AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 39.2001.28
Data decisione, Autorità: 10.12.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n. 39.2001.00028
rs/sc
Lugano 10 dicembre 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Raffaella Sartoris
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 5 marzo 2001 di
__________,
contro
la decisione del 9 febbraio 2001 emanata da
Cassa cantonale assegni familiari, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di assegni di famiglia
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione 3 luglio 1998 la Cassa cantonale per gli assegni familiari (di seguito la Cassa) ha attribuito a __________ un assegno integrativo di fr. 925.-- mensili a favore delle figlie __________ (1986) e __________ (1988), con effetto dal 1° marzo 1998 (cfr. doc. _).
Dal 1° gennaio 1999 l'importo dell'assegno è stato quantificato in fr. 939.-- (cfr. doc. _).
1.2. A seguito dell'usuale procedura di revisione degli assegni di famiglia, la Cassa con decisione 9 febbraio 2001 ha ordinato a __________ di restituire l'importo di fr. 13'146.-- percepiti indebitamente nel periodo dal 1° aprile 1999 al 31 maggio 2000. A motivazione della richiesta la Cassa ha precisato che:
" (…)
Sulla richiesta per assegni di famiglia del 24 aprile 1998 ci aveva notificato di essere divorziata dal signor __________ e di non svolgere alcuna attività lucrativa.
In data 25 aprile 2000 le abbiamo trasmesso il formulario per la revisione degli assegni che ci viene ritornato in data 22 maggio 2000. Dallo stesso abbiamo rilevato quanto segue:
· dal 1. marzo 1998 al 31 maggio 2000 ha svolto un'attività indipendente;
· dal 1. aprile 1999 il signor _________ si è ricongiunto al nucleo familiare. Lo stesso svolge un'attività lucrativa presso l'Ospedale __________ (salario lordo percepito nel 1999 fr. 64'409.80).
L'articolo 41 della Legge sugli assegni di famiglia (LAF) dispone che il titolare del diritto o il beneficiario sono tenuti ad informare tempestivamente la Cassa competente su ogni cambiamento rilevante per il diritto all'assegno.
Ne consegue che per il periodo dal 1. aprile 1999 al 31 maggio 2000 ha percepito a torto l'importo di fr. 13'146.‑- come da seguente conteggio:
Assegno integrativo percepito:
dal 01.04.1999 al 31.05.2000/14 mesi a fr. 939.‑- fr. 13'146.‑-
Assegno integrativo di diritto (cfr. tabelle allegate):
dal 01.04.1999 al 31.05.2000/14 mesi a fr. 0.-- fr. 0.‑-
Totale assegno integrativo a nostro favore fr. 13'146.‑-
Alleghiamo inoltre le decisioni negative di assegno integrativo dal 1. giugno 2000 e dal 1. gennaio 2001 tenendo in considerazione una famiglia biparentale con due figli e perciò anche il reddito dell'attività lucrativa di suo marito. (…)" (Doc. _)
1.3. In data 5 marzo 2001 l'assicurata ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale si è così espressa:
" (…)
chiedo di essere esonerata dalla restituzione degli assegni, per i motivi che mi permetto di spiegare con tutta sincerità.
Dopo essere uscita da una spiacevole situazione di divorzio, mi sono ritrovata ad affrontare circostanze alquanto difficili, ma le più complicate ed umilianti sono state le ricerche di lavoro.
Dopo vari tentativi, ho pensato di organizzare dei corsi di formazione da proporre agli uffici di disoccupazione, nei quali avrei svolto il ruolo di insegnante; professione già da me svolta in una scuola di formazione professionale per adulti a Basilea (allego certificato di servizio).
Di questa mia iniziativa, avevo già informato telefonicamente il signor __________ mentre era in corso la richiesta degli assegni integrativi di prima infanzia.
Purtroppo i risultati non sono stati come avevo previsto, poiché il numero dei candidati non era sempre sufficiente da poter garantire lo svolgimento del corso. (Allegata comunicazione del CMA di __________).
Gli investimenti da me effettuati per questa attività, non sono stati ricoperti dai guadagni ricevuti nell'aver svolto il ruolo di insegnante per un totale di circa quattro mesi in un periodo di due anni, nei quali sono stata iscritta come indipendente.
In allegato invio alcune delle ricevute per le spese effettuate, molte delle quali non ho erroneamente conservato.
Ho dovuto contrarre due prestiti uno di fr. 5'000.‑‑ e in seguito un altro di 22'777.‑‑ che a tutt'oggi non ho ancora estinto (allegati contratti e conteggio debito residuo al 31.12.2000).
Infatti durante questo periodo mi sono impegnata ad effettuare altre ricerche di lavoro (allego alcune risposte delle mie ricerche).
A causa della mia precaria situazione finanziaria, ho avuto dei seri momenti di sconforto che mi hanno causato un difficile stato depressivo.
Anche mio marito in questo periodo stava attraversando dei difficili momenti sia per motivi finanziari che di salute (di questo avevo parlato telefonicamente con la signora __________).
In seguito a tutto questo, anche per far contente le bambine, ho acconsentito che il loro papà tornasse a casa, ma le mie condizioni finanziarie, per questa modifica, non erano affatto cambiate, ecco perché non ho avvisato la Cassa, non pensavo sinceramente che un ricongiungimento familiare dovesse essere annunciato se questo non comporta una modifica di salario; sono comunque, soltanto ora, consapevole del perché io abbia secondo la legge (LAF) percepito a torto la somma da restituire.
Tengo a far notare, gentili signori, che non è nella mia indole adagiarmi in simili situazioni di aiuti (ricevere assegni di famiglia), al contrario, la mia professione mi ha sempre dato motivo di orgoglio per non rinunciare nella ricerca di una possibile occupazione.
Da settembre 2000 infatti ho finalmente un'occupazione al 39% in qualità di insegnante presso una scuola speciale di __________." (Doc. _)
1.4. Con risposta 13 aprile 2001 la Cassa ha proposto di respingere il gravame e ha osservato:
" (…)
Con decisione del 3 luglio 1998 la Cassa aveva stabilito il diritto ad un assegno integrativo di fr. 925.‑ mensili a contare dal 1. marzo 1998 per le due figlie della signora __________. Tale diritto riguardava una famiglia monoparentale con due figlie essendo la ricorrente divorziata dal 19 novembre 1997: il calcolo, fra le entrate, teneva giustamente conto degli alimenti versati dall'ex‑coniuge e stabiliti dalla convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio risalente al novembre 1996.
Nel mese di aprile 2000 la Cassa avviò la revisione periodica del diritto agli assegni e ricevette il 22 maggio 2000 il relativo formulario allestito dalla ricorrente. In quell'occasione la Cassa poté stabilire che la signora ___________ aveva ricostituito l'economia domestica con l'ex‑marito dal 1. aprile 1999 e svolto attività indipendente sin dal 1. marzo 1998. Tenuto conto della nuova situazione, familiare ed economica, la Cassa ha potuto stabilire che dal 1. aprile 1999 al 31 maggio 2000 erano stati indebitamente percepiti assegni integrativi per un importo complessivo di fr. 13'146.‑. In particolare, dato il ricongiungimento familiare, gli ex‑coniugi ____________ dovevano essere considerati conviventi con due figlie comuni. Da ciò l'esigenza di tener conto, per la determinazione del fabbisogno e del reddito, di una famiglia di quattro persone (genitori e figli). l nuovi calcoli hanno consentito di rilevare che la famiglia _________ dal 1. aprile 1999 dispone di un reddito complessivo di fr. 69'710.- e di fr. 70'405.‑ dal
Il fabbisogno si fissava a fr. 55'643.- nel 1999 ed a fr. 55'480.‑ nel 2000: ne derivava l'impossibilità di riconoscere gli assegni integrativi dal 1. aprile 1999 e quindi l'indebito percepimento degli stessi dal 1. aprile 1999 al 31 maggio 2000.
l calcoli sono stati controllati e risultano corretti e d'altronde non sono stati contestati dalla ricorrente." (Doc. _)
1.5. L'interessata, il 25 aprile 2001, ha puntualizzato:
" (…)
mi permetto di evidenziare i punti che a mio avviso non corrispondono ai giustificativi da me forniti.
Innanzi tutto mi sembra che non si è proprio tenuto conto di tutti i fatti da me esposti nella lettera del 5/3/01, nella quale ho cercato di spiegare i motivi e il susseguirsi di tutte le modifiche familiari che si sono venute a creare.
I calcoli che l'istituto dice di aver rilevato e controllato, sono a mio avviso errati, poiché come dai giustificativi allegati, è matematicamente impossibile che risulti un reddito simile.
