AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 39.2001.32
Data decisione, Autorità: 23.10.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n. 39.2001.00032
rs/sc
Lugano 23 ottobre 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Raffaella Sartoris
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 18 marzo 2001 di
__________,
contro
la decisione del 22 febbraio 2001 emanata da
Cassa cantonale assegni familiari, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di assegni di famiglia
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione 10 dicembre 1999 la Cassa cantonale per gli assegni familiari (di seguito la Cassa) ha attribuito a __________, a favore della figlia __________ (2.6.1989), un assegno integrativo di fr. 470.-- mensili con effetto dal 1° novembre 1999 (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione).
1.2. A seguito dell'usuale procedura di revisione degli assegni di famiglia, la Cassa con decisione 17 gennaio 2001, ha ordinato all'assicurata di restituire l'importo di fr. 4'700.-- percepiti indebitamente nel periodo dal 1° marzo - 31 dicembre 2000.
A motivazione della richiesta la Cassa ha precisato che:
" con decisione del 10 dicembre 1999 la nostra Cassa le ha accordato un assegno integrativo di fr.470.‑‑ mensili a contare dal 01.11.1999.
In sede di revisione periodica del diritto, siamo venuti a conoscenza che ha iniziato un'attività lucrativa parziale presso la ditta __________ in data 28.02.2000, con una retribuzione di fr. 2000.‑ mensili lordi per 13 mensilità.
Questa situazione ci è stata comunicata in modo intempestivo e determina il rifiuto della nostra prestazione con effetto retroattivo al 01.03.2000.
L'articolo 41 LAF dispone che il titolare del diritto o il beneficiario sono tenuti ad informare tempestivamente la Cassa cantonale per gli assegni familiari su ogni cambiamento rilevante per il diritto all'assegno.
Ne consegue che per il periodo dal 1° marzo 2000 al 31 dicembre 2000 ha percepito a torto l'importo di fr. 4'700.‑- come da seguente conteggio:
Assegno integrativo percepito:
dal 01.03.00 al 31.12.00 10 mesi a fr. 470.‑ fr. 4'700.‑-
Assegno integrativo di diritto:
dal 01.03.00 al 31.12.00 10 mesi a fr. 0.‑ fr. 0.‑‑
Totale assegno integrativo a nostro favore fr. 4'700.‑‑
Alleghiamo inoltre la decisione di rifiuto dell'assegno integrativo con validità dal 01.01.2001." (Doc. _)
1.3. In data 7 febbraio 2001 l'interessata ha inoltrato una domanda di condono alla Cassa, sostenendo la propria buona fede e una situazione economica precaria (cfr. doc. _).
Con decisione 22 febbraio 2001 la Cassa ha respinto la domanda di condono e ha rilevato:
" (…)
Gli assegni familiari riscossi a torto devono essere restituiti: il rimborso non può essere chiesto se l'interessato era in buona fede e se la restituzione costituisse un onere troppo grave (cfr. art. 44 cpv. 3 LAF).
Le condizioni legali citate devono pertanto essere ambedue soddisfatte.
La "buona fede" non è riconosciuta dalla legge quando il versamento a torto della prestazione è dovuto a negligenza della persona tenuta alla restituzione. Agisce con negligenza chi, al momento della richiesta, non ha prestato quel minimo di accuratezza che si poteva pretendere da lui, tenendo conto delle sue capacità e del suo grado d'istruzione, nell'adempimento dell'obbligo d'istruzione o accettando gli assegni familiari versatigli a torto.
La condizione legale dell'onere troppo grave deve essere assolta dalla persona obbligata alla restituzione e viene accertata in base alle condizioni di esistenza di questa persona: di norma si ammette questa condizione quando il reddito determinante non supera i limiti massimi stabiliti dall'articolo 2 cpv. 1 e 3 LPC.
Sulle nostre decisioni per assegni di famiglia citiamo:
" Obbligo di annunciare ogni cambiamento della situazione personale o economica; ogni cambiamento delle condizioni personali ed economiche dei beneficiari indicati nella decisione deve essere annunciato immediatamente all'istituto delle assicurazioni sociali, Via Ghiringhellí 15 a, 6500 Bellinzona (anche l'inizio o la fine di un termine quadro della disoccupazione o di un'attività lucrativa).
In caso di inosservanza di questo obbligo, l'assicurato dovrà restituire le prestazioni indebitamente percepite."
Nel presente caso la buona fede non è riconosciuta poiché solo nel corso del mese di ottobre 2000 ci ha comunicato di aver iniziato un'attività lavorativa presso le ____________ (inizio attività 28.02.2000).
Mancando la prima condizione cumulativa per ottenere il condono, non è necessario esaminare l'altra, quella dell'onere troppo grave." (Doc. _)
1.4. Contro questa decisione l'assicurata ha inoltrato, il 18 marzo 2001, un tempestivo ricorso nel quale si è così espressa:
" (…)
I motivi per i quali mi portano a farvi appello sono la convinzione della mia buona fede e che la restituzione mi imporrebbe un onere troppo grave visto le condizioni economiche della mia famiglia.
I fatti rimontano al 10 dicembre 1999, quando mi è stato accordato un assegno integrativo di fr. 470.-- mensili, vista la precaria situazione economica della mia famiglia, conseguenza di uno stato di separazione legale.
Non potete immaginare la mia allegria quando mi è pervenuta la decisione da parte dell'Istituto delle Assicurazioni, che mi annunciavano il diritto a questo assegno integrativo.
Ero senza lavoro e percepivo unicamente fr. 1'900.-- di alimenti da parte di mio marito per me e la mia famiglia.
Da uno stato psicologico di grande detrimento, sono passata a uno stato di grande allegria e di speranza in giorni migliori.
Ed è in questo momento che ho commesso involontariamente la negligenza di non aver letto tutta la documentazione che mi è stata inviata.
E cioè che dovevo annunciare qualora la mia situazione economica fosse cambiata.
Ho iniziato un'attività lucrativa al 50% presso la ____________ il 28.02.2000 di fr. 2'100.-- mensili lordi per 12 mensilità.
Nel mese di ottobre 2000, in seguito agli accertamenti in sede di revisione da parte dell'Istituto delle assicurazioni sociali, ho comunicato, tutta contenta, questo avvenimento, convinta tra l'altro di continuare ad avere diritto al loro assegno.
Confesso che essendo la prima volta che mi trovavo in una situazione del genere, non capivo molto bene su che basi di calcolo vengono stipulati questi assegni e ho ancora difficoltà a capire oggi.
Anche se la mia situazione era migliorata facevo e faccio tuttora fronte a spese considerevoli, come potete verificare nella copia della mia lettera del 7 febbraio 2001.
Ma secondo questo istituto, non entra più in considerazione l'onere troppo grave, ma la mia buona fede, di non avere annunciato tempestivamente la mia nuova situazione economica.
Ma come avrei potuto farlo se purtroppo avevo trascurato involontariamente la lettura integrale della documentazione che mi è stata inviata?
Anzi, anche dopo gli accertamenti fatti nel mese di ottobre 2000 hanno continuato ad inviarmi la somma di fr. 470.-- mensili fino a dicembre 2000.
Tra l'altro è solo dopo una mia telefonata fatta a questo Istituto durante le prime settimane di gennaio 2001, non vedendo l'assegno integrativo arrivare, che esso ha reagito.
Solo allora, dopo che mi è stato comunicato che non soltanto non avrei più diritto a percepire l'assegno, ma che dovrei restituire anche la somma di fr. 4'700.--, che leggendo il courrier a me indirizzato allora, e questa volta integralmente, ho verificato la mia negligenza.
Anche se di negligenza si tratti posso assicurarvi che si è trattato di una negligenza involontaria dettata probabilmente dall'euforia che questa notizia mia ha procurato.
Insomma credo in tutta la mia coscienza di aver agito in buona fede e il fatto di essere stata messa in causa mi sconvolge.
Come dovrei provare la mia buona fede a questo Istituto?
Non ho mai negato la mia colpa, ma vi prego di credermi che questa è stata frutto di una mancanza di accuratezza involontaria da parte mia.
Ho agito in buona fede.
Unitamente al fatto che l'onere è troppo grave per la mia famiglia vi prego pertanto di accettare la mia domanda di condono per la restituzione di fr. 4'700.--." (Doc. I)
1.5. Con risposta 25 aprile 2001 la Cassa ha proposto di riconoscere la buona fede dell'interessata dal 27 ottobre 2000, ovvero da quando l'amministrazione è stata informata dell'attività lucrativa svolta dall'assicurata.
La Cassa ha in particolare osservato:
" (…)
a) Con decisione del 10.12.1999 la ricorrente è stata posta al beneficio di un assegno integrativo di fr. 470.00 mensili a contare dal 01.11.1999;
b) L'erogazione di tale assegno si giustificava per il fatto che la ricorrente disponeva di entrate per soli fr. 22'800.00 annui a fronte di un fabbisogno ammontante a fr. 35106.00;
c) Nel mese di agosto 2000 la Cassa avviava la revisione periodica del diritto all'assegno integrativo: in tale occasione, esattamente il 27.10.2000, veniva a conoscenza dell'inizio dell'attività lucrativa della ricorrente che risaliva al 27.02.2000;
d) L'attività svolta presso le __________ al 50% consentiva alla ricorrente di ottenere un reddito supplementare di fr. 2'000.00 mensili per il periodo di prova e di fr. 2'100.00 mensili per 13 mensilità dopo il periodo di prova;
e) I nuovi redditi, aggiunti agli alimenti già percepiti, modificavano in modo sostanziale la situazione economica della ricorrente dal 01.03.2000.
