AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 60.2003.99
Data decisione, Autorità: 22.09.2004, CRP
Titolo: istanza di promozione dell'accusa. calunnia. ingiuria.
RACCOMANDATA
Incarto n. 39.2001.00080
cr/sc
Lugano 17 luglio 2002
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Cinzia Raffa
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 10 dicembre 2001 di
__________,
contro
la decisione del 23 novembre 2001 emanata da
Cassa cantonale assegni familiari, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di assegni di famiglia
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione del 23 settembre 1998 la Cassa cantonale per gli assegni familiari (di seguito la Cassa) ha attribuito a __________, a favore dei figli __________ (17 aprile 1991) __________ (15 aprile 1997) e __________ (8 agosto 1998), un assegno integrativo di fr. 825.-- mensili con effetto dal 1° settembre 1998.
Tale assegno è stato aumentato a fr. 865.-- con effetto dal 1° gennaio 1999, a fr. 919.-- dal 1° febbraio 2000 e a fr. 1'120.-- dal 1° gennaio 2001 (cfr. doc. _).
1.2. A seguito dell'usuale procedura di revisione degli assegni di famiglia, la Cassa con decisione 17 ottobre 2001, ha ordinato all'assicurata di restituire l'importo di fr. 26'106.-- percepiti indebitamente nel periodo dal 1° settembre 1998 al 31 marzo 2001 (cfr. doc. _).
A motivazione della richiesta la Cassa ha precisato che:
" Con decisione del 23 settembre 1998 la nostra Cassa le ha accordato un assegno integrativo di fr. 825.- mensili a decorrere dal 1 settembre 1998. Tale assegno è stato aumentato a fr. 865.- con effetto 1 gennaio 1999, a fr. 919.- dal 1 febbraio 2000 e a fr. 1'120.- dal 1 gennaio 2001.
Il calcolo dell'assegno teneva conto unicamente delle indennità di disoccupazione versate al marito dalla Cassa disoccupazione __________ di __________o (indennità giornaliera fr. 153.75) e del salario da lei percepito dalla __________ (fr. 19.30 l'ora).
In data 27 febbraio 2001 le trasmettiamo il formulario di revisione degli assegni familiari che ci viene ritornato il 30 marzo 2001. Dallo stesso abbiamo rilevato che:
· da marzo 1996 a dicembre 2000 ha svolto un'attività lucrativa presso il signor __________ (salario lordo 1998 = fr. 1'780.--/1999 = fr. 2'110.--/2000 = fr. 1'950.--);
· in data 28 novembre 1998 suo marito ha iniziato un'attività lucrativa quale custode con un salario lordo annuo di fr. 11'700.--;
· dal 1. novembre 1998 la sua famiglia si è trasferita in via __________ (affitto mensile fr. 1'570.--);
· dal 2 novembre 1998 al 31 maggio 1999 il signor __________ ha lavorato presso l'impresa costruzioni __________ · dal 1. giugno 1999 al 30 giugno 2000 suo marito ha svolto l'attività presso la __________ (salario mensile lordo fr. 3'872.--);
· dal 1. luglio 2000 è stato impiegato presso la __________ con un salario mensile di fr. 4'127.-- lordo.
L'articolo 41 della Legge sugli assegni di famiglia (LAF) dispone che il titolare del diritto o il beneficiario sono tenuti ad informare tempestivamente la Cassa competente su ogni cambiamento rilevante per il diritto all'assegno.
Ne consegue che per il periodo dal 1. settembre 1998 al 31 marzo 2001 ha percepito a torto l'importo di fr. 26'106.-- come da seguente conteggio:
Assegno integrativo percepito:
dal 01.09.1998 al 31.12.1998/04 mesi a fr. 825.- fr. 3'300.-
dal 01.01.1999 al 31.01.2000/13 mesi a fr. 865.- fr. 11'245.-
dal 01.02.1999 al 31.12.2000/11 mesi a fr. 919.- fr. 10'109.-
dal 01.01.2001 al 31.03.2001/03 mesi a fr. 1'120.- fr. 3'360.- fr. 28'014.-
Assegno integrativo di diritto (cfr. tabelle allegate):
dal 01.09.1998 al 30.11.1998/03 mesi a fr. 636.- fr. 1'908.-
dal 01.12.1998 al 31.12.1998/01 mese a fr. 0.- fr. 0.-
dal 01.01.1999 al 31.05.1999/05 mesi a fr. 0.- fr. 0.-
dal 01.06.1999 al 31.12.2000/07 mesi a fr. 0.- fr. 0.-
dal 01.01.2000 al 30.06.2000/06 mesi a fr. 0.- fr. 0.-
dal 01.07.2000 al 31.12.2000/06 mesi a fr. 0.- fr. 0.-
dal 01.01.2001 al 31.03.2001/03 mesi a fr. 0.- fr. 0.- fr. 1'908.-
========
Totale assegno integrativo a nostro favore fr. 26'106.-
(…)" (Doc. _)
1.3. In data 2 novembre 2001 l'interessata ha inoltrato una domanda di condono alla Cassa, sostenendo la propria buona fede e una situazione economica precaria (cfr. doc. _).
Con decisione 23 novembre 2001 la Cassa ha respinto la domanda di condono e ha rilevato:
" (…)
Abbiamo esaminato la sua domanda di condono dell'importo chiestole in restituzione.
Gli assegni familiari riscossi a torto devono essere restituiti: il rimborso non può essere chiesto se l'interessato era in buona fede e se la restituzione costituisse un onere troppo grave (cfr. art. 44 cpv. 3 LAF).
Le condizioni legali citate devono pertanto essere ambedue soddisfatte.
La "buona fede" non è riconosciuta dalla legge quando il versamento a torto della prestazione è dovuto a negligenza della persona tenuta alla restituzione. Agisce con negligenza chi, al momento della richiesta, non ha prestato quel minimo di accuratezza che si poteva pretendere da lui, tenendo conto delle sue capacità e del suo grado d'istruzione, nell'adempimento dell'obbligo d'istruzione o accettando gli assegni familiari versatigli a torto.
La condizione legale dell'onere troppo grave deve essere assolta dalla persona obbligata alla restituzione e viene accertata in base alle condizioni di esistenza di questa persona: di norma si ammette questa condizione quando il reddito determinante non supera i limiti massimi stabiliti dall'articolo 2 cpv. 1 e 3 LPC.
Sulle nostre decisioni per assegni di famiglia citiamo:
" Obbligo di annunciare ogni cambiamento della situazione personale o economica; ogni cambiamento delle condizioni personali ed economiche dei beneficiari indicati nella decisione deve essere annunciato immediatamente all'istituto delle assicurazioni sociali, Via Ghiringhellí 15 a, 6500 Bellinzona (anche l'inizio o la fine di un termine quadro della disoccupazione o di un'attività lucrativa).
In caso di inosservanza di questo obbligo, l'assicurato dovrà restituire le prestazioni indebitamente percepite."
Nel presente caso la buona fede non è riconosciuta poiché non ci ha annunciato i cambiamenti già esposti nell'ordine di restituzione del 17 ottobre 2001.
Mancando la prima condizione cumulativa per ottenere il condono, non è necessario esaminare l'altra, quella dell'onere troppo grave." (Doc. _)
1.4. Contro questa decisione l'assicurata ha inoltrato, il 10 dicembre 2001, un tempestivo ricorso nel quale si è così espressa:
" Affinché possiate prendere visione della situazione, allego copia delle lettere da me ricevute dall'Ufficio suddetto e delle risposte da me inviate allo stesso.
Preciso che non ho avuto la fortuna di frequentare a lungo la scuola per cui ogni volta devo farmi spiegare quanto mi si richiede e devo far capo ad una persona più istruita di me per la relativa risposta.
Motivo il mio ricorso nel modo seguente:
Mi stupisce e mi addolora il fatto che, malgrado le mie spiegazioni, non venga riconosciuta la mia buona fede in questa vicenda.
Ritengo ingiusto soprattutto il fatto che non si prenda nemmeno in considerazione che l'obbligo della restituzione di una somma così elevata rappresenti un onere molto grave per la nostra economia domestica.
Anche se le nostre entrate superano ora il limite del minimo riconosciuto dall'Ufficio per gli assegni familiari, le spese per una famiglia di 5 persone (con 3 bambini tra i 3 e i 10 anni) sono sempre tante e sovente imprevedibili (cure dentarie, partecipazioni Cassa malati, ecc.).
La restituzione di una somma di Fr. 26'106.--, anche se rateale, ci impegnerebbe per vari anni e non escluderebbe - in caso di nuovi periodi di precarietà (disoccupazione, ecc.) - un nostro ricorso all'Assistenza sociale. Ripetiamo che finora abbiamo sempre cercato di vivere onestamente, senza creare debiti e affrontando veri sacrifici per far quadrare il bilancio malgrado le traversie che ci sono capitate.
La dura risposta dell'Ufficio per gli assegni familiari ci ha amareggiati e scoraggiati!
Chiediamo quindi a questo Tribunale di riesaminare la nostra situazione e di pronunciarsi in merito alla nostra domanda di condono. In via subordinata chiediamo di esaminare la possibilità che ci venga perlomeno concessa una sensibile riduzione dell'onere imposto." (Doc. _)
1.5. In data 19 dicembre 2001 l'assicurata, a complemento del proprio ricorso, ha inviato al TCA il seguente scritto:
" A complemento del ricorso da me inoltrato il 10.12.2001 e per vostra informazione, allego alla presente fotocopia della lettera 12.12.2001 ricevuta dal datore di lavoro di mio marito, dalla quale si evincono le difficoltà attuali di liquidità della ditta __________.
Si ripete così la stessa situazione che abbiamo vissuto più volte con i precedenti datori da lavoro di mio marito, quando abbiamo dovuto attendere anche per più di un mese la liquidazione degli ultimi stipendi e affrontare poi la cessazione di attività della ditta con conseguente disdetta e ricerca di un nuovo posto di lavoro. Per il mese di novembre abbiamo ricevuto solo un acconto in data 12.12.2001.
Vi lascio quindi immaginare la situazione di ansia e di precarietà economica che viviamo in questo momento e che si profila all'orizzonte. Non mancherò comunque di informarvi se vi saranno novità importanti in merito." (Doc. _)
1.6. Con risposta del 19 dicembre 2001 la Cassa ha proposto di respingere il ricorso, argomentando:
" (…)
Dalla documentazione agli atti sono rilevabili i seguenti punti:
a) con decisione del 27 maggio 1998 l'assegno integrativo era stato rifiutato a contare dal 1. aprile 1998 perché la famiglia della ricorrente poteva contare su redditi che coprivano il fabbisogno vitale;
b) con decisione del 23 settembre 1998, su precisa richiesta della ricorrente, l'assegno integrativo veniva riconosciuto dal 1. settembre 1998 perché nel frattempo vi era stata la nascita dell'ultimogenito __________ e la perdita del posto di lavoro del padre: la decisione comportò il diritto ad un assegno integrativo di fr. 825.- mensili e sulla stessa veniva indicato espressamente il motivo per il quale veniva erogata la prestazione;
c) con decisione del 9 febbraio 2000 l'assegno integrativo fu aumentato a fr. 919.- mensili a contare dal 1. febbraio 2000 a seguito di una richiesta d'adeguamento legata all'aumento del canone di locazione da fr. 1'096.- a fr. 1'570.- (massimo riconoscibile fr. 13'800.- all'anno per affitto);
d) solo in data 20 marzo 2001 la Cassa, nell'ambito della revisione periodica dell'assegno integrativo avviata d'ufficio il 27 febbraio 2001, venne a conoscenza della ripresa dell'attività lavorativa del marito della ricorrente e di altri cambiamenti della situazione economica della famiglia, mai comunicati precedentemente.
Dagli accertamenti succedutisi è stata riscontrata una situazione economica non aderente alla realtà sin dall'inizio dell'erogazione dell'assegno integrativo dal 1. settembre 1998 ed in seguito mutata a più riprese. Ciò ha giustificato l'intimazione dell'ordine di restituzione del 17 ottobre 2001 di fr. 26'106.-. Alla successiva richiesta di condono la Cassa ha risposto negativamente in quanto non ha ravvisato nel comportamento della ricorrente l'adempimento del requisito della buona fede.
Nella richiesta di condono presentata il 2 novembre 2001 la ricorrente ha asserito che era sua convinzione che l'assegno integrativo fosse un diritto acquisito e concesso alle famiglie con bambini in tenera età e non dipendente dalla situazione economica.
Questa asserzione è smentita dai fatti perché l'assicurata dopo il rifiuto della prestazione il 27 maggio 1998 è tornata a richiedere l'assegno dopo che il marito aveva perso il posto di lavoro. In seguito richiese l'adeguamento della prestazione quando le aumentò l'affitto. Che il diritto dipendesse dall'esame della situazione economica, almeno in queste due occasioni, non le era estraneo.
Va inoltre rilevato che tutte le decisioni prese dalla Cassa e notificate all'assicurata menzionano l'obbligo di comunicare ogni cambiamento della situazione economica e personale.
La situazione economica della famiglia della ricorrente ha subito forti variazioni dal gennaio 1999 (+ 25'000.- all'anno di entrate). Questo forte incremento delle entrate non poteva non sollevare dubbi circa l'ulteriore diritto all'assegno integrativo, soprattutto se si tien conto degli avvertimenti menzionati nelle decisioni notificate. La variazione del reddito era minima per il periodo dal 1. settembre 1998 al 31 dicembre 1998 ma è dovuta ad un'omissione circa l'attività svolta presso il signor __________.
Tutto ben considerato la Cassa ritiene incompatibile con il riconoscimento della buona fede il comportamento della ricorrente per cui si chiede a codesto lodevole Tribunale di voler respingere il ricorso confermando la decisione impugnata." (Doc. _)
1.7. Con scritto datato 5 febbraio 2002 l'assicurata ha osservato:
" Come promesso nella mia lettera del 19.12.2001, vi comunico che in data 22 gennaio mio marito ha ricevuto da parte della ditta __________, suo datore di lavoro, la lettera di licenziamento cautelativo di cui allego fotocopia.
Mentre gli è stato versato, seppure con ritardo, lo stipendio di novembre, in dicembre egli ha ricevuto solo un acconto e dovrebbe percepire ancora una somma di oltre Fr. 4'000.--, così pure come lo stipendio di gennaio.
Permane pertanto la situazione di grande incertezza e di disagio economico." (Doc. _)
1.8. In data 5 marzo 2002 la Cassa ha risposto quanto segue:
" Abbiamo ricevuto la vostra lettera del 1° marzo 2002 e vi comunichiamo che il signor __________, marito della signora __________, ha inoltrato richiesta per indennità di insolvenza e ha percepito fr. 4'143.75 (stipendio dicembre 2001, gennaio 2002 e 13a mensilità)." (Doc. _)
1.9. Con scritto del 12 aprile 2002 l'assicurata ha ancora osservato:
" Vi comunico che mio marito, come previsto, si trova in disoccupazione e verrà indennizzato a partire dal 9.04.2002 dato che i primi 5 giorni - come sicuramente sapete - non vengono retribuiti. Va da sé che egli si sta impegnando nella ricerca di un nuovo posto di lavoro, visto che le necessità familiari sono sempre numerose e che, come avete potuto constatare dall'esposto della Cassa cantonale per gli assegni familiari, le entrate di dicembre e gennaio sono state esigue." (Doc. _)
1.10. Con scritto del 24 aprile 2002 la Cassa ha comunicato all'assicurata quanto segue:
" Ci riferiamo alla sua lettera del 12 aprile 2002 trasmessa al Tribunale cantonale delle assicurazioni.
La informiamo che, per procedere al calcolo dell'assegno per il mese di aprile 2002, necessitiamo copia del conteggio relativo all'assicurazione disoccupazione di suo marito.
Comunichiamo inoltre che il ricorso al Tribunale cantonale delle assicurazioni, l'ordine di restituzione per il periodo dal 1. settembre 1998 al 31 marzo 2001 e la domanda di condono sono indipendenti dalla decisione valida da aprile 2002 poiché la condizione della buona fede non risulta adempiuta (cfr. risposta di causa del 19 dicembre 2001)." (Doc. _)
1.11. Con scritto del 17 maggio 2002 al TCA la Cassa ha ancora osservato:
" Precisiamo quanto segue:
a) il ricorso pendente presso il Tribunale cantonale delle assicurazioni riguarda la domanda di condono respinta dalla nostra Cassa con decisione del 23 novembre 2001;
b) la nostra Cassa vi ha presentato la risposta di causa in data 19 dicembre 2001;
c) in sede ricorsuale l'assicurata ha segnalato un'ulteriore modifica della sua situazione economica a partire dal mese di aprile 2002 che la Cassa sta accertando per stabilire un eventuale nuovo diritto all'assegno integrativo (cfr. nostra lettera del 24 aprile 2002 già inviatavi in copia per conoscenza);
d) la ricorrente fa pervenire al Tribunale la documentazione senza tuttavia esaudire quanto da noi richiesto in data 24 aprile 2002.
