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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 39.2001.76
Data decisione, Autorità: 14.01.2002, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n. 39.2001.00076
DC/sc
Lugano 14 gennaio 2002
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
statuendo sul ricorso del 14 novembre 2001 di
__________,
contro
la decisione del 23 ottobre 2001 emanata da
Cassa cantonale assegni familiari, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di assegni di famiglia
ritenuto, in fatto
1.1. Il 23 ottobre 2001 la Cassa cantonale per gli assegni familiari ha stabilito che __________ non ha più diritto all'assegno integrativo, argomentando:
" (…)
Dal 01.11.2001 non ha più diritto all'assegno citato (fr. 976.--) poiché __________ e __________ compiranno 15 anni il 30.10.2001. (…)" (Doc. _)
1.2. Con un tempestivo ricorso al TCA l’assicurata ha impugnato la decisione della Cassa, chiedendo il ripristino dell’ammontare dell’assegno precedentemente erogato, con le seguenti motivazioni:
" In riferimento alla vostra lettera del 23.10.2001, alla sottrazione dell'assegno integrativo per i miei figli __________ e __________.
Con la presente mi permetto di fare ricorso in quanto __________ e __________ frequentano ancora la scuola obbligatoria.
Io svolgo un'attività a metà tempo e ricevo un minimo di alimenti per i miei figli.
Le mie condizioni finanziarie sono al quanto precarie." (Doc. _)
1.3. Nella sua risposta del 6 dicembre 2001 la Cassa ha proposto di respingere il ricorso, argomentando:
" (…)
a) Dal 10.11.1997 la signora __________ percepisce gli assegni familiari;
b) dal 01.11.1997 al 31.12.1997 l'assegno integrativo riguardava 3 figli e dal 01.01.1998, dopo il compimento dei 15 anni di __________, l'assegno integrativo riguardava solo i gemelli __________ e __________
nati il 30.10.1986.
c) il 30.10.2001 __________ e __________ hanno compiuto a loro volta i 15 anni. (…)" (Doc. _)
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel merito
2.2. Oggetto del contendere è la soppressione, con effetto dal 1. novembre 2001, dell’assegno integrativo erogato a __________.
A motivazione della riduzione la Cassa adduce il compimento del 15esimo anno di età dei figli __________ e __________.
Secondo l'art. 24 LAF
" Il genitore domiciliato nel Cantone ha diritto all'assegno (integrativo), a) per il figlio, se cumulativamente:
b) ha la custodia del figlio;
c) ha il domicilio nel Cantone da almeno tre anni;
d) il reddito disponibile del o dei genitori, con l'aggiunta
dell'eventuale assegno di base nonché degli eventuali obblighi
alimentari, è inferiore ai limiti minimi previsti dalla legislazione sulle
prestazioni complementari all'AVS/AI.
Se entrambi i genitori hanno la custodia del figlio, la madre ha diritto all'assegno.
Non ha diritto all'assegno il beneficiario di una prestazione complementare all'AVS/AI, se il figlio è considerato per il calcolo della prestazione."
L’art. 25 LAF stabilisce che l’assegno è riconosciuto per il figlio che non ha ancora compiuto i quindici anni.
Secondo l'art. 36 Reg. LAF, in relazione con l'art. 29 LAF, l'assegno integrativo è soppresso in qualsiasi momento se non sono più adempiute le condizioni legali.
2.3. Nel caso concreto, in virtù delle disposizioni esposte ai considerandi precedenti, emerge chiaramente che il diritto del genitore (art. 2 cpv. 1 LAF) ad ottenere un assegno integrativo per i figli è dato fintanto che essi non hanno compiuto il quindicesimo anno di età (art. 25 LAF).
Di conseguenza correttamente la Cassa, a seguito del compimento del 15esimo anno di età dei figli __________ e __________, nati il 30 ottobre 1986, ha soppresso l'assegno integrativo a decorrere dal 1° novembre 2001.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é respinto.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Intimazione alle parti.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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