Da quanto precede, come pure dalle stesse argomentazioni ricorsuali, risulta evidente l'omissione commessa dalla ricorrente. La mancata comunicazione tempestiva di questo importante cambiamento della situazione economica non è compatibile con il riconoscimento della buona fede.
Considerato che il requisito dell'onere troppo grave è soddisfatto, la Cassa si dichiara disposta a concedere la buona fede solo dal 27.10.2000, momento in cui fu informata dell'attività lucrativa svolta.
Il condono può quindi riguardare solo la prestazione erogata dal 01.11.2000 al 31.12.2000 ammontante a fr. 940.‑, mentre va respinto per il periodo dal 01.03.2000 al 31.10.2000 durante il quale sono stati versati assegni per un totale di fr. 3'760.-." (Doc. _)
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa D.C., I 623/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa G.H., H 304/99).
Nel merito
2.2. Oggetto del contendere è il condono della restituzione di fr. 4'700.-- che a mente della Cassa sono stati percepiti a torto da __________ a titolo di assegni integrativi per il periodo dal 1° marzo al 31 dicembre 2000.
Va rilevato che nella risposta di causa l'amministrazione ha riconosciuto per i mesi di novembre e di dicembre 2000 la buona fede dell'assicurata, visto che il formulario relativo alla revisione degli assegni di famiglia compilato dalla ricorrente, in cui quest'ultima ha indicato l'inizio della sua attività lucrativa presso le __________, è pervenuto alla Cassa alla fine del mese di ottobre 2000 (cfr. consid. 1.5.).
L'art. 24 LAF stabilisce come segue le condizioni per poter beneficiare dell'assegno integrativo:
" Il genitore domiciliato nel Cantone ha diritto all'assegno (integrativo), per il figlio, se cumulativamente:
a) ha la custodia del figlio;
b) ha il domicilio nel Cantone da almeno tre anni;
c) il reddito disponibile del o dei genitori, con l'aggiunta
dell'eventuale assegno di base nonché degli eventuali obblighi
alimentari, è inferiore ai limiti minimi previsti dalla legislazione sulle
prestazioni complementari all'AVS/AI.
Se entrambi i genitori hanno la custodia del figlio, la madre ha
diritto all'assegno.
Non ha diritto all'assegno il beneficiario di una prestazione complementare all'AVS/AI, se il figlio è considerato per il calcolo della prestazione."
Per l’art. 27 LAF
" 1 L'importo dell'assegno, incluso l'eventuale assegno di base nonché gli eventuali obblighi alimentari, è pari alla differenza fra il reddito disponibile ai sensi della legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI ed i limiti minimi.
2 In ogni caso l'importo dell'assegno non può superare il limite del o dei figli per i quali l'assegno è riconosciuto.
3 L'assegno integrativo non è versato se il suo importo annuo è inferiore all'importo mensile dell'assegno di base per un figlio."
Secondo l’art. 28 cpv. 1 a 3 LAF
" Per l’accertamento ed il calcolo sono applicabili per analogia le disposizioni della legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI.
Il reddito del lavoro è computato per intero; la sostanza computabile è considerata quale reddito nella misura di 1/15.
Il premio per l’assicurazione sociale ed obbligatoria contro le malattie a carico della famiglia è preso in considerazione nel calcolo. Le spese di cura e di malattia non sono prese in considerazioni nel calcolo.”
Per la determinazione dell’importo dell’assegno vengono considerati anche i figli:
a) se non sono in formazione, fino ai 18 anni;
b) se sono in formazione, fino al termine della stessa ma al più tardi fino ai 25 anni (art. 34 RegLAF).
2.3. Per l’art. 29 LAF
" 1 L'assegno integrativo deve essere aumentato, ridotto o soppresso in caso di cambiamento del reddito disponibile dei genitori o della composizione della famiglia.
2 Il regolamento disciplina i particolari.
3 L'aumento avviene con il primo giorno del mese in cui la domanda di revisione è stata inoltrata.
4 La riduzione o la soppressione interviene:
a) se il cambiamento è stato annunciato tempestivamente, il primo giorno del mese successivo la notifica della decisione;
b) se l'interessato ha ottenuto le prestazioni indebitamente, retroattivamente dalla data in cui avvenne la modifica determinante."
In proposito l’art. 35 Reg.LAF precisa che
" 1 Per cambiamento della composizione della famiglia si intende ogni variazione nella comunione di persone che è alla base del calcolo della prestazione.
2 L'assegno integrativo è aumentato o ridotto in caso di cambiamento importante del reddito disponibile dei genitori.
3 Il cambiamento del reddito disponibile è importante quando esso provoca una modifica di almeno fr. 500.- all'anno dell'assegno erogato."
Secondo l’art. 36 Reg.LAF inoltre
" L'assegno integrativo è soppresso in qualsiasi momento se non sono più adempiute le condizioni legali."
2.4. Secondo l’art. 41 LAF
" Il titolare del diritto o il beneficiario sono tenuti ad informare tempestivamente il datore di lavoro, rispettivamente la Cassa competente, su ogni cambiamento rilevante per il diritto all'assegno."
In proposito l'art. 70 del Reg.LAF precisa che
" Il titolare del diritto o il beneficiario informano immediatamente la Cassa cantonale per gli assegni familiari di ogni cambiamento rilevante per il diritto all'assegno, in particolare:
a) ogni mutamento delle condizioni personali o familiari del titolare del diritto o del beneficiario;
b) ogni variazione della situazione economica del titolare del diritto o del beneficiario, rispettivamente dei loro familiari."
Anche secondo l'art. 42 LAF
" Il titolare del diritto o il beneficiario e i loro familiari, i datori di lavoro, le Autorità amministrative cantonali e comunali, le Autorità giudiziarie, le Assicurazioni sociali e private sono tenuti a fornire tutte le informazioni utili all'accertamento del diritto agli assegni ed al pagamento dei contributi."
2.5. Per quanto riguarda l'obbligo di restituzione e del condono l’art. 44 LAF prevede che
" 1 L'assegno indebitamente percepito deve essere restituito.
2 Il diritto di esigere la restituzione è perento dopo un anno dal momento in cui la Cassa ha avuto conoscenza dell'indebito ma, in ogni caso, dopo cinque anni dal pagamento dell'assegno.
3 La restituzione è condonata da parte della Cassa competente, in tutto od in parte, se il richiedente ha percepito la prestazione indebita in buona fede e se, tenuto conto delle sue condizioni economiche al momento della restituzione, il provvedimento costituirebbe per lui un onere troppo grave."
Dal tenore del Messaggio alla LAF emerge che la norma è stata formulata analogamente all’art. 27 OPC, applicabile in materia di prestazioni complementari (Messaggio p. 54).
Per l’art. 76 Reg.LAF
" 1 In caso di violazione dell'obbligo di informare, la Cassa cantonale per gli assegni familiari emette un ordine di restituzione nei confronti del titolare del diritto o del beneficiario dell'assegno.
2 La richiesta di condono è presentata dalla persona tenuta alla restituzione alla Cassa cantonale per gli assegni familiari.
3 La richiesta è presentata, debitamente motivata, nel termine di 30 giorni dalla notifica della decisione di ordine di restituzione della Cassa."
Secondo l’art. 47 LAF, infine,
" Per quanto non previsto dalla legge, sono applicabili le disposizioni della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia ed i superstiti e la legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI."
2.6. Secondo la giurisprudenza in vigore in materia di restituzione in ambito LAVS, applicabile anche alla LPC e quindi in materia LAF, in base al rinvio di cui all’art. 47 LAF, la richiesta di restituzione è subordinata ai presupposti della revisione processuale o del riesame. In effetti l’amministrazione può riesaminare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è senza dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante oppure deve procedervi se si manifestano nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a indurre ad una conclusione giuridica differente. Solo in tali casi può richiedere una restituzione (cfr. STFA del 20 ottobre 2000 nella causa S.C., C 25/00; DTF 122 V 21; RCC 1989 p. 547; RCC 1985 p. 63; Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1994, ad art. 3 p. 68).
Per quel che concerne l’importanza della correzione non è possibile fissare un ammontare limite generalmente valido. E’ infatti determinante l’insieme delle circostanze del singolo caso (RCC 1989 p. 547; DTF 126 V 54).
E' tenuto alla restituzione ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto. La prestazione è quindi stata erogata in contrasto con la legge. A questo stadio non è determinante sapere se l'assicurato era in buona fede oppure no quando ha ricevuto l'indebita prestazione. Il problema della buona fede è infatti oggetto di esame nell'ambito della procedura successiva di condono (Widmer, Die Rückerstattung unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea 1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese; STFA del 20 ottobre 2000 nella causa S.C., C 25/00).
Il principio della restituzione sancito all'art. 47 cpv. 1 LAVS, analogo alle regole del diritto civile (miranti ad evitare l'arricchimento indebito, cfr. art. 62ss CO), ha beneficiato di un complemento importante nell'ambito dell'AVS e delle leggi ad essa correlate (art. 49 LAI e art. 27 LPC), nel senso che, se il principio della restituzione è stato stabilito (da un profilo oggettivo), la persona tenuta a restituire ha la possibilità di domandare, in una procedura distinta, il condono della restituzione, se egli era in buona fede e se la restituzione costituirebbe un onere troppo grave (art. 47 cpv. 1, 2a frase LAVS e art. 79 OAVS; Valterio, Commentaire de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants, pag. 226; STCA 14 maggio 1993 in re G.P.).
Questo concetto è stato pure ripreso dall'art. 44 cpv. 3 LAF (cfr. consid. 2.5.).
2.7. Nel caso in esame l'assicurata non ha contestato l'obbligo di restituzione fatto valere dalla Cassa.
Dagli atti di causa risulta che la ricorrente dal 28 febbraio 2000 ha iniziato a lavorare al 50% presso la ____________ in qualità di impiegata, con uno stipendio mensile, nei primi tre mesi di prova, di fr. 2'000.-- lordi e dal mese di giugno 2000 di fr. 2'100.-- lordi (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione).
La Cassa nei nuovi conteggi ha computato a titolo di reddito da attività dipendente l'importo di fr. 23'138.-- (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione.
Tenendo conto del salario di fr. 2'000.-- lordi, versato all'assicurata durante il periodo di prova, il guadagno annuo al netto dei contributi sociali (AVS 5.05%; AD 1,5%; Infortuni non professionali 1,63%, doc. _ agli atti dell'amministrazione) ammonta tuttavia a fr. 23'868.--. Considerando, per contro, lo stipendio di fr. 2'100.-- lordi le entrate annue nette sono pari a fr. 25'066.60.
Occorerebbe dunque chiedersi per quali motivi la Cassa non ha effettuato due conteggi separati, uno per il periodo di prova da marzo a maggio 2000 e un altro per il lasso di tempo da giugno a dicembre 2000.
Inoltre bisognerebbe domandarsi come l'amministrazione sia giunta all'importo di fr. 23'138.-- e se eventualmente quest'ultimo ammontare tiene conto delle spese di trasporto a cui l'assicurata deve verosimilmente far fronte per recarsi dal suo domicilio di Balerna al luogo di lavoro di Melano.
Tuttavia tali questioni possono, nella fattispecie, rimanere irrisolte. Non è infatti indispensabile conoscere l'importo esatto del guadagno dell'assicurata, in quanto già a partire da un reddito netto da attività dipendente di fr. 12'306.--, ammontare certamente inferiore a quanto realmente percepito dall'interessata, essa non avrebbe avuto diritto all'assegno integrativo. Infatti i redditi (costituiti dagli alimenti versati dal marito di fr. 20'604.--, dagli assegni di base di fr. 2'196 e dal guadagno ottenuto dall'attività lavorativa della ricorrente) avrebbero coperto comunque il fabbisogno di fr. 35'106.-- (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione).
Va, per inciso, rilevato che l'assicurata, avendo iniziato a lavorare al 50% e avendo la custodia della figlia, dovrebbe percepire gli assegni di base al 50%. Infatti l'art. 11 cpv. 2 LAF prevede che se uno solo dei genitori ha la custodia del figlio ed entrambi esercitano un'attività salariata, ha diritto all'assegno il genitore che ha la custodia del figlio.
In casu dal certificato di salario non risulta che all'assicurata sia versato mensilmente l'assegno di base (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione). Emerge invece dagli estratti bancari della ricorrente che suo marito, ancora nel mese di agosto 2000, le ha bonificato, a favore della figlia, fr. 700.-- comprensivi dell'assegno di base intero (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione). Per questo motivo, a ragione, la Cassa, a titolo di assegni di base, ha computato, anche nei nuovi calcoli, l'importo annuo di fr. 2'196.--.
E' pacifico, pertanto, che le entrate annue della famiglia ________ dal mese di marzo 2000 erano superiori al reddito considerato dalla Cassa ai fini del calcolo dell'assegno integrativo (cfr. doc. _), la quale si era basata unicamente su quanto la ricorrente percepiva dal marito dal quale vive separata (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione) e sugli assegni di base interi (ovvero fr. 22'800.--).
Di conseguenza risulta chiaramente che, essendosi realizzato un cambiamento importante del reddito disponibile dell'assicurata (cfr. art. 35 Reg.LAF), il calcolo dell'assegno integrativo andava rivisto in base al nuovo reddito più elevato.
In simili condizioni, dunque, l'assicurata ha effettivamente percepito indebitamente gli assegni integrativi che le sono stati erogati a favore della figlia _________. Essi vanno così restituiti.
2.8. Riguardo ai presupposti del condono va innanzitutto ricordato che la giurisprudenza, relativamente al concetto di buona fede, distingue la mancanza di coscienza dell’irregolarità commessa, dalla questione a sapere se, nelle circostanze concrete, l’interessato poteva invocare la buona fede o avrebbe dovuto, facendo prova dell’attenzione da lui esigibile, riconoscere l’errore di diritto commesso. La problematica relativa alla coscienza dell'irregolarità commessa è una questione di fatto, per contro quella concernente l'attenzione esigibile è di diritto (cfr. Pratique VSI 1994 p. 126; DTF 122 V 221 = Pratique VSI 1996 pag. 269).