In conclusione ribadiamo l'indipendenza tra il ricorso contro la domanda di condono respinta ed il nuovo accertamento economico volto a stabilire l'eventuale ulteriore diritto agli assegni di famiglia. Crediamo pertanto che il vostro lodevole Tribunale possa pronunciarsi sul ricorso mentre da parte nostra emetteremo una nuova decisione di assegno integrativo ad istruttoria ultimata." (Doc. _)
1.12. Il 1° giugno 2002 l'assicurata ha precisato:
" Avevo già ricevuto copia dello scritto 17.5.2002 della Cassa cantonale degli assegni familiari, scritto che ho dovuto farmi spiegare nel dettaglio. In merito osservo quanto segue:
L'ufficio per gli assegni familiari mi ha chiesto, fra l'altra documentazione, anche il foglio di paga di mio marito per il mese di maggio a.c., foglio che egli ha ricevuto, per posta, solamente oggi. Non si tratta quindi di cattiva volontà da parte mia se non ho ancora inoltrato la documentazione richiesta.
Mi colpisce sempre che tale ufficio, nella sua lettera 24.04.02 in cui appunto richiede la documentazione per la nuova domanda, contesti nuovamente la mia buona fede in merito ai contributi percepiti a suo tempo. Da parte mia posso riconoscere l'errore da me commesso nel non aver notificato il cambiamento della situazione economica, ma ritengo mio diritto fare presente che attualmente non siamo assolutamente in grado, con tutta la buona volontà, di restituire la somma richiesta. Vorrei tanto che mi si credesse e che si dimostrasse un po' di comprensione per la nostra situazione attuale." (Doc. _)
1.13. Con scritto del 12 giugno 2002 la Cassa ha comunicato:
" Vi comunichiamo che la nostra Cassa non ha nulla di nuovo da aggiungere a quanto riferito nella risposta di causa.
Informiamo inoltre che, per effettuare una decisione valida da aprile 2002, necessitiamo la documentazione completa richiesta alla signora _________ con lettera del 24 aprile 2002 e richiamata in data odierna." (Doc. _)
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel merito
2.2. Oggetto del contendere è il condono della restituzione di fr. 26'106.-- percepiti a torto da _____________ a titolo di assegni integrativi per il periodo dal 1° settembre 1998 al 31 marzo 2001.
L'art. 24 LAF stabilisce come segue le condizioni per poter beneficiare dell'assegno integrativo:
" Il genitore domiciliato nel Cantone ha diritto all'assegno (integrativo), per il figlio, se cumulativamente:
a) ha la custodia del figlio;
b) ha il domicilio nel Cantone da almeno tre anni;
c) il reddito disponibile del o dei genitori, con l'aggiunta
dell'eventuale assegno di base nonché degli eventuali obblighi
alimentari, è inferiore ai limiti minimi previsti dalla legislazione sulle
prestazioni complementari all'AVS/AI.
Se entrambi i genitori hanno la custodia del figlio, la madre ha
diritto all'assegno.
Non ha diritto all'assegno il beneficiario di una prestazione complementare all'AVS/AI, se il figlio è considerato per il calcolo della prestazione."
Per l’art. 27 LAF
" 1 L'importo dell'assegno, incluso l'eventuale assegno di base nonché gli eventuali obblighi alimentari, è pari alla differenza fra il reddito disponibile ai sensi della legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI ed i limiti minimi.
2 In ogni caso l'importo dell'assegno non può superare il limite del o dei figli per i quali l'assegno è riconosciuto.
3 L'assegno integrativo non è versato se il suo importo annuo è inferiore all'importo mensile dell'assegno di base per un figlio."
Secondo l’art. 28 cpv. 1 a 3 LAF
" Per l’accertamento ed il calcolo sono applicabili per analogia le disposizioni della legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI.
Il reddito del lavoro è computato per intero; la sostanza computabile è considerata quale reddito nella misura di 1/15.
Il premio per l’assicurazione sociale ed obbligatoria contro le malattie a carico della famiglia è preso in considerazione nel calcolo. Le spese di cura e di malattia non sono prese in considerazioni nel calcolo.”
Per la determinazione dell’importo dell’assegno vengono considerati anche i figli:
a) se non sono in formazione, fino ai 18 anni;
b) se sono in formazione, fino al termine della stessa ma al più tardi fino ai 25 anni (art. 34 RegLAF).
2.3. Per l’art. 29 LAF
" 1 L'assegno integrativo deve essere aumentato, ridotto o soppresso in caso di cambiamento del reddito disponibile dei genitori o della composizione della famiglia.
2 Il regolamento disciplina i particolari.
3 L'aumento avviene con il primo giorno del mese in cui la domanda di revisione è stata inoltrata.
4 La riduzione o la soppressione interviene:
a) se il cambiamento è stato annunciato tempestivamente, il primo giorno del mese successivo la notifica della decisione;
b) se l'interessato ha ottenuto le prestazioni indebitamente, retroattivamente dalla data in cui avvenne la modifica determinante."
In proposito l’art. 35 Reg.LAF precisa che
" 1 Per cambiamento della composizione della famiglia si intende ogni variazione nella comunione di persone che è alla base del calcolo della prestazione.
2 L'assegno integrativo è aumentato o ridotto in caso di cambiamento importante del reddito disponibile dei genitori.
3 Il cambiamento del reddito disponibile è importante quando esso provoca una modifica di almeno fr. 500.- all'anno dell'assegno erogato."
Secondo l’art. 36 Reg.LAF inoltre
" L'assegno integrativo è soppresso in qualsiasi momento se non sono più adempiute le condizioni legali."
2.4. Secondo l’art. 41 LAF
" Il titolare del diritto o il beneficiario sono tenuti ad informare tempestivamente il datore di lavoro, rispettivamente la Cassa competente, su ogni cambiamento rilevante per il diritto all'assegno."
In proposito l'art. 70 del Reg.LAF precisa che
" Il titolare del diritto o il beneficiario informano immediatamente la Cassa cantonale per gli assegni familiari di ogni cambiamento rilevante per il diritto all'assegno, in particolare:
a) ogni mutamento delle condizioni personali o familiari del titolare del diritto o del beneficiario;
b) ogni variazione della situazione economica del titolare del diritto o del beneficiario, rispettivamente dei loro familiari."
