge il 1° gennaio 1998, e al quale rinvia l’art. 24 cpv. 1 lett. c LAF, prevede che le spese riconosciute si compongono di un importo destinato alla copertura del fabbisogno vitale, per anno, pari, dal 1° gennaio 1999 fino al 31 dicembre 2000, al minimo per le persone sole, a fr. 14’860, per i coniugi, almeno 22’290 franchi e per gli orfani e per i figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI, a fr. 7’830. Per i due primi figli si prende in considerazione la totalità dell'importo determinante, per due altri figli due terzi ciascuno (fr. 5'220.--) e per ogni altro figlio un terzo (fr. 2'610.--).
Dal 1° gennaio 2001 il fabbisogno è di fr. 15'280.--, fr. 22'920.-- rispettivamente fr. 8'050.-- (cfr. Ordinanza 01 sull'adeguamento delle prestazioni complementari all'AVS/AI del 18 settembre 2000).
Viene inoltre tenuto conto della pigione di un appartamento e delle relative spese accessorie. In caso di presentazione di un conguaglio per le spese accessorie, non si può invece tenere conto né di un pagamento di arretrati né di una richiesta di restituzione (art. 3b cpv. 1 lett. b LPC).
Per quanto riguarda l'importo computabile a titolo di pigione l'art. 5 cpv. 1 lett. b cifra 2 LPC, prevede che, i cantoni stabiliscono l'importo delle spese per pigione fino a concorrenza di un importo annuo, fino al 31 dicembre 2000, di fr. 13'800.-- per coniugi e le persone con figli.
Secondo l'art. 2 della legge cantonale di applicazione a titolo di pigione si applica l'importo massimo.
Dal 1° gennaio 2001 tale importo è stato aumentato a fr. 15'000.-- (cfr. Ordinanza 01 sull'adeguamento delle prestazioni complementari all'AVS/AI del 18 settembre 2000 e Decreto esecutivo concernente la legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS e all'AI del 6 dicembre 2000).
2.5. Per stabilire l’ammontare dell’assegno integrativo vanno pure computate, secondo l’art. 3b cpv. 3 LPC, le
" a) spese per il conseguimento del reddito fino a concorrenza del reddito lordo dell'attività lucrativa;
b) spese di manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari fino a concorrenza del ricavo lordo dell'immobile;
c) premi versati alle assicurazioni sociali della Confederazione, eccettuata l'assicurazione malattie;
d) …
e) pensioni alimentari versate in virtù del diritto di famiglia (cpv. 3)."
A differenza dell'art. 3b cpv. 3 lett. d LPC, il quale, relativamente al premio per l'assicurazione malattia, prevede il computo unicamente del premio medio cantonale, ai fini del conteggio dell'assegno integrativo e dell'assegno di prima infanzia viene dedotto l'intero premio per l'assicurazione malattia obbligatoria (cfr. consid. 2.3.).
Secondo l’art. 3c cpv. 1 LPC, inoltre, i redditi di cui si deve tenere conto per il calcolo della PC e quindi dell’assegno integrativo e di prima infanzia comprendono:
" b) il reddito proveniente da sostanza mobile e immobile;
c) un quindicesimo della sostanza netta oppure un decimo per i beneficiari di rendite di vecchiaia, nella misura in cui superi per persone sole 25 000 franchi, per coniugi 40 000 franchi e per orfani e figli che danno diritto a rendite per figli dell'AVS o dell'AI 15 000 franchi. Se l'immobile appartiene al beneficiario delle prestazioni complementari o a un'altra persona compresa nel calcolo della prestazione complementare e serve quale abitazione ad almeno una di queste persone, soltanto il valore dell'immobile eccedente 75 000 franchi é preso in considerazione quale sostanza;
d) le rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche, comprese le rendite dell'AVS e dell'AI;
e) le prestazioni derivanti da un contratto di vitalizio o da un'altra convenzione analoga;
f) gli assegni familiari
g) le entrate e le parti di sostanza a cui l'assicurato ha rinunciato;
h) le pensioni alimentari del diritto di famiglia."
