AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 39.2001.48
Data decisione, Autorità: 07.02.2002, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n. 39.2001.00048-49
rs/DC/nh
Lugano 7 febbraio 2002
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Raffaella Sartoris
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 4 luglio 2001 di
__________,
contro
le decisioni del 8 giugno 2001 emanate da
Cassa cantonale assegni familiari, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di assegni di famiglia
ritenuto, in fatto
1.1. In data 8 giugno 2001, con due decisioni, la Cassa cantonale per gli assegni familiari (di seguito la Cassa) ha respinto la domanda di assegno integrativo a favore del figlio __________ e la richiesta di un assegno di prima infanzia, presentate il 17 maggio 2001 da __________, argomentando:
" (…)
Secondo l'art. 24 cpv. 1 LAF il genitore domiciliato nel Cantone ha diritto all'assegno integrativo, per il figlio, se cumulativamente:
a) ha la custodia del figlio;
b) ha il domicilio nel Cantone da almeno 3 anni;
c) il reddito disponibile del o dei genitori, con l'aggiunta dell'eventuale assegno di base nonché degli eventuali obblighi alimentari, è inferiore ai limiti minimi previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/Al.
Nel presente caso, richiamato l'art. 24 cpv. 2 LAF, lei risulterebbe l'avente diritto all'assegno; dalla documentazione agli atti rileviamo che risiede nel Canton Ticino dal 06.11.1999 in seguito all'arrivo dall'Italia e più precisamente da __________. Pertanto la condizione dell'art. 24 cpv. 1 lett. b) LAF non è adempiuta.
Mancando il requisito del domicilio non si ritiene opportuno esaminare le altre condizioni previste per la concessione dell'assegno."
(Doc. _ inc. 39.01.48)
La medesima motivazione è stata fornita relativamente al rifiuto dell'assegno di prima infanzia (cfr. doc. _ inc. 39.01.49).
1.2. L'assicurata, il 4 luglio 2001, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel quale si è così espressa:
" (…)
Sono cittadina svizzera ed anche mio figlio __________ (23 agosto 1999), sono nata a __________ il 20 marzo 1966 e sono sempre stata domiciliata nel Canton Ticino.
In data 31 agosto 1998 ho contratto matrimonio con un cittadino italiano nel comune di __________, essendo mia intenzione rimanere nella mia città nativa in quanto avevo mio padre gravemente malato (cardiopatico).
Vedendo la situazione critica della mia famiglia non me la sentivo di lasciare sola mia madre. Nonostante varie discussioni mio marito non volle sentir ragione. Arrivò la fatidica frase: "se il nostro matrimonio deve funzionare, vieni in Italia".
Non potendo scegliere altrimenti visto che mi trovavo in stato interessante e volevo tenere unita la famiglia mi sono trasferita.
Purtroppo per motivi di stress psicologico dopo poco tempo ho perso il mio bambino. Dopo qualche mese mi trovai nuovamente incinta e col passare del tempo sono cominciati i problemi familiari. Mio marito se ne fregava anche del bambino che aspettavo per incompatibilità di carattere e io dovevo subire le sue angherie.
Durante la mia travagliata gravidanza i miei genitori si sono dovuti trasferire per un periodo da me, in quanto rischiavo un secondo aborto e dovevo rimanere a letto.
Mio marito incurante della situazione non si preoccupava affatto delle circostanze.
I miei genitori oltre che darmi un aiuto morale hanno dovuto aiutarmi anche economicamente in quanto il mio consorte non mi procurava quello che secondo il medico necessitavo (cura del medico).
Al 6. mese di gravidanza (29 maggio 1999) purtroppo mio padre è deceduto. Vista la situazione ormai insopportabile dopo la nascita del bambino ho deciso di tornare a __________ presso mia madre (ormai vedova) e affrontare la separazione e di seguito il divorzio.
Visto il mio stato molto precario (vedi atto di divorzio già in vs. possesso dal quale risulta che vivo in una situazione di indigenza) spero vogliate riesaminare il caso. Vi rendo noto che sono ancora in disoccupazione, la quale avrà termine il 27 settembre 2001 con uno stipendio mensile di fr. 900.‑ che varia di mese in mese in base ai giorni lavorativi." (Doc. _)
1.3. Nella sua risposta del 16 luglio 2001 la Cassa ha proposto di respingere il gravame e ha osservato:
" (…)
Dalla documentazione agli atti si evincono i seguenti elementi:
a) che la signora __________ si è unita in matrimonio con il signor __________, cittadino italiano, in data 31.08.1998;
b) che dalla loro unione è nato il figlio __________ in data 23.08.1999;
c) che dal 04.09.1998 al 06.11.1999 la signora _______ ha avuto il suo domicilio e la residenza effettiva in Italia, unitamente al marito ed al figlio.
Da quanto precede risulta senza possibilità d'equivoco che la signora __________ non è in grado di dimostrare d'aver avuto il domicilio in Ticino nei 3 anni precedenti la domanda di prestazioni. L'assenza del domicilio e della residenza dal 04.09.1998 al 06.11.1999 si è protratta per 14 mesi. Il termine di carenza è ricominciato il 06.11.1999 per cui alla ricorrente non può essere riconosciuto alcun diritto fino al novembre 2002." (Doc. _)
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
2.2. L'art. 72 del Codice di procedura ticinese (CPC), applicabile in virtù del rinvio al diritto sussidiario dell'art. 23 della Legge di procedura davanti al TCA, prevede che il giudice può ordinare la congiunzione di azioni:
a) quando sia dato un caso di litisconsorzio e una delle azioni non sia riservata ad altro giudice per ragione di materia; b) quando, essendo dirette contro un medesimo convenuto, derivino dal medesimo fatto o atto giuridico.
Nell'evenienza concreta, visto che i ricorsi sono diretti contro delle decisioni derivanti dal medesimo fatto giuridico e concernono la medesima persona, è accertata la connessione tra loro. Per economia processuale, le due procedure ricorsuali sono dunque congiunte in un unico procedimento giudiziario (cfr. DTF 127 V 157; STFA del 16 ottobre 2000 nella causa K. K., Ö. K. S., P. S., K 52/00, K 53/00, 54/00 consid. 1; STFA del 29 settembre 1998 nella causa B., H 139+142/97, consid. 1).
Nel merito
2.3. Oggetto del contendere è l'assegnazione a __________ di un assegno integrativo a favore del figlio _______ e di un assegno di prima infanzia.
Il 1. luglio 1997 sono entrate in vigore alcune norme della nuova Legge cantonale sugli assegni di famiglia (LAF) dell'11 giugno 1996. Fra queste gli articoli da 24 a 37 regolano l'assegno integrativo e l'assegno di prima infanzia.
L'art. 24 LAF fissa le condizioni per poter beneficiare dell'assegno integrativo e stabilisce quanto segue:
" Il genitore domiciliato nel Cantone ha diritto all'assegno (integrativo), per il figlio, se cumulativamente:
a) ha la custodia del figlio;
b) ha il domicilio nel Cantone da almeno tre anni;
c) il reddito disponibile del o dei genitori, con l'aggiunta dell'eventuale assegno di base nonché degli eventuali obblighi alimentari, è inferiore ai limiti minimi previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI.
Se entrambi i genitori hanno la custodia del figlio, la madre ha diritto all'assegno.
Non ha diritto all'assegno il beneficiario di una prestazione complementare all'AVS/AI, se il figlio è considerato per il calcolo della prestazione."
Il Regolamento della legge sugli assegni di famiglia (Reg. LAF), adottato dal Consiglio di Stato il 5 febbraio 1997, prevede all'art. 28 cpv. 1 che "è considerato domiciliato nel Cantone il titolare del diritto che vi risiede effettivamente con l'intenzione di stabilirvisi durevolmente".
Il cpv. 2 dell'art. 28 Reg. LAF precisa poi che "si considera domiciliato il titolare del diritto di cittadinanza svizzera e lo straniero in possesso del permesso di domicilio (permesso C)".
In diverse sentenze (cfr. per tutte la STCA del 5 marzo 1998 nella causa E. e Z.B. pubblicata in RDAT II-1998 pag. 28 seg.) questo Tribunale ha già avuto modo di stabilire che il cpv. 2 dell'art. 28 Reg. LAF nella misura in cui definisce il concetto di domicilio degli assicurati stranieri con riferimento al permesso di polizia (di tipo C) è contrario alla legge.
L'art. 29 del Reg. LAF stabilisce che:
" Il titolare del diritto dimostra di essere stato domiciliato ininterrottamente nel Cantone nei tre anni precedenti la richiesta.
Il domicilio non si considera interrotto se l'assenza dal Cantone è inferiore a tre mesi sull'arco di un anno.
In caso di interruzione, il titolare del diritto deve adempiere nuovamente la condizione relativa al periodo di carenza dei tre anni prima di poter inoltrare una nuova richiesta."
In una sentenza del 24 aprile 2001 nella causa M.-S. (inc. 39.2000.39) il TCA ha deciso che l'art. 29 Reg. LAF è conforme alla legge e non viola il principio costituzionale della separazione dei poteri, in quanto, quale disposizione di esecuzione emanata dal Consiglio di Stato, specifica semplicemente l'art. 24 LAF, senza introdurre restrizioni per i cittadini ticinesi non volute dal legislatore.
L'art. 30 del Reg. LAF stabilisce che:
" Il diritto corrente all'assegno integrativo non decade in caso di soggiorno all'estero per un periodo non superiore ai tre mesi sull'arco di un anno, in particolare per infortunio, malattia o visite.
L'anno inizia a decorrere dalla prima assenza.
Il diritto corrente all'assegno integrativo non decade in caso di soggiorno in altro Cantone per malattia, infortunio, servizio militare o servizio civile."
2.4. Gli art. 31 e 32 cpv. 1 LAF fissano le condizioni per poter beneficiare dell'assegno di prima infanzia.
L'art. 31, relativo alla famiglia monoparentale, prevede che:
" Il genitore domiciliato nel Cantone ha diritto all'assegno, per il figlio, se cumulativamente:
a) ha il domicilio nel Cantone da almeno 3 anni;
b) si occupa della cura del figlio e non esercita nessuna attività lucrativa oppure ne esercita una in misura non superiore al 50%;
c) il reddito disponibile del genitore, inclusi gli eventuali assegni di cui il nucleo familiare beneficia in virtù della legge nonché gli eventuali obblighi alimentari, è inferiore ai limiti posti dall'art. 24 cpv. 1 lett. c)."
L'art. 32, che si riferisce alla famiglia biparentale, stabilisce quanto segue:
" I genitori domiciliati nel Cantone hanno diritto all'assegno, per il figlio, se cumulativamente:
a) hanno il domicilio nel Cantone da almeno tre anni;
b) uno dei genitori non esercita nessuna attività lucrativa oppure ne esercita una che non supera il 50% per dedicarsi alla cura del figlio;
c) il reddito disponibile dei genitori, inclusi gli eventuali assegni di cui il nucleo familiare beneficia in virtù della legge, è inferiore ai limiti posti dall'art. 24 cpv. 1 lett. c).
Al genitore che non esercita un'attività lucrativa o ne esercita una solo a tempo parziale, senza giustificati motivi, è computabile un reddito ipotetico, pari al guadagno di un'attività a tempo pieno, da lui esigibile.
Il reddito ipotetico minimo è pari al doppio del limite minimo per persona sola secondo la legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI)."
Il Reg. LAF, relativo alla famiglia monoparentale, prevede all'art. 41 cpv. 1 che "è considerato domiciliato nel Cantone il titolare del diritto che vi risiede effettivamente con l'intenzione di stabilirsi durevolmente".
Il cpv. 2 dell'art. 41 Reg. LAF precisa poi che "si considera domiciliato il titolare del diritto di cittadinanza svizzera e lo straniero in possesso del permesso di domicilio (permesso C)".
Anche quest'ultima disposizione del Regolamento è già stata ritenuta dal TCA contraria alla legge (cfr. la sentenza citata al consid. 2.3.).
Secondo l'art. 42 del Reg. LAF:
" Il titolare del diritto dimostra di essere stato domiciliato ininterrottamente nel Cantone nei tre anni precedenti la richiesta.
Il domicilio non si considera interrotto se l'assenza dal Cantone è inferiore a tre mesi sull'arco di un anno.
In caso di decadenza nel diritto all'assegno, il titolare del diritto deve adempiere nuovamente la condizione relativa al periodo di carenza dei tre anni prima di poter inoltrare una nuova richiesta."
2.5. Nella presente fattispecie, non è contestato che la ricorrente è domiciliata nel Cantone ai sensi degli art. 24 cpv. 1 lett. b e 31 lett. a LAF (1a condizione).
Per poter adempiere il presupposto di questi articoli gli assicurati devono tuttavia anche avere avuto la residenza abituale in Ticino durante i tre anni precedenti la domanda degli assegni.
Infatti, come si è visto (cfr. consid. 2.3. e 2.4.), il titolare del diritto deve dimostrare "di essere stato domiciliato ininterrottamente nel Cantone nei tre anni precedenti la richiesta" (art. 29 cpv. 1 e art. 42 cpv. 1 Reg. LAF).
Il domicilio "non si considera interrotto se l'assenza dal Cantone è inferiore ai tre mesi" (art. 29 cpv. 2 e art. 42 cpv. 2 Reg. LAF).
A proposito di questo termine di tre mesi va ricordato che, ad esempio, in materia di prestazioni complementari sull'AVS/AI, secondo la giurisprudenza, per determinare la durata di un soggiorno all'estero che non interrompe il termine legale di dieci anni (termine di attesa, cfr. art. 2 cpv. 2 lett. a LPC e RDAT II-1998 pag. 37), sono determinanti, se del caso, le regole relative al diritto di assicurati stranieri a rendite straordinarie dell'AVS/AI, contenute nelle Convenzioni internazionali (RCC 1985, pag. 135 consid. 3a).
