AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 39.2001.33
Data decisione, Autorità: 12.12.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n. 39.2001.00033
RS/tf
Lugano 12 dicembre 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Raffaella Sartoris
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 21 marzo 2001 di
__________,
rappr. da: __________,
contro
le decisioni del 19 febbraio 2001 emanate da
Cassa cantonale assegni familiari, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di assegni di famiglia
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione del 13 gennaio 2000 la Cassa cantonale per gli assegni familiari (di seguito la Cassa) ha attribuito a __________ un assegno integrativo di fr. 470.-- mensili a favore del figlio __________ (16.04.1998) e un assegno di prima infanzia di fr. 372.-- al mese, a decorrere dal 1° ottobre 1999 (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione).
1.2. A seguito dell'usuale procedura di revisione degli assegni di famiglia, la Cassa con decisione 19 febbraio 2001 ha ordinato a __________ di restituire l'importo di fr. 10'946.-- percepiti indebitamente nel periodo dal 1° novembre 1999 al 30 novembre 2000 (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione).
Inoltre con ulteriori quattro decisioni emanate il 19 febbraio 2001 l'amministrazione ha rifiutato l'erogazione all'assicurata dell'assegno integrativo e di prima infanzia dal 1° dicembre 2000, rispettivamente dal 1° gennaio 2001 (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione).
1.3. In data 21 marzo 2001 l'assicurata, tramite l'avv. __________, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale postula:
"
1.1. L'Ordine di restituzione 19 febbraio 2000 è annullato e alla ricorrente è concesso un assegno integrativo supplementare/assegno di prima infanzia di fr. 992.25 per il periodo dal 1.11.1999 al 30.11.2000.
1.2. L'assegno integrativo dal 01.12.2000 da rifondere alla ricorrente ammonta a fr. 5'634.--, mentre l'assegno di prima infanzia ammonta a fr. 5'385.90.
1.3. Gli atti sono ritornati alla Cassa affinché si determini sull'importo da concedere alla ricorrente a titolo di assegni integrativi e assegni di prima infanzia a far tempo dal 16.04.1998 al 31 ottobre 1999.
Alla ricorrente è concessa l'assistenza giudiziaria, con il gratuito patrocinio dell'avv. __________.
Al ricorso è concesso effetto sospensivo.
Protestate eventuali tasse, spese e ripetibili." (Doc. _ pag. 6-7)
A motivazione del proprio gravame l'assicurata ha, in particolare, rilevato che:
" (…)
(LPC), a cui rinvia l'art. 24 cpv. 1 lett. c. LAF, entrato in vigore con la terza revisione delle PC il 1. gennaio 1998, prevede che le spese riconosciute si compongono di un importo destinato alla copertura del fabbisogno vitale, per anno e, per quanto qui interessa, ammonta al massimo a fr. 24'435.-- (minimo fr. 22'035.--) per i coniugi, mentre per i figli almeno fr. 7'745.-- e al massimo fr. 8'545.--.
Ora, nel caso in esame, tenendo conto del massimo erogabile giusta l'art. 3b, risulta un fabbisogno complessivo della famiglia di fr. 32'980.-- (da notare che gli importi previsti dalla Legge non sono adeguati al rincaro da diversi anni per cui si giustifica computare l'ammontare massimo), anziché i fr. 30'120.-- indicati nella decisione querelata.
Per quanto attiene alla pigione di un appartamento e alle relative spese accessorie, in caso di presentazione di un conguaglio per le spese accessorie, queste ultime devono essere tenute in considerazione (art. 3b LPC).
E' infatti esplicito l'art. 3b cpv. 1 lett. b CPC, laddove dispone che occorre considerare la pigione di un appartamento e le relative spese accessorie. Notisi che l'art. 5 cpv. 1 lett. b cifra 2 fissa l'ammontare massimo da riconoscere per la pigione, ma non completa le spese accessorie, che sono pertanto da aggiungere!
L'importo per spese di pigione quindi, escluse le spese accessorie, assomma per i coniugi e le persone con figli a fr. 13'800.-- annui; a detto importo comunque, come detto, occorre ancora aggiungere quello delle spese accessorie che, nel caso concreto, ammontano a fr. 1'286.50 all'anno e non sono tenute in considerazione dalla Cassa.
Da ultimo, per quanto attiene aIl'assicurazione malattia, l'importo considerato dalla Cassa è di fr. 879.‑, mentre __________ paga mensili fr. 163.40 (doc. _), __________ fr. 17.40 al mese e, infine, __________ fr. 35.40, donde un importo complessivo famigliare di fr. 216.20, per cui annui fr. 2'594.40.
Di conseguenza, il fabbisogno, rispetto a quanto ritenuto nella tabella di calcolo dalla Cassa assomma a annui fr. 50'660.90 (fr. 30'120.‑ + fr. 13'800.‑ + fr. 1'286.50 + fr. 2'594.40).
certificato per la dichiarazione di imposta di cui al doc. _, quello netto percepito dal marito della ricorrente, per l'anno 2000, assomma a fr. 39'574.‑, al quale occorre però dedurre fr. 2'196.‑ di assegno di base previsto alla cifra 318, donde mensili fr. 37'378.‑.
In proposito, in detto importo, non vanno però considerati il rimborso spese per annui fr. 6'000.‑, pari a mensili fr. 500.‑. Infatti, il marito della ricorrente lavora a __________ e vive a __________ e per l'esercizio della professione di gerente di un __________ necessita dell'autoveicolo per le commissioni, trasferte, acquisti merce, ecc.. L'importo forfetario di fr. 500.‑ al mese è appunto corrisposto per il recupero di tali spese.
Ora, se si considera l'autoveicolo, è notorio che quest'ultimo costi già più del rimborso spese di fr. 500.‑. Le spese del veicolo sono le seguenti:
‑ fr. 539.‑ annui per l'imposta di circolazione, donde mensili fr. 45.‑
(doc. _);
‑ fr. 704.90 ogni 6 mesi per l'assicurazione, donde mensili fr.
117.50 (doc. _);
‑ fr. 620.‑ per le spese di manutenzione (doc. _), donde
mensili fr. 51.70;
‑ fr. 285.60 di benzina per 2 mesi (doc. _), donde mensili fr.
192.80;
‑ fr. 252.‑ tassa Touring Club, donde mensili fr. 21.‑‑, per cui
complessivamente fr. 428.‑‑.
Quanto sopra senza considerare l'ammortamento del veicolo mensilmente stimato in fr. 1'000.‑ al mese.
Ma non è tutto, proprio per la peculiarità del lavoro svolto dal marito della ricorrente, che come detto si occupa della gestione del __________, egli deve pure utilizzare il cellulare in quanto deve essere raggiungibile in ogni momento. In proposito, l'importo annuo ammonta a fr. 1'505.‑ donde mensili fr. 125.‑ (doc. _).
Ma non è ancora tutto, perché il marito, sempre per la professione svolta, deve pasteggiare sovente fuori casa, pasti naturalmente a suo carico (anche per tale motivo gli vengono rifusi mensili fr. 500.‑ di rimborso spese); ne segue che, ritenendo un importo per pasto di fr. 7.(come a tabella del calcolo del minimo di esistenza agli effetti dei diritto esecutivo di cui al FUCT 2120001, pag. 74), importo quest'ultimo già ridotto, se solo si pensa che un pasto costa notoriamente di più, occorre ancora aggiungere almeno fr. 150.‑ al mese a tale titolo.
