AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 39.2000.90
Data decisione, Autorità: 27.08.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n. 39.2000.00090
rs/sc
Lugano 27 agosto 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Raffaella Sartoris
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 22 novembre 2000 di
___________, rappr. da: ____________,
contro
la decisione del 20 ottobre 2000 emanata da
Cassa cantonale assegni familiari, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di assegni di famiglia
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione 24 novembre 1998 la Cassa cantonale per gli assegni familiari (di seguito la Cassa) ha attribuito a ___________ un assegno integrativo di fr. 1'207.-- mensili a favore delle figlie ______ (1995) e ______ (1997) e dei figli del marito ________ (1984) e ______ (1985), nati da un precedente matrimonio e affidati al padre con esercizio dell'autorità parentale dal 1998 (cfr. doc. _ all'inc. 39.2000.00081), con effetto dal 1° ottobre 1998.
Dal 1° gennaio 1999 l'importo dell'assegno è stato quantificato in fr. 1'251.--.
1.2. A seguito dell'usuale procedura di revisione degli assegni di famiglia, la Cassa con decisione 19 settembre 2000 ha ordinato a ___________ di restituire l'importo di fr. 9'168.-- percepiti indebitamente nel periodo dal 1° settembre 1999 al 30 giugno 2000 (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione inc. 39.00.78).
1.3. In data 12 ottobre 2000 l'assicurata, tramite l'avv. __________, ha inoltrato un tempestivo ricorso contro l'ordine di restituzione (cfr. inc. 39.00.78).
Con decisione 19 giugno 2001 il TCA ha parzialmente accolto il gravame. Questa Corte ha annullato la decisione impugnata e l'ha riformata nel senso che l'assicurata è tenuta a restituire l'importo di fr. 7'550.-- a titolo di assegni integrativi percepiti a torto (cfr. STCA del 19 giugno 2001, inc. 39.00.78).
1.4. Sempre il 12 ottobre 2000, il patrocinatore dell'interessata ha presentato una domanda di condono alla Cassa, sostenendo la buona fede dell'assicurata e una situazione economica disastrosa (cfr. doc. _).
Con decisione del 20 ottobre 2000 la Cassa ha respinto la domanda di condono e, in particolare, ha argomentato:
" (…)
Gli assegni familiari riscossi a torto devono essere restituiti: il rimborso non può essere chiesto se l'interessato era in buona fede e se la restituzione costituisse un onere troppo grave (cfr. art. 44 cpv. 3 LAF).
Le condizioni legali citate devono pertanto essere ambedue soddisfatte.
La "buona fede" non è riconosciuta dalla legge quando il versamento a torto della prestazione è dovuto a negligenza della persona tenuta alla restituzione. Agisce con negligenza chi, al momento della richiesta, non ha prestato quel minimo di accuratezza che si poteva pretendere da lui, tenendo conto delle sue capacità e del suo grado d'istruzione, nell'adempimento dell'obbligo d'istruzione o accettando gli assegni familiari versatigli a torto.
La condizione legale dell'onere troppo grave deve essere assolta dalla persona obbligata alla restituzione e viene accertata in base alle condizioni di esistenza di questa persona: di norma si ammette questa condizione quando il reddito determinante non supera i limiti massimi stabiliti dall'articolo 2 cpv. 1 e 3 LPC.
Sulle decisioni per assegni di famiglia citiamo:
" Obbligo di annunciare ogni cambiamento della situazione personale o economica; ogni cambiamento delle condizioni personali ed economiche dei beneficiari indicati nella decisione deve essere annunciato immediatamente all'istituto delle assicurazioni sociali, Via Ghiringhelli 15 a, 6500 Bellinzona (anche l'inizio o la fine di un termine quadro della disoccupazione o di un'attività lