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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 39.2002.5
Data decisione, Autorità: 05.02.2002, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n. 39.2002.00005
rs
Lugano 5 febbraio 2002
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Raffaella Sartoris
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 4 dicembre 2001 di
__________,
contro
la decisione del 26 novembre 2001 emanata da
Cassa cantonale assegni familiari, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di assegni di famiglia
Ritenuto che, - con decisione 26 novembre 2001 la Cassa cantonale per gli assegni familiari ha ordinato a __________ la restituzione degli assegni integrativi percepiti indebitamente dal 1° febbraio 2000 al 30 giugno 2001 (cfr. doc. _);
contro questa decisione amministrativa è tempestivamente insorta l'assicurata postulando il condono della restituzione dei suddetti assegni (cfr. doc. _);
ai sensi dell'art. 44 cpv. 1 LAF gli assegni indebitamente percepiti devono essere restituiti. La restituzione è condonata da parte della Cassa competente, in tutto o in parte, se il richiedente ha percepito la prestazione indebita in buona fede e se, tenuto conto delle sue condizioni economiche al momento della restituzione, il provvedimento costituirebbe per lui un onere troppo grave (art. 44 cpv. 3 LAF);
nel caso di specie la ricorrente non contesta la restituzione degli assegni, bensì richiede che tale restituzione le sia condonata;
l'amministrazione non ha emesso una decisione in merito, per cui su tale richiesta questa Corte non può statuire.
Secondo l'art. 68 LAF l'autorità di ricorso può, infatti, pronunciarsi su un determinato oggetto solo in presenza di una decisione emanata dalla Cassa per gli assegni familiari (cfr. RAMI 2001 pag. 36; DTF 125 V 413=SVR 2001 IV Nr. 27; DTF 118 V 313; DTF 110 V 51 consid. 3b, DTF 105 V 276 consid. 1, DTF 104 V 180, DTF 102 V 152, STFA 23 marzo 1992 in re G.C., STCA 4 maggio 1992 in re G.V.; Gygi, Bundesverwaltungrechtspflege, pag. 44 in fine);
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso è irricevibile.
2.- L'incarto è trasmesso alla Cassa cantonale per gli assegni familiari, affinché statuisca sul condono della restituzione degli assegni integrativi richiesto dall'assicurata.
3.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4.- Intimazione alle parti.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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