Anche secondo l'art. 42 LAF
" Il titolare del diritto o il beneficiario e i loro familiari, i datori di lavoro, le Autorità amministrative cantonali e comunali, le Autorità giudiziarie, le Assicurazioni sociali e private sono tenuti a fornire tutte le informazioni utili all'accertamento del diritto agli assegni ed al pagamento dei contributi."
2.5. Per quanto riguarda l'obbligo di restituzione e del condono l’art. 44 LAF prevede che
" 1 L'assegno indebitamente percepito deve essere restituito.
2 Il diritto di esigere la restituzione è perento dopo un anno dal momento in cui la Cassa ha avuto conoscenza dell'indebito ma, in ogni caso, dopo cinque anni dal pagamento dell'assegno.
3 La restituzione è condonata da parte della Cassa competente, in tutto od in parte, se il richiedente ha percepito la prestazione indebita in buona fede e se, tenuto conto delle sue condizioni economiche al momento della restituzione, il provvedimento costituirebbe per lui un onere troppo grave."
Dal tenore del Messaggio alla LAF emerge che la norma è stata formulata analogamente all’art. 27 OPC, applicabile in materia di prestazioni complementari (Messaggio p. 54).
Per l’art. 76 Reg.LAF
" 1 In caso di violazione dell'obbligo di informare, la Cassa cantonale per gli assegni familiari emette un ordine di restituzione nei confronti del titolare del diritto o del beneficiario dell'assegno.
2 La richiesta di condono è presentata dalla persona tenuta alla restituzione alla Cassa cantonale per gli assegni familiari.
3 La richiesta è presentata, debitamente motivata, nel termine di 30 giorni dalla notifica della decisione di ordine di restituzione della Cassa."
Secondo l’art. 47 LAF, infine,
" Per quanto non previsto dalla legge, sono applicabili le disposizioni della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia ed i superstiti e la legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI."
2.6. Secondo la giurisprudenza in vigore in materia di restituzione in ambito LAVS, applicabile anche alla LPC e quindi in materia LAF, in base al rinvio di cui all’art. 47 LAF, la richiesta di restituzione è subordinata ai presupposti della revisione processuale o del riesame. In effetti l’amministrazione può riesaminare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è senza dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante oppure deve procedervi se si manifestano nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a indurre ad una conclusione giuridica differente. Solo in tali casi può richiedere una restituzione (cfr. STFA del 20 ottobre 2000 nella causa S.C., C 25/00; DTF 122 V 21; RCC 1989 p. 547; RCC 1985 p. 63; Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1994, ad art. 3 p. 68).
Per quel che concerne l’importanza della correzione non è possibile fissare un ammontare limite generalmente valido. E’ infatti determinante l’insieme delle circostanze del singolo caso (RCC 1989 p. 547; DTF 126 V 54).
E' tenuto alla restituzione ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto. La prestazione è quindi stata erogata in contrasto con la legge. A questo stadio non è determinante sapere se l'assicurato era in buona fede oppure no quando ha ricevuto l'indebita prestazione. Il problema della buona fede è infatti oggetto di esame nell'ambito della procedura successiva di condono (Widmer, Die Rückerstattung unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea 1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese; STFA del 20 ottobre 2000 nella causa S.C., C 25/00).
Il principio della restituzione sancito all'art. 47 cpv. 1 LAVS, analogo alle regole del diritto civile (miranti ad evitare l'arricchimento indebito, cfr. art. 62ss CO), ha beneficiato di un complemento importante nell'ambito dell'AVS e delle leggi ad essa correlate (art. 49 LAI e art. 27 LPC), nel senso che, se il principio della restituzione è stato stabilito (da un profilo oggettivo), la persona tenuta a restituire ha la possibilità di domandare, in una procedura distinta, il condono della restituzione, se egli era in buona fede e se la restituzione costituisse un onere troppo grave (art. 47 cpv. 1, 2a frase LAVS e art. 79 OAVS; Valterio, Commentaire de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants, pag. 226; STCA 14 maggio 1993 in re G.P.).
Questo concetto è stato pure ripreso dall'art. 44 cpv. 3 LAF (cfr. consid. 2.5.).
2.7. Dalla documentazione agli atti emerge che l'assicurata aveva già richiesto in data 7 aprile 1998 l'attribuzione dell'assegno integrativo a decorrere dal 1° aprile 1998 (cfr. doc. _).
La Cassa, con decisione del 27 maggio 1998, aveva respinto tale richiesta in quanto la famiglia poteva contare su redditi che coprivano il fabbisogno vitale (cfr. doc. _).
Successivamente, la ricorrente aveva richiesto nuovamente l'attribuzione dell'assegno integrativo. La Cassa, con decisione del 23 settembre 1998 (cfr. doc. _), le ha riconosciuto un assegno integrativo di fr. 825.- a partire dal 1° settembre 1998, dato che nel frattempo vi era stata la perdita del posto di lavoro da parte del marito dell'assicurata, a partire dal 31 luglio 1998 (cfr. doc. _) e la nascita dell'ultimogenito, ________, in data 8 agosto 1998 (cfr. doc. _).
In seguito, l'importo dell'assegno integrativo è stato aumentato dapprima a fr. 865.- mensili a partire dal 1° gennaio 2000 (cfr. doc. _); poi a fr. 919.- mensili a partire dal 1° febbraio 2000 (cfr. doc. _); infine a fr. 1'120.- a partire dal 1° gennaio 2001 (cfr. doc. _).
In data 27 febbraio 2001, la Cassa, nell'ambito della procedura di revisione degli assegni di famiglia, ha inviato all'assicurata un modulo per verificare se erano ancora adempiute le condizioni per la concessione degli assegni di famiglia (cfr. doc. _).
