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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
34.2004.17
Data decisione, Autorità:
13.04.2004, TCA
Raccomandata
Incarto n.
34.2004.17
rg/gm
Lugano
13 aprile 2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
vista la petizione del 17 marzo 2004
promossa da
ATTO1
contro
_CONV1
in materia di previdenza professionale
letti ed esaminati gli atti;
richiamata la petizione 17 marzo 2004 con
cui la Fondazione Istituto collettore LPP ha chiesto al TCA di condannare
l'arch. __________ al pagamento di fr. 11'701.55 a titolo di contributi della
previdenza professionale e spese per il periodo aprile 2001-dicembre 2002,
rispettivamente di pronunciare il rigetto dell'opposizione interposta al PE no.
__________dell'UEF di __________;
visto lo scritto 6 aprile 2004 con cui il
convenuto ha dichiarato di ritirare l'opposizione all'esecuzione n. __________e
che provvederà al pagamento dell'importo dovuto entro il 30 aprile 2004;
rilevato,
che il riconoscimento della pretesa attorea
(contributi previdenziali e spese relativi al periodo aprile 2001-dicembre 2002
per complessivi fr. 11'701.55 oltre interessi al 5% dal 3 marzo 2003 su fr.
11'551.55) di cui allo scritto 6 aprile 2004 configura atto di acquiescenza che
come tale - costatata la conformità di tale soluzione ai fatti e alla legge
(SVR 1995 KV Nr. 54 p. 165, p. 167 consid. 4a; STFA 10.3.1982 nella causa D.B.;
RCC 1988 p. 421; DTF 112 V 175s, 104 V 162; Meyer, Die Rechtspflege in der
Sozialversicherung, BJM 1989 p. 28; Locher, Grundriss des
Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, p. 502) - pone fine alla lite con
effetto di cosa giudicata materiale, la causa potendo di conseguenza essere
stralciata dai ruoli;
che in ogni caso non può non esser rilevato
che il PE n. __________dell'UEF di __________, notificato il 14 marzo 2003 e
della cui opposizione datata 18 marzo 2003 è qui chiesto il rigetto definitivo,
non può più essere considerato titolo valido per la prosecuzione
dell'esecuzione, tale diritto estinguendosi decorso il termine di un anno dalla
notifica del precetto (art. 88 cpv. 2 LEF);
vista la LPTCA;
decreta 1.- La
causa é stralciata dai ruoli per acquiescenza.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Intimazione
alle parti.
Il
vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Raffaele
Guffi
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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