AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 39.2000.92
Data decisione, Autorità: 15.05.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n. 39.2000.00092-93
rs/nh
Lugano 15 maggio 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Raffaella Sartoris
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sui ricorsi del 15 novembre 2000 di
__________,
contro
le decisioni del 25 ottobre 2000 emanate da
Cassa cantonale assegni familiari, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di assegni di famiglia
ritenuto, in fatto
1.1. Con due decisioni 25 ottobre 2000, con effetto dal 1° settembre 2000, la Cassa cantonale per gli assegni familiari (in seguito la Cassa) ha respinto la richiesta di __________ e __________, tendente all'assegnazione di un assegno integrativo a favore della figlia __________ (16 maggio 2000) e di un assegno di prima infanzia.
A motivazione delle proprie decisioni l'amministrazione ha precisato che i redditi determinanti superano le spese riconosciute.
1.2. Con tempestivi ricorsi 15 novembre 2000 gli interessati hanno impugnato le decisioni della Cassa, chiedendo l'erogazione dei due tipi di assegno. Essi si sono così espressi:
" (…) Secondo noi infatti non vengono tenute in considerazione parecchie spese da sostenere e per niente superflue.
Abbiamo quindi cercato di creare una tabella simile alla vostra ma vista dalla nostra prospettiva:
Fabbisogno
• Assicurazione malattia 4054
• Pigione annua lorda (17160) 13800
• Tasse comunali, cantonali, federali (ca.) 8000
• Spese automobile (mezzo necessario) 2000
• Assicurazione sulla vita 3600
• Fabbisogno vitale 30120 61574
Sostanza
Come da vostra lista 37654
Reddito
Come da vostra lista 54178
Ne deduciamo quindi che il nostro fabbisogno supera il reddito di qualche migliaio di franchi.
Vorremo concludere questa nostra richiesta riflettendo su una questione basilare.
La nostra famiglia ha deciso spontaneamente di avere una sola entrata: quella del marito. Certo è stata una scelta ben pensata, che ci è costata fatica e ce ne costa tuttora. E costa è proprio la parola adatta, perché vivere con un solo stipendio non è facile, sebbene questa situazione l'abbiamo voluta proprio noi. Ora, non riusciamo a capire, se è meglio ritornare a lavorare entrambi e sistemare la nostra bambina altrove, oppure sia meglio occuparci noi di nostra figlia e chiedere un sostegno, benché minimo, al cantone. Vorremmo che il nostro gruzzoletto resti tale per concedere un futuro migliore a nostra figlia, ma purtroppo, malgrado i nostri sforzi, con il passare del tempo il nostro gruzzoletto diventa sempre più un gruzzolettino. Crediamo che vista la situazione nostra e di tante altre famiglie bisognerebbe aiutare chi si sacrifica per validi principi morali." (Doc. _)
1.3. Con risposta 11 dicembre 2000 la Cassa ha proposto di respingere il gravame con le seguenti motivazioni:
" La regolamentazione vigente stabilisce esaustivamente quali siano le spese di cui tener conto per la determinazione del fabbisogno totale di una famiglia composta da tre persone (genitori e un figlio).
La cassa li ha indicati, più precisamente fr. 30'120.‑‑ di fabbisogno vitale, fr. 13'800.‑‑ di pigione lorda (massimo riconoscibile) e fr. 4'054.‑‑ di premio cassa malati per la copertura dell'assicurazione obbligatoria.
I ricorrenti giungono ad altro risultato perché aggiungono ulteriori 13'600.‑‑ franchi di spesa ossia fr. 8'000.‑‑ di tasse comunali, cantonali e federali, fr. 2'000.-- per l'automobile e fr. 3'600.‑‑ quale premio per l'assicurazione vita.
La Cassa non può aderire alla richiesta ricorsuale in quanto gli ulteriori costi segnalati non rientrano tra quelli enunciati dalla legge."
(Doc. _)
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa D.C., I 623/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa G.H., H 304/99).
Nel merito
2.2. Oggetto del contendere è il calcolo effettuato dalla Cassa per stabilire se __________ e __________ possono avvalersi di un assegno integrativo e di un assegno di prima infanzia.
I ricorrenti chiedono in particolare che venga tenuto conto delle spese effettive, e meglio, oltre al contributo relativo all'assicurazione malattia, alla pigione e al fabbisogno vitale considerati dalla Cassa nelle decisioni impugnate, delle imposte, delle spese dell'automobile e dei premi versati all'assicurazione sulla vita (cfr. consid. 1.2.).
