AIUTO RICERCA
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Numero d'incarto: 39.2001.1
Data decisione, Autorità: 18.06.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n. 39.2001.00001
rs/nh
Lugano 18 giugno 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Raffaella Sartoris
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 18 dicembre 2000 di
__________,
contro
la decisione del 5 dicembre 2000 emanata da
Cassa cantonale assegni familiari, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di assegni di famiglia
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione del 17 febbraio 1998, con effetto dal 1° luglio 1997, la Cassa cantonale per gli assegni familiari (di seguito la Cassa) ha assegnato a __________ a favore della figlia __________, un assegno integrativo di fr. 463.-- mensili (cfr. doc. _). L'importo è stato elevato a fr. 470.-- con effetto dal 1° gennaio 1999 (cfr. doc. _).
1.2. Con provvedimento 5 dicembre 2000, con effetto a decorrere dal 1° dicembre 2000, la Cassa ha rifiutato l'erogazione dell'assegno integrativo, in quanto i redditi determinanti della famiglia __________ superano le spese riconosciute (cfr. doc. _).
1.3. In data 18 dicembre 2000 l'assicurata ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale si è così espressa:
" (…)
Ritengo infatti errato il vostro conteggio per la decisione di rifiuto dell'assegno integrativo.
Andrò qui di seguito ad analizzare e correggere ogni vostro punto errato dimostrando in modo inequivocabile l'errata vostra valutazione sul mio reddito annuale, dimostrando che quello che voi reputate sia il mio reddito totale annuo di 40830.‑ Fr. è realmente molto superiore a quello che io realmente percepisco.
Reddito
Punto 300: Reddito attività dipendente
Vostro calcolo errato 27398.00 Fr annui (2283.20 Fr mensili)
Mio calcolo annuo
(verifica mensile del reddito) 18166.25 Fr annui (1513.85 Fr mensili)
In dettaglio i redditi mensili sono inferiori alla cifra da voi calcolata (eccetto il mese di ottobre [vedi osservazione in seguito]) e precisamente sono:
gennaio
scuole + mensa
827.00 Fr 450.00 Fr
totale
1277.00 Fr
febbraio
scuole + mensa
828.95 Fr 435.00 Fr
totale
1263.95 Fr
marzo
scuole + mensa
770.65 Fr 515.00 Fr
totale
1285.65 Fr
aprile
scuole + mensa
925.20 Fr 585.00 Fr
totale
1510.20 Fr
maggio
scuole + mensa
605.95 Fr 392.00 Fr
totale
977.95 Fr
giugno
scuole + mensa
1251.30 Fr 666.75 Fr
totale
1918.05 Fr
luglio
scuole (puliz. estiva)
753.35 Fr 767.00 Fr
totale
1520.35 Fr
agosto
aiuto a dom. sig.ra
701.00 Fr
totale
701.00 Fr
settembre
scuole
393.50 Fr 675.75 Fr
totale
1069.25 Fr
ottobre
scuole
477.10 Fr 316.75 Fr 1429.05 Fr
totale
2222.90 Fr
novembre
scuole
456.25 Fr 1663.70 Fr
totale
2119.95 Fr
dicembre
scuole
1000.00 Fr 1300.00 Fr
totale
2300.00 Fr
Totale annuo 18166.25 Fr.
(ipotizzando dicembre 1000 alla scuola con 13ma e 1300 lav. dipendente a __________)
Osservazioni:
Il mese di ottobre ho lavorato la mattina (0900‑ 1300) a __________ il pomeriggio dalla signora __________ (solo per i primi 15 giorni) e alla sera alla scuola.
Il mese di dicembre è un'approssimazione in quanto non ho ancora a disposizione i conteggi esatti
Se per un vostro calcolo avete tenuto in considerazione il mese di ottobre come guadagno "medio" dovreste o avreste potuto anche tener conto dei mesi di maggio e agosto come guadagno "medio".
Infatti il guadagno medio va fatto non utilizzando lo stipendio più alto ma bensì facendo la somma dei salari di ogni mese e dividere il tutto per il totale dei mesi.
Alimenti ricevuti
Vostro calcolo errato 11234.00 Fr annui (936.15 Fr mensili)
Mio calcolo annuo
(verifica mensile del reddito) 9204.00 Fr annui (767.00 Fr mensili)
Come è possibile notare dalle copie allegate i contributi alimentari versati per la figlia non sono 950.00 Fr mensili ma 767.00 Fr (183.00 Fr in meno al mese)
Assegno di base
Vostro calcolo errato 2196.00 Fr annui (183.00 Fr mensili)
Mio calcolo su 11 mesi
(verifica mensile del reddito) 2013.00 Fr annui (183.00 Fr mensili)
Il mio calcolo annuo è su 11 mesi in quanto il mese di agosto, non percependo io stipendio (anche avendo un contratto annuale, come da copia allegata) non percepisco l'assegno per figlia. Non posso neppure pretendere tale cifra dal mio ex marito in quanto ha un lavoro indipendente.
Riassunto generale della mia situazione finanziaria:
Vostri calcoli Miei calcoli
Reddito 27398.00 Fr 18166.25 Fr
Alimenti ricevuti 11234.00 Fr 9204.00 Fr
Assegno di base 2196.00 Fr 2013.00 Fr
Totale 40828.00 Fr 29383.25 Fr
Differenza: 40828.00 Fr ‑ 29383.25 Fr = 11444.75 Fr
Come vi è possibile notare vi è una notevole differenza fra quello che avete calcolato e quello che realmente io percepisco.
Ora io mi domando se è possibile penalizzare (togliendo l'assegno integrativo per un mese) una persona che ha come reddito annuale di circa 29383.25 Fr. e che un mese ha sì guadagnato 2222.90 Fr ma è altresì vero che la stessa persona ha guadagnato il mese di maggio 977.95 Fr e il mese di agosto 701.00 Fr.
Ora ritengo giusto che per ricevere l'assegno integrativo dovrei notificare ogni variazione verso l'alto del mio salario, ma ritengo anche giusto che voi veniate informati di ogni variazione verso il basso del mio salario. Ora io non ho ritenuto di dovervi notificare ogni mese la mia situazione per non dover ogni mese disturbare il vostro ufficio rendendo complicata e difficile da gestire da parte mia e vostra, tale situazione. Ho infatti tralasciato sui due mesi nei quali ho percepito meno ed ho conseguentemente tralasciato in quell'unico mese in cui ho percepito di più.
Vi chiedo dunque di versare l'assegno integrativo del mese di dicembre come fatto nei mesi precedenti, e soprattutto di non essere penalizzata come avete fatto.
Sono a vostra completa disposizione per qualsiasi altra informazione o chiarimento che possa sistemare quest'incresciosa situazione." (Doc. _)
1.4. Con risposta del 6 marzo 2001 la Cassa ha proposto di respingere il gravame e ha osservato:
" Fino al 30.11.2000 la signora __________ percepiva un assegno integrativo di fr. 470.- mensili (= massimo erogabile). Il diritto a tale prestazione era stato stabilito con decisione dell'11.02.2000 avente effetto dal 01.02.2000 e teneva conto di un reddito complessivo da attività lucrativa di fr. 15'970.‑, suddiviso in fr. 9'970.‑ da attività dipendente presso la Scuola Media di __________ e fr. 6'000.‑ da attività indipendente di parrucchiera.
Nel mese di novembre 2000 la Cassa fu informata dalla ricorrente dell'inizio di un'attività dipendente al 50% presso il salone "__________" dal mese di ottobre 2000, della cessazione dell'attività indipendente dal giugno 2000, dell'interruzione dell'attività di donna di accompagnamento della signora __________ (attività di cui non si aveva conoscenza) e della cessazione dell'attività per fine dicembre presso la Scuola Media di __________.
Tutti questi cambiamenti hanno costituito la base di calcolo per una nuova decisione di assegno integrativo che esplicasse i suoi effetti dal 01.12.2000. La Cassa ha ricalcolato i redditi dell'attività lucrativa, su base annua, tenendo in considerazione le due attività sinora svolte, quella nuova per il salone "__________ a" e quella ancora svolta per la Scuola Media di __________.
I nuovi redditi comportavano un forte incremento delle entrate (da fr. 15'970.‑ a fr. 27'398.‑) che produceva una modifica importante della condizione economica della ricorrente della quale non era lecito non tener conto.
In sede ricorsuale e dalle conseguenti verifiche il reddito da attività dipendente può essere corretto da fr. 27'398.‑ a fr. 23'177.-.
La ragione è riconducibile all'attività svolta presso la Scuola Media di __________ non più quantificabile in fr. 9'970.‑ come precedentemente ma a soli fr. 5'749, per effetto che dall'anno scolastico 2000/2001 la signora svolge solo attività di pulizia per la scuola e non più per la scuola e la mensa come avveniva in precedenza. Questa correzione comporta la rettifica del totale dei redditi da fr. 40'830, a fr. 36'609 che, a fronte di un fabbisogno immutato a fr. 35'396.‑ non consente ancora il riconoscimento dell'assegno integrativo." (Doc. _)
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa D.C., I 623/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa G.H., H 304/99).
Nel merito
2.2. Oggetto del contendere è l'assegnazione a __________ di un assegno integrativo a favore della figlia __________.
L'art. 24 LAF stabilisce come segue le condizioni per poter beneficiare dell'assegno integrativo:
" Il genitore domiciliato nel Cantone ha diritto all'assegno (integrativo), a) per il figlio, se cumulativamente:
b) ha la custodia del figlio;
c) ha il domicilio nel Cantone da almeno tre anni;
d) il reddito disponibile del o dei genitori, con l'aggiunta
dell'eventuale assegno di base nonché degli eventuali obblighi
alimentari, è inferiore ai limiti minimi previsti dalla legislazione sulle
prestazioni complementari all'AVS/AI.
Se entrambi i genitori hanno la custodia del figlio, la madre ha diritto all'assegno.
Non ha diritto all'assegno il beneficiario di una prestazione complementare all'AVS/AI, se il figlio è considerato per il calcolo della prestazione."
L’art. 27 LAF prevede altresì che
" 1 L'importo dell'assegno, incluso l'eventuale assegno di base nonché gli eventuali obblighi alimentari, è pari alla differenza fra il reddito disponibile ai sensi della legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI ed i limiti minimi.
2 In ogni caso l'importo dell'assegno non può superare il limite del o dei figli per i quali l'assegno è riconosciuto.
3 L'assegno integrativo non è versato se il suo importo annuo è inferiore all'importo mensile dell'assegno di base per un figlio."
Secondo l’art. 28 cpv. 1 a 3 LAF, inoltre,
" Per l’accertamento ed il calcolo sono applicabili per analogia le disposizione della legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI.
Il reddito del lavoro è computato per intero; la sostanza computabile è considerata quale reddito nella misura di 1/15.
Il premio per l’assicurazione sociale ed obbligatoria contro le malattie a carico della famiglia è preso in considerazione nel calcolo. Le spese di cura e di malattia non sono prese in considerazioni nel calcolo.”
L’art. 33 del Regolamento LAF (Reg. LAF), adottato dal Consiglio di Stato il 5 febbraio 1997, prevede che
" Nei limiti minimi previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI non è compreso il premio dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie”.
Per la determinazione dell’importo dell’assegno vengono considerati anche i figli:
a) se non sono in formazione, fino ai 18 anni;
b) se sono in formazione, fino al termine della stessa ma al più tardi fino ai 25 anni (art. 34 Reg.LAF).
2.3. A proposito dell’ammontare del fabbisogno si rileva che l’art. 3b della Legge federale sulle prestazioni complementari (LPC), entrato in vigore con la terza revisione della Legge il 1° gennaio 1998, e al quale rinvia l’art. 24 cpv. 1 lett. c LAF, prevede che le spese riconosciute si compongono di un importo destinato alla copertura del fabbisogno vitale, per anno, pari, fino al 31 dicembre 2000, al minimo per le persone sole, a fr. 14’860, per i coniugi, almeno 22’290 franchi e per gli orfani e per i figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI, a fr. 7’830. Per i due primi figli si prende in considerazione la totalità dell'importo determinante, per due altri figli due terzi ciascuno (fr. 5'220.--) e per ogni altro figlio un terzo (fr. 2'610.--).
Dal 1° gennaio 2001 il fabbisogno è di fr. 15'280.--, fr. 22'920.-- rispettivamente fr. 8'050.-- (cfr. Ordinanza 01 sull'adeguamento delle prestazioni complementari all'AVS/AI del 18 settembre 2000).
Viene inoltre tenuto conto della pigione di un appartamento e delle relative spese accessorie. In caso di presentazione di un conguaglio per le spese accessorie, non si può invece tenere conto né di un pagamento di arretrati né di una richiesta di restituzione (art. 3b cpv. 1 lett. b LPC).
Per quanto riguarda l'importo computabile a titolo di pigione l'art. 5 cpv. 1 lett. b cifra 2 LPC, prevede che, i cantoni stabiliscono l'importo delle spese per pigione fino a concorrenza di un importo annuo, fino al 31 dicembre 2000, di fr. 13'800.-- per coniugi e le persone con figli.
Secondo l'art. 2 della legge cantonale di applicazione a titolo di pigione si applica l'importo massimo.
Dal 1° gennaio 2001 tale importo è stato aumentato a fr. 15'000.-- (cfr. Ordinanza 01 sull'adeguamento delle prestazioni complementari all'AVS/AI del 18 settembre 2000 e Decreto esecutivo concernente la legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS e all'AI del 6 dicembre 2000).
2.4. Per stabilire l’ammontare dell’assegno integrativo vanno pure computate, secondo l’art. 3b cpv. 3 LPC, le
" a) spese per il conseguimento del reddito fino a concorrenza del reddito lordo dell'attività lucrativa;
b) spese di manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari fino a concorrenza del ricavo lordo dell'immobile;
c) premi versati alle assicurazioni sociali della Confederazione, eccettuata l'assicurazione malattie;
d) …
e) pensioni alimentari versate in virtù del diritto di famiglia (cpv. 3)."
A differenza dell'art. 3b cpv. 3 lett. d LPC, il quale, relativamente al premio per l'assicurazione malattia, prevede il computo unicamente del premio medio cantonale, ai fini del conteggio dell'assegno integrativo e dell'assegno di prima infanzia viene dedotto l'intero premio per l'assicurazione malattia obbligatoria (cfr. consid. 2.3.).
Secondo l’art. 3c cpv. 1 LPC, inoltre, i redditi di cui si deve tenere conto per il calcolo della PC e quindi dell’assegno integrativo e di prima infanzia comprendono:
" b) il reddito proveniente da sostanza mobile e immobile;
c) un quindicesimo della sostanza netta oppure un decimo per i beneficiari di rendite di vecchiaia, nella misura in cui superi per persone sole 25 000 franchi, per coniugi 40 000 franchi e per orfani e figli che danno diritto a rendite per figli dell'AVS o dell'AI 15 000 franchi. Se l'immobile appartiene al beneficiario delle prestazioni complementari o a un'altra persona compresa nel calcolo della prestazione complementare e serve quale abitazione ad almeno una di queste persone, soltanto il valore dell'immobile eccedente 75 000 franchi é preso in considerazione quale sostanza;
d) le rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche, comprese le rendite dell'AVS e dell'AI;
e) le prestazioni derivanti da un contratto di vitalizio o da un'altra convenzione analoga;
f) gli assegni familiari
g) le entrate e le parti di sostanza a cui l'assicurato ha rinunciato;
h) le pensioni alimentari del diritto di famiglia."
Per quanto concerne invece il reddito del lavoro non si applicano le disposizioni della LPC, in quanto la LAF prevede in maniera autonoma la modalità di computo di questo reddito in particolare il computo globale e non ridotto di questa entrata (art. 28 cpv. 2 LAF; Messaggio relativo all’introduzione di una nuova legge sull’assegno di famiglia del 19 gennaio 1994 p. 51).
2.5. Quando nel mese di dicembre 2000 la Cassa ha emanato la decisione impugnata, essa ha agito nell'ambito di una revisione dell'assegno integrativo erogato all'assicurata.
In effetti con lettera 20 novembre 2000 la ricorrente aveva comunicato all'amministrazione una serie di cambiamenti intervenuti nella sua situazione economica, e meglio:
" dal primo ottobre lavoro a ________ presso il salone "__________" per mezza giornata. Attualmente sono nei tre mesi di prova (copia salario mese di ottobre).
Dalla metà del mese di ottobre non vado più dalla signora _________ come donna di accompagnamento.
Dalla fine di dicembre terminerò il lavoro alla scuola se rimarrò a lavorare a _________. Dal mese di giugno non ho più un'attività indipendente." (Doc. _)
La Cassa ha pertanto proceduto ad adeguare l'assegno integrativo alla nuova situazione.
L'art. 29 LAF enuncia infatti:
" 1 L'assegno integrativo deve essere aumentato, ridotto o soppresso in caso di cambiamento del reddito disponibile dei genitori o della composizione della famiglia.
2 Il regolamento disciplina i particolari.
3 L'aumento avviene con il primo giorno del mese in cui la domanda di revisione è stata inoltrata.
4 La riduzione o la soppressione interviene:
a) se il cambiamento è stato annunciato tempestivamente, il primo giorno del mese successivo la notifica della decisione;
b) se l'interessato ha ottenuto le prestazioni indebitamente, retroattivamente dalla data in cui avvenne la modifica determinante."
Inoltre l'art. 35 Reg.LAF prevede:
" 1 Per cambiamento della composizione della famiglia si intende ogni variazione nella comunione di persone che è alla base del calcolo della prestazione.
2 L'assegno integrativo è aumentato o ridotto in caso di cambiamento importante del reddito disponibile dei genitori.
3 Il cambiamento del reddito disponibile è importante quando esso provoca una modifica di almeno fr. 500.- all'anno dell'assegno erogato."
Pertanto, sulla base dell'art. 25 cpv. 1 lett. c OPC, al quale la LAF rinvia in modo generale (cfr. art. 28 e 47 LAF), determinanti sono i nuovi redditi, calcolati sulla base di un anno.
La Cassa ha quindi computato tra i redditi sia il salario percepito dall'assicurata svolgendo la mansione di ausiliaria di pulizia alle dipendenze del Cantone Ticino (cfr. doc. ), sia il reddito da attività dipendente conseguito presso il salone "________" di _________ a partire dal 1° ottobre 2000 (cfr. doc. _) e non ha più computato né il reddito da attività indipendente né quello da salariato presso la mensa.
2.6. Nell'atto di ricorso l'assicurata contesta l'ammontare del reddito determinante stabilito dalla Cassa nella decisione impugnata. Essa infatti sostiene che gli importi computati dalla Cassa nel calcolo relativo all'assegno integrativo, a titolo di reddito da attività lucrativa dipendente, di alimenti ricevuti dall'ex marito e di assegni di base siano troppo elevati (cfr. consid. 1.3.).
Per quanto concerne l'attività di ausiliaria di pulizia presso la Scuola media di ________ retribuita a ore (cfr. doc. _), va osservato che l'assicurata dal mese di settembre 2000 ha diminuito il tempo di impiego, in quanto non svolge più l'attività di pulizia presso la mensa della scuola. Ciò è stato riconosciuto dalla Cassa nella risposta di causa e risulta pure dai certificati di salario (cfr. consid. 1.4. e doc. _).
Per determinare il reddito da attività dipendente da computare nel calcolo dell'assegno integrativo, in virtù di quanto appena esposto (cfr. consid. 2.5.), occorre dunque basarsi sui salari percepiti dal mese di settembre 2000.
Nel mese di settembre 2000 la ricorrente ha guadagnato al netto fr. 393.50, nel mese di ottobre 2000 fr. 477.10 e nel mese di novembre 2000 fr. 456.25 (cfr. doc. _). La media del salario percepito corrisponde all'importo di fr. 442.30, il quale, calcolato su base annua comprensivo della tredicesima (cfr. doc. _,) è pari a fr. 5'749.--, a differenza di quanto considerato nella decisione impugnata (cfr. doc. _). Del resto la Cassa in sede di risposta ha corretto tale ammontare (cfr. consid. 1.4.)
L'assicurata ha iniziato l'attività di parrucchiera dipendente presso il salone "________" a partire dal 1° ottobre 2000.
La datrice di lavoro della ricorrente ha dichiarato che dal mese di ottobre al mese di dicembre 2000, _________ ha guadagnato l'importo di fr. 4'604.30 (cfr. doc. _). Calcolato su base annua (cfr. consid. 2.5.), il salario corrisponde a fr. 18'417.--.
Di conseguenza i redditi da attività lavorativa complessivi determinanti per la revisione dell'assegno integrativo ammontano a fr. 24'166.-- (fr. 5'749.-- + fr. 18'417.--) e non a fr. 27'398.--, come a torto computato dalla Cassa nella decisone impugnata (cfr. doc. _).
Nella risposta di causa l'amministrazione ha proposto di considerare un reddito da attività lucrativa di fr. 23'177.--, pure errato, in quanto il salario annuo concernente l'attività dipendente di parrucchiera è stato calcolato unicamente in riferimento al certificato di salario del mese di ottobre 2000 (cfr. doc. _). Al momento dell'emanazione della risposta del 6 marzo 2001, la Cassa tuttavia era già in possesso dei dati relativi alle entrate dell'ultimo trimestre dell'anno 2000 (cfr. doc. _), peraltro richiesti espressamente dall'amministrazione l'11 gennaio 2001 (cfr. doc. _).
2.7. Secondo l'art. 3c cpv. 1 lett. h LPC, in vigore dal 1° gennaio 1998 e applicabile al caso di specie in virtù del rinvio di cui all'art. 28 cpv. 1 LAF, il reddito determinante comprende le pensioni alimentari del diritto di famiglia.
Nel caso in esame la Cassa ha dunque correttamente computato nel conteggio relativo all'assegno di famiglia gli alimenti versati dall'ex marito dell'assicurata.
La ricorrente ne contesta l'ammontare (cfr. consid. 1.3. e 2.6.).
Dalla convenzione 23 maggio 1997 sottoposta al Pretore per omologazione, nell'ambito della causa di divorzio, (cfr. doc. _), risulta che il padre, __________, si è impegnato a versare nelle mani della madre, a titolo di contributo alimentare per la figlia _________, l'importo mensile anticipato e indicizzato di fr. 950.-- mensili dal compimento dei 6 anni al compimento dei 12 anni. Inoltre egli si è obbligato a versare alla ex moglie l'importo di fr. 1'500.--. Tuttavia è stato previsto che ogni e qualsiasi reddito che avesse dovuto conseguire quest'ultima dalla propria attività lavorativa e/o dalle assicurazioni sociali (disoccupazione, invalidità….) sarebbe andato in deduzione alla pensione alimentare. In particolare qualora l'ex moglie avesse conseguito un reddito mensile di almeno fr. 1'500 il contributo alimentare a suo favore sarebbe decaduto.
L'assicurata, lavorando sia presso le scuole medie di , sia presso il salone "", percepisce un salario mensile più elevato di fr. 1'500.-- (cfr. consid. 2.6.), pertanto essa non ha più diritto a una pensione alimentare da parte dell'ex marito.
Emerge per contro dagli attestati bancari prodotti dall'assicurata che _________ versa mensilmente alla ricorrente fr. 767.-- (cfr. doc. _). Questo importo corrisponde al contributo alimentare per la figlia ___________, dedotto l'assegno di base che ora percepisce la madre (cfr. doc. _).
Annualmente, dunque, l'assicurata riceve effettivamente fr. 9'204.-- a titolo di alimenti, come sostenuto nel gravame (cfr. consid. 1.3.).
La Cassa nella decisione impugnata ha invece erroneamente tenuto conto di un importo che comprendeva ancora la parte di alimenti destinata all'assicurata (cfr. doc. _).
2.8. Il Cantone Ticino versa all'assicurata un assegno di base per la figlia _________ di fr. 183.-- mensili (cfr. doc. _).
Essa percepisce dunque un assegno intero (cfr. art. 16 LAF). La Cassa nella decisione impugnata ha dunque computato l'importo di fr. 2'196.-- corrispondente al massimo erogabile.
Tuttavia nel caso di specie emerge dai certificati di salario e dall'attestazione del Dipartimento delle finanze e dell'economia concernente le entrate del 1999 e del 2000 che l'assicurata ha ricevuto unicamente fr. 2'013.-- annui a titolo di assegni di base (cfr. doc _).
Infatti, durante il mese di agosto sia del 1999 che del 2000 non ha lavorato e non ha quindi percepito il salario.
Dovendo effettuare il calcolo su base annua, bisogna pertanto concludere che la ricorrente percepisce effettivamente unicamente l'importo di fr. 2'013.--.
2.9. L'art. 27 cpv. 3 LAF prevede che l'assegno integrativo non è versato se il suo importo annuo è inferiore all'importo mensile dell'assegno di base per un figlio.
Benché dunque la censura sollevata dall'assicurata relativa al reddito da attività lucrativa sia parzialmente fondata (cfr. consid. 2.6.) e quelle concernenti gli alimenti versati dall'ex-marito e l'assegno di base siano da accogliere integralmente (cfr. consid. 2.7.; 2.8.), all'assicurata non può essere versato nessun assegno integrativo.
Infatti il reddito complessivo determinante ammonterebbe, apportate le modifiche menzionate ai precedenti considerandi, a fr. 35'385.--, a fronte di un fabbisogno di fr. 35'396.--.
La differenza annua tra il reddito e le spese riconosciute corrisponderebbe di conseguenza a fr. 11.--.
Quest'ultimo importo è chiaramente inferiore all'ammontare mensile dell'assegno di base per un figlio pari a fr. 183.-- (cfr. art. 16 LAF).
In simili condizioni pertanto il TCA non può che confermare la decisione impugnata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso è respinto.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Intimazioni alle parti.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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