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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 60.2004.288
Data decisione, Autorità: 20.09.2004, CRP
Titolo: istanza di ispezione degli atti. autorità di ricorso quale istante.
Incarto n. 60.2004.288
Lugano 20 settembre 2004
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Raffaele Guffi, vicepresidente, Alessandro Soldini, Matteo Cassina (in sostituzione di Mauro Mini ed Ivano Ranzanici, esclusisi)
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 6/9.8.2004 presentata dal
IS 1, ,
con la quale chiede l'autorizzazione a consultare gli atti del procedimento penale promosso nei confronti di __________ PI 1, __________ (patr. da: avv. ti __________ PA 1, __________, e __________ PA 2, __________);
richiamati i preavvisi favorevoli 25/26.8.2004 del procuratore pubblico Arturo Garzoni e 30/31.8.2004 di __________ PI 1;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che con istanza 6/9.8.2004 - trasmessa d'ufficio a questa Camera dal Tribunale penale cantonale - il IS 1 chiede - ritenuto che "(…) la decisione di mancata revoca della sospensione dell'attività medica oggetto di ricorso dinanzi al Consiglio di Stato si fonda anche sulle risultanze dell'inchiesta penale" - la facoltà di ispezionare gli atti del procedimento penale promosso nei confronti del ricorrente __________ PI 1;
che giusta l’art. 27 CPP - in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) - "oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione";
che i presupposti di legge appaiono dati, in particolare con riferimento agli art. 55 ss. Lpamm;
che con decisione 10.9.2003 questa Camera aveva peraltro riconosciuto il legittimo interesse del __________ all'ispezione degli atti (inc. 60.2003.269; cfr. anche scritto 21.9.2000, con il quale l'allora procuratore pubblico __________ __________
che
che
che l'istanza è accolta, senza prelevamento di tassa di giustizia e spese.
Per questi motivi,
richiamato l'art. 27 CPP e ogni altra norma applicabile,
pronuncia
L'istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
Intimazione:
terzi implicati
Per la Camera dei ricorsi penali
Il vicepresidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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