AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 39.2001.4
Data decisione, Autorità: 19.09.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n. 39.2001.00004-5
rs/nh
Lugano 19 settembre 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Raffaella Sartoris
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sui ricorsi dell'11 gennaio 2001 di
__________,
contro
le decisioni del 4 dicembre 2000 emanate da
Cassa cantonale assegni familiari, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di assegni di famiglia
ritenuto, in fatto
1.1. Con sentenza del 6 novembre 2000, cresciuta in giudicato, il TCA ha accolto il ricorso presentato da __________ nei confronti delle decisioni relative ad assegni integrativi e di prima infanzia emanate dalla Cassa cantonale per gli assegni di famiglia (di seguito la Cassa) con effetto dal 1° febbraio 2000, rinviando gli atti all'amministrazione per stabilire il diritto all'assegno di prima infanzia e integrativo, dopo aver stabilito l'importo delle spese di trasferta e computato a titolo di spese per i pasti fr. 5.-- giornalieri, determinato il reddito immobiliare da calcolare secondo i criteri indicati da questo Tribunale e l'ammontare delle spese per manutenzione fabbricati e degli interessi ipotecari.
1.2. In seguito alla sentenza la Cassa, il 4 dicembre 2000, ha emanato due decisioni con le quali ha nuovamente rifiutato all'interessata sia l'assegno integrativo, a favore dei figli __________, __________ e __________, che l'assegno di prima infanzia, in quanto i redditi determinanti superano le spese riconosciute.
1.3. Con tempestivo ricorso dell'11 gennaio 2001 l'assicurata ha impugnato le decisioni dell'amministrazione, argomentando:
" (…)
Secondo me le nuove decisioni sono state emanate senza tenere conto della sentenza del 6 novembre 2000 del Tribunale e precisamente:
spese doppia economia
spese trasferta
reddito della sostanza
deduzioni per spese manutenzione
deduzioni per interessi ipotecari
Tutto ciò premesso chiedo che il Tribunale proceda alla verifica dei calcoli posti alla base delle decisioni contestate e mi vengano assegnate le prestazioni richieste." (Doc. _)
1.4. Con risposta di causa 29 gennaio 2001 la Cassa ha proposto di respingere il gravame e ha osservato:
" La sentenza del 6 novembre 2000 aveva parzialmente accolto due precedenti ricorsi della signora __________. Le precedenti decisioni furono annullate e l'incarto rinviato alla Cassa affinché, effettuati gli accertamenti suggeriti, si pronunciasse nuovamente sul diritto all'assegno integrativo e di prima infanzia.
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni aveva in particolare richiesto verifiche per determinare le spese per il conseguimento del reddito avendo il signor __________ trasferito la sede di lavoro da __________ a __________, il ricalcolo del valore locativo, degli interessi ipotecari e delle spese di manutenzione.
La Cassa, contrariamente al parere della ricorrente, ha effettuato le verifiche e modificato la situazione in rapporto alle precedenti due decisioni, in particolare ha determinato:
a) spese per il conseguimento del reddito per un totale di fr. 7'700.‑ ossia fr. 6'600.‑ per spese di trasporto (25 km x 220 gg x 0.60 cts.) e fr. 1'100.‑ per pasti (fr. 5.‑ x 220);
b) ha corretto il valore locativo come da indicazioni del Tribunale cantonale portandolo da fr. 4'725.‑ a fr. 6'300.‑;
c) ha dedotto gli interessi ipotecari passivi e le spese di manutenzione per un importo di fr. 6'300.‑ (massimo deducibile secondo gli art. 28 cpv. 1 LAF e art. 3 b) cpv. 3 lett. b) LPC).
Pur con tutte le modifiche apportate la famiglia _________ non può accedere alle prestazioni richieste perché dispone di redditi pari a fr. 69'639.‑ a fronte di un fabbisogno di fr. 64'515.‑.
Si fa osservare che la deduzione per le spese di manutenzione che sia del 15% o del 25% è fatto irrilevante ai fini del diritto perché la ricorrente paga comunque interessi ipotecari tali da consentire il raggiungimento della cifra massima di fr. 69'300.-." (Doc. _)
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa D.C., I 623/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa G.H., H 304/99).
Nel merito
2.2. Oggetto del contendere è l'assegnazione di un assegno integrativo a favore dei figli __________, __________ e __________ e di un assegno di prima infanzia.
L'art. 24 LAF stabilisce come segue le condizioni per poter beneficiare dell'assegno integrativo:
" Il genitore domiciliato nel Cantone ha diritto all'assegno (integrativo), per il figlio, se cumulativamente:
a) ha la custodia del figlio;
b) ha il domicilio nel Cantone da almeno tre anni;
c) il reddito disponibile del o dei genitori, con l'aggiunta dell'eventuale assegno di base nonché degli eventuali obblighi alimentari, è inferiore ai limiti minimi previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI.
Se entrambi i genitori hanno la custodia del figlio, la madre ha diritto all'assegno.
Non ha diritto all'assegno il beneficiario di una prestazione complementare all'AVS/AI, se il figlio è considerato per il calcolo della prestazione."
Secondo l’art. 28 cpv. 1 a 3 LAF
" Per l’accertamento ed il calcolo sono applicabili per analogia le disposizioni della legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI.
Il reddito del lavoro è computato per intero; la sostanza computabile è considerata quale reddito nella misura di 1/15.
Il premio per l’assicurazione sociale ed obbligatoria contro le malattie a carico della famiglia è preso in considerazione nel calcolo. Le spese di cura e di malattia non sono prese in considerazioni nel calcolo.”
L’art. 33 del Regolamento LAF (Reg. LAF), adottato dal Consiglio di Stato il 5 febbraio 1997, prevede che
" Nei limiti minimi previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI non è compreso il premio dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie."
Per la determinazione dell’importo dell’assegno vengono considerati anche i figli:
a) se non sono in formazione, fino ai 18 anni;
b) se sono in formazione, fino al termine della stessa ma al più tardi fino ai 25 anni (art. 34 LAF).
2.3. L’assegno di prima infanzia è regolato agli art. 31ss LAF.
L’art. 32 LAF prevede in particolare che
" 1 I genitori domiciliati nel Cantone hanno diritto all'assegno, per il figlio, se cumulativamente:
a) hanno il domicilio nel Cantone da almeno tre anni;
b) uno dei genitori non esercita nessuna attività lucrativa oppure ne esercita una che non supera il 50% per dedicarsi alla cura del figlio;
c) il reddito disponibile dei genitori, inclusi gli eventuali assegni di cui il nucleo familiare beneficia in virtù della legge, è inferiore ai limiti posti dall'art. 24 cpv. 1 lett. c).
2 Al genitore che non esercita un'attività lucrativa o ne esercita una solo a tempo parziale, senza giustificati motivi, è computabile un reddito ipotetico, pari al guadagno di un'attività a tempo pieno, da lui esigibile.
3 Il reddito ipotetico minimo è pari al doppio del limite minimo per persona sola secondo la legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI.
L'art. 33 LAF sancisce:
Il diritto all'assegno sorge il primo giorno del mese in cui sono soddisfatte le condizioni legali, ma al più presto il primo giorno del mese in cui nasce il figlio.
Il diritto all'assegno si estingue:
a) alla fine del mese in cui il genitore inizia un'attività lucrativa con un grado di occupazione superiore al 50%;
b) quando il genitore affida il figlio alle cure di una terza persona per più di mezza giornata sull'arco di un giorno;
c) al più tardi alla fine del mese in cui il figlio compie i tre anni di età."
Da quanto esposto all’art. 32 lett. c LAF, che richiama l’art. 24 cpv. 1 lett. c LAF, emerge che il calcolo per stabilire il diritto all’assegno di prima infanzia corrisponde a quello relativo all’assegno integrativo.
2.4. L’art. 3b della Legge federale sulle prestazioni complementari (LPC), a cui rinvia l’art. 24 cpv. 1 lett. c LAF, entrato in vigore con la terza revisione delle PC il 1 gennaio 1998, prevede che
le spese riconosciute si compongono di un importo destinato
alla copertura del fabbisogno vitale, per anno, pari, fino al 31 dicembre 2000, al minimo per le persone sole, a fr. 14’860.--,
per i coniugi, almeno 22’290.-- franchi e per gli orfani e per i
figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI,
a fr. 7’830.--. Per i due primi figli si prende in considerazione la totalità dell'importo determinante, per due altri figli due terzi ciascuno (fr. 5'220.--) e per ogni altro figlio un terzo (fr. 2'610.--).
Dal 1° gennaio 2001 il fabbisogno è di fr. 15'280.--, fr. 22'920.-- rispettivamente fr. 8'050.-- (cfr. Ordinanza 01 sull'adeguamento delle prestazioni complementari all'AVS/AI del 18 settembre 2000).
Viene inoltre tenuto conto della pigione di un appartamento e delle relative spese accessorie. In caso di presentazione di un conguaglio per le spese accessorie, non si può invece tenere conto né di un pagamento di arretrati né di una richiesta di restituzione (art. 3b cpv. 1 lett. b LPC).
Per quanto riguarda l'importo computabile a titolo di pigione l'art. 5 cpv. 1 lett. b cifra 2 LPC, prevede che, i cantoni stabiliscono l'importo delle spese per pigione fino a concorrenza di un importo annuo corrispondente, fino al 31 dicembre 2000, a fr. 13'800.-- per coniugi e le persone con figli.
Secondo l'art. 2 della legge cantonale di applicazione a titolo di pigione si applica l'importo massimo.
Dal 1° gennaio 2001 tale importo è pari a fr. 15'000.-- (cfr. Ordinanza 01 sull'adeguamento delle prestazioni complementari all'AVS/AI del 18 settembre 2000 e Decreto esecutivo concernente la legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS e all'AI del 6 dicembre 2000).
2.5. Per stabilire l'ammontare degli assegni vanno pure computate secondo l’art. 3b cpv. 3 LPC le
" a. spese per il conseguimento del reddito fino a concorrenza del
reddito lordo dell'attività lucrativa;
b. spese di manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari fino a concorrenza del ricavo lordo dell'immobile;
c. premi versati alle assicurazioni sociali della Confederazione, eccettuata l'assicurazione malattie;
d. ….
e. pensioni alimentari versate in virtù del diritto di famiglia (cpv. 3)."
A differenza dell'art. 3b cpv. 3 lett. d LPC, il quale, relativamente al premio per l'assicurazione malattia, prevede il computo unicamente del premio medio cantonale, ai fini del conteggio dell'assegno integrativo e dell'assegno di prima infanzia viene dedotto l'intero premio per l'assicurazione malattia obbligatoria (cfr. consid. 2.3.).
Secondo l’art. 3c cpv. 1 LPC, inoltre, i redditi di cui si deve tener conto per il calcolo della PC e quindi dell’assegno integrativo e di prima infanzia comprendono
" b. il reddito proveniente da sostanza mobile e immobile;
c. un quindicesimo della sostanza netta oppure un decimo per i beneficiari di rendite di vecchiaia, nella misura in cui superi per persone sole 25 000 franchi, per coniugi 40 000 franchi e per orfani e figli che danno diritto a rendite per figli dell'AVS o dell'AI 15 000 franchi. Se l'immobile appartiene al beneficiario delle prestazioni complementari o a un'altra persona compresa nel calcolo della prestazione complementare e serve quale abitazione ad almeno una di queste persone, soltanto il valore dell'immobile eccedente 75 000 franchi é preso in considerazione quale sostanza;
d. le rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche, comprese le rendite dell'AVS e dell'AI;
e. le prestazioni derivanti da un contratto di vitalizio o da un'altra convenzione analoga;
f. gli assegni familiari
g. le entrate e le parti di sostanza a cui l'assicurato ha rinunciato;
h. le pensioni alimentari del diritto di famiglia."
Per quanto riguarda invece il reddito del lavoro non si applicano le disposizioni della LPC, in quanto la LAF prevede in maniera autonoma la modalità di computo di questo reddito in particolare il computo globale e non ridotto di questa entrata (art. 28 cpv. 2 LAF; Messaggio relativo all’introduzione di una nuova legge sull’assegno di famiglia del 19 gennaio 1994 p. 51).
2.6. Nell'atto di ricorso l'assicurata contesta gli importi computati dalla Cassa ai fini del calcolo degli assegni di famiglia relativi alle spese di trasferta e di doppia economia domestica, al reddito della sostanza immobiliare, alle spese di manutenzione e agli interessi ipotecari. In particolare sostiene che l'amministrazione non ha tenuto conto della sentenza del 6 novembre 2000 di questo Tribunale (cfr. consid. 1.3., inc. 39.2000.00017-18).
Per quanto concerne le spese per il conseguimento del reddito va rilevato che l’art. 11a OPC, al quale la LAF rinvia (cfr. art. 28 cpv. 1 LAF) prevede che
" il reddito annuo di un’attività lucrativa è calcolato deducendo dal reddito lordo le spese per il conseguimento del reddito, debitamente comprovate, e i contributi dovuti alle assicurazioni sociali obbligatorie prelevati sul reddito.”
Secondo la giurisprudenza le spese per il conseguimento del reddito sono costituite dai costi insorti in relazione con l'esercizio di una professione e che sono direttamente legate alla realizzazione del reddito lordo o alla sua conservazione. Le spese che non sono in relazione con il conseguimento di un reddito o che hanno solo un rapporto indiretto con tale realizzazione non sono considerate tali (STFA dell'11 dicembre 1997 in re T. I; DTF 111 V 128; DTF 108 V 221 consid. 3b; RCC 1990 p. 127 consid. 3a).
A titolo di spese per il conseguimento del reddito si possono dedurre le spese supplementari dovute al fatto di dover consumare i pasti fuori casa (RCC 1980 p. 138 consid. 3b; 1968 p. 113; A. Rumo Jungo, Bundesgesetz über Ergänzungsleistun- gen, Serie: Rechtssprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherugsrecht, Zurigo 1994, p. 52).
Costituiscono spese per il conseguimento del reddito anche i costi per le trasferte (“Fahrspesen”; RCC 1980 p. 125, 127, 128 consid. 3c). A questo titolo possono essere dedotte le spese per l’utilizzo di un mezzo pubblico. I costi di un autoveicolo privato entrano in linea di conto se non vi sono mezzi pubblici a disposizione oppure l’utilizzo non è ammissibile, ad esempio, per la lontananza della prossima fermata (RCC 1980 p. 125, 127, 128 consid. 3c; A. Rumo Jungo, op. cit., p. 52 e 53).
Secondo l'art. 23 OPC AVS-AI, applicabile in virtù del rinvio di cui all'art. 28 cpv. 1 LAF, gli organi esecutivi cantonali sono autorizzati a ritenere, come periodo di calcolo, quello su cui si basa l'ultima tassazione fiscale, se nel frattempo non é subentrata nessuna modifica della situazione economica dell'assicurato.
Nel Canton Ticino, per accertare la deducibilità delle spese di trasferta l'autorità fiscale si appoggia sul decreto esecutivo del Consiglio di Stato del 27 ottobre 1998 (RDAT II 1993 no. s6t p. 401).
Secondo l'art. 2 del citato decreto esecutivo
" il contribuente con attività lucrativa dipendente può dedurre le spese necessarie al conseguimento del proprio reddito che sono in rapporto di causalità diretta con quest’ultimo”
Per l’art. 3 cpv. 1 lett. a
" sono considerate spese di trasporto quelle causate al contribuente per trasferirsi dal luogo di domicilio a quello in cui lavora. Le relative deduzioni sono stabilite come segue:
a) per l’uso dei mezzi di trasporto pubblici: la spesa effettiva.
Eccezionalmente, se nessun mezzo pubblico è a disposizione o se il contribuente non può servirsene (es. infermità, distanza notevole dalla più vicina fermata, orario sfavorevole, ecc.) è ammessa una deduzione fino a 35 cts. il km per le motociclette (cilindrata oltre 50 cmc, targa di controllo con fondo bianco) e fino a 60 cts. il km per le automobili (cpv. 2).
La deduzione per il tragitto di andata e ritorno a mezzogiorno non può in ogni caso superare quella massima ammessa per i pasti consumati fuori casa (fr. 13.-- al giorno o fr. 2800.-- l'anno; cpv. 3)."
Secondo l’art. 4
" sono considerate spese supplementari per doppia economia domestica quelle causate al contribuente quando non può consumare un pasto principale al proprio domicilio. La relativa deduzione é ammessa se il luogo di lavoro è a notevole distanza da quello di domicilio oppure quando, per le condizioni imposte dall'attività professionale, la pausa per i pasti è tale da non permettere al contribuente di rientrare a domicilio.
La deduzione è stabilita come segue:
a) se il contribuente rientra ogni giorno a domicilio, per ogni pasto principale consumato fuori casa: fr. 13.-- il giorno o fr. 2800.-- l'anno se i pasti di mezzogiorno sono consumati regolarmente fuori casa;
b) se il contribuente soggiorna al luogo di lavoro durante i giorni lavorativi ma rientra regolarmente al proprio domicilio fiscale il fine settimana, per ogni pasto consumato fuori casa: fr. 13.--, vale a dire fr. 26.-- il giorno o fr. 5600.-- l'anno se le medesime circostanze sussistono tutto l'anno."
(cfr. art. 25 cpv. 1 lett. c LT, RDAT II 1992, no. 12t p. 198).
Oltre alla lunghezza del percorso entrano in considerazione anche altri motivi: per esempio orari irregolari di lavoro, ragioni di salute, pausa breve che non consente il rientro a casa (RDAT II 1992 no. 12t p. 198).
Secondo la prassi della Camera di diritto tributario del Tribunale di appello la citata deduzione può essere negata solo se la pausa di mezzogiorno è di durata sufficiente da consentire il viaggio di andata e ritorno dal posto di lavoro al domicilio con una sosta di una certa durata per prendere il pasto. La deduzione è negata se il contribuente ha la possibilità di optare per un orario che gli permette di pranzare a casa (RTT 1987 p. 645). Tipico è il caso dei contribuenti che beneficiano dell'orario flessibile e che per motivi personali optano per una breve pausa che non consente loro di rientrare al domicilio per la pausa di mezzogiorno. Una sosta di mezz'ora non è sufficiente.
In genere se le spese di trasferta sono deducibili in ragione della lontananza del posto di lavoro, lo sono anche quelle per il pasto fuori casa, in quanto il criterio per concedere la deduzione per pasti presi fuori casa è identico (Sentenza del TA no. 360 del 22.11.89 in re S.). Se, tuttavia, accordando la deduzione delle spese di trasferta per la pausa di mezzodì, è data la possibilità di avere almeno un'ora per consumare il pasto la deduzione non é concessa (Sentenza del TA no. 47 del 20.2.85).
Infine dev'essere ancora rilevato che sia in ambito LPC che LAF, a titolo di spese per il conseguimento del reddito si possono dedurre le spese supplementari per i pasti fuori casa (RCC 1968 p. 113). Le spese usuali, per contro, dovute al fatto di consumare i pasti fuori casa, sono già comprese nel fabbisogno. Le spese per il vitto, comprese nel fabbisogno minimo, sono in particolare calcolate in virtù dell'art. 11 cpv. 2 OAVS (art. 11 OPC) e sono pari a fr. 8.-- (STFA dell'11 dicembre 1997 nella causa T.I., P 28/95).
Di conseguenza, poiché l'importo computato a titolo di fabbisogno tiene già conto dei pasti consumati dalla famiglia, solo le spese supplementari vanno considerate spese per pasti fuori casa. Queste spese sono di fr. 5.-- al giorno (fr. 13.-- - fr. 8.--).
2.7. Nella sentenza del 6 novembre 2000 (cfr. inc. 39.2000 00017-18, consid. 2.8.) il TCA ha impartito all'amministrazione di calcolare l'ammontare delle spese di trasferta considerando che, abitando a _________ e lavorando a ________ presso l'Ospedale _________, il marito dell'assicurata ben difficilmente può far capo ai mezzi pubblici. Pertanto avrebbero dovuto essere conteggiati i chilometri giornalmente percorsi con un mezzo privato (cfr. art. 3 lett. a cpv. 2 del decreto fiscale citato al consid. 2.6.).
Per quanto riguarda le spese per i pasti fuori casa, questa Corte ha indicato di tener conto di un importo di fr. 5.-- al giorno, in quanto ___________ non può senz'altro rientrare al proprio domicilio durante la pausa del pranzo (cfr. consid. 2.6.).
La Cassa, a differenza di quanto asserito dalla ricorrente (cfr. consid. 1.3.), ha dato seguito a quanto deciso dal TCA e ha di conseguenza proceduto a conteggiare le spese di trasferta a cui deve far fronte __________. Tenendo conto che ________ dista da _________ circa 25 km, che quest'ultimo effettua il tragitto due volte al giorno per 220 giorni lavorativi e che per le automobili è ammessa una deduzione fino a 60 cts il Km, l'amministrazione ha correttamente riconosciuto a titolo di costi di trasporto l'importo di fr. 6'600.-- annui (cfr. doc. _).
Inoltre ha ritenuto l'ammontare annuo di fr. 1'100.-- (fr. 5.-- X 220 giorni lavorativi) a titolo di spese per i pasti (cfr. doc. _).
Dal guadagno netto percepito dal marito dell'assicurata, corrispondente a fr. 64'317.-- (cfr. doc. _), considerato corretto da questo Tribunale (cfr. STCA del 6 novembre 2000, consid. 2.6., inc. 39.2000.00017-18), devono pertanto essere dedotti
fr. 7'700.-- (fr. 6'600.-- + fr. 1'100.--) quali spese per il conseguimento del reddito.
Di conseguenza a titolo di reddito da attività dipendente va computato l'importo di fr. 56'617.--, come peraltro considerato dalla Cassa nel nuovo conteggio (cfr. doc. _).
2.8. Per quanto attiene al reddito della sostanza immobiliare, va osservato che esso corrisponde al valore locativo dell'abitazione occupata dal proprietario.
Ciò è stato confermato pure in una recente sentenza emanata dal TFA il 20 luglio 2000, pubblicata in DTF 126 V 252 segg. (cfr. in particolare pag. 254 consid. 2a).
Secondo l'art. 12 OPC AVS-AI, applicabile per analogia nel caso concreto, il valore locativo è valutato secondo i criteri validi in materia d'imposta cantonale diretta del Cantone di domicilio e, se tali criteri non esistono, secondo quelli in materia di imposta federale diretta (cfr. DTF 126 V 254-256).
Giusta l'art. 20 lett. b) LT e 21 lett. b) LIFD l'uso da parte del proprietario (o dell'usufruttuario) del suo immobile o di parte di esso è fiscalmente imponibile quale reddito della sostanza immobiliare; ad esso viene attribuito un valore locativo. La legge non indica tuttavia come debba essere valutato ai fini dell'imposizione il vantaggio economico derivante dall'uso personale della proprietà fondiaria.
Di regola il valore locativo deve corrispondere alla pigione che il contribuente dovrebbe pagare per avere l'uso di un bene equivalente (cfr. DTF 126 V 255; RDAT N. 5t/II-1996; RDAT 1993 II, 389). Il Tribunale federale ha precisato che il valore locativo deve corrispondere "al canone che si potrebbe esigere equamente da un locatario desideroso di assicurarsi il godimento di un oggetto del genere - tenendo conto in modo adeguato delle particolarità della costruzione e delle sue installazioni, in quanto esse rispondano ai bisogni normali di un utente di condizioni economiche e sociali analoghe a quelle del proprietario (ASA 15, 361; 438 consid. 1; DTF 69 I 24/25; Rusconi, L'imposition de la valeur locative, Losanna 1988, pag. 98).
Secondo la circolare del 30 giugno 1999 (n. 15/1999), la quale abroga la circolare n. 15/1997 del 16 maggio 1997: "il valore locativo corrisponde, di regola, ad una percentuale del valore di stima dell'immobile. Il tasso viene regolarmente adeguato dalla Divisione delle contribuzioni e varia a dipendenza dell'anno di costruzione dell'immobile. Quando questo metodo porta a dei risultati in contrasto col principio secondo cui il valore locativo deve corrispondere a quello reperibile sul mercato, si può ricorrere, senza ledere il principio della parità di trattamento, a valutazioni individualizzate (canoni locatizi della zona, stato di manutenzione dell'immobile, ecc.).
Quando ai fini del valore locativo, si fa riferimento al valore delle pigioni di mercato, è tuttavia applicato un valore prudenziale che si situa al 70% circa del valore effettivo della pigione".
Per ragioni di praticità e di praticabilità del diritto, il valore verrà stabilito, di massima, nel 6.25% del valore di stima ufficiale del fabbricato ridotto del 30% nei comuni con revisione generale delle stime entrata in vigore dal 1. gennaio 1991 (cfr. allegato alla Circolare del 30 giugno 1999 della Divisione delle contribuzioni, N. 15/1999; Istruzioni per la compilazione della dichiarazione d'imposta delle persona fisiche 1999/2000, p.to 5).
Le istruzioni 1999/2000 per la determinazione del valore locativo (cfr. allegato alla Circolare del 30 giugno 1999 della Divisione delle contribuzioni, N. 15/1999) precisano inoltre che
"2.1. per i fabbricati nuovi la cui stima è entrata in vigore dal 01.01.91 in poi e il contribuente ha presentato, all'Ufficio stima, la richiesta per ottenere la riduzione del valore di stima si applica:
30%.
Importante: il calcolo del valore locativo applicando il valore di stima ridotto può essere effettuato solo in presenza della decisione favorevole dell'Ufficio stima (alla richiesta di riduzione del valore di stima presentata dal contribuente).
2.2. per i fabbricati riattati la cui stima, dopo il riattamento, è entrata in vigore dal 01.01.91 in poi e il contribuente ha presentato, all'Ufficio stima, la richiesta per ottenere la riduzione del valore di stima
2.2.1. nel caso in cui il nuovo valore locativo dopo il riattamento è già stato tassato nel periodo fiscale 1997/98 si applica:
e
Attenzione: se il calcolo è eseguito in modo corretto ne deve in ogni caso risultare un valore locativo ridotto rispetto a quello tassato nel periodo fiscale 1997/98.
…
2.3. per tutti gli altri fabbricati (sono compresi nuovi o riattati la cui stima è entrata in vigore dal 01.01.91 in poi che non sono stato oggetto di una richiesta di riduzione della stima all'Ufficio stima) si applicano le usuali disposizioni cioè:
il 7.25 per gli immobili la cui stima è entrata in vigore il 01.01.85 o precedentemente;
il 6.5% per gli immobili la cui stima è entrata in vigore fra il 01.01.86 e il 01.01.89;
il 5% per gli immobili la cui stima è entrata in vigore il 01.01.90 o successivamente."
Tale modo di procedere non è, in linea di principio, contrario al principio dell'uguaglianza di trattamento (CDT n. 24 del 13 febbraio 1996 in re R.C.).
2.9. Questa Corte, nella sentenza del 6 novembre 2000 (cfr. inc. 39.2000.00017-18, consid. 2.13.), ha stabilito che il valore di stima dell'abitazione e dell'autorimessa di proprietà della famiglia _________, facenti parte del mappale n. __________, acquistato con atto notarile di compravendita del 30 novembre 1999, iscritto a RF il 3 dicembre 1999 (cfr. doc. _), è pari a fr. 144'000.--, che ridotto del 30% ammonta a fr. 100'800.--.
Inoltre, poiché la revisione generale delle stime nel comune di _________ è entrata in vigore il 1° gennaio 1993, sulla base dell'allegato alla Circolare del 30 giugno 1999 (n. 15/1999), per il calcolo del valore locativo si applica il 6.25% al valore di stima ridotto.
La Cassa nelle decisioni impugnate ha a giusta ragione applicato al valore di stima ridotto il tasso del 6.25% e ha di conseguenza computato l'importo di fr. 6'300.-- (6.25% di fr. 100'800.--) a titolo di reddito lordo della proprietà fondiaria (cfr. doc. _).
La censura dell'assicurata in merito al reddito della sostanza immobiliare (cfr. consid. 1.3. e 2.6.) si rivela dunque infondata.
2.10. A proposito degli interessi ipotecari e delle spese per la manutenzione fabbricati va evidenziato che l'art. 3b cpv. 3 lett. b LPC (cfr. consid. 2.5.), applicabile agli assegni di famiglia giusta l'art. 28 LAF, consente di dedurre dal reddito questi costi fino a concorrenza del ricavo lordo dell'immobile (cfr. DTF 126 V 256).
Se quindi questo reddito è inferiore alla somma degli interessi ipotecari e delle spese per manutenzione fabbricati, i costi effettivi non possono essere considerati integralmente.
Nella sentenza del TFA del 20 luglio 2000 pubblicata in DTF 126 V 252 segg., menzionata sopra (cfr. consid. 2.8.), la nostra alta Corte ha stabilito che il ricavo lordo dell'immobile giusta l'art. 3b cpv. 3 lett. b LPC non corrisponde necessariamente al valore locativo fiscale del medesimo, in quanto talvolta il valore locativo considerato dall'autorità fiscale non coincide con le pigioni di mercato, bensì è di un importo inferiore.
Va rilevato che ai sensi dell'art. 16 cpv. 1 OPC, il quale specifica l'art. 3b cpv. 3 lett. b LPC, le spese di manutenzione dei fabbricati sono dedotte in base al tasso forfetario dell'imposta cantonale diretta fissata dal Cantone di domicilio. Non possono pertanto essere dedotte le spese effettive (Carigiet, op. cit., pag. 89 seg.; ZAK 1987 p. 309).
Ai sensi dell'art. 31 cpv. 2 LT, in linea di principio vanno riconosciute le spese effettive di manutenzione, gestione e amministrazione sostenute nel biennio di computo. Tuttavia, per semplificare l'accertamento e per evitare al contribuente la raccolta e la presentazione della documentazione, è lecito concedere la deduzione forfetaria delle spese (cfr. CDT n° 282 del 30 ottobre 1992 in re J.P., CDT n° 316 del 28 agosto 1986 in re K.; circolare n° 33/1 ACC del 15 gennaio 1985; Epiney-Colombo RDAT 1991 II p. 310; Rivier, L'imposition du revenu et de la fortune, Ed. Ides et Calendes 1980 Neuchâtel, pag. 122).
In base all'art. 2 Reg. LT (cfr. pure circolare n° 7/1995 della Divisione delle Contribuzioni) la deduzione forfetaria è del 15% del reddito lordo se l'immobile è stato costruito fino a 10 anni prima dell'inizio del periodo fiscale; oltre i 10 anni la deduzione è del 25%.
Il TCA nella sentenza del 6 novembre 2000 (cfr. inc. 39.2000.00017-18, consid. 2.15.) ha constatato che dagli atti non risultava se l'immobile era stato costruito da oltre dieci anni oppure no. Non era dunque possibile stabilire l'ammontare preciso delle spese di manutenzione fabbricati computabile. Lo stesso valeva per gli interessi ipotecari il cui ammontare non risultava chiaramente dalla documentazione all'incarto. La Cassa avrebbe dovuto così esperire ulteriori accertamenti.
Emerge dalle risultanze agli atti, che la Cassa non ha tuttavia proceduto a chiarire in modo preciso a quando risale l'edificazione dell'abitazione dell'assicurata, né l'ammontare esatto degli interessi ipotecari.
Benché occorra stigmatizzare il fatto che l'amministrazione non ha dato seguito a quanto prescrittole da questa Corte, tale questione può rimanere irrisolta.
In effetti dalla documentazione prodotta si evince in ogni caso che il debito ipotecario è almeno pari a fr. 346'406.-- (cfr. doc. _) e che anche applicando l'interesse meno elevato menzionato dall'assicurata e dalla Banca ________ del 3,5% (cfr. doc. _), si ottiene un ammontare di interessi passivi di fr. 12'075.--.
Se il ricavo lordo dell'immobile equivalesse al valore locativo, a titolo di interessi ipotecari e spese di manutenzione potrebbe essere considerato unicamente l'importo di fr. 6'300.-- (cfr. consid. 2.9.) che è comunque già inferiore all'ammontare minimo degli interessi passivi.
Alla luce della sentenza DTF 126 V 252 segg., occorre tuttavia esaminare se in Ticino il ricavo lordo dell'immobile corrisponde al valore locativo o a un importo più elevato.
Dalla Circolare 30 giugno 1999 (n. 15/1999) della Divisione delle contribuzioni emerge che :
" (…)
Quanto ai criteri per la determinazione del valore locativo l'articolo 20 capoverso 2 LT prevede che lo stesso "è stabilito tenendo conto della promozione dell'accesso alla proprietà e della previdenza personale". Il legislatore cantonale ha così voluto introdurre degli elementi di moderazione del valore locativo rispetto alle pigioni di mercato anche per conseguire l'obiettivo di favorire la previdenza individuale e l'accesso alla proprietà privata.
Secondo la più recente giurisprudenza del Tribunale federale è considerato ancora conciliabile con il principio costituzionale della parità di trattamento un valore locativo che si situa tra il 60-70% delle pigioni di mercato, ritenuto comunque che il 60% rappresenta in ogni caso il limite inferiore che può ancora essere sostenuto dal profilo costituzionale (DTF 124 I 145 e 125 I 65).
(…)
Il valore locativo corrisponde di regola, ad una percentuale del valore di stima dei fabbricati. Il tasso (che converte la stima in valore locativo da tassare) è regolarmente adeguato dalla Divisione delle contribuzioni e varia a dipendenza dell'anno di stima dell'immobile. Esso è calcolato in funzione dell'obiettivo di conseguire un valore locativo che si situi mediamente attorno al 70% del valore medio delle pigioni di mercato.
(…)
Quando, ai fini del valore locativo, si fa riferimento al valore delle pigioni di mercato, è tuttavia applicato un valore prudenziale che si situa al 70% circa del valore effettivo della pigione."
Da quanto appena esposto risulta evidente che il ricavo lordo dell'immobile, nell'ipotesi in cui sia maggiore del valore locativo, non può in ogni caso superare quest'ultimo di più del 30%.
Nel caso di specie dunque gli interessi ipotecari e le spese di manutenzione potrebbero ammontare al massimo a fr. 8'190.-- (fr. 6'300.-- + 30% di fr. 6'300.--).
L'importo minimo di interessi passivi a carico dell'assicurata, come visto, è pari a fr. 12'075.--. Tale somma supera dunque pure l'ammontare massimo del ricavo lordo dell'immobile che potrebbe essere riconosciuto.
Di conseguenza gli esatti importi delle spese di manutenzione per fabbricati e degli interessi ipotecari sono irrilevanti ai fini del presente giudizio.
Inoltre la questione a sapere se effettivamente in Ticino il ricavo lordo dell'immobile è maggiore del valore locativo e in che misura lo è può, in casu, rimanere comunque irrisolta, in quanto, anche computando, a titolo di interessi ipotecari e di spese di manutenzione, l'ammontare massimo di fr. 8'190.--, il reddito determinate supera il fabbisogno della famiglia _________.
Infatti il reddito complessivo di fr. 69'639.-- (cfr. doc. _) è più elevato rispetto al fabbisogno di fr. 66'405.--.
In simili condizioni questo Tribunale non può che confermare le decisioni del 4 dicembre 2000, con le quali la Cassa ha rifiutato all'assicurata l'erogazione dell'assegno integrativo e dell'assegno di prima infanzia, devono essere confermate.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- I ricorsi sono respinti.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Intimazione alle parti.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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