AIUTO RICERCA
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Numero d'incarto: 39.2001.57
Data decisione, Autorità: 24.04.2002, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n. 39.2001.00057
rs/cd
Lugano 24 aprile 2002
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella Sartoris
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 10 settembre 2001 di
__________,
rappr. da: __________,
contro
la decisione del 26 luglio 2001 emanata da
Cassa cantonale assegni familiari, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di assegni di famiglia
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione 12 agosto 1998 la Cassa cantonale per gli assegni familiari (di seguito la Cassa) ha attribuito __________ un assegno integrativo di fr. 1'075.-- mensili a favore delle figlie __________ e __________, a decorrere dal 1° marzo 1998 (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione).
Dal 1° gennaio 1999 l'importo dell'assegno è stato quantificato in fr. 1'110.-- (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione).
1.2. La Cassa, con decisione 26 luglio 2001, ha ordinato all'interessata di restituire l'importo di fr. 36'280.-- percepiti indebitamente nel periodo dal 1° marzo 1998 al
30 novembre 2000. A motivazione della richiesta la Cassa ha precisato che:
" Con decisione del 12 agosto 1998 la nostra Cassa le ha accordato un assegno familiare integrativo di fr. 1'075.- a decorrere dal 1. marzo 1998. Tale assegno è stato aumentato a fr. 1'110.- con effetto 1. gennaio 1999.
Sulla richiesta per assegni di famiglia del 9 marzo 1998 ci aveva notificato che suo marito riceveva una rendita federale d'invalidità. Ci aveva inoltre trasmesso una decisione della Cassa di compensazione della Società impresari costruttori di __________ attestante la rendite versata allo stesso (fr. 346.-) con relativa completiva per lei (fr. 104.-) e per le figlie __________ e __________ (fr. 139.- per ciascuna).
Da accertamenti effettuati in sede di riesame abbiamo rilevato che anche lei, con decisione del 4 dicembre 1998 è stata posta al beneficio di una rendita Al con effetto 1. marzo 1996.
Si può pertanto stabilire che la sua famiglia ha percepito la seguente rendita d'invalidità mensile:
• per l'anno 1998, fr. 4'268.- e meglio:
fr. 1'186.- per lei;
fr. 1'186.- per il marito;
fr. 948.- per ________;
fr. 948.- per ________.
• per l'anno 1999 e per l'anno 2000, fr. 4'310,- e meglio:
fr. 1'197.- per lei;
fr. 1'197.- per il marito;
fr. 958.- per _________
fr. 958.- per _________
L'articolo 41 della Legge sugli assegni di famiglia (LAF) dispone che il titolare del diritto o il beneficiario sono tenuti ad informare tempestivamente la Cassa competente su ogni cambiamento rilevante per il diritto all'assegno.
Ne consegue che per il periodo dal 1. marzo 1998 al 30 novembre 2000 ha percepito a torto l'importo di fr. 36'280 come da seguente conteggio:
Assegno integrativo percepito:
dal 01.03.1998 al 31.12.1998/10 mesi a fr.1'075.-- fr.10'750.--
dal 01.01.1999 al 30.11.2000/23 mesi a fr.1'110.-- fr.25'530.-fr.36'280.--
Assegno integrativo di diritto (cfr. tabelle allegate):
dal 01.03.1998 al 31.12.1998/10 mesi a fr. 0.-- fr. 0.--
dal 01.01.1999 al 30.11.2000/23 mesi a fr. 0.-- fr. 0.-- fr. 0.--
Totale assegno integrativo a nostro favore fr. 36'280.--"
(Doc. _)
1.3. In data 10 settembre 2001 l'assicurata, tramite l'avv. __________, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale postula:
" In via principale
Il ricorso è accolto, e di conseguenza la decisione di restituzione del 26.07.2001 emessa dalla Cassa cantonale per gli assegni familiari è annullata.
Spese e ripetibili protestate.
In via accessoria
Il ricorso è parzialmente accolto, e di conseguenza la decisione di restituzione del 26.07.2001 emessa dalla Cassa cantonale per gli assegni familiari è annullata.
L'incarto è retrocesso alla Cassa cantonale per gli assegni familiari per la resa di una nuova decisione ai sensi dei considerandi di diritto, in particolare ai sensi del punto 15.
Spese e ripetibili protestate." (Doc. _, pag. 5)
A motivazione del proprio gravame l'assicurata ha, in particolare, rilevato che:
" (…)
a) ha la custodia del figlio;
b) ha il domicilio nel Cantone da almeno tre anni;
c) il reddito disponibile del o dei genitori, con l'aggiunta dell'eventuale assegno di base nonché degli eventuali obblighi alimentari, è inferiore ai limiti minimi previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI.