Si considera che il termine di attesa di dieci anni (precedentemente: quindici anni) per gli stranieri e quello di cinque anni per i rifugiati e gli apolidi è stato interrotto quando l'interessato lascia la Svizzera per più di tre mesi; sono riservati i casi di superamento di questa durata per malattia o per altre ragioni di forza maggiore (cfr. DTF 110 V 172 consid. 3a con rinvii, RCC 1985 pag. 136 consid. 3b; RDAT II 1993 pag. 185seg; RCC 1992 pag. 38 consid. 2a; RCC 1986 pag. 431 consid. 5a; RCC 1982 pag. 404 consid. 3a).
2.6. Il Tribunale federale, in una sentenza dell'11 dicembre 1995 pubblicata in RDAT II 1996 pag. 237, ha negato che esistessero motivi atti a giustificare un'interruzione della dimora in Svizzera superiore ai tre mesi nel caso di un'assicurata che si era recata in Italia in due occasioni, ogni volta durante due anni, per assistere la madre malata.
La nostra Massima istanza si è al proposito così espressa:
" L'Ufficio ricorrente contesta il parere dell'autorità giudiziaria cantonale.
Ricordato che, secondo la giurisprudenza, il soggiorno all'estero di un assicurato domiciliato in Svizzera non comporta l'estinzione del diritto alla prestazione se la necessità di un trattamento medico ha motivato la scelta del luogo di soggiorno (DTF 110 V 173 consid. 3b con rinvii), ha assunto che deve però trattarsi di un caso di forza maggiore, presupposto che non può essere ammesso nella presente fattispecie.
Il parere dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali è pertinente. Infatti, come risulta dalla summenzionata sentenza, per non essere interruttivo del periodo di dimora nella Svizzera, un soggiorno all'estero di oltre tre mesi deve, almeno dal profilo dell'imprevedibilità e delle sue conseguenze, essere paragonabile a un caso di forza maggiore. Ora, tale requisito non è dato in concreto. Inoltre, come rileva il ricorrente, in un caso analogo alla vertenza in esame, il Tribunale federale delle assicurazioni ha già avuto modo di giudicare che l'esistenza di un caso di forza maggiore doveva essere negato nei confronti di un assicurato jugoslavo che motivava la sua assenza prolungata dalla Svizzera invocando le cure da prestare alla madre infortunata (sentenza inedita 4 gennaio 1995 in re L.). Orbene, se la dimora ininterrotta per 15 anni è stata negata laddove la convenzione vigente tra la Svizzera e la Jugoslavia contempla esplicitamente l'eccezione della forza maggiore ai fini dell'ammissione di un periodo di assenza dalla Svizzera superiore a tre mesi (art. 9 del protocollo finale della Convenzione jugoslavo-svizzera), una soluzione più liberale non è certo ammissibile nell'ambito del disciplinamento convenzionale italo-svizzero, il quale non prevede simile eccezione (art. 10 del protocollo finale della Convenzione italo-svizzera)." (pag. 237-238)
In un'altra sentenza del 19 aprile 1999 nella causa M., non pubblicata (P. 44/97), il TFA ha pure negato l'esistenza di motivi di forza maggiore, argomentando:
" Nella fattispecie, si tratta di accertare se l'assenza dell'assicurato dalla Svizzera, dal gennaio al dicembre del 1991, sia stata interruttiva del periodo di 15 anni che - come s'è visto - secondo legge deve essere ininterrotto perchè possano essere riconosciute prestazioni complementari.
In sostanza la lite verte solo sulla questione a sapere se nelle condizioni psichiche dell'interessato a seguito della separazione dalla moglie potesse essere ravvisata una situazione di forza maggiore ai sensi della giurisprudenza ricordata in precedenza.
b) Ora, il giudizio cantonale, ai cui motivi può essere fatto riferimento, deve essere confermato.
Se in effetti dagli atti emerge che il ricorrente si è trovato all'epoca in questione in una situazione psichica particolare, non sono comunque dati i requisiti della forza maggiore. A prescindere dal tema di sapere se si sia effettivamente trattato di malattia, è lecito affermare che non ci si trovi al cospetto di una situazione richiedente una permanenza in Francia. L'assicurato si è recato in quel paese per trovare presso famigliari quel sostegno che non trovava in Svizzera. Da simile ricerca di appoggi in Patria dev'essere dedotta la volontà dell'interessato, per quel limitato periodo, di trasferire il centro dei propri interessi, il semplice legame con il figlio in Ticino nulla mutando al riguardo.
Per quel che concerne poi il particolare argomento secondo cui l'assicurato non sarebbe rimasto in Svizzera perché le cure richieste non sarebbero state prese a carico dall'assicurazione contro le malattie, esso non è di rilievo. In questa circostanza si ravvisa semmai un elemento indicante che non si è trattato di una situazione seria o comunque d'urgenza, elemento corroborante pertanto l'inadempimento dei requisiti della forza maggiore."
Il Tribunale federale delle assicurazioni ha riconfermato la propria giurisprudenza in una sentenza pubblicata in Pratique VSI 2001 pag. 202 seg. nella quale ha stabilito che il periodo di attesa si era interrotto nel caso di un assicurato che si era recato all'estero per 6 mesi per approfondire le proprie conoscenze linguistiche ed effettuare alcuni lavori di ricerca. L'Alta Corte ha in particolare sottolineato:
" Exceptionnellement, l'absence peut dépasser trois mois sans interrompre le délai de carence; pour ce, elle doit être motivée par des faits pertinents. Résumant l'état de sa jurisprudence y relative, le TFA ne reconnaît de justes motifs d'absence autorisant une prolongation du délai de trois mois que dans deux cas: soit la présence de raisons impératives - maladie, accident .- inhérentes à la personne de l'assuré, soit des cas de force majeure. Il sied de s'en tenir à ces deux catégories d'exception. Toute extension mettrait en péril la sécurité du droit et exposerait la pratique à des problèmes de délimitation presque insolubles. Une extension du délai de trois mois doit rester exceptionnelle et obéir à des critères bien définis. Des raisons d'ordre social, familial, personnel ou professionnel ne sauraient par conséquent être pertinentes au regard de la jurisprudence évoquée, aussi honorables soient-elles.
d. Les motifs invoqués par l'intimé à l'appui d'une extension du délai d'absence à l'étranger de trois mois n'émargent d'aucune manière à l'une ou l'autre des catégories d'exceptions évoquées. Par conséquent, il sied de considérer que le délai de carence a été interrompu, et qu'il a recommencé à courir dès le retour de l'intimé en Suisse le 1er novembre 1994. L'argument selon lequel l'intimé a passé plus de 40 années de sa vie en Suisse ne saurait donc être d'un quelconque secours, et le fait de s'être rendu en France le 1er mai 1994 - soit peu de temps avant l'accomplissement du délai de carence - pas d'avantage. Dans l'ATF précité T., l'interruption du délai de carence avait elle aussi eu lieu très peut de temps avant l'accomplissement du délai de carence de 15 années. Quant aux retours à domicile pour expédier les affaires courantes (courrier, loyer et assurances), ils ne sont pas de nature à inverser le cours des choses. enfin, toujours dans l'ATF T., les juges avaient conclu que même la Convention européenne des droits de l'homme était irrelevante à cet égard." (Pratique VSI 2001 pag. 205)
2.7. Il TCA ha stabilito che il periodo di carenza di tre anni, ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 e dell'art. 42 cpv. 2 Reg. LAF, non si considera interrotto anche nel caso in cui lo spostamento del domicilio o della residenza effettiva per più di tre mesi in un anno è provocato da motivi di forza maggiore (D. Cattaneo, La legge sugli assegni di famiglia: caratteristiche, sentenze e problemi aperti, in "Il diritto pubblico ticinese nel terzo millennio", RDAT I -2000, pag. 130 e segg (131)).
Questo criterio, ripreso dalla giurisprudenza del TFA in materia di prestazioni complementari e di rendite straordinarie dell'AVS (cfr. D. Cattaneo, op. cit., in RDAT I - 2000, sentenze citate alla nota 47, pag. 131), è stato ad esempio riconosciuto nel caso di assicurate che si sono assentate dal Ticino per cercare di ricostituire un legame con il padre del loro figlio (cfr. STCA del 9 marzo 1998 nella causa W. e STCA del 9 marzo 1998 nella causa C. non pubblicate, entrambe menzionate in D. Cattaneo, op. cit., RDAT I -2000, pag. 131) o nel caso di una famiglia assente dal Ticino per complessivi 8 mesi in quanto il marito aveva trovato un impiego fuori Cantone (cfr. STCA dell'8 febbraio 2000 nella causa P. non pubblicata, citata in RDAT I - 2000, pag. 131).
In quest'ultimo caso il TCA ha in particolare rilevato:
" Nel caso concreto risulta dagli atti che P. ha risieduto ad Olten dal 1° ottobre 1996 al 31 maggio 1997.
Successivamente è rientrata in Ticino, dove aveva sempre vissuto (cfr. doc. _).
La famiglia P. ha deciso di trasferire il proprio domicilio civile (cfr. consid. 2.3 e la sentenza commentata in PJA 1999 pag. 611 seg.) a Olten in quel periodo, dove peraltro il marito lavorava rientrando settimanalmente in Ticino, anche a seguito della nascita della figlia il 16 aprile 1996 (cfr. doc. _).
La famiglia P. è dunque stata sempre domiciliata ed ha risieduto effettivamente in Ticino salvo gli otto mesi durante i quali si è trasferita nel Canton Soletta per ragioni di lavoro del marito.
In simili condizioni, visto il motivo addotto per il trasferimento fuori Cantone e ritenuto inoltre che, secondo gli art. 29 cpv. 2 e 46 cpv. 2 Reg. LAF, "il domicilio non si considera interrotto se l'assenza dal Cantone è inferiore ai tre mesi sull'arco di un anno" (in questo caso 3 mesi nel 1996 e 3 mesi nel 1997), questo Tribunale ritiene che sarebbe eccessivamente rigoroso negare alla famiglia il diritto agli assegni solo per i due mesi supplementari di interruzione del domicilio, per di più con valide giustificazioni.
Il presupposto degli art. 24 cpv. 1 lett. b LAF e 32 cpv. 1 lett. a LAF nel caso concreto è dunque realizzato.
Gli atti vanno così ritrasmessi all'amministrazione affinché esamini gli altri presupposti per il diritto all'assegno integrativo e all'assegno di prima infanzia."
In un'altra sentenza il TCA ha inoltre ammesso, pur riconoscendo che si trattava di un caso limite, che il trasferimento di un'assicurata dal Cantone Ticino al Canton Ginevra per circa 10 mesi, malgrado fosse avvenuto a seguito del matrimonio, viste le circostanze particolari del caso, era stato provocato da motivi di forza maggiore. I problemi linguistici e di integrazione del marito, di nazionalità straniera, sembravano infatti più facilmente superabili in una Città a vocazione internazionale come Ginevra (cfr. STCA del 24 aprile 2001 nella causa M.-S., 39.2000.39).
Il criterio della forza maggiore non è stato invece ammesso nel caso di un assicurato che si era trasferito in un altro Cantone a seguito di divergenze con i suoi genitori (cfr. RDAT II-1998 pag. 50-51) o trattandosi di assicurate che sono rientrate in Ticino dopo aver divorziato dal coniuge, lasciando il Cantone nel quale avevano trasferito il domicilio al momento del matrimonio (cfr. STCA del 5 luglio 1999 nella causa D.-L. e STCA del 21 gennaio 2000 nella causa J.M. non pubblicate, entrambe citate in D. Cattaneo, op. cit., RDAT I - 2000 pag. 131).
Più precisamente il TCA si è così espresso:
" Nel caso concreto M. ha trasferito il proprio domicilio civile nel Canton Vaud dal mese di luglio 1997 fino al mese di gennaio 1999 (cfr. doc. _,consid. 2.3 e la sentenza commentata in PSA 1999 pag. 611 seg.).
Essa non adempie il presupposto di tre anni di domicilio ininterrotto in Ticino, prima della domanda.
L’assicurata ha infatti interrotto il periodo di carenza di tre anni per più di tre mesi (cfr. art. 42 cpv. 2 Reg. LAF).
D'altra parte, i motivi invocati dalla ricorrente (cfr. consid. 1.4.) non possono essere ritenuti di forza maggiore ai sensi della giurisprudenza citata (cfr. consid. 2.3.), visto che essa si è trasferita nel Canton Vaud con il marito e padre di sua figlia (nata nel maggio 1997 ).
Ora, secondo le disposizioni del Reg. LAF citate (cfr. consid. 2.2.), in caso di interruzione, rispettivamente in caso di decadenza del diritto all'assegno, il titolare del diritto deve adempiere nuovamente la condizione relativa al periodo di carenza dei tre anni prima di poter inoltrare una nuova richiesta.
Il nuovo periodo di carenza di tre anni ha iniziato a decorrere nel gennaio 1999 e non era dunque ancora trascorso al momento della presentazione della domanda.
In simili condizioni le decisioni della Cassa cantonale con le quali è stato rifiutato all'assicurata il diritto all'assegno integrativo e all’assegno di prima infanzia devono essere confermate.
(cfr. STCA del 21 gennaio 2000 M., consid. 2.5., non pubblicata)
Questo Tribunale, in una sentenza relativa a un'assicurata nata nel Canton Ticino e qui domiciliata per più di trent'anni che, per quasi due anni, aveva trasferito il proprio domicilio nel Canton Zurigo per seguire (con i due figli in tenera età) il marito che in quel Cantone aveva trovato lavoro e che in seguito era rientrata in Ticino a causa della separazione della coppia, ha deciso che non era adempiuto il presupposto di tre anni di domicilio ininterrotto in Ticino prima della domanda. Il TCA ha, infatti, considerato che l'assicurata aveva interrotto per più di tre mesi il periodo di carenza di tre anni per dei motivi che non potevano essere ritenuti di forza maggiore (cfr. STCA del 18 settembre 2000 nella causa P.-G.).
In un'altra sentenza del 26 gennaio 2001 il TCA ha ritenuto non dati gli estremi della forza maggiore nel caso di un'assicurata nata nel 1969 e sempre domiciliata in Ticino, fino al momento del trasferimento nel Canton Grigioni per quasi 5 anni (dal settembre 1995 al luglio 2000), per motivi di lavoro, dove risiede il padre di suo figlio (nato l'8 dicembre 1999) (cfr. STCA del 26 gennaio 2000 nella causa S.B., 39.2000.84-85).
2.8. Riguardo alle nozioni di domicilio e di residenza abituale, in una sentenza del 17 maggio 1999 nella causa G., non pubblicata (39.98.109-110) il TCA ha precisato:
" Nella presente fattispecie la Cassa ha ritenuto non adempiuto il presupposto dell'art. 24 cpv. 1 lett. b LAF e 32 cpv. 1 lett. a LAF.
Chiamato ora a pronunciarsi, il TCA non può che approvare l'operato dell'amministrazione.
Infatti, da una parte, vista la durata del soggiorno in Francia dell'assicurata per motivi di studio e considerato che essa vive a Parigi con il suo compagno e sua figlia ed ha quindi in quella città il centro dei suoi interessi familiari, si può ritenere che essa abbia costituito il suo domicilio civile in Francia (cfr., per un caso analogo, proprio in materia di assegni familiari RVJ 1999 pag. 108-100).
Inoltre e soprattutto, anche volendo ammettere per ipotesi, che G. è tuttora domiciliata in Ticino, comunque l'assicurata non vi risiede effettivamente (cfr. STFA del 30 settembre 1998 nella causa P., H 144/97) per ben 8 mesi all’anno ogni anno. Questa assenza dal nostro Cantone è di gran lunga superiore rispetto a quella ammessa dall’art. 29 cpv. 2 Reg. LAF, secondo cui il domicilio (recte: la residenza abituale) "non si considera interrotto se l'assenza dal Cantone è inferiore ai tre mesi".
Non esistono del resto in concreto motivi di forza maggiore atti a giustificare un'interruzione superiore (cfr. STFA del 19 aprile 1999 nella causa M., P 44/97).
A regione la Cassa ha quindi rifiutato all'assicurata l'assegno integrativo.
Anche l’assegno di prima infanzia è stato giustamente rifiutato dall’amministrazione, visto che secondo l’art. 32 cpv. 1 lett. a LAF per potere ottenere questa prestazione, entrambi i genitori devono avere il domicilio nel Cantone da almeno tre anni."
2.9. Nel caso concreto __________ ha trasferito il proprio domicilio civile dal Cantone Ticino all'Italia, e meglio si è stabilita nel comune di ___________, dal 4 settembre 1998 al 6 novembre 1999 (cfr. consid. 1.2.; doc. _) e quindi per 14 mesi.
Essa non adempie il presupposto di tre anni di domicilio ininterrotto in Ticino - richiesto dalla legge sia per l'erogazione dell'assegno integrativo che di quello di prima infanzia (cfr. consid. 2.3.; 2.4.; 2.5.) - prima della domanda.
La ricorrente ha in effetti interrotto il periodo di carenza di tre anni per più di tre mesi (cfr. art. 29 cpv. 2 e art. 42 cpv. 2 Reg. LAF).
I motivi invocati dalla ricorrente (cfr. consid. 1.2.) non possono essere ritenuti di forza maggiore ai sensi della giurisprudenza citata (cfr. consid. 2.5., 2.6., 2.7.).
La ricorrente ha infatti trasferito il suo domicilio da ________ a __________, il 4 settembre 1998, unicamente per seguire il suo ex marito __________, cittadino italiano, con il quale si era unita in matrimonio a _________ il 31 agosto 1998.
A seguito del fallimento dell'unione coniugale l'assicurata è poi tornata in Svizzera nel mese di novembre 1999.
Va rilevato al riguardo che il 4 aprile 2001 il Segretario Assessore della Pretura di ___________, ha pronunciato lo scioglimento del matrimonio per divorzio (cfr. doc. _).
Il TCA deve inoltre segnalare che, nei casi in cui questa Corte ha riconosciuto che lo spostamento del domicilio o della residenza effettiva per più di tre mesi in un anno era causato da motivi di forza maggiore, il periodo di interruzione era sempre inferiore ai 12 mesi (cfr. STCA del 24 aprile 2001 nella causa M.-S., 39.2000.39, nella quale l'interessata ha vissuto a Ginevra per circa 10 mesi; consid. 2.7.; STCA del 9 marzo 1998 nella causa W., nella quale l'assicurata si era trasferita in Costa Rica per 6 mesi e mezzo; STCA del 9 marzo 1998 nella causa C., nella quale l'assicurata aveva vissuto in Francia per 9 mesi e mezzo; STCA dell'8 febbraio 2000 nella causa P., 39.1999.50-51, nella quale l'interessata, con la sua famiglia, è stata a Olten per 8 mesi, non pubblicate, citate in RDAT I-2000, pag. 131; consid. 2.7.).
2.10. Secondo le disposizioni del Reg. LAF citate (cfr. consid. 2.2, 2.3. e 2.6.), in caso di interruzione, l'assicurato deve adempiere nuovamente la condizione relativa al periodo di carenza dei tre anni prima di poter inoltrare una nuova richiesta.
Il nuovo periodo di carenza di tre anni della ricorrente ha così iniziato a decorrere dal 6 novembre 1999 e non era dunque ancora trascorso al momento della presentazione della domanda.
In simili condizioni le decisioni della Cassa cantonale con le quali è stato rifiutato all'assicurata il diritto agli assegni devono essere confermate.
A titolo abbondanziale occorre rilevare che sta al legislatore, se lo ritiene opportuno, trovare una diversa soluzione riguardo al periodo di carenza, per le persone, come l'assicurata, da sempre domiciliate in Ticino ed assentatesi dal Cantone durante diversi mesi per motivi personali e familiari (consid. 1.2. e RDAT II-1998 pag. 43-48 sulle ragioni che hanno portato il Gran Consiglio a introdurre un periodo di carenza di tre anni).
Nel Messaggio del 18 dicembre 2001 sulla prima revisione della legge sugli assegni di famiglia, il Consiglio di Stato propone di introdurre un nuovo art. 25a del seguente tenore:
" III. Periodo di carenza; interruzione del periodo di carenza (nuovo)
1Il titolare del diritto dimostra di essere stato domiciliato ininterrottamente nel Cantone nei tre anni precedenti la richiesta.
2La residenza abituale non si considera interrotta se l'assenza dal Cantone è stata inferiore a dodici mesi consecutivi.
3In caso di interruzione, il titolare del diritto deve adempiere nuovamente la condizione relativa al periodo di carenza prima di poter inoltrare una nuova richiesta."
La nuova disposizione legale proposta viene così commentata:
" Preso atto delle sentenze sopra illustrate, v'è da chiedersi se l'attuale assetto legislativo - che ammette una interruzione non superiore ai 3 mesi sull'arco di un anno, salvo casi di forza maggiore o malattia del richiedente - debba essere mantenuto.
Si può anzitutto rilevare che il riferimento ad una assenza dal Cantone inferiore a 3 mesi "sull'arco di un anno" potrebbe generare situazioni discriminatorie nell'operare il calcolo dell'assenza: in effetti, se un assicurato fosse assente dal Cantone per 6 mesi a cavallo fra due anni civili, la residenza non sarebbe interrotta ed il periodo di carenza verrebbe preservato; per contro, se la medesima assenza (cioè 6 mesi) fosse tutta svolta nel corso del medesimo anno civile, il diritto alla prestazione verrebbe negato.
A mente di questo Consiglio di Stato, la soluzione maggiormente sostenibile è quella di aumentare il "periodo di interruzione" ammesso, portandolo dagli attuali 3 mesi a 12 mesi; questo termine è sicuramente sostenibile, per diversi motivi.
In primo luogo, va detto che questo termine si armonizza con la prassi già nota nel settore delle prestazioni complementari, specificatamente in materia di decadenza del diritto corrente.
Da ultimo, il termine di 12 mesi è sicuramente ragionevole anche dal punto di vista pratico: in effetti, se una famiglia lascia il Cantone per trasferirsi altrove, di regola deve stipulare un contratto di locazione, che avrà durata di almeno 1 anno.
Il citato termine di 12 mesi deve in ogni caso essere inteso nel senso di una assenza ininterrotta dal Cantone per 12 mesi: ciò significa che se un assicurato dovesse lasciare il Cantone per diverse volte sull'arco di più anni, sempre per un periodo inferiore ai 12 mesi, l'assenza non sarebbe interruttiva del periodo di carenza.
Per agevolare il carico amministrativo, si propone inoltre che il "periodo di interruzione" ammesso sia indipendente dai motivi che sono all'origine dell'assenza dal Cantone. La Cassa cantonale per gli assegni familiari non dovrà più verificare se ricorrono motivi giustificativi per ammettere una assenza superiore ai 3 mesi (forza maggiore o malattia del richiedente); quale contropartita il termine di 12 mesi dovrà essere estremamente rigido e sarà una soglia oltrepassata la quale il periodo di carenza dovrà essere in ogni caso considerato interrotto.
Ovviamente starà all'assicurato di dimostrare che la sua assenza dal Cantone è stata inferiore a questa soglia."
(Messaggio citato pag. 58-59)
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- I ricorsi sono respinti.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Intimazione alle parti.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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