Mi sembra a questo punto che l'istituto abbia preso in considerazione solo le entrate o il guadagno lordo.
Mi chiedo ancora come posso aver guadagnato tanto, se ancora sto pagando un debito contratto per la mia attività, e che come allegato, risultano al 31.12.'99 ancora fr. 13'707.20 e al 31.12.'00 fr. 12'047.05, oltre poi tutte le spese effettuate come dai giustificativi inviati precedentemente.
Come dall'ultima notifica di tassazione, il reddito del signor ________ è di fr. 29'006.‑ per cui anche in questo caso mi sembra che siamo stati trattati come una famiglia di quattro persone che ha soltanto delle entrate.
La restituzione degli assegni, riguarda l'anno 1999, già da giugno 2000 i versamenti per gli assegni sono stati interrotti, come mai la cassa fa riferimento anche a tutto l'anno 2000?
È da tener conto anche che la mia attività lavorativa è terminata il 08/10/1999 e da quel giorno fino al 1/9/2000 non ho avuto guadagni, per cui mi chiedo addirittura se non è il caso di rivedere la situazione familiare tenendo conto solo del reddito del signor ____________.
Altro punto a me non chiaro nella risposta ricevuta, in cui vorrei chiedere delle spiegazioni è:
i calcoli sono stati controllati e risultano corretti e d'altronde non sono stati contestati dalla ricorrente. (…)" (Doc. _)
1.6. Il 9 agosto 2001 l'amministrazione ha precisato:
" ci trasmettere copia della lettera arrivatavi il 25 aprile 2001 dalla citata assicurata di presentare osservazioni.
Dopo aver esaminato il contenuto della lettera e rilevato che non esistono elementi nuovi che possano condurre ad una modifica dell'ordine di restituzione oggetto del ricorso, vi rimandiamo alle conclusioni della nostra risposta di causa che confermiamo integralmente.
Cogliamo tuttavia l'occasione per segnalarvi, cosa desumibile dai documenti n. _, che anche quando rimanesse irrisolto il problema del reddito dell'attività lucrativa indipendente della ricorrente, il computo del reddito d'attività lucrativa dipendente del convivente (ex‑marito) giustificherebbe, da solo, la conferma dell'OR." (Doc. _)
1.7. L'assicurata, il 29 agosto 2001, ha rilevato che:
" in riferimento alla causa succitata, mi permetto di fornire alcune argomentazioni per me molto delicate e riservate, ma che spero possano essere necessarie alla vostra decisione.
Al signor __________ è stata diagnosticata una sclerosi multipla, per cui da due anni ha iniziato una cura (Rebif 22), che ha aumentato i costi di partecipazione alla cassa malati e un cambio degli occhiali superiore al numero previsto dalla cassa, per cui gli ultimi di Fr. 997.‑‑ sono stati pagati interamente da noi. (Allegati giustificativi).
Nel '98 e nel '99, mi sono dovuta sottoporre a delle costose cure dentarie e gengivali, per un ammontare di Fr. 21'931.35 di cui allego le rispettive ricevute.
Dal 08/05/2001 il nostro stato civile è cambiato (allego certificato di matrimonio)." (Doc. _)
1.8. La Cassa, con scritto 11 settembre 2001, ha indicato:
" (…)
vi confermiamo il senso delle nostre precedenti comunicazioni.
Le spese dentarie, di occhiali e di partecipazione alla cassa malati non rientrano fra quelle computabili ai fini delle nostre determinazioni." (Doc. _)
1.9. L'interessata, con osservazioni del 29 settembre 2001, ha comunicato:
" (…)
mi permetto di allegare la copia del foglio 15a della dichiarazione d'imposta, riguardante il calcolo del reddito per l'attività indipendente del '99 / '00.
Tenendo conto che in questo questionario non sono state inserite diverse spese private, risulta per il '00 una perdita di 1'673 fr. per cui facendo una media fra i due anni, il guadagno mensile risulterebbe di fr. 157,80 al mese.
Mi chiedo perplessa, in quale modo possibile io debba dimostrare ancora alla cassa che non ho avuto quel considerevole guadagno che mi viene attribuito." (Doc. _)
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99).
2.2. Oggetto del presente ricorso è la questione a sapere se la decisione con la quale la Cassa ha chiesto la restituzione di prestazioni indebitamente percepite è conforme o meno alla legge, non tuttavia quella di sapere se debba essere condonata la restituzione di detto importo a motivo del fatto che essa configura un onere troppo gravoso e la richiedente era in buona fede. E` infatti la decisione che determina l’oggetto dell’impugnazione (Rumo-Jungo, Serie: “Rechtsprechung des Bundesgericht zum Sozialversicherungsrecht”, Bundesgesetz über Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung, Ed. Schulthess, Zurigo 1994, pag. 141; RAMI 2001 pag. 36; DTF 125 V 413=SVR 2001 IV Nr. 27; DTF 118 V 313; DTF 105 V 276 consid. 1), la quale, nel caso di specie, si limita ad ordinare la restituzione.
Va comunque rilevato che secondo gli art. 44 cpv. 3 LAF e 76 Reg.LAF all'assicurata resta la facoltà di chiedere alla Cassa il condono dell'obbligo di restituire.
Infatti è giustificato pronunciare una decisione di condono solo al momento della crescita in giudicato formale della decisione di restituzione, visto che solo in tal caso l’obbligo è stabilito definitivamente.
Nel merito
2.3. Oggetto del contendere è la restituzione alla Cassa, da parte di ___________, di fr. 13'146.-- percepiti a torto a titolo di assegni integrativi dal 1° aprile 1999 al 31 maggio 2000.
In proposito la Cassa sostiene che l'assicurata è tenuta a risarcire l'assegno integrativo erogatole, in quanto non l'ha informata dell'inizio della sua attività indipendente a partire dal 1° marzo 1998 e del ricongiungimento al nucleo famigliare dell'ex marito (cfr. consid. 1.2.).
L'assicurata ha asserito che a causa della sua attività ha contratto dei debiti che non ha ancora estinto. Inoltre ha affermato che il fatto che il padre delle sue figlie fosse ritornato a vivere con lei e le bambine non ha mutato la sua situazione finanziaria, peraltro precaria, e per questo non ha avvisato l'amministrazione (cfr. consid. 1.3.).
L'art. 24 LAF stabilisce come segue le condizioni per poter beneficiare dell'assegno integrativo:
" Il genitore domiciliato nel Cantone ha diritto all'assegno (integrativo), per il figlio, se cumulativamente:
a) ha la custodia del figlio;
b) ha il domicilio nel Cantone da almeno tre anni;
c) il reddito disponibile del o dei genitori, con l'aggiunta
dell'eventuale assegno di base nonché degli eventuali obblighi
alimentari, è inferiore ai limiti minimi previsti dalla legislazione sulle
prestazioni complementari all'AVS/AI.
Se entrambi i genitori hanno la custodia del figlio, la madre ha
diritto all'assegno.
Non ha diritto all'assegno il beneficiario di una prestazione complementare all'AVS/AI, se il figlio è considerato per il calcolo della prestazione."
Per l’art. 27 LAF
" 1 L'importo dell'assegno, incluso l'eventuale assegno di base nonché gli eventuali obblighi alimentari, è pari alla differenza fra il reddito disponibile ai sensi della legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI ed i limiti minimi.
2 In ogni caso l'importo dell'assegno non può superare il limite del o dei figli per i quali l'assegno è riconosciuto.
3 L'assegno integrativo non è versato se il suo importo annuo è inferiore all'importo mensile dell'assegno di base per un figlio."
Secondo l’art. 28 cpv. 1 a 3 LAF
" Per l’accertamento ed il calcolo sono applicabili per analogia le disposizioni della legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI.
Il reddito del lavoro è computato per intero; la sostanza computabile è considerata quale reddito nella misura di 1/15.
Il premio per l’assicurazione sociale ed obbligatoria contro le malattie a carico della famiglia è preso in considerazione nel calcolo. Le spese di cura e di malattia non sono prese in considerazioni nel calcolo.”
Per la determinazione dell’importo dell’assegno vengono considerati anche i figli:
a) se non sono in formazione, fino ai 18 anni;
b) se sono in formazione, fino al termine della stessa ma al più tardi fino ai 25 anni (art. 34 Reg.LAF).
2.4. Per l’art. 29 LAF
" 1 L'assegno integrativo deve essere aumentato, ridotto o soppresso in caso di cambiamento del reddito disponibile dei genitori o della composizione della famiglia.
2 Il regolamento disciplina i particolari.
3 L'aumento avviene con il primo giorno del mese in cui la domanda di revisione è stata inoltrata.
4 La riduzione o la soppressione interviene:
a) se il cambiamento è stato annunciato tempestivamente, il primo giorno del mese successivo la notifica della decisione;
b) se l'interessato ha ottenuto le prestazioni indebitamente, retroattivamente dalla data in cui avvenne la modifica determinante."
In proposito l’art. 35 RegLAF precisa che
" 1 Per cambiamento della composizione della famiglia si intende ogni variazione nella comunione di persone che è alla base del calcolo della prestazione.
2 L'assegno integrativo è aumentato o ridotto in caso di cambiamento importante del reddito disponibile dei genitori.
3 Il cambiamento del reddito disponibile è importante quando esso provoca una modifica di almeno fr. 500.- all'anno dell'assegno erogato."
Secondo l’art. 36 RegLAF inoltre
" L'assegno integrativo è soppresso in qualsiasi momento se non sono più adempiute le condizioni legali."
2.5. Secondo l’art. 41 LAF
" Il titolare del diritto o il beneficiario sono tenuti ad informare tempestivamente il datore di lavoro, rispettivamente la Cassa competente, su ogni cambiamento rilevante per il diritto all'assegno."
In proposito l'art. 70 del RegLAF precisa che
" Il titolare del diritto o il beneficiario informano immediatamente la Cassa cantonale per gli assegni familiari di ogni cambiamento rilevante per il diritto all'assegno, in particolare:
a) ogni mutamento delle condizioni personali o familiari del titolare del diritto o del beneficiario;
b) ogni variazione della situazione economica del titolare del diritto o del beneficiario, rispettivamente dei loro familiari."
Anche secondo l'art. 42 LAF
" Il titolare del diritto o il beneficiario e i loro familiari, i datori di lavoro, le Autorità amministrative cantonali e comunali, le Autorità giudiziarie, le Assicurazioni sociali e private sono tenuti a fornire tutte le informazioni utili all'accertamento del diritto agli assegni ed al pagamento dei contributi."
2.6. Per quanto riguarda l'obbligo di restituzione e del condono l’art. 44 LAF prevede che
" 1 L'assegno indebitamente percepito deve essere restituito.
2 Il diritto di esigere la restituzione è perento dopo un anno dal momento in cui la Cassa ha avuto conoscenza dell'indebito ma, in ogni caso, dopo cinque anni dal pagamento dell'assegno.
3 La restituzione è condonata da parte della Cassa competente, in tutto od in parte, se il richiedente ha percepito la prestazione indebita in buona fede e se, tenuto conto delle sue condizioni economiche al momento della restituzione, il provvedimento costituirebbe per lui un onere troppo grave."
Dal tenore del Messaggio alla LAF emerge che la norma è stata formulata analogamente all’art. 27 OPC, applicabile in materia di prestazioni complementari (Messaggio p. 54).
Per l’art. 76 RegLAF:
" 1 In caso di violazione dell'obbligo di informare, la Cassa cantonale per gli assegni familiari emette un ordine di restituzione nei confronti del titolare del diritto o del beneficiario dell'assegno.
2 La richiesta di condono è presentata dalla persona tenuta alla restituzione alla Cassa cantonale per gli assegni familiari.
3 La richiesta è presentata, debitamente motivata, nel termine di 30 giorni dalla notifica della decisione di ordine di restituzione della Cassa."
Secondo l’art. 47 LAF, infine,
" Per quanto non previsto dalla legge, sono applicabili le disposizioni della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia ed i superstiti e la legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI."
2.7. Secondo la giurisprudenza in vigore in materia di restituzione in ambito LAVS, applicabile anche alla LPC e quindi in materia LAF, in base al rinvio di cui all’art. 47 LAF, la richiesta di restituzione è subordinata ai presupposti della revisione processuale o del riesame. In effetti l’amministrazione può riesaminare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è senza dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante oppure deve procedervi se si manifestano nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a indurre ad una conclusione giuridica differente. Solo in tali casi può richiedere una restituzione (cfr. STFA del 20 ottobre 2000 nella causa C., C 25/00; DTF 122 V 21; RCC 1989 p. 547; RCC 1985 p. 63; Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1994, ad art. 3 p. 68).
Per quel che concerne l’importanza della correzione non è possibile fissare un ammontare limite generalmente valido. E’ infatti determinante l’insieme delle circostanze del singolo caso (RCC 1989 p. 547).
E' tenuto alla restituzione ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto. La prestazione è quindi stata erogata in contrasto con la legge. A questo stadio non è determinante sapere se l'assicurato era in buona fede oppure no quando ha ricevuto l'indebita prestazione. Il problema della buona fede è infatti oggetto di esame nell'ambito della procedura successiva di condono (Widmer, Die Rückerstattung unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea 1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese; STFA del 20 ottobre 2000 nella causa C., C 25/00).
Il principio della restituzione sancito all'art. 47 cpv. 1 LAVS, analogo alle regole del diritto civile (miranti ad evitare l'arricchimento indebito, cfr. art. 62ss CO), ha beneficiato di un complemento importante nell'ambito dell'AVS e delle leggi ad essa correlate (art. 49 LAI e art. 27 LPC), nel senso che, se il principio della restituzione è stato stabilito (da un profilo oggettivo), la persona tenuta a restituire ha la possibilità di domandare, in una procedura distinta, il condono della restituzione, se egli era in buona fede e se la restituzione costituirebbe un onere troppo grave (art. 47 cpv. 1, 2a frase LAVS e art. 79 OAVS; Valterio, Commentaire de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants, pag. 226; STCA 14 maggio 1993 in re P.).
Questo concetto è stato pure ripreso dall'art. 44 cpv. 3 LAF (cfr. consid. 2.6.; 2.2.).
2.8. A motivazione dell'ordine di restituzione la Cassa, come visto (cfr. consid. 2.3.), sostiene che l'assicurata non ha notificato tempestivamente l'inizio della sua attività indipendente a partire dal 1° marzo 1998, rispettivamente il ricongiungimento al nucleo familiare dell'ex marito dal mese di aprile 1999 (cfr. consid. 1.2.; 2.3.).
L'assicurata per contro dichiara di non aver avvisato la Cassa, in quanto sia l'inizio dell'attività indipendente, che la ricostituita comunione domestica con il padre delle figlie non hanno mutato le sue difficili condizioni economiche (cfr. consid. 1.3.; 2.3.).
In proposito va ricordato che, in virtù dell'art. 41 LAF e dell'art. 70 Reg. LAF, il titolare del diritto all'assegno è tenuto a informare la Cassa cantonale sui "cambiamenti rilevanti per il diritto" (cfr. consid. 2.5.).
Nell'evenienza concreta risulta dagli atti che effettivamente l'assicurata il 21 ottobre 1998 si è affiliata alla Cassa di compensazione AVS come indipendente a partire dal 1° marzo 1998 fino alla data dello stralcio risalente al 31 maggio 2000. Il reddito lordo è stato valutato in fr. 10'000.-- (cfr. doc. _).
Inoltre dal 1° aprile 1999 l'ex marito della ricorrente convive con la medesima e le loro due figlie (cfr. doc. _). L'8 maggio 2001 poi essi si sono uniti nuovamente in matrimonio (cfr. consid. 1.7.; doc. _). Egli lavora in qualità di operaio non qualificato presso l'Ospedale regionale di _________. Nel 1999 __________ ha percepito al netto un salario di fr. 55'319.-- (cfr. doc. _), mentre nel 2000 fr. 56'013.-- (cfr. doc. _).
Complessivamente dunque le entrate dell'assicurata, a decorrere dal mese di aprile 1999, tenuto conto dei guadagni dei genitori, oltre che degli assegni di base, ammontano a fr. 69'710.--.
I redditi dell'anno 2000 corrispondono invece a fr. 70'405.--.
E' pacifico pertanto che le entrate annue della famiglia __________, soprattutto a partire dal mese di aprile 1999, erano superiori al reddito considerato dalla Cassa ai fini del calcolo dell'assegno integrativo (cfr. doc. _). L'amministrazione si era infatti basata su quanto la ricorrente percepiva dall'ex marito a titolo di contributi alimentari per le bambine, comprensivi degli assegni di base, come previsto nella convenzione relativa alle conseguenze accessorie del divorzio del novembre 1996, omologata dal Pretore il 19 novembre 1997 (cfr. doc. _), ovvero fr. 21'600.-- (cfr. doc. _).
Va comunque segnalato che dal 1° aprile 1999 anche il fabbisogno della famiglia dell'assicurata era aumentato, visto che, con il ricongiungimento al nucleo familiare di ___________, il calcolo andava effettuato considerando la famiglia biparentale e non più monoparentale.
Ai sensi della LAF, a differenza delle assicurazioni sociali federali che non parificano la convivenza al matrimonio, è sufficiente la convivenza per beneficiare degli assegni integrativi e di prima infanzia come famiglia biparentale. Inoltre il termine genitore deve essere inteso nel senso più ampio possibile (cfr. STCA del 26 gennaio 2001 nella causa P., 39.2000.41; STCA del 24 luglio 2000 nella causa I., 39.1999.69; STCA del 15 aprile 1996 nella causa M.).
Tuttavia esso ha avuto un incremento inferiore a quello delle entrate. Infatti da fr. 45'486.-- è aumentato a fr. 55'643.-- nel 1999 e a fr. 55'480.-- nel 2000 (cfr. doc. _).
Di conseguenza risulta chiaramente che, essendosi realizzato un cambiamento importante del reddito disponibile dell'assicurata (cfr. art. 35 RegLAF), il calcolo dell'assegno integrativo andava rivisto in base al nuovo reddito più elevato.
In simili condizioni, dunque, la ricorrente ha effettivamente percepito indebitamente gli assegni integrativi che le sono stati erogati a favore delle figlie _________ e ________.
La Cassa poteva di conseguenza emettere la decisione di restituzione essendo date le premesse del riesame (cfr. consid. 2.7.).
Del resto, l'assicurata nell'atto ricorsuale non ha contestato la restituzione nel suo principio, essa si avvale piuttosto della sua buona fede (cfr. consid. 1.3.).
2.9. Occorre ora stabilire se l'importo richiesto in restituzione è corretto.
L'assicurata, con lo scritto del 25 aprile 2001, ha contestato il calcolo, asserendo che l'amministrazione avrebbe tenuto conto unicamente delle entrate o del guadagno lordo e che il reddito imponibile dell'ex marito corrisponde unicamente a fr. 29'006.--. Sostiene poi che la sua attività indipendente sia terminata già l'8 ottobre 1999 e che non comprende per quali motivi la Cassa nel conteggio faccia riferimento all'intero anno 2000 (cfr. consid. 1.5.).
L'art. 25 lett. c OPC, al quale la LAF rinvia in modo generale (cfr. art. 28 e 47 LAF), prevede che:
" ad ogni diminuzione o aumento delle spese riconosciute dalla LPC, dei redditi determinanti e della sostanza, se durerà prevedibilmente per un periodo di tempo abbastanza lungo: determinanti sono i nuovi redditi e le spese duraturi, calcolati su un anno, e la sostanza presente alla sopravvenienza del cambiamento, se il cambiamento è inferiore a 120 franchi l'anno, si può rinunciare all'adattamento."
Pertanto nel caso di specie correttamente i nuovi conteggi allestiti dalla Cassa tengono conto del reddito da attività dipendente percepito effettivamente da _____________ nel 1999, rispettivamente delle entrate del 2000, calcolate su base annua.
Dai certificati di salario agli atti emerge che l'ex marito della ricorrente ha guadagnato, lavorando presso l'Ospedale regionale di __________, nel 1999 fr. 55'319.-- al netto dei contributi sociali (cfr. doc. _).
Dal mese di gennaio 2000 il suo stipendio mensile è leggermente aumentato. Effettuando il calcolo su base annua si ottiene un guadagno annuo di fr. 56'013.-- netti (cfr. doc. _).
La Cassa, nei nuovi calcoli degli assegni integrativi adeguati alla reale situazione economica dell'assicurata (cfr. doc. _), ha dunque a giusta ragione computato, a titolo di reddito da attività lucrativa dipendente, tali importi.
Per inciso va rilevato che il reddito netto imponibile a livello fiscale corrisponde, ai sensi dell'art. 24 della Legge Tributaria, ai proventi lordi imponibili meno le spese di acquisizione, le deduzioni generali e sociali di cui agli art. 25-34 LT.
Pertanto esso non è semplicemente equiparabile al guadagno da attività lavorativa al netto dei contributi sociali e delle eventuali spese per il conseguimento del reddito computato nel calcolo degli assegni di famiglia. Al reddito netto imponibile a livello fiscale vengono applicate maggiori deduzioni (per esempio i versamenti, premi e contributi per assicurazioni sulla vita, le deduzioni per figli minorenni, gli interessi maturati su debiti privati), pertanto normalmente si tratta di un ammontare inferiore rispetto all'importo considerato ai fini della determinazione degli assegni di famiglia.
Nel caso di specie quindi il reddito imponibile fiscale di ___________ non può essere ritenuto ai fini del calcolo degli assegni integrativi, a differenza di quanto sostenuto dall'assicurata (cfr. consid. 1.5.).
2.10. Per quanto concerne il reddito da attività indipendente conseguito dall'assicurata, va osservato che, come esposto sopra (cfr. consid. 2.8.), dal certificato di affiliazione alla Cassa di compensazione risulta che essa ha iniziato la sua professione il 1° marzo 1998 e che lo stralcio come contribuente indipendente ha avuto luogo il 31 maggio 2000 (cfr. doc. _).
L'assicurata sostiene per contro di aver terminato l'attività lavorativa l'8 ottobre 1999 (cfr. consid. 1.5.).
Questa affermazione è comunque contraddetta dal "Questionario per indipendenti senza contabilità" relativo alla dichiarazione fiscale 2001/2002 trasmesso dalla ricorrente al TCA. Infatti nel medesimo essa ha dichiarato che nel 2000 la sua cifra d'affari è stata di fr. 2'775.--, mentre le spese sarebbero ammontate a fr. 4'448.--, per cui avrebbe subito una perdita di fr. 1'673.-- (cfr. consid. 1.9.; doc. _).
Ci si potrebbe dunque chiedere se non si debba allora accertare fino a quando esattamente la ricorrente è stata attiva come indipendente e qual'è stato il suo reddito effettivo.
La questione può, nel caso di specie, rimanere indecisa, in quanto anche non computando l'entrata dell'assicurata relativa alla sua occupazione indipendente, i redditi della famiglia __________ sono comunque più elevati del suo fabbisogno, sia per il 1999 (redditi di fr. 59'710.-- e fabbisogno di fr. 55'643.--), che per il 2000 (redditi di fr. 60'405.-- e fabbisogno di fr. 55'480.--), come peraltro evidenziato dalla Cassa (cfr. consid. 1.6.).
Per questi due periodi dunque non sarebbero dovuti in ogni caso alla ricorrente degli assegni integrativi.
Di conseguenza l'ordine di restituzione emanato dalla Cassa non presta il fianco a critiche nemmeno per quanto attiene alla sua quantificazione.
2.11. La ricorrente sostiene inoltre di dover sopportare i costi per le cure mediche causate dallo stato di salute del marito e di aver fatto fronte a delle elevate spese dentistiche provocate da sue particolari affezioni (cfr. consid. 1.7.).
Al riguardo va osservato che l'art. 28 cpv. 3 LAF sancisce:
" Il premio per l'assicurazione sociale ed obbligatoria contro le malattie a carico della famiglia è preso in considerazione nel calcolo. Le spese di cura e di malattia non sono prese in considerazioni nel calcolo."
La LAF dunque esclude il computo delle spese mediche e dentistiche dal conteggio degli assegni di famiglia, così come della franchigia prevista dall'assicurazione malattia, essendo quella porzione di spese di cura e malattia a carico dell'assicurato (cfr. Rapporto di maggioranza del 23 maggio 1996 della Commissione della gestione e delle finanze sul messaggio 19 gennaio 1994 relativo all'introduzione di una nuova legge sugli assegni di famiglia pag. 36).
Anche il sistema delle prestazioni complementari all'AVS/AI non tiene conto di tali spese nel calcolo delle PC, tuttavia prevede il rimborso delle spese di malattia e invalidità per l'anno civile in cui ha avuto luogo la cura nei limiti di determinati importi (cfr. art. 3 lett. b LPC art. 3d LPC; art. 2 OMPC).
Va segnalato che a tutto quanto non è possibile far fronte tramite i costi speciali previsti dalla legge, si deve sopperire mediante l'importo destinato a coprire il fabbisogno minimo (in particolare: vestiti, vitto, mobilio, telefono e tasse telefoniche, acqua, luce, ecc.; cfr. E. Carigiet, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, p. 23 N 74, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht (SBVR), Basilea 1998).
Per cui nella fattispecie, pur comprendendo la difficile situazione della famiglia della ricorrente confrontata con la grave malattia del marito, questa Corte deve concludere che il calcolo della Cassa è conforme alle norme legali esistenti.
2.12. Alla luce di tutto quanto procede, avendo l'assicurata percepito indebitamente gli assegni integrativi erogatile e vista la correttezza dell'importo chiesto in restituzione, il TCA deve confermare l'ordine di restituzione emesso il 9 febbraio 2001.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso è respinto.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Intimazione alle parti.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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