AIUTO RICERCA
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Numero d'incarto: 39.2001.16
Data decisione, Autorità: 09.10.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n. 39.2001.00016
rs/nh
Lugano 9 ottobre 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella Sartoris
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 8 febbraio 2001 di
__________,
contro
la decisione del 23 gennaio 2001 emanata da
Cassa cantonale assegni familiari, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di assegni di famiglia
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione 18 dicembre 1998 la Cassa cantonale per gli assegni familiari (di seguito la Cassa) ha attribuito a __________, a favore della figlia __________ (31.12.1997), un assegno integrativo di fr. 463.-- mensili con effetto dal 1° ottobre 1998 (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione).
Con una decisione di medesima data la Cassa ha assegnato all'interessata un assegno di prima infanzia di fr. 335.-- a decorrere dal 1° ottobre 1998 (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione).
Dal 1° gennaio 1999 l'importo dell'assegno integrativo è stato quantificato in fr. 470.-- (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione), mentre l'ammontare dell'assegno di prima infanzia in fr. 349.-- (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione).
In seguito dal 1° luglio 1999 l'assegno di prima infanzia è stato aumentato a fr. 404.-- (cfr. doc _ agli atti dell'amministrazione) e dal 1° novembre 1999 diminuito a fr. 374.-- (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione).
Infine dal 1° maggio 2000 l'ammontare dell'assegno di prima infanzia è stato adeguato a fr. 1'657.-- (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione).
1.2. La Cassa, con decisione 7 novembre 2000, ha ordinato a __________ di restituire l'importo di fr. 8'628.-- percepiti indebitamente nel periodo dal 1° agosto 1999 al 30 agosto 2000. A motivazione della richiesta la Cassa ha precisato che:
" Con decisione del 18 dicembre 1998 la nostra Cassa le ha accordato un assegno familiare o integrativo mensile di fr. 463.‑ e un assegno di prima infanzia di fr. 355.‑ a decorrere dal 1. ottobre 1998. L'assegno familiare integrativo è stato in seguito aumentato a fr. 470.‑, mentre l'assegno di prima infanzia a fr. 1'627.‑.
Con lettera del 12 aprile 2000 l'avevamo informata che l'assegno integrativo e l'assegno di prima infanzia dovevano essere compensati con gli arretrati della rendita AI e, a questo scopo, l'assegno familiare era corrisposto in via provvisoria.
Con decisione del 25 luglio 2000 è stata posta al beneficio di una rendita d'invalidità con effetto 1° agosto 1999. La rendita versata dalla Cassa di compensazione del Canton Berna ammonta a fr. 1'292.‑ a suo favore e a fr. 517.‑ per la figlia.
Unitamente alla decisione Al ha percepito gli arretrati di fr. 11'807.35. Considerando che nessuna compensazione è stata effettuata per quanto concerne gli assegni familiari, avrebbe dovuto contattare la nostra Cassa per stabilire l'ammontare degli assegni percepiti in troppo, come alla dichiarazione da lei sottoscritta il 17 aprile 2000.
Abbiamo ricalcolato il diritto all'assegno familiare e ne consegue che, per il periodo dal 1° agosto 1999 al 30 agosto 2000, ha percepito a torto l'importo di fr. 8'628.‑ come dal seguente conteggio:
Assegno di prima infanzia percepito:
dal 01.08.99 al 31.10.1999/03 mesi a fr. 404.‑ fr. 1'212.-
dal 01.11.99 al 30.04.2000/06 mesi a fr. 374.‑ fr. 2'244.-
dal 01.05.00 al 31.08.2000/04 mesi a fr. 1'657.‑ fr. 6'628.‑ fr. 10'084.-
Assegno di prima infanzia di diritto (cfr. tabelle allegate):
dal 01.08.99 al 31.08.2000/13 mesi a fr. 0.- fr. 0.- fr. 0.-
./. assegno di prima infanzia compensato con
Servizio prestazioni complementari fr. 1'456.-
Totale assegno di prima infanzia a nostro favore fr. 8'628.‑
Alleghiamo inoltre la decisione negativa di assegno di prima infanzia dal 1. settembre 2000 computando la rendita d'invalidità e la prestazione complementare.
(…)
A titolo abbondanziale la informiamo inoltre che l'assegno integrativo percepito dal 1. agosto 1999 al 31 agosto 2000 (fr. 6'110.‑) è stato compensato interamente con gli arretrati riconosciuti dalla prestazione complementare." (Doc. _ agli atti dell'amministrazione)
1.3. In data 13 novembre 2000 l'interessata ha inoltrato una domanda di condono alla Cassa, sostenendo la propria buona fede e una situazione economica problematica (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione).
Con decisione 23 gennaio 2001 la Cassa ha respinto la domanda di condono e, in particolare, ha osservato:
" (…)
Gli assegni familiari riscossi a torto devono essere restituiti: il rimborso non può essere chiesto se l'interessato era in buona fede e se la restituzione costituisse un onere troppo grave (cfr. art. 44 cpv. 3 LAF).
Le condizioni legali citate devono pertanto essere ambedue soddisfatte.
La "buona fede"` non è riconosciuta dalla legge quando il versamento a torto della prestazione è dovuto a negligenza della persona tenuta alla restituzione. Agisce con negligenza chi, al momento della richiesta, non ha prestato quel minimo di accuratezza che si poteva pretendere da lui, tenendo conto delle sue capacità e del suo grado d'istruzione, nell'adempimento dell'obbligo d'istruzione o accettando gli assegni familiari versatigli a torto.
La condizione legale dell'onere troppo grave deve essere assolta dalla persona obbligata alla restituzione e viene accertata in base alle condizioni di esistenza di questa persona: di norma si ammette questa condizione quando il reddito determinante non supera i limiti massimi stabiliti dall'articolo 2 cpv. 1 e 3 LPC.
Sulle nostre decisioni per assegni di famiglia citiamo:
" Obbligo di annunciare ogni cambiamento della situazione personale o economica; ogni cambiamento delle condizioni personali ed economiche dei beneficiari indicati nella decisione deve essere annunciato immediatamente all'Istituto delle assicurazioni sociali Via Ghiringhelli 15 a, 6500 Bellinzona (anche l'inizio o la fine di un termine quadro della disoccupazione o di un'attività lucrativa).
In caso di inosservanza di questo obbligo, l'assicurato dovrà restituire le prestazioni indebitamente percepite".
Nel presente caso la buona fede non è riconosciuta in quanto lei era perfettamente a conoscenza che avrebbe dovuto rimborsare gli assegni familiari percepiti in attesa di essere posta al beneficio della rendita d'invalidità. Dalla decisione notificatale il 25 luglio 2000 risulta che una compensazione è avvenuta esclusivamente con le indennità versate dal __________. Considerato che il 12 aprile 2000 era stata informata che l'assegno integrativo e l'assegno di prima infanzia erano erogati in via provvisoria, avrebbe dovuto informarsi
sulla mancata compensazione dagli arretrati della rendita d'invalidità.
Mancando la prima condizione cumulativa per ottenere il condono, non è necessario esaminare l'altra, quella dell'onere troppo grave." (Doc. _ agli atti dell'amministrazione)
1.4. Contro questa decisione l'assicurata ha inoltrato, l'8 febbraio 2001, un tempestivo ricorso nel quale si è così espressa:
" In data 13 novembre 2000 ho fatto domanda di condono all'IAS per i Fr. 8'628.‑‑ da me percepiti a torto tramite l'assegno prima infanzia del periodo 1°.9.1999 al 31.08.2000, periodo questo poi riconosciuto daIl'Assicurazione Invalidità.
Questa mia richiesta viene rifiutata dall'IAS al 23.01.2001 perché non mi è riconosciuta la "buona fede" di conseguenza dicono che non possono esaminare la seconda condizione: quella dell'onere troppo grave, perché manca la prima.
Ora contesto la mancata buona fede da parte mia per i seguenti motivi:
Ho comunicato all'IAS ogni cambiamento della mia situazione, di fatto la lettera dell'IAS del 12 aprile 2000 in cui mi comunicavano che l'assegno integrativo e l'assegno di prima infanzia dovevano essere compensati con gli arretrati della rendita Al, era in risposta alla mia comunicazione sulla fine dell'intervento della __________ perché scaduto il termine quadro della disoccupazione.
A tal punto c'era il mio accordo che già il 17 aprile 2000 rinviavo all'IAS la mia autorizzazione alla Cassa Cantonale per gli assegni familiari a compensare con il Servizio rendite e/o l'Ufficio prestazioni complementari l'assegno familiare che mi è stato assegnato, conformemente alla mia situazione economica attuale, ed al quale non avrei avuto diritto con il computo della rendita e/o della prestazione complementare.
