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Numero d'incarto: 34.2002.49
Data decisione, Autorità: 17.02.2003, TCA
Raccomandata
Incarto n. 34.2002.49
RG/sc
Lugano 17 febbraio 2003
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
statuendo nella causa che oppone
rappr. da: avv. __________
a
rappr. da: avv. __________
in materia di previdenza professionale
ritenuto in fatto
che con sentenza 6 settembre 2002, cresciuta in giudicato il 2 ottobre 2002, il Pretore del Distretto di __________ ha stabilito il diritto di __________ all'accredito di metà della prestazione di libero passaggio accumulata da __________ durante il matrimonio (I);
che in data 3 ottobre 2002 il Pretore ha trasmesso l'intero incarto relativo al divorzio al TCA, conformemente all'art.142 cpv. 2 e 3 CC, per il calcolo della prestazione di libero passaggio da accreditare a favore della ex moglie, indicando la quota di ripartizione, la durata del matrimonio e fornendo le indicazioni a lui note relativamente al fondo di previdenza dell'ex marito (II);
che ai fini del calcolo della prestazione d'uscita accumulata dal marito durante il matrimonio, il TCA ha chiesto agli ex coniugi e alla Cassa pensioni __________ di determinarsi in proposito ai sensi dell'art. 25a cpv. 2 LFLP (V);
che con scritto 29 ottobre 2002 il patrocinatore di __________, trasmettendo copia della richiesta d'apertura di un conto di libero passaggio a nome di quest'ultima presso la Fondazione __________, si è riservato di pronunciarsi in merito all'importo da ripartire una volta terminata l'istruttoria (VIII):
che con comunicazione 19 novembre 2002 il patrocinatore di __________ ha chiesto di potersi determinare sull'importo da ripartire dopo l'allestimento da parte dell'istituto previdenziale interessato del relativo conteggio (XI);
che con comunicazione 22 novembre 2002 la Banca __________ ha confermato l'apertura a nome di __________ di un conto di libero passaggio (XIII);
che la Cassa pensioni __________ in data 25 novembre 2002 ha trasmesso al TCA la tabella di calcolo della prestazione d'uscita da dividersi giusta l'art. 22 LFLP, la quale è stata cifrata in fr. 353'957 (XIV);
che nelle rispettive date 2 e 13 dicembre 2002, su richiesta del TCA, la Cassa pensioni __________ ha fornito alcune precisazioni e ha effettuato delle correzioni di calcolo producendo un nuovo conteggio indicante una prestazione d'uscita da dividere pari a fr. 357'631 (XVI, XVIII);
che le risultanze di causa sono quindi state trasmesse ai rispettivi patrocinatori per osservazioni (XIX,XX);
che con scritto 23 dicembre 2002 il rappresentante di __________ ha comunicato al TCA di non avere osservazioni al riguardo (XXI), mentre che con scritto 9 gennaio 2003 il rappresentante di __________ ha chiesto l'attribuzione a quest'ultima di una prestazione pari alla metà di fr. 357'631 (XXII).
considerato in diritto
che la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
che giusta l'art. 22 LFLP, in vigore dal 1° gennaio 2000,
" In caso di divorzio, le prestazioni d'uscita acquisite durante il matrimonio sono divise conformemente agli articoli 122, 123, 141 e 142 del Codice civile, gli articoli 3-5 sono applicabili per analogia all'importo da trasferire.
Per ciascun coniuge la prestazione d'uscita da dividere corrisponde alla differenza fra la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento del divorzio e la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento della celebrazione del matrimonio (cfr. art. 24). Per questo calcolo si aggiungono alla prestazione d'uscita e all'avere di libero passaggio esistenti al momento della celebrazione del matrimonio gli interessi dovuti al momento del divorzio. I pagamenti in contanti effettuati durante il matrimonio non sono computati.
Le parti di un versamento unico finanziario durante il matrimonio da uno dei coniugi con beni che nel regime matrimoniale della partecipazione agli acquisti sarebbero beni propri per legge (art. 198 CC) devono essere dedotte, compresi gli interessi, dalla prestazione d'uscita da dividere.";
" In caso di disaccordo fra i coniugi sulla prestazione d'uscita da dividere in caso di divorzio (art. 122 e 123 CC), il giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'articolo 73 capoverso 1 della LPP deve procedere d'ufficio alla divisione sulla base della chiave di ripartizione determinata dal giudice del divorzio, non appena gli sia stata deferita la controversia (art. 142 CC).
I coniugi e gli istituti di previdenza professionale hanno qualità di parte in questa procedura. Il giudice impartisce loro un termine adeguato per inoltrare le rispettive conclusioni."
che giusta l'art. 25a LFLP competente ratione loci a statuire sulla presente vertenza è lo scrivente TCA quale giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'art. 73 LPP; la competenza ratione materiae è tuttavia più estesa rispetto a quella stabilita all'art. 73 LPP, ritenuto che, giusta l'art. 25a cpv. 2 LFLP, oltre agli istituti di previdenza, possono essere parte nella procedura anche gli istituti di libero passaggio (Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce, in Le nouveau droit du divorce, Publication CEDIDAC 41, Losanna 2000, p. 253);
che il matrimonio tra i coniugi __________ essendo stato concluso il __________ 1970, quindi anteriormente al 1° gennaio 1995, e non essendo inoltre conosciuta la prestazione d'uscita al momento del matrimonio, il calcolo della prestazione d'uscita esistente a tale momento deve quindi essere effettuato secondo l'art. 22a LFLP (Brunner, Die Berücksichtigung von Vorbezügen für Wohneigentum bei der Teilung der Austrittleistung nach Art. 122 ZGB, in ZBJV 2000, S. 528), secondo cui
" In caso di matrimonio anteriore al 1° gennaio 1995 la prestazione d'uscita esistente al momento della celebrazione del matrimonio è calcolata sulla base di una tabella allestita dal Dipartimento federale dell'interno. Allorché un coniuge, fra la data del matrimonio e il 1° gennaio 1995, non abbia ma cambiato istituto di previdenza, l'importo accertato della sua prestazione d'uscita al momento della celebrazione del matrimonio, calcolato secondo il nuovo diritto, è nondimeno determinante per il calcolo previsto all'articolo 22 capoverso 2.
Per il calcolo, a mezzo della tabella, della prestazione d'uscita esistente al momento della celebrazione del matrimonio, sono considerati i seguenti valori:
a. la data e l'importo della prima prestazione d'uscita comunicata d'ufficio conformemente all'articolo 24; allorché una prestazione d'uscita sia scaduta fra il momento della celebrazione del matrimonio e il momento della comunicazione della prestazione d'uscita, determinanti per il calcolo sono l'importo della prestazione scaduta e la data della sua scadenza;
b. la data e l'importo dell'ultima prestazione d'entrata in un nuovo rapporto di previdenza prima della celebrazione del matrimonio; la data dell'inizio del rapporto di previdenza e il valore zero, allorché non sia nota alcuna prestazione d'entrata.
Dal valore ottenuto secondo la lettera a sono dedotti il valore calcolato secondo la lettera b e gli eventuali versamenti unici effettuati nell'intervallo, compreso l'interesse fino alla data prevista alla lettera a. La tabella indica quale parte dell'importo così calcolato vale quale prestazione d'uscita esistente al momento della celebrazione del matrimonio. All'importo risultante dalla tabella devono essere aggiunti la prestazione d'entrata dedotta conformemente alla lettera b e i versamenti unici effettuati prima della celebrazione del matrimonio, compreso l'interesse fino a questa data.
la tabella tiene conto della durata di contribuzione fra la data del versamento della prestazione d'entrata prevista al capoverso 2 lettera b e la data del versamento della prestazione d'uscita prevista al capoverso 2 lettera a, nonché della durata di matrimonio intercorsa durante questo periodo di contribuzione.
I capoversi 1 e 2 si applicano per analogia agli averi di libero passaggio acquisiti prima del 1° gennaio 1995."
che per quanto riguarda la prestazione d'uscita di __________, l'ammontare comunicato dalla sua cassa pensioni, in difetto dell'ammontare della prestazione d'uscita al momento del matrimonio risulta essere stato correttamente calcolato secondo i criteri di cui all'art. 22 a cpv. 2 LFLP;
che, infatti, la conclusione del matrimonio risalendo a prima del 1° gennaio 1995 (data d'entrata in vigore della LFLP) e la Cassa pensioni __________ (sino al 31.12.2001 Cassa pensioni della __________) - quale istituto di previdenza cui l'interessato è stato affiliato a far tempo dal 1° marzo 1967 - non disponendo dell'ammontare dell'avere d'uscita tra la data d'affiliazione e la data del matrimonio (__________1970), ha effettuato il calcolo della prestazione d'uscita al momento del matrimonio a mezzo della tabella allestita dal Dipartimento federale dell'interno (RS 831.425.4). La cassa ha quindi da un lato considerato una prestazione uguale a zero al momento dell'entrata nella cassa, dall'altro l'importo di fr. 26'459, corrispondente all'ammontare della prima prestazione d'uscita comunicata giusta l'art. 24 LFLP l'8 aprile 1982, dopo la data del matrimonio;
che, di conseguenza, considerato da un lato il numero di anni di contribuzione (15) tra l'ultima prestazione d'uscita prima del matrimonio (entrata nella cassa il 1° marzo 1967) e la prima prestazione d'uscita conosciuta dopo il matrimonio (8 aprile 1982), dall'altro il numero di anni di matrimonio (12) in tale periodo di contribuzione, applicato il corrispondente valore tabellare del 10%, l'ammontare della prestazione d'uscita al momento del matrimonio, in assenza di deduzioni dovute a versamenti unici effettuati nell'intervallo considerato e tenuto conto degli interessi al 4% maturati sino alla data del divorzio (art. 22 cpv. 2, 26 cpv. 3 LFLP, art. 8a OLP e art. 12 OPP 2), è pari a fr. 9'484.
che quindi l'avere di __________ accumulato durante il matrimonio, corrispondente alla differenza tra la prestazione d'uscita al momento del divorzio - fr. 367'115, pari alla prestazione d'uscita calcolata tenendo conto anche dell'esistenza di un conto di risparmio speciale, cfr. artt. 21 e 45 Regolamento Cassa Pensione __________, cfr. XVI - e la prestazione d'uscita al momento del matrimonio più gli interessi (fr. 9'484), e non essendo per il resto stato effettuato alcun versamento anticipato durante il matrimonio, deve essere cifrato in fr. 357'631;
che posta quindi la chiave di ripartizione stabilita dal giudice del divorzio - metà della prestazione accumulata dall'ex marito a favore della ex moglie - il credito a favore di quest'ultima ammonta a fr. 178'815.50 (357'631 : 2);
che del resto, in sede di osservazioni finali, il conteggio della prestazione d'uscita da dividersi allestito dalla Cassa pensione __________ in data 13 gennaio 2002 non é stato contestato dai patrocinatori degli ex coniugi (XXI, XXII);
che per applicazione analogica degli art. 3-5 LFLP stabilita all'art. 22 cpv. 1 LFLP, l'avere a cui il coniuge ha diritto deve essere di principio trasferito nella forma vincolata di prestazione di libero passaggio ai sensi della LFLP e non versato in contanti (Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce, in SVZ 68/2000, p. 258);
che l'importo dovuto deve pertanto essere accreditato o a un istituto di previdenza o su un conto o polizza di libero passaggio;
che __________ dispone attualmente di un conto di libero passaggio presso la Banca __________ di Bellinzona, sul quale dovrà quindi essere trasferito l'importo di fr. 178'815.50.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- La prestazione d'uscita acquisita da __________ durante il matrimonio ammonta a fr. 357'631.--.
2.- E' fatto ordine alla Cassa pensioni __________ di versare sul conto di libero passaggio no. __________presso la Banca __________ a favore di __________ l'importo di fr. 178'815.50.
3.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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