La buona fede non è infatti compatibile con un comportamento di grave negligenza da parte dell'assicurato (U. Meyer-Blaser, "Die Rückerstattung von Sozialversicherungsleistungen, in RSJB 1995, pag. 481).
Secondo l'art. 3 cpv. 2 CCS, che è applicabile analogicamente,
" nessuno può invocare la propria buona fede quando questa non sia compatibile con l'attenzione che le circostanze permettevano di esigere da lui."
Compete al Giudice inoltre, sulla base di un criterio oggettivo, cioè indipendentemente dalle conoscenze e dalle attitudini particolari della parte, determinare il grado dell’attenzione richiesta (DTF 79 II 59).
La buona fede deve essere quindi esclusa, qualora i fatti che hanno determinato l'obbligo di restituire (violazione dell'obbligo di annunciare o di informare) sono imputabili a comportamento doloso o negligenza grave dell'interessato.
Viceversa, l'assicurato può prevalersene quando l'atto o l'omissione colpevole siano costitutivi unicamente di una violazione lieve dell'obbligo di annunciare o di informare (Pratique VSI 1994, pag. 125ss; DTF 118 V 218, 112 V 105, 110 V 180 consid. 3 c, 102 V 245 consid. a) oppure se non ha violato tale obbligo (U. Meyer-Blaser, op. cit., 481/482).
Infatti, la buona fede presuppone che l'assicurato ignori che una prestazione gli è versata indebitamente. Di detta ignoranza egli non si può avvalere se la stessa è stata determinata da sua negligenza (STFA non pubbl. del 31 agosto 1993 in re I. R p. 3).
2.9. Il requisito dell'onere gravoso è intimamente legato alla situazione economica della persona tenuta a restituire l'indebito e deve essere valutato in base alle sue capacità finanziarie.
Dovrà pertanto essere stabilito concretamente, tenendo conto della particolare situazione patrimoniale dell'obbligato al momento di restituire.
2.10. Nel caso in esame la Cassa rimprovera all'assicurata di non avere notificato tempestivamente l'inizio della sua attività lavorativa che ha avuto luogo il 28 febbraio 2000. Questa circostanza avrebbe permesso di procedere all'adeguamento dell'assegno integrativo alla nuova situazione.
L'interessata sostiene di non essere stata al corrente dell'obbligo di informare l'amministrazione, in quanto a causa dell'euforia dovuta alla notizia di avere diritto a un assegno integrativo a favore della figlia, essa non avrebbe letto tutta la documentazione inviatale dalla Cassa. Essa era infatti talmente contenta di sapere che la sua situazione economica sarebbe migliorata grazie all'erogazione degli assegni, che ingenuamente avrebbe omesso di leggere tutte le pagine (cfr. consid. 1.3.; 1.4.; doc. _).
Alla fine del mese di ottobre 2000 la ricorrente ha trasmesso alla Cassa il formulario di revisione degli assegni di famiglia (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione), dal quale si evince che l'assicurata dal 28 febbraio 2000 ha esercitato un'attività lucrativa presso le _____________ al 50%.
2.11. Per quanto concerne il periodo dal 1° marzo 2000 al 31 ottobre 2000 va osservato che, come menzionato sopra (cfr. consid. 2.4.), l'art. 41 LAF prevede espressamente che ogni cambiamento rilevante per il diritto agli assegni familiari deve essere comunicato tempestivamente alla Cassa competente.
Inoltre l'art. 70 RegLAF enuncia, in relazione all'assegno integrativo, che è proprio la Cassa cantonale per gli assegni familiari che deve essere informata.
Nell'evenienza concreta con la decisione del 10 dicembre 1999 trasmessa alla ricorrente, che le ha accordato l'assegno integrativo a favore della figlia ________, la Cassa cantonale per gli assegni familiari ha avvertito espressamente di quanto segue:
" Obbligo di annunciare ogni cambiamento della situazione personale o economica
Ogni cambiamento delle condizioni personali ed economiche dei beneficiari indicati nella decisione deve essere annunciato immediatamente alla:
Istituto delle assicurazioni sociali
Cassa cantonale per gli assegni familiari
Servizio prestazioni complementari
e assegni familiari
Casella postale 2121
6501 Bellinzona
In particolare quanto segue:
il cambiamento di indirizzo;
il cambiamento di domicilio;
la separazione, il divorzio o il nuovo matrimonio;
il decesso del coniuge o di un figlio che è considerato nel calcolo;
l'inizio, la fine o l'interruzione dell'apprendistato, oppure la fine o
l'interruzione della formazione scolastica;
l'inizio o la fine di una attività lucrativa;
l'aumento o la diminuzione del reddito o della sostanza (per
esempio: eredità, donazioni, rendite, pensioni, ecc.);
la vendita di beni immobiliari;
l'inizio o la fine delle prestazioni concesse da una cassa malattia o
da un'assicurazione privata.
