AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 39.2001.78
Data decisione, Autorità: 14.03.2002, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n. 39.2001.00078-79
ZA/sc
Lugano 14 marzo 2002
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Zaccaria Akbas
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 27 novembre 2001 di
__________,
contro
le decisioni del 14 novembre 2001 emanate da
Cassa cantonale assegni familiari, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di assegni di famiglia
ritenuto, in fatto
1.1. Con due decisioni 14 novembre 2001, con effetto dal 1° maggio 2001, la Cassa cantonale per gli assegni familiari (in seguito la Cassa) ha respinto la richiesta di __________, tendente al versamento di un assegno integrativo a favore dei figli (gemelli) __________ e __________ (4 agosto 2000) e di un assegno di prima infanzia.
A motivazione delle proprie decisioni l'amministrazione ha precisato che i redditi determinanti superano le spese riconosciute.
1.2. Con tempestivo ricorso 27 novembre 2001 l'interessata ha impugnato le decisioni della Cassa, chiedendo l'erogazione dei due tipi di assegno. Essa si è così espressa:
"1. Esposizione dei fatti
1.1 Il 10.4.1999 ho contratto matrimonio presso lo Stato civile del Comune di __________, (a cui è seguita la cerimonia religiosa il 19.6.1999).
1.2 II 4.8.2000 sono nati i gemelli __________ e __________. A partire dal mese di ottobre 2000 non percepisco più alcun salario (v. tassazione intermedia 1999/2000 del 12.2.2001).
1.3 Redigendo la dichiarazione fiscale 2001/2002 mi sono resa conto di conseguire (con mio marito) un reddito imponibile molto modesto, che mi consente di richiedere gli assegni di famiglia (API e AFI), così come esposto nel F.U. del 16.01.2001. La mia richiesta è stata inoltrata il 21.5.2001 con un compendio di informazioni il 9.9.2001.
1.4 In data 19 novembre 2001 ho ricevuto le decisioni di rifiuto dell'API e dell'AFI datate 14.11.2001, motivate dal fatto che il reddito determinante supera il limite annuo fissato dalla legge.
1.5 Per quanto riguarda la sostanza immobile preciso preliminarmente quanto segue:
vivo con mio marito in uno stabile di proprietà del sig. __________, (versando regolare pigione);
mio marito detiene 1/6 della comproprietà ai mappali __________, il cui eventuale reddito va a beneficio dei signori __________ e __________ in ragione ognuno del 50%; come risulta dalla dichiarazione fiscale 2001/2002 ad ogni comproprietario spetta 1/6 del reddito e delle relative deduzioni (in pratica la loro differenza; attualmente con un saldo negativo), come pure a livello di sostanza 1/6 dell'attivo lordo e del passivo (debito).
mio marito detiene pure 1/3 della comproprietà al mappale __________, il cui godimento è interamente a beneficio dell'usufruttuario __________, tassato individualmente.
mio marito è pertanto proprietario "virtuale" per il mapp. __________ e proprietario solo ai fini della sostanza e non del reddito dei mapp. __________.
2.1 Oltre al formulario ufficiale di richiesta per assegni di famiglia (in data 24.5.2001), alla quale ho allegato abbondanzialmente la dichiarazione fiscale 2001/2002, è stato trasmesso il compendio informativo del 9.9.2001, come pure si è fornito una piena collaborazione al perito immobiliare (sig. __________) da voi incaricato, che ha esperito un sopralluogo in data 2 ottobre 2001.
In generale
2.2 La decisione del Servizio prestazioni complementari e assegni familiari è basata su una tabella i cui dati sono parzialmente errati o comunque imprecisi e quindi contestati.
In particolare
2.3 Per quanto attiene il sottocapitolo FABBISOGNO della tabella allegata rilevo quanto segue.
cifra 100/102/105 Non si è tenuto conto dell'importo da me annunciato e pure inserito nella dichiarazione fiscale 2001/2002. Tali dati sono contestati.
Per la cifra 102 l'importo considerato è nettamente inferiore a quanto da me indicato.
2.4 Per quanto attiene il sottocapitolo SOSTANZA della tabella allegata rilevo quanto segue.
cifra 200/201/208/220 Cifre esatte come da me esposto.
cifra 206 L'importo è decisamente esagerato. A tale cifra ho inserito il valore di stima ufficiale dello stabile (mapp. __________., comproprietà = 1/6). Contesto la stima di valore commerciale (anche perchè mancano gli estremi giustificativi).
cifra 222 L'importo considerato è vago. Contesto tale cifra (anche perchè mancano gli estremi giustificativi).
2.5 Per quanto attiene il sottocapitolo REDDITO della tabella allegata rilevo quanto segue.
cifra 235 Coerentemente con quanto sopra contesto tale cifra.
cifra 300 Se si considera il salario netto, l'importo considerato è superiore. Contesto tale importo.
cifra 311 A tale cifra non ho esposto nessun importo in quanto non percepisco alcuna entrata poiché i beneficiari dei mappali __________ sono, come detto sopra, i signori __________ e: __________ (usufrutto). Per il mapp. __________ rimando a quanto esposto sopra.
cifra 312 Cifra esatta come da me esposta
cifra 318 Cifra esatta come da me esposta.
Faccio presente che così come non sono computabili le prestazioni dei parenti, le prestazioni dell'assistenza pubblica e le altre prestazioni pubbliche o private di natura manifestamente assistenziale e le borse di studio e altri aiuti finanziari per la formazione (v. punto 5 capitolo C a pag. 272 del F.U. 5/2001 del 16.1.2001)) anche l'assegno di base non dovrebbe essere computato, essendo una forma assistenziale da parte dello Stato.
Visto le inesattezze dei redditi computabili (v. capitolo precedente), ritengo che il calcolo debba essere rivisto in modo particolare per quanto attiene la sostanza immobiliare (cifra 102, 206, 311).
In via principale chiedo che le decisioni relative all'API e all'AFI vengano annullate e ricalcolati in modo equo gli elementi di computo FABBISOGNO - SOSTANZA - REDDITO.
In via subordinata chiedo che si attenda - per l'emissione di nuove decisioni di merito - la notifica fiscale 200112002." (Doc. _)
1.3. Pendente causa la Cassa, dopo aver richiesto gli atti notarili di donazioni delle tre particelle e la dichiarazione d'imposta 2001/2002 relativa alla comunione ereditaria cui partecipa il marito di __________ (cfr. doc. _), ha posto alcuni quesiti all'assicurata:
" (…)
Considerando che l'assegno integrativo e di prima infanzia è richiesto per l'anno 2001 (dal 1. maggio) è necessario che ci trasmettiate la documentazione relativa alla Comunione ereditaria (n. 705.40.055.M) dei mappali __________e __________ dell'anno 2001. Vogliate avere la cura di distinguere chiaramente i redditi provenienti dalla particella __________ rispetto alla particella __________dal momento che la prima risulta gravata da usufrutto a favore di __________ solo nella misura di __________ e la seconda è gravata da usufrutto a favore di __________ (1929) solo sulla metà da lui donata ai figli __________, __________ e __________.
Vogliate inoltre precisarci:
a) se il forte incremento dei debiti ipotecari gravanti le particelle _______ e _______ è in rapporto diretto con la riattazione della proprietà e quando questa è stata eseguita;
b) perché l'usufrutto a favore di __________ ed il contributo non fisso a favore di __________ (si tratta del donante __________?) è stato quantificato in fr. 7'000.-, rispettivamente fr. 8'000.- cadauno, negli anni 1999 e 2000;
c) se il signor __________ (oggi forse signor __________) ha proceduto all'iscrizione a registro fondiario dell'usufrutto dei beni donati (50 % della particella __________ e 100 % della particella __________);
d) se nel caso non l'avesse fatto, quale è stato il provento di queste due proprietà e a chi è stato destinato;
e) se il signor __________ (oggi forse __________) abita in una delle due proprietà donate;
Da ultimo vogliate comunicarci se il fisco ha accettato, eventualmente in quale misura, la vostra personale dichiarazione d'imposta 2001/02." (Doc. _)
L'assicurata ha risposto alla Cassa in data 21 gennaio 2002 (cfr. doc. _)
1.4. Con risposta 19 febbraio 2002 la Cassa ha proposto di respingere il gravame con le seguenti motivazioni:
" (…)
Prima di entrare nel merito delle varie contestazioni va precisato che la Cassa deve accertare la situazione economica stato al 1. maggio 2001. In questo senso la dichiarazione d'imposta 2001/2002 (= anni di computo 1999/2000) è certo indicativa ma non determinante ai fini dell'eventuale diritto agli assegni. Questa precisazione risponde alla ricorrente qualora pensasse che il diritto agli assegni dipende dal reddito imponibile fiscale.
Nell'allestimento dalla domanda di assegni come pure nell'allegata dichiarazione d'imposta la signora _________ ha indicato che, il marito partecipa a una comproprietà immobiliare: sono stati precisati i valori di stima, i debiti, i redditi immobiliari nonché gli oneri ipotecari. Trattandosi di particelle (_______, ______ e ______) che non servono da abitazione primaria ai ricorrenti, la Cassa ne ha ordinato la perizia per conoscere il valore commerciale. In seguito ad ulteriori accertamenti e dopo aver ottenuto le perizie, la Cassa ha notificato le due decisioni contestate.
Nell'atto ricorsuale per la prima volta la ricorrente segnalava che le comproprietà alle quali partecipava suo marito erano gravate da usufrutto a favore di terzi (padre e zio). La Cassa chiese quindi l'invio degli atti notarili di donazione dai quali l'usufrutto non risulta completo de jure ma lo è di fatto. Questa situazione comporta un radicale cambiamento della tabella di calcolo contestata. Le disposizioni vigenti consentono lo stralcio di tutti gli elementi di calcolo riferibili alla sostanza immobiliare: in tal senso sono quindi da stralciare le voci 100, 102, 206, 221, e 311.
In calcolo rettificato di presenta nel modo seguente:
FABBISOGNO
105 Contributo assicurazione malattia 6132
111 Pigione lorda annua 15600
134 Pigione ammessa 15000
130 Fabbisogno vitale 39020
TOTALE FABBISOGNO (1) 60152
SOSTANZA
200 Libretti di risparmio e di deposito 41889
201 Titoli 83833
208 Altri fattori della sostanza 15000
222 Parte sostanza non computabile 70000
TOTALE SOSTANZA (2) 73722
REDDITO
235 Sostanza computabile (1/15 di 73722) 4914
300 Reddito da attività dipendente 61751
312 Interessi da libretti risparmio e deposito 802
318 Assegno di base 4392
TOTALE REDDITO (3) 71859
CALCOLO DELL'ASSEGNO FAMILIARE
importo massimo erogabile per anno: 11708
Assegno annuo: 60152 (1) - 71859 (3): 0
Assegno mensile dal 01.05.2001 (1/12 assegno annuo): 0
Per quanto attiene gli altri elementi contestati si precisa quanto segue:
a) il contributo all'assicurazione malattia di fr. 6'132.- annui riguarda l'assicurazione obbligatoria ed è corretto secondo i certificati d'assicurazioni inviatici;
b) il reddito del lavoro netto corrisponde a fr. 63'177.- annui dai quali si sono dedotte le spese di trasporto per recarsi al lavoro di fr. 1'425.60: per queste spese si è tenuto conto dei quattro viaggi giornalieri per 220 giorni lavorativi all'anno (km 2.7 x 4 x 220 x 0.60 cts.);
c) la cifra 222 di fr. 70'000.- rappresenta la franchigia di sostanza non computabile per una famiglia di quattro persone;
d) l'assegno di base di fr. 4'392.-, contrariamente a quanto ritiene la ricorrente, è computabile nei redditi del nucleo familiare.
Visto quanto precede si chiede a codesto lodevole Tribunale di voler respingere i ricorsi così come proposto dalla Cassa in quanto la famiglia _________ dispone di redditi per fr. 71'859.- all'anno a fronte di un fabbisogno di fr. 60'152.-." (Doc. _)
1.5. Il doc. _ è stato sottoposto all'assicurata, alla quale è stata data la possibilità di esprimersi in merito (cfr. doc. _). Ella è tuttavia rimasta silente.
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel merito
2.2. Oggetto del contendere è l'assegnazione di un assegno integrativo e di un assegno di prima infanzia.
L'art. 24 LAF stabilisce come segue le condizioni per poter beneficiare dell'assegno integrativo:
" Il genitore domiciliato nel Cantone ha diritto all'assegno (integrativo), per il figlio, se cumulativamente:
a) ha la custodia del figlio;
b) ha il domicilio nel Cantone da almeno tre anni;
c) il reddito disponibile del o dei genitori, con l'aggiunta dell'eventuale assegno di base nonché degli eventuali obblighi alimentari, è inferiore ai limiti minimi previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI.
Se entrambi i genitori hanno la custodia del figlio, la madre ha diritto all'assegno.
Non ha diritto all'assegno il beneficiario di una prestazione complementare all'AVS/AI, se il figlio è considerato per il calcolo della prestazione."
Secondo l’art. 28 cpv. 1 a 3 LAF
" Per l’accertamento ed il calcolo sono applicabili per analogia le disposizioni della legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI.
Il reddito del lavoro è computato per intero; la sostanza computabile è considerata quale reddito nella misura di 1/15.
Il premio per l’assicurazione sociale ed obbligatoria contro le malattie a carico della famiglia è preso in considerazione nel calcolo. Le spese di cura e di malattia non sono prese in considerazioni nel calcolo.”
L’art. 33 del Regolamento LAF (Reg. LAF), adottato dal Consiglio di Stato il 5 febbraio 1997, prevede che
" Nei limiti minimi previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI non è compreso il premio dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie."
Per la determinazione dell’importo dell’assegno vengono considerati anche i figli:
a) se non sono in formazione, fino ai 18 anni;
b) se sono in formazione, fino al termine della stessa ma al più tardi fino ai 25 anni (art. 34 LAF).
2.3. L’assegno di prima infanzia è regolato agli art. 31ss LAF.
L’art. 32 LAF prevede in particolare che
" 1 I genitori domiciliati nel Cantone hanno diritto all'assegno, per il figlio, se cumulativamente:
a) hanno il domicilio nel Cantone da almeno tre anni;
b) uno dei genitori non esercita nessuna attività lucrativa oppure ne esercita una che non supera il 50% per dedicarsi alla cura del figlio;
c) il reddito disponibile dei genitori, inclusi gli eventuali assegni di cui il nucleo familiare beneficia in virtù della legge, è inferiore ai limiti posti dall'art. 24 cpv. 1 lett. c).
Al genitore che non esercita un'attività lucrativa o ne esercita una solo a tempo parziale, senza giustificati motivi, è computabile un reddito ipotetico, pari al guadagno di un'attività a tempo pieno, da lui esigibile.
Il reddito ipotetico minimo è pari al doppio del limite minimo per persona sola secondo la legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI.
Il diritto all'assegno sorge il primo giorno del mese in cui sono soddisfatte le condizioni legali, ma al più presto il primo giorno del mese in cui nasce il figlio.
Il diritto all'assegno si estingue:
a) alla fine del mese in cui il genitore inizia un'attività lucrativa con un grado di occupazione superiore al 50%;
b) quando il genitore affida il figlio alle cure di una terza persona per più di mezza giornata sull'arco di un giorno;
c) al più tardi alla fine del mese in cui il figlio compie i tre anni di età."
Da quanto esposto all’art. 32 lett. c LAF, che richiama l’art. 24 cpv. 1 lett. c LAF, emerge che il calcolo per stabilire il diritto all’assegno di prima infanzia corrisponde a quello relativo all’assegno integrativo.
2.4. L’art. 3b della Legge federale sulle prestazioni complementari (LPC), a cui rinvia l’art. 24 cpv. 1 lett. c LAF, entrato in vigore con la terza revisione delle PC il 1 gennaio 1998, prevede che le spese riconosciute si compongono di un importo destinato alla copertura del fabbisogno vitale, per anno, pari, al minimo per le persone sole, a fr. 14’690.--, per i coniugi, almeno 22’035.-- franchi e per gli orfani e per i figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI, a fr. 7’745.--. Per i due primi figli si prende in considerazione la totalità dell'importo determinante, per due altri figli due terzi ciascuno (fr. 5'164.--) e per ogni altro figlio un terzo (fr. 2'582.--).
Dal 1° gennaio 2001 il fabbisogno è fissato a fr. 15'280.-- al minimo e fr. 16'880.-- al massimo, fr. 22'920.-- al minimo e fr. 25'320.-- al massimo, rispettivamente fr. 8'050.-- al minimo e fr. 8'850 al massimo (cfr. Ordinanza 01 sull'adeguamento delle prestazioni complementari all'AVS/AI del 18 settembre 2000; Decreto esecutivo concernente la legge federale sulle prestazioni complementari all’AVS/AI del 6 dicembre 2000).
Viene inoltre tenuto conto della pigione di un appartamento e delle relative spese accessorie. In caso di presentazione di un conguaglio per le spese accessorie, non si può invece tenere conto né di un pagamento di arretrati né di una richiesta di restituzione (art. 3b cpv. 1 lett. b LPC).
Per quanto riguarda l'importo computabile a titolo di pigione l'art. 5 cpv. 1 lett. b cifra 2 LPC, prevede che, i cantoni stabiliscono l'importo delle spese per pigione fino a concorrenza di un importo annuo corrispondente, fino al 31 dicembre 2000, a fr. 13'800.-- per coniugi e le persone con figli.
Secondo l'art. 2 della legge cantonale di applicazione a titolo di pigione si applica l'importo massimo.
Dal 1° gennaio 2001 tale importo è pari a fr. 15'000.-- (cfr. Ordinanza 01 sull'adeguamento delle prestazioni complementari all'AVS/AI del 18 settembre 2000 e Decreto esecutivo concernente la legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS e all'AI del 6 dicembre 2000).
2.5. In concreto quindi il fabbisogno vitale della famiglia della ricorrente, formata dalla madre, dal padre e da due figli, è pari a fr. 39'020.--, come indicato dalla Cassa.
La pigione pagata mensilmente dalla ricorrente ammonta a fr. 1'100.-- mensili. Il canone annuo è pari, pertanto, a fr. 13'200.--, a cui si aggiungono fr. 1'800.-- annui a titolo di spese accessorie (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione). Visto che la somma complessiva di fr. 15'000.-- corrisponde al massimo riconosciuto, la Cassa ha pure correttamente computato l'importo lordo della pigione effettiva.
2.6. Per stabilire l'ammontare degli assegni vanno inoltre computate secondo l’art. 3b cpv. 3 LPC le
" a. spese per il conseguimento del reddito fino a concorrenza del
reddito lordo dell'attività lucrativa;
b. spese di manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari fino a concorrenza del ricavo lordo dell'immobile;
c. premi versati alle assicurazioni sociali della Confederazione, eccettuata l'assicurazione malattie;
d. ….
e. pensioni alimentari versate in virtù del diritto di famiglia (cpv. 3)."
Secondo l’art. 3c cpv. 1 LPC, inoltre, i redditi di cui si deve tener conto per il calcolo della PC e quindi dell’assegno integrativo e di prima infanzia comprendono
" b. il reddito proveniente da sostanza mobile e immobile;
c. un quindicesimo della sostanza netta oppure un decimo per i beneficiari di rendite di vecchiaia, nella misura in cui superi per persone sole 25 000 franchi, per coniugi 40 000 franchi e per orfani e figli che danno diritto a rendite per figli dell'AVS o dell'AI 15 000 franchi. Se l'immobile appartiene al beneficiario delle prestazioni complementari o a un'altra persona compresa nel calcolo della prestazione complementare e serve quale abitazione ad almeno una di queste persone, soltanto il valore dell'immobile eccedente 75 000 franchi é preso in considerazione quale sostanza;
d. le rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche, comprese le rendite dell'AVS e dell'AI;
e. le prestazioni derivanti da un contratto di vitalizio o da un'altra convenzione analoga;
f. gli assegni familiari
g. le entrate e le parti di sostanza a cui l'assicurato ha rinunciato;
h. le pensioni alimentari del diritto di famiglia."
Per quanto riguarda invece il reddito del lavoro non si applicano le disposizioni della LPC, in quanto la LAF prevede in maniera autonoma la modalità di computo di questo reddito in particolare il computo globale e non ridotto di questa entrata (art. 28 cpv. 2 LAF; Messaggio relativo all’introduzione di una nuova legge sull’assegno di famiglia del 19 gennaio 1994 p. 51).
2.7. Per quanto attiene alle modalità di computo del premio per l’assicurazione malattia, ai fini del calcolo dell'assegno integrativo va computato unicamente il premio relativo all'assicurazione obbligatoria contro le malattie a carico della famiglia e quindi all’assicurazione sociale secondo la LAMal (art. 28 cpv. 3 LAF e 33 RegLAF).
Gli eventuali premi che concernono le prestazioni complementari alla LAMal non vengono per contro computati (cfr. Rapporto di maggioranza del 23 maggio 1996 p. 36).
Inoltre, per quanto riguarda la modalità di calcolo dei premi dell'assicurazione malattia, la LAF non rinvia alla LPC. Quindi, per questo costo, i criteri di computo di tale legge, che si fonda sul premio medio cantonale (cfr. art. 3b cpv. 3 LPC), non sono rilevanti per il calcolo degli assegni familiari.
Infine va evidenziato che è computabile il premio netto e meglio va tenuto conto di eventuali sussidi erogati agli interessati. L’art. 28 cpv. 2 LAF precisa infatti che va tenuto conto del premio per l’assicurazione sociale ed obbligatoria contro le malattie a carico della famiglia (cfr. in proposito il rapporto di maggioranza della commissione della gestione del 23 maggio 1996 p. 36).
Nella fattispecie il premio di base, ammonta a fr. 6'132.-- annui (fr. 231.30.-- premio mensile per l'assicurata, fr. 132.90.-- premio per il marito; fr. 73.40-- mensili per ciascuno dei due figli; cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione). Il calcolo effettuato dalla Cassa è pertanto corretto.
2.8. Per quanto concerne gli assegni di base, giusta l'art. 8 LAF, essi sono attribuiti ai salariati in caso di infortunio o di malattia, cessato il diritto al salario, per ulteriori dodici mesi consecutivi di incapacità al lavoro; dall'importo dell'assegno è dedotta la quota-parte corrisposta allo stesso titolo dall'ente assicuratore.
L'importo dell'assegno è di fr. 183.-- mensili per figlio (cfr. art. 16 LAF).
La Cassa ha dunque correttamente computato la somma di fr. 4'392.-- a titolo di assegni di base per i figli _______ e ________.
L'importo dell'assegno di base, secondo gli art. 24 cpv. 1 lett. c LAF (cfr. consid. 2.2) e 32 cpv. 1 lett. c LAF (cfr. consid. 2.3) deve essere infatti conteggiato tra i redditi per determinare il diritto ad eventuali assegni integrativi e di prima infanzia.
2.9. Secondo l'art. 23 cpv. 1 e 2 OPC AVS-AI, applicabile anche all'accertamento e al calcolo degli assegni di famiglia in virtù del rinvio di cui all'art. 28 cpv. 1 LAF, di regola per il conteggio della prestazione complementare sono determinanti il reddito ottenuto nel corso dell'anno civile precedente e lo stato della sostanza al 1° gennaio dell'anno per cui è assegnata la prestazione. Per gli assicurati di cui la sostanza e il reddito da considerare ai sensi della legge federale possono essere stabiliti servendosi di una tassazione fiscale, gli organi esecutivi cantonali sono autorizzati a ritenere, come periodo di calcolo, quello su cui si basa l'ultima tassazione fiscale, se nel frattempo non è subentrata nessuna modifica della situazione economica dell'assicurato.
Per l’art. 29 LAF
" 1 L'assegno integrativo deve essere aumentato, ridotto o soppresso in caso di cambiamento del reddito disponibile dei genitori o della composizione della famiglia.
2 Il regolamento disciplina i particolari.
3 L'aumento avviene con il primo giorno del mese in cui la domanda di revisione è stata inoltrata.
4 La riduzione o la soppressione interviene:
a) se il cambiamento è stato annunciato tempestivamente, il primo giorno del mese successivo la notifica della decisione;
b) se l'interessato ha ottenuto le prestazioni indebitamente, retroattivamente dalla data in cui avvenne la modifica determinante."
La stessa disposizione è prevista per l'assegno di prima infanzia all'art. 37 LAF.
In proposito l’art. 35 RegLAF precisa che
" 1 Per cambiamento della composizione della famiglia si intende ogni variazione nella comunione di persone che è alla base del calcolo della prestazione.
2 L'assegno integrativo è aumentato o ridotto in caso di cambiamento importante del reddito disponibile dei genitori.
3 Il cambiamento del reddito disponibile è importante quando esso provoca una modifica di almeno fr. 500.- all'anno dell'assegno erogato."
Secondo l’art. 36 RegLAF inoltre
" L'assegno integrativo è soppresso in qualsiasi momento se non sono più adempiute le condizioni legali."
Infine l'art. 59 Reg.LAF sancisce che:
" In caso di modifica dell'assegno integrativo ai sensi degli art. 29 LAF e art. 35 e 36 Reg. LAF, l'assegno di prima infanzia è conseguentemente aumentato, ridotto o soppresso."
Pertanto, sulla base dell'art. 25 cpv. 1 lett. c OPC, al quale la LAF rinvia in modo generale (cfr. art. 28 e 46 LAF), determinanti sono i nuovi redditi, calcolati sulla base di un anno.
Infatti se nel corso dell'anno civile le spese riconosciute dalla legge, i redditi determinanti e la sostanza subiscono una diminuzione o un aumento considerevoli per un periodo che si presume abbastanza lungo, per il calcolo delle PC ci si dovrà basare sulle nuove spese e i sui nuovi redditi, convertiti in spese annue e redditi annui e sulla sostanza disponibile nel momento in cui ha avuto luogo la modifica (cfr. Direttive UFAS sulle prestazioni complementari all'AVS/AI, cifra 7005).
2.10. Nel caso concreto il reddito da attività dipendente conseguito nel 2001 corrisponde a fr. 63'177.-- annui (61'642.50 + 1'535 quale reddito per la gestione della comunione ereditaria, cfr. doc. _ e _ agli atti dell'amministrazione) dal quale la Cassa ha dedotto (in sede di risposta) fr. 1'425.60 (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione) quali spese di trasferta.
Per quanto concerne i costi relativi all'automobile va rilevato che l’art. 11a OPC al quale la LAF rinvia (cfr. art. 28 cpv. 1 LAF) prevede che:
" il reddito annuo di un’attività lucrativa è calcolato deducendo dal reddito lordo le spese per il conseguimento del reddito, debitamente comprovate, e i contributi dovuti alle assicurazioni sociali obbligatorie prelevati sul reddito.”
Secondo la giurisprudenza le spese per il conseguimento del reddito sono costituite dai costi insorti in relazione con l'esercizio di una professione e che sono direttamente legate alla realizzazione del reddito lordo o alla sua conservazione. Le spese che non sono in relazione con il conseguimento di un reddito o che hanno solo un rapporto indiretto con tale realizzazione non sono considerate tali (STFA dell'11 dicembre 1997 in re T. I; DTF 111 V 128; DTF 108 V 221 consid. 3b; RCC 1990 p. 127 consid. 3a).
A titolo di spese per il conseguimento del reddito si possono dedurre le spese supplementari dovute al fatto di dover consumare i pasti fuori casa (RCC 1980 p. 138 consid. 3b; 1968 p. 113; A. Rumo Jungo, Bundesgesetz über Ergänzungsleistungen, Serie: Rechtssprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherugsrecht, Zurigo 1994, p. 52).
Costituiscono spese per il conseguimento del reddito anche i costi per le trasferte (“Fahrspesen”; RCC 1980 p. 125, 127, 128 consid. 3c). A questo titolo possono essere dedotte le spese per l’utilizzo di un mezzo pubblico. I costi di un autoveicolo entrano in linea di conto se non vi sono mezzi pubblici a disposizione oppure l’utilizzo non è ammissibile, ad esempio, per la lontananza della prossima fermata (RCC 1980 p. 125, 127, 128 consid. 3c; A. Rumo Jungo, op. cit., p. 52 e 53).
Nel Canton Ticino, per accertare la deducibilità delle spese di trasferta l'autorità fiscale si fonda sul decreto esecutivo del Consiglio di Stato del 27 ottobre 1998 (RDAT II 1993 no. s6t p. 401).
Secondo l'art. 2 del citato decreto esecutivo
" il contribuente con attività lucrativa dipendente può dedurre le spese necessarie al conseguimento del proprio reddito che sono in rapporto di causalità diretta con quest’ultimo”
Per l’art. 3 cpv. 1 lett. a
" sono considerate spese di trasporto quelle causate al contribuente per trasferirsi dal luogo di domicilio a quello in cui lavora. Le relative deduzioni sono stabilite come segue:
a) per l’uso dei mezzi di trasporto pubblici: la spesa effettiva”
" Eccezionalmente, se nessun mezzo pubblico è a disposizione o se il contribuente non può servirsene (es. infermità, distanza notevole dalla più vicina fermata, orario sfavorevole, ecc.) é ammessa una deduzione fino a 35 cts. il km per le motociclette (cilindrata oltre 50 cmc, targa di controllo con fondo bianco) e fino a 60 cts. il km per le automobili” (cpv. 2).
" La deduzione per il tragitto di andata e ritorno a mezzogiorno non può in ogni caso superare quella massima ammessa per i pasti consumati fuori casa” (fr. 13.-- al giorno o fr. 2800.-- l'anno; cpv. 3).
Nel caso concreto il calcolo operato dalla Cassa è corretto poiché rispecchia i parametri fissati dalla legge (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione e art. 3b cpv. 3 lett. a LPC, consid. 2.6).
2.11. L’art. 3c cpv. 7 lett. b LPC il Consiglio federale disciplina la valutazione dei redditi determinanti, delle spese riconosciute, nonché della sostanza.
Secondo l'art. 17 OPC -AVS/AI, nella versione in vigore fino al 31 dicembre 1998
"1) La valutazione della sostanza computabile deve essere effettuata secondo le regole stabilite dalla legislazione sull'imposta cantonale diretta del Cantone di domicilio.
Se tali regole non esistono, la sostanza computabile deve essere valutata secondo le regole stabilite per le persone morali dalla legislazione sull'imposta federale diretta.
I Cantoni possono considerare quali determinanti le regole che la legislazione sull'imposta federale diretta stabilisce per le persone morali.
La sostanza immobiliare che non serve di abitazione al richiedente o a una persona compresa nel calcolo delle prestazioni complementari deve essere computata al valore corrente."
Se la sostanza immobiliare serve di abitazione dell'assicurato, fa stato il cpv. 1 dell'art. 17 OPC, secondo il quale la valutazione della sostanza computabile deve essere effettuata secondo le regole stabilite dalla legislazione sull'imposta cantonale diretta del Cantone di domicilio.
La norma in questione vuole facilitare l'amministrazione cantonale nell'accertamento della sostanza, permettendole di riprendere il valore direttamente dalla tassazione fiscale, senza dover ricalcolare lei stessa l'importo da computare (RCC 1991 pag. 422).
Secondo la volontà del legislatore, dunque dal 1° gennaio 1992 la sostanza deve essere, di principio, esposta al valore considerato in sede fiscale cantonale prima della deduzione degli importi esenti da imposta (Direttive UFAS sulle prestazioni complementari all'AVS/AI, cifra 2109).
A norma dell'art. 52 cpv. 1 LT gli immobili e i loro accessori nel Cantone sono imposti per il valore di stima ufficiale.
Ne consegue che la sostanza immobiliare è computata sulla base del suo valore di stima ufficiale (STFA 8 ottobre 1992 nella causa N.G., pubblicata in RDAT I-1993, pag. 232).
A tale disposizione fa tuttavia eccezione il capoverso 4, nella misura in cui la sostanza immobiliare che non serve da abitazione all’assicurato deve essere computata non già al valore determinato in sede fiscale, bensì al suo valore corrente (valeur vénale, Verkehrswert; Pratique VSI 1994 p. 194). Questa distinzione si fonda sul fatto che il valore corrente o valore venale, vale a dire il valore che raggiunge un immobile nel corso di normali transazioni commerciali, è in genere più elevato del valore fiscale (RCC 1991 p. 424). Con valore venale si intende altresì il prezzo pagato per dei fondi agricoli secondo le leggi di mercato (Pratique VSI 1994 p. 194). Nella misura in cui la sostanza non serve più da abitazione al richiedente o ad una persona compresa nel calcolo della prestazione complementare, il legislatore ha voluto che venisse imputato il valore che l’immobile rappresenta effettivamente sul mercato.
Non sarebbe infatti corretto che agli assicurati fosse consentito di mantenere la sostanza a vantaggio degli eredi grazie alle prestazioni complementari. I titolari di carte valori e libretti di risparmio non devono essere trattati peggio dei proprietari immobiliari (Pratique VSI 1994 p. 195; RCC 1991 p. 424).
In una sentenza pubblicata in VSI 1994 p. 290 il TFA ha specificato che tale disposizione è applicabile solo se il richiedente (o un’altra persona compresa nel calcolo delle prestazioni complementari) non abita personalmente nell’immobile di sua proprietà.
Inoltre, con effetto dal 1 gennaio 1999 i capoversi 2 e 3 dell’art. 17 sono stati abrogati, mentre sono stati aggiunti i capoversi 5 e 6, del seguente tenore
" In caso di alienazione di un immobile, a titolo oneroso o gratuito, il valore venale è determinante per sapere se ci si trova in presenza di una rinuncia a elementi patrimoniali ai sensi dell'articolo 3c capoverso 1 lettera g LPC. Il valore venale non è applicabile se, per legge, esiste un diritto di acquisire un immobile a un valore inferiore.
Invece del valore venale, i Cantoni possono applicare uniformemente il valore di ripartizione determinante per la ripartizione fiscale intercantonale."
La modalità di calcolo prevista dal capoverso 6 non è stata fatta propria dal Canton Ticino, che continua a fondarsi su quanto stabilito al capoverso 4 e sulla giurisprudenza sviluppatasi sulla base di questa disposizione.
In concreto, la Cassa, dopo gli accertamenti effettuati pendente causa che hanno definito che la comproprietà del marito era gravata da usufrutto (cfr. doc. _ e gli atti dell'amministrazione), ha stralciato gli elementi di calcolo riferibili alla sostanza immobiliare.
Questo TCA dopo attento esame della documentazione agli atti, non ha motivo di discostarsi dalla valutazione della Cassa.
2.12. In conclusione visto che il reddito complessivo di fr. 71'859-- (cfr. consid. 1.4) è comunque più elevato rispetto al fabbisogno (fr. 60'152.--), il TCA non può che confermare le decisioni impugnate.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é respinto.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Intimazione alle parti.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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