Per quanto concerne invece il reddito del lavoro non si applicano le disposizioni della LPC, in quanto la LAF prevede in maniera autonoma la modalità di computo di questo reddito in particolare il computo globale e non ridotto di questa entrata (art. 28 cpv. 2 LAF; Messaggio relativo all’introduzione di una nuova legge sull’assegno di famiglia del 19 gennaio 1994 p. 51).
2.6. Nell'atto di ricorso l'assicurata contesta il fatto che sua madre non sia stata computata nel calcolo dell'assegno integrativo, in particolare che non siano stati conteggiati il suo premio della cassa malati, né la sua quota parte di pigione. Inoltre ha asserito che essa deve provvedere al pagamento delle spese di riscaldamento, della luce e dell'acqua per complessivi fr. 2'500.--/3'000.--annui.
L'insorgente ha poi precisato di non ricevere gli alimenti per i figli, poiché l'ex marito non fa fronte a tale obbligo e l'autorità competente non ha ancora proceduto ad anticiparli (cfr. consid. 1.2.).
Preliminarmente va osservato che ai sensi dell'art. 24 cpv. 1 lett. c) LAF una delle condizioni da adempiere per avere diritto all'assegno integrativo è che il reddito disponibile del o dei genitori, con l'aggiunta dell'eventuale assegno di base, nonché degli eventuali obblighi alimentari, sia inferiore ai limiti minimi previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI.
L'art. 28 cpv. 1 LAF prevede poi che per l'accertamento e il calcolo sono applicabili per analogia le disposizioni della legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI.
Secondo l'art. 3a cpv. 4 LPC le spese riconosciute e i redditi determinanti dei coniugi, delle persone con figli che hanno o danno diritto a una rendita e degli orfani che vivono in economia domestica comune sono sommati.
L'art. 7 cpv. 1 lett. b OPC enuncia che se i figli vivono con un solo genitore che ha diritto a una rendita o può far valere il diritto a una rendita completiva dell'AVS o dell'AI, la prestazione complementare annua per il figlio che ha diritto a una rendita per figli dell'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (AVS) o dell'assicurazione invalidità (AI) è fissata congiuntamente alla rendita del genitore.
Per determinare il fabbisogno vitale nell'ambito del calcolo dell'assegno integrativo si applica l'art. 3b cpv. 1 lett.a LPC, il quale stabilisce i relativi importi per le persone sole, per i coniugi e per i figli (cfr. consid. 2.4.)
Nel Messaggio relativo all'introduzione di una nuova legge sugli assegni di famiglia del 19 gennaio 1994 è stato poi indicato che l'importo dell'assegno integrativo risulta dalla differenza fra il fabbisogno vitale del nucleo familiare e il reddito familiare effettivo (a cui va aggiunto l'eventuale assegno di base), ma non può in ogni caso superare il costo del figlio, in altri termini "il limite di reddito legale" del figlio (cfr. Messaggio p.to 6.1.3.).
Da un attento esame delle disposizioni legali appena citate, risulta che per il conteggio dell'assegno integrativo, come per il calcolo della prestazione complementare, determinante è il nucleo familiare composto da un genitore o da entrambi i genitori e dai figli. Infatti la legge menziona unicamente il o i genitori e i figli e non fa riferimento ad altri parenti. Non possono dunque essere presi in considerazione membri della famiglia di altro grado, come per esempio i nonni, nonostante vivano con i loro figli e nipoti.
Nel caso di specie, di conseguenza, al fine di stabilire se l'assicurata ha o meno diritto a un assegno integrativo va tenuto conto unicamente delle sue spese riconosciute e dei suoi redditi e di quelli dei due figli.
A giusta ragione quindi la Cassa, a differenza di quanto richiesto dalla ricorrente (cfr. consid. 1.2.; 2.6.), non ha considerato il premio della cassa malati di sua madre.
2.7. Le decisioni impugnate hanno effetto per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2001 e a far tempo dal 1° gennaio 2002, per cui a tali provvedimenti vanno applicati i limiti adeguati dal 1° gennaio 2001 (cfr. consid 2.4.).
Il fabbisogno vitale della famiglia __________, formata, come sopra esposto, dalla madre e da due figli, è pari a fr. 31'380.--, come indicato dall'amministrazione (cfr. doc. _).
La pigione pagata dalla ricorrente ammonta a fr. 1'000.-- mensili. Il canone annuo è pari, pertanto, a fr. 12'000.--.
Non è tuttavia stato previsto un importo a titolo di spese accessorie (cfr. doc. _).
Secondo l'art. 16 cpv. 1 e 2 OPC AVS/AI,
" Oltre alle spese accessorie usuali, un forfait per le spese di riscaldamento è concesso alle persone che vivono in locazione in un appartamento da esse stesse riscaldato e non devono pagare al locatore alcuna spesa di riscaldamento ai sensi dell'articolo 257b capoverso 1 del Codice delle obbligazioni (CO).
L'ammontare annuo del forfait è uguale alla metà dell'ammontare di cui all'articolo 16a."
Poiché l’importo previsto all’art. 16a OPC AVS/AI è di fr. 1’680.--, l'ammontare deducibile a titolo di spese di riscaldamento è di fr. 840.--.
Nel caso in esame l'assicurata si assume personalmente i costi relativi al riscaldamento (cfr. doc. _), per cui quale pigione deve essere tenuto conto anche delle spese forfetarie di riscaldamento.
Per quanto concerne i costi per l'acqua potabile e per l'elettricità a cui l'assicurata deve far fronte (cfr. consid. 1.2; doc. _.), va osservato che per l'art. 257a cpv. 1 CO
" le spese accessorie sono la remunerazione dovuta per le prestazioni fornite dal locatore o da un terzo in relazione all'uso della cosa."
Per il capoverso 2 esse sono a carico del conduttore solo se specialmente pattuito.
In virtù della succitata norma il proprietario può fatturare solo i costi che sono stati convenuti. In mancanza di una convenzione, essi sono compresi nel canone di locazione (DTF 121 III 142 e dottrina citata; Lachat, op. cit. p. 222 N 1.5; T. Oberle, op.cit. p. 33).
Per l'art. 257b CO
" nel caso di locali d'abitazione e commerciali le spese accessorie sono la remunerazione per i costi effettivamente sostenuti dal locatore per prestazioni connesse con l'uso quali i costi di riscaldamento e di acqua calda e analoghe spese d'esercizio, come pure i tributi pubblici a carico della cosa".
Le disposizioni sono di diritto imperativo (D. Lachat, Le bail a Loyer, Losanna 1997 p. 222; T. Oberle, Nebenkosten, Heizkosten, Zurigo 1995 pag. 32).
Nella fattispecie l'insorgente ha trasmesso, oltre alle fatture del riscaldamento già considerate nell'importo forfetario di fr. 840.--, unicamente i giustificativi delle spese di elettricità.
Le spese per la fornitura di energia elettrica vanno considerate costi accessori alla pigione, solo se si riferiscono all'illuminazione dei locali comuni, al funzionamento della macchina da lavare, dei ventilatori (Oberle, op. cit., pag. 20).
Nel caso in cui invece derivano dall'utilizzo dell'energia per esclusivo uso proprio dell'inquilino non vanno considerati tali (i cosiddetti "Verbraucherkosten", cfr. Oberle, op. cit., pag. 19 e dottrina citata). Costi di questa natura sono per esempio quelli relativi all'allacciamento telefonico, la tassa per la concessione radiotelevisiva, e appunto i costi per la fornitura dell'energia elettrica per uso personale dell'inquilino. Essi vengono di regola fatturati direttamente all'inquilino (Oberle, op. cit. p. 19; 37) e, non essendo costi accessori, vanno posti a carico di quest'ultimo, senza che sia necessaria una pattuizione secondo l'art. 257a cpv. 2 CO.
Nell'evenienza concreta le fatture dell'elettricità si riferiscono al consumo di elettricità per l'abitazione (cfr.doc. _), per cui esse non possono essere computate quali spese accessorie alla pigione.
Al riguardo va segnalato che a tutto quanto non è possibile far fronte tramite i costi speciali previsti dalla legge, si deve dunque sopperire mediante l'importo destinato a coprire il fabbisogno minimo (in particolare: vestiti, vitto, mobilio, telefono e tasse telefoniche, acqua, luce, ecc.; cfr. E. Carigiet, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, p. 23 N 74, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht (SBVR), Basilea 1998).
Per cui nella fattispecie l'assicurata deve provvedere al pagamento delle spese per l'elettricità tramite l'ammontare finalizzato a coprire il fabbisogno vitale.
La ricorrente non ha per contro prodotto alcun giustificativo concernente la tassa per l'acqua potabile, che comunque di principio può essere riconosciuta quale spesa accessoria (cfr. STCA del 18 aprile 2000 nella causa M., 38.1998.96, e giurisprudenza citata). Inoltre dagli atti non risulta che tra l'inquilina e il locatore sia stata pattuita l'assunzione dei costi da parte della ricorrente (cfr. doc. _).
In virtù dell'art. 257a cpv. 2 CO queste spese devono quindi essere considerate comprese nel canone di locazione.
Riassumendo dunque, a titolo di pigione, va computato l'importo di fr. 12'000.--, ai quali è sommato l'ammontare di fr. 840.-- quali spese di riscaldamento
Di conseguenza l'ammontare complessivo corrisponde a
fr. 12'840.--.
2.8. Secondo l'art. 16c OPC, entrato in vigore il 1. gennaio 1998 e applicabile agli assegni di famiglia (art. 28 cpv. 1 LAF),
" quando appartamenti o case unifamiliari sono occupati anche da persone escluse dal calcolo della PC, la pigione computabile dev’essere ripartita fra le singole persone. Le parti di pigione delle persone escluse dal calcolo della PC non sono prese in considerazione nel calcolo della prestazione complementare annua (cpv. 1).
Di massima l’ammontare della pigione è ripartito in parti uguali.”
(cpv. 2)
A proposito di questa disposizione il commento dell’UFAS pubblicato in Pratique VSI 1998 p. 35 stabilisce che
" Le 1er alinéa indique quand il y a lieu de procéder à une répartition du loyer. Il s'agit d'empêcher que les PC aient également à intervenir à l'endroit de personnes qui ne sont pas prises en compte dans le calcul PC.
On ne précise pas davantage la nature du loyer qui doit être partagé. En règle générale, lorsque l'appartement appartient à une tierce personne, c'est le loyer prévu qui sera partagé. Si l'appartement ou la maison occupée l'est conjointement avec le propriétaire, l'usufruitier ou le titulaire d'un droit d'habitation, c'est le montant de la valeur locative qui sera en règle générale réparti entre toutes les personnes.
Le 2e alinéa indique comment la répartition doit être opérée. En principe, elle se fera par têtes, et non selon le nombre des pièces occupées ou de m2. Des dérogations sont possibles, d'où l'utilisation de l'expression "en principe"."
L'art. 16c OPC è conforme alla legge (cfr. DTF 127 V 10 = SVR 2001 EL Nr. 6) e ha in pratica codificato quanto stabilito dalla giurisprudenza federale. Secondo il TFA, infatti, il canone di locazione deve essere ripartito in parti uguali tra le persone che occupano l'alloggio (RCC 1977 pag. 567, RCC 1974 pag. 512 consid. 2; STCA 11 novembre 1991 in re A.T., STCA 21 febbraio 1992 in re A.T.), anche nel caso in cui il contratto di locazione è intestato ad una sola persona (ZAK 1974 p. 556).
Lo stesso vale per i figli a beneficio di una prestazione complementare che vivono con i genitori (ZAK 1977 p. 245).
Una deroga a tale principio è concessa solo entro certi limiti e dev’essere ammessa con prudenza, ad esempio se uno degli inquilini occupa da solo gran parte dell’abitazione.
Un’eccezione è parimenti ammessa quando una persona accoglie gratuitamente nell’abitazione un’altra, poiché vi è obbligata moralmente o giuridicamente (cfr. E. Carigiet/U. Koch, op. cit., pag. 86, n. 223; Pratique VSI 2001 pag. 234; DTF 105 V 273; STFA del 9 gennaio 2003 nella causa A. e A., P 76/01).
In tale contesto eccezioni devono essere senz'altro ammesse quando la vita in comune è riconducibile ad un obbligo di mantenimento di diritto civile fondato sugli art. 276 e 277 CC (cfr. STFA del 9 gennaio 2003 nella causa A. e A., P 76/01; Pratique VSI 2001 pag. 237 consid. 2b).
