AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 39.2000.102
Data decisione, Autorità: 18.07.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n. 39.2000.00102
rs/nh
Lugano 18 luglio 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Raffaella Sartoris
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 12 dicembre 2000 di
__________,
contro
la decisione del 22 novembre 2000 emanata da
Cassa cantonale assegni familiari, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di assegni di famiglia
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione del 4 novembre 1999 la Cassa cantonale per gli assegni familiari (di seguito la Cassa) ha attribuito a __________, a favore delle figlie __________ e __________, un assegno integrativo di fr. 939.-- mensili con effetto dal 1° maggio 1999 (cfr. doc. _).
1.2. Con decisione 19 settembre 2000 la Cassa ha ordinato all'assicurata di restituire l'importo di fr. 12'183.-- percepiti indebitamente nel periodo dal 1° giugno 1999 al 30 giugno 2000 (cfr. doc. _).
Con ulteriore decisione del 19 ottobre 2000 l'amministrazione ha annullato e sostituito il precedente provvedimento, ordinando all'interessata la restituzione della somma di fr. 9'348.-- (cfr. doc. _).
1.3. In data 15 novembre 2000 l'assicurata ha inoltrato una domanda di condono alla Cassa, sostenendo di aver inviato all'amministrazione, nel mese di giugno 1999, il contratto di lavoro e una situazione economica problematica (cfr. doc. _).
Con decisione 22 novembre 2000 la Cassa ha respinto la domanda di condono e, in particolare, ha argomentato:
" (…)
Gli assegni familiari riscossi a torto devono essere restituiti: il rimborso non può essere
chiesto se l'interessato era in buona fede e se la restituzione costituisse un onere troppo grave (cfr. art. 44 cpv. 3 LAF).
Le condizioni legali citate devono pertanto essere ambedue soddisfatte.
La "buona fede" non è riconosciuta dalla legge quando il versamento a torto della prestazione è dovuto a negligenza della persona tenuta alla restituzione. Agisce con negligenza chi, al momento della richiesta, non ha prestato quel minimo di accuratezza che si poteva pretendere da lui, tenendo conto delle sue capacità e del suo grado d'istruzione, nell'adempimento dell'obbligo d'istruzione o accettando gli assegni familiari versatigli a torto.
La condizione legale dell'onere troppo grave deve essere assolta dalla persona obbligata alla restituzione e viene accertata in base alle condizioni di esistenza di questa persona: di norma si ammette questa condizione quando il reddito determinante non supera i limiti massimi stabiliti dall'articolo 2 cpv. 1 e 3 LPC.
Sulle nostre decisione per assegni di famiglia citiamo:
" Obbligo di annunciare ogni cambiamento della situazione personale o economica; ogni cambiamento delle condizioni personali ed economiche dei beneficiari indicati nella decisione deve essere annunciato immediatamente all'istituto delle assicurazioni sociali, Via Ghiringhelli 15 a, 6500 Bellinzona (anche l'inizio o la fine di un termine quadro della disoccupazione o di un'attività lucrativa).
In caso di inosservanza di questo obbligo, l'assicurato dovrà restituire le prestazioni indebitamente percepite".
Nel presente caso la buona fede non è riconosciuta poiché il contratto di lavoro non è mai pervenuto alla Cassa cantonale per gli assegni familiari.
Mancando la prima condizione cumulativa per ottenere il condono, non è necessario esaminare l'altra, quella dell'onere troppo grave." (Doc. _)
1.4. Contro questa decisione l'assicurata ha inoltrato un tempestivo ricorso nel quale si è così espressa:
" (…)
Di fatto:
In data 15 novembre 2000, ho inoltrato istanza di condono dall'obbligo di restituzione degli assegni familiari con la motivazione della "mia buona fede" , considerato che il rimborso dell'importo percepito costituisce un onere che grava in modo rilevante sulle condizioni esistenziali del mio nucleo familiare.
Da parte mia, sottolineo nuovamente "la mia buona fede". Non ho dubbi sul fatto che ho spedito copia del contratto di lavoro. Mai e poi mai è stata mia intenzione percepire indebitamente prestazioni dalla Cassa assegni familiari per arricchirmi. Tuttavia, non mi viene riconosciuta questa condizione, ammessa dalla legge, in quanto mi risulta impossibile apportare, a prova, una ricevuta che attesta l'invio del contratto di lavoro.
Sono una persona onesta che ha sempre ottemperato ai propri obblighi verso lo Stato. Lo comprova il fatto, ad esempio, che appena ho ricevuto la decisione favorevole riguardo al sussidio cassa malati ho immediatamente annunciato alla funzionaria competente questo cambiamento proprio per non percepire indebitamente un assegno non conforme.
A livello familiare e personale, nel periodo in questione e precisamente da inizio a fine anno 1999, ho dovuto affrontare una riorganizzazione totale della mia vita: dopo essermi occupata a tempo pieno per tredici anni della conduzione familiare, anni durante i quali non ho svolto attività lavorativa dipendente, ho affrontato la separazione, il trasloco con le due bambine, il divorzio nonché la ricerca di un lavoro (ho perso il posto di lavoro due volte in questo periodo).
L'instabilità dovuta alle condizioni esistenziali e la realtà di dover affrontare la vita sola con le bambine, mi ha causato gravi problemi di salute sfociati in una depressione ed è tuttora causa di ansia. Allego i certificati medici che comprovano il mio stato di salute.
La situazione familiare e finanziaria precaria, come pure la ricerca di un lavoro dopo un periodo di inattività così lungo, non sono stati facili da superare. Le mie condizioni si sono ora stabilizzate ma si tratta di un fragile equilibrio familiare e economico.
Il mio reddito, come ho già esposto al Capo‑Ufficio delle prestazioni signor __________, mi permette una vita decorosa, niente di più. Lo comprova il fatto che ho cambiato domicilio per essere più vicina al luogo di lavoro e ridurre così le spese per il tragitto in automobile. Il risparmio di cui dispongo al momento rappresenta l'unica sostanza personale e l'unica risorsa a cui accedere in caso di bisogno in seguito a spese impreviste. Sulla base di quanto comunicato dall'Ufficio assegni familiari il ristorno è accettato anche a rate entro il limite di due anni e mezzo. Con il salario che percepisco attualmente è prevedibile il versamento di un importo minimo pari a fr. 50.‑.
In considerazione di quanto esposto e del mio stato di salute non mi permette di aumentare la percentuale di lavoro, possibilità che comunque mi è preclusa in quanto nella Casa per anziani ogni aumento di percentuale lavorativa al momento è bloccato per gli assistenti di cura, chiedo a codesto Tribunale il condono completo o perlomeno parziale, dall'obbligo di restituzione degli assegni familiari percepiti." (Doc. _)
1.5. Con risposta 10 gennaio 2001 la Cassa ha proposto di respingere il gravame e ha osservato:
" (…)
Dalla documentazione agli atti sono evidenziabili i seguenti punti:
a) in data 27 maggio 1999 la ricorrente ha inoltrato domanda di assegno integrativo;
b) unitamente al formulario di richiesta furono inviati diversi documenti fra i quali non figurava il contratto di lavoro sottoscritto con la Casa anziani di __________;
c) sollecitata dalla Cassa la ricorrente successivamente, esattamente il 22 luglio 1999, fece pervenire due disdette di rapporto di lavoro ed il conteggio relativo alle indennità di disoccupazione del mese di maggio 1999 percepite dalla CAD "" ();
d) in nessuna delle citate due occasioni fu fatto cenno al fatto che con il mese di giugno 1999 sarebbe stata ripresa un'attività lucrativa;
e) la decisione che stabilì il diritto della ricorrente fu emanata solo nel mese di novembre 1999 perché la Cassa dovette procedere ad una perizia immobiliare tramite l'Ufficio cantonale di stima;
f) nei mesi di attesa della decisione la ricorrente non segnalò mai la ripresa dell'attività lucrativa sebbene nel luglio 1999 (il 13 luglio 1999) sottoscrisse un contratto a tempo indeterminato a partire dal 1. agosto 1999;
g) la sottoscrizione del contratto dal 1. agosto 1999 era stata preceduta da un periodo di prova dal 1. giugno 1999 al 31 luglio 1999.
A parere della Cassa, la sequenza cronologica dei fatti dimostra eloquentemente l'omissione della quale si è resa colpevole la ricorrente. Incomprensibile appare la circostanza che in occasione della trasmissione di documenti il 22 luglio 1999 la signora ________ non abbia pure inviato copia del contratto appena sottoscritto. Al contrario, in quell'occasione ci inviò copia di due disdette di precedenti posti di lavoro. E nemmeno in occasione della notifica della decisione del 4 novembre 1999, decisione con allegata la tabella di calcolo che non menzionava fra i redditi il reddito da attività lucrativa allora certamente conseguito, la ricorrente reagì e chiese spiegazioni.
Visto quanto precede la Cassa trae il convincimento che l'omissione è ripetuta e tale da non consentire il riconoscimento della buona fede." (Doc. _)
1.6. Con scritto del 22 gennaio 2001 l'assicurata ha puntualizzato:
" (..)
Come già comunicato nella mia lettera del 12 dicembre 2000, non sono per mia sfortuna in grado di produrre un documento giustificativo dell'invio postale della copia del contratto di lavoro sottoscritto il 13.07.1999 presso la Casa per anziani di __________.
Ho sicuramente commesso degli errori per ingenuità. Non sono pratica di questioni amministrative e sono di lingua materna tedesca. Parlo correntemente la lingua italiana ma ho grosse difficoltà con termini tecnici e complicati. Durante il matrimonio era il mio ex‑marito che si occupava interamente degli affari di famiglia (finanziari e amministrativi).
Il formulario di richiesta degli assegni integrativi è stato compilato con l'aiuto della funzionaria competente presso il Municipio di __________.
Al momento in cui ho ricevuto il conteggio positivo mi sono fidata dei calcoli dell'Ufficio ed ero felicissima di poter finalmente vivere decorosamente e senza l'ansia di non sapere come arrivare alla fine del mese con i soldi a disposizione.
Nel periodo in questione le mie forze bastavano appena alla gestione della vita famigliare e lavorativa, già descritta nel mio ricorso del 12.12.2000. Angosciata dalla paura di perdere nuovamente il posto di lavoro e in difficoltà nel conciliare la cura e l'educazione delle figlie e la ripresa dell'attività lavorativa, non ero certamente in grado di progettare con determinazione un inganno.
Ho ritenuto che l'importo concessomi tenesse in considerazione il premio completo per la cassa malati. Appena in possesso della decisione positiva in relazione alla richiesta di sussidio cassa malati, ho avvisato la funzionaria competente, signorina __________. Ci tenevo ad essere in regola. In risposta, la signorina _________ mi ha detto che non sarebbe cambiato nulla perché mi sarebbero stati dedotti dalle imposte.
La pratica per l'ottenimento degli assegni è stata lunga. Nei primi mesi del 1999 la signorina __________ mi comunicava di non aver diritto agli assegni perché avevo rinunciato alla casa acquistata insieme al mio ex‑marito, malgrado le avessi spiegato che l'ipoteca sulla casa era più alta del valore attuale.
In occasione di un'altra conversazione telefonica, la signorina __________ mi comunicava di non avere diritto agli assegni perché volevo ridurre la percentuale di lavoro dal 70% al 50% malgrado le avevo accennato in diversi momenti che avevo problemi di salute e da sola con due bambine per me era impossibile lavorare di più. Mi ha chiesto di spedire un certificato medico e penso che in quell'occasione ho spedito anche le disdette di lavoro precedenti proprio per dimostrarle che non sarei stata in grado di continuare a lavorare come prima (80%, risp. 70%). In diverse occasioni ho avuto modo di discutere la nuova situazione lavorativa con la funzionaria nel periodo precedente il mese di novembre 1999. Non posso immaginarmi che dopo averne discusso telefonicamente a diverse riprese mi si ritenesse ancora al beneficio della disoccupazione.
Respingo con fermezza l'affermazione di aver voluto far credere all'Ufficio assegni di essere ancora disoccupata. Ammetto una certa reticenza nell'occuparmi dei miei affari amministrativi, fattore dovuto in quel periodo principalmente alla forte depressione, ma non fino al punto di omettere volutamente informazioni importanti.
Non sono una persona che cerca di ingannare o approfittare del prossimo o dello Stato. Ad esempio appena ricevuto la disdetta dal posto di lavoro, sia la prima che la seconda volta, mi sono impegnata a fondo per trovare una nuova occupazione.
Io ero incapace di verificare i conteggi con esattezza, mi sono affidata a quanto scritto e in questo posso essere tacciata di superficialità. Tuttavia anche la Cassa cantonale è incorsa in errore e ha riveduto e corretto l'importo da restituire dopo l'intervento del mio ex‑marito, in occasione del colloquio avuto nell'ottobre 2000 fra le parti interessate." (Doc. _)
1.7. L'amministrazione, il 27 aprile 2001, ha comunicato di riconfermarsi nella risposta di causa e di non avere ulteriori osservazioni da presentare (cfr. doc. _).
1.8. Pendente causa il TCA ha posto alla Cassa, e più precisamente all'incaricata __________, i seguenti quesiti:
" 1.- Quando precisamente ha saputo dell'inizio dell'attività lavorativa
di __________ presso la Casa per anziani di __________, avuto
luogo il 1° giugno 1999;
2.- Se nel periodo tra il mese di maggio 1999 e il mese di novembre
1999 l'assicurata le ha telefonato e il tenore degli eventuali
colloqui telefonici;
3.- Se in qualche altra particolare occasione, sempre nel periodo
sopra menzionato, ha avuto occasione di discutere della
situazione lavorativa dell'assicurata, in particolar modo della sua
intenzione di ridurre il suo grado di occupazione;
4.- La prassi da lei applicata quando riceve una telefonata da parte di
un assicurato che comunica un cambiamento rilevante della sua
situazione personale o economica.
5.- Se prende nota delle chiamate telefoniche concernenti gli
assicurati ai quali sono erogati degli assegni di famiglia."
(Doc. _)
Con scritto del 9 maggio 2001 la Cassa ha risposto:
"1. ho saputo che la signora __________ aveva iniziato l'attività lucrativa quando ci ha ritornato il formulario per la revisione periodica degli assegni familiari (3 giugno 2000);
il 31 maggio 1999 venivano richiesti telefonicamente all'assicurata (tramite l'Agenzia comunale AVS di __________, in quanto l'assicurata si trovava presso i loro uffici) il conteggio disoccupazione, le disdette dei rapporti di lavoro e il cedolino relativo al versamento del capitale da parte del marito. Durante la telefonata ho informato inoltre che dovevamo effettuare una perizia per la casa ceduta all'ex‑marito;
ricordo di aver avuto un colloquio telefonico con la signora __________ e di aver discusso la sua situazione quando era ancora al beneficio delle indennità di disoccupazione. In seguito ci trasmette il certificato medico attestante l'inabilità lavorativa al 50% con effetto 7 maggio 1999 e una dichiarazione della CAD "" () dichiarante l'iscrizione al collocamento al 50% (indennità giornaliera fr. 50.80);
quando ricevo una telefonata da un assicurato comunicando un mutamento della situazione personale ed economica, prendo nota della modifica e, se del caso, l'assegno di famiglia viene bloccato. Chiedo inoltre all'assicurato di trasmettermi il documento giustificativo;
prendo nota delle chiamate degli assicurati quanto esiste un cambiamento relativo all'importo dell'assegno." (Doc. _)
1.9. L'assicurata, il 28 maggio 2001, ha precisato:
"- il calcolo errato degli assegni è dovuto al fatto che il mio contratto di lavoro è andato perso. Non è più possibile risalire al come e da chi è stato perso. Non si saprà mai. Non è mia intenzione accusare qualcuno, però errori succedono a tutti. E' accaduto che persone che quotidianamente si occupano di questioni legate agli assegni familiari hanno sbagliato i calcoli, allora anche a chi non si è mai occupato di questioni amministrative può sfuggire qualcosa. Siccome si trattava di una questione piuttosto complicata, ritengo che ci si possa aspettare dalla funzionaria competente una spiegazione chiara e comprensibile anche a una persona " non competente" per quanto riguardo condizioni e calcolo degli assegni. Cosa che non ha avuto luogo. Le spiegazioni della signorina __________ erano tutt'altro che chiare. Inoltre, si è venuta a creare una certa tensione dovuta al fatto che in diverse occasioni la signorina __________ mi ha risposto che per vari motivi non avevo diritto agli assegni. Una possibilità, questa, che mi ha molto preoccupata non potendo disporre di altri mezzi finanziari.
‑ Non ho controllato i conteggi dell'Ufficio della cassa cantonale. A questo proposito vorrei sottolineare che nel periodo in questione soffrivo di una forte depressione e di conseguenza a volte mi risultava impossibile occuparmi delle faccende private che richiedono concentrazione e si fa fatica ad occuparsi di qualsiasi cosa non faccia parte della routine quotidiana. Sulle mie condizioni di salute possono fornirvi maggiori informazioni i medici curanti dott. __________ e lo specialista dott. __________.
‑ Per quanto riguarda la mia situazione finanziaria, ho un'entrata mensile di circa 3'700 franchi compresi gli alimenti e gli assegni famigliari. Con questa cifra a volte mi è difficile arrivare alla fine del mese con due figlie adolescenti. Al momento dispongo ancora di un risparmio di franchi 9'144 (saldo al 28.5.2001) a cui attingo nei momenti di ristrettezza economica e per spese impreviste. Purtroppo ho problemi di salute cronici, soffro di emicrania, che mi rendono inabile a qualsiasi attività per ca. 3‑4 giorni al mese. Non mi sarà mai possibile occupare un posto di lavoro al 100 per cento. Oltre a ciò il mio attuale posto di lavoro è sempre a rischio e sono preoccupata per il mio futuro. Il rimborso degli assegni percepiti mi farebbe precipitare immediatamente in una condizione di precarietà." (Doc. _)
1.10. Infine l'amministrazione ha ribadito di non avere nulla da aggiungere nel merito a quanto già comunicato con la risposta di causa e con la lettera del 9 maggio 2001 (cfr. doc. _).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa D.C., I 623/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa G.H., H 304/99).
Nel merito
2.2. Oggetto del contendere è il condono della restituzione di fr. 9'348.-- che a mente della Cassa sono stati percepiti a torto da __________ a titolo di assegni integrativi per il periodo dal 1° giugno 1999 al 30 giugno 2000.
L'art. 24 LAF stabilisce come segue le condizioni per poter beneficiare dell'assegno integrativo:
" Il genitore domiciliato nel Cantone ha diritto all'assegno (integrativo), per il figlio, se cumulativamente:
a) ha la custodia del figlio;
b) ha il domicilio nel Cantone da almeno tre anni;
c) il reddito disponibile del o dei genitori, con l'aggiunta
dell'eventuale assegno di base nonché degli eventuali obblighi
alimentari, è inferiore ai limiti minimi previsti dalla legislazione sulle
prestazioni complementari all'AVS/AI.
Se entrambi i genitori hanno la custodia del figlio, la madre ha
diritto all'assegno.
Non ha diritto all'assegno il beneficiario di una prestazione complementare all'AVS/AI, se il figlio è considerato per il calcolo della prestazione."
Per l’art. 27 LAF
" 1 L'importo dell'assegno, incluso l'eventuale assegno di base nonché gli eventuali obblighi alimentari, è pari alla differenza fra il reddito disponibile ai sensi della legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI e di limiti minimi.
2 In ogni caso l'importo dell'assegno non può superare il limite del o dei figli per i quali l'assegno è riconosciuto.
3 L'assegno integrativo non è versato se il suo importo annuo è inferiore all'importo mensile dell'assegno di base per un figlio."
Secondo l’art. 28 cpv. 1 a 3 LAF
" Per l’accertamento ed il calcolo sono applicabili per analogia le disposizioni della legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI.
Il reddito del lavoro è computato per intero; la sostanza computabile è considerata quale reddito nella misura di 1/15.
Il premio per l’assicurazione sociale ed obbligatoria contro le malattie a carico della famiglia è preso in considerazione nel calcolo. Le spese di cura e di malattia non sono prese in considerazioni nel calcolo.”
Per la determinazione dell’importo dell’assegno vengono considerati anche i figli:
a) se non sono in formazione, fino ai 18 anni;
b) se sono in formazione, fino al termine della stessa ma al più tardi fino ai 25 anni (art. 34 RegLAF).
2.3. Per l’art. 29 LAF
" 1 L'assegno integrativo deve essere aumentato, ridotto o soppresso in caso di cambiamento del reddito disponibile dei genitori o della composizione della famiglia.
2 Il regolamento disciplina i particolari.
3 L'aumento avviene con il primo giorno del mese in cui la domanda di revisione è stata inoltrata.
4 La riduzione o la soppressione interviene:
a) se il cambiamento è stato annunciato tempestivamente, il primo giorno del mese successivo la notifica della decisione;
b) se l'interessato ha ottenuto le prestazioni indebitamente, retroattivamente dalla data in cui avvenne la modifica determinante."
In proposito l’art. 35 RegLAF precisa che
" 1 Per cambiamento della composizione della famiglia si intende ogni variazione nella comunione di persone che è alla base del calcolo della prestazione.
2 L'assegno integrativo è aumentato o ridotto in caso di cambiamento importante del reddito disponibile dei genitori.
3 Il cambiamento del reddito disponibile è importante quando esso provoca una modifica di almeno fr. 500.- all'anno dell'assegno erogato."
Secondo l’art. 36 RegLAF inoltre
" L'assegno integrativo è soppresso in qualsiasi momento se non sono più adempiute le condizioni legali."
2.4. Secondo l’art. 41 LAF
" Il titolare del diritto o il beneficiario sono tenuti ad informare tempestivamente il datore di lavoro, rispettivamente la Cassa competente, su ogni cambiamento rilevante per il diritto all'assegno."
In proposito l'art. 70 del RegLAF precisa che
" Il titolare del diritto o il beneficiario informano immediatamente la Cassa cantonale per gli assegni familiari di ogni cambiamento rilevante per il diritto all'assegno, in particolare:
a) ogni mutamento delle condizioni personali o familiari del titolare del diritto o del beneficiario;
b) ogni variazione della situazione economica del titolare del diritto o del beneficiario, rispettivamente dei loro familiari."
Anche secondo l'art. 42 LAF
" Il titolare del diritto o il beneficiario e i loro familiari, i datori di lavoro, le Autorità amministrative cantonali e comunali, le Autorità giudiziarie, le Assicurazioni sociali e private sono tenuti a fornire tutte le informazioni utili all'accertamento del diritto agli assegni ed al pagamento dei contributi."
2.5. Per quanto riguarda l'obbligo di restituzione e del condono l’art. 44 LAF prevede che
" 1 L'assegno indebitamente percepito deve essere restituito.
2 Il diritto di esigere la restituzione è perento dopo un anno dal momento in cui la Cassa ha avuto conoscenza dell'indebito ma, in ogni caso, dopo cinque anni dal pagamento dell'assegno.
3 La restituzione è condonata da parte della Cassa competente, in tutto od in parte, se il richiedente ha percepito la prestazione indebita in buona fede e se, tenuto conto delle sue condizioni economiche al momento della restituzione, il provvedimento costituirebbe per lui un onere troppo grave."
Dal tenore del Messaggio alla LAF emerge che la norma è stata formulata analogamente all’art. 27 OPC, applicabile in materia di prestazioni complementari (Messaggio p. 54).
Per l’art. 76 RegLAF
" 1 In caso di violazione dell'obbligo di informare, la Cassa cantonale per gli assegni familiari emette un ordine di restituzione nei confronti del titolare del diritto o del beneficiario dell'assegno.
2 La richiesta di condono è presentata dalla persona tenuta alla restituzione alla Cassa cantonale per gli assegni familiari.
3 La richiesta è presentata, debitamente motivata, nel termine di 30 giorni dalla notifica della decisione di ordine di restituzione della Cassa."
Secondo l’art. 47 LAF, infine,
" Per quanto non previsto dalla legge, sono applicabili le disposizioni della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia ed i superstiti e la legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI."
2.6. Secondo la giurisprudenza in vigore in materia di restituzione in ambito LAVS, applicabile anche alla LPC e quindi in materia LAF, in base al rinvio di cui all’art. 47 LAF, la richiesta di restituzione è subordinata ai presupposti della revisione processuale o del riesame. In effetti l’amministrazione può riesaminare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è senza dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante oppure deve procedervi se si manifestano nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a indurre ad una conclusione giuridica differente. Solo in tali casi può richiedere una restituzione (cfr. STFA del 20 ottobre 2000 nella causa S.C., C 25/00; DTF 122 V 21; RCC 1989 p. 547; RCC 1985 p. 63; Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1994, ad art. 3 p. 68).
Per quel che concerne l’importanza della correzione non è possibile fissare un ammontare limite generalmente valido. E’ infatti determinante l’insieme delle circostanze del singolo caso (RCC 1989 p. 547).
E' tenuto alla restituzione ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto. La prestazione è quindi stata erogata in contrasto con la legge. A questo stadio non è determinante sapere se l'assicurato era in buona fede oppure no quando ha ricevuto l'indebita prestazione. Il problema della buona fede è infatti oggetto di esame nell'ambito della procedura successiva di condono (Widmer, Die Rückerstattung unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea 1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese; STFA del 20 ottobre 2000 nella causa S.C., C 25/00).
Il principio della restituzione sancito all'art. 47 cpv. 1 LAVS, analogo alle regole del diritto civile (miranti ad evitare l'arricchimento indebito, cfr. art. 62ss CO), ha beneficiato di un complemento importante nell'ambito dell'AVS e delle leggi ad essa correlate (art. 49 LAI e art. 27 LPC), nel senso che, se il principio della restituzione è stato stabilito (da un profilo oggettivo), la persona tenuta a restituire ha la possibilità di domandare, in una procedura distinta, il condono della restituzione, se egli era in buona fede e se la restituzione costituirebbe un onere troppo grave (art. 47 cpv. 1, 2a frase LAVS e art. 79 OAVS; Valterio, Commentaire de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants, pag. 226; STCA 14 maggio 1993 in re G.P.).
Questo concetto è stato pure ripreso dall'art. 44 cpv. 3 LAF (cfr. consid. 2.5.).
2.7. A proposito dell’obbligo di informare, sancito agli art. 30 e 41 LAF (cfr. consid. 2.4.) si rileva che il TFA, in materia di prestazioni complementari ha precisato, in un caso in cui il rappresentante dell’assicurato aveva comunicato alla Cassa che il suo tutelato avrebbe ripreso a svolgere attività lucrativa a tempo pieno, senza tuttavia indicare l’ammontare del salario, che la comunicazione era atta a mettere in discussione in modo evidente, durevole e immediato la legalità della concessione della rendita. In tali circostanze l’amministrazione, in virtù del principio inquisitorio, avrebbe dovuto stabilire l’ammontare del reddito, contattando il datore di lavoro, di cui conosceva le coordinate.
Il TFA ha inoltre precisato che, in tale evenienza, le prestazioni indebitamente percepite vanno restituite fino all’istante della ricezione, da parte dell’autorità competente, della notifica tardiva dell’assunzione di un’attività lavorativa o in generale di qualsiasi altra fonte di reddito o di sostanza. Le prestazioni percepite posteriormente a tale data non vanno invece restituite (Pratique VSI 1994 p. 38).
L’Alta Corte ha dichiarato applicabile questo principio anche alla procedura di condono (Pratique VSI 1994 pag. 40 consid. 3b).
La medesima giurisprudenza suesposta dev'essere applicata anche alla LAF, che in materia di restituzione e condono si basa sui medesimi principi delle altre assicurazioni sociali di diritto federale e vi rinvia espressamente.
2.8. Nel caso in esame, a giusto titolo, l'assicurata non ha contestato l'obbligo di restituzione fatto valere dalla Cassa.
Dagli atti di causa risulta, infatti, che la ricorrente dal 1° giugno 1999 ha iniziato a lavorare al 50% presso la Casa per anziani di __________ come assistente di cura, con uno stipendio annuo netto (salario lordo - oneri sociali) per il 1999 di fr. 25'291.- (cfr. doc. ) e per l'anno 2000 di fr. 22'815.-- (cfr. doc. ), dal quale devono ancora essere dedotte le spese di trasporto corrispondenti, secondo le tariffe Arcobaleno, a fr. 783.-- annui per il tragitto __________ -________ (cfr. doc. _).
E' pacifico, pertanto, che le entrate annue della famiglia __________ dal mese di giugno 2000 erano superiori al reddito considerato dalla Cassa ai fini del calcolo dell'assegno integrativo (cfr. doc. _), la quale si era basata su quanto la ricorrente percepiva dall'assicurazione contro la disoccupazione a titolo di indennità giornaliere (ovvero fr. 11'834.--).
Di conseguenza risulta chiaramente che, essendosi realizzato un cambiamento importante del reddito disponibile dell'assicurata (cfr. art. 35 Reg. LAF), il calcolo dell'assegno integrativo andava rivisto in base al nuovo reddito più elevato.
In simili condizioni, dunque, l'assicurata ha effettivamente percepito indebitamente gli assegni integrativi che le sono stati erogati a favore delle figlie __________ e __________. Essi vanno così restituiti
2.9. Riguardo ai presupposti del condono va innanzitutto ricordato che, a proposito della buona fede, la giurisprudenza distingue, da un lato, il caso in cui vi è mancanza di coscienza dell’irregolarità commessa e dall'altro quello invece a sapere se, nelle circostanze concrete, l’interessato poteva invocare la buona fede o avrebbe dovuto, facendo prova dell’attenzione da lui esigibile, riconoscere l’errore di diritto commesso. Nella prima ipotesi si tratta di una questione di fatto, mentre nella seconda di diritto (Pratique VSI 1994 p. 126).
La buona fede non è infatti compatibile con un comportamento di grave negligenza da parte dell'assicurato (U. Meyer-Blaser, op. cit., 481).
Secondo l'art. 3 cpv. 2 CCS, che è applicabile analogicamente,
" nessuno può invocare la propria buona fede quando questa non sia compatibile con l'attenzione che le circostanze permettevano di esigere da lui."
Compete al Giudice inoltre, sulla base di un criterio oggettivo, cioè indipendentemente dalle conoscenze e dalle attitudini particolari della parte, determinare il grado dell’attenzione richiesta (DTF 79 II 59).
La buona fede deve essere quindi esclusa, qualora i fatti che hanno determinato l'obbligo di restituire (violazione dell'obbligo di annunciare o di informare) sono imputabili a comportamento doloso o negligenza grave dell'interessato.
Viceversa, l'assicurato può prevalersene quando l'atto o l'omissione colpevole siano costitutivi unicamente di una violazione lieve dell'obbligo di annunciare o di informare (Pratique VSI 1994, pag. 125ss; DTF 118 V 218, 112 V 105, 110 V 180 consid. 3 c, 102 V 245 consid. a) oppure se non ha violato tale obbligo (U. Meyer-Blaser, op. cit., 481/482).
Infatti, la buona fede presuppone che l'assicurato ignori che una prestazione gli è versata indebitamente. Di detta ignoranza egli non si può avvalere se la stessa è stata determinata da sua negligenza (STFA non pubbl. del 31 agosto 1993 in re I. R p. 3).
2.10. Il requisito dell'onere gravoso è intimamente legato alla situazione economica della persona tenuta a restituire l'indebito e deve essere valutato in base alle sue capacità finanziarie.
Dovrà pertanto essere stabilito concretamente, tenendo conto della particolare situazione patrimoniale dell'obbligato al momento di restituire.
2.11. Nel caso in esame la Cassa rimprovera all'assicurata di non avere notificato tempestivamente l'inizio della sua attività lavorativa che ha avuto luogo il 1° giugno 1999. Questa circostanza avrebbe permesso di procedere all'adeguamento dell'assegno integrativo alla nuova situazione.
L'interessata sostiene invece di aver inviato una copia del contratto di lavoro all'amministrazione, benché riconosca che non può provarlo, in quanto non possiede alcuna ricevuta dell'invio. Inoltre essa asserisce che la funzionaria incaricata avrebbe dovuto essere al corrente del nuovo impiego, a seguito di diversi colloqui telefonici intercorsi fra loro.
L'assicurata menziona poi dei problemi di salute di cui avrebbe sofferto in quel periodo (cfr. consid. 1.4.; 1.6.; 1.9.).
2.12. Come menzionato sopra (cfr. consid. 2.4.), l'art. 41 LAF prevede espressamente che ogni cambiamento rilevante per il diritto agli assegni familiari deve essere comunicato tempestivamente alla Cassa competente.
Inoltre l'art. 70 RegLAF enuncia, in relazione all'assegno integrativo, che è proprio la Cassa cantonale per gli assegni familiari che deve essere informata.
Nell'evenienza concreta va rilevato che con le decisioni 4 novembre 1999, 4 gennaio 2000 e 16 marzo 2000 trasmesse alla ricorrente, che le hanno accordato l'assegno integrativo a favore delle figlie _________ e ________, la Cassa cantonale per gli assegni familiari ha avvertito espressamente di quanto segue:
" Obbligo di annunciare ogni cambiamento della situazione personale o economica
Ogni cambiamento delle condizioni personali ed economiche dei beneficiari indicati nella decisione deve essere annunciato immediatamente alla:
Istituto delle assicurazioni sociali
Cassa cantonale per gli assegni familiari
Servizio prestazioni complementari
e assegni familiari
Casella postale 2121
6501 Bellinzona
In particolare quanto segue:
il cambiamento di indirizzo;
il cambiamento di domicilio;
la separazione, il divorzio o il nuovo matrimonio;
il decesso del coniuge o di un figlio che è considerato nel calcolo;
l'inizio, la fine o l'interruzione dell'apprendistato, oppure la fine o
l'interruzione della formazione scolastica;
l'inizio o la fine di una attività lucrativa;
l'aumento o la diminuzione del reddito o della sostanza (per
esempio: eredità, donazioni, rendite, pensioni, ecc.);
la vendita di beni immobiliari;
l'inizio o la fine delle prestazioni concesse da una cassa malattia o
da un'assicurazione privata.
In caso di inosservanza di questo obbligo, l'assicurato dovrà restituire le prestazioni indebitamente percepite. Sono inoltre riservate le sanzioni penali." (cfr. doc. _)
Pertanto l'assicurata è stata resa attenta della circostanza che la Cassa deve essere informata di ogni cambiamento rilevante ai fini del diritto all'assegno, in quanto autorità competente.
2.13. L'assicurata sostiene di aver inviato alla Cassa copia del contratto di lavoro concluso il 13 luglio 1999 con la Casa per anziani di __________.
Va rilevato che per costante giurisprudenza l'onere della prova della tempestività dell'invio incombe a chi se ne prevale (cfr.DTF 99 Ib 359 consid. 2; E. Catenazzi, Le insidie di un invio non raccomandato, in RTT 1974, pag. 64 ss).
Se il ricorrente non è in grado di fornire la ricevuta comprovante la tempestiva consegna dell'invio all'ufficio postale, ne deve sopportare le conseguenze giuridiche (cfr. E. Catenazzi, op. cit., pag. 67, sentenza CDT 29 maggio 1992 in re C.J.).
Infatti il dovere processuale di collaborazione, che limita il principio inquisitorio il quale regge la procedura in materia di assicurazioni sociali (cfr.STFA del 9 maggio 2001 nella causa W.Z., P 36/00; STFA del 13 marzo 2001 nella causa M.P., U 429/00; STFA del 5 giugno 2000 nella causa V.P., I 76/00; DTF 125 V 195; Untersuchungsgrundsatz, SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; AHI praxis 1994 pag. 212; DTF 117 V 263; DTF 117 V 282), comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare - ove ciò fosse ragionevolmente esigibile - le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (cfr.STFA del 9 maggio 2001 nella causa G.L., P 52/00; DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti).
Nel caso di specie la ricorrente stessa riconosce di non poter produrre nessun giustificativo dell'invio postale (cfr. consid. ricorso e osserv. e 2.11.). Pertanto è chiaro che essa deve assumersi le conseguenze di tale carenza. La trasmissione del contratto di lavoro all'amministrazione deve quindi essere considerata non avvenuta.
In questo contesto va ricordato che per costante giurisprudenza, allorché l’accertamento di fatto non ha consentito una diversa conclusione, il giudice prende la decisione a sfavore della parte che avrebbe voluto derivare un diritto da una circostanza rimasta priva del suffragio della prova (cfr. DLA 2000 pag. 121e 122; DTF 119 V 20; DTF 115 V 113; Beati in “Relazioni tra diritto civile e assicurazioni sociali”, pag. 3).
2.14. La ricorrente ha asserito poi che l'incaricata della Cassa, ___________, doveva essere al corrente dell'inizio dell'attività lavorativa, in quanto le due hanno avuto diversi colloqui telefonici il cui tenore portava in modo particolare sulla situazione lavorativa dell'assicurata (cfr. consid. 1.6.).
Al riguardo va osservato che la persona competente della pratica della ricorrente ha dichiarato, rispondendo a precise domande postele dal TCA, di aver saputo dell'inizio del nuovo impiego dell'assicurata unicamente dal formulario per la revisione periodica degli assegni familiari del 26 maggio 2000. Inoltre ricorda la telefonata avvenuta con l'assicurata, tuttavia esse hanno discusso della situazione della ricorrente quando era ancora al beneficio delle indennità di disoccupazione. In seguito l'assicurata ha trasmesso alla Cassa un certificato medico attestante l'inabilità lavorativa al 50% con effetto dal 7 maggio 1999 e una dichiarazione della CAD "" () dichiarante l'iscrizione al collocamento al 50% (cfr. consid. 1.8.).