Di conseguenza, da quanto sopra, appare in maniera incontrovertibile che l'importo di annui fr. 6'000.‑ rifuso dal datore di lavoro per rimborso spese al marito della ricorrente, non gli copre queste ultime neppure in minima parte.
Ne discende che detto importo non va pertanto considerato nel reddito del marito.
Infine, la Cassa ha calcolato erroneamente l'interesse del libretto e del deposito di risparmio, che ammonta a annui fr. 67.‑‑.
Visto quanto precede il reddito da considerare è di fr. 39'641.‑(fr. 67.‑‑ + fr. 37'378.‑‑
fronte di un reddito, comprensivo dell'assegno di base, di fr. 39'641.‑‑, donde gli assegni dovuti dovrebbero essere di annui fr. 11'019.90. L'assegno integrativo deve quindi essere corretto nel massimo erogabile, ossia fr. 5'634.‑‑, mentre l'assegno di prima infanzia per l'importo di fr. 5'385.90. I predetti assegni sono quindi di mensili fr. 918.35.
Di conseguenza, la Cassa deve rifondere alla ricorrente la differenza di fr. 992.25 (13 mesi: fr. 11'938.25 ‑ assegni percepiti di fr. 10'946).
pure le risoluzioni 19 febbraio 2001 in cui la Cassa nega sia l'assegno integrativo che quello di prima infanzia e si postula la concessione di quanto espresso al considerando precedente.
Giusta l'art. 39 cpv. 2 LAF, il diritto al pagamento di arretrati, dovuti per l'assegno di base o per l'assegno giovani in formazione o giovani invalidi, si estingue cinque anni dopo la fine del mese per il quale la prestazione era dovuta.
Ora, se si considera il reddito percepito dalla famiglia della ricorrente a far tempo dalla nascita del figlio ___________, segnatamente quello di cui alle precedenti decisioni del 13 gennaio 2000, la ricorrente avrebbe avuto diritto alla percezione di assegni di importi ben maggiori a quanto erogato dalla Cassa, rispettivamente non concesso perché la ricorrente non aveva presentato la domanda.
Si oppongono quindi in compensazione a quanto richiesto dalla Cassa tutto quanto dovuto alla ricorrente a tale titolo, ritenuto che l'incarto dovrà essere ritornato all'Autorità di prime cure affinché giudichi sulla differenza ancora dovuta alla ricorrente dal 16.04.1998 (nascita di ________).
a revisione periodica (art. 40 LAF).
Ora, secondo l'art. 23 cpv. 1 e 2 OPC AVS‑AI, applicabile anche all'accertamento e al calcolo degli assegni di famiglia in virtù del rinvio di cui all'art. 28 cpv. 1 LAF, di regola per il conteggio della prestazione complementare sono determinanti il reddito ottenuto nel corso dell'anno civile precedente e lo stato della sostanza al 1° gennaio dell'anno per cui è assegnata la prestazione.
In tal senso, era esatta la decisione in cui venivano concessi gli assegni e, nell'ambito della revisione, andava se del caso rifiutato l'assegno per il periodo successivo‑futuro (fondandosi sul reddito conseguito negli ultimi 12 mesi), ma è arbitrario chiedere, in aggiunta, come fatto dalla Cassa, la restituzione di quello già erogato, in quanto l'importo non è stato indebitamente percepito (si fondava infatti sul reddito precedentemente conseguito). Ciò a maggior ragione se si considerano le circostanze esposte al considerando precedente.
Infatti a torto nella decisione querelata il reddito percepito durante un anno civile viene considerato per ben 2 annuità di assegni, ciò che è assurdo anche da un profilo logico!!!
Oltretutto la ricorrente, così richiesta dalla Cassa al momento della revisione periodica, ha informato compiutamente quest'ultima sulle modifiche intervenute.
spese di causa, il tutto e meglio come risulterà dal certificato municipale che verrà prodotto in seguito e si chiede di porre quest'ultima al beneficio dell'assistenza giudiziaria.
Infatti, il fabbisogno della famiglia __________ assomma a fr. 5'024.85, come al conteggio seguente:
fr. 1'550.-- minimo vitale LEF (cfr. FUCT 2/2001, pag. 73)
fr. 952.-- minimo vitale __________ secondo le tabelle di
Zurigo, buon punto di riferimento per il Ticino (fr.
1850.-- - fr. 660.-- per le cure e l'educazione,
ridotto del 20% per il minor costo della vita in Ticino
rispetto a Zurigo);
fr. 1'150.-- pigione (doc. _);
fr. 107.20 spese accessorie (doc. _);
fr. 216.20 Cassa malati famiglia (cfr. supra sub. 2);
fr. 45.-- imposta di circolazione (doc. _);
fr. 117.50 per l'assicurazione auto (doc. _);
fr. 51.70 per le spese di manutenzione (doc. _);
fr. 192.80 di benzina (doc. _);
fr. 21.-- tassa Touring Club (doc. _);
fr. 125.-- telefono (doc. _);
fr. 150.-- pasti fuori casa;
fr. 256.90 imposte (doc. _);
fr. 8.35 tassa rifiuti (doc. _);
fr. 20.20 economia domestica (doc. _);
fr. 11.-- RC privata (doc. _);
fr. 50.-- assicurazione vita (doc. _);
fr. 5'024.85 fabbisogno totale
Da notare che a quanto sopra occorre ancora aggiungere l'ammortamento dell'autoveicolo di almeno fr. 1'000.‑‑ mensili.
Il reddito totale netto, compreso il rimborso spese, già computato nel fabbisogno e gli assegni di base, assomma a fr. 45'574.‑‑, donde mensili fr. 3'797.‑‑. Ne risulta che la famiglia ___________ vive in stato di indigenza.
chiede che al presente ricorso venga concesso l'effetto
sospensivo.
‑ richiamo incarto dell'istituto delle assicurazioni sociali;
‑ richiamo incarto fiscale relativo alla famiglia _____________ a
far tempo dalla nascita dei figlio _________ (segnatamente dei
certificati di salario, ivi contenuti);
Dopo aver acquisito gli atti, si chiede di averne accesso e di poter replicare, in ossequio al diritto di essere sentito." (Doc. _)
1.4. Con scritto del 23 marzo 2001 l'avv. __________ ha rilevato:
" (…) ritenuto che l'effetto sospensivo è automatico e che la Cassa non ha tolto quest'ultimo, ritiro l'istanza presentata in tal senso." (Doc. _)
1.5. Il 6 aprile 2001 il patrocinatore dell'assicurata ha trasmesso al TCA il certificato municipale per l'ammissione all'assistenza giudiziaria (cfr. doc. _)
1.6. Con risposta 8 agosto 2001 la Cassa ha proposto di accogliere parzialmente il gravame e ha osservato:
" (…)
Giova innanzitutto rilevare che con il suo ricorso il patrocinatore dell'assicurata contesta tre distinte decisioni, due riguardano l'ulteriore riconoscimento dei due tipi di assegno anche dopo il 1. dicembre 2000, la terza si riferisce all'ordine di restituzione per quanto ricevuto indebitamente nel periodo dal 1. novembre 1999 al 30 novembre 2000.
Sul rinvio degli atti alla Cassa affinché si determini sul diritto agli assegni per il periodo che va dalla nascita del figlio __________ fino al 31 ottobre 1999 la Cassa ritiene completamente infondata la richiesta in quanto la ricorrente ha inoltrato domanda di prestazioni solo in data 25 ottobre 1999 tramite l'Agenzia comunale AVS di Bellinzona. L'articolo 39 cpv. 2 LAF al riguardo recita:
" Il diritto al pagamento dell'assegno integrativo e all'assegno di prima infanzia decorre dal primo giorno del mese in cui è depositata la domanda e sono adempiute le condizioni legali a cui esso è subordinato"
Dal ricorso sono evincibili contestazioni che riguardano i seguenti elementi di calcolo:
a) la determinazione del fabbisogno vitale;
b) l'ammontare della pigione e delle spese accessorie;
c) il premio della cassa malati;
d) il reddito dell'attività lucrativa;
e) la redditività dei depositi a risparmio per l'anno 1999.
A queste contestazioni la Cassa risponde quanto segue:
a) per il fabbisogno vitale viene ribadita la commutabilità di fr. 30'120.-- sia per l'anno 1999, sia per l'anno 2000. L'articolo 24 cpv. 1 lett. c) fa riferimento al limite minimo previsto dalla legislazione sulle PC. L'articolo 3b cpv. 1 lett. a) indica i limiti applicabili;
b) l'ammontare della pigione massimo computabile è quello previsto dall'articolo 5 cpv. 1 lett. b) LPC che fa riferimento all'articolo 3b cpv. 1 lett. b) LPC: secondo tali articoli la pigione e le spese accessorie non possono superare il limite massimo di fr. 13'800.-- (dal 1. gennaio 2001: fr. 15'000.--);
c) il premio della cassa malati computabile riguarda esclusivamente l'assicurazione obbligatoria contro le malattie ed è computato al netto dei sussidi cantonali: la Cassa ribadisce che lo stesso è di fr. 879.-- per l'anno 1999 e di fr. 463.-- per il 2000;
d) per quanto attiene il reddito netto da attività lucrativa la Cassa è d'accordo che lo stesso venga corretto da fr. 45'670.-- a fr. 37'378.--: l'errore è dovuto ad un'errata interpretazione del contratto;
e) per quanto riguarda il reddito dei depositi a risparmio la Cassa ribadisce l'importo di fr. 190.-- per il 1999 e di fr. 67 per il 2000.
Da quanto precede si può concludere che il fabbisogno totale è di fr. 44'499.-- per il 1999 e di fr. 44'383.-- per il 2000 e non di fr. 50'660.90 come calcolato dal ricorrente.
Il reddito complessivo netto dal lavoro, per la nuova attività iniziata l'11 novembre 1999, su base annua, ammonta a fr. 39'574.--.
Da quanto precede si possono trarre le seguenti conclusioni:
a) l'ordine di restituzione di fr. 10'946.-- va ridotto a fr. 5'750.-- in quanto l'assegno integrativo mensile di diritto della ricorrente è ancora di fr. 420.-- per novembre e dicembre 1999 e di fr. 396.-- da gennaio a novembre 2000;
b) alla ricorrente va ulteriormente riconosciuto l'assegno integrativo anche dal 1. dicembre 2000 in ragione di fr. 396.-- mensili;
c) alla ricorrente non è più riconoscibile l'assegno di prima infanzia dal 1. dicembre 2000 perché l'assegno integrativo di fr. 396.-- copre il totale del fabbisogno non coperto dai redditi.
Visto quanto sopra si chiede quindi a codesto lodevole Tribunale cantonale delle assicurazioni di voler accogliere parzialmente il ricorso riducendo a fr. 5'750.-- l'ordine di restituzione ed accordando un assegno integrativo di fr. 396.-- mensili a contare dal 1. dicembre 2000." (Doc. _)
1.7. Pendente causa il TCA ha inviato alla Cassa il seguente scritto:
" (…) rileviamo che dal tenore del gravame inoltrato al TCA il 21 marzo 2001 da ____________, tramite il suo patrocinatore, emerge che l'assicurata non ha impugnato unicamente l'ordine di restituzione del 19 febbraio 2001 e le due decisioni di medesima data con le quali è stata respinta la richiesta di un assegno integrativo e di un assegno di prima infanzia per il mese di dicembre 2000, bensì pure i due provvedimenti, sempre emanati il 19 febbraio 2001, relativi al rifiuto dell'assegno integrativo e dell'assegno di prima infanzia a partire dal 1° gennaio 2001. L'assicurata, infatti, nell'atto ricorsuale postula un assegno integrativo di fr. 5'634.-- e un assegno di prima infanzia di fr. 5'385.90 a decorrere dal 1° dicembre 2000.
Tuttavia nella risposta di causa non prendete posizione relativamente agli assegni di famiglia concernenti il 2001.
Pertanto vi assegniamo un termine di 10 giorni dalla ricezione del presente scritto per formulare le vostre osservazioni in merito." (Doc. _)
Il 16 ottobre 2001 l'amministrazione ha risposto:
" Come già comunicato con la risposta di causa dell'8 agosto 2001, la famiglia _____________, per il mese di dicembre 2000, ha diritto ad un assegno integrativo di fr. 396.--, l'assegno di prima infanzia non viene erogato in quanto l'assegno integrativo copre già la differenza fra il reddito e fabbisogno.
Dal 1° gennaio 2001 l'assegno integrativo aumenta a fr. 488.-- e l'assegno di prima infanzia ammonta a fr. 28.--. Facciamo infine osservare che il diritto all'assegno di prima infanzia si estingue in data 1° maggio 2001 in quanto il figlio _________ ha compiuto i 3 anni il 16 aprile (cfr. art. 33 cpv. 2 lett. c LAF)." (Doc. _)
1.8. Il patrocinatore dell'assicurata, il 29 ottobre 2001, ha puntualizzato:
" (…) vi comunico di non avere particolari osservazioni da fare, riconfermandomi integralmente in quanto già detto nel ricorso e, per quanto attiene il periodo successivo al momento in cui ___________ ha compiuto i 3 anni, posto come l'assegno di prima infanzia non venga più dedotto dalla corresponsione dell'assegno integrativo, il secondo aumenta proporzionalmente, rispetto a quanto postulato a petitum. Ciò, ripetesi, limitatamente al periodo successivo al momento in cui _________ ha compiuto i 3 anni.
Ad ogni buon conto, le decisioni querelate si riferiscono a periodi antecedenti." (Doc. _)
1.9. La Cassa, con scritto del 6 novembre 2001, ha ancora precisato:
" (…) dal 01.05.2001 alla signora _____________ è erogabile solo l'assegno integrativo di fr. 488.-- al mese. La nostra lettera del 16.10.2001 è solo erogabile nel precitato senso." (Doc. _)
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99).
Nel merito
2.2. Oggetto del contendere è da un lato la restituzione alla Cassa, da parte di _____________, di fr. 10'946.-- percepiti a torto a titolo di assegni integrativi e di prima infanzia dal 1° novembre 1999 al 30 novembre 2000. Dall'altro l'assegnazione di un assegno integrativo e di un assegno di prima infanzia per il mese di dicembre 2000 e per il periodo dal 1° gennaio 2001.
A) Ricorso contro l'ordine di restituzione
2.3. L'art. 24 LAF stabilisce come segue le condizioni per poter beneficiare dell'assegno integrativo:
" Il genitore domiciliato nel Cantone ha diritto all'assegno (integrativo), per il figlio, se cumulativamente:
a) ha la custodia del figlio;
b) ha il domicilio nel Cantone da almeno tre anni;
c) il reddito disponibile del o dei genitori, con l'aggiunta
dell'eventuale assegno di base nonché degli eventuali obblighi
alimentari, è inferiore ai limiti minimi previsti dalla legislazione sulle
prestazioni complementari all'AVS/AI.
Se entrambi i genitori hanno la custodia del figlio, la madre ha
diritto all'assegno.
Non ha diritto all'assegno il beneficiario di una prestazione complementare all'AVS/AI, se il figlio è considerato per il calcolo della prestazione."
Secondo l’art. 28 cpv. 1 a 3 LAF
" Per l’accertamento ed il calcolo sono applicabili per analogia le disposizioni della legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI.
Il reddito del lavoro è computato per intero; la sostanza computabile è considerata quale reddito nella misura di 1/15.
Il premio per l’assicurazione sociale ed obbligatoria contro le malattie a carico della famiglia è preso in considerazione nel calcolo. Le spese di cura e di malattia non sono prese in considerazioni nel calcolo.”
Per la determinazione dell’importo dell’assegno vengono considerati anche i figli:
a) se non sono in formazione, fino ai 18 anni;
b) se sono in formazione, fino al termine della stessa ma al più tardi fino ai 25 anni (art. 34 Reg.LAF).
2.4. L’assegno di prima infanzia è regolato agli art. 31ss LAF.
L’art. 32 LAF prevede in particolare che
" 1 I genitori domiciliati nel Cantone hanno diritto all'assegno, per il figlio, se cumulativamente:
a) hanno il domicilio nel Cantone da almeno tre anni;
b) uno dei genitori non esercita nessuna attività lucrativa oppure ne esercita una che non supera il 50% per dedicarsi alla cura del figlio;
c) il reddito disponibile dei genitori, inclusi gli eventuali assegni di cui il nucleo familiare beneficia in virtù della legge, è inferiore ai limiti posti dall'art. 24 cpv. 1 lett. c).
Al genitore che non esercita un'attività lucrativa o ne esercita una solo a tempo parziale, senza giustificati motivi, è computabile un reddito ipotetico, pari al guadagno di un'attività a tempo pieno, da lui esigibile.
Il reddito ipotetico minimo è pari al doppio del limite minimo per persona sola secondo la legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI.
Il diritto all'assegno sorge il primo giorno del mese in cui sono soddisfatte le condizioni legali, ma al più presto il primo giorno del mese in cui nasce il figlio.
Da quanto esposto all’art. 32 lett. c LAF, che richiama l’art. 24 cpv. 1 lett. c LAF, emerge che il calcolo per stabilire il diritto all’assegno di prima infanzia corrisponde a quello relativo all’assegno integrativo.
2.5. Per l’art. 29 LAF
" 1 L'assegno integrativo deve essere aumentato, ridotto o soppresso in caso di cambiamento del reddito disponibile dei genitori o della composizione della famiglia.
2 Il regolamento disciplina i particolari.
3 L'aumento avviene con il primo giorno del mese in cui la domanda di revisione è stata inoltrata.
4 La riduzione o la soppressione interviene:
a) se il cambiamento è stato annunciato tempestivamente, il primo giorno del mese successivo la notifica della decisione;
b) se l'interessato ha ottenuto le prestazioni indebitamente, retroattivamente dalla data in cui avvenne la modifica determinante."
La stessa disposizione è prevista per l'assegno di prima infanzia all'art. 37 LAF.
In proposito l’art. 35 RegLAF precisa che
" 1 Per cambiamento della composizione della famiglia si intende ogni variazione nella comunione di persone che è alla base del calcolo della prestazione.
2 L'assegno integrativo è aumentato o ridotto in caso di cambiamento importante del reddito disponibile dei genitori.
3 Il cambiamento del reddito disponibile è importante quando esso provoca una modifica di almeno fr. 500.- all'anno dell'assegno erogato."
Secondo l’art. 36 RegLAF inoltre
" L'assegno integrativo è soppresso in qualsiasi momento se non sono più adempiute le condizioni legali."
2.6. Secondo l’art. 41 LAF concernente le disposizioni comuni
" Il titolare del diritto o il beneficiario sono tenuti ad informare tempestivamente il datore di lavoro, rispettivamente la Cassa competente, su ogni cambiamento rilevante per il diritto all'assegno."
In proposito l'art. 70 del RegLaf precisa che
" Il titolare del diritto o il beneficiario informano immediatamente la Cassa cantonale per gli assegni familiari di ogni cambiamento rilevante per il diritto all'assegno, in particolare:
a) ogni mutamento delle condizioni personali o familiari del titolare del diritto o del beneficiario;
b) ogni variazione della situazione economica del titolare del diritto o del beneficiario, rispettivamente dei loro familiari."
Anche secondo l'art. 42 LAF
" Il titolare del diritto il beneficiario e i loro familiari, i datori di lavoro, le Autorità amministrative cantonali e comunali, le Autorità giudiziarie, le Assicurazioni sociali e private sono tenuti a fornire tutte le informazioni utili all'accertamento del diritto agli assegni ed al pagamento dei contributi."
2.7. Per quanto riguarda l'obbligo di restituzione e del condono l’art. 44 LAF delle disposizioni comuni prevede che
" 1 L'assegno indebitamente percepito deve essere restituito.
2 Il diritto di esigere la restituzione è perento dopo un anno dal momento in cui la Cassa ha avuto conoscenza dell'indebito ma, in ogni caso, dopo cinque anni dal pagamento dell'assegno.
3 La restituzione è condonata da parte della Cassa competente, in tutto od in parte, se il richiedente ha percepito la prestazione indebita in buona fede e se, tenuto conto delle sue condizioni economiche al momento della restituzione, il provvedimento costituirebbe per lui un onere troppo grave."
Dal tenore del Messaggio alla LAF emerge che la norma è stata formulata analogamente all’art. 27 OPC, applicabile in materia di prestazioni complementari (Messaggio p. 54).
Per l’art. 76 Reg.LAF
" 1 In caso di violazione dell'obbligo di informare, la Cassa cantonale per gli assegni familiari emette un ordine di restituzione nei confronti del titolare del diritto o del beneficiario dell'assegno.
2 La richiesta di condono è presentata dalla persona tenuta alla restituzione alla Cassa cantonale per gli assegni familiari.
3 La richiesta è presentata, debitamente motivata, nel termine di 30 giorni dalla notifica della decisione di ordine di restituzione della Cassa."
Secondo l’art. 47 LAF, infine,
" Per quanto non previsto dalla legge, sono applicabili le disposizioni della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia ed i superstiti e la legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI."
2.8. Secondo la giurisprudenza in vigore in materia di restituzione in ambito LAVS, applicabile anche alla LPC e quindi in materia LAF, in base al rinvio di cui all’art. 47 LAF, la richiesta di restituzione è subordinata ai presupposti della revisione processuale o del riesame. In effetti l’amministrazione può riesaminare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è senza dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante oppure deve procedervi se si manifestano nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a indurre ad una conclusione giuridica differente. Solo in tali casi può richiedere una restituzione (cfr. STFA del 20 ottobre 2000 nella causa C., C 25/00; DTF 122 V 21; RCC 1989 p. 547; RCC 1985 p. 63; Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1994, ad art. 3 p. 68).
Per quel che concerne l’importanza della correzione non è possibile fissare un ammontare limite generalmente valido. E’ infatti determinante l’insieme delle circostanze del singolo caso (RCC 1989 p. 547).
E' tenuto alla restituzione ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto. La prestazione è quindi stata erogata in contrasto con la legge. A questo stadio non è determinante sapere se l'assicurato era in buona fede oppure no quando ha ricevuto l'indebita prestazione. Il problema della buona fede è infatti oggetto di esame nell'ambito della procedura successiva di condono (Widmer, Die Rückerstattung unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea 1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese; STFA del 20 ottobre 2000 nella causa C., C 25/00).
2.9. A motivazione dell'ordine di restituzione la Cassa sostiene che l'assicurata non ha notificato tempestivamente l'inizio della nuova attività lavorativa del marito, a partire dal 1° novembre 1999 (cfr. doc. _).
L'assicurata non contesta la circostanza di non aver informato l'amministrazione, bensì afferma che essa non ha percepito indebitamente gli assegni di famiglia, in quanto, sulla base dell'art. 23 cpv. 1 e 2 OPC AVS-AI, applicabile in virtù del rinvio di cui all'art. 28 LAF, la Cassa si è correttamente fondata sul reddito dell'anno precedente e non deve dunque tener conto del nuovo stipendio (cfr. consid. 1.3.).
Al riguardo va ricordato che giusta gli art. 41 LAF e 70 Reg.LAF, il titolare del diritto all'assegno è tenuto a informare la Cassa cantonale dei "cambiamenti rilevanti per il diritto" (cfr. consid. 2.6.).
Inoltre l'art. 25 lett.c OPC, al quale la LAF rinvia in modo generale (cfr. art. 28 e 47 LAF), prevede che:
" ad ogni diminuzione o aumento delle spese riconosciute dalla LPC, dei redditi determinanti e della sostanza, se durerà prevedibilmente per un periodo di tempo abbastanza lungo: determinanti sono i nuovi redditi e le spese duraturi, calcolati su un anno, e la sostanza presente alla sopravvenienza del cambiamento, se il cambiamento è inferiore a 120 franchi l'anno, si può rinunciare all'adattamento."
Pertanto a giusto titolo l'amministrazione, dopo essere venuta a conoscenza del cambiamento di impiego del coniuge della ricorrente, ha effettuato un nuovo conteggio tenendo conto del reddito da attività dipendente percepito dal 1° novembre 1999.
Dagli atti di causa risulta, infatti, che il marito dell'assicurata ha iniziato a lavorare il 1° novembre 1999 presso il ___________ con uno stipendio annuo al netto dei contributi sociali di fr. 37'378.-- (cfr. doc. _), a differenza, come sarà esposto in seguito (cfr. consid. 2.10.), di quanto ritenuto dalla Cassa nei nuovi conteggi da lei allestiti (cfr. doc. _).
E' pacifico dunque che le entrate annue della famiglia ___________, dal mese di novembre 1999, erano superiori al reddito considerato dalla Cassa ai fini del calcolo dell'assegno integrativo e di prima infanzia (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione), la quale si era basata su quanto __________ percepiva dalla sua precedente attività presso il Bar __________, ovvero fr. 32'322.-- annui (doc. _ agli atti dell'amministrazione).
Di conseguenza risulta chiaramente che, essendosi realizzato un cambiamento importante del reddito disponibile dei genitori (cfr. art. 35 RegLAF; consid. 2.5.), il calcolo dell'assegno integrativo e di prima infanzia andava rivisto in base al nuovo reddito più elevato.
In simili condizioni, dunque, l'assicurata ha effettivamente percepito indebitamente gli assegni integrativi e di prima infanzia che le sono stati erogati. Essi vanno così restituiti.
2.10. Occorre ora stabilire se l'importo richiesto in restituzione è corretto.
L'assicurata contesta l'ammontare del reddito da attività lucrativa, del fabbisogno, della pigione, del premio della cassa malati e dell'interesse del conto di risparmio (cfr. consid. 1.3.).
Come appena esposto (cfr. consid. 2.9.), giusta l'art. 25 cpv. 1 lett. c OPC determinanti sono i nuovi redditi, calcolati sulla base di un anno.
Di conseguenza nei conteggi va considerato il guadagno percepito presso il ___________ dal 1° novembre 1999.
La Cassa per stabilire la somma da restituire ha computato un reddito da attività dipendente di fr. 45'670.-- (cfr. doc. _).
Tuttavia dal contratto di lavoro sottoscritto il 30 settembre 1999 da ______________ risulta che al medesimo era versato un importo mensile di fr. 3'000.-- per dodici mensilità, comprendente un'indennità per trasferte, vitto, vestiario e rappresentanza di fr. 500.--. A titolo di salario quindi vanno computati fr. 2'500.-- mensili, ai quali vanno aggiunti fr. 1'000.-- che venivano bonificati mensilmente al marito dell'assicurata quale anticipo della partecipazione a cui aveva diritto.
Complessivamente egli percepiva mensilmente fr. 3'500.-- lordi.
Dedotti gli oneri sociali annualmente venivano versati al coniuge della ricorrente fr. 37'378.-- (cfr. doc. _).
Pertanto la censura invocata dalla ricorrente si appalesa fondata.
Del resto la Cassa, nella risposta di causa, riconosce questo importo quale reddito da attività lavorativa (cfr. consid. 1.6.).
2.11. L’art. 3b della Legge federale sulle prestazioni complementari (LPC), a cui rinvia l’art. 24 cpv. 1 lett. c LAF, entrato in vigore con la terza revisione delle PC il 1° gennaio 1998, prevede che le spese riconosciute si compongono di un importo destinato alla copertura del fabbisogno vitale, per anno, pari, fino al 31 dicembre 2000, al minimo per le persone sole, a fr. 14’860.-, per i coniugi, almeno 22’290.- franchi e per gli orfani e per i figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI, a fr. 7’830. Per i due primi figli si prende in considerazione la totalità dell'importo determinante, per due altri figli due terzi ciascuno (fr. 5'220.--) e per ogni altro figlio un terzo (fr. 2'610.--).
Dal 1° gennaio 2001 il fabbisogno è di fr. 15'280.--, fr. 22'920.-- rispettivamente fr. 8'050.-- (cfr. Ordinanza 01 sull'adeguamento delle prestazioni complementari all'AVS/AI del 18 settembre 2000).
Poiché la decisione impugnata concerne gli assegni erogati per il 1999 e il 2000, alla presente vertenza si applicano i limiti citati validi fino al 31 dicembre 2000.