A mente dell'art. 41 LAF, il titolare del diritto o il beneficiario sono tenuti ad informare tempestivamente il datore di lavoro, rispettivamente la Cassa competente, su ogni cambiamento rilevante per il diritto all'assegno.
A mente dell'art. 44 cpv. 1 LAF l'assegno indebitamente percepito deve essere restituito. Inoltre, a mente dell'art. 44 cpv. 2 LAF, il diritto di esigere la restituzione dell'assegno è perento dopo un anno dal momento in cui la Cassa ha avuto conoscenza dell'indebito ma, in ogni caso, dopo cinque anni dal pagamento dell'assegno.
A mente dell'art. 44 cpv. 3 LAF, la restituzione è condonata da parte della Cassa competente in tutto o in parte, se il richiedente ha percepito la prestazione indebita in buona fede e se, tenuto conto delle sue condizioni economiche al momento della restituzione, il provvedimento costituirebbe per lui un onere troppo grave.
A mente dell'art. 47 cpv. 2 prima parte LAVS, il diritto di esigere la restituzione si prescrive in un anno a contare dal momento in cui la Cassa di compensazione ha avuto conoscenza del fatto, e al più tardi cinque anni dopo il pagamento della rendita.
Considerata l'analogia di questo disposto legale con quello sopraccitato all'art. 44 cpv. 2 LAF, può quindi essere applicata per analogia la giurisprudenza sviluppata in merito all'art. 47 LAVS.
Nella presente vertenza, deve essere stabilito innanzitutto quando inizia a decorrere il termine di perenzione, di cui all'art. 44 cpv. 2 LAF, e in seguito deve essere verificato se la Cassa ha avuto conoscenza dell'indebito entro il suddetto temine di perenzione.
Per quanto concerne il principio del "momento in cui la Cassa ha avuto conoscenza", la giurisprudenza ha rilevato nel DTF 119 V 433 quanto segue:
"Unter dem Ausdruck "nachdem die Ausgleichskasse davon Kenntnis erhalten hat" ist der Zeitpunkt zu verstehen, in welchem die Verwaltung bei Beachtung der ihr zumutbaren Aufmerksamkeit hätte erkennen müssen, dass die Voraussetzungen für eine Rückerstattung bestehen (BGE 112 V 181 Erw. 4a, 110 V 307; ZAK 1989 S. 559 Erw. 4b). Ist für die Leistungsfestsetzung das Zusammenwirken mehrerer Behörden notwendig, genügt es, dass die nach der Rechtsprechung erforderliche Kenntnis bei einer der zuständigen Verwaltungsstellen vorhanden ist (B GE 112 V 183 Erw. 4c). "
Nella concreta evenienza, risulta che la decisione del 4.12.1998 dell'AI d'assegnazione di una rendita d'invalidità a favore della ricorrente come pure quella del 9.07.1999 dell'AI sono state notificate pure al Servizio prestazioni complementari, in particolare, all'attenzione del funzionario competente Signor ___________, mentre la decisione contenente l'ordine di restituzione è stata emessa dalla CAF il 26.07.2001.
Assume quindi oltremodo importanza il fatto che le summenzionate decisioni dell'AI sono state notificate al Servizio delle prestazioni complementari, all'attenzione del funzionario competente Signor _________, in quanto spettava a detto Servizio di verificare, giusta l'art. 24 cpv. 1 lett. f LAF, il diritto di __________ all'assegno integrativo.
Dal momento che detta competenza è stata attribuita al Servizio delle PC, eventuali negligenze di detto Servizio devono di conseguenza essere addebitate anche alla CAF.
Sulla base dei suesposti principi giurisprudenziali, non può sfuggire come, una volta pervenute le decisioni dell'AI del 4.12.1998 risp. del 9.07.1999, la Cassa cantonale per assegni familiari, e per essa il Servizio delle PC, avrebbe dovuto riconoscere in tempi ragionevoli, prestando la necessaria attenzione e diligenza, esigibili dall'amministrazione, l'aumento della rendita AI.
Nella fattispecie, risulta che la CAF al momento della resa della decisione di restituzione del 26.07.2001 aveva lasciato trascorrere 2 anni dalla resa della decisione AI del 9.07.1999 risp. 3 ½ anni dalla resa della decisione AI del 4.12.1998.
Considerati i lassi di tempo lasciati trascorrere dalla CAF, appare manifestamente che quest'ultima non abbia prestato la necessaria attenzione, esigibile a mente della giurisprudenza, per constatare che erano state versate delle prestazioni AI alla ricorrente.
