AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 39.2001.8
Data decisione, Autorità: 19.06.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n. 39.2001.00008
DC/sc
Lugano 19 giugno 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 22 gennaio 2001 di
__________,
rappr. da: __________
contro
la decisione del 3 gennaio 2001 emanata da
Cassa cantonale assegni familiari, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di assegni di famiglia
ritenuto, in fatto
1.1. In data 3 gennaio 2001 la Cassa cantonale per gli assegni di famiglia ha preso la seguente decisione formale nei confronti di __________:
" ci riferiamo alla sua richiesta per ottenere l'autorizzazione al versamento degli assegni in favore di sua figlia __________ nata il 9 luglio 1988 e, come già anticipatole nella nostra autorizzazione del 6 novembre 2000, le confermiamo quanto segue.
Secondo l'art. 11 cpv. 1 lett. a) della Legge cantonale sugli assegni di famiglia, nel caso in cui la custodia dei figli sia affidata ad entrambi i genitori, la madre, se esercita un'attività salariata con pari grado d'occupazione del marito, ha diritto all'assegno.
Dalla documentazione trasmessaci, rileviamo che lei è coniugato e che sua moglie svolge un'attività salariata in Italia, con un grado d'occupazione pari al suo.
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni in Lugano (TCA), chiamato a statuire in occasione di ricorsi inoltrati da assicurati, ha ritenuto che la titolarità del diritto all'assegno secondo la LAF, debba essere determinata indipendentemente dal luogo ‑ altro cantone o estero ‑ in cui "l'altro genitore" eserciti la sua attività salariata (cfr. sentenze in re. M. V. d. G. del 2 settembre 1999 e A. A. del 18 settembre 2000), stabilendo che i disposti di legge siano sufficientemente chiari e non presentino nessuna lacuna, e che non sia pertanto possibile estenderne l'interpretazione, in contrasto con la volontà del legislatore.
Per il TCA è peraltro irrilevante il fatto di poter beneficiare o meno, del versamento di eventuali assegni riconosciuti da altre legislazioni.
Ritenuto quanto sopra esposto, non sussistono i presupposti affinché, dal 1° novembre 2000, la nostra Cassa possa riconoscerle il diritto all'assegno in favore di __________." (Doc. _)
1.2. Contro questa decisione l'assicurato ha fatto inoltrare un tempestivo ricorso al TCA. Il suo patrocinatore postula il versamento dell'assegno anche dopo il 1° novembre 2000, argomentando:
" Nella decisione impugnata si fa riferimento alle Sentenze 2 settembre 1999 e 18 settembre 2000 di codesto lodevole TCA.
Entrambe raffigurano una precisa fattispecie. In particolare, conformemente all'art. 11, cpv. 3 LAF, il genitore che non ha la custodia del figlio ed ha un'attività salariata, ha diritto all'assegno se l'altro genitore non ha un'attività salariata.
Il presente caso è assolutamente diverso.
Il ricorrente ha la custodia del figlio, in quanto vive regolarmente con la madre (doc. _) di sua figlia __________, in regime di matrimonio.
Non è, quindi, separato e ha diritto all'assegno, in quanto la moglie e madre di __________ non lavora in Svizzera.
Va precisato che, come da documento allegato (doc. _), la moglie __________, occupata regolarmente in Italia, non percepisce assegni famigliari.
La presa di posizione della Cassa cantonale per gli assegni famigliari è oltremodo penalizzante per i frontalieri, già confrontati con altre norme della legge sugli assegni di famiglia, che li pongono in posizione deteriore (cfr. art. 21, lett a) LAF).
E' notorio, inoltre, che la legge sugli assegni famigliari italiana, prevede il diritto all'assegno, a condizione che non venga conseguito un determinato reddito.
Come da documento allegato, se entrambi i genitori lavorano (soprattutto se uno dei due percepisce lo stipendio in Svizzera) il limite è superato e il diritto all'assegno viene a cadere (doc. _).
E' evidente che l'artificiosa e teorica applicazione dell'art. 11, lett. a) LAF, nel caso in esame, costituisce una contraddizione in termini, poiché la madre, ai sensi della legislazione italiana, pur lavorando regolarmente nella vicina Penisola, non ha diritto agli assegni di famiglia.
Negare il diritto al signor __________, significa non riconoscere che il nostro legislatore ha formulato l'art. 11 LAF presupponendo l'ipotesi che entrambi i genitori lavorino in Svizzera, altrimenti si arriverebbe al paradosso di concedere artificiosamente un diritto secondo la legge svizzera a chi, nel caso in esame la moglie signora __________, non può farlo valere in forza della legge italiana." (Doc. _)
1.3. Nella sua risposta del 19 aprile 2001 la Cassa propone di respingere il ricorso e osserva:
" (…)
Dalla richiesta di prestazioni si può evincere che pure la moglie, signora __________, è occupata quale salariata al 100% presso la __________. Come risulta dal doc. _ di controparte, la signora __________ non è al beneficio, per la figlia __________, del relativo assegno per il nucleo familiare previsto dalla Legislazione italiana.
Si rileva inoltre che i coniugi __________ hanno contratto matrimonio il 18 dicembre 1999: il signor __________ ha confermato telefonicamente alla resistente che la moglie è pure madre di __________.
Il ricorrente ritiene che la decisione della resistente sia penalizzante per i frontalieri, già confrontati con altre norme della LAF che li pongono in posizione deteriore rispetto ad altre categorie di salariati; il ricorrente fa esplicito riferimento all'art. 21 lett. a) LAF, che riconosce il diritto all'assegno di formazione soltanto se la stessa è svolta in Svizzera. Il ricorrente ricorda inoltre che la Legislazione italiana sugli assegni famigliari commisura l'importo della relativa prestazione al reddito della famiglia fino ad un determinato limite di reddito, che risulta spesso superato se uno dei due genitori lavora in Ticino.
In conclusione, il ricorrente ritiene che l'applicazione, nella fattispecie, dell'art. 11 cpv. 1 lett. a) LAF sia artificiosa e teorica.
Relativamente alla questione topica, in realtà il TCA ha prolato altre sentenze; vengono comunque qui riportate soltanto le tre summenzionate, che sono le più rappresentative e sono sempre state confermate in seguito dal TCA.
3.1. La sentenza 19.09.1998 in re E.C. trattava la fattispecie di un padre frontaliero, divorziato, salariato al 100% per un datore di lavoro assoggettato alla LAF; il figlio era affidato per sentenza di divorzio alla madre, non salariata, che viveva in Italia. Mentre la resistente aveva negato il diritto al padre, in applicazione dell'art. 8b Reg. LAF, il TCA aveva accordato il diritto all'assegno di base, in applicazione dell'art. 11 cpv. 3 LAF.
La sentenza 02.09.1999 in re F. Z. trattava la fattispecie di un padre divorziato, salariato per un datore di lavoro assoggettato alla LAF; il figlio era affidato per sentenza di divorzio alla madre, salariata a tempo pieno in Italia e residente in Italia. Con questa sentenza il TCA aveva confermato l'applicabilità dell'art. 11 cpv. 3 LAF e negato il diritto all'assegno, indipendentemente dal fatto che la madre, in Italia, non beneficiasse della prestazione familiare prevista dalla Legislazione italiana.
La sentenza 18.09.2000 in re A. A. trattava la fattispecie di una madre, che aveva la custodia del figlio e lavorava al 10% presso un datore di lavoro assoggettato alla legislazione sugli assegni familiari di un altro Cantone; in virtù di tale legislazione la madre non aveva diritto all'assegno. Il padre, per contro, era salariato al 100% per un datore di lavoro assoggettato alla LAF e postulava il diritto all'assegno. Anche in questo caso il TCA aveva negato il diritto, sempre in applicazione dell'art. 11 cpv. 3 LAF.
3.2. Le citate sentenze del TCA (come pure le altre riportate alla nota 1) sono state rese in applicazione dell'art. 11 cpv. 3 LAF, che disciplina il diritto all'assegno allorquando soltanto uno dei genitori ha la custodia del figlio.
È però opinione della resistente che le considerazioni del TCA espresse con la succitata giurisprudenza debbano essere estese mutatis mutandis ai cpvv. 1 e 2 della medesima disposizione di legge.
Non sarebbe, infatti, ammissibile, alla luce del principio di parità di trattamento, di interpretare il concetto di "attività salariata" nell'art. 11 cpv. 3 LAF diversamente dall'art. 11 cpvv. 1 e 2 LAF. Se, in effetti, per questo Tribunale il campo di applicazione dell'art. 11 cpv. 3 LAF deve essere esteso alle attività salariate svolte per un datore di lavoro assoggettato alla legislazione sugli assegni di famiglia di un altro Cantone (cfr. citata sentenza in re A.A.), risp. alle attività salariate svolte per un datore di lavoro assoggettato alla legislazione sugli assegni di famiglia di uno Stato estero (cfr. citate sentenze in re E.C. e F.Z.), lo deve forzatamente essere pure per l'art. 11 cpv. 1 e l'art. 11 cpv. 2 LAF. Per una medesima disposizione di legge il campo di applicazione personale non può, in effetti, essere diverso.
Ora, è ben vero che l'art. 11 cpv..3 LAF è una norma particolare nel contesto dell'art. 11 LAF: in effetti conferisce, in via eccezionale, il diritto all'assegno al genitore salariato che non ha la custodia del figlio, mentre che negli altri due capoversi dell'art. 11 LAF le due condizioni (custodia ed attività salariata) sono cumulative. È altresì vero che sia per l'art. 11 cpv. 1 LAF come pure per l'art. 11 cpv. 2 LAF è la custodia ad essere condizione preminente per l'ottenimento del diritto, in conformità peraltro a quanto disposto dall'art. 4 LAF e che, in quest'ottica, l'art. 11 cpv. 3 LAF costituisce a tutti i titoli la sola ed unica eccezione, perché fa sì che la condizione dell'attività salariata diventi prioritaria rispetto alla condizione della custodia.
Non va però dimenticato che la resistente ha sempre sostenuto (si vedano, al riguardo, le argomentazioni sviluppate in sede di risposta di causa per l'incarto E.C. di cui alla succitata sentenza 19.09.1998), che l'art. 11 cpvv. 1‑3 LAF andava applicato solo e soltanto quando l'attività salariata del o dei genitori era svolta per un datore di lavoro assoggettato alla legge giusta gli artt. 6 e 13 LAF (che ne delimitava il campo di applicazione personale), mentre che per quelle fattispecie ove un genitore esercitava una attività salariata per un datore di lavoro assoggettato alla legge mentre l'altro per un datore di lavoro assoggettato alla legislazione sugli assegni familiari di un altro Cantone, risp. ad una legislazione estera sugli assegni di famiglia andava, semmai, preso in considerazione l'art. 11 cpv. 4 LAF e, quindi, le relative norme del Reg. LAF.
In particolare, per la fattispecie qui in esame, sarebbe stato preso in considerazione l'art. 8c cpvv. 1 e 2 Reg. LAF: il diritto all'assegno sarebbe quindi stato riconosciuto al ricorrente in virtù del fatto che egli aveva la custodia del figlio ed era salariato per un datore di lavoro assoggettato alla legge; l'importo dell'assegno sarebbe stato commisurato al suo grado di occupazione, senza prendere in considerazione l'attività salariata dell'altro genitore in Italia e/o il fatto che quest'ultimo percepisse già, per lo stesso figlio, un assegno familiare in virtù della rispettiva legislazione estera.
Sennonché, con le succitate sentenze questo Tribunale ha ritenuto che l'art. 11 (cpv. 3) LAF dovesse applicarsi indipendentemente dal genere di attività salariata svolta, cioè se per un datore di lavoro assoggettato alla legge oppure per un datore di lavoro assoggettato alla legislazione sugli assegni familiari di un altro Cantone oppure ancora per un datore di lavoro assoggettato alla legislazione sugli assegni familiari di un altro Stato. Contrariamente a quanto disposto dal Consiglio di Stato con il regolamento di applicazione, in sostanza questo Tribunale ha ritenuto che laddove dovesse combinarsi l'attività salariata di un genitore per un datore di lavoro sottoposto alla LAF con un'altra attività salariata svolta per un datore di lavoro di un altro Cantone o all'estero andasse sempre applicato l'art. 11 (cpv. 3) LAF.
A mente della resistente, per le considerazioni sopra esposte relative al campo di applicazione personale, diveniva inevitabile concludere che la titolarità del diritto all'assegno ai sensi di tutto l'art. 11 LAF dovesse essere determinata indipendentemente dal luogo (altro Cantone o estero) ove si trovava il figlio, indipendentemente dal luogo (altro Cantone o estero) nel quale l'altro genitore (cioè quello che non è salariato per un datore di lavoro sottoposto alla LAF) esercitava la sua attività lavorativa ed, infine, indipendentemente dal fatto se quest'ultimo, se salariato, beneficiasse o meno di un assegno di famiglia per il figlio, previsto dalla relativa legislazione (di un altro Cantone o estera).
Se così non si avesse voluto che fosse, questo Tribunale avrebbe preferibilmente dovuto tutelare le norme di regolamento codificate dal Consiglio di Stato e considerare, semmai, che le stesse andassero completate allo scopo di contemplare la necessaria soluzione legislativa per casistiche quali quelle trattate nelle tre sentenze sopra illustrate.
Per le considerazioni sopra esposte alla fattispecie torna applicabile l'art. 11 cpv. 1 lett. a) LAF, per il quale in siffatte circostanze la titolarità del diritto compete alla madre. Ritenuto che la stessa non è salariata per un datore di lavoro sottoposto alla LAF (art. 13 LAF), in virtù dell'art. 6 LAF non le può essere riconosciuto il diritto all'assegno di famiglia; e ciò indipendentemente dal fatto che ella non sia al beneficio della relativa prestazione familiare italiana.
La decisione della resistente merita quindi di essere confermata.
Intendimento primario di tale valutazione legislativa (questo è il marginale dell'art. 77 LAF) era quello di operare un'analisi dell'efficacia della legge, sia dal punto di vista del contenimento del fenomeno della povertà dovuta alla nascita di un figlio ‑ con particolare riferimento all'assegno integrativo ed a quello di prima infanzia ‑ come pure quella di valutarne i costi. In vista di trovare soluzioni legislative più adeguate a talune fattispecie, conformemente alle esperienze accumulate dalla resistente in questi anni ed alla giurisprudenza del TCA, è però intendimento del Consiglio di Stato di procedere altresì ad una vera e propria revisione della legge, sia per quanto concerne l'assegno integrativo e quello di prima infanzia, ma anche per l'assegno di base e quello per giovani in formazione/giovani invalidi.
Si può quindi anticipare che, per quanto concerne i primi due tipi di assegno, fra gli altri anche la titolarità del diritto verrà rivista, in particolare laddove è necessario procedere ad un coordinamento delle attività salariate dei due genitori, allorquando l'una è svolta per un datore di lavoro sottoposto alla LAF mentre l'altra è svolta per un datore di lavoro sottoposto ad un'altra legislazione (cantonale o estera) sugli assegni di famiglia, nonché per rispondere alle esigenze connesse con l'entrata in vigore dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone." (Doc. _)
1.4. L'8 maggio 2001 il patrocinatore dell'assicurato ha trasmesso al TCA uno scritto del seguente tenore:
" In merito all'incarto in oggetto, preso atto della risposta di causa dell'Istituto delle assicurazioni sociali, si presentano i doc. _ e _, relativi all'assegno per il nucleo famigliare previsto dalla legislazione italiana.
Si sottolinea che la normativa applicabile nella vicina Penisola, prevede, come già enunciato, il diritto all'assegno per nucleo famigliare, a condizione che non si superi, a livello famigliare, un determinato reddito.
Se entrambi i coniugi lavorano, soprattutto uno dei due in Svizzera, i limiti vengono facilmente superati e, quindi, l'assegno italiano non può essere percepito.
Inoltre, la suddetta prestazione sociale viene corrisposta, sulla base del pieno riconoscimento della parità dei diritti, al marito o alla moglie, in base ad una libera scelta, assunta a livello di singolo nucleo famigliare.
Le differenze rispetto alla legislazione svizzera sono così marcate e sostanziali che, come già indicato nel ricorso, un'impalcatura giuridica con cui si estenda artificiosamente alla moglie del signor __________ l'applicabilità della legislazione svizzera, appare oltremodo illegittima." (Doc. _)
in diritto
2.1. Secondo l'art. 2 cpv. 1 LAF titolare del diritto all'assegno di famiglia è il genitore.
È considerato genitore dalla legge il genitore naturale, adottivo, affiliante e biologico (art. 2 cpv. 2 LAF).
L'assegno di famiglia è riconosciuto per il figlio proprio e adottivo, nonché per il figlio del coniuge e per l'affiliato (art. 3 cpv. 1 LAF).
L'art. 4 LAF prevede che il genitore che ha la custodia del figlio , di regola, ha diritto all'assegno.
Il capitolo I della legge, dedicato all'assegno di base, stabilisce agli art. 6 e seg. le condizioni per poter avere diritto a questa prestazione.
In particolare l'art. 6 precisa che:
" Il salariato ha diritto all'assegno, per il figlio, se:
a) è occupato nel Cantone ed è alle dipendenze di un datore di lavoro sottoposto alla legge;
b) è residente nel Cantone ed è occupato fuori dal Cantone, se è alle dipendenze di un datore di lavoro sottoposto alla legge.
Il salariato ha diritto, per il figlio, ad un solo assegno."
L'art. 11 LAF stabilisce invece che:
" Se la custodia del figlio è affidata ad entrambi i genitori, ha diritto all'assegno:
a) la madre, se entrambi i genitori esercitano un'attività salariata a tempo pieno o un'attività salariata a tempo parziale, ma con pari grado di occupazione;
b) il genitore che esercita l'attività salariata a tempo pieno, se l'altro genitore esercita un'attività salariata a tempo parziale;
c) il genitore con il grado di occupazione più elevato, se entrambi i genitori esercitano un'attività salariata a tempo parziale;
d) il genitore che esercita un'attività salariata, se l'altro genitore non ha alcuna attività salariata. (cpv. 1)
Se uno solo dei genitori ha la custodia del figlio ed entrambi esercitano un'attività salariata, ha diritto all'assegno il genitore che ha la custodia del figlio. (cpv. 2)
Il genitore che non ha la custodia del figlio ed ha un'attività salariata ha diritto all'assegno se l'altro genitore non ha un'attività salariata. (cpv. 3)
Il regolamento di applicazione definisce e disciplina casi particolari. (cpv. 4)"
Secondo l'art. 8c Reg. LAF (un solo genitore è frontaliero):
" Il genitore frontaliero è titolare del diritto se ha la custodia del figlio. (cpv. 1)
L'importo dell'assegno si determina in base al suo grado di occupazione. (cpv. 2)
Se il genitore ed il suo coniuge sono entrambi frontalieri, per la determinazione dell'importo dell'assegno si applica, per analogia, l'art. 18 LAF. (cpv. 3)"
L'art. 8d (entrambi i genitori sono frontalieri) prevede invece che:
" Se entrambi i genitori sono frontalieri ed entrambi hanno la custodia del figlio, la titolarità del diritto si determina conformemente all'art. 11 cpv. 1 LAF. (cpv. 1)
L'importo totale dell'assegno si determina conformemente all'art. 18 LAF. (cpv. 2)
Se entrambi i genitori sono frontalieri ma uno soltanto ha la custodia del figlio, la titolarità del diritto si determina conformemente all'art. 11 cpv. 2 LAF. L'importo totale dell'assegno si determina conformemente all'art. 18 LAF. (cpv. 3)"
2.2. Negli scorsi anni questo Tribunale è stato chiamato a pronunciarsi a più riprese sul diritto all'assegno di base nel caso di assicurati senza la custodia del figlio. Il TCA ha concluso che in applicazione dell'art. 11 cpv. 3 LAF, questi assicurati hanno diritto all'assegno di base se il loro coniuge non ha un'attività salariata.
Poiché il conferimento del diritto all'assegno anche in assenza del fondamentale presupposto della custodia costituisce un eccezione (e quindi va interpretata restrittivamente), secondo il TCA, nel contesto dell'art. 11 cpv. 3 LAF, se il coniuge esercita un'attività lucrativa a tempo pieno o anche a tempo parziale fuori Cantone o all'estero, l'assicurato non ha diritto all'assegno di base (per l'esposizione dettagliata dei motivi con riferimento anche al Messaggio del Consiglio di Stato e ai lavori parlamentari, cfr. in particolare la STCA del 17 settembre 1998 nella causa E.S., 39.98.8, pubblicata in "Leggi cantonali sugli assegni familiari". Ed. UFAS, Berna, settembre 2000 pag. 47-51; la STCA del 19 ottobre 1998 nella causa L.M., 39.98.19, pubblicata in Leggi cantonali sugli assegni familiari, pag. 51-54; la STCA del 2 settembre 1999 nella causa F.Z., 39.99.39; la STCA del 18 settembre 2000, 39.2000.11; la STCA del 21 novembre 2000 nella causa F.P.G., 39.2000.14).
2.3. L'amministrazione ritiene a torto che la giurisprudenza appena riassunta, che trae origine da una norma di regolamento (dichiarata dal TCA contraria alla legge) con la quale si negava in modo sistematico l'assegno di base ai lavoratori o alle lavoratrici frontaliere che non avevano la custodia del figlio (cfr. art. 8c cpv. 1 Reg. LAF: "il genitore frontaliero è titolare del diritto se ha la custodia del figlio"), debba essere applicata anche agli assicurati che hanno la custodia del figlio.
In realtà la custodia del figlio realizza il fondamentale presupposto introdotto dal legislatore con la nuova LAF (ciò che è peraltro già stato dettagliatamente esposto nella citata sentenza E.C. alla quale si rinvia. Basta qui ricordare che il Messaggio del Consiglio di Stato sottolinea che "è la custodia ad essere condizione preminente per l'ottenimento del diritto" ed ancora "il legislatore intende porre quale condizione per l'ottenimento di ogni genere di assegno la custodia del figlio: ha quindi diritto all'assegno - di regola - soltanto il genitore che ne ha la custodia").
Per questo motivo il lavoratore o la lavoratrice frontaliera che hanno la custodia del figlio e che esercitano un'attività salariata ai sensi dell'articolo 6 LAF hanno diritto all'assegno.
Nella presente fattispecie l'assicurato, coniugato ed avente la custodia della figlia __________, esercita un'attività salariata a tempo pieno in Ticino. Sua moglie esercita invece un'attività a tempo pieno in Italia e non ha dunque un'attività salariata ai sensi dell'art. 6 LAF.
In simili condizioni il ricorrente ha diritto all'assegno di base, fondato sull'art. 11 cpv. 1 lett. d LAF e sull'art. 8c cpv. 2 Reg. LAF.
A titolo abbondanziale va rilevato che non potevano certo sfuggire all'amministrazione sia il contenuto e l'esito del dibattito parlamentare (ampiamente riprodotto nella già citata sentenza E.C. del 17 settembre 1998) sia la successiva iniziativa parlamentare del 30 novembre 1998 dell'on. __________ (cfr. D. Cattaneo, "La legge sugli assegni di famiglia: caratteristiche, sentenze e problemi aperti" in Il diritto pubblico ticinese nel terzo millennio, RDAT I 2000 pag. 121 seg. (127)).
Come segnalato dalla Cassa cantonale nella risposta di causa (cfr. consid. 1.3), sta dunque al legislatore, in occasione dell'imminente prima revisione della LAF, apportare delle modifiche all'attuale ordinamento, se lo riterrà opportuno.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é accolto e la decisione impugnata è annullata.
§ Di conseguenza ___________ ha diritto all'assegno di base dal 1° novembre 2000.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La Cassa verserà a __________ fr. 800.-- a titolo di spese ripetibili.
3.- Intimazione alle parti.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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