Il TFA ha ammesso l’eccezione alla suddivisione in parti uguali del canone di locazione, nel caso in cui la titolare del contratto di locazione, affetta da disturbi fisici e psichici, necessitava forzatamente delle cure erogatele dalla persona che divideva con lei l’appartamento, in caso contrario avrebbe dovuto essere ricoverata in istituto. Tali cure risultavano quindi di grande importanza per l’assicurata, che aveva un grosso debito di riconoscenza nei confronti dell’amico (DTF 105 V 274).
In concreto, come esposto sopra (cfr. consid. 2.6.), la madre dell'assicurata non va considerata nel calcolo dell'assegno integrativo. Di principio dunque la sua quota parte di pigione non dovrebbe essere computata nel calcolo dell'assegno integrativo.
Tuttavia occorre esaminare se nel caso di specie l'assicurata non sia obbligata giuridicamente o moralmente ad ospitare sua madre.
L'art. 328 CC prevede l'assistenza tra parenti in linea ascendente e discendente soltanto per chi vive in condizioni agiate (cfr. Basler Kommentar, 2002, ad art. 328 ZGB n. 15).
Siccome il concetto del dovere di assistenza tra parenti è in sé problematico e non si adatta più ai tempi attuali, la nozione di "condizioni agiate" deve essere interpretata in senso stretto.
La Conferenza svizzera per l'aiuto sociale 2000, nelle sue direttive in vigore dal 1° gennaio 2001, ha proposto agli organi dell'aiuto sociale di considerare che le persone sono in grado di contribuire al mantenimento dei loro parenti a partire da un reddito imponibile di fr. 60'000.-- per le persone sole e di fr. 80'000.-- per le coppie, a cui aggiungere l'ammontare di fr. 10'000.-- per ogni figlio minorenne o in formazione (cfr. Basler Kommentar, 2002, ad art. 328 ZGB n. 15b e 17).
L'assicurata ha richiesto l'erogazione di un assegno integrativo poiché beneficia di un reddito modesto. Come verrà esposto in seguito (cfr. consid. 2.11.), tale domanda va respinta, tuttavia i redditi determinanti, di fr. 47'282.-- per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2001 e di fr. 47'974.-- a decorrere dal 1° gennaio 2002, superano le spese riconosciute di poche migliaia di franchi annui e sono notevolmente inferiori già all'importo indicato dalla Conferenza svizzera per l'aiuto sociale per le persone sole, a prescindere dunque dal supplemento per i figli.
Di conseguenza la ricorrente non si trova in condizioni economiche agiate e non è quindi tenuta a soccorrere economicamente la madre (cfr. STFA del 9 gennaio 2003 nella causa A. e A., P 76/01).
Visto che l'assicurata lavora a tempo pieno (cfr. doc. _), è verosimile che sua madre l'aiuti nel disbrigo delle incombenze familiari e nell'educazione dei figli. I ragazzi però hanno rispettivamente 16 e 11 anni, per cui non necessitano più di cure costanti. Il figlio maggiore poi, avendo 16 anni, è in grado di badare al fratello minore.
Pertanto il fatto di ospitare la madre, non necessitando forzatamente dei suoi servizi, nemmeno configura un obbligo morale dell'assicurata nei confronti della stessa, quale controprestazione per la sua collaborazione (cfr. STFA del 9 gennaio 2003 nella causa A. e A., P 76/01; a contrario DTF 105 V 274).
Inoltre né nel ricorso, né nello scritto del 4 novembre 2002 è stato addotto che la ricorrente e i due figli occuperebbero la maggior parte dell'appartamento (cfr. STFA del 9 gennaio 2003 nella causa A. e A., P 76/01; consid. 1.2.; 1.5.; 2.11.).
Per inciso va segnalato che l'assicurata è libera di utilizzare l'eccedente del suo reddito come meglio crede. L'impiego del denaro per sostenere finanziariamente la madre è comprensibile ed onorevole, tuttavia ciò deve avvenire nei limiti del suo reddito disponibile. Infatti le difficoltà economiche della madre dell'insorgente non possono essere poste a carico degli assegni integrativi, che sono invece destinati a coprire, in modo, selettivo, i costi aggiuntivi dei figli (cfr. D. Cattaneo, La legge sugli assegni di famiglia: caratteristiche, sentenze e problemi aperti, in "Il diritto pubblico ticinese nel terzo millennio", RDAT I-2000, pag. 124-125).
In simili condizioni la pigione totale di fr. 12'840-- (cfr. consid. 2.7.) deve essere conteggiata soltanto nella misura dei 3/4, corrispondenti alle parti inerenti all'assicurata e ai due figli. La parte - 1/4 - relativa alla madre della ricorrente non deve essere considerata.
La somma di fr. 9'630.-- (3/4 di fr. 12'840.--) è inferiore al massimo riconosciuto per le persone con figli di fr. 15'000.-- (cfr. consid. 2.4.), per cui nel calcolo dell'assegno integrativo deve essere computato questo importo.
La Cassa nella risposta di causa ha precisato che, oltre al canone di locazione, ha tenuto conto dell'importo forfettario per il riscaldamento (cfr. consid. 1.4.), tuttavia nelle decisioni allegate è stato conteggiato soltanto l'importo di fr. 9'000.-- (cfr. doc. _).
A mente di questa Corte si tratta di una svista manifesta, visto che nei calcoli informali effettuati dall'amministrazione prima di emettere i due nuovi provvedimenti è stato considerato proprio l'ammontare di fr. 9'630.-- (cfr. doc. _).
Di transenna va osservato che la ripartizione della pigione fra le singole persone e il computo unicamente dei 3/4 non è in contraddizione con il fatto che la madre dell'insorgente non sia considerata nel calcolo dell'assegno integrativo, come invece sembra sostenere l'assicurata (cfr. consid. 1.5.). Infatti la regola di non conteggiare la quota parte della pigione di chi coabita con assicurati che postulano l'attribuzione di assegni di famiglia vale proprio esclusivamente per i casi in cui nella stessa abitazione dei richiedenti vivano persone che non sono comprese nel conteggio degli assegni. Ciò ha lo scopo di evitare che la LAF si assuma il costo della parte di pigione di coinquilini che non rientrano nella determinazione dell'importo degli assegni di famiglia.
2.9. L'assicurata ha poi censurato il computo di fr. 7'200.--, a titolo di alimenti annui a favore dei due figli, in quanto il marito non hai mai provveduto al relativo versamento e l'ufficio competente non ha ancora anticipato mensilmente l'importo della pensione alimentare (cfr. consid. 1.2., 2.6.).
Dagli atti si evince che il padre di __________ e __________ si è effettivamente impegnato a versare un contributo alimentare mensile di fr. 300.-- per figlio (cfr. doc. _), corrispondenti a fr. 7'200.-- annui per i due ragazzi.
Secondo l'art. 3c cpv. 1 lett. h LPC (cfr. consid. 2.5.), applicabile agli assegni di famiglia in virtù del rinvio di cui all'art. 28 cpv. 1 LAF, il reddito determinante comprende le pensioni alimentari del diritto di famiglia.
Per la lettera g dell'articolo succitato, inoltre, il reddito determinante comprende pure le entrate e le parti di sostanza a cui l'assicurato ha rinunciato.
In una sentenza del 9 febbraio 1999 in re B.J, cresciuta in giudicato, il TCA ha già stabilito che questa norma è applicabile anche per il calcolo degli assegni integrativi.
In materia di prestazioni complementari, vengono di principio considerati per il calcolo, solo quegli attivi che l’assicurato ha effettivamente ricevuto e di cui può disporre senza restrizioni (AHI Praxis 1995 p. 166 consid. 2a; RDAT I 1992 p. 154; RCC 1984 p. 189; Werlen, Der Anspruch auf Ergänzungsleistungen, Baden 1995, p.156/ 166; ZAK 1989 p. 238).
E' quindi rilevante il fatto che l’interessato non dispone dei mezzi necessari per far fronte ai suoi bisogni esistenziali, non il motivo che ha condotto a questa situazione (DTF 115 V 355).
