AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 39.2000.91
Data decisione, Autorità: 19.06.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n. 39.2000.00091
rs/sc
Lugano 19 giugno 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella Sartoris
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 27 novembre 2000 di
__________,
rappr. da: __________,
contro
la decisione del 27 ottobre 2000 emanata da
Cassa cantonale assegni familiari, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di assegni di famiglia
ritenuto, in fatto
1.1. Il 22 marzo 1983 la Cassa cantonale di compensazione AVS assegni familiari ha respinto la richiesta intesa ad ottenere gli assegni familiari di __________, madre di __________ (5.02.1966) e di __________ (10.06.1980) (cfr. doc. _).
Tale decisione è rimasta impugnata.
1.2. Con decisione 27 ottobre 2000 la Cassa cantonale per gli assegni familiari (di seguito la Cassa) ha stabilito che l'interessata ha diritto all'assegno di formazione per il figlio __________, dal 1° gennaio 1998 al 30 giugno 2000.
Per il figlio __________, per contro, non è stato accordato l'assegno, in quanto egli ha compiuto 20 anni il 5 febbraio 1996.
L'amministrazione non ha poi riconosciuto il diritto agli assegni per il periodo antecedente il 1° gennaio 1998, né per __________, né per __________.
La Cassa ha così motivato la propria decisione:
" (…)
Alla richiesta per assegni familiari del 3 marzo 1983, inoltrata dalla signora tramite il proprio datore di lavoro ‑ __________ ‑ la nostra Cassa, secondo le disposizioni allora in vigore, ha notificato una formale decisione di rifiuto, contro la quale è stata data possibilità all'assicurata di inoltrare ricorso presso il Tribunale cantonale delle assicurazioni in Lugano (TCA), entro 30 giorni dalla data della notifica della decisione (v. copia decisione allegata). Considerato che la decisione non è stata contestata e che nessun ricorso è stato inoltrato al TCA, la pratica è stata archiviata.
La motivazione secondo la quale l'assicurata non avrebbe inoltrato ricorso in quanto non avrebbe mai ricevuto la decisione di rifiuto (trasmessa al suo indirizzo e ricevuta in copia dal suo datore di lavoro) non può essere ritenuta valida, in quanto appare insostenibile che un assicurato inoltri una richiesta di prestazione e, in mancanza di una decisione, attenda 17 anni prima di chiedere informazioni perlomeno al suo datore di lavoro, se non alla Cassa direttamente.
Tuttavia il TCA, chiamato a statuire in materia di ricorsi presentati da altri assicurati in situazioni analoghe, ha confermato le decisioni di rifiuto della Cassa. Il Tribunale federale in Losanna (TF), chiamato a sua volta a statuire su una decisione pronunciata dal TCA in un caso di rifiuto degli assegni per i figli, ha stabilito che anche nel caso in cui il padre esercita un'attività indipendente e la madre esercita un'attività salariata, la madre ha diritto di richiedere e di ricevere i relativi assegni (sentenza in Re. C. L. P. del 10 novembre 1986), modificando così le disposizioni allora in vigore.
A seguito della sentenza pronunciata dal TF, ogni successiva richiesta analoga, è stata analizzata e decisa secondo le nuove disposizioni, tuttavia non vi è obbligo per la Cassa assegni familiari di rivedere le decisioni antecedenti una modifica di legge e non contestate, salvo specifica richiesta da parte dell'assicurato.
Ritenuto che la signora __________ ha inoltrato una successiva richiesta presso la nostra Cassa unicamente in data 22 agosto 2000, il suo diritto all'assegno è stato determinato secondo i parametri della Legge sugli assegni di famiglia entrata in vigore il 1° gennaio 1998, che per quanto concerne la retroattività massima in caso di richiesta tardiva, agli artt. 39 LAF e 121 del Regolamento (Reg. LAF), dispone: "il diritto al pagamento di arretrati, dovuti per l'assegno di base o per l'assegno giovani in formazione o giovani invalidi, si estingue cinque anni dopo la fine del mese per il quale la prestazione era dovuta" (art. 39 LAF). "Il diritto agli assegni di base e per giovani in formazione o giovani invalidi, richiesti antecedentemente al 1° gennaio 2003, è riconosciuto retroattivamente solo fino al 1° gennaio 1998" (art. 121 Reg. LAF).
L'applicabilità dei citati artt. è già stata convalidata dal TCA con sentenza in re. S. P. del 3 maggio 1999.
A tale proposito è importante rilevare che la Legge sugli assegni familiari ai salariati del 24 settembre 1959, in vigore fino al 31 dicembre 1997, per quanto concerne la retroattività massima in caso di domanda tardiva, all'art. 11 dispone: "salvo contraria disposizione della CAF (ndr.: Cassa assegni familiari), più favorevole al salariato, il diritto all'assegno, in caso di domanda tardiva, è riconosciuto soltanto per i sei mesi che precedono la presentazione della domanda". Pure l'applicabilità dell'art. 11 LAF, è stata più volte confermata dal TCA.
Sulla base della documentazione ricevuta, in data 18 settembre 2000 la nostra Cassa ha quindi provveduto a trasmettere al datore di lavoro __________, una prima autorizzazione per il versamento dell'assegno in favore del figlio ___________, valida dal 1° settembre 1998, con scadenza 30 giugno 2000 ‑ compimento del 20.esimo anno di età, secondo l'art. 22 cpv. 3 LAF ‑ mentre la seconda autorizzazione, valida per il periodo dal 1° gennaio 1998 ‑ retroattività massima, secondo gli artt. 39 LAF e 121 Reg. LAF ‑ al 31 agosto 1998, è stata trasmessa in data 23 ottobre u.s., ritenuto che il certificato comprovante la formazione assolta da __________ durante l'anno scolastico 1997/1998, è stato presentato successivamente (v. copie autorizzazioni allegate).
Secondo le disposizioni dell'art. 22 cpv. 3 LAF (limite di età del figlio), il diritto all'assegno in favore del figlio __________ nato nel 1966, non è stato accordato.
In conclusione, per i motivi sopra esposti, la nostra Cassa non potrà riconoscere alla sua patrocinata, il diritto agli assegni per il periodo antecedente il 1° gennaio 1998." (Doc. _)
1.3. Contro questa decisione l'assicurata, tramite l'avvocato __________, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel quale postula che:
"
Il ricorso è accolto.
Di conseguenza alla signora ____________ viene riconosciuto un diritto agli assegni familiari dal 3 marzo 1983 al 1.1.1998 per il figlio _________ e dal 3 marzo 1983 sino al compimento del ventesimo anno del figlio __________, nato nel 1966.
Si protestano tasse, spese e ripetibili." (Doc. _ pag. 3)
A motivazione del proprio gravame l'assicurata ha, in particolare, rilevato che:
" (…)
Con decisione 23 marzo 1983 l'Autorità adita respingeva la richiesta presentata dall'insorgente.
Purtroppo la suddetta decisione non è mai stata intimata alla ricorrente, la quale non ha mai ottenuto evasione in merito da parte del datore di lavoro, che si limitava a comunicarle in via del tutto generica che la richiesta non sarebbe stata accolta, omettendo di notificarle gli estremi della decisione e, soprattutto, le possibilità e le modalità di far capo ai rimedi di diritto previsti dalla Legge.
Soltanto dopo verifiche successive e dopo aver interpellato lo scrivente legale la ricorrente si è resa conto dei propri diritti ed ha parzialmente ottenuto ragione nel senso che, in virtù della nuova Legge, le sono stati riconosciuti gli assegni in favore del figlio __________ da 1. settembre 1998 al 30 giugno 2000 (compimento del 20esimo anno di età).
Vista la particolarità della situazione l'Istituto delle Assicurazioni Sociali di Bellinzona, conformemente alla richiesta dell'insorgente, ha emesso la relativa decisione formale, regolarmente notificata e contenente i rimedi di diritto previsti dalla Legge, che mediante il presente ricorso viene impugnata (cfr. doc. _).
Tuttavia ciò che non è stato possibile chiarire è la problematica relativa al periodo antecedente al 1.1.1998 e quindi ciò che riguarda l'effetto retroattivo della propria richiesta.
La ricorrente chiede pertanto che codesta lodevole Autorità si chini sulla problematica ed abbia a decidere in modo inequivocabile circa la titolarità o meno del proprio diritto a richiedere gli assegni di famiglia a far capo dalla propria richiesta originaria.
In particolare l'insorgente ritiene di essere stata danneggiata dall'atteggiamento attendista e poco professionale del proprio datore di lavoro che non ha provveduto a renderla attenta circa i propri diritti e sulle modalità di farli valere.
Prove: doc., testi. Si richiama dall'Istituto Assicurazioni Sociali di Bellinzona l'intero incarto relativo alla pratica __________." (Doc. _)
1.4. Con risposta del 23 gennaio 2001 la Cassa ha proposto di respingere il ricorso e ha osservato:
" (…)
All'epoca era in vigore la Legge sugli assegni familiari ai salariati del 24 settembre 1959, in virtù della quale il diritto all'assegno spettava al salariato alle dipendenze di un datore di lavoro sottoposto alla legge, in quanto occupato nel Cantone, oppure se occupato fuori Cantone, vi conservasse la residenza (art. 2 cpv. 1 vecchia LAF).
L'art. 15, in particolare ai cpvv. 1 e 6, di questa legge disponeva:
1 Il diritto all'assegno è riconosciuto:
a) al padre o alla madre vedova;
b) alla madre divorziata, separata o nubile.
6 Se il padre, la madre vedova, divorziata, separata o nubile, cui incombe l'onere di mantenimento di figli che darebbero diritto all'assegno, non hanno la qualità di salariato, l'assegno può essere riconosciuto al membro salariato della famiglia che provvede normalmente e in modo preponderante ai bisogni della stessa.
In applicazione di queste disposizioni della legge allora in vigore, la resistente aveva emesso nei confronti della ricorrente una decisione di rifiuto, che porta la data del 22 marzo 19831 (Doc. _). Il diniego era stato pronunciato perché, in applicazione dell'art. 15 cpv. 6 vecchia LAF e secondo i parametri riconosciuti dalla giurisprudenza del TCA, ella non aveva potuto dimostrare di provvedere normalmente ed in modo preponderante alle necessità economiche della famiglia.
Avverso tale decisione la ricorrente non aveva depositato ricorso. La sua pratica era quindi stata archiviata.
In data 25 luglio 2000 la ricorrente ha depositato una nuova richiesta di assegni familiari (Doc. _), per i figli __________, nato il 5 febbraio 1966 e ___________, nato il 10 giugno 1980. La richiesta è stata evasa dalla resistente in applicazione delle nuove disposizioni di legge, entrate in vigore il 1° gennaio 1998. Per il figlio __________, agli studi (Doc. _), è stato riconosciuto il diritto all'assegno di formazione per il periodo dal 1° gennaio 19982 al 30 giugno 2000 (raggiungimento dell'età massima): in data 26 ottobre 2000 (Doc. _) la resistente ha accordato al datore di lavoro ___________ la relativa autorizzazione al versamento degli assegni retroattivi. Per il figlio __________ il diritto è stato negato, per superamento dell'età massima (20 anni).
La ricorrente, tramite il marito, ha nel frattempo chiesto telefonicamente di poter ottenere in via retroattiva anche gli assegni a suo tempo rifiutati in applicazione delle disposizioni della vecchia LAF. Con corrispondenza 3 ottobre 2000 (Doc. _) la resistente ha significato alla ricorrente di non poter dar seguito alla sua richiesta, con precise motivazioni che verranno riprese nel seguito.
Per il tramite del suo patrocinatore (Doc. _), ella ha allora chiesto l'emissione di una decisione formale, munita dei necessari mezzi di diritto. La relativa decisione 27 ottobre 2000 è già stata prodotta quale Doc. _.
Assume la ricorrente di non aver mai ricevuto la decisione 22 marzo 1983 della resistente: questo fatto le avrebbe precluso di far valere, a quel tempo, i suoi diritti in giustizia. La sua situazione sarebbe stata peggiorata dall'atteggiamento attendista e poco professionale del suo datore di lavoro, che si sarebbe limitato a comunicarle in via del tutto generica che la sua richiesta non sarebbe comunque stata accolta ‑ senza peraltro notificarle gli estremi della decisione della resistente ‑ e senza provvedere a renderla attenta circa i propri diritti.
5.1. Ora, a mente della resistente la motivazione secondo la quale la ricorrente non avrebbe inoltrato ricorso in quanto non avrebbe mai ricevuto la decisione in questione non può essere protetta: appare, infatti, insostenibile nell'ottica del principio della buona fede che un assicurato inoltri una richiesta di prestazioni e, in mancanza di una decisione, attenda ben 17 anni prima di procedere alle necessarie verifiche presso la competente Autorità.
Soprattutto se egli fa valere un suo diritto, o perlomeno ritiene di essere titolare di tale diritto, e conseguentemente avanza una richiesta pecuniaria nei confronti dello Stato.
Poco verosimile è già il fatto, da lei asserito, di non aver mai ricevuto la contestata decisione, tantopiù se si pon mente al fatto che la ricorrente, sostenendo che il suo datore di lavoro avrebbe omesso di notificarle gli estremi della decisione medesima, implicitamente ammette che lo stesso datore di lavoro l'ha effettivamente ricevuta; e ciò anche se va riconosciuto che la resistente non è in grado di portare la prova del contrario, tali decisioni ‑ per una questione di costi ‑ essendo da sempre recapitate agli assicurati per lettera semplice e non per lettera raccomandata.
È peraltro ininfluente il fatto che la ricorrente abbia ottenuto, se così è, indicazioni generiche e superficiali da parte del suo datore di lavoro; debitore dell'assegno ‑ in virtù della vecchia LAF, come pure dell'attuale ‑ è la Cassa per gli assegni familiari competente e non il datore di lavoro, che funge da semplice tramite per l'anticipo dell'assegno unitamente allo stipendio. In effetti, la richiesta di prestazioni familiari è depositata alla Cassa per gli assegni familiari competente e non al datore di lavoro e così ha fatto la stessa ricorrente, sia nel 1983, come pure nel 2000.
5.2. Non va inoltre dimenticato che, quand'anche la ricorrente avesse impugnato la contestata decisione, a quel momento (cioè negli anni 1983/1984) il ricorso sarebbe stato respinto. In effetti a quell'epoca il TCA, chiamato a statuire in materia, aveva protetto l'art. 15 cpv. 6 della vecchia LAF e, conseguentemente, sempre confermato le decisioni della resistente rese in applicazione di tale norma. Concretamente ella non avrebbe, quindi, avuto diritto all'assegno per i due figli, diritto che ora chiede le venga concesso in via retroattiva.
È soltanto con la sentenza 19 novembre 1986 in re C.P.L. che il Tribunale federale, chiamato a statuire su una decisione pronunciata dal TCA in un analogo caso di rifiuto reso in applicazione dell'art. 15 cpv. 6 della vecchia LAF, ha considerato questa norma contraria al principio della parità di trattamento fra uomo e donna (in relazione all'art. 4 cpv. 2 della Costituzione federale, ora art. 8). Con questa sentenza il TF si era chinato sulla fattispecie di una famiglia, con madre salariata e padre lavoratore indipendente ed aveva censurato il fatto che, mentre al padre salariato con moglie esercitante un'attività indipendente il diritto all'assegno era riconosciuto in modo incondizionato e senza alcuna indagine sul reddito del coniuge e sull'impiego di tale reddito, altrettanto non avveniva per la madre, che doveva dimostrare di provvedere in modo preponderante alle necessità della famiglia. Il TF ritenne dunque che il fatto di presumere in modo irrefragabile che il padre salariato provvedesse al mantenimento del figlio, obbligando, invece, la madre salariata a recare la prova del mantenimento preponderante, determinasse una disparità di trattamento fra uomo e donna non giustificata da differenze biologiche e funzionali e tale da violare l'art. 4 (ora art. 8) cpv. 2 Cost. fed.
Il TF ha confermato tale principio con una ulteriore sentenza 3 novembre 1997, nella quale trattava il tema dei coniugi ambedue salariati, la madre salariata frontaliera in Ticino ed il padre salariato in Italia (senza però aver diritto al relativo assegno per il nucleo familiare previsto dalla legislazione italiana, e questo per superamento del limite di reddito). Anche in questa sentenza il TF ha ritenuto contrario al principio della parità di trattamento la circostanza, imposta dall'art. 15 cpv. 6 della precedente LAF, in virtù della quale alla madre era richiesto, per accedere al diritto all'assegno, di dimostrare di provvedere in modo preponderante con il suo salario alle necessità della famiglia, mentre lo stesso non sarebbe stato richiesto se fosse stato il padre ad essere salariato frontaliero in Ticino.
Le richieste di assegni depositate posteriormente alla sentenza del TF del novembre 1986 sono state analizzate e decise secondo le nuove disposizioni, e meglio come ai considerandi della sentenza medesima.
Ovviamente le decisioni emesse in precedenza a tale data e cresciute in giudicato, quali quella in oggetto, non sono state sottoposte automaticamente a revisione, né si può sostenere che vi sarebbe stato un obbligo giuridico in tal senso, considerato che palesemente ogni sentenza ha effetto in casu e pro futuro.
Né vi è per la resistente un obbligo giuridico a concedere ora per allora, in virtù delle nuove disposizioni della LAF, una retroattività del diritto precedentemente al 1° gennaio 1998, come già confermato da questo Tribunale con la sua sentenza 3 maggio 1999 in re S.P. A questo riguardo si richiamano le argomentazioni già esposte nella corrispondenza 3 ottobre 2000 (Doc. _).
Una rivalutazione del caso in virtù del precedente regime sugli assegni di famiglia (ed in considerazione della giurisprudenza del TF), avrebbe potuto essere effettuata soltanto qualora l'assicurata avesse, posteriormente a tale valutazione giurisprudenziale ma precedentemente all'entrata in vigore del nuovo regime LAF, depositato una ulteriore richiesta di assegni; in tal caso la titolarità del diritto le sarebbe stata accordata, considerata comunque una retroattività massima di 6 mesi (cfr. art. 11 della precedente LAF)." (Doc. _)
in diritto
2.1. Oggetto del contendere è l'attribuzione all'assicurata di assegni di famiglia arretrati.
Si tratta infatti di stabilire se possono esserle erogati degli assegni di base e di formazione per il periodo antecedente il 1° gennaio 1998 sulla base della Legge sugli assegni di famiglia dell'11 giugno 1996 (LAF), rispettivamente in virtù della precedente Legge sugli assegni familiari ai salariati del 24 settembre 1959.
Alle richieste di assegni di famiglia inoltrate alla Cassa dopo il 1° gennaio 1998 si applica la LAF (cfr. a contrario l'art. 74 LAF).
Infatti secondo i principi generali del diritto, ai fatti le cui conseguenze giuridiche sono in discussione, si applicano le norme in vigore al momento in cui questi fatti si realizzano (cfr.SVR 1998 ALV Nr. 12, consid. 1 pag. 37 e DTF 122 V 34, consid. 1, pag. 36 e riferimenti; SVR 1996 IV Nr. 71 pag. 208; DTF 123 V 25, consid. 3, pag. 28 e DTF 123 V 133, consid. 2b, pag. 135).
In una sentenza dell’8 maggio 1998 nella causa N. C., il TCA ha avuto modo di sviluppare le seguenti considerazioni :
" Nella presente fattispecie la domanda di prestazioni è stata inoltrata il 12 gennaio 1998.
La decisione impugnata è del 22 gennaio 1998.
Alla presente fattispecie, contrariamente al parere della Cassa, è dunque applicabile la nuova legge sugli assegni di famiglia.
Infatti, secondo i principi generali del diritto, ai fatti le cui conseguenze giuridiche sono in discussione, si applicano le norme in vigore al momento in cui questi fatti si realizzano (SVR 1996 IV no. 71 pag. 208 consid. 3a e riferimenti ivi citati; cfr. pure DTF 123 V 28 consid. 3).
Ora, come l'ha ancora recentemente ricordato il TFA (cfr. DTF 123 V 135), l'applicazione di questi principi:
" ne soulève pas de difficultés en présence d'un événement unique, qui peut être facilement isolé dans le temps.
S'agissant par exemple des prestations du survivants, l'on applique les règles en vigueur au moment du décès de l'assuré, c'est-à-dire la date à laquelle naît le droit aux prestations du bénéficiaire.
En présence d'un état de choses durable, non encore révolu lors du changement de législation, le nouveau droit est en règle générale applicable, sauf disposition transitoire contraire (rétroactivité impropre). Il n'y a pas, dans ce cas, de rétroactivité proprement dite, en principe inadmissible (ATF 121 V 100 consid. 1a et les références)."
Nel caso concreto siamo di fronte ad un avvenimento unico (la richiesta di prestazioni arretrate) che, per definizione si riferisce ad un periodo già trascorso. Essendo la domanda del gennaio 1998, non vi è ragione di non applicare integralmente la nuova LAF.
A mente del TCA la decisione deve pertanto essere annullata e gli atti ritrasmessi alla Cassa affinché versi le prestazioni richieste applicando l'art. 39 LAF.“
2.2. Secondo l'art. 39 LAF il diritto al pagamento di arretrati, dovuti per l'assegno di base o per l'assegno giovani in formazione o giovani invalidi si estingue cinque anni dopo la fine del mese per il quale la prestazione era dovuta.
Per inciso va rilevato che questo principio è stato ancorato all'art. 24 cpv. 1 della Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali - LPGA - (cfr. FF 2000 pag. 4384, adottata dal Parlamento il 6 ottobre 2000 e non ancora entrata in vigore), la quale si applica alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione federale. Essa enuncia infatti che il diritto a prestazioni o contributi arretrati si estingue cinque anni dopo la fine del mese per cui era dovuta la prestazione e cinque anni dopo lo scadere dell'anno civile per cui il contributo doveva essere pagato.
Tuttavia l'art. 121 Reg.LAF sancisce che il diritto agli assegni di base e per giovani in formazione o giovani invalidi, richiesti antecedentemente al 1° gennaio 2003, è riconosciuto retroattivamente solo fino al 1° gennaio 1998.
Il TCA ha già avuto modo di stabilire che questa norma è conforme alla Legge. Infatti la LAF ha introdotto quattro categorie di assegni, per cui il diritto (retroattivo) alle prestazioni può essere riconosciuto solo dall’entrata in vigore delle stesse. Questa soluzione permette inoltre di evitare il pericolo di abusi (cfr. STCA del 3 maggio 1999 nella causa S.P.).
Va al riguardo ricordato che le norme sull'assegno di base e sull'assegno di formazione sono entrate in vigore il 1° gennaio 1998 (quello sull'assegno integrativo di prima infanzia erano già entrate in vigore il 1° luglio 1997)
2.3. Nella presente fattispecie l'assicurata il 25 luglio 2000 ha inoltrato alla Cassa cantonale per gli assegni familiari la richiesta tendente all'ottenimento di assegni di formazione per i figli __________ e _________ (cfr. doc. _).
Inoltre risulta dagli atti che la medesima ha postulato pure l'erogazione di assegni di base e di formazione arretrati (cfr. doc. _).
L'amministrazione le ha assegnato unicamente un assegno di formazione per il figlio __________ dal 1° gennaio 1998 al 30 giugno 2000 (cfr. consid. 1.2.).
Alla richiesta di assegni di formazione del 25 luglio 2000 si applica la LAF (cfr. consid. 2.1.).
Come visto sopra, giusta l'art. 121 Reg.LAF, quando la richiesta di assegni di famiglia è antecedente al 1° gennaio 2003, le prestazioni sono riconosciute retroattivamente solo fino al 1° gennaio 1998 (cfr. consid. 2.1.).
Pertanto a giusta ragione l'amministrazione, applicando la nuova LAF, non ha erogato all'assicurata alcuna prestazione per il periodo precedente il 1° gennaio 1998.
Correttamente invece ha attribuito alla ricorrente un assegno di formazione per il figlio __________, studente presso il Liceo _________ (cfr. doc. _), dal 1° gennaio 1998 al 30 giugno 2000, ovvero fino alla fine del mese in cui ha compiuto 20 anni (cfr. art. 22 cpv. 3 LAF).
La decisione della Cassa di non assegnare al figlio _________ un assegno di formazione, a causa del raggiunto limite di età, non presta inoltre fianco a critiche. Egli infatti ha compiuto i 20 anni il 5 febbraio 1996, per cui non beneficia più delle prestazioni previste dalla LAF.
2.4. Con decisione del 22 marzo 1983 la Cassa cantonale di compensazione AVS, assegni familiari, aveva rifiutato all'assicurata, sulla base dell'art. 15 cpv. 6 della Legge sugli assegni familiari ai salariati del 24 settembre 1959, l'erogazione degli assegni familiari, in quanto il marito svolgeva un'attività indipendente ed essa non era riuscita a dimostrare di provvedere normalmente ed in modo preponderante alle necessità economiche della famiglia (cfr. consid. 1.4.).
Al riguardo va osservato che contro la stessa non è stato inoltrato alcun ricorso e dunque la decisione è cresciuta in giudicato incontestata.
Solamente nel 2000 la ricorrente sostiene che tale provvedimento non le sarebbe stato intimato (cfr. consid. 1.3.).
Tale motivazione, addotta unicamente dopo 17 anni dalla procedura, è assolutamente tardiva (cfr. consid. 2.2).
Essa viola il principio generale della buona fede (cfr. art. 2 CC), applicabile anche nel diritto pubblico e che si impone sia all'amministrazione che agli amministrati (cfr. A. Grisel, Traité de droit administratif, Volume I, Neuchâtel 1984, pag. 389).
Per di più l'allegazione di questa circostanza, dopo aver atteso un così lungo tempo, appare al limite dell'abuso di diritto, soprattutto se si pone mente al fatto che l'assicurata medesima, nell'atto di ricorso, riconosce di aver avuto comunque notizia della menzionata decisione tramite il datore di lavoro (cfr. consid. 1.3.). Essa avrebbe dovuto di conseguenza attivarsi a quel momento per chiarire la sua posizione e conoscere i suoi diritti.
In ogni caso, avendo inoltrato una richiesta di assegni in data 3 marzo 1983 (cfr. consid. 1.3.), la ricorrente avrebbe potuto e dovuto, dopo un ragionevole lasso di tempo, informarsi direttamente presso la Cassa sull'esito della sua domanda.
L'assicurata inoltre nel periodo fra il 1983 e la fine del 1997 (ovvero prima dell'entrata in vigore della LAF, il 1° gennaio 1998) non ha mai inoltrato una nuova richiesta di assegni.
Tale domanda avrebbe potuto avere esito favorevole, in quanto la giurisprudenza era stata modificata.
In effetti il TF con una sentenza del 19 novembre 1986 nella causa C.P.L. aveva considerato l'art. 15 cpv. 6 della Legge del 1954 contrario al principio di trattamento fra uomo e donna, in quanto questa norma presumeva in modo irrefragabile che il padre salariato provvedesse al mantenimento del figlio, obbligando, invece, la madre salariata a recare la prova del mantenimento preponderante (cfr. consid. 1.4.).
Tuttavia l'art. 11 della Legge del 1954 prevedeva la retroattività delle prestazioni limitata ai 6 mesi precedenti la presentazione della domanda (cfr. consid. 2.1.).
L'assicurata, dunque, a seguito dell'eventuale accoglimento di una nuova richiesta di assegni, avrebbe percepito delle prestazioni pro futuro e degli assegni arretrati fino al massimo 6 mesi prima dell'inoltro della domanda, come del resto ricordato a giusta ragione dalla Cassa (cfr. consid. 1.4. in fine).
Resta da domandarsi se comunque una richiesta di riesame della decisione del 22 marzo 1983 non porterebbe ad un accoglimento della richiesta.
Eccezionalmente il cambiamento di giurisprudenza può condurre alla revoca di una decisione di prestazioni cresciuta in giudicato, con effetto ex nunc e pro futuro (cfr. SVR 2000 UV Nr. 23 pag. 79; DTF 120 V 128), cambiamento di giurisprudenza che effettivamente, come visto, nel caso di specie si è realizzato nel 1986. Tuttavia un'eventuale revoca avrebbe solo effetto ex nunc, ovvero a partire dal momento dell'emanazione della nuova giurisprudenza (cfr. SVR 2000 UV Nr. 23 pag. 79; DTF 120 V 128).
Inoltre va tenuto conto che ai sensi dell'art. 11 della Legge sugli assegni familiari ai salariati del 24 settembre 1959 l'attribuzione retroattiva di prestazioni era in ogni caso limitata a 6 mesi.
Dal 1° gennaio 1998 è poi in vigore la LAF, per cui gli assicurati avevano in ogni caso diritto agli assegni secondo la vecchia legge unicamente fino al 31 dicembre 1997.
Visto il termine di retroattività di 6 mesi delle prestazioni erogabili, dal mese di giugno 1998 è quindi intervenuta la perenzione degli assegni da versare in virtù della legge del 1959.
Nell'evenienza concreta nell'agosto 2000 (cfr. consid. 1.2) erano trascorsi più di 3 anni dall'abrogazione della legge del 1959.
Gli assegni arretrati, anche solamente di 6 mesi, sono chiaramente perenti e di conseguenza una domanda di riesame non avrebbe, per l'assicurata, esito favorevole.
2.5. Alla luce di quanto esposto occorre concludere che la Cassa correttamente ha rifiutato all'assicurata l'erogazione di prestazioni retroattivamente, in quanto esse non possono essere assegnate né sulla base della LAF (cfr. consid. 2.3.), né in virtù della precedente Legge del 1959 (cfr. consid. 2.4.).
In simili condizioni il TCA non può che confermare la decisione impugnata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso è respinto.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Intimazione alle parti.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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