Quando al 25 luglio 2000 sono stata posta al beneficio di una rendita d'invalidità con effetto 1° agosto 1999, ho ricevuto anche dalla Cassa Compensazione del Canton Berna Fr. 11'807.35 di arretrati e non ho più pensato e capito che ci fossero problemi di restituzione.
In primo luogo perché avevo firmato una cessazione all'IAS e ho onestamente pensato che i soldi che mi mandavano erano quelli che mi appartenevano dopo che la Cassa aveva versato quanto dovuto a chi aveva la mia autorizzazione a compensare. Quindi con gli arretrati ho pagato i miei debiti.
In secondo luogo perché evidentemente non sono stata in grado di comprendere la comunicazione della Cassa Compensazione del Canton Berna.
Quindi c'è ignoranza in tutto questo, ma ribadisco la mia buona fede.
Infatti l'IAS ha potuto compensare gli arretrati della Prestazione Complementare. Il mio comportamento è stato uguale nei confronti delle due rendite: Al e PC e rispettivi arretrati.
Voglio quindi spiegare a codesto Tribunale anche le motivazioni della seconda condizione per avere il condono "l'onere troppo grave".
La mia situazione familiare era ed è particolare. Sono sposata e mio marito non può stare in Svizzera, gli hanno ritirato il permesso stranieri.
Abbiamo una figlia di cui sono l'unica ad occuparsi per ovvi motivi. Sia la sottoscritta che mio marito siamo cittadini italiani, io nata e cresciuta in Svizzera. Non lo seguo in Italia perché ho condizioni precarie di salute psichica e temo che affrontare una realtà per me sconosciuta come sarebbe quella di vivere in Italia possa influenzare negativamente la mia salute. La mia famiglia ‑ genitori, fratelli ‑ che mi sostiene è residente in questo Paese che ci ospita.
Quindi dal momento che mio marito ha perso la possibilità di vivere in Svizzera debbo pensare a me e alla bambina con quanto ricevo di rendite: Fr. 1'809.‑‑ per Al, Fr. 590.‑‑ PC, comunque con Fr. 6'000.‑‑ in meno all'anno del minimo vitale, visto che prima l'assegno integrativo-prima infanzia, poi la PC calcolano un'entrata ipotetica di alimenti per mia figlia da parte di mio marito.
Di fatto mio marito non riesce a versarci niente, il suo guadagno in Italia è unicamente sufficiente al suo fabbisogno.
Non chiedo quindi altro se non la considerazione di questa mia condizione economica. Non posso restituire alcuna cifra all'IAS perché già ciò che percepisco è insufficiente di fr. 500.‑‑ al mese per le necessità mie e della bambina.
La mia condizione di salute non mi consente un guadagno supplementare.
Per queste ragioni chiedo mi sia riconosciuta la buona fede e l'onere troppo grave." (Doc. _)
1.5. Con risposta 13 aprile 2001 la Cassa ha proposto di respingere il gravame e ha osservato:
" Dagli atti dell'incarto si rileva che la ricorrente ha beneficiato dell'assegno integrativo e di prima infanzia dal 1. ottobre 1998 al 31 agosto 2000.
In data 11 aprile 2000, tramite l'assistente sociale __________ del servizio medico‑psicologico di __________, la Cassa fu informata dell'esaurimento delle prestazioni erogate dal __________, con invito ad adeguare gli assegni erogati alla nuova situazione economica. Ciò avvenne con decisioni del 3 maggio 2000.
In considerazione del fatto che l'esaurimento delle prestazioni del __________ interveniva dopo 400 giorni di indennizzazione per inabilità lavorativa, la Cassa, dopo accertamenti interni presso l'Ufficio Al del Canton Ticino, fu informata che alla ricorrente era stata riconosciuta una rendita d'invalidità dal mese di agosto 1999 con delibera del 31 marzo 2000. A seguito di questa comunicazione la Cassa fece due cose, ossia:
l'11 aprile 2000 scrisse alla Cassa di compensazione del Canton Berna di comunicarle l'ammontare della rendita alfine di procedere alla compensazione sugli arretrati dovuti;
il 12 aprile 2000 scrisse all'assicurata per informarla della necessità di compensare quanto riconosciutole di assegni familiari con l'importo retroattivo della rendita, in particolare le veniva comunicato che la dichiarazione che sottoscriveva autorizzava la Cassa a recuperare presso il servizio delle rendite Al e presso l'Ufficio prestazioni complementari l'assegno familiare percepito, al quale non avrebbe avuto diritto con il computo delle prestazioni AI e dell'aiuto complementare.
