AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 34.2002.57
Data decisione, Autorità: 12.02.2003, TCA
Raccomandata
Incarto n. 34.2002.57
RG/sc
Lugano 12 febbraio 2003
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
statuendo sull' "istanza" del 27 novembre 2002 di
Fondazione collettiva __________ ,
contro
in materia di previdenza professionale
ritenuto, in fatto
che con atto 27 novembre 2002 la __________ ha chiesto a codesto Tribunale di pronunciare la cancellazione dell'opposizione interposta dalla __________ al PE n. __________dell'UE di __________, concernente un credito di fr. 233'999.50 per premi assicurativi della previdenza professionale dovuti nel periodo 1996-2001 (I);
che a completazione della richiesta 27 novembre 2002 con successivo scritto denominato "istanza di rigetto dell'opposizione (82 LEF)" la __________, sulla base di riconoscimenti di debito allegati all'istanza, ha chiesto la pronuncia del rigetto provvisorio dell'opposizione della __________ PE n. __________ (IV);
che con scritto 9 dicembre 2002 la __________ ha chiesto di poter procedere al pagamento della somma richiesta tramite versamenti ratealizzati di fr. 5'000 mensili (III), proposta rifiutata dalla __________ con presa di posizione 5 febbraio 2003 (VIII);
considerando in diritto
Competente nel Canton Ticino è il Tribunale cantonale delle assicurazioni quale istanza unica (art. 8 LALPP);
per quanto riguarda la natura del litigio, la competenza ex art. 73 LPP è data nella misura in cui trattasi di contestazioni aventi per oggetto questioni specifiche della previdenza professionale in senso stretto o in senso largo. Rientrano pertanto principalmente nella sfera d'applicazione dell'art. 73 LPP le controversie afferenti alle prestazioni assicurative, alle prestazioni di libero passaggio (attualmente prestazioni di entrata e di uscita) e ai contributi previdenziali (DTF 125 V 168 consid. 2; DTF 122 V 323 consid. 2b e riferimenti ivi citati);
che in casu tramite PE n. __________dell'UE di __________ la __________ ha avviato una procedura esecutiva nei confronti della __________ per l'incasso di contributi assicurativi LPP relativi al periodo 1996-2001 per un importo complessivo di fr. 233'999.50;
che la __________ ha interposto opposizione;
che giusta l'art. 79 LEF qualora venga fatta opposizione contro l'esecuzione il creditore, per far valere la propria pretesa, deve seguire la procedura ordinaria o quella amministrativa. Egli può chiedere la continuazione dell'esecuzione soltanto in forza di una sentenza passata in giudicato che tolga espressamente l'opposizione;
che in concreto la richiesta di giudizio della __________ non configura azione di riconoscimento del credito contributivo secondo quanto previsto all'art. 79 LEF, azione che fonderebbe la competenza di questo TCA a conoscere il merito della vertenza ex art. 73 LPP e a rigettare in via definitiva l'opposizione (DTF 107 III 60ss, Praxis 73, nr. 195);
che infatti, come confermato dalla __________ in sede di completazione dell'istanza, con l'istanza in oggetto è inequivocabilmente postulato il rigetto provvisorio dell'opposizione interposta al precetto esecutivo sulla base di un asserito riconoscimento di debito giusta l'art. 82 LEF;
che per applicazione degli artt. 14 e 20 LALEF autorità giudiziaria competente per decidere a procedura sommaria in materia di rigetto provvisorio dell'opposizione ai sensi dell'art. 82 LEF è il giudice di pace o il pretore secondo la loro competenza;
che di conseguenza l'istanza in esame con cui è chiesto il rigetto provvisorio dell'opposizione al PE n. __________dell'UE di __________ indicante un credito di fr. 233'999.50 deve essere dichiarata irricevibile e gli atti trasmessi per ragione di competenza alla Pretura del Distretto di __________ (cfr. art. 16 LALEF, art. 1 lett. e Regolamento sull'organizzazione della Pretura del Distretto di __________; cfr. anche DTF 114 III 72, RCC 1989 pag. 152).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Questo Tribunale non è competente a statuire nel merito
dell' "istanza" 27 novembre 2002 della __________.
2.- Gli atti sono trasmessi per competenza alla Pretura del Distretto di __________.
3.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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