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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
34.2003.49
Data decisione, Autorità:
04.11.2003, TCA
Raccomandata
Incarto n.
34.2003.49
RG/sc
Lugano
4 novembre 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
vista la petizione del 4 settembre 2003
promossa da
ATTO0
contro
_CONV0
rappr. da: RAPP0
in materia di previdenza professionale
letti ed esaminati gli atti;
richiamata la petizione 4 settembre 2003
con cui l'attrice ha chiesto al TCA di condannare la convenuta al versamento di
fr. 20'488.55, oltre interessi al 5% dal 10 febbraio 2003 su fr. 20'338.55 a
titolo di contributi previdenziali e spese relativi al periodo
1.1.1998-30.6.2001, postulando altresì il rigetto dell'opposizione interposta
al PE n. __________dell'UE di __________;
vista la risposta di causa 31 ottobre 2003
con cui il rappresentante della convenuta ha comunicato che:
" (…)
Dopo aver conferito con il cliente, Vi
comunico che tutte le difficoltà della __________ sono nate a seguito della
partenza all'estero della persona di riferimento; di fatto, dopo aver
analizzato con l'attenzione tutti gli atti contenuti nell'incarto, risulta
evidente che il credito è, da parte nostra, incontestabile.
Di conseguenza non formulo nessuna
contestazione; nel frattempo provvederò al più presto a contattare la
controparte per cerca una soluzione a tale vertenza." (Doc. _)
considerato che tale scritto configura atto d'acquiescenza che come tale -
costatata la conformità di tale soluzione ai fatti e alla legge (SVR 1995 KV
Nr. 54 p. 167 consid. 4a; SVR 1996 AHV Nr. 74 p. 223; STFA 10.3.1982 nella
causa D.B.; RCC 1988 p. 421; DTF 112 V 175/176, 104 V 162; Locher, Grundriss
des Sozialversicherungsrechts, Berna 1997, p. 387s) - pone fine alla lite con
effetto di cosa giudicata materiale, la causa potendo di conseguenza essere
stralciata dai ruoli;
pertanto
in applicazione degli art. 23 LPTCA, art. 352 cpv. 1 e 2 CPC;
decreta
1.- La
petizione é stralciata dai ruoli per acquiescenza.
§ E'
rigettata in via definitiva l'opposizione interposta al precetto esecutivo no.
__________dell'UE di __________ per l’importo di
fr.
20'488.55 oltre interessi al 5% dal 10 febbraio 2003 su
fr.
20'338.55;
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Intimazione
alle parti.
Il
vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Raffaele
Guffi
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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