La ricorrente in data 9 marzo 2001 ha provveduto a compilare tale formulario e lo ha rispedito alla Cassa (cfr. doc. _).
Il 30 luglio 2001 la Cassa ha inviato all'assicurata il seguente scritto:
" Le comunichiamo che l'assegno integrativo era stato calcolato tenendo in considerazione il salario percepito dalla ___________ (marito) e dalla __________.
In sede di revisione abbiamo rilevato che:
svolge un'attività lucrativa presso la _________ già dal 1996;
in data 28 novembre 1998 suo marito ha iniziato un'attività quale custode con un salario lordo annuo di fr. 11'700;
dal 2 novembre 1998 al 31 maggio 1999 lo stesso ha lavorato presso l'impresa costruzioni _________, da giugno 1999 a giugno 2000 presso la ditta ________ e da luglio 2000 svolge l'attività presso la ditta ____________.
La invitiamo pertanto a comunicarci per quale motivo non ci ha informato tempestivamente di questi cambiamenti." (Doc. _)
In data 22 agosto 2001 l'assicurata ha risposto con uno scritto del seguente tenore:
" (…)
Faccio presente che - come da disdetta in vostro possesso - da gennaio 2001 questa entrata è venuta a mancare.
Visto che i nostri ripetuti richiami alla regia non avevano alcun effetto, ci siamo interessati per trovare qualcosa d'altro in zona ed abbiamo avuto l'occasione di assumere un servizio di portineria. La retribuzione per l'attività di custode va a parziale copertura delle spese per l'affitto per il quale, dedotti i Fr. 11'700.--, paghiamo ancora Fr. 7'140.-- l'anno.
Inoltre, al momento del trasloco, abbiamo dovuto pagare 3 mesi di affitto del vecchio appartamento - vale a dire Fr. 3'300.-- - avendolo lasciato prima della scadenza del contratto.
In questi anni mio marito ha lavorato, come da lei indicato, presso alcune ditte che hanno cessato l'attività per difficoltà finanziarie. A volte abbiamo dovuto sopportare dei ritardi nel pagamento dello stipendio o attenderlo addirittura per un paio di mesi. Può immaginare la precarietà in cui abbiamo vissuto e gli scompensi che tale regime ci creava, oltre alla preoccupazione di non trovare un altro posto di lavoro.
Da parte mia, solo recentemente ho capito come funzionano gli assegni da voi erogati. Non è quindi in malafede che ho omesso di avvertirvi man mano dei cambiamenti subentrati, ma perché non ero cosciente dell'obbligo di notificarvi ogni variazione della nostra situazione economica.
I vostri assegni ci hanno permesso di tenere la testa fuori dall'acqua e di non accumulare dei debiti, malgrado l'arrivo del nostro 3. figlio. A tale proposito faccio notare che, pur essendo egli nato l'8.8.98, l'assegno di prima infanzia ci è stato corrisposto solo a partire dal mese di settembre, anche se la vostra decisione lo prevedeva già a partire dal mese di agosto di tale anno.
La nostra situazione attuale è quella che già vi è nota. Per quanto concerne l'attività lavorativa di mio marito, allego per vostra informazione, la lettera inviataci in luglio della ditta _________, lettera che ci lascia intravedere un nuovo licenziamento e quindi un nuovo periodo di precarietà.
Spero che, alla luce di quanto sopra, la mia situazione risulti più chiara. Comunque d'ora in avanti non mancherò di informavi per ogni cambiamento della nostra situazione." (Doc. _)
In data 17 ottobre 2001 la Cassa, in seguito agli accertamenti eseguiti in sede di revisione periodica, ha emesso la decisione di rifiuto dell'assegno di prima infanzia (cfr. doc. _) e la decisione di rifiuto dell'assegno integrativo (cfr. doc. _) a partire dal 1° aprile 2001.
Inoltre, sempre in data 17 ottobre 2001, la Cassa ha emanato nei confronti di ___________ un ordine di restituzione di fr. 26'106.--, a titolo di assegni integrativi percepiti a torto (cfr. consid. 1.2.), in quanto quest'ultima non ha informato tempestivamente l'amministrazione dell'inizio di un'attività lucrativa sia da parte sua (dal marzo 1996 a dicembre 2000), sia da parte di suo marito (a decorrere dal 28 novembre 1998).
E' pacifico, tenuto conto delle attività esercitate dall'assicurata e da suo marito (cfr. doc. _), che le entrate annue della famiglia __________ a partire dal 1° settembre 1998 (cfr. doc. _) erano superiori al reddito considerato dalla Cassa ai fini del calcolo dell'assegno integrativo (cfr. doc. _), dato che la Cassa si era basata unicamente su quanto la ricorrente percepiva dalla _________ (cfr. doc. _) e sul salario proveniente dall'attività del marito presso la ____________ (cfr. doc. _).
Di conseguenza risulta chiaramente che, essendosi realizzato un cambiamento importante del reddito disponibile dell'assicurata (cfr. art. 35 Reg.LAF), il calcolo dell'assegno integrativo andava rivisto in base al nuovo reddito più elevato della famiglia.
In simili condizioni, dunque, l'assicurata ha effettivamente percepito indebitamente gli assegni integrativi che le sono stati erogati a favore dei figli ________, ________ e ________. Essi vanno così restituiti.
2.8. Riguardo ai presupposti del condono, va innanzitutto ricordato che, a proposito della buona fede, la giurisprudenza distingue, da un lato, il caso in cui vi è mancanza di coscienza dell’irregolarità commessa e dall'altro quello invece a sapere se, nelle circostanze concrete, l’interessato poteva invocare la buona fede o avrebbe dovuto, facendo prova dell’attenzione da lui esigibile, riconoscere l’errore di diritto commesso. Nella prima ipotesi si tratta di una questione di fatto, mentre nella seconda di diritto (Pratique VSI 1994 p. 126).
La buona fede non è infatti compatibile con un comportamento di grave negligenza da parte dell'assicurato (U. Meyer-Blaser, op. cit., 481).
Secondo l'art. 3 cpv. 2 CCS, che è applicabile analogicamente,
" nessuno può invocare la propria buona fede quando questa non sia compatibile con l'attenzione che le circostanze permettevano di esigere da lui."
Compete al Giudice inoltre, sulla base di un criterio oggettivo, cioè indipendentemente dalle conoscenze e dalle attitudini particolari della parte, determinare il grado dell’attenzione richiesta (DTF 79 II 59).
La buona fede deve essere quindi esclusa, qualora i fatti che hanno determinato l'obbligo di restituire (violazione dell'obbligo di annunciare o di informare) sono imputabili a comportamento doloso o negligenza grave dell'interessato.
Viceversa, l'assicurato può prevalersene quando l'atto o l'omissione colpevole siano costitutivi unicamente di una violazione lieve dell'obbligo di annunciare o di informare (Pratique VSI 1994, pag. 125ss; DTF 118 V 218, 112 V 105, 110 V 180 consid. 3 c, 102 V 245 consid. a) oppure se non ha violato tale obbligo (U. Meyer-Blaser, op. cit., 481/482).
Infatti, la buona fede presuppone che l'assicurato ignori che una prestazione gli è versata indebitamente. Di detta ignoranza egli non si può avvalere se la stessa è stata determinata da sua negligenza (STFA non pubbl. del 31 agosto 1993 in re I. R p. 3).
2.9. Il requisito dell'onere gravoso è intimamente legato alla situazione economica della persona tenuta a restituire l'indebito e deve essere valutato in base alle sue capacità finanziarie.
Dovrà pertanto essere stabilito concretamente, tenendo conto della particolare situazione patrimoniale dell'obbligato al momento di restituire.
2.10. Va osservato che, come menzionato sopra (cfr. consid. 2.4.), l'art. 41 LAF prevede espressamente che ogni cambiamento rilevante per il diritto agli assegni familiari deve essere comunicato tempestivamente alla Cassa competente.
Inoltre l'art. 70 RegLAF enuncia, in relazione all'assegno integrativo, che è proprio la Cassa cantonale per gli assegni familiari che deve essere informata.
Nel caso di specie, la ricorrente ha sostenuto a più riprese la propria buona fede, adducendo, sia nella lettera del 22 agosto 2001 (cfr. doc. _), sia nella lettera del 2 novembre 2001 (cfr. doc. _), sia nell'atto ricorsuale del 10 dicembre 2001 (cfr. doc. _), di non essere stata al corrente dell'obbligo di informare tempestivamente l'amministrazione di ogni cambiamento della situazione economica della famiglia, ritenendo che l'assegno integrativo fosse un diritto acquisito, concesso alle famiglie con bambini in tenera età.
Tali affermazioni, tuttavia, non trovano conferma nei fatti. Come giustamente rilevato dall'amministrazione nella risposta di causa (cfr. doc. _) infatti l'assicurata, dopo un primo rifiuto della Cassa, in data 27 maggio 1998, di concederle l'assegno integrativo (cfr. doc. _), ha richiesto nuovamente la concessione di tale prestazione (dopo che il marito aveva perso il posto di lavoro e dopo la nascita dell'ultimogenito) con la conseguente attribuzione, viste le mutate condizioni economiche della famiglia, dell'assegno integrativo, con decisione del 23 settembre 1998 (cfr. doc. _).
Va pure rilevato che la Cassa, nella propria decisione del 23 settembre 1998, che ha accordato all'assicurata a partire dal 1° settembre 1998 un assegno integrativo a favore dei figli ________, ________ e _________ di fr. 825.-, dopo avere espressamente indicato che la decisione veniva emanata in seguito alla cessazione dell'attività da parte del marito e alla nascita di un figlio, ha segnalato, in neretto, l'obbligo degli assicurati di annunciare ogni cambiamento della situazione personale o economica (cfr. doc. _).
Infatti, in quella decisione è espressamente indicato quanto segue:
" Obbligo di annunciare ogni cambiamento della situazione personale o economica
Ogni cambiamento delle condizioni personali ed economiche dei beneficiari indicati nella decisione deve essere annunciato immediatamente alla:
Istituto delle assicurazioni sociali
Cassa cantonale per gli assegni familiari
Servizio prestazioni complementari
e assegni familiari
Casella postale 2121
6501 Bellinzona
In particolare quanto segue:
il cambiamento di indirizzo;
il cambiamento di domicilio;
la separazione, il divorzio o il nuovo matrimonio;
il decesso del coniuge o di un figlio che è considerato nel calcolo;
l'inizio, la fine o l'interruzione dell'apprendistato, oppure la fine o
l'interruzione della formazione scolastica;
l'inizio o la fine di una attività lucrativa;
l'aumento o la diminuzione del reddito o della sostanza (per
esempio: eredità, donazioni, rendite, pensioni, ecc.);
la vendita di beni immobiliari;
l'inizio o la fine delle prestazioni concesse da una cassa malattia o
da un'assicurazione privata.
In caso di inosservanza di questo obbligo, l'assicurato dovrà restituire le prestazioni indebitamente percepite. Sono inoltre riservate le sanzioni penali." (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione)
Pertanto l'assicurata è stata esplicitamente resa attenta dall'amministrazione della circostanza che la Cassa doveva essere informata di ogni cambiamento rilevante ai fini del diritto all'assegno, in quanto autorità competente.
Successivamente, l'assicurata ha richiesto alla Cassa l'adeguamento dell'importo dell'assegno integrativo, quando a causa dei problemi di salute provocati dall'umidità, si era vista costretta a lasciare l'appartamento nel quale viveva con la famiglia e a trasferirsi, a partire dal 1° novembre 1998, in una nuova abitazione, il cui canone di locazione era superiore (cfr. doc. _) rispetto al precedente (cfr. doc. _).
Anche in tale occasione, vista la mutata situazione economica della famiglia, la Cassa ha proceduto ad aumentare l'importo della prestazione (cfr. doc. _).
Visto tutto quanto precede, non è possibile ritenere che l'assicurata non fosse a conoscenza dell'obbligo di informare l'amministrazione di ogni cambiamento della propria situazione personale o economica.
Di conseguenza, l'assicurata avrebbe dovuto informare la Cassa sia dell'inizio della propria attività presso il signor _________ (protrattasi da marzo 1996 a dicembre 2000; cfr. doc. _), sia delle diverse attività del marito, dapprima presso la _______ in qualità di custode (dal 28 novembre 1998; cfr. doc. _), poi presso l'impresa di costruzioni __________ (dal 2 novembre 1998 al 31 maggio 1999; cfr. doc. _), poi ancora presso la ditta _________ (da giugno 1999 a giugno 2000; cfr. doc. _) e infine, a partire dal luglio 2000, presso la ditta __________ (cfr. doc. _).
Pertanto, dato che la ricorrente non ha tempestivamente avvisato la Cassa dei mutamenti intervenuti nella situazione economica della famiglia, questo Tribunale deve concludere che ella non abbia agito in buona fede.
2.11. Va, inoltre segnalato che il TFA ha precisato che la percezione di un nuovo reddito, nel caso di una persona che vive in una situazione finanziaria difficile, ha evidentemente delle conseguenze importanti (cfr. RDAT I-1997; RCC 1990 pag. 162).
In una sentenza del 26 agosto 1993 nella causa E.G., pubblicata in Pratique VSI 1994 pag. 125, l'Alta Corte ha deciso che l'aumento retroattivo di una rendita dell'AVS è un fatto elementare e che la relativa omissione di comunicare questa circostanza non può essere qualificata come un'infrazione leggera. La Massima Istanza al riguardo ha precisato:
" (…)
Le dossier permet de conclure que l'intimée devait être consciente de l'importance d'une modification d'un élément particulier du revenu ou des dépenses sur le montant de la PC ou aurait au moins dû la discerner en faisant preuve d'un minimum d'attention. C'est ainsi qu'à plusieurs reprises dans le passé, elle fut parfaitement en mesure de signaler à la caisse soit une augmentation d'un poste de "dépenses", soit une erreur de calcul PC à son avantage. L'omission d'annoncer un fait aussi élémentaire que l'augmentation rétroactive de la rente de vieillesse ne saurait par conséquent, au regard des circonstances, être qualifiée d'infraction légère à l'obligation d'annoncer."
(cfr. Pratique VSI 1994 pag. 129)
Nel caso di specie l'aumento mensile di reddito della famiglia dell'assicurata è stato rilevante, con delle entrate dapprima lievemente superiori, dovute all'attività lucrativa della ricorrente presso __________, divenute in seguito molto importanti a partire dal 1° gennaio 1999, grazie alle attività lucrative del marito dell'assicurata presso diversi datori di lavoro (cfr. doc. _).
Di conseguenza la ricorrente, applicando l'attenzione da essa ragionevolmente esigibile, avrebbe dovuto rendersi conto che il calcolo dell'assegno andava rivisto: l'aumento del reddito disponibile di una famiglia deve infatti essere utilizzato per le necessità primarie e permettere la riduzione o eventualmente la soppressione degli assegni di famiglia a carattere selettivo e finanziati in parte tramite le imposte, quali sono gli assegni integrativi e gli assegni di prima infanzia (cfr. D. Cattaneo, "La legge sugli assegni di famiglia: caratteristiche, sentenze e problemi" in RDAT I-2000 pag. 121 segg. (124-125)).
2.12. La ricorrente, contrariamente a quanto previsto all'art. 41 LAF e all'art. 70 Reg.LAF, non ha dunque comunicato fino al mese di marzo 2001, quando ha inviato alla Cassa il formulario di revisione degli assegni di famiglia (cfr. doc. _), l'inizio dell'attività lucrativa sua (da marzo 1996; cfr. doc. _) e di suo marito (dal 28 novembre 1998; cfr. doc. _) all'organo amministrativo competente. Pertanto essa ha senz'altro violato il proprio obbligo di informare l'amministrazione, sin dal momento in cui è stata accordata la prestazione in data 1° settembre 1998 (cfr. doc. _).
A mente di questa Corte la violazione commessa dall'assicurata, avendo la Cassa avvisato in modo chiaro ed esplicito quest'ultima circa il suo obbligo di informare l'organo competente (cfr. doc. _; consid. 2.10.), configura inoltre una negligenza grave, per cui l'invocata buona fede non deve essere ammessa.
2.13. In simili condizioni occorre concludere che l'importo di fr. 26'106.-- chiesto in restituzione dalla Cassa (cfr. doc. _), dovrà in ogni caso essere restituito, dal momento che non può essere riconosciuta alla ricorrente la buona fede (cfr. consid. 2.10.), primo presupposto per ottenere il condono.
2.14. A titolo abbondanziale, occorre osservare che, come rilevato del resto dalla Cassa (cfr. doc. _), l'iscrizione al collocamento durante il mese di aprile 2002 del marito dell'assicurata a causa del licenziamento ricevuto dalla ditta ___________ (cfr. doc. _ e doc. _) - invocata dall'assicurata a comprova della difficile situazione finanziaria della famiglia, che renderebbe impossibile la restituzione della somma richiesta dalla Cassa - non ha nessuna influenza sulla controversia in oggetto (visto che la buona fede non è stata ammessa), ma costituisce semmai una nuova modifica della situazione economica della famiglia che potrà dar luogo, dopo gli accertamenti del caso, ad un nuovo diritto agli assegni di famiglia.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso è respinto.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Intimazione alle parti.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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