La dichiarazione fu firmata dalla ricorrente e ritornata dalla Cassa il 18 aprile 2000, in seguito fu trasmessa il 25 aprile 2000 alla Cassa di compensazione del Canton Berna.
In data 25 luglio 2000 la Cassa di compensazione del Canton Berna notificò la decisione di rendita alla ricorrente senza tuttavia, procedere alla richiesta compensazione con la Cassa cantonale per gli assegni familiari. L'assicurata, pur consapevole del fatto che una compensazione sarebbe dovuta intervenire, percepì gli 11'807.35 franchi di arretrati e li spese.
Dall'esame della situazione la Cassa trae il convincimento che il comportamento della ricorrente non è compatibile con il riconoscimento della buona fede." (Doc. _)
in diritto
2.1. Oggetto del contendere è il condono della restituzione di prestazioni presumibilmente percepite a torto da __________ a titolo di assegni di prima infanzia dal 1° agosto 1999 al 31 agosto 2000.
L’assegno di prima infanzia è regolato agli art. 31ss LAF.
L’art. 31 LAF prevede in particolare che
" 1 Il genitore domiciliato nel Cantone ha diritto all'assegno, per il figlio, se cumulativamente:
a) ha il domicilio nel Cantone da almeno tre anni;
b) si occupa della cura del figlio e non esercita nessuna attività lucrativa oppure ne esercita una in misura non superiore al 50%;
c) il reddito disponibile del genitore, inclusi gli eventuali assegni di cui il nucleo familiare beneficia in virtù della legge, nonché gli
eventuali obblighi alimentari, è inferiore ai limiti posti dall'art. 24
cpv. 1 lett. c).
Da quanto esposto all’art. 31 lett. c LAF, che richiama l’art. 24 cpv. 1 lett. c LAF, emerge che il calcolo per stabilire il diritto all’assegno di prima infanzia corrisponde a quello relativo all’assegno integrativo.
L'art. 24 cpv. 1 lett. c LAF stabilisce:
" (…)
c) il reddito disponibile del o dei genitori, con l'aggiunta
dell'eventuale assegno di base nonché degli eventuali obblighi
alimentari, è inferiore ai limiti minimi previsti dalla legislazione sulle
prestazioni complementari all'AVS/AI."
Secondo l’art. 36 cpv. 1 a 3 LAF
" Per l’accertamento ed il calcolo sono applicabili per analogia le disposizioni della legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI.
Il reddito del lavoro è computato per intero; la sostanza computabile è considerata quale reddito nella misura di 1/15.
Il premio per l’assicurazione sociale ed obbligatoria contro le malattie a carico della famiglia è preso in considerazione nel calcolo. Le spese di cura e di malattia non sono prese in considerazioni nel calcolo.”
Per la determinazione dell’importo dell’assegno vengono considerati anche i figli:
a) se non sono in formazione, fino ai 18 anni;
b) se sono in formazione, fino al termine della stessa ma al più tardi fino ai 25 anni (art. 56 Reg.LAF).
2.2. Per l’art. 37 LAF
" 1 L'assegno di prima infanzia deve essere aumentato, ridotto o soppresso in caso di cambiamento del reddito disponibile dei genitori o della composizione della famiglia.
2 Il regolamento disciplina i particolari.
3 L'aumento avviene con il primo giorno del mese in cui la domanda di revisione è stata inoltrata.
4 La riduzione o la soppressione interviene:
a) se il cambiamento è stato annunciato tempestivamente, il primo giorno del mese successivo la notifica della decisione;
b) se l'interessato ha ottenuto le prestazioni indebitamente, retroattivamente dalla data in cui avvenne la modifica determinante."
L'art. 59 Reg.LAF prevede:
" In caso di modifica dell'assegno integrativo ai sensi degli art. 29 LAF e art. 35 e 36 Reg. LAF, l'assegno di prima infanzia è conseguentemente aumentato, ridotto o soppresso.
In proposito l’art. 35 RegLAF precisa che
" 1 Per cambiamento della composizione della famiglia si intende ogni variazione nella comunione di persone che è alla base del calcolo della prestazione.
2 L'assegno integrativo è aumentato o ridotto in caso di cambiamento importante del reddito disponibile dei genitori.
3 Il cambiamento del reddito disponibile è importante quando esso provoca una modifica di almeno fr. 500.- all'anno dell'assegno erogato."
2.3. Secondo l’art. 41 LAF concernente le disposizioni comuni
" Il titolare del diritto o il beneficiario sono tenuti ad informare tempestivamente il datore di lavoro, rispettivamente la Cassa competente, su ogni cambiamento rilevante per il diritto all'assegno."
In proposito l'art. 70 del RegLAF precisa che
" Il titolare del diritto o il beneficiario informano immediatamente la Cassa cantonale per gli assegni familiari di ogni cambiamento rilevante per il diritto all'assegno, in particolare:
a) ogni mutamento delle condizioni personali o familiari del titolare del diritto o del beneficiario;
b) ogni variazione della situazione economica del titolare del diritto o del beneficiario, rispettivamente dei loro familiari."
Anche secondo l'art. 42 LAF
" Il titolare del diritto il beneficiario e i loro familiari, i datori di lavoro, le Autorità amministrative cantonali e comunali, le Autorità giudiziarie, le Assicurazioni sociali e private sono tenuti a fornire tutte le informazioni utili all'accertamento del diritto agli assegni ed al pagamento dei contributi."
2.4. Per quanto riguarda l'obbligo di restituzione e del condono l’art. 44 LAF delle disposizioni comuni prevede che
" 1 L'assegno indebitamente percepito deve essere restituito.
2 Il diritto di esigere la restituzione è perento dopo un anno dal momento in cui la Cassa ha avuto conoscenza dell'indebito ma, in ogni caso, dopo cinque anni dal pagamento dell'assegno.
3 La restituzione è condonata da parte della Cassa competente, in tutto od in parte, se il richiedente ha percepito la prestazione indebita in buona fede e se, tenuto conto delle sue condizioni economiche al momento della restituzione, il provvedimento costituirebbe per lui un onere troppo grave."
Dal tenore del Messaggio alla LAF emerge che la norma è stata formulata analogamente all’art. 27 OPC, applicabile in materia di prestazioni complementari (Messaggio p. 54).
Per l’art. 76 Reg.LAF
" 1 In caso di violazione dell'obbligo di informare, la Cassa cantonale per gli assegni familiari emette un ordine di restituzione nei confronti del titolare del diritto o del beneficiario dell'assegno.
2 La richiesta di condono è presentata dalla persona tenuta alla restituzione alla Cassa cantonale per gli assegni familiari.
3 La richiesta è presentata, debitamente motivata, nel termine di 30 giorni dalla notifica della decisione di ordine di restituzione della Cassa."
Secondo l’art. 47 LAF, infine,
" Per quanto non previsto dalla legge, sono applicabili le disposizioni della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia ed i superstiti e la legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI."
2.5. Secondo la giurisprudenza in vigore in materia di restituzione in ambito LAVS, applicabile anche alla LPC e quindi in materia LAF, in base al rinvio di cui all’art. 47 LAF, la richiesta di restituzione è subordinata ai presupposti della revisione processuale o del riesame. In effetti l’amministrazione può riesaminare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è senza dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante oppure deve procedervi se si manifestano nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a indurre ad una conclusione giuridica differente. Solo in tali casi può richiedere una restituzione (cfr. STFA del 20 ottobre 2000 nella causa S.C., C 25/00; DTF 122 V 21; RCC 1989 p. 547; RCC 1985 p. 63; Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1994, ad art. 3 p. 68).
Per quel che concerne l’importanza della correzione non è possibile fissare un ammontare limite generalmente valido. E’ infatti determinante l’insieme delle circostanze del singolo caso (RCC 1989 p. 547).
E' tenuto alla restituzione ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto. La prestazione è quindi stata erogata in contrasto con la legge. A questo stadio non è determinante sapere se l'assicurato era in buona fede oppure no quando ha ricevuto l'indebita prestazione. Il problema della buona fede è infatti oggetto di esame nell'ambito della procedura successiva di condono (Widmer, Die Rückerstattung unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea 1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese; STFA del 20 ottobre 2000 nella causa S.C., C 25/00).
Il Tribunale federale delle assicurazioni in una sentenza pubblicata in DTF 122 V 134 ha deciso che nel caso di ulteriore pagamento di rendite arretrate (in concreto, rendita del secondo pilastro), l'obbligo di restituire prestazioni complementari non presuppone l'obbligo di informare. Si tratta semplicemente di ristabilire l'ordine legale, dopo la scoperta del fatto nuovo.
2.6. Nel caso in esame, a giusto titolo, __________ non ha contestato l'obbligo di restituzione fatto valere dalla Cassa.
Dagli atti di causa risulta infatti che la ricorrente, il 2 agosto 1999, ha domandato il riconoscimento di una rendita AI. Con decisione 25 luglio 2000 le è stata attribuita, a partire dal 1° luglio 2000, una rendita intera d'invalidità di fr. 1'292.-- e una rendita completiva per la figlia di fr. 517.--.
Inoltre per il periodo dal mese di agosto 1999 al mese di giugno 2000 è stato assegnato all'assicurata da parte dell'assicurazione invalidità l'importo di fr. 11'807.35 a titolo di prestazioni arretrate, già dedotto l'importo di fr. 9'900.65 , compensato con le indennità giornaliere versatele dalla __________ (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione).
E' pacifico pertanto che, avendo ricevuto delle rendite AI e delle prestazioni a titolo retroattivo, sempre da parte dell'assicurazione invalidità, relative al medesimo periodo in cui l'assicurata ha beneficiato di assegni di famiglia, le entrate della famiglia __________ erano, per il lasso di tempo citato, superiori a quelle effettivamente computate nel calcolo degli assegni di famiglia.
Di conseguenza risulta chiaramente che, essendosi realizzato un cambiamento importante del reddito disponibile dell'assicurata (cfr. art. 59 e 35 Reg.LAF), il calcolo dell'assegno di prima infanzia andava rivisto in base al nuovo reddito più elevato.
Per inciso giova rilevare che è litigioso unicamente il condono degli assegni di prima infanzia, poiché gli assegni integrativi percepiti dal 1° agosto 1999 al 31 agosto 2000 sono stati compensati interamente con gli arretrati riconosciuti delle prestazioni complementari (cfr. consid. 1.2.).
In simili condizioni l'assicurata ha dunque effettivamente percepito indebitamente gli assegni di prima infanzia per un importo complessivo di fr. 8'628.--. Essi vanno così restituiti.
2.7. Riguardo ai presupposti del condono va innanzitutto ricordato che la giurisprudenza, relativamente al concetto di buona fede, distingue la mancanza di coscienza dell’irregolarità commessa, dalla questione a sapere se, nelle circostanze concrete, l’interessato poteva invocare la buona fede o avrebbe dovuto, facendo prova dell’attenzione da lui esigibile, riconoscere l’errore di diritto commesso. La problematica relativa alla coscienza dell'irregolarità commessa è una questione di fatto, per contro quella concernente l'attenzione esigibile è di diritto (cfr. Pratique VSI 1994 p. 126; DTF 122 V 221 = Pratique VSI 1996 pag. 269).
La buona fede non è infatti compatibile con un comportamento di grave negligenza da parte dell'assicurato (U. Meyer-Blaser, "Die Rückerstattung von Sozialversicherungsleistungen, in RSJB 1995, pag. 481).
Secondo l'art. 3 cpv. 2 CCS, che è applicabile analogicamente,
" nessuno può invocare la propria buona fede quando questa non sia compatibile con l'attenzione che le circostanze permettevano di esigere da lui."
Compete al Giudice inoltre, sulla base di un criterio oggettivo, cioè indipendentemente dalle conoscenze e dalle attitudini particolari della parte, determinare il grado dell’attenzione richiesta (DTF 79 II 59).
La buona fede deve essere quindi esclusa, qualora i fatti che hanno determinato l'obbligo di restituire (violazione dell'obbligo di annunciare o di informare) sono imputabili a comportamento doloso o negligenza grave dell'interessato.
Viceversa, l'assicurato può prevalersene quando l'atto o l'omissione colpevole siano costitutivi unicamente di una violazione lieve dell'obbligo di annunciare o di informare (Pratique VSI 1994, pag. 125ss; DTF 118 V 218, 112 V 105, 110 V 180 consid. 3 c, 102 V 245 consid. a) oppure se non ha violato tale obbligo (U. Meyer-Blaser, op. cit., 481/482).
Infatti, la buona fede presuppone che l'assicurato ignori che una prestazione gli è versata indebitamente. Di detta ignoranza egli non si può avvalere se la stessa è stata determinata da sua negligenza (STFA non pubbl. del 31 agosto 1993 in re I. R p. 3).
2.8. Il requisito dell'onere gravoso è intimamente legato alla situazione economica della persona tenuta a restituire l'indebito e deve essere valutato in base alle sue capacità finanziarie.
Dovrà pertanto essere stabilito concretamente, tenendo conto della particolare situazione patrimoniale dell'obbligato al momento di restituire.
2.9. Il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA) ha stabilito che, il principio secondo cui il condono di un rimborso non può essere preso in considerazione ove le prestazioni chieste in restituzione siano sostituite con delle prestazioni dello stesso valore, dovute ad un altro titolo durante il medesimo periodo di tempo e ove i due importi possano essere l’oggetto di una compensazione, costituisce un principio generale del diritto federale delle assicurazioni sociali (cfr. DTF 122 V 221 = Pratique VSI 1996 pag. 267; DTF 116 V 297; DLA 1987, Nr. 13, pag. 116).
Esso è quindi applicabile anche al campo dell'assicurazione cantonale relativa agli assegni di famiglia.
In una decisione del 30 aprile 1996, pubblicata in DTF 122 V 221 e Pratique VSI 1996, pag. 267, il TFA, precisando la propria giurisprudenza, ha inoltre stabilito che qualora il pagamento retroattivo di una rendita comporti l’obbligo di restituire delle prestazioni complementari, l’esistenza di un onere troppo grave deve essere negato laddove i mezzi provenienti dal versamento degli arretrati siano ancora disponibili al momento in cui dovrebbe aver luogo il rimborso.
2.10. Nell'evenienza concreta la Cassa ha respinto la domanda di condono inoltrata dall'assicurata, in quanto alla medesima non può essere riconosciuta la buona fede, visto che era perfettamente a conoscenza che avrebbe dovuto rimborsare gli assegni di famiglia percepiti in attesa di essere posta al beneficio della rendita invalidità (cfr. consid. 1.3.).
Preliminarmente va constatato che secondo la giurisprudenza federale citata, un condono è escluso solo nel caso in cui la decisione di riconoscere il versamento di prestazioni retroattive comporta la restituzione di altre prestazioni (che un assicurato ha già ricevuto per il medesimo periodo, ma per un altro titolo) e se le prestazioni retroattive da versare possono essere compensate (cfr. consid. 2.9.).
Nella presente fattispecie l'importo di fr. 11'807.35, riconosciuto dall'assicurazione invalidità a titolo di prestazioni arretrate (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione), è già stato corrisposto all'assicurata.
Dunque una compensazione con le prestazioni precedentemente versate dalla Cassa non è più possibile.
Inoltre la ricorrente si è servita quasi integralmente di tale somma per far fronte al pagamento di diversi debiti (cfr. consid. 1.3.; doc. _). Di conseguenza, applicando a contrario quanto precisato dall'Alta Corte federale in DTF 122 V 221 = Pratique VSI 1996, pag. 267 (cfr. consid. 2.9.), un onere troppo grave non può essere per principio negato.
La possibilità di un condono, nell'evenienza concreta, non è quindi esclusa a priori (per un caso analogo in ambito LADI cfr. STCA del 4 gennaio 2000 nella causa S.P., inc. 38.99.00162).
Come visto, i presupposti del condono sono, cumulativamente, la buona fede nella riscossione delle prestazioni e l’esistenza di un grave rigore nel caso di un rimborso (cfr. art. 44 LAF, cfr. pure consid. 2.4.; 2.7.; 2.8.).
2.11. Per quanto concerne la buona fede va rilevato che l'assicurata fino alla notifica della decisione del 25 luglio 2000 emanata dall'UAI, che le ha riconosciuto, per il periodo dal 1° agosto 1999 al 30 giugno 2000, delle prestazioni arretrate (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione), non era cosciente dell'irregolarità commessa.
Infatti prima di tale data la ricorrente non era al corrente né dell'importo della rendita che le sarebbe stata erogata, né del momento preciso a partire dal quale sarebbe sorto il suo diritto alla rendita invalidità. Un'eventuale comunicazione alla Cassa del semplice inoltro di una domanda di rendita AI e dunque dell'ipotetica pretesa di tale rendita sarebbe poi stata irrilevante, in quanto gli assegni di prima infanzia vengono calcolati computando gli effettivi redditi e la reale sostanza (cfr. DTF 122 V 224 = Pratique VSI 1996 pag. 267).
Pertanto occorre concludere che nel periodo dal 1° agosto 1999 al 31 luglio 2000 la ricorrente ha percepito in buona fede gli assegni di prima infanzia erogatile.
2.12. Differente, per contro, deve essere il giudizio relativo al mese di agosto 2000. Con la notifica della decisione 25 luglio 2000, in effetti, l'assicurata ha saputo delle prestazioni arretrate che l'UAI le avrebbe versato (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione). Sulla decisione dell'amministrazione è inoltre stato indicato chiaramente che la compensazione è avvenuta unicamente con le indennità giornaliere versate dalla __________.
Con scritto 12 aprile 2000 la Cassa ha altresì espressamente avvertito la ricorrente che il conteggio degli assegni integrativi e di prima infanzia è avvenuto senza tener conto dell'eventuale rendita AI e della rispettiva prestazione complementare e che con il versamento della rendita e/o delle prestazioni complementari avrebbe ricevuto anche un importo arretrato. Essa ha pure richiesto all'assicurata di sottoscrivere un'autorizzazione a compensare con il Servizio rendite e/o l'Ufficio prestazioni complementari l'assegno familiare che le era stato versato e al quale non avrebbe avuto diritto con il computo della rendita AI e/o della prestazione complementare (cfr. doc._ agli atti dell'amministrazione).
La ricorrente ha rilasciato tale autorizzazione il 18 aprile 2000 (cfr. consid. 1.4. e 1.5.).
Va poi osservato che in ogni caso l'assicurata ha compreso dal provvedimento 25 luglio 2000 che le era stata erogata una rendita AI e che le sarebbero state bonificate delle rendite arretrate (cfr. consid. 1.4.). Pertanto essa, leggendo accuratamente la decisione dell'UAI del 25 luglio 2000, avrebbe dovuto rendersi conto che la compensazione, per quanto concerneva gli assegni di famiglia, non era ancora avvenuta.
In tale occasione essa avrebbe dovuto così richiedere, in merito alla decisione del 25 luglio 2000 emessa dall'UAI, delle delucidazioni alla Cassa o perlomeno informarla dell'emanazione di tale provvedimento - risulta infatti che alla Cassa non è stata inviata copia della decisione dell'UAI - (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione).
Benché sia da stigmatizzare il fatto che la Cassa di compensazione del Canton Berna ha omesso di compensare le prestazioni da essa erogate con gli assegni di famiglia già versati alla ricorrente (cfr. consid. 1.5.), va rilevato che ai fini del presente giudizio prevale, tuttavia, la circostanza che l'assicurata non ha comunicato tempestivamente alla Cassa di essere stata posta al beneficio di una rendita AI. Essa infatti, essendo in grado di riconoscere l'errore commesso dall'amministrazione di Berna, avrebbe potuto agevolare una repentina correzione del medesimo (cfr. U. Meyer-Blaser, op. cit., pag. 484; RCC 1983 pag. 493; RCC 1988 pag. 547).
Di conseguenza, a mente di questa Corte, la violazione commessa dall'assicurata configura una negligenza grave, per cui l'invocata buona fede non deve essere ammessa per il periodo relativo al mese di agosto 2000.
2.13. In simili condizioni il TCA deve concludere che l'assicurata non era in buona fede unicamente dopo aver ricevuto la decisione 25 luglio 2000 dell'UAI che le ha assegnato una rendita AI e delle prestazioni arretrate a partire dal 1° agosto 1999.
Un eventuale condono può dunque concernere gli assegni di prima infanzia percepiti indebitamente dal 1° agosto 1999 al 31 luglio 2000, ad esclusione degli assegni di cui ha beneficiato durante il mese di agosto 2000.
L'incarto va, pertanto, rinviato alla Cassa affinché esamini se sono dati i presupposti dell'onere troppo grave e possa così essere condonata la somma di fr. 6'971.-- (fr. 10'084.-- - fr. 1'657.-- - fr. 1'456.--; consid. 1.2.), corrispondenti agli assegni percepiti a torto nel lasso di tempo dal 1° agosto 1999 al 31 luglio 2000.
Per quanto attiene all'importo fr. 1'657.--, relativo al mese di agosto 2000, esso dovrà in ogni caso essere restituito, dal momento che, avendo preso coscienza, dalla decisione 25 luglio 2000 emanata dall'UAI, del suo diritto a prestazioni arretrate da parte dell'assicurazione per l'invalidità, non può essere riconosciuta alla ricorrente la buona fede, primo presupposto per ottenere il condono.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso è parzialmente accolto ai sensi dei considerandi.
§ La decisione impugnata è annullata.
2.- E' riconosciuta la buona fede di __________ per il periodo dal 1° agosto 1999 al 31 luglio 2000.
Di conseguenza l'incarto è rinviato alla Cassa cantonale per assegni familiari affinché esamini il presupposto dell'onere troppo grave concernente la restituzione dell'importo di fr. 6'971.- e pronunci una nuova decisione.
3.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4.- Intimazione alle parti.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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