Tale principio è tuttavia sottoposto a dei limiti. In particolare non è richiamabile se l’assicurato ha rinunciato a dei beni senza esserne giuridicamente obbligato e senza controprestazione adeguata, oppure dispone di un diritto a determinate entrate o a una determinata sostanza, ma non ne fa uso o non fa valere le sue pretese (RCC 1989 p. 350 consid. 3b; 1988 p. 275 consid. 2b) o se, per motivi di cui è responsabile, non esercita, per lo meno a tempo parziale, un’attività lucrativa ammissibile (AHI Praxis 1995 p. 166 consid. 2a; Pratique VSI 1994 p. 225 consid. 3a; RCC 1992 p. 348; DTF 115 V 353 consid. 5c).
In questi casi la giurisprudenza considera che vi è una rinuncia a sostanza ai sensi dell’art. 3 cpv. 1 lett. f LPC in vigore fino al 31 dicembre 1997 (RDAT I 1994 p. 189 consid. 3a; RCC 1989 p. 350 consid. 3b). Questa giurisprudenza dev’essere applicata anche in virtù del nuovo diritto. L’art. 3c cpv. 1 lett. g LPC prevede infatti che i redditi determinanti comprendono anche le entrate e le parti di sostanza cui l’assicurato ha rinunciato.
Di regola la giurisprudenza si è limitata a riconoscere l’applicabilità del citato articolo, se la rinuncia è avvenuta senza obbligo legale e senza controprestazione adeguata. Ha infatti ribadito più volte che il sistema delle prestazioni complementari non offre la possibilità di procedere ad un controllo dello stile di vita dell’assicurato e di chiedersi se in passato il richiedente ha vissuto al di sotto o al di sopra della normalità (AHI Praxis 1995 p. 167 consid. 2b; Carigiet, Ergänzungsleistungen, Zurigo 1995, p. 120; Carigiet/Koch, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Supplemento, Zurigo 2000, pag. 100).
Secondo la giurisprudenza del TFA, inoltre, al coniuge avente diritto a pensioni alimentari vanno computate le prestazioni convenute con l’altro coniuge e non quelle effettivamente versate, finché la loro irrecuperabilità non può essere obiettivamente stabilita. L'irrecuperabilità delle pensioni alimentari dovute può essere ammessa, di regola, quando sono state esaurite tutte le possibilità giuridiche per il loro recupero (DTF 120 V 443 consid. 2; Pratique VSI 1995 p. 52; RCC 1991 pag. 145 consid. 2c, RCC 1988 pag. 275-276; Direttive UFAS sulle prestazioni complementari, cifra 2130). Questo è in particolare il caso quando la moglie ha intrapreso infruttuosamente procedure civili o penali oppure procedimenti esecutivi (SVR 1996 EL Nr. 20 p. 59 consid. 4; SVR 1994 EL Nr. 1 p. 1 consid. 3b; RCC 1992 p. 272).
Il rigore di questa giurisprudenza è però stato mitigato dall'Alta corte federale in due sentenze del 24 e 31 marzo 1992. In quest'occasione il TFA ha ammesso che il carattere di irrecuperabilità può essere ammesso anche in assenza di qualsiasi intervento giuridico, se si può chiaramente comprovare che il debitore di alimenti non è in grado di mantenere i suoi obblighi. Questa prova può essere fornita in particolare per mezzo di attestati ufficiali (emanati ad esempio dalle autorità esecutive o fiscali), relative al reddito e alla sostanza del debitore di alimenti (SVR 1996 EL Nr. 20 p. 60 consid. 4; Pratique VSI 1995 p. 53; RCC 1992 pag. 271 consid. 2, RCC 1992 pag. 275 consid. 2).
Nel caso in esame dalle tavole processuali non emerge che la ricorrente abbia avviato una procedura esecutiva nei confronti del marito, né risultano delle attestazioni ufficiali che comprovino la reale impossibilità economica del padre di far fronte al suo obbligo di mantenimento. Questo Tribunale, applicando l'abituale principio della probabilità preponderante (cfr. RDAT II-2001 N. 91 pag. 378, SVR 2001 KV N. 50 pag. 145; STFA del 18 settembre 2001 nella causa W., C 264/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K.B., C 116/00; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P.S., H 407/99; STFA del 23 dicembre 1999 in re A.F., C 341/98, consid. 3, pag., 6; STFA 6 aprile 1994 in re E.P.; SZS 1993 pag. 106 consid. 3a; RCC 1986 pag. 202 consid. 2c, RCC 1984 pag. 468 consid. 3b, RCC 1983 pag. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, "Die Rechtspflege in der Sozialversicherung", in Basler Juristische Metteilungen (BJM) 1989 pag. 31-32; Scartazzini, "Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale", Basilea 1991, pag. 63), deve pertanto concludere che non è dimostrata l'irrecuperabilità obiettiva degli alimenti (cfr. in particolare Pratique VSI 1995 pag. 51 segg.).
Gli alimenti di fr. 7'200.-- per i due figli devono dunque essere computati nei calcoli dell'assegno integrativo relativi al periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2001 e a partire dal 1° gennaio 2002, come correttamente effettuato dalla Cassa.
2.10. Per quanto attiene al mutuo bancario che l'assicurata ha contratto per far fronte agli errori commessi da suo marito (cfr. consid. 1.2.; 2.6.; doc. _), il TCA osserva che i debiti sono deducibili dalla sostanza e non dai redditi (cfr. art. 3c cpv. 1 lett. c LPC). Poiché la sostanza computabile di proprietà della ricorrente è uguale a zero, la deduzione del debito non ha, in casu, nessuna rilevanza ai fini del calcolo dell’assegno integrativo.
Neppure gli ammortamenti possono essere dedotti, in quanto non previsti nella lista esaustiva di cui all'art. 3b cpv. 3 LPC applicabile alla procedura LAF.
Inoltre, secondo il chiaro tenore della legge a titolo di interessi sui debiti possono essere riconosciuti solo gli interessi ipotecari (cfr. art. 3b cpv. 3 lett. b LPC).
2.11. Per il resto la ricorrente non ha sollevato ulteriori eccezioni in merito al conteggio delle singole voci di reddito e di fabbisogno indicate dalla Cassa nelle due decisioni impugnate.
Ora, nell'ambito delle assicurazioni sociali, pur essendo la procedura retta dal principio inquisitorio (cfr. SVR 2001 KV Nr. 50 pag. 145), secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati dal giudice, il Tribunale federale delle assicurazioni ha più volte ricordato come questo principio non sia assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (cfr. DLA 2001 N. 12 pag. 145; STFA del 9 maggio 2001 nella causa Z., P 36/00; STFA del 13 marzo 2001 nella causa M.P., U 429/00; STFA del 5 giugno 2000 nella causa V.P., I 76/00; DTF 125 V 195; Untersuchungsgrundsatz, SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; AHI praxis 1994 pag. 212; DTF 117 V 263; DTF 117 V 282).
Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di portare - ove ciò fosse ragionevolmente possibile - le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti esse rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (cfr. DLA 2002 pag. 178 (179); STFA del 7 dicembre 2001 nella causa M., U 202/01; STFA del 9 maggio 2001 nella causa G.L., P 52/00; STFA del 9 maggio 2001 nella causa W.Z., P 36/00; DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti).
Osservato come nel caso di specie l'assicurata non ha portato elementi tali da inficiare i calcoli dell'amministrazione, non sussiste alcun motivo per scostarsi dalle decisioni della Cassa.
Infatti malgrado l'importo della pigione vada corretto, in quanto più elevato di quello computato (cfr. consid. 2.8.), i redditi determinanti restano superiori alle spese riconosciute sia per il lasso di tempo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2001 (redditi di fr 47'282.-- e spese riconosciute di fr. 45'527.--), che a decorrere dal 1° gennaio 2002 (redditi di fr. 47'974.-- e spese riconosciute di fr. 45'527.--).
Alla luce di quanto esposto il TCA non può che confermare le decisioni impugnate.
Abbondanzialmente va rilevato che la Cassa ha motivato il ritardo nell'emettere la risposta di causa con scritto pervenuto al TCA il 12 settembre 2002 (cfr. consid. 1.3.).
Al riguardo va sottolineato che, visto che nell'ambito del diritto delle assicurazioni sociali la procedura deve essere celere (cfr. art. 47 LAF; art. 7 LPC; art. 85 LAVS; art. 61 LPGA, entrato in vigore il 1° gennaio 2003 - RU 5.11.2002-), l'amministrazione è invitata in futuro a non attendere un così lungo periodo prima di emanare la risposta di causa.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso è respinto.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Intimazione alle parti.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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