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Numero d'incarto:
39.2001.55
Data decisione, Autorità:
03.12.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
39.2001.00055-56
rs/gm
Lugano
3 dicembre 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
presidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
nelle cause promosse con i ricorsi del 30
agosto 2001 da
__________,
contro
Cassa cantonale assegni familiari, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di assegni di famiglia
letti ed esaminati gli atti, in particolare
lo scritto del 30 agosto 2001 (cfr. doc. _) con il quale l'assicurata intendeva
ricorrere contro la sospensione del versamento dell'assegno integrativo e
dell'assegno di prima infanzia a partire dal 19 aprile 2001, avvenuta tuttavia
senza l'emissione di una decisione formale (cfr. doc. _);
viste le decisioni del 31 ottobre 2001 con
le quali la Cassa ha rifiutato l'erogazione di un assegno integrativo e di un
assegno di prima infanzia a far tempo dal 1° maggio 2001 (cfr. doc. _);
considerato che, il 15 novembre 2001
l'assicurata ha comunicato a questa Corte di non impugnare i due provvedimenti
emanati il 31 ottobre 2001 dalla Cassa e di ritirare il gravame del 30 agosto
2001 (cfr. doc. _);
rilevata la mancanza di volontà di
ricorrere contro una determinata decisione formale, le cause sono divenute
prive di oggetto;
viste le disposizioni della Legge di
procedura 6.4.1961;
decreta 1.
le cause sono stralciate dai ruoli;
-
non
si prelevano né tasse né spese;
-
intimazione
alle parti a sensi ed effetti di legge.
Il
presidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Daniele
Cattaneo
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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