Di conseguenza, considerando che la ricorrente ha cominciato a lavorare presso la Casa per anziani di __________ il 1° giugno 1999, la telefonata intercorsa tra l'assicurata e la funzionaria dell'amministrazione è avvenuta precedentemente all'inizio del nuovo impiego.
ha altresì precisato, nel suo scritto del 9 maggio 2001 a questa Corte, che quando riceve una telefonata da un assicurato, il quale comunica un mutamento della situazione personale ed economica, prende nota della modifica e, se del caso, l'assegno di famiglia viene bloccato. Inoltre chiede all'interessato di trasmetterle il documento giustificativo. Di regola essa prende nota delle chiamate degli assicurati quando annunciano un cambiamento relativo all'importo dell'assegno (cfr. consid. 1.8.).
Nel caso di specie dagli atti all'incarto non emerge però una nota dell'incaricata relativa a un colloquio telefonico concernente l'inizio dell'attività lavorativa della ricorrente, né l'ordine di bloccare l'erogazione dell'assegno integrativo, provvedimento che avrebbe dovuto invece essere preso se la nuova attività fosse stata comunicata tempestivamente alla Cassa, proprio per evitare un'eventuale restituzione.
A seguito degli accertamenti compiuti, questo Tribunale deve concludere che quanto sostenuto dalla ricorrente, relativamente alle sue telefonate alla Cassa, non è suffragato da elementi probatori convincenti secondo il principio della probabilità preponderante (cfr. STFA del 15 gennaio 2001 nella causa C.P.-B., C 49/00; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P.S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K.B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A.F., C 341/98 Ws, consid. 3, pag., 6; STFA 6 aprile 1994 in re E.P.; SZS 1993 pag. 106 consid. 3a; RCC 1986 pag. 202 consid. 2c, RCC 1984 pag. 468 consid. 3b, RCC 1983 pag. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, "Die Rechtspflege in der Sozialversicherung", in Basler Juristische Metteilungen (BJM) 1989 pag. 31-32; Scartazzini, "Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale", Basilea 1991, pag. 63).
Non è dunque stato dimostrato che effettivamente l'assicurata ha informato tempestivamente la Cassa dell'inizio della nuova attività lucrativa.
2.15. Per quanto attiene alle argomentazioni dell'assicurata relative al suo stato di salute (cfr. consid. ricorso), va osservato che dai certificati medici del medico generalista Dr. ____________ e dello psichiatra Dr. __________ risulta che effettivamente l'assicurata ha sofferto di episodi depressivo-ansiosi recidivanti (cfr. doc. ). Il Dr.________ ha affermato che segue la paziente dal 1995 e di averla avuta in cura dal mese di ottobre 1998 al mese di febbraio 1999 e poi nel mese di maggio 1999 (cfr. doc. _). Il Dr. _________, dal canto suo, ha dichiarato che dalla primavera all'autunno 1999 lo stato generale della ricorrente era ridotto, essa aveva bisogno di cure e doveva assumere degli psicofarmaci (cfr. doc. _).
Nonostante i suoi problemi di salute, l'assicurata ha comunque iniziato, il 1° giugno 1999, un'attività lavorativa al 50 %. Probabilmente dunque la patologia di cui soffriva la ricorrente era in questo periodo in fase di remissione. Infatti anche lo specialista, Dr. __________, dopo il mese di maggio 1999, non ha più ritenuto necessario averla in cura.
La ricorrente medesima poi nell'atto di ricorso non ha sostenuto che tale malattia le avesse procurato delle amnesie o delle dimenticanze (cfr. consid. 1.4.).
Nelle osservazioni del 22 gennaio 2001 ha per di più asserito che corrisponde al vero che nel periodo in questione era un po' reticente nell'occuparsi dei suoi affari amministrativi, a causa principalmente della forte depressione di cui soffriva, ma che non ha mai omesso volutamente di comunicare informazioni importanti (cfr. consid. 1.6.).
Dagli atti si evince infatti che la ricorrente, il 3 luglio 1999, ha inviato alla Cassa una serie di documenti necessari per il conteggio degli assegni integrativi (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione), per cui essa era in ogni caso in grado di amministrarsi.
Di conseguenza occorre concludere che lo stato di salute dell'assicurata, benché le abbia indubbiamente provocato delle sofferenze e dei disagi, non era tale da influire sulla sua capacità generale di gestirsi a livello personale ed amministrativo. In caso contrario infatti non avrebbe certamente potuto iniziare un'attività professionale in qualità di assistente di cura.
2.16. La ricorrente contrariamente a quanto previsto all'art. 41 LAF e all'art. 70 Reg.LAF, non ha comunicato tempestivamente l'inizio della sua attività lucrativa al 50% a partire dal 1° giugno 1999, per cui ha senz'altro violato il proprio obbligo di informare la Cassa.
A mente di questa Corte la violazione commessa dall'assicurata, avendo la Cassa avvisato in modo chiaro ed esplicito quest'ultima circa il suo obbligo di informare l'organo competente (cfr. consid. 2.12.), configura inoltre una negligenza grave, per cui l'invocata buona fede non deve essere ammessa.
Non potendo riconoscere la buona fede della ricorrente, primo presupposto per ottenere un eventuale condono, questo Tribunale deve, di conseguenza, confermare la decisione del 22 novembre 2000 della Cassa cantonale per gli assegni familiari e respingere il ricorso.
2.17. A titolo abbondanziale va segnalato che l'assicurata nel suo atto di ricorso ha indicato che, per quanto concerne una restituzione rateale, essa può versare un importo massimo di fr. 50.-- mensili (cfr. consid. 1.4.).
Al riguardo giova ribadire che un'eventuale soluzione confacente alle esigenze della ricorrente deve essere concordata con la Cassa. Questo tema non è comunque oggetto della presente vertenza e pertanto il TCA non è tenuto ad occuparsene (cfr. DTF 123 V 230 consid. 3e).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso è respinto.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Intimazione alle parti.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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