In concreto quindi, visto che per il calcolo degli assegni di famiglia si tiene conto dei limiti minimi previsti dalla LPC (cfr. art. 24; 27; 32 LAF; consid. 2.3.; 2.4.), il fabbisogno vitale della famiglia ____________, formata dalla madre, dal padre e dal piccolo ___________, è pari a fr. 30'120.--, come indicato dalla Cassa.
2.12. Per quanto riguarda la pigione dell'appartamento e delle relative spese accessorie, va rilevato che in caso di presentazione di un conguaglio per le spese accessorie, non si può tenere conto né di un pagamento di arretrati né di una richiesta di restituzione (art. 3b cpv. 1 lett. b LPC; E. Carigiet/U. Koch, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Supplement, Zurigo 2000, pag. 86-87).
Per quanto riguarda l'importo computabile a titolo di pigione l'art. 5 cpv. 1 lett. b cifra 2 LPC, prevede che i cantoni stabiliscono l'importo delle spese per pigione - comprese le spese accessorie - fino a concorrenza di un importo annuo corrispondente, fino al 31 dicembre 2000, a fr. 13'800.-- per coniugi e le persone con figli.
Secondo l'art. 2 della legge cantonale di applicazione a titolo di pigione si applica l'importo massimo.
Dal 1° gennaio 2001 tale importo è pari a fr. 15'000.-- (cfr. Ordinanza 01 sull'adeguamento delle prestazioni complementari all'AVS/AI del 18 settembre 2000 e Decreto esecutivo concernente la legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS e all'AI del 6 dicembre 2000).
Nel caso di specie dal contratto di locazione emerge che la pigione annua è di fr. 13'800.--, mentre le spese accessorie ammontano a fr. 600.-- annui (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione).
Complessivamente il canone annuo è pari a fr. 14'400.--. Essendo comunque tale somma superiore al massimo riconosciuto, la Cassa ha correttamente computato a titolo di pigione l'importo di fr. 13'800.--.
Di conseguenza la questione a sapere se, nonostante il contratto di locazione preveda quali spese accessorie pure il costo per la spazzatura (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione), la tassa raccolta rifiuti annuale pagata separatamente dall'assicurata (cfr. doc. _; consid. 1.3.) debba essere riconosciuta, può rimanere irrisolta.
2.13. Per quanto attiene alle modalità di computo del premio per l’assicurazione malattia, si rileva che la Cassa ha agito conformemente alle disposizioni della LAF e del relativo regolamento.
Come indicato all'art. 28 cpv. 3 LAF (cfr. consid. 2.3.), il premio per l'assicurazione sociale e obbligatoria contro le malattie a carico della famiglia è preso in considerazione integralmente nel calcolo.
Pertanto, per quanto riguarda la modalità di calcolo dei premi dell'assicurazione malattia, la LAF non rinvia alla LPC, la quale si fonda sul premio medio cantonale (cfr. art. 33 Reg.LAF; art. 3b cpv. 3 lett. d LPC).
Ai fini del calcolo dell'assegno integrativo, come del resto delle PC, viene computato unicamente il premio relativo all’assicurazione obbligatoria contro le malattie a carico della famiglia e quindi all’assicurazione sociale secondo la LAMal (art. 28 cpv. 3 LAF e 33 RegLAF).
Gli eventuali premi che concernono le prestazioni complementari alla LAMal non vengono per contro computati (cfr. Rapporto di maggioranza del 23 maggio 1996 p. 36).
Infine va evidenziato che è computabile il premio netto e meglio va tenuto conto di eventuali sussidi erogati agli interessati. L’art. 28 cpv. 2 LAF precisa infatti che va considerato il premio per l’assicurazione sociale ed obbligatoria contro le malattie a carico della famiglia (cfr. in proposito il rapporto di maggioranza della commissione della gestione del 23 maggio 1996 p. 36).
Nella fattispecie la Cassa, nei conteggi volti a stabilire quale assegno integrativo e quale assegno di prima infanzia l'assicurata avrebbe dovuto percepire, ha computato un premio netto di fr. 879.-- per il 1999 e di fr. 463.-- per il 2000.
Per quanto concerne il 1999 il premio di base, senza la deduzione di eventuali sussidi, ammontava a fr. 5'012.40 annui (fr. 150.-- premio mensile per l'assicurata, fr. 205.20 premio mensile per il marito, a differenza di quanto computato dalla Cassa, in quanto la quota per gli infortuni non va considerata, visto che _____________ lavorava come dipendente anche nel 1999, fr. 62.50 per il figlio cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione).
I sussidi annui ammontavano a fr. 1'969.20 per l'assicurata, a fr. 1'969.20 per il marito e a fr. 494.20 per _________ (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione).
Va osservato che il sussidio annuo a favore della ricorrente era potenzialmente maggiore del premio effettivamente a suo carico, pari a fr. 1'800.--, per cui si tiene conto unicamente di un sussidio di quest'ultimo importo.
Globalmente quindi i sussidi determinanti erano di fr. 4'263.40 (fr. 1969.20 + fr. 1'800.--
In simili condizioni, il premio annuo a carico della ricorrente ammontava a fr. 749.--, e non a fr. 879.-- (cfr. consid. 1.3.).
Anche per il 2000 l'assegno di base, senza la deduzione dei sussidi corrispondeva a fr. 5'012.40 (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione).
I sussidi annui ammontavano a fr. 2'200.-- per l'assicurata, a fr. 2'200.-- per il marito e a fr. 550.-- per __________ (cfr. doc. _).
Per l'assicurata si tiene conto solamente di un sussidio di fr. 1'800.-- , pari all'importo annuo del premio.
Globalmente quindi i sussidi erano di fr. 4'550.-- (fr. 2'200.-- + fr. 1'800.-- + fr. 550.--).
In simili condizioni, il premio annuo a carico della ricorrente ammontava a fr. 463.--, a differenza di quanto sostenuto dalla ricorrente (cfr. consid. 1.3.).
2.14. L'assicurata, nel ricorso, sostiene di dover far fronte mensilmente a diverse altre spese che rientrerebbero nella nozione di fabbisogno, come le imposte, il telefono, la RC privata e l'assicurazione sulla vita (cfr. consid. 1.3.).
Al riguardo va rilevato che la lista dei costi computabili ai fini del calcolo della PC, elencati all'art. 3b cpv. 3 LPC, al quale la LAF rinvia (cfr. art. 24 cpv. 1 lett. c LAF), è esaustiva e che le disposizioni sono di diritto federale imperativo (E. Carigiet, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Zurigo 1995, p. 135; e Ergänzungsband, Zurigo 2000, p. 83).
Le spese che non risultano nell'elenco non possono quindi essere ammesse in deduzione.
Nel caso concreto non possono pertanto essere computati quali costi specifici quelli relativi alle imposte, al telefono, all'assicurazione RC privata e ai premi dell'assicurazione sulla vita.
A tutto quanto non è possibile far fronte tramite i costi speciali previsti dalla legge, si deve dunque sopperire tramite l'importo destinato a coprire il fabbisogno minimo (in particolare: vestiti, vitto, mobilio, telefono e tasse telefoniche, acqua, luce, ecc.;cfr. E. Carigiet, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, p. 23 N 74, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht (SBVR), Basilea 1998).
