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Numero d'incarto:
39.2001.17
Data decisione, Autorità:
29.05.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
39.2001.00017
DC/fz
Lugano
29 maggio 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
presidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
visto il ricorso del 12 febbraio 2001
interposto da
__________,
2.
__________,
contro
la decisione del 2.2.01 emanata da
Cassa cantonale assegni familiari, 6501 Bellinzona
in materia di assegni di famiglia
letti ed esaminati gli atti;
rilevato che con lettera 26.2.01 la Cassa
propone, in parziale accoglimento del ricorso, di riconoscere un assegno
integrativo di fr. 199.- mensili dal 1° febbraio 2001 (doc. _);
visto lo scritto 21.5.01 col quale i
ricorrenti comunicano la propria adesione al nuovo calcolo proposto dalla cassa
(VII);
preso atto che la Cassa in data 28.5.01 ha
emanato una nuova decisione nel senso sopra indicato (IX);
ricordato che, ai sensi dell'art. 3/a cpv.
1 della Legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle
assicurazioni in materia di assicurazioni sociali, l'Autorità amministrativa
può, fino all'invio della sua risposta, riesaminare la decisione impugnata;
rilevato che di conseguenza il gravame è
divenuto privo di oggetto;
decreta 1.
il ricorso di cui sopra è stralciato dai ruoli;
-
non si percepiscono né
tasse né spese;
intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.
Il
presidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Daniele
Cattaneo
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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