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Numero d'incarto:
39.2001.31
Data decisione, Autorità:
02.05.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
39.2001.00031
DC/sc
Lugano
2 maggio 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
presidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
statuendo sul ricorso del 23 febbraio 2001
di
__________,
contro
la decisione del 12 febbraio 2001 emanata
da
Cassa cantonale assegni familiari, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di assegni di famiglia
ritenuto che in data 12 febbraio 2001 la
Cassa ha inviato a __________ la seguente decisione formale:
" le
comunichiamo che ai sensi dell'art. 33 cpv. 2 lett. c LAF (Legge sugli assegni
di famiglia) il diritto all'assegno di prima infanzia si estingue al più tardi
alla fine del mese in cui il figlio compie i tre anni di età; le facciamo
pertanto osservare che non ha più diritto all'assegno citato (fr.
2'260.--)." (Doc. _)
visto il tempestivo ricorso dell'assicurata
del seguente tenore:
" In
base all'art. 33 cpv. 2 lett. c LAF il mio assegno è scaduto il 31.01.01.
Con la presente chiedo cortesemente che mi venga
prolungato fino a settembre '01.
L'assegno (fr. 2'260.--) che ho percepito finora per
le seguenti motivazioni:
-
grave disagio economico causa impossibilità di
trovare un posto di lavoro
-
mancanza della possibilità
di sistemare il bambino fino a settembre, quando inizierà a frequentare l'asilo
infantile
-
non sono stata accettata dall'ufficio di
collocamento, in quanto non ho mai lavorato." (Doc. _)
letta la risposta di causa con la quale
l'amministrazione propone di respingere il ricorso (Doc. _).
Considerato che:
a) Secondo l'art. 33 cpv. 2 lett. c LAF il diritto all'assegno di
prima infanzia si estingue "al più tardi alla fine del mese in cui il
figlio compie i tre anni di età".
b) Nella presente fattispecie __________, il figlio
dell'assicurata, è nato il 5 gennaio 1998. Egli ha compiuto i tre anni il 5
gennaio 2001.
Di
conseguenza la Cassa, in applicazione delle disposizioni legali in vigore, non
poteva che sopprimere l'assegno a partire dal 1° febbraio 2001. Infatti il
limite massimo di età del figlio per poter beneficiare dell'assegno di prima
infanzia è stato voluto dal legislatore e non ammette eccezioni. La decisione impugnata
deve dunque essere confermata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Intimazione
alle parti.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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