In caso di inosservanza di questo obbligo, l'assicurato dovrà restituire le prestazioni indebitamente percepite. Sono inoltre riservate le sanzioni penali." (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione)
Pertanto l'assicurata è stata resa attenta della circostanza che la Cassa deve essere informata di ogni cambiamento rilevante ai fini del diritto all'assegno, in quanto autorità competente.
2.12. Va, inoltre segnalato che il TFA ha precisato che, la percezione di un nuovo reddito, nel caso di una persona che vive in una situazione finanziaria difficile, ha evidentemente delle conseguenze importanti (cfr. RDAT I-1997; RCC 1990 pag. 162).
In una sentenza del 26 agosto 1993 nella causa E.G, pubblicata in Pratique VSI 1994 pag. 125, l'Alta Corte ha deciso che l'aumento retroattivo di una rendita dell'AVS è un fatto elementare e che la relativa omissione di comunicare questa circostanza non può essere qualificata come un'infrazione leggera. La Massima Istanza al riguardo ha precisato:
" (…)
Le dossier permet de conclure que l'intimée devait être consciente de l'importance d'une modification d'un élément particulier du revenu ou des dépenses sur le montant de la PC ou aurait au moins dû la discerner en faisant preuve d'un minimum d'attention. C'est ainsi qu'à plusieurs reprises dans le passé, elle fut parfaitement en mesure de signaler à la caisse soit une augmentation d'un poste de "dépenses", soit une erreur de calcul PC à son avantage. L'omission d'annoncer un fait aussi élémentaire que l'augmentation rétroactive de la rente de vieillesse ne saurait par conséquent, au regard des circonstances, être qualifiée d'infraction légère à l'obligation d'annoncer."
(cfr. Pratique VSI 1994 pag. 129)
Nel caso di specie l'aumento mensile di reddito dell'assicurata è stato rilevante (cfr. consid. 2.7.).
Di conseguenza la ricorrente avrebbe dovuto, applicando l'attenzione da essa ragionevolmente esigibile, riconoscere l'irregolarità giuridica commessa.
Dal mese di marzo 2000, inoltre, le entrate della famiglia _________ erano aumentate di un importo superiore all'ammontare mensile degli assegni, che corrispondeva a fr. 470.-- (cfr. consid. 1.1.). Pertanto l'assicurata avrebbe dovuto, già solo per questo fatto, rendersi conto che il calcolo dell'assegno andava rivisto: l'aumento del reddito disponibile di una famiglia deve infatti essere utilizzato per le necessità primarie e permettere la riduzione o eventualmente la soppressione degli assegni di famiglia a carattere selettivo e finanziati in parte tramite le imposte, quali sono gli assegni integrativi e gli assegni di prima infanzia (cfr. D. Cattaneo, "La legge sugli assegni di famiglia: caratteristiche, sentenze e problemi" in RDAT I-2000 pag. 121 segg. (124-125)).
2.13. A proposito di quanto sostenuto dalla ricorrente relativamente al fatto che la notifica della decisione di assegnazione degli assegni integrativi l'ha resa così felice da tralasciare la lettura integrale del provvedimento, va osservato che questa allegazione non permette comunque di giustificare la mancata comunicazione alla Cassa dell'inizio della sua attività lavorativa.
Infatti pur ammettendo che la ricorrente, quando ha ricevuto la decisione della Cassa, è stata colta da uno stato di euforia, essa avrebbe potuto e dovuto esaminare attentamente il provvedimento una volta passata l'emozione della lieta notizia.
La decisione era peraltro costituita solamente da tre pagine: se si fosse comportata diligentemente avrebbe senz'altro letto accuratamente tali fogli.
L'assicurata, inoltre, di professione è segretaria (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione), perciò deve sapere che ogni documento importante che si riceve va letto dall'inizio alla fine, proprio per evitare conseguenze spiacevoli.
2.14. La ricorrente, contrariamente a quanto previsto all'art. 41 LAF e all'art. 70 Reg.LAF, non ha dunque comunicato fino alla fine del mese di ottobre 2000, quando ha inviato alla Cassa il formulario di revisione degli assegni di famiglia (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione), l'inizio della sua attività lucrativa all'organo amministrativo competente. Pertanto essa, dal 1° marzo alla fine del mese di ottobre 2000, ha senz'altro violato il proprio obbligo di informare l'amministrazione
A mente di questa Corte la violazione commessa dall'assicurata, avendo la Cassa avvisato in modo chiaro ed esplicito quest'ultima circa il suo obbligo di informare l'organo competente (cfr. consid. 2.11.), configura inoltre una negligenza grave, per cui l'invocata buona fede non deve essere ammessa per il periodo dal 1° marzo al 31 ottobre 2000.
