AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 39.2001.14
Data decisione, Autorità: 19.06.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n. 39.2001.00014-15
rs
Lugano 19 giugno 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Raffaella Sartoris
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sui ricorsi del 1° febbraio 2001 di
__________, 2. __________,
contro
le decisioni del 29 gennaio 2001 emanate da
Cassa cantonale assegni familiari, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di assegni di famiglia
ritenuto, in fatto
1.1. Con due decisioni 29 gennaio 2001, con effetto dal 1° dicembre 2000, la Cassa cantonale per gli assegni familiari (in seguito la Cassa) ha respinto la richiesta di __________, tendente all'assegnazione di un assegno integrativo a favore del figlio __________ (7 agosto 2000) e di un assegno di prima infanzia.
A motivazione delle proprie decisioni l'amministrazione ha precisato che i redditi determinanti superano le spese riconosciute.
Con due decisioni della medesima data la Cassa ha rifiutato pure l'erogazione dei due tipi di assegno a partire dal 1° gennaio 2001.
1.2. Con tempestivi ricorsi 1 febbraio 2001 __________ e il marito __________ hanno impugnato le decisioni della Cassa, chiedendo l'erogazione dell'assegno integrativo e dell'assegno di prima infanzia. Essi si sono così espressi:
" Ho ricevuto la decisione di rifiuto degli assegni integrativo e di prima infanzia, non sono d'accordo sulla decisione presa in quanto la domanda l'ho fatta prima della modifica dei limiti di reddito del 1.1.2001, e poi ho smesso di lavorare per poter crescere mio figlio nel migliore dei modi e speravo in un piccolo aiuto anche da parte dello Stato, in quanto mio marito guadagna neanche fr. 4'000.-- al mese e le spese sono tante, sia per il bimbo che per l'economia domestica.
Sono d'accordo che il reddito determinante supera il limite annuo fissato dalla legge ma penso che non siamo ricchi in quanto lo supera secondo i vostri calcoli di molto poco, quindi chiedo di riesaminare la nostra situazione." (Doc. _)
1.3. Con risposta 26 febbraio 2001 la Cassa ha proposto di respingere il gravame con le seguenti motivazioni:
" Dalla lettura dei ricorsi non emergono sostanziali contestazioni sugli elementi di calcolo che hanno giustificato il rifiuto di prestazioni. Anche i ricorrenti sono consapevoli del fatto che il reddito determinante della famiglia supera il fabbisogno totale calcolato secondo la regolamentazione vigente. I ricorrenti ciononostante ritengono le entrate della famiglia tali da giustificare un piccolo aiuto da parte dello Stato.
A questa conclusione, secondo il parere della Cassa, non si può giungere dal momento che il calcolo economico ha determinato entrate maggiori al fabbisogno della famiglia. Nel caso in esame, per l'anno 2000 la famiglia __________ può contare su redditi complessivi per fr. 51'411.-- a fronte di un fabbisogno di fr. 48'454.--; dal 01.01.2001 i redditi rimangono invariati (fr. 51'411.--) mentre il fabbisogno si attesta a fr. 49'544.--, leggermente superiore per effetto di un fabbisogno vitale passato da fr. 30'120.-- a fr. 30'970.-- e per un affitto considerato in misura di fr. 14'040.-- invece di fr. 13'800.--.
Per quanto attiene al premio della cassa malati per l'assicurazione obbligatoria si è tenuto conto del premio lordo dal momento che la famiglia __________ non può beneficiare dei sussidi della LAMAL in base alla notifica d'imposta 1999/2000." (Doc. _).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa D.C., I 623/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa G.H., H 304/99).
Nel merito
2.2. Oggetto del contendere è l'assegnazione di un assegno integrativo e di un assegno di prima infanzia.
A titolo preliminare va rilevato che l'assegno integrativo è attribuito per principio a tutta la popolazione domiciliata, fino all'età di 15 anni (cfr. art. 25 LAF) ed è destinato a coprire, in modo selettivo, i costi aggiuntivi del figlio fino al massimo i limiti minimi del fabbisogno vitale giusta l'art. 3b cpv. 1 LPC, corrispondenti fino al 31 dicembre 2000 a fr. 7'830.-- per il primo e il secondo figlio; fr. 5'220.-- per il terzo e il quarto figlio e di fr. 2'610.-- per ogni altro figlio (cfr. art. 27 cpv. 2 LAF).
Dal 1 ° gennaio 2001 questi importi sono stati adeguati rispettivamente a fr. 8'050.--; fr. 5'367.--; fr. 2'683.--.
Giusta l'art. 59 LAF esso è finanziato dai salariati, dai datori di lavoro, dagli indipendenti e sussidiariamente dal Cantone (cfr. D. Cattaneo, "La legge sugli assegni di famiglia: caratteristiche, sentenze e problemi aperti", in Il diritto pubblico ticinese nel terzo millennio, RDAT I-2000, pag. 124-125).
L'assegno di prima infanzia copre tutta la popolazione domiciliata (cfr. art. 31 lett.a e 32 cpv. 1 lett. a LAF).
Esso garantisce, in modo selettivo (cfr. art. 31 lett. c e 32 cpv. 1 lett. c LAF), un reddito minimo alle persone che rinunciano ad esercitare un'attività lucrativa o la riducono, lavorando al massimo al 50%, per dedicarsi alla cura del figlio (cfr. art. 31 lett. b e 32 cpv. 1 lett. b LAF) durante al massimo i primi tre anni di vita del figlio (cfr. art. 33 cpv. 2 lett. c LAF). Questo assegno secondo l'art. 60 cpv. 1 LAF è interamente finanziato tramite le imposte (cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 125).
Questi due tipi di assegno costituiscono dunque una prestazione sociale universale e selettiva (cfr. Messaggio relativo all'introduzione di una nuova legge sugli assegni di famiglia del 19 gennaio 1994, pag. 11).
Il principio di universalità prevede che una prestazione sia attribuita a tutta la popolazione domiciliata, mentre la selettività nelle prestazioni equivale all'attribuzione delle medesime solamente alle famiglie che non raggiungono un determinato reddito.
2.3. L'art. 24 LAF stabilisce come segue le condizioni per poter beneficiare dell'assegno integrativo:
" Il genitore domiciliato nel Cantone ha diritto all'assegno (integrativo), per il figlio, se cumulativamente:
a) ha la custodia del figlio;
b) ha il domicilio nel Cantone da almeno tre anni;
c) il reddito disponibile del o dei genitori, con l'aggiunta dell'eventuale assegno di base nonché degli eventuali obblighi alimentari, è inferiore ai limiti minimi previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI.
Se entrambi i genitori hanno la custodia del figlio, la madre ha diritto all'assegno.
Non ha diritto all'assegno il beneficiario di una prestazione complementare all'AVS/AI, se il figlio è considerato per il calcolo della prestazione."
Secondo l’art. 28 cpv. 1 a 3 LAF
" Per l’accertamento ed il calcolo sono applicabili per analogia le disposizioni della legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI.
Il reddito del lavoro è computato per intero; la sostanza computabile è considerata quale reddito nella misura di 1/15.
Il premio per l’assicurazione sociale ed obbligatoria contro le malattie a carico della famiglia è preso in considerazione nel calcolo. Le spese di cura e di malattia non sono prese in considerazioni nel calcolo.”
L’art. 33 del Regolamento LAF (Reg. LAF), adottato dal Consiglio di Stato il 5 febbraio 1997, prevede che
" Nei limiti minimi previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI non è compreso il premio dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie."
Per la determinazione dell’importo dell’assegno vengono considerati anche i figli:
a) se non sono in formazione, fino ai 18 anni;
b) se sono in formazione, fino al termine della stessa ma al più tardi fino ai 25 anni (art. 34 LAF).
2.4. L’assegno di prima infanzia è regolato agli art. 31ss LAF.
L’art. 32 LAF prevede in particolare che
" 1 I genitori domiciliati nel Cantone hanno diritto all'assegno, per il figlio, se cumulativamente:
a) hanno il domicilio nel Cantone da almeno tre anni;
b) uno dei genitori non esercita nessuna attività lucrativa oppure ne esercita una che non supera il 50% per dedicarsi alla cura del figlio;
c) il reddito disponibile dei genitori, inclusi gli eventuali assegni di cui il nucleo familiare beneficia in virtù della legge, è inferiore ai limiti posti dall'art. 24 cpv. 1 lett. c).
Al genitore che non esercita un'attività lucrativa o ne esercita una solo a tempo parziale, senza giustificati motivi, è computabile un reddito ipotetico, pari al guadagno di un'attività a tempo pieno, da lui esigibile.
Il reddito ipotetico minimo è pari al doppio del limite minimo per persona sola secondo la legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI.
Il diritto all'assegno sorge il primo giorno del mese in cui sono soddisfatte le condizioni legali, ma al più presto il primo giorno del mese in cui nasce il figlio.
Il diritto all'assegno si estingue:
a) alla fine del mese in cui il genitore inizia un'attività lucrativa con un grado di occupazione superiore al 50%;
b) quando il genitore affida il figlio alle cure di una terza persona per più di mezza giornata sull'arco di un giorno;
c) al più tardi alla fine del mese in cui il figlio compie i tre anni di età."
Da quanto esposto all’art. 32 lett. c LAF, che richiama l’art. 24 cpv. 1 lett. c LAF, emerge che il calcolo per stabilire il diritto all’assegno di prima infanzia corrisponde a quello relativo all’assegno integrativo.
2.5. L’art. 3b della Legge federale sulle prestazioni complementari (LPC), a cui rinvia l’art. 24 cpv. 1 lett. c LAF, entrato in vigore con la terza revisione delle PC il 1 gennaio 1998, prevede che le spese riconosciute si compongono di un importo destinato alla copertura del fabbisogno vitale, per anno, pari, fino al 31 dicembre 2000, al minimo per le persone sole, a fr. 14’860.--,
per i coniugi, almeno 22’290.-- franchi e per gli orfani e per i figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI, a
fr. 7’830.--. Per i due primi figli si prende in considerazione la totalità dell'importo determinante, per due altri figli due terzi ciascuno (fr. 5'220.--) e per ogni altro figlio un terzo (fr. 2'610.--).
Dal 1° gennaio 2001 il fabbisogno è di fr. 15'280.--, fr. 22'920.-- rispettivamente fr. 8'050.-- (cfr. Ordinanza 01 sull'adeguamento delle prestazioni complementari all'AVS/AI del 18 settembre 2000).
Viene inoltre tenuto conto della pigione di un appartamento e delle relative spese accessorie. In caso di presentazione di un conguaglio per le spese accessorie, non si può invece tenere conto né di un pagamento di arretrati né di una richiesta di restituzione (art. 3b cpv. 1 lett. b LPC).
Per quanto riguarda l'importo computabile a titolo di pigione l'art. 5 cpv. 1 lett. b cifra 2 LPC, prevede che, i cantoni stabiliscono l'importo delle spese per pigione fino a concorrenza di un importo annuo corrispondente, fino al 31 dicembre 2000, a fr. 13'800.-- per coniugi e le persone con figli.
Secondo l'art. 2 della legge cantonale di applicazione a titolo di pigione si applica l'importo massimo.
Dal 1° gennaio 2001 tale importo è pari a fr. 15'000.-- (cfr. Ordinanza 01 sull'adeguamento delle prestazioni complementari all'AVS/AI del 18 settembre 2000 e Decreto esecutivo concernente la legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS e all'AI del 6 dicembre 2000).
2.6. Le decisioni impugnate sono state emesse il 29 gennaio 2001, tuttavia due di esse si riferiscono al mese di dicembre 2000, per cui a tali provvedimenti si applicano i limiti citati validi fino al 31 dicembre 2000.
In concreto quindi il fabbisogno vitale relativo al mese di dicembre 2000 della famiglia della ricorrente, formata dalla madre, dal padre e da un figlio, è pari a fr. 30'120.--, come indicato dalla Cassa.
Alle due decisioni con effetto dal 1° gennaio 2001 vanno applicati invece i nuovi limiti adeguati dal 1° gennaio 2001. Il fabbisogno vitale computato dall'amministrazione, corrispondente a fr. 30'970.--, è quindi corretto.