2.15. Dalla documentazione agli atti risulta che gli importi computati dalla Cassa a titolo di interessi da deposito a risparmio sono corretti (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione).
2.16. Alla luce di quanto esposto, il TCA deve concludere che per il periodo 1° novembre 1999 - 31 dicembre 1999, tenuto conto del reddito da attività dipendente meno elevato (cfr. consid. 2.10.) e del minor premio della cassa malati (cfr. consid. 2.13.), l'assicurata aveva diritto a un assegno integrativo di fr. 409.-- (fr. 44'669.-- - fr. 39'764.-- : 12 mesi), al contrario di quanto stabilito dalla Cassa (cfr. doc. _).
Nella risposta di causa l'amministrazione ha sì riconosciuto che la ricorrente aveva diritto a un assegno integrativo per i mesi di novembre e di dicembre 1999, tuttavia di un importo di fr. 420.--, poiché ha ritenuto, per il 1999, un premio della cassa malati di fr. 879.--, invece di fr. 749.-- (cfr. consid. 1.6.; 2.13.).
Con l'erogazione dell'assegno integrativo il fabbisogno veniva comunque totalmente coperto, per cui all'assicurata non poteva essere attribuito un assegno di prima infanzia.
Per il periodo 1° gennaio - 30 novembre 2000, computando un reddito da attività lucrativa di fr. 37'378.-- (cfr. consid. 2.10.), l'assicurata aveva diritto a un assegno integrativo di fr. 396.-- (fr. 44'383.-- - fr. 39'641.-- : 12 mesi), come peraltro riconosciuto dall'amministrazione nell'atto di risposta (cfr. consid. 1.6.). Anche in questo caso l'erogazione del solo assegno integrativo permetteva alla ricorrente di far fronte al proprio fabbisogno, di conseguenza l'erogazione di un assegno di prima infanzia non si giustificava.
In simili condizioni l'ordine di restituzione deve essere rettificato nel senso che l'importo da restituire è pari a fr. 5'772.-- per il periodo 1° novembre 1999 - 30 novembre 2000.
Pertanto il ricorso contro l'ordine di restituzione è parzialmente accolto.
B) Ricorso contro le decisioni di rifiuto dell'assegno integrativo e dell'assegno di prima infanzia per il mese di dicembre 2000, rispettivamente a decorrere dal 1° gennaio 2001.
2.17. A motivazione del rifiuto la Cassa adduce il conseguimento da parte del marito dell'assicurata di un reddito da attività lucrativa dipendente più elevato.
Quando nel mese di febbraio 2001 la Cassa ha emanato le decisioni impugnate relative al mese di dicembre 2000, essa ha agito nell'ambito della revisione periodica degli assegni di famiglia (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione).
Essendo intervenuto, nella situazione economica dell'assicurata, un notevole cambiamento, ovvero l'inizio della nuova attività lavorativa del marito dal 1° novembre 1999 (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione), essa ha proceduto ad adeguare gli assegni alla nuova situazione (cfr. art. 29 LAF e 35 Reg.LAF; consid. 2.5.).
Come più volte menzionato, sulla base dell'art. 25 cpv. 1 lett. c OPC determinanti sono i nuovi redditi, calcolati sulla base di un anno (cfr. consid. 2.9.; 2.10.).
Pertanto tra i redditi deve essere computato il guadagno percepito dal coniuge presso il ___________, il quale ammonta, come visto sopra (cfr. consid. 2.10.), a fr. 37'378.-- e non a fr. 45'670.--, erroneamente ritenuti dalla Cassa nel provvedimento impugnato (cfr. consid. 2.10.; doc. _). Va tuttavia ribadito che nella risposta di causa l'amministrazione concorda con l'assicurata sull'ammontare del reddito determinante (cfr. consid. 1.6.).
2.18. Per quanto riguarda l'importo del fabbisogno, della pigione, del premio della cassa malati e dell'interesse del conto deposito, va rilevato che il conteggio effettuato dalla Cassa è corretto. Infatti vale quanto esposto in merito al ricorso contro l'ordine di restituzione (cfr. consid. 2.11.; 2.12.; 2.13; 2.14.; 2.15.).
2.19. Alla luce di quanto esposto, tenendo conto della modifica intervenuta nel calcolo a seguito del reddito da attività dipendente meno elevato di quello ritenuto dalla Cassa nella decisione impugnata (cfr. consid. 2.17.), risulta che il reddito determinante è diminuito a fr. 39'641.--, mentre le spese riconosciute ammontano a fr. 44'383.--.
Di conseguenza all'assicurata deve essere erogato per il mese di dicembre 2000 un assegno integrativo di fr. 396.-- mensili, come ammesso dall'amministrazione nella risposta di causa (cfr. consid. 1.6.).
2.20. Per quanto riguarda l'assegno di prima infanzia, va rilevato, per contro, che con l'erogazione dell'assegno integrativo il reddito disponibile dei genitori di __________ è sufficiente per provvedere al sostentamento della famiglia.
Pertanto non può essere concesso alla ricorrente l'assegno di prima infanzia per il mese di dicembre 2000.
2.21. Le ulteriori due decisioni impugnate emanate il 19 febbraio 2001 si riferiscono all'anno 2001 (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione).
In concreto quindi per calcolare il fabbisogno vitale della famiglia __________, formata dai due genitori e da _____________, e la pigione vanno applicati i nuovi limiti adeguati al 1° gennaio 2001 (cfr. consid. 2.11.).
Il fabbisogno vitale computato dall'amministrazione, corrispondente a fr. 30'970.-- è quindi corretto.
La pigione, comprensiva delle spese accessorie, pagata dalla ricorrente ammonta a fr. 14'400.-- (cfr. consid. 2.12.). Pertanto, a giusta ragione, la Cassa ha ritenuto l'ammontare lordo della pigione effettiva, dato che comunque il massimo riconosciuto dal 1° gennaio 2001 è pari a fr. 15'000.-- (cfr. consid. 2.12.).
2.22. La sola censura che si appalesa fondata è quella relativa al reddito da attività dipendente, il quale ammonta a fr. 37'378.-- (cfr. consid. 2.10.).
In simili condizioni la differenza tra le spese riconosciute di fr. 45'833.-- e il reddito determinante di fr. 39'641.-- corrisponde a fr. 6'192.--.
A tale proposito va ricordato che giusta l'art. 27 cpv. 2 LAF l'importo dell'assegno integrativo non può superare il limite del o dei figli per i quali l'assegno è riconosciuto e che esso corrisponde all'ammontare minimo del fabbisogno vitale dei figli sancito dall'art. 3b LPC dedotto l'importo dell'assegno di base effettivamente percepito (cfr. messaggio relativo all'introduzione di una nuova legge sugli assegni di famiglia del 19 gennaio 1994, pag. 16-17 e 51; art. 27 cpv.1 LAF; STCA del 28 aprile 1999 nella causa S.; STCA del 24 aprile 1999 nella causa B.).
Nell'evenienza concreta l'importo massimo annuo erogabile a titolo di assegno integrativo ammonta a fr. 5'854.-- (fr. 8'050.-- - fr. 2'196.--; cfr. consid. 2.11.).
Di conseguenza all'assicurata può essere erogato un assegno integrativo di fr. 488.-- mensili a partire dal 1° gennaio 2001, come correttamente ammesso dalla Cassa nello scritto del 16 ottobre 2001 (cfr. consid. 1.7.).
2.23. Per quanto attiene all'assegno di prima infanzia va rilevato che, sulla base di quanto esposto per l'assegno integrativo, le spese riconosciute ammontano sempre a fr. 45'833.--, mentre i redditi determinanti, tenendo conto pure dell'assegno integrativo spettante all'assicurata, corrispondono a fr. 45'495.-- (fr. 39'641.-- + fr. 5'854.--; consid. 2.22.).
La ricorrente ha pertanto diritto a un assegno di prima infanzia di fr. 28.-- mensili, come del resto riconosciuto dall'amministrazione il 16 ottobre 2001 (cfr. consid. 1.7.).
2.24. Va tuttavia ribadito che l'assegno di prima infanzia è erogato unicamente al genitore che si occupa della cura del figlio e non esercita nessuna attività lucrativa oppure ne esercita una in misura non superiore al 50% (cfr. art. 31 lett. b LAF). Inoltre esso garantisce un reddito minimo durante al massimo i primi tre anni di vita del figlio (cfr. art. 33 cpv. 2 lett.c LAF).
Nella fattispecie ____________ è nato il 16 aprile 1998. Egli ha dunque compiuto i tre anni il 16 aprile 2001, quindi il diritto all'assegno di prima infanzia è esistito unicamente fino al 30 aprile 2001.
Nel suo scritto del 29 ottobre 2001 (cfr. consid. 1.8.) la ricorrente ha asserito che, non percependo più l'assegno di prima infanzia, a seguito del compimento da parte di ____________ del 3° anno di età, l'importo dell'assegno integrativo a suo favore deve aumentare proporzionalmente, in quanto l'assegno di prima infanzia non è più computato quale reddito nel calcolo di tale assegno.
A tale proposito va osservato che giusta l'art. 35 cpv. 1 LAF è l'assegno integrativo che viene conteggiato nel calcolo dell'assegno di prima infanzia e non il contrario.
Nel sistema della LAF infatti l'assegno integrativo deve coprire in modo selettivo i costi aggiuntivi di un figlio (cfr. art. 27 cpv. 2 LAF; D. Cattaneo, La legge sugli assegni di famiglia: caratteristiche, sentenze e problemi aperti, in "Il diritto pubblico ticinese nel terzo millennio", RDAT I-2000, pag. 124-125). L'assegno di prima infanzia invece garantisce, sempre in modo selettivo, un reddito minimo alle persone che rinunciano ad esercitare un'attività lucrativa o la riducono, lavorando al massimo al 50%, per dedicarsi alla cura del figlio, durante (al massimo) i primi tre anni di vita del figlio (cfr. art. 31 e 32 LAF, D. Cattaneo, op. cit. pag. 125).
Pertanto l'estinzione del diritto dell'assicurata all'assegno di prima infanzia a decorrere dal 1° maggio 2001 è ininfluente per il calcolo dell'assegno integrativo.
2.25. La ricorrente ha richiesto che gli atti siano trasmessi alla Cassa affinché si determini sull'importo da concederle a titolo di assegni integrativi e assegni di prima infanzia dal 16 aprile 1998 - giorno in cui è nato il figlio - al 31 ottobre 1999. Essa sostiene che giusta l'art. 39 LAF il diritto al pagamento di arretrati, dovuti per l'assegno di base o per l'assegno giovani in formazione o giovani invalidi si estingue cinque anni dopo la fine del mese per il quale la prestazione era dovuta (cfr. consid. 1.3.).
Al riguardo va segnalato che l'art. 39 LAF prevede:
" 1 Il diritto al pagamento di arretrati, dovuti per l'assegno di base o per l'assegno giovani in formazione o giovani invalidi, si estingue cinque anni dopo la fine del mese per il quale la prestazione era dovuta.
2 Il diritto al pagamento dell'assegno integrativo e di prima infanzia decorre dal primo giorno del mese in cui è depositata la domanda e sono adempiute le condizioni legali a cui esso è subordinato."
Dunque condizione sine qua non per acquisire il diritto al pagamento dell'assegno integrativo e dell'assegno di prima infanzia è l'inoltro della relativa domanda all'autorità competente.
Nel caso di specie l'assicurata ha richiesto l'erogazione di tali assegni il 25 ottobre 1999, inviando il relativo formulario alla Cassa (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione).
Di conseguenza l'assicurata non ha diritto ad assegni integrativi e di prima infanzia per il periodo precedente questa data.
2.26. Visto quanto sopra, relativamente alle decisioni per il mese di dicembre 2000, il ricorso contro la decisione che rifiuta l'assegno integrativo è parzialmente accolto (cfr. consid. 2.19.). Mentre il ricorso contro il provvedimento inerente al rifiuto dell'assegno di prima infanzia deve essere respinto e la relativa decisione confermata (cfr. consid. 2.20.).
Per quanto concerne le decisioni relative all'anno 2001, il ricorso contro la decisione di rifiuto dell'assegno integrativo è accolto (cfr. consid. 2.22.).
Il gravame contro il provvedimento relativo all'assegno di prima infanzia è per contro parzialmente accolto (cfr. consid. 2.23.).
2.27. Visto l'esito dei ricorsi, ____________ ha diritto al versamento di fr. 1'200.-- a titolo di ripetibili, ciò che rende priva d'oggetto l'istanza di assistenza giudiziaria (cfr. STFA del 18 agosto 1999 nella causa T., U 59/99; STFA del 2 agosto 1999 nella causa D., I 360/97).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso contro l'ordine di restituzione è parzialmente accolto.
§ La decisione impugnata è annullata e riformata nel senso che l'assicurata è tenuta a restituire l'importo di fr. 5'772.-- a titolo di assegni integrativi e di prima infanzia percepiti a torto.
2.- Il ricorso relativo al rifiuto dell'assegno integrativo per il mese di dicembre 2000 è parzialmente accolto.
§ La decisione impugnata è riformata nel senso che all'assicurata è riconosciuto, per il mese di dicembre 2000, un assegno integrativo dell'importo di fr. 396.--.
3.- Il ricorso contro il rifiuto dell'assegno di prima infanzia per il mese di dicembre 2000 è respinto.
4.- Il ricorso relativo al rifiuto dell'assegno integrativo a decorrere dal 1° gennaio 2001 è accolto.
§ La decisione impugnata è riformata nel senso che all'assicurata è riconosciuto, dal 1° gennaio 2001 al 30 aprile 2001, un assegno integrativo mensile dell'importo di fr. 488.--.
5.- Il ricorso concernente il rifiuto dell'assegno di prima infanzia a far tempo dal 1° gennaio 2001 è parzialmente accolto.
§ La decisione impugnata è riformata nel senso che all'assicurata è riconosciuto, dal 1° gennaio 2001, un assegno di prima infanzia mensile dell'importo di fr. 28.--.
6.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La Cassa verserà alla ricorrente fr. 1'200.-- a titolo di ripetibili.
7.- Intimazione alle parti.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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