AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 39.2001.68
Data decisione, Autorità: 16.05.2002, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n. 39.2001.00068
rs/cd
Lugano 21 maggio 2002
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Raffaella Sartoris
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 9 novembre 2001 di
__________, 2. __________,
contro
la decisione del 5 novembre 2001 emanata da
Cassa cantonale assegni familiari, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di assegni di famiglia
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione 25 maggio 2000 la Cassa cantonale per gli assegni familiari (di seguito la Cassa) ha attribuito a __________ un assegno integrativo di fr. 201.-- mensili a favore del figlio __________ (13 gennaio 1999), con effetto dal 1° maggio 2000, mentre con provvedimento di medesima data ha respinto la richiesta di un assegno di prima infanzia (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione).
Dal 1° agosto 2000 l'importo dell'assegno integrativo è stato diminuito a fr. 87.-- (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione).
Tale prestazione è poi stata quantificata in fr. 158.-- a decorrere dal 1° gennaio 2001 (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione).
1.2. A seguito dell'annuncio da parte dell'assicurata di un aumento del canone di locazione a partire dal mese di dicembre 2001 (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione), la Cassa ha emanato, il 5 novembre 2001, una nuova decisione con la quale l'ammontare dell'assegno integrativo è stato aumentato a fr. 259.-- a partire dal 1° dicembre 2001 (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione).
Sempre il 5 novembre 2001 l'amministrazione ha nuovamente rifiutato di assegnare all'assicurata un assegno di prima infanzia in quanto i redditi determinanti superano le spese riconosciute (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione).
1.3. Con tempestivo ricorso del 9 novembre 2001 __________ e __________ hanno impugnato la decisione del 5 novembre 2001 della Cassa concernente il rifiuto dell'assegno di prima infanzia. Essi si sono così espressi:
" (…)
ci riferiamo alla prestazione familiare mensile per assegno di prima infanzia con beneficiario nostro figlio __________.
Con la presente facciamo notare che il reddito determinante supera il limite annuo fissato dalla legge, dal momento che non è ancora stato preso in considerazione il considerevole aumento di premio della cassa malattia, per questo motivo vi inviamo un riassunto della famiglia della nuova quota a partire dal 1 gennaio 2002.
Inoltre nel calcolo della nostra sostanza dove viene menzionato il nostro libretto di deposito abbiamo notato che l'importo corrisponde a Fr. 7'919.-- il che ormai non è più esatto bensì è di Fr. 1'973.-- potete immaginare che vestire, nutrire, e permettere una vita normale a un bambino che cresce giorno per giorno con ogni tipo di necessità del caso comporti delle spese a volte previste e a volte impreviste.
Quindi vi preghiamo di tenere in considerazione la nostra richiesta anche perché a partire dall'anno prossimo ci sarà sicuramente anche un aumento del carovita e per la nostra famiglia, come per tante altre, ci saranno più spese." (Doc. _)
1.4. Con risposta 15 febbraio 2002 la Cassa ha proposto di respingere il gravame e ha osservato:
" (…)
Con istanza del 27 agosto 2001 la signora __________ chiedeva un riesame dell'assegno integrativo dopo aver ricevuto la notifica d'aumento del canone di locazione a partire dal 01.12.2001. L'aumento, a seguito della riduzione del sussidio cantonale, portava l'affitto da fr. 1'118.- a fr. 1'219.- mensili.
Con la decisione contestata la Cassa adeguava l'assegno integrativo alla nuova situazione aumentandolo a fr. 259.- mensili (fr. 158.- fino al 30.11.2001). Considerando che nella famiglia vi era un figlio con meno di 3 anni, parallelamente si rifiutò il riconoscimento dell'assegno di prima infanzia dal momento che il versamento di un assegno integrativo di fr. 259.- copriva il fabbisogno familiare.
Nel loro ricorso i coniugi indicano un capitale ridotto e premi dalla cassa malati più elevati per il 2002.
In sede ricorsuale la Cassa, procedendo alla revisione periodica del diritto all'assegno integrativo già programmata, ha potuto accertare l'esistenza di una situazione economica per l'anno 2001, non solo tale da non consentire il riconoscimento dell'assegno di prima infanzia come richiesto, ma modificata da rendere impossibile pure il riconoscimento dell'assegno integrativo di fr. 259.- mensili.
II reddito del lavoro del marito è infatti aumentato da fr. 45'607.- a fr. 51'296.-. Giova ricordare inoltre che il capitale posseduto è ininfluente ai fini del diritto all'assegno, la sua redditività scende da fr. 165.- a fr. 105.-. Da ultimo il premio della cassa malati per la copertura dell'assicurazione base, dedotto il sussidio cantonale, per l'intera famiglia nel 2002 ammonta a fr. 5'132.-.
Da quanto precede si può tranquillamente affermare che la famiglia __________ non ha diritto all'assegno di prima infanzia. Nel dicembre 2001 e nel gennaio 2002 la situazione economica dei ricorrenti non avrebbe giustificato nemmeno il riconoscimento dell'assegno integrativo come rilevabile dalla decisione di rifiuto che verrà emessa e valida tuttavia soltanto a contare dal 01.02.2002." (Doc. _)
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel merito
2.2. Oggetto del contendere è il riconoscimento del diritto a un assegno di prima infanzia.
L’assegno di prima infanzia è regolato agli art. 31ss LAF.
L’art. 32 LAF, relativo alla famiglia biparentale, prevede in particolare che
" 1 I genitori domiciliati nel Cantone hanno diritto all'assegno, per il figlio, se cumulativamente:
a) hanno il domicilio nel Cantone da almeno tre anni;
b) uno dei genitori non esercita nessuna attività lucrativa oppure ne esercita una che non supera il 50% per dedicarsi alla cura del figlio;
c) il reddito disponibile dei genitori, inclusi gli eventuali assegni di cui il nucleo familiare beneficia in virtù della legge, è inferiore ai limiti posti dall'art. 24 cpv. 1 lett. c).
Al genitore che non esercita un'attività lucrativa o ne esercita una solo a tempo parziale, senza giustificati motivi, è computabile un reddito ipotetico, pari al guadagno di un'attività a tempo pieno, da lui esigibile.
Il reddito ipotetico minimo è pari al doppio del limite minimo per persona sola secondo la legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI.
Il diritto all'assegno sorge il primo giorno del mese in cui sono soddisfatte le condizioni legali, ma al più presto il primo giorno del mese in cui nasce il figlio.
Da quanto esposto all’art. 32 lett. c LAF, che richiama l’art. 24 cpv. 1 lett. c LAF, emerge che il calcolo per stabilire il diritto all’assegno di prima infanzia corrisponde a quello relativo all’assegno integrativo.
L'art. 24 cpv. 1 lett. c LAF stabilisce:
" (…)
c) il reddito disponibile del o dei genitori, con l'aggiunta
dell'eventuale assegno di base nonché degli eventuali obblighi
alimentari, è inferiore ai limiti minimi previsti dalla legislazione sulle
prestazioni complementari all'AVS/AI."
Secondo l’art. 36 cpv. 1 a 3 LAF
" Per l’accertamento ed il calcolo sono applicabili per analogia le disposizioni della legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI.
Il reddito del lavoro è computato per intero; la sostanza computabile è considerata quale reddito nella misura di 1/15.
Il premio per l’assicurazione sociale ed obbligatoria contro le malattie a carico della famiglia è preso in considerazione nel calcolo. Le spese di cura e di malattia non sono prese in considerazioni nel calcolo.”
Per la determinazione dell’importo dell’assegno vengono considerati anche i figli:
a) se non sono in formazione, fino ai 18 anni;
b) se sono in formazione, fino al termine della stessa ma al più tardi fino ai 25 anni (art. 56 Reg.LAF).