La pigione pagata dalla ricorrente ammonta a fr. 1'090.-- mensili. Il canone annuo è pari, pertanto, a fr. 13'080.--, a cui si aggiungono fr. 960.-- annui a titolo di spese accessorie (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione).
Considerato che la somma complessiva di fr. 14'040.-- è più elevata del massimo riconosciuto per il 2000, la Cassa a giusta ragione, nelle decisioni relative al mese di dicembre di quell'anno, ha computato unicamente l'importo di fr. 13'800.-- a titolo di pigione.
Per il conteggio relativo al 2001, per contro, correttamente è stato ritenuto l'ammontare lordo della pigione effettiva, dato che comunque il massimo riconosciuto dal 1° gennaio 2001 è pari a fr. 15'000.--.
2.7. Per stabilire l'ammontare degli assegni vanno pure computate secondo l’art. 3b cpv. 3 LPC le
" a. spese per il conseguimento del reddito fino a concorrenza del
reddito lordo dell'attività lucrativa;
b. spese di manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari fino a concorrenza del ricavo lordo dell'immobile;
c. premi versati alle assicurazioni sociali della Confederazione, eccettuata l'assicurazione malattie;
d. ….
e. pensioni alimentari versate in virtù del diritto di famiglia (cpv. 3)."
Secondo l’art. 3c cpv. 1 LPC, inoltre, i redditi di cui si deve tener conto per il calcolo della PC e quindi dell’assegno integrativo e di prima infanzia comprendono
" b. il reddito proveniente da sostanza mobile e immobile;
c. un quindicesimo della sostanza netta oppure un decimo per i beneficiari di rendite di vecchiaia, nella misura in cui superi per persone sole 25 000 franchi, per coniugi 40 000 franchi e per orfani e figli che danno diritto a rendite per figli dell'AVS o dell'AI 15 000 franchi. Se l'immobile appartiene al beneficiario delle prestazioni complementari o a un'altra persona compresa nel calcolo della prestazione complementare e serve quale abitazione ad almeno una di queste persone, soltanto il valore dell'immobile eccedente 75 000 franchi é preso in considerazione quale sostanza;
d. le rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche, comprese le rendite dell'AVS e dell'AI;
e. le prestazioni derivanti da un contratto di vitalizio o da un'altra convenzione analoga;
f. gli assegni familiari
g. le entrate e le parti di sostanza a cui l'assicurato ha rinunciato;
h. le pensioni alimentari del diritto di famiglia."
Per quanto riguarda invece il reddito del lavoro non si applicano le disposizioni della LPC, in quanto la LAF prevede in maniera autonoma la modalità di computo di questo reddito in particolare il computo globale e non ridotto di questa entrata (art. 28 cpv. 2 LAF; Messaggio relativo all’introduzione di una nuova legge sull’assegno di famiglia del 19 gennaio 1994 p. 51).
2.8. Per quanto attiene alle modalità di computo del premio per l’assicurazione malattia, si rileva che, come indicato al consid. 2.3., ai fini del calcolo dell'assegno integrativo viene computato unicamente il premio relativo all'assicurazione obbligatoria contro le malattie a carico della famiglia e quindi all’assicurazione sociale secondo la LAMal (art. 28 cpv. 3 LAF e 33 RegLAF).
Gli eventuali premi che concernono le prestazioni complementari alla LAMal non vengono per contro computati (cfr. Rapporto di maggioranza del 23 maggio 1996 p. 36).
Inoltre, per quanto riguarda la modalità di calcolo dei premi dell'assicurazione malattia, la LAF non rinvia alla LPC. Quindi, per questo costo, i criteri di computo di tale legge, che si fonda sul premio medio cantonale (cfr. art. 3b cpv. 3 LPC), non sono rilevanti per il calcolo degli assegni familiari.
Nella fattispecie il premio di base ammonta a fr. 4'534.-- annui (fr. 187.10.-- premio mensile per l'assicurata, fr. 130.80.-- premio per il marito; fr. 59.80.-- mensili per il figlio; cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione), come computato dalla Cassa nelle decisioni impugnate.