2.15. Differente, per contro, deve essere il giudizio relativo ai mesi di novembre e di dicembre 2000.
In effetti il 27 ottobre 2000 alla Cassa è pervenuto il modulo concernente la revisione degli assegni familiari (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione), nel quale, come visto sopra (consid. 2.10.), l'assicurata ha dichiarato di aver esercitato un'attività lucrativa presso le Cantine ____________ al 50% dal 28 febbraio 2000.
Nonostante tale informazione, la Cassa ha continuato a versare alla ricorrente l'assegno integrativo di fr. 470.--.
A proposito dell’obbligo di informare, sancito agli art. 30 e 41 LAF (cfr. consid. 2.4.) si rileva che il TFA, in materia di prestazioni complementari ha precisato, in un caso in cui il rappresentante dell’assicurato aveva comunicato alla Cassa che il suo tutelato avrebbe ripreso a svolgere attività lucrativa a tempo pieno, senza tuttavia indicare l’ammontare del salario, che la comunicazione era atta a mettere in discussione in modo evidente, durevole e immediato la legalità della concessione della rendita. In tali circostanze l’amministrazione, in virtù del principio inquisitorio, avrebbe dovuto stabilire l’ammontare del reddito, contattando il datore di lavoro, di cui conosceva le coordinate.
Il TFA ha inoltre precisato che, in tale evenienza, le prestazioni indebitamente percepite vanno restituite fino all’istante della ricezione, da parte dell’autorità competente, della notifica tardiva dell’assunzione di un’attività lavorativa o in generale di qualsiasi altra fonte di reddito o di sostanza. Le prestazioni percepite posteriormente a tale data non vanno invece restituite (Pratique VSI 1994 p. 38).
L’Alta Corte ha dichiarato applicabile questo principio anche alla procedura di condono (Pratique VSI 1994 pag. 40 consid. 3b).
La giurisprudenza suesposta dev'essere applicata anche alla LAF, che in materia di restituzione e condono si basa sui medesimi principi delle altre assicurazioni sociali di diritto federale e vi rinvia espressamente.
In concreto l'assicurata ha comunicato alla Cassa la sua attività lavorativa alla fine del mese di ottobre 2000, tramite l'invio del formulario relativo alla revisione degli assegni di famiglia. Pertanto dal mese di novembre 2000 l'amministrazione disponeva degli elementi sufficienti atti a mettere in discussione la legalità della decisione di assegnazione degli assegni integrativi del 10 dicembre 1999 e dunque avrebbe dovuto procedere senza indugio a stabilire l'ammontare preciso dei nuovi redditi (per un caso analogo cfr. STCA del 24 aprile 1999 nella causa F.K.).
Per il periodo 1° novembre - 31 dicembre 2000 deve essere pertanto riconosciuta la buona fede dell'assicurata.
Del resto anche l'amministrazione, nella risposta di causa, ha ammesso tale circostanza e ha precisato inoltre che il requisito dell'onere troppo grave (cfr. consid. 2.9.) è pure soddisfatto (cfr. consid. 1.5.).
2.16. In simili condizioni occorre concludere che il condono deve essere concesso per i mesi di novembre e di dicembre 2000 per un importo corrispondente a fr. 940.-- (fr. 470.-- X 2 mesi).
Per quanto attiene all'importo di fr. 3'760.--, relativo al periodo 1° marzo - 31 ottobre 2000, esso dovrà in ogni caso essere restituito, dal momento che non può essere riconosciuta alla ricorrente la buona fede (cfr. consid. 2.14.), primo presupposto per ottenere il condono.
A titolo abbondanziale va segnalato che l'assicurata nella domanda di condono ha indicato che, per quanto concerne una restituzione rateale, essa può versare un importo massimo di fr. 50.-- mensili (cfr. consid. 1.3.; doc. _).
Al riguardo giova ribadire che un'eventuale soluzione confacente alle esigenze della ricorrente deve essere concordata con la Cassa. Questo tema non è comunque oggetto della presente vertenza e pertanto il TCA non è tenuto ad occuparsene (cfr. DTF 123 V 230 consid. 3e).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso è parzialmente accolto.
§ La decisione impugnata è annullata e riformata nel senso che la restituzione da parte di ___________ dell'importo di fr. 940.--, corrispondenti agli assegni integrativi percepiti nei mesi di novembre e di dicembre 2000 è condonata.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Intimazione alle parti.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster