AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 34.2002.53
Data decisione, Autorità: 11.04.2003, TCA
Raccomandata
Incarto n. 34.2002.53
RG/sc
Lugano 11 aprile 2003
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
vista la petizione del 26 ottobre 2002 interposta da
__________ Fondaz. coll. prev. prof. obbligatoria,
contro
in materia di previdenza professionale
ritenuto in fatto che
ai fini dell’attuazione della previdenza professionale dei suoi dipendenti __________ si è affiliata alla __________ Fondazione collettiva per la previdenza obbligatoria (in seguito: Fondazione), con effetto dal 1. ottobre 2000 (doc. _);
la Fondazione, a seguito dell'affiliazione e sulla base dei salari annunciati dalla datrice di lavoro, ha trasmesso a quest'ultima la distinta dei premi relativi agli anno 2000 e 2001 e relative richieste di pagamento per complessivi fr. 4'779 (doc. _);
con lettere 15 marzo e 15 maggio 2001 la Fondazione ha sollecitato il pagamento dello scoperto contributivo ammontante a fr. 1'603.80, rispettivamente a fr. 2'338.90 (doc. _);
causa lo scioglimento della ditta, il contratto d'affiliazione è stato annullato con effetto al 30 giugno 2001 (doc. _).
In data 3 agosto 2001 la Fondazione ha quindi richiesto alla datrice di lavoro il versamento del saldo contributivo (comprensivo degli interessi) cifrato in fr. 2'910.10. Il relativo successivo sollecito di pagamento per complessivi fr. 2'926.50 è stato inviato a __________ in data 14 settembre 2001;
costatato il mancato versamento dell'importo dovuto, il 23 ottobre 2001 la Fondazione ha presentato presso l’UEF di __________ una domanda di esecuzione nei confronti di __________, per un importo di fr. 3'136.10 a titolo di contributi previdenziali dovuti sino al 30 giugno 2001, oltre interessi al 5% dal 23 ottobre 2001. Il relativo PE n. __________, datato 26 ottobre 2001, è stato notificato alla debitrice in data 5 novembre 2001, la quale ha interposto opposizione (doc. _);
con la petizione in oggetto la Fondazione ha chiesto al TCA la condanna __________ al pagamento di fr. 3'136.10 oltre interessi al 5% a far tempo dal 23 ottobre 2001, come pure il rigetto definitivo dell'opposizione interposta al PE n. __________ dell'UEF di __________. La Fondazione attrice chiede pure la rifusione delle spese ripetibili;
malgrado l'assegnazione di due termini per la presentazione della risposta, la datrice di lavoro non è intervenuta in causa (II, III);
considerato in diritto che
la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
oggetto del contendere è la condanna della convenuta, che non ha mai contestato la pretesa, al pagamento di fr. 3'136.10 oltre interessi al 5% a far tempo dal 23 ottobre 2001 a titolo di contributi della previdenza professionale dovuti nel 2000 e nel 2001;
l’art. 11 LPP impone al datore di lavoro che occupa lavoratori da assicurare obbligatoriamente, di affiliarsi ad un istituto di previdenza regolarmente registrato.
Uno degli obblighi derivanti dall’affiliazione consiste nel pagamento di contributi all’istituto di previdenza (T. Lüthy, das Rechtsverhältnis zwischen Arbeitgeber und Personalvorsorge- stiftung, Zurigo 1989, p. 85/86);
Nell’ambito della previdenza professionale inoltre gli istituti di previdenza possono strutturare liberamente le prestazioni, il finanziamento di queste e l’organizzazione (art. 49 cpv. 1 LPP).
I contributi non devono quindi necessariamente corrispondere agli accrediti di vecchiaia di cui all’art. 16 LPP (Messaggio del Consiglio federale sulla LPP p. 98).
Gli uni vengono infatti accreditati sul conto individuale (art. 11 OPP2) e servono quale base per la fissazione delle prestazioni, in modo particolare di quelle minime previste da legge (art. 6 LPP), gli altri per il loro finanziamento;
" Il datore di lavoro si assume l'obbligo di pagamento per gli interi costi della previdenza professionale nei confronti della Fondazione conformemente al regolamento. Egli corrisponde trimestralmente ed in anticipo dei pagamenti almeno in misura dei mesi trascorsi dall'inizio dell'anno civile. I premi unici devono essere pagati immediatamente in un solo importo.
La Fondazione tiene un conto corrente fruttifero ed eventuali conti di deposito per ogni Cassa di previdenza. Essa mette in conto al datore di lavoro i costi per assicurazioni concluse prima del 1° luglio ogni anno di calendario con valuta 1° luglio. I costi per nuove assicurazioni ed assicurazione suppletive vengono valutati al momento della conclusione.
I mezzi della Cassa di previdenza vengono investiti dalla Fondazione quale credito fruttifero verso la __________. Gli interessi attivi e passivi per il conto corrente e i conti di deposito possono essere adattati senza preavviso ad eventuali mutamenti della situazione. L'interesse attivo non è inferiore al tasso d'interesse minimo fissato per l'avere di vecchiaia secondo la LPP.
In quanto le persone assicurate versino contributi alla previdenza professionale, questi vengono dedotti dal loro salario dal datore di lavoro e versati alla Fondazione. I contributi conformemente al regolamento possono essere modificati in ogni momento e senza preavviso per l'inizio di un anno civile.
La Fondazione presenta un rendiconto annuale al datore di lavoro, all'intenzione del Comitato di cassa."
Nel piano di previdenza viene pure precisato che l'importo dovuto dipende in particolare dall'età e dal sesso. Inoltre viene indicata la modalità di calcolo del salario assicurato e indicato che con i contributi vengono finanziate anche ulteriori prestazioni legali, quali l'adeguamento al rincaro delle prestazioni d'invalidità e i superstiti, le prestazioni completive per la generazione d'entrata, come pure i costi per il fondo di garanzia;
Dall’esame della documentazione agli atti risulta che il calcolo dei contributi oggetto della petizione è stato effettuato conformemente alle disposizioni esposte al considerando precedente e a quelle della LPP. È stato inoltre correttamente tenuto conto dei salari notificati e delle intervenute mutazioni.
Le persone assicurate e i salari erogati risultano ai documenti di causa, in particolare dalla tabella dei costi e delle prestazioni.
Il calcolo dei contributi dovuti, rimasti insoluti, si fonda sugli elementi suesposti ed è quindi fondato.
L'importo chiesto con la petizione di fr. 3'136.10, comprensivo di interessi passivi e spese può quindi essere riconosciuto integralmente;
Poiché la convenuta è palesemente in mora (art. 102, 103 CO) e il tasso chiesto (5%) corrisponde a quello legale, l'interesse di mora può essere riconosciuto;
Secondo la legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle assicurazioni in materia di assicurazioni sociali (art. 20 capoverso 1), applicabile in virtù dell’articolo 2 del Regolamento provvisorio concernente le controversie in materia di LPP dell’11 luglio 1984, la procedura è di principio gratuita. Di regola non si prelevano pertanto tasse di giustizia e le spese sono poste carico dello Stato.
Il TFA ha tuttavia stabilito che l'esclusione della gratuità della procedura in caso di introduzione di procedimenti temerari o per leggerezza costituisce un principio processuale generale del diritto federale della assicurazioni sociali (DTF 124 V 285-287; SZS 1998 pag. 64; DTF 118 V 319ss; STFA del 17 luglio 1998 in re T).
Secondo la giurisprudenza un processo è temerario o sconsiderato se la parte fonda la propria richiesta su fatti di cui conosce o dovrebbe conoscere l'inesattezza. La temerarietà è tra l'altro data nel caso in cui una parte si attiene ad un opinione palesemente illegale.
Al contrario non si può ritenere temerario colui che sottopone al giudice un parere non arbitrario. Ciò vale anche quando pendente causa il giudice intende convincere la parte dell'infondatezza della richiesta per indurlo a ritirare il ricorso (DTF 112 V 334). La presentazione di un ricorso privo di esito favorevole non significa che il gravame è temerario. Per ammettere la temerarietà la carenza di esito favorevole dev'essere accompagnata da un fattore soggettivo: la parte ha riconosciuto o poteva a riconoscere l'impossibilità di successo e malgrado ciò ha introdotto il gravame (DTF 124 V 287/288; AHI Praxis 1998 p. 189; STFA del 13 luglio 1998 in re T).
La temerarietà è inoltre data nel caso in cui una parte viola un obbligo che le compete (ad esempio l'obbligo di collaborare o di astenersi dal compiere un determinato atto; DTF 124 V 288, 289; DTF 112 V 335).
Nell'ambito dell'azione in materia di contributi LPP il solo fatto di non intervenire in causa non è sufficiente per ritenere temerario il comportamento del convenuto. Tuttavia, in tale contesto il comportamento della controparte dev'essere valutato tenendo conto anche dell'agire che l'interessato ha tenuto precedentemente al processo. Se, quindi, il datore di lavoro o l'assicurato non rispetta fatture e solleciti, provoca l'avvio di procedure esecutive e obbliga l'Istituto di previdenza, malgrado una situazione palesemente infondata, a inoltrare un'azione, tramite la presentazione dell'opposizione al precetto esecutivo, e non interviene in causa, agisce in modo temerario. In simili condizioni si può infatti ritenere che egli abbia messo in atto manovre dilatorie passibili d’essere sanzionate tramite il pagamento di spese di giustizia (DTF 124 V 288, 290; STCA del 28 gennaio 1998 in re FICLPP contro P Sagl).
Nel caso in esame la convenuta non ha dato seguito alle richieste di pagamento inviatele dalla Fondazione, ha interposto opposizione al precetto esecutivo e non è intervenuta in causa malgrado la fissazione, da parte del vicepresidente del TCA, di due termini per la presentazione della risposta.
In tali circostanze, alla luce della suesposta giurisprudenza, il comportamento della convenuta va considerato temerario. Di conseguenza vanno poste a suo carico tasse e spese di procedura per fr. 200 (cfr. STCA del 28 gennaio 1998 nella causa FICLPP contro P. Sagl, cresciuta in giudicato);
L'art. 73 cpv. 2 LPP si limita a delegare ai Cantoni l'istituzione di una procedura di ricorso semplice, spedita e di regola gratuita, in cui il giudice accerta d'ufficio i fatti.
Il principio, enunciato sia dall'art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS (estensibile all'AI, PC, IPG, AF contadini di montagna) sia dall'art. 108 cpv. 1 lett. g LAINF, secondo cui il ricorrente vittorioso ha diritto a ripetibili, non può essere applicato per analogia in materia di LPP. E neppure, per costante giurisprudenza (DTF 114 V 228ss, 112 V 111 con riferimenti), il diritto a ripetibili può essere dedotto dall'art. 4 CF così come non è deducibile dall'art. 6 CEDU. Spetta ai cantoni prevederlo.
Vi ha provveduto, nel Ticino, la Legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle assicurazioni, che all'art. 22 cpv. 1 prevede che "il ricorrente che vince la causa ha il diritto nella misura stabilita dal giudice al rimborso delle spese processuali, dei disborsi e delle spese di patrocinio".
Il diritto è dunque riservato, analogamente alle norme di diritto federale sopra citate, al solo ricorrente.
Il motivo di questo privilegio è esposto dal TFA in DTFA 7 dicembre 1989 in causa D.W., pubblicata in RAMI 1990 U 98 p. 195 a proposito dell'art. 108 LAINF, precisando che scopo della norma è di consentire all'assicurato, spesso socialmente debole, di far valere ingiustizia le sue pretese a prestazioni assicurative senza esserne trattenuto dal timore di dover sborsare, in caso di soccombenza, un'indennità alla controparte. Motivi analoghi presiedono all'esclusione del diritto a ripetibili a favore di organismi adempienti funzioni di diritto pubblico, sancito dall'art. 159 cpv. 2 OG in fine (112 V 49).
In materia di LPP il diritto a ripetibili dev'essere esclusivamente riservato al convenuto-assicurato vittorioso in causa: le ripetibili sono in tale ipotesi accollate all'assicuratore che ha introdotto la causa e l'ha persa.
L'assicuratore che vinca la causa non ha, di regola, diritto a ripetibili (DTF 112 V 356, STCA del 9 marzo 1992 in re F.P. c/S. SA; per le eccezioni vedasi: DTF 112 V 362, RAMI 1992 pag. 164;
Nel caso concreto alla Fondazione attrice, per altro non patrocinata in causa, ancorché vittoriosa, non si assegnano pertanto spese ripetibili.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- La petizione è accolta.
§ Di conseguenza __________ è condannata a versare alla __________ Fondazione collettiva per la previdenza professionale obbligatoria, l'importo di fr. 3'136.10 oltre interessi del 5 % dal 23 ottobre 2001.
§§ E' rigettata in via definitiva l'opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________dell'UEF di __________ del 26 ottobre 2001.
2.- La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 200 sono poste a carico di __________.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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