2.9. Secondo l'art. 23 cpv. 1 e 2 OPC AVS-AI, applicabile anche all'accertamento e al calcolo degli assegni di famiglia in virtù del rinvio di cui all'art. 28 cpv. 1 LAF, di regola per il conteggio della prestazione complementare sono determinanti il reddito ottenuto nel corso dell'anno civile precedente e lo stato della sostanza al 1° gennaio dell'anno per cui è assegnata la prestazione. Per gli assicurati di cui la sostanza e il reddito da considerare ai sensi della legge federale possono essere stabiliti servendosi di una tassazione fiscale, gli organi esecutivi cantonali sono autorizzati a ritenere, come periodo di calcolo, quello su cui si basa l'ultima tassazione fiscale, se nel frattempo non è subentrata nessuna modifica della situazione economica dell'assicurato.
Nella fattispecie il marito dell'assicurata è alle dipendenze della ditta __________. Egli percepisce un salario lordo di fr. 4'728.-- mensili.
La Cassa nel conteggio relativo all'assegno integrativo e di prima infanzia, a titolo di reddito netto (reddito lordo - oneri sociali), ha computato l'importo di fr. 49'215.--.
Tuttavia deducendo dal salario mensile lordo gli oneri sociali e convertendo il guadagno netto in reddito annuo comprensivo della tredicesima, si ottiene l'importo di fr. 53'615.--. Questo ammontare risulta del resto già dal conteggio all'incarto effettuato dall'amministrazione medesima (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione).
Ci si potrebbe pertanto chiedere se, ai fini del calcolo degli assegni, non si debba tener conto di questo reddito più elevato.
La questione, nel caso di specie, può comunque rimanere irrisolta, in quanto in ogni caso il reddito determinante, costituito dalle entrate provenienti dall'attività lavorativa dipendente e dagli assegni di famiglia di base, considerato nei provvedimenti del 29 gennaio 2001, supera il fabbisogno della famiglia _________.
Infatti il reddito complessivo di fr. 51'411.-- è più elevato rispetto sia al fabbisogno del 2000 di fr. 48'454.--, che a quello del 2001 di fr. 49'544.-- (cfr. doc. _).
2.10. Per il resto i ricorrenti non hanno sollevato particolari eccezioni in merito al conteggio delle singole voci di reddito e fabbisogno indicate dalla Cassa.
Ora, nell'ambito delle assicurazioni sociali, pur essendo la procedura retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati dal giudice, il Tribunale federale delle assicurazioni ha più volte ricordato come questo principio non sia assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (cfr.STFA del 9 maggio 2001 nella causa W.Z., P 36/00; STFA del 13 marzo 2001 nella causa M.P., U 429/00; STFA del 5 giugno 2000 nella causa V.P., I 76/00; DTF 125 V 195; Untersuchungsgrundsatz, SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; AHI praxis 1994 pag. 212; DTF 117 V 263; DTF 117 V 282).
Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di portare - ove ciò fosse ragionevolmente possibile - le prove necessaire, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti esse rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (cfr. STFA del 9 maggio 2001 nella causa G.L., P 52/00; STFA del 9 maggio 2001 nella causa W.Z., P 36/00; DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti).
Osservato come nel caso di specie gli assicurati - malgrado che ciò fosse senz'altro esigibile - non hanno portato elementi tali da inficiare il calcolo dell'amministrazione, non sussiste alcun motivo per scostarsi dalle decisioni della Cassa.
2.11. Va infine ribadito che sia l'assegno integrativo che l'assegno di prima infanzia sono attribuiti agli assicurati in modo selettivo (cfr. consid. 2.2.), come risposta a un reale e concreto stato di bisogno.
Il finanziamento dell'assegno integrativo è poi parzialmente pubblico, mentre l'assegno di prima infanzia è finanziato totalmente mediante le imposte (cfr. consid. 2.2.).
Di conseguenza questi assegni non possono essere erogati a tutti indistintamente.
In simili condizioni questo Tribunale non può che confermare le decisioni impugnate.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- l ricorsi sono respinti.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Intimazione alle parti.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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