AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 39.2000.94
Data decisione, Autorità: 16.05.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n. 39.2000.00094
rs/nh
Lugano 16 maggio 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Raffaella Sartoris
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 20 novembre 2000 di
__________,
contro
la decisione del 23 ottobre 2000 emanata da
Cassa cantonale assegni familiari, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di assegni di famiglia
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione 16 luglio 1998 la Cassa cantonale per gli assegni familiari (di seguito la Cassa) ha attribuito a __________ un assegno integrativo di fr. 463.-- mensili a favore della figlia __________ (29.07.1997) a decorrere dal 1° febbraio 1998 (cfr. doc. _).
Con una decisione della medesima data la Cassa ha attribuito all'interessata un assegno di prima infanzia di fr. 2'257 mensili a far tempo dal 1° febbraio 1998 (cfr. doc. _).
Dopo diversi adeguamenti dell'importo dei due assegni, dal 1° gennaio 1999 l'ammontare dell'assegno integrativo è stato quantificato in fr. 653.-- (cfr. doc. _) e l'assegno di prima infanzia in fr. 2'271.-- (cfr. doc. _), quest'ultimo ridotto dal 1° giugno 2000 a fr. 1'977.-- (cfr. doc. _).
Dal 1° agosto 2000 si è estinto il diritto dell'assicurata all'assegno di prima infanzia, poiché __________ ha compiuto i 3 anni il 29 luglio 2000 (cfr. doc._).
1.2. A seguito della comunicazione alla Cassa da parte dell'interessata, relativa alla ripresa dell'attività lucrativa dal 1° settembre 2000, la Cassa con decisione 23 ottobre 2000 ha soppresso con effetto dal 1° novembre 2000 l'assegno integrativo attribuito a __________, adducendo a motivazione il fatto che, con il percepimento del nuovo salario, i redditi disponibili dell'assicurata superano le spese riconosciute.
1.3. Con tempestivo ricorso 20 novembre 2000 __________ ha impugnato il provvedimento dell'amministrazione, argomentando:
" Con gran tristezza, ho appreso la notizia del rifiuto dell'assegno integrativo per mia figlia __________.
Sono una mamma di una bimba di 3 anni, sono sola e non percepisco alimenti. Ho iniziato a lavorare il 1° settembre 2000 al 50%, non ho nessuno che badi alla mia bimba. Per il momento ho trovato una soluzione ma non può durare.
Inoltre con il 30 novembre dobbiamo lasciare l'appartamento, umile ma funzionale.
Ho cercato invano un appartamento idoneo alla nostra situazione economica ma senza esito.
Ora forse abbiamo trovato una sistemazione in una vecchia casa, senza la minima comodità e senza riscaldamento.
L'assegno mi permetteva di affrontare meglio la ricerca di un appartamento e condurre una vita più dignitosa.
Vi chiedo di ben valutare la nostra situazione." (Doc. _)
1.4. Con risposta di causa 22 dicembre 2000 la Cassa ha proposto di respingere il ricorso e ha osservato:
" (…)
In data 16.10.2000 la ricorrente faceva pervenire alla Cassa la documentazione che attestava la ripresa di un'attività lucrativa dal 1.9.2000 presso la __________.
Tale attività era svolta nella misura del 50% con un reddito mensile di fr. 3'200.- pagato tredici volte l'anno.
Giova ricordare che prima di questa data la ricorrente percepiva un assegno integrativo di fr. 653.- ed un assegno di prima infanzia di fr. 1977.‑, quest'ultima prestazione erogata fino alla fine del mese di luglio 2000 perché la figlia __________ ha compiuto i tre anni.
L'attività svolta comporta un reddito totale annuo di fr. 35803.‑ che, unitamente alle altre entrate, determina un reddito complessivo di fr. 39079.‑ a fronte di un fabbisogno totale di fr. 32625.-. La nuova situazione economica non giustifica più il riconoscimento dell'assegno integrativo.
In riferimento alle osservazioni ricorsuali, al calcolo della Cassa possono essere apportate due modifiche: più precisamente lo stralcio della cifra 202 (assicurazioni sulla vita) e la modifica dell'assegno di base da fr. 2196.- a fr. 1098.-
Le modifiche non conducono a risultato migliore circa il diritto all'assegno integrativo. Il nuovo reddito complessivo è rettificato a fr. 37384.‑, reddito ancora manifestamente superiore al fabbisogno di fr. 32625.-." (Doc. _)
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa D.C., I 623/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa G.H., H 304/99).
Nel merito
2.2. Oggetto del contendere è la soppressione dell'assegno integrativo precedentemente assegnato alla ricorrente a favore della figlia __________.
Secondo la Cassa la modifica dell'assegno è riconducibile al fatto che l'assicurata il 1° settembre 2000 ha iniziato a svolgere un'attività lucrativa (cfr. consid. 1.2 e 1.4.).
L'assicurata dal canto suo sostiene che l'assegno le permetteva di condurre una vita più dignitosa (cfr. consid. 1.3.).
L'art. 24 LAF stabilisce come segue le condizioni per poter beneficiare dell'assegno integrativo:
" Il genitore domiciliato nel Cantone ha diritto all'assegno (integrativo), per il figlio, se cumulativamente:
a) ha la custodia del figlio;
b) ha il domicilio nel Cantone da almeno tre anni;
c) il reddito disponibile del o dei genitori, con l'aggiunta
dell'eventuale assegno di base nonché degli eventuali obblighi
alimentari, è inferiore ai limiti minimi previsti dalla legislazione sulle
prestazioni complementari all'AVS/AI.
Se entrambi i genitori hanno la custodia del figlio, la madre ha
diritto all'assegno.
Non ha diritto all'assegno il beneficiario di una prestazione complementare all'AVS/AI, se il figlio è considerato per il calcolo della prestazione."
L’art. 27 LAF prevede altresì che
" 1 L'importo dell'assegno, incluso l'eventuale assegno di base nonché gli eventuali obblighi alimentari, è pari alla differenza fra il reddito disponibile ai sensi della legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI ed i limiti minimi.
2 In ogni caso l'importo dell'assegno non può superare il limite del o dei figli per i quali l'assegno è riconosciuto.
3 L'assegno integrativo non è versato se il suo importo annuo è inferiore all'importo mensile dell'assegno di base per un figlio."
Secondo l’art. 28 cpv. 1 a 3 LAF
" Per l’accertamento ed il calcolo sono applicabili per analogia le disposizione della legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI.
Il reddito del lavoro è computato per intero; la sostanza computabile è considerata quale reddito nella misura di 1/15.
Il premio per l’assicurazione sociale ed obbligatoria contro le malattie a carico della famiglia è preso in considerazione nel calcolo. Le spese di cura e di malattia non sono prese in considerazioni nel calcolo.”
L’art. 33 del Regolamento LAF (Reg. LAF), adottato dal Consiglio di Stato il 5 febbraio 1997, prevede che
" Nei limiti minimi previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI non è compreso il premio dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie”.
Per la determinazione dell’importo dell’assegno vengono considerati anche i figli:
a) se non sono in formazione, fino ai 18 anni;
b) se sono in formazione, fino al termine della stessa ma al più tardi fino ai 25 anni (art. 34 Reg.LAF).
2.3 Per l’art. 29 LAF
" 1 L'assegno integrativo deve essere aumentato, ridotto o soppresso in caso di cambiamento del reddito disponibile dei genitori o della composizione della famiglia.
2 Il regolamento disciplina i particolari.
3 L'aumento avviene con il primo giorno del mese in cui la domanda di revisione è stata inoltrata.
4 La riduzione o la soppressione interviene:
a) se il cambiamento è stato annunciato tempestivamente, il primo giorno del mese successivo la notifica della decisione;
b) se l'interessato ha ottenuto le prestazioni indebitamente, retroattivamente dalla data in cui avvenne la modifica determinante."
In proposito l’art. 35 RegLAF precisa che
" 1 Per cambiamento della composizione della famiglia si intende ogni variazione nella comunione di persone che è alla base del calcolo della prestazione.
2 L'assegno integrativo è aumentato o ridotto in caso di cambiamento importante del reddito disponibile dei genitori.
3 Il cambiamento del reddito disponibile è importante quando esso provoca una modifica di almeno fr. 500.- all'anno dell'assegno erogato."
Secondo l’art. 36 RegLAF inoltre
" L'assegno integrativo è soppresso in qualsiasi momento se non sono più adempiute le condizioni legali."
2.4 L’art. 3b della Legge federale sulle prestazioni complementari (LPC), a cui rinvia l’art. 24 cpv. 1 lett. c LAF, entrato in vigore con la terza revisione della Legge il 1° gennaio 1998, e al quale rinvia l'art. 24 cpv. 1 lett. c LAF, prevede che le spese riconosciute si compongono di un importo destinato alla copertura del fabbisogno vitale, per anno, pari, fino al 31 dicembre 2000, al minimo per le persone sole, a fr. 14’860, per i coniugi, almeno 22’290 franchi e per gli orfani e per i figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI, a fr. 7’830. Per i due primi figli si prende in considerazione la totalità dell'importo determinante, per due altri figli due terzi ciascuno e per ogni altro figlio un terzo.
Dal 1° gennaio 2001 il fabbisogno è di fr. 15'280.--, fr. 22'920.-- rispettivamente fr. 8'050.-- (cfr. Ordinanza 01 sull'adeguamento delle prestazioni complementari all'AVS/AI del 18 settembre 2000).
Viene inoltre tenuto conto della pigione di un appartamento e delle relative spese accessorie. In caso di presentazione di un conguaglio per le spese accessorie, non si può invece tenere conto né di un pagamento di arretrati né di una richiesta di restituzione (art. 3b cpv. 1 lett. b LPC).
Per quanto riguarda l'importo computabile a titolo di pigione l'art. 5 cpv. 1 lett. b cifra 2 LPC, prevede che, i cantoni stabiliscono l'importo delle spese per pigione fino a concorrenza di un importo annuo corrispondente, fino al 31 dicembre 2000, a fr. 13'800.-- per coniugi e le persone con figli.
Secondo l'art. 2 della legge cantonale di applicazione a titolo di pigione si applica l'importo massimo.
Dal 1° gennaio 2001 tale importo è pari a fr. 15'000.-- (cfr. Ordinanza 01 sull'adeguamento delle prestazioni complementari all'AVS/AI del 18 settembre 2000 e Decreto esecutivo concernente la legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS e all'AI del 6 dicembre 2000).
2.5. Poiché la decisione impugnata è stata emessa nel 2000 alla presente vertenza si applicano i limiti citati validi fino al 31 dicembre 2000 (che sono stati adeguati dal 1° gennaio 2001).
In concreto quindi il fabbisogno vitale della famiglia ________, formata dalla madre e dalla piccola __________, è pari a fr. 22'690.--, come indicato dalla Cassa.
La pigione pagata mensilmente dalla ricorrente ammonta a fr. 700.-- mensili. Il canone annuo è pari pertanto a fr. 8'400.--, a cui la Cassa ha aggiunto fr. 840.-- annui a titolo di spese per il riscaldamento ai sensi dell'art. 16b OPC, in quanto l'assicurata non paga spese accessorie alla pigione (cfr. doc. _).
La somma complessiva di fr. 9'240.-- è inferiore al massimo riconosciuto, dunque l'amministrazione ha correttamente computato tale importo.
2.6. Vanno pure computate secondo l’art. 3b cpv. 3 LPC le
“a. spese per il conseguimento del reddito fino a concorrenza del
reddito lordo dell'attività lucrativa;
b. spese di manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari fino a concorrenza del ricavo lordo dell'immobile;
c. premi versati alle assicurazioni sociali della Confederazione, eccettuata l'assicurazione malattie;
d. …
e. pensioni alimentari versate in virtù del diritto di famiglia (cpv. 3)."
Secondo l’art. 3c cpv. 1 LPC, inoltre, i redditi di cui si deve tener conto per il calcolo della PC e quindi dell’assegno integrativo e di prima infanzia comprendono
" b. il reddito proveniente da sostanza mobile e immobile;
c. un quindicesimo della sostanza netta oppure un decimo per i beneficiari di rendite di vecchiaia, nella misura in cui superi per persone sole 25 000 franchi, per coniugi 40 000 franchi e per orfani e figli che danno diritto a rendite per figli dell'AVS o dell'AI 15 000 franchi. Se l'immobile appartiene al beneficiario delle prestazioni complementari o a un'altra persona compresa nel calcolo della prestazione complementare e serve quale abitazione ad almeno una di queste persone, soltanto il valore dell'immobile eccedente 75 000 franchi é preso in considerazione quale sostanza;
d. le rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche, comprese le rendite dell'AVS e dell'AI;
e. le prestazioni derivanti da un contratto di vitalizio o da un'altra convenzione analoga;
f. gli assegni familiari
g. le entrate e le parti di sostanza a cui l'assicurato ha rinunciato;
h. le pensioni alimentari del diritto di famiglia."
Per quanto riguarda invece il reddito del lavoro non si applicano le disposizioni della LPC, in quanto la LAF prevede in maniera autonoma la modalità di computo di questo reddito in particolare il computo globale e non ridotto di questa entrata (art. 28 cpv. 2 LAF; Messaggio relativo all’introduzione di una nuova legge sull’assegno di famiglia del 19 gennaio 1994 p. 51) e consid. 2.2.
2.7. Per quanto attiene alle modalità di computo del premio per l’assicurazione malattia, si rileva che, come indicato al consid. 2.2., ai fini del calcolo dell'assegno integrativo viene computato unicamente il premio relativo all'assicurazione obbligatoria contro le malattie a carico della famiglia e quindi all’assicurazione sociale secondo la LAMal (art. 28 cpv. 3 LAF e 33 RegLAF).
Gli eventuali premi che concernono le prestazioni complementari alla LAMal non vengono per contro computati (cfr. Rapporto di maggioranza del 23 maggio 1996 p. 36).
Inoltre, per quanto riguarda la modalità di calcolo dei premi dell'assicurazione malattia, la LAF non rinvia alla LPC. Quindi, per questo costo, i criteri di computo di tale legge, che si fonda sul premio medio cantonale (cfr. art. 3b cpv. 3 LPC), non sono rilevanti per il calcolo degli assegni familiari.
Infine va evidenziato che è computabile il premio netto e meglio va tenuto conto di eventuali sussidi erogati agli interessati. L’art. 28 cpv. 2 LAF precisa infatti che va tenuto conto del premio per l’assicurazione sociale ed obbligatoria contro le malattie a carico della famiglia (cfr. in proposito il rapporto di maggioranza della commissione della gestione del 23 maggio 1996 p. 36).
Nella fattispecie il premio di base, senza la deduzione di eventuali sussidi, ammonta a fr. 3'474.-- annui (fr. 222.50 premio mensile per l'assicurata, fr. 67.-- premio per la figlia; cfr. doc. _).
I sussidi ammontano a fr. 2'199.40 per l'assicurata e a fr. 580.-- per ________. Globalmente quindi i sussidi sono di fr. 2'779.40.
In simili condizioni il premio annuo a carico della ricorrente è pari a fr. 695.--, come indicato dalla Cassa.
2.8. Nel caso di specie la Cassa ha emanato la decisione impugnata nel mese di ottobre 2000 poichè è sopravvenuto un notevole cambiamento nelle condizioni economiche dell'assicurata.
__________, infatti, dopo un periodo di inattività professionale, ha ripreso, il 1° settembre 2000, a lavorare a metà tempo presso la __________, percependo un salario netto di fr. 2'734.40 (cfr. doc. _).
L'amministrazione ha pertanto proceduto ad adeguare l'assegno integrativo alla nuova situazione (cfr. art. 29 LAF e art. 35 Reg. LAF; consid. 2.3.).
Sulla base dell'art. 25 cpv. 1 lett. c OPC, al quale la LAF rinvia in modo generale (cfr. art. 28 e 47 LAF), determinanti sono i nuovi redditi, calcolati sulla base di un anno.
Infatti se nel corso dell'anno civile le spese riconosciute dalla legge, i redditi determinanti e la sostanza subiscono una diminuzione o un aumento considerevoli per un periodo che si presume abbastanza lungo, per il calcolo delle PC ci si dovrà basare sulle nuove spese e i sui nuovi redditi, convertiti in spese annue e redditi annui e sulla sostanza disponibile nel momento in cui ha avuto luogo la modifica (cfr. Direttive UFAS sulle prestazioni complementari all'AVS/AI, cifra 7005).
Di conseguenza per il calcolo dell'assegno integrativo occorre fondarsi sulle entrate dell'assicurata a partire dal mese di settembre 2000 conteggiate su base annua.
Come indicato al consid. 2.7., il reddito da attività lucrativa è computato per intero.
Per quanto attiene al reddito da attività lucrativa non si applicano infatti le disposizioni della LPC, in quanto la LAF prevede in maniera autonoma la modalità di computo di questo reddito (cfr. art 28 cpv. 2 LAF; Messaggio relativo all'introduzione di una nuova legge sull'assegno di famiglia del 19 gennaio 1994 pag. 51).
La Cassa, dunque, ha correttamente tenuto conto nel conteggio del reddito da attività dipendente di fr. 35'803.-- comprensivi della tredicesima (cfr. doc. _).
2.9. Nel provvedimento impugnato l'amministrazione ha computato nella sostanza, a titolo di assicurazione sulla vita, l'importo di fr. 20'526.-- (cfr. doc. _).
La ricorrente con scritto 20 novembre 2000, indirizzato alla Cassa, ha asserito che tale somma è servita alla sua famiglia per vivere nei mesi in cui essa non lavorava (cfr. doc. _).
Dai documenti agli atti emerge in effetti che, nel mese di gennaio 1998, l'assicurata ha riscattato la sua assicurazione sulla vita presso __________ per l'importo di fr. 23'219.40 (cfr. doc. _).
Come ha rilevato a giusto titolo la Cassa nella risposta di causa (cfr. consid. 1.3.), tale assicurazione non deve più essere presa in considerazione nel calcolo dell'assegno integrativo. Ne discende che l'ammontare della sostanza della ricorrente è ora inferiore all'importo non conteggiabile previsto dall'art. 3c cpv. 1 lett. c LPC (cfr. consid. 2.4.), pari per una persona sola e una figlia a fr. 40'000.--.
Pertanto l'assicurata non ha sostanza computabile.
2.10. Per quanto attiene agli assegni di base, nella decisione impugnata è stato computato un assegno di base annuale intero (cfr. doc. _). Tuttavia la ricorrente lavora a tempo parziale al 50%.
Di conseguenza, giusta l'art. 18 LAF, essa percepisce unicamente la metà dell'assegno intero di fr. 183.-- mensili, ovvero fr. 91.50, come peraltro risulta dal certificato di salario (cfr. doc. _).
Del resto la Cassa medesima nella risposta di causa ha riconosciuto che nel calcolo relativo all'assegno integrativo, a titolo di assegni di base, va computato l'importo annuo di fr. 1'098.-- (fr. 91.50 X 12; cfr. consid. 1.3.).
2.11. Alla luce di quanto sopra esposto, malgrado non vi sia alcun importo da computare a titolo di sostanza (cfr. consid. 2.6.) e l'assegno di base computato vada parzialmente corretto (cfr. consid.2.7.), il TCA deve concludere che i redditi disponibili della famiglia _________ superano comunque le spese riconosciute.
Infatti i redditi complessivi di fr. 37'384.-- sono più elevati rispetto al fabbisogno pari a fr. 32'625.-- (cfr. doc. _).
In simili condizioni il TCA non può che confermare la decisione impugnata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso è respinto.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Intimazione alle parti.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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