In siffatte condizioni, risulta palesemente non avere la CAF adempiuto il requisito posto dalla giurisprudenza di venire a conoscenza, prestando la dovuta diligenza, di nuovi elementi economici suscettibili di modificare o sopprimere l'assegnazione d'assegni familiari.
Infine, ammesso e non concesso l'obbligo di restituzione della ricorrente, si contesta pure l'ammontare della restituzione, oggetto del controverso provvedimento, in quanto prima della resa della decisione del 4.12.1998, ____________ non avrebbe potuto compiere in qualsiasi caso una violazione dell'obbligo d'informare, e di conseguenza una violazione sussisterebbe semmai solo, e non prima, a decorrere dal mese di gennaio - febbraio 1999, dopo aver concesso all'assicurata un lasso di tempo ragionevole per informare l'amministrazione.
Qualora, per denegata ipotesi, dovesse essere deciso da codesta lodevole Corte un obbligo di restituzione, ___________ domanda che il presente incarto sia retrocesso alla Cassa cantonale per gli assegni familiari, affinché quest'ultima statuisca sulla domanda di condono, inoltrata cautelativamente dal marito della ricorrente alfine di salvaguardare il termine per l'inoltro di detta domanda." (Doc. _)
1.4. Con risposta 1° ottobre 2001 la Cassa ha proposto di respingere il gravame e ha osservato:
" (…)
Con istanza del 9 marzo 1998, pervenuta alla Cassa il 20 marzo 1998, il marito della ricorrente richiedeva gli assegni integrativi. Nel calcolo che aveva determinato il diritto ad un assegno integrativo di fr. 1'075.- mensili a contare dal 1. marzo 1998 (successivamente aumentato a fr. 1'110.- dal 1. gennaio 1999), la Cassa computò la mezza rendita AI percepita dal signor _________ (fr. 17'448.- all'anno).
La relativa decisione fu intimata il 12 agosto 1998. AI momento dell'allestimento della domanda di assegno integrativo la signora __________ non percepiva alcuna rendita AI, tuttavia era in attesa della definizione di un eventuale diritto a tale prestazione.
Dalla documentazione agli atti dell'incarto AI risulta che in data 2 giugno 1998 alla signora fu inviata una proposta di decisione, seguita in data 24 giugno 1998 da una decisione. Tale decisione comportava il riconoscimento retroattivo al 1. marzo 1996 di ¼ di rendita AI.
La situazione era pertanto cambiata in rapporto a quanto conosciuto dalla nostra Cassa e la ricorrente non lo comunicò.
Si fa osservare che la notifica della decisione dell'assegno integrativo fu successiva alla deliberazione di rendita AI, più precisamente fu intimata il 12 agosto 1998. Era quindi preciso dovere della ricorrente informare la Cassa, ciò avrebbe consentito una compensazione della prestazione fra l'assicurazione invalidità e la Cassa cantonale per gli assegni familiari al momento della notifica effettiva di rendita effettuata in data 4 dicembre 1998. Vi è di più, in data 9 luglio 1999, l'Ufficio AI, a seguito di ricorso, riconosceva al marito della ricorrente una rendita intera a contare dal 1. marzo 1996 modificando ulteriormente le entrate del nucleo familiare. Anche di questa importante modifica non si ebbe notizia.
Non corrispondono minimamente alla realtà le argomentazioni ricorsuali secondo le quali il servizio delle prestazioni complementari è competente, giusta l'articolo 24 cpv. 1 lett. f) LAF, a definire il diritto all'assegno integrativo. Tale compito è assegnato alla Cassa cantonale per gli assegni familiari che nulla ha a che vedere con la Cassa cantonale di compensazione. In ogni caso la richiesta di prestazione complementare è del gennaio 2001 quindi posteriore al periodo in cui si è materializzato l'indebito (1. marzo 1998130 novembre 2000).
Da quanto precede si evince la totale liceità dell'ordine di restituzione di fr. 36'280.La prescrizione non è assolutamente data perché la Cassa solo nel novembre 2000 venne a conoscenza delle modifiche relative all'assicurazione invalidità." (Doc. _)
1.5. Il 18 ottobre 2001 l'avv. __________ ha precisato:
" (…)
Con la presente vi comunico che attualmente la mia cliente si trova ancora all'estero, e di conseguenza posso trasmettervi unicamente la decisione di assegno di famiglia emessa il 12.08.1998, da cui si evince fra l'altro la dicitura "Servizio prestazioni complementari e assegni familiari" come pure la decisione concernente la richiesta di una prestazione complementare resa il 1.07.1998, firmata pure dal Capo servizio PC e AF.
Detti documenti permettono di desumere che, dal profilo organizzativo e funzionale, le prestazioni complementari e gli assegni familiari formano un tutt'uno.
Considerato che le decisioni d'aumento della rendita AI erano state notificate al Signor _________, funzionario competente presso il Servizio PC, si ribadisce pertanto che pure il Servizio AF era a conoscenza di detto aumento.
Non appena la mia cliente sarà rientrata in Svizzera e avrò potuto conferire con lei, provvederò `a fornire a codesto lodevole Tribunale altri documenti suffraganti detto elemento. (…)" (Doc. _).
1.6. La Cassa, con scritto 9 novembre 2001, ha comunicato di non avere ulteriori osservazioni da aggiungere alla risposta di causa (cfr. doc. _).
in diritto
2.1. Oggetto del contendere è la restituzione alla Cassa, da parte di ___________, di fr. 36'280.-- percepiti a torto a titolo di assegni integrativi dal 1° marzo 1998 al 30 novembre 2000.
L'art. 24 LAF stabilisce come segue le condizioni per poter beneficiare dell'assegno integrativo:
" Il genitore domiciliato nel Cantone ha diritto all'assegno (integrativo), per il figlio, se cumulativamente:
a) ha la custodia del figlio;
b) ha il domicilio nel Cantone da almeno tre anni;
c) il reddito disponibile del o dei genitori, con l'aggiunta
dell'eventuale assegno di base nonché degli eventuali obblighi
alimentari, è inferiore ai limiti minimi previsti dalla legislazione sulle
prestazioni complementari all'AVS/AI.
Se entrambi i genitori hanno la custodia del figlio, la madre ha
diritto all'assegno.
Non ha diritto all'assegno il beneficiario di una prestazione complementare all'AVS/AI, se il figlio è considerato per il calcolo della prestazione."
Per l’art. 27 LAF
" 1 L'importo dell'assegno, incluso l'eventuale assegno di base nonché gli eventuali obblighi alimentari, è pari alla differenza fra il reddito disponibile ai sensi della legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI ed i limiti minimi.
2 In ogni caso l'importo dell'assegno non può superare il limite del o dei figli per i quali l'assegno è riconosciuto.
3 L'assegno integrativo non è versato se il suo importo annuo è inferiore all'importo mensile dell'assegno di base per un figlio."
Secondo l’art. 28 cpv. 1 a 3 LAF
" Per l’accertamento ed il calcolo sono applicabili per analogia le disposizioni della legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI.
Il reddito del lavoro è computato per intero; la sostanza computabile è considerata quale reddito nella misura di 1/15.
Il premio per l’assicurazione sociale ed obbligatoria contro le malattie a carico della famiglia è preso in considerazione nel calcolo. Le spese di cura e di malattia non sono prese in considerazioni nel calcolo.”
Per la determinazione dell’importo dell’assegno vengono considerati anche i figli:
a) se non sono in formazione, fino ai 18 anni;
b) se sono in formazione, fino al termine della stessa ma al più tardi fino ai 25 anni (art. 34 Reg.LAF).
2.2. Per l’art. 29 LAF
" 1 L'assegno integrativo deve essere aumentato, ridotto o soppresso in caso di cambiamento del reddito disponibile dei genitori o della composizione della famiglia.
2 Il regolamento disciplina i particolari.
3 L'aumento avviene con il primo giorno del mese in cui la domanda di revisione è stata inoltrata.
4 La riduzione o la soppressione interviene:
a) se il cambiamento è stato annunciato tempestivamente, il primo giorno del mese successivo la notifica della decisione;
b) se l'interessato ha ottenuto le prestazioni indebitamente, retroattivamente dalla data in cui avvenne la modifica determinante."
In proposito l’art. 35 RegLAF precisa che
" 1 Per cambiamento della composizione della famiglia si intende ogni variazione nella comunione di persone che è alla base del calcolo della prestazione.
2 L'assegno integrativo è aumentato o ridotto in caso di cambiamento importante del reddito disponibile dei genitori.
3 Il cambiamento del reddito disponibile è importante quando esso provoca una modifica di almeno fr. 500.- all'anno dell'assegno erogato."
Secondo l’art. 36 RegLAF inoltre
" L'assegno integrativo è soppresso in qualsiasi momento se non sono più adempiute le condizioni legali."
2.3. Secondo l’art. 41 LAF
" Il titolare del diritto o il beneficiario sono tenuti ad informare tempestivamente il datore di lavoro, rispettivamente la Cassa competente, su ogni cambiamento rilevante per il diritto all'assegno."
In proposito l'art. 70 del RegLAF precisa che
" Il titolare del diritto o il beneficiario informano immediatamente la Cassa cantonale per gli assegni familiari di ogni cambiamento rilevante per il diritto all'assegno, in particolare:
a) ogni mutamento delle condizioni personali o familiari del titolare del diritto o del beneficiario;
b) ogni variazione della situazione economica del titolare del diritto o del beneficiario, rispettivamente dei loro familiari."
Anche secondo l'art. 42 LAF
" Il titolare del diritto o il beneficiario e i loro familiari, i datori di lavoro, le Autorità amministrative cantonali e comunali, le Autorità giudiziarie, le Assicurazioni sociali e private sono tenuti a fornire tutte le informazioni utili all'accertamento del diritto agli assegni ed al pagamento dei contributi."
2.4. Per quanto riguarda l'obbligo di restituzione e del condono l’art. 44 LAF prevede che
" 1 L'assegno indebitamente percepito deve essere restituito.
2 Il diritto di esigere la restituzione è perento dopo un anno dal momento in cui la Cassa ha avuto conoscenza dell'indebito ma, in ogni caso, dopo cinque anni dal pagamento dell'assegno.
3 La restituzione è condonata da parte della Cassa competente, in tutto od in parte, se il richiedente ha percepito la prestazione indebita in buona fede e se, tenuto conto delle sue condizioni economiche al momento della restituzione, il provvedimento costituirebbe per lui un onere troppo grave."
Dal tenore del Messaggio alla LAF emerge che la norma è stata formulata analogamente all’art. 27 OPC, applicabile in materia di prestazioni complementari (Messaggio p. 54).
Per l’art. 76 RegLAF:
" 1 In caso di violazione dell'obbligo di informare, la Cassa cantonale per gli assegni familiari emette un ordine di restituzione nei confronti del titolare del diritto o del beneficiario dell'assegno.
2 La richiesta di condono è presentata dalla persona tenuta alla restituzione alla Cassa cantonale per gli assegni familiari.
3 La richiesta è presentata, debitamente motivata, nel termine di 30 giorni dalla notifica della decisione di ordine di restituzione della Cassa."
Secondo l’art. 47 LAF, infine,
" Per quanto non previsto dalla legge, sono applicabili le disposizioni della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia ed i superstiti e la legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI."
2.5. Secondo la giurisprudenza in vigore in materia di restituzione in ambito LAVS, applicabile anche alla LPC e quindi in materia LAF, in base al rinvio di cui all’art. 47 LAF, la richiesta di restituzione è subordinata ai presupposti della revisione processuale o del riesame. In effetti l’amministrazione può riesaminare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è senza dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante oppure deve procedervi se si manifestano nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a indurre ad una conclusione giuridica differente. Solo in tali casi può richiedere una restituzione (cfr. STFA del 20 ottobre 2000 nella causa C., C 25/00; DTF 122 V 21; RCC 1989 p. 547; RCC 1985 p. 63; Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1994, ad art. 3 p. 68).
Per quel che concerne l’importanza della correzione non è possibile fissare un ammontare limite generalmente valido. E’ infatti determinante l’insieme delle circostanze del singolo caso (RCC 1989 p. 547).
E' tenuto alla restituzione ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto. La prestazione è quindi stata erogata in contrasto con la legge. A questo stadio non è determinante sapere se l'assicurato era in buona fede oppure no quando ha ricevuto l'indebita prestazione. Il problema della buona fede è infatti oggetto di esame nell'ambito della procedura successiva di condono (Widmer, Die Rückerstattung unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea 1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese; STFA del 20 ottobre 2000 nella causa C., C 25/00).
Il principio della restituzione sancito all'art. 47 cpv. 1 LAVS, analogo alle regole del diritto civile (miranti ad evitare l'arricchimento indebito, cfr. art. 62ss CO), ha beneficiato di un complemento importante nell'ambito dell'AVS e delle leggi ad essa correlate (art. 49 LAI e art. 27 LPC), nel senso che, se il principio della restituzione è stato stabilito (da un profilo oggettivo), la persona tenuta a restituire ha la possibilità di domandare, in una procedura distinta, il condono della restituzione, se egli era in buona fede e se la restituzione costituirebbe un onere troppo grave (art. 47 cpv. 1, 2a frase LAVS e art. 79 OAVS; Valterio, Commentaire de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants, pag. 226; STCA 14 maggio 1993 in re P.).
Questo concetto è stato pure ripreso dall'art. 44 cpv. 3 LAF (cfr. consid. 2.4.).
2.6. A motivazione dell'ordine di restituzione la Cassa sostiene che l'assicurata non ha notificato tempestivamente di essere stata posta al beneficio di una rendita AI con effetto dal 1° marzo 1996 (cfr. consid. 1.2.).
La ricorrente per contro asserisce in primo luogo che il diritto di esigere la restituzione degli assegni è comunque perento. La Cassa avrebbe infatti saputo dell'erogazione delle rendite AI all'assicurata alla fine del mese di dicembre 1998, visto che la decisione dell'UAI del 4 dicembre 1998 con la quale è stata assegnata all'assicurata una rendita AI e il provvedimento del 9 luglio 1999 che ha corretto l'importo di questa prestazione assicurativa sono stati trasmessi anche al Servizio delle prestazioni complementari, il quale costituisce un tutt'uno con la Cassa cantonale per gli assegni familiari (cfr. consid. 1.3.; 1.5.).
In secondo luogo l'assicurata ha dichiarato che in ogni caso, prima dell'emanazione della decisione dell'UAI del 4 dicembre 1998, non avrebbe potuto violare l'obbligo di informazione, in quanto non era al corrente dell'importo che avrebbe percepito (cfr. consid. 1.3.).
Preliminarmente va rilevato che ai sensi dell'art. 44 cpv. 2 LAF il diritto di esigere la restituzione è perento dopo un anno dal momento in cui la Cassa ha avuto conoscenza dell'indebito ma, in ogni caso, dopo cinque anni dal pagamento dell'assegno (cfr. consid. 2.4.).
La Cassa e il Servizio delle prestazioni complementari, come del resto altri servizi fanno parte dell'Istituto delle assicurazioni sociali di Bellinzona. Tuttavia, gli uffici sono distinti e hanno compiti differenti.
Giusta l'art. 54 cpv. 1 lett.a LAF è in effetti alla Cassa che compete il calcolo e il pagamento degli assegni integrativi e di prima infanzia.
L'art. 70 Reg.LAF (cfr. consid. 2.3.) prevede poi che ogni cambiamento rilevante per il diritto all'assegno deve essere comunicato direttamente alla Cassa. Tale obbligo è d'altronde espressamente indicato sulle decisioni concernenti gli assegni familiari emanate dalla medesima.
Il Tribunale federale delle assicurazioni in una sentenza del 30 settembre 1998 nella causa B., pubblicata in RDAT I-1999 pag. 275, pronunciandosi in merito ad un'assicurata che aveva sottaciuto il fatto di essersi risposata e di conseguenza ha continuato a percepire una rendita vedovile, ha rilevato:
b) A rivendicazione della sua buona fede B. adduce in sostanza di aver ritenuto che la Cassa cantonale di compensazione dovesse essere a conoscenza del suo matrimonio dal momento che lo stesso era noto all'autorità tributaria e a quella preposta alle affiliazioni all'AVS, quest'ultima avendo in effetti provveduto ad assegnarle un nuovo numero AVS, a dipendenza del cambiamento di stato civile e di cognome, quando fu informata dal suo datore di lavoro che aveva ripreso un'attività lavorativa nel giugno 1989.
Ora, come hanno già concluso i giudici cantonali, simili argomentazioni non ravvisano l'esistenza di validi motivi per rendere scusabile l'omessa notifica all'autorità competente per la concessione della rendita vedovile.
Innanzitutto, l'assunto ricorsuale s'appalesa manifestamente pretestuoso ove si consideri che la ricorrente, anche successivamente al giugno 1989, ha continuato a ricevere i versamenti delle prestazioni e le comunicazioni di servizio da parte dell'opponente sempre indirizzati e intestati con il suo cognome da vedova e il relativo - vecchio- numero d'affiliazione. Ora, in simili circostanze non si vede veramente come le potesse sfuggire che l'amministrazione ancora la reputava non risposata e che, di conseguenza, l'erogazione della rendita avveniva sulla base di tale, errata, presunzione (sentenza non pubblicata 27.8.1973 in re Z., H 28/73).
Ma a prescindere da queste costatazioni, correttamente il primo Tribunale ha osservato che se alla Cassa di compensazione è certo fatto obbligo di tener conto degli elementi che potrebbero casualmente pervenirle da altre amministrazioni, non si può tuttavia esigere dalla stessa, amministrazione di massa, di spontaneamente cerziorarsi presso organi amministrativi non direttamente partecipanti all'erogazione delle prestazioni circa l'esistenza di eventuali elementi suscettibili di influire sui diritti di un assicurato. L'opposta conclusione, oltre a minacciare seriamente l'efficienza dell'amministrazione, svuoterebbe di ogni portata e significato la ricordata prescrizione concernente l'obbligo per l'assicurato di informare l'autorità competente (cfr. VSI 1994 pag. 127 consid. 4, sentenze non pubblicate 24 luglio 1990 in re B., P 11/90, 20 ottobre 1989 in re B., P 20/88, 16 giugno 1989 in re T., H 263/87."(cfr. RDAT I-1999 pag. 277-278)
Pertanto nel caso di specie è ininfluente che il Servizio delle PC abbia ricevuto le decisioni emanate dall'UAI già nel mese di dicembre 1998 e nel mese di luglio 1999, in quanto non era tenuto a comunicare tali dati alla Cassa, né questa doveva informarsi in merito presso il menzionato servizio.
E' dunque soltanto la Cassa, e non un servizio a lei vicino, che deve venire a conoscenza di un fatto rilevante ai fini del calcolo degli assegni di famiglia, affinché inizi a decorrere il termine di un anno della perenzione enunciata all'art. 44 cpv. 2 LAF.
Dagli atti di causa risulta che la Cassa ha saputo che l'assicurata percepisce una rendita AI nel novembre 2000 in occasione del riesame degli assegni integrativi.
Di conseguenza allorché la Cassa, il 26 luglio 2001, ha emesso l'ordine di restituzione, il relativo diritto non era ancora perento.
2.7. Nell'evenienza concreta dalla documentazione agli atti si evince che con decisione 4 dicembre 1998 all'assicurata è stata attribuita una rendita AI con effetto dal 1° marzo 1996 di fr. 578.-- fino al 31 dicembre 1996 e di fr. 593.-- dal 1° gennaio 1997 (cfr. doc. _). Alla ricorrente sono state così versate pure delle prestazioni arretrate per il periodo dal 1° marzo 1996 al 30 novembre 1998.
Inoltre il 9 luglio 1999 l'UAI ha emanato un ulteriore provvedimento che ha sostituito la decisione del 4 dicembre 1998, con il quale, a seguito dell'aumento del grado di invalidità del marito, è stata assegnata alla ricorrente una rendita AI, sempre a decorrere dal 1° marzo 1996, di fr. 1'156 fino al 31 dicembre 1996 e di fr. 1'186.-- dal 1° gennaio 1997 (cfr. doc. _).
All'insorgente sono state anche attribuite delle rendite completive per figli che aggiunte a quelle completive relative al marito, anch'egli beneficiario di una rendita AI dal 1° marzo 1996 (cfr. decisione UAI 1° luglio 1997; doc. _ agli atti dell'amministrazione), ammontavano per il 1998 a fr. 948.-- per ciascuna figlia (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione).
Gli importi delle rendite AI e di quelle completive sono stati adeguati per l'anno 1999, rispettivamente a fr. 1'197.-- e a fr. 958.-- (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione).
E' pacifico pertanto che, avendo ricevuto delle rendite AI a favore della ricorrente e delle prestazioni a titolo retroattivo, sempre da parte dell'assicurazione invalidità, relative al medesimo periodo in cui l'assicurata ha beneficiato di assegni di famiglia, le entrate della famiglia __________ erano, dal 1° marzo 1998, superiori a quelle effettivamente computate nel calcolo degli assegni di famiglia, dove, oltre ad altri elementi di reddito rimasti invariati, erano state solamente conteggiate le rendite AI versate a favore del marito (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione).
Di conseguenza, essendosi realizzato un cambiamento importante del reddito disponibile dell'assicurata (cfr. art. 59 e 35 Reg.LAF), il calcolo dell'assegno integrativo andava rivisto in base al nuovo reddito più elevato.
L'assicurata, come visto sopra (cfr. consid. 2.6.), sostiene che prima della notifica della decisione dell'UAI del 4 dicembre 1998 non poteva comunicare il percepimento della rendita AI alla Cassa, poiché non ne era a conoscenza.
La Cassa ha tuttavia affermato che l'insorgente già il 2 giugno 1998 aveva ricevuto una proposta di decisione da parte dell'UAI e che il 24 giugno 1998 è stata trasmessa all'assicurata una decisione da parte dell'UAI (cfr. consid. 1.4.).
Al riguardo il TCA osserva che nella fattispecie è irrilevante sapere se effettivamente l'assicurata già dal mese di giugno 1998 era al corrente del suo diritto di percepire una rendita AI e del relativo ammontare, poiché nell'ambito della procedura di restituzione devono comunque essere restituite quelle prestazioni alle quali oggettivamente un assicurato non aveva diritto (cfr. consid. 2.5.).
La questione sollevata dall'insorgente concernente il fatto che essa ha saputo di avere diritto a una rendita AI e la relativa entità unicamente dal mese di dicembre 1998 riguarda piuttosto la sua buona fede, presupposto, unitamente all'onere troppo grave, del condono (cfr. consid. 2.4.; STCA del 9 ottobre 2001 nella causa M.M., inc. 39.20001.00016). Tuttavia è giustificato pronunciare una decisione di condono solo al momento della crescita in giudicato formale della decisione di restituzione, visto che unicamente in tal caso l'obbligo è stabilito definitivamente.
In simili condizioni, dunque, l'assicurata ha effettivamente percepito indebitamente gli assegni integrativi che le sono stati erogati. Essi vanno così restituiti.
2.8. Occorre ora stabilire se l'importo richiesto in restituzione è corretto.
Secondo l'art. 23 cpv. 1 e 2 OPC AVS-AI, applicabile anche all'accertamento e al calcolo degli assegni di famiglia in virtù del rinvio di cui all'art. 28 cpv. 1 LAF, di regola per il conteggio della prestazione complementare sono determinanti il reddito ottenuto nel corso dell'anno civile precedente e lo stato della sostanza al 1° gennaio dell'anno per cui è assegnata la prestazione. Per gli assicurati di cui la sostanza e il reddito da considerare ai sensi della legge federale possono essere stabiliti servendosi di una tassazione fiscale, gli organi esecutivi cantonali sono autorizzati a ritenere, come periodo di calcolo, quello su cui si basa l'ultima tassazione fiscale, se nel frattempo non è subentrata nessuna modifica della situazione economica dell'assicurato.
Giusta il cpv. 3 dell'art. 23 OPC il calcolo della prestazione complementare annua deve tuttavia essere effettuato tenendo conto delle rendite, pensioni e altre prestazioni periodiche correnti (cfr. art. 3c cpv. 1 lett. d LPC; consid. 2.8.; Direttive UFAS sulle prestazioni complementari all'AVS/AI, cifra 7003).
L'assicurata dal mese di dicembre 1998, con effetto a partire dal 1° marzo 1996, ha percepito delle rendite AI. A giusta ragione dunque la Cassa nei nuovi conteggi ha considerato per il periodo 1° marzo-31 dicembre 1998 l'ammontare delle prestazioni percepite durante il 1998 e per il periodo 1° gennaio 1999-30 novembre 2000 l'importo delle rendite versate dal 1° gennaio 1999 (per l'anno 2000 la somma è rimasta invariata, cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione).
Emerge dall'incarto che nel 1998 l'assicurata ha percepito una rendita AI di fr. 1'186.--. Anche al marito è stata versata una rendita del medesimo importo. Alle due figlie invece è stata bonificata una rendita completiva di fr. 948.-- ciascuna (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione).
Complessivamente quindi la famiglia ____________ ha beneficiato di un ammontare versatole dall'assicurazione invalidità di fr. 4'268.-- mensili, corrispondenti a fr. 51'216.-- annui, come indicato dalla Cassa (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione).
Nel 1999 l'importo delle rendite AI spettanti all'assicurata e al coniuge è stato aumentato a fr. 1'197.-- e a fr. 958.-- quello delle rendite completive per ciascuna delle due figlie (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione).
La ricorrente e la sua famiglia disponevano dunque di un reddito da rendite AI di fr. 4'310.-- al mese, ovvero di fr. 51'720.-- annui. Questo importo è stato del resto correttamente computato dalla Cassa nel nuovo calcolo dell'assegno integrativo relativo al periodo 1° gennaio 1999-30 novembre 2000 (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione).
I redditi complessivi dell'assicurata sono di conseguenza più elevati del suo fabbisogno, sia per il periodo 1° marzo-31 dicembre 1998 (redditi di fr. 55'420.-- e fabbisogno di
fr. 49'879.--), che per il periodo 1° gennaio 1999-30 novembre 2000 (redditi di fr. 55'924.-- e fabbisogno di fr. 50'304.--).
Per questi due periodi dunque non sarebbero dovuti in ogni caso degli assegni integrativi alla ricorrente.
Di conseguenza l'ordine di restituzione emanato dalla Cassa non presta il fianco a critiche nemmeno per quanto attiene alla sua quantificazione.
2.9. Alla luce di tutto quanto precede, avendo l'assicurata percepito indebitamente gli assegni integrativi erogatile e vista la correttezza dell'importo chiesto in restituzione, il TCA deve confermare l'ordine di restituzione emesso il 26 luglio 2001.
Il rappresentante di ____________ ha indicato che il marito dell'assicurata ha inoltrato alla Cassa una domanda di condono a titolo cautelativo (cfr. consid. 1.3.).
Questa circostanza non è stata contestata dall'amministrazione (cfr. consid. 1.4.), per cui gli atti vanno trasmessi alla Cassa, affinché emani una decisione formale in merito alla richiesta di condono della restituzione degli assegni integrativi indebitamente percepiti dall'insorgente.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso è respinto.
2.- L'incarto è trasmesso alla Cassa cantonale per gli assegni familiari, affinché statuisca sul condono della restituzione degli assegni integrativi percepiti indebitamente dall'assicurata.
3.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4.- Intimazione alle parti.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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