2.3. L’art. 3b della Legge federale sulle prestazioni complementari (LPC), a cui rinvia l’art. 24 cpv. 1 lett. c LAF, entrato in vigore con la terza revisione delle PC il 1 gennaio 1998, prevede che le spese riconosciute si compongono di un importo destinato alla copertura del fabbisogno vitale, per anno, pari, fino al 31 dicembre 2000, al minimo per le persone sole, a fr. 14’860.-, per i coniugi, almeno 22’290.- franchi e per gli orfani e per i figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI, a fr. 7’830. Per i due primi figli si prende in considerazione la totalità dell'importo determinante, per due altri figli due terzi ciascuno (fr. 5'220.--) e per ogni altro figlio un terzo (fr. 2'610.--).
Dal 1° gennaio 2001 il fabbisogno è di fr. 15'280.--, fr. 22'920.-- rispettivamente fr. 8'050.-- (cfr. Ordinanza 01 sull'adeguamento delle prestazioni complementari all'AVS/AI del 18 settembre 2000).
Viene inoltre tenuto conto della pigione di un appartamento e delle relative spese accessorie. In caso di presentazione di un conguaglio per le spese accessorie, non si può invece tenere conto né di un pagamento di arretrati né di una richiesta di restituzione (art. 3b cpv. 1 lett. b LPC).
Per quanto riguarda l'importo computabile a titolo di pigione l'art. 5 cpv. 1 lett. b cifra 2 LPC, prevede che, i cantoni stabiliscono l'importo delle spese per pigione (comprese le spese accessorie) fino a concorrenza di un importo annuo corrispondente, fino al 31 dicembre 2000, a fr. 13'800.-- per coniugi e le persone con figli.
Secondo l'art. 2 della legge cantonale di applicazione a titolo di pigione si applica l'importo massimo.
Dal 1° gennaio 2001 tale importo è pari a fr. 15'000.-- (cfr. Ordinanza 01 sull'adeguamento delle prestazioni complementari all'AVS/AI del 18 settembre 2000 e Decreto esecutivo concernente la legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS e all'AI del 6 dicembre 2000).
2.4. La decisione impugnata è stata emessa il 5 novembre 2001 e si riferisce al mese di dicembre 2001, per cui a tale provvedimento vanno applicati i nuovi limiti adeguati dal 1° gennaio 2001.
Il fabbisogno vitale della famiglia __________, formata dalla madre, dal padre e da un figlio, è pari a fr. 30'970.--, come indicato dalla Cassa (cfr. doc. _).
La pigione pagata dai ricorrenti ammonta a fr. 1'074.-- mensili. Il canone annuo è pari, pertanto, a fr. 12'888.--, a cui si aggiungono fr. 1'740.-- annui a titolo di spese accessorie (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione).
Visto che la somma complessiva di fr. 14'628.-- è inferiore al massimo riconosciuto, la Cassa ha correttamente computato l'importo lordo della pigione effettiva (cfr. doc. _).
2.5. Per stabilire l'ammontare degli assegni vanno pure computate secondo l’art. 3b cpv. 3 LPC le
" a. spese per il conseguimento del reddito fino a concorrenza del
reddito lordo dell'attività lucrativa;
b. spese di manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari fino a concorrenza del ricavo lordo dell'immobile;
c. premi versati alle assicurazioni sociali della Confederazione, eccettuata l'assicurazione malattie;
d. ….
e. pensioni alimentari versate in virtù del diritto di famiglia (cpv. 3)."
A differenza dell'art. 3b cpv. 3 lett. d LPC, il quale, relativamente al premio per l'assicurazione malattia, prevede il computo unicamente del premio medio cantonale, ai fini del conteggio dell'assegno integrativo e dell'assegno di prima infanzia viene dedotto l'intero premio per l'assicurazione malattia obbligatoria (cfr. consid. 2.2.).
Secondo l’art. 3c cpv. 1 LPC, inoltre, i redditi di cui si deve tener conto per il calcolo della PC e quindi dell’assegno integrativo e di prima infanzia comprendono
" b. il reddito proveniente da sostanza mobile e immobile;
c. un quindicesimo della sostanza netta oppure un decimo per i beneficiari di rendite di vecchiaia, nella misura in cui superi per persone sole 25 000 franchi, per coniugi 40 000 franchi e per orfani e figli che danno diritto a rendite per figli dell'AVS o dell'AI 15 000 franchi. Se l'immobile appartiene al beneficiario delle prestazioni complementari o a un'altra persona compresa nel calcolo della prestazione complementare e serve quale abitazione ad almeno una di queste persone, soltanto il valore dell'immobile eccedente 75 000 franchi é preso in considerazione quale sostanza;
d. le rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche, comprese le rendite dell'AVS e dell'AI;
e. le prestazioni derivanti da un contratto di vitalizio o da un'altra convenzione analoga;
f. gli assegni familiari
g. le entrate e le parti di sostanza a cui l'assicurato ha rinunciato;
h. le pensioni alimentari del diritto di famiglia."
Per quanto riguarda invece il reddito del lavoro non si applicano le disposizioni della LPC, in quanto la LAF prevede in maniera autonoma la modalità di computo di questo reddito in particolare il computo globale e non ridotto di questa entrata (art. 28 cpv. 2 LAF; Messaggio relativo all’introduzione di una nuova legge sull’assegno di famiglia del 19 gennaio 1994 p. 51).
2.6. Nell'atto di ricorso gli assicurati contestano l'importo relativo al premio per l'assicurazione malattia computato dalla Cassa ai fini del calcolo dell'assegno di prima infanzia.
Inoltre sostengono che la sostanza indicata nel conteggio a titolo di libretto di deposito non ammonti a fr. 7'919.--, bensì a fr. 1'973.-- (cfr. consid. 1.3.).
Preliminarmente va rilevato che l'art. 33 cpv. 2 lett. c prevede che l'assegno di prima infanzia si estingue al più tardi alla fine del mese in cui il figlio compie i tre anni di età.
Nel caso di specie __________, nato il 13 gennaio 1999 (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione), ha compiuto i tre anni il 13 gennaio 2002, per cui gli assicurati in ogni caso non avrebbero più diritto all'assegno di prima infanzia a decorrere dal 1° febbraio 2002.
2.7. Per quanto concerne le modalità di computo del premio per l’assicurazione malattia, si osserva che, come indicato al consid. 2.2., ai fini del calcolo dell'assegno di prima infanzia viene computato unicamente il premio relativo all'assicurazione obbligatoria contro le malattie a carico della famiglia e quindi all’assicurazione sociale secondo la LAMal (art. 36 cpv. 3 LAF e 58 RegLAF).
Gli eventuali premi che concernono le prestazioni complementari alla LAMal non vengono per contro computati (cfr. Rapporto di maggioranza del 23 maggio 1996 p. 36).
Inoltre, per quanto riguarda la modalità di calcolo dei premi dell'assicurazione malattia, la LAF non rinvia alla LPC. Quindi, per questo costo, i criteri di computo di tale legge, che si fonda sul premio medio cantonale (cfr. art. 3b cpv. 3 LPC), non sono rilevanti per il calcolo degli assegni familiari.
Infine va evidenziato che è computabile il premio netto e meglio va tenuto conto di eventuali sussidi erogati agli interessati. L’art. 36 cpv. 3 LAF precisa infatti che va tenuto conto del premio per l’assicurazione sociale ed obbligatoria contro le malattie a carico della famiglia (cfr. in proposito il rapporto di maggioranza della commissione della gestione del 23 maggio 1996 p. 36).
Nella fattispecie il premio di base per il 2000, valido anche per il 2001, senza la deduzione di eventuali sussidi, ammonta a fr. 6'459.60 annui (fr. 233.90 premio mensile per l'assicurata, fr. 233.90 premio per il marito; fr. 70.50 mensili per il figlio __________; cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione).
I sussidi ammontano a fr. 419.85 per l'assicurata, a fr. 419.85 per il marito e a fr. 145.50 per ___________ (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione).
Globalmente quindi i sussidi sono di fr. 985.20.
In simili condizioni il premio annuo a carico dei ricorrenti ammonta a fr. 5'475.--, come computato dalla Cassa nella decisione impugnata (cfr. doc. _).
La circostanza invocata dai ricorrenti che nel 2002 i premi avrebbero subito un aumento è irrilevante nel caso in esame, visto che la decisione impugnata emessa il 5 novembre 2001 si riferisce al mese di dicembre 2001, ovvero a quando gli importi per il 2002 non erano ancora in vigore.
Al riguardo è utile segnalare che per costante giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali valuta la legalità delle decisioni in base alla situazione di fatto esistente al momento in cui la decisione impugnata è stata resa. I fatti accaduti posteriormente e che hanno modificato questa situazione devono di regola formare oggetto di un nuovo atto amministrativo (cfr. STFA del 3 dicembre 2001 nella causa R., I 490/00; STFA del 9 ottobre 2001 nella causa C., U 213/01; STFA del 17 aprile 2001 nella casa M., I 591/00; STFA del 22 febbraio 2001 nella causa J., I 30/99; STFA del 18 settembre 2000 nella causa S., I 278/00; STFA del 5 giugno 2000 nella causa P., I 76/00; DLA 2000 pag. 74; DTF 121 V 366 consid. 1b e sentenze ivi citate).
Per inciso va comunque osservato che occorrerebbe in ogni caso ancora esaminare se il premio annuo netto, dedotti i sussidi cantonali, a carico degli insorgenti, nel 2002 è realmente più elevato del contributo a cui essi dovevano far fronte nel 2001.
2.8. Per quanto attiene alla sostanza, va rilevato che il saldo del conto di risparmio è effettivamente inferiore all'importo computato dall'amministrazione e ammonta a fr. 1'973.-- (cfr. doc. _).
Tuttavia ciò è ininfluente ai fini del presente giudizio, poiché la Cassa, già nel provvedimento impugnato, non ha computato nulla a titolo di sostanza (cfr. doc. _). Infatti ai sensi dell'art. 3c cpv. 1 lett. c LPC non va conteggiata alcuna sostanza fino alla quota massima esente, nella fattispecie, di fr. 55'000.-- (cfr. consid. 2.5.).
Il fatto che il capitale a deposito sia diminuito comporta però una redditività inferiore.
Nell'evenienza concreta comunque, anche nel caso in cui l'interesse sia nullo, ovvero nell'ipotesi più favorevole agli assicurati, la situazione non muterebbe.
Giusta l'art. 35 cpv. 3 LAF l'assegno di prima infanzia non è infatti versato se il suo importo annuo è inferiore all'importo mensile dell'assegno di base per un figlio.
La differenza annua tra le spese riconosciute di fr. 51'073 e i redditi determinanti, dai quali è stato dedotto l'interesse da libretto di risparmio, di fr. 50'911.-- (fr. 51'076.-- - fr. 165.--; cfr. doc. _) corrisponderebbe a fr. 162.--.
Quest'ultimo importo è chiaramente inferiore all'ammontare mensile dell'assegno di base per un figlio pari a fr. 183.-- (cfr. art. 16 LAF).
Pertanto, anche computando un interesse da libretto di deposito pari a fr. 0.--, gli assicurati non avrebbero diritto a un assegno di prima infanzia.
2.9. Dagli atti emerge poi che la Cassa ha manifestato l'intenzione di rivedere la decisione relativa all'assegno integrativo, che sarebbe soppresso dal 1° febbraio 2002 (cfr. consid. 1.4.).
L'amministrazione ha motivato l'intenzione di emanare tale provvedimento, asserendo che il reddito da attività lavorativa del marito dell'assicurata è aumentato nel 2001 da fr. 45'607.-- a fr. 51'296.-- (cfr. consid. 1.4.).
Per quanto attiene alla presente vertenza questa questione può rimanere irrisolta, visto che comunque già considerando un'entrata di fr. 45'607.-- gli assicurati non hanno diritto all'assegno di prima infanzia.
In simili condizioni, dunque, questo Tribunale non può che confermare la decisione del 5 novembre 2001, con la quale la Cassa ha rifiutato agli assicurati l'erogazione dell'assegno di prima infanzia.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso è respinto.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Intimazione alle parti.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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