A titolo preliminare va rilevato che l'assegno integrativo è attribuito per principio a tutta la popolazione domiciliata, fino all'età di 15 anni (cfr. art. 25 LAF) ed è destinato a coprire, in modo selettivo, i costi aggiuntivi del figlio fino al massimo i limiti minimi del fabbisogno vitale giusta l'art. 3b cpv. 1 LPC, corrispondenti fino al 31 dicembre 2000 a fr. 7'830.-- per il primo e il secondo figlio; fr. 5'220.-- per il terzo e il quarto figlio e di fr. 2'610.-- per ogni altro figlio (cfr. art. 27 cpv. 2 LAF).
Dal 1 ° gennaio 2001 questi importi sono stati adeguati rispettivamente a fr. 8'050.--; fr. 5'367.--; fr. 2'683.--.
Giusta l'art. 59 LAF esso è finanziato dai salariati, dai datori di lavoro, dagli indipendenti e sussidiariamente dal Cantone (cfr. D. Cattaneo, La Legge sugli assegni di famiglia: caratteristiche, sentenze e problemi aperti, in "Il diritto pubblico ticinese nel terzo millennio", RDAT I-2000, pag. 124-125).
L'assegno di prima infanzia copre tutta la popolazione domiciliata (cfr. art. 31 lett.a e 32 cpv. 1 lett. a LAF).
Esso garantisce, in modo selettivo (cfr. art. 31 lett. c e 32 cpv. 1 lett. c LAF), un reddito minimo alle persone che rinunciano ad esercitare un'attività lucrativa o la riducono, lavorando al massimo al 50%, per dedicarsi alla cura del figlio (cfr. art. 31 lett. b e 32 cpv. 1 lett. b LAF) durante al massimo i primi tre anni di vita del figlio (cfr. art. 33 cpv. 2 lett. c LAF). Questo assegno secondo l'art. 60 cpv. 1 LAF è interamente finanziato tramite le imposte (cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 125).
Questi due tipi di assegno costituiscono dunque una prestazione sociale universale e selettiva (cfr. Messaggio relativo all'introduzione di una nuova legge sugli assegni di famiglia del 19 gennaio 1994, pag. 11).
Il principio di universalità prevede che una prestazione sia attribuita a tutta la popolazione domiciliata, mentre la selettività nelle prestazioni equivale all'attribuzione delle medesime solamente alle famiglie che non raggiungono un determinato reddito.
2.3. L'art. 24 LAF stabilisce come segue le condizioni per poter beneficiare dell'assegno integrativo:
" Il genitore domiciliato nel Cantone ha diritto all'assegno (integrativo), per il figlio, se cumulativamente:
a) ha la custodia del figlio;
b) ha il domicilio nel Cantone da almeno tre anni;
c) il reddito disponibile del o dei genitori, con l'aggiunta dell'eventuale assegno di base nonché degli eventuali obblighi alimentari, è inferiore ai limiti minimi previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI.
Se entrambi i genitori hanno la custodia del figlio, la madre ha diritto all'assegno.
Non ha diritto all'assegno il beneficiario di una prestazione complementare all'AVS/AI, se il figlio è considerato per il calcolo della prestazione."
Secondo l’art. 28 cpv. 1 a 3 LAF
" Per l’accertamento ed il calcolo sono applicabili per analogia le disposizioni della legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI.
Il reddito del lavoro è computato per intero; la sostanza computabile è considerata quale reddito nella misura di 1/15.
Il premio per l’assicurazione sociale ed obbligatoria contro le malattie a carico della famiglia è preso in considerazione nel calcolo. Le spese di cura e di malattia non sono prese in considerazioni nel calcolo.”
L’art. 33 del Regolamento LAF (Reg. LAF), adottato dal Consiglio di Stato il 5 febbraio 1997, prevede che
" Nei limiti minimi previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI non è compreso il premio dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie."
Per la determinazione dell’importo dell’assegno vengono considerati anche i figli:
a) se non sono in formazione, fino ai 18 anni;
b) se sono in formazione, fino al termine della stessa ma al più tardi fino ai 25 anni (art. 34 LAF).
2.4. L’assegno di prima infanzia è regolato agli art. 31ss LAF.
L’art. 32 LAF prevede in particolare che
" 1 I genitori domiciliati nel Cantone hanno diritto all'assegno, per il figlio, se cumulativamente:
a) hanno il domicilio nel Cantone da almeno tre anni;
b) uno dei genitori non esercita nessuna attività lucrativa oppure ne esercita una che non supera il 50% per dedicarsi alla cura del figlio;
c) il reddito disponibile dei genitori, inclusi gli eventuali assegni di cui il nucleo familiare beneficia in virtù della legge, è inferiore ai limiti posti dall'art. 24 cpv. 1 lett. c).
Al genitore che non esercita un'attività lucrativa o ne esercita una solo a tempo parziale, senza giustificati motivi, è computabile un reddito ipotetico, pari al guadagno di un'attività a tempo pieno, da lui esigibile.
Il reddito ipotetico minimo è pari al doppio del limite minimo per persona sola secondo la legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI.
Il diritto all'assegno sorge il primo giorno del mese in cui sono soddisfatte le condizioni legali, ma al più presto il primo giorno del mese in cui nasce il figlio.
Il diritto all'assegno si estingue:
a) alla fine del mese in cui il genitore inizia un'attività lucrativa con un grado di occupazione superiore al 50%;
b) quando il genitore affida il figlio alle cure di una terza persona per più di mezza giornata sull'arco di un giorno;
c) al più tardi alla fine del mese in cui il figlio compie i tre anni di età."
Da quanto esposto all’art. 32 lett. c LAF, che richiama l’art. 24 cpv. 1 lett. c LAF, emerge che il calcolo per stabilire il diritto all’assegno di prima infanzia corrisponde a quello relativo all’assegno integrativo.
2.5. L’art. 3b della Legge federale sulle prestazioni complementari (LPC), a cui rinvia l’art. 24 cpv. 1 lett. c LAF, entrato in vigore con la terza revisione delle PC il 1 gennaio 1998, prevede che le spese riconosciute si compongono di un importo destinato alla copertura del fabbisogno vitale, per anno, pari, fino al 31 dicembre 2000, al minimo per le persone sole, a fr. 14’860.-, per i coniugi, almeno 22’290.- franchi e per gli orfani e per i figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI, a fr. 7’830. Per i due primi figli si prende in considerazione la totalità dell'importo determinante, per due altri figli due terzi ciascuno (fr. 5'220.--) e per ogni altro figlio un terzo (fr. 2'610.--).
Dal 1° gennaio 2001 il fabbisogno è di fr. 15'280.--, fr. 22'920.-- rispettivamente fr. 8'050.-- (cfr. Ordinanza 01 sull'adeguamento delle prestazioni complementari all'AVS/AI del 18 settembre 2000).
Viene inoltre tenuto conto della pigione di un appartamento e delle relative spese accessorie. In caso di presentazione di un conguaglio per le spese accessorie, non si può invece tenere conto né di un pagamento di arretrati né di una richiesta di restituzione (art. 3b cpv. 1 lett. b LPC).
2.6. Per stabilire l'ammontare degli assegni vanno pure computate secondo l’art. 3b cpv. 3 LPC le
" a. spese per il conseguimento del reddito fino a concorrenza del
reddito lordo dell'attività lucrativa;
b. spese di manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari fino a concorrenza del ricavo lordo dell'immobile;
c. premi versati alle assicurazioni sociali della Confederazione, eccettuata l'assicurazione malattie;
d. ….
e. pensioni alimentari versate in virtù del diritto di famiglia (cpv. 3)."
A differenza dell'art. 3b cpv. 3 lett. d LPC, il quale, relativamente al premio per l'assicurazione malattia, prevede il computo unicamente del premio medio cantonale, ai fini del conteggio dell'assegno integrativo e dell'assegno di prima infanzia viene dedotto l'intero premio per l'assicurazione malattia obbligatoria (cfr. consid. 2.3.).
Secondo l’art. 3c cpv. 1 LPC, inoltre, i redditi di cui si deve tener conto per il calcolo della PC e quindi dell’assegno integrativo e di prima infanzia comprendono
" b. il reddito proveniente da sostanza mobile e immobile;
c. un quindicesimo della sostanza netta oppure un decimo per i beneficiari di rendite di vecchiaia, nella misura in cui superi per persone sole 25 000 franchi, per coniugi 40 000 franchi e per orfani e figli che danno diritto a rendite per figli dell'AVS o dell'AI 15 000 franchi. Se l'immobile appartiene al beneficiario delle prestazioni complementari o a un'altra persona compresa nel calcolo della prestazione complementare e serve quale abitazione ad almeno una di queste persone, soltanto il valore dell'immobile eccedente 75 000 franchi é preso in considerazione quale sostanza;
d. le rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche, comprese le rendite dell'AVS e dell'AI;
e. le prestazioni derivanti da un contratto di vitalizio o da un'altra convenzione analoga;
f. gli assegni familiari
g. le entrate e le parti di sostanza a cui l'assicurato ha rinunciato;
h. le pensioni alimentari del diritto di famiglia."
Per quanto riguarda invece il reddito del lavoro non si applicano le disposizioni della LPC, in quanto la LAF prevede in maniera autonoma la modalità di computo di questo reddito in particolare il computo globale e non ridotto di questa entrata (art. 28 cpv. 2 LAF; Messaggio relativo all’introduzione di una nuova legge sull’assegno di famiglia del 19 gennaio 1994 p. 51).
2.7. Nell'atto di ricorso i ricorrenti sostengono di dover far fronte annualmente ad alcune spese non computate dalla Cassa a titolo di spese riconosciute, più precisamente alle imposte, ai premi dell'assicurazione sulla vita e ai costi dell'automobile.
Riconoscono, per contro, gli importi considerati dalla Cassa quale fabbisogno vitale, premio della cassa malati e pigione (cfr. doc. _; consid. 1.2.).
Per quanto attiene alle imposte e ai premi dell'assicurazione sulla vita, va rilevato che la lista dei costi computabili ai fini del calcolo della PC, elencati all'art. 3b cpv. 3 LPC, al quale la LAF rinvia (cfr. art. 24 cpv. 1 lett. c LAF; consid. 2.6.), è esaustiva e che le disposizioni sono di diritto federale imperativo (E. Carigiet, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Zurigo 1995, p. 135; e Ergänzungsband, Zurigo 2000, p. 83).
Le spese che non risultano nell'elenco non possono quindi essere ammesse in deduzione.
Nel caso concreto non possono pertanto essere computati quali costi specifici quelli relativi alle imposte e ai premi dell'assicurazione sulla vita.
A tutto quanto non è possibile far fronte tramite i costi speciali previsti dalla legge, si deve dunque sopperire tramite l'importo destinato a coprire il fabbisogno minimo (in particolare: vestiti, vitto, mobilio, telefono e tasse telefoniche, acqua, luce, ecc.;cfr. E. Carigiet, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, p. 23 N 74, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht (SBVR), Basilea 1998).
A titolo abbondanziale va segnalato che le imposte federali, cantonali e comunali sul reddito e la sostanza saranno in futuro opportunamente considerate in modo esplicito quando entrerà
in vigore la Legge cantonale sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) adottata dal Gran consiglio il 5 giugno 2000 (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. j Laps e Messaggio del Consiglio di Stato del 1° luglio 1998 relativo all'introduzione di una nuova legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali pag. 11).
2.8. Per quanto attiene ai costi relativi all'automobile, va osservato che _________, domiciliato con la famiglia a ________, svolge un'attività lucrativa quale idraulico presso la __________ (cfr. doc. agli atti dell'amministrazione).
Il suo reddito annuo è pari a fr. 47'212.-- al netto dei contributi sociali (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione). Quest'ultimo non è stato peraltro contestato dagli interessati, che al contrario l'hanno espressamente riconosciuto (cfr. consid. 1.2.).
L’art. 11a OPC al quale la LAF rinvia (cfr. art. 28 cvp. 1 LAF) prevede che:
" il reddito annuo di un’attività lucrativa è calcolato deducendo dal reddito lordo le spese per il conseguimento del reddito, debitamente comprovate, e i contributi dovuti alle assicurazioni sociali obbligatorie prelevati sul reddito.”
Secondo la giurisprudenza le spese per il conseguimento del reddito sono costituite dai costi insorti in relazione con l'esercizio di una professione e che sono direttamente legate alla realizzazione del reddito lordo o alla sua conservazione. Le spese che non sono in relazione con il conseguimento di un reddito o che hanno solo un rapporto indiretto con tale realizzazione non sono considerate tali (STFA dell'11 dicembre 1997 in re T. I; DTF 111 V 128; DTF 108 V 221 consid. 3b; RCC 1990 p. 127 consid. 3a).
A titolo di spese per il conseguimento del reddito si possono dedurre le spese supplementari dovute al fatto di dover consumare i pasti fuori casa (RCC 1980 p. 138 consid. 3b; 1968 p. 113; A. Rumo Jungo, Bundesgesetz über Ergänzungsleistungen, Serie: Rechtssprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherugsrecht, Zurigo 1994, p. 52).
Costituiscono spese per il conseguimento del reddito anche i costi per le trasferte (“Fahrspesen”; RCC 1980 p. 125, 127, 128 consid. 3c). A questo titolo possono essere dedotte le spese per l’utilizzo di un mezzo pubblico. I costi di un autoveicolo entrano in linea di conto se non vi sono mezzi pubblici a disposizione oppure l’utilizzo non è ammissibile, ad esempio, per la lontananza della prossima fermata (RCC 1980 p. 125, 127, 128 consid. 3c; A. Rumo Jungo, op. cit., p. 52 e 53).
Secondo l'art. 23 OPC AVS-AI, di regola, per il calcolo della prestazione complementare sono determinanti il reddito ottenuto nel corso dell'anno civile precedente e lo stato della sostanza al 1° gennaio dell'anno per cui è assegnata la prestazione. Per gli assicurati di cui la sostanza e il reddito da considerare ai sensi della legge federale possono essere stabiliti servendosi di una tassazione fiscale, gli organi esecutivi cantonali sono autorizzati a ritenere, come periodo di calcolo, quello su cui si basa l'ultima tassazione fiscale, se nel frattempo non é subentrata nessuna modifica della situazione economica dell'assicurato. Questa norma è applicabile anche alla LAF in virtù del rinvio di cui all’art. 28 cpv. 1 LAF.
Nel Canton Ticino, per accertare la deducibilità delle spese di trasferta l'autorità fiscale si fonda sul decreto esecutivo del Consiglio di Stato del 27 ottobre 1998 (RDAT II 1993 no. s6t p. 401).
Secondo l'art. 2 del citato decreto esecutivo
" il contribuente con attività lucrativa dipendente può dedurre le spese necessarie al conseguimento del proprio reddito che sono in rapporto di causalità diretta con quest’ultimo”
Per l’art. 3 cpv. 1 lett. a
" sono considerate spese di trasporto quelle causate al contribuente per trasferirsi dal luogo di domicilio a quello in cui lavora. Le relative deduzioni sono stabilite come segue:
a) per l’uso dei mezzi di trasporto pubblici: la spesa effettiva”
" Eccezionalmente, se nessun mezzo pubblico è a disposizione o se il contribuente non può servirsene (es. infermità, distanza notevole dalla più vicina fermata, orario sfavorevole, ecc.) é ammessa una deduzione fino a 35 cts. il km per le motociclette (cilindrata oltre 50 cmc, targa di controllo con fondo bianco) e fino a 60 cts. il km per le automobili” (cpv. 2).
" La deduzione per il tragitto di andata e ritorno a mezzogiorno non può in ogni caso superare quella massima ammessa per i pasti consumati fuori casa” (fr. 13.-- al giorno o fr. 2800.-- l'anno; cpv. 3).
Nel caso concreto appare assai improbabile che il marito dell'assicurata non possa utilizzare un mezzo di trasporto pubblico (per esempio il treno) per recarsi dal suo domicilio di Massagno al posto di lavoro a Melide.
In ogni caso, anche nell'ipotesi in cui siano adempiute le condizioni per poter tener conto dei costi di un autoveicolo, il computo nelle spese riconosciute dell'importo di fr. 2'000.--, come richiesto dai ricorrenti (cfr. consid. 1.2.), non sarebbe atto a mutare l'esito del calcolo degli assegni di famiglia, in quanto i redditi determinanti, non contestati (cfr. consid. 1.2.), supererebbero comunque le spese riconosciute complessive.
Infatti tenendo in considerazione i costi dell'auto di fr. 2'000.--, quali spese di trasferta da dedurre dal reddito, il fabbisogno ammonterebbe a fr. 47'974.--, a fronte di un reddito totale di fr. 52'178.-- (cfr. doc. _).
2.9. Va ribadito inoltre che sia l'assegno integrativo che l'assegno di prima infanzia sono attribuiti agli assicurati in modo selettivo (cfr. consid. 2.2.), come risposta a un reale e concreto stato di bisogno.
Il finanziamento dell'assegno integrativo è poi parzialmente pubblico, mentre l'assegno di prima infanzia è finanziato totalmente mediante le imposte (cfr. consid. 2.2.).
Di conseguenza questi assegni non possono essere erogati a tutti indistintamente.
In simili condizioni questo Tribunale non può che confermare le decisioni impugnate.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- I ricorsi sono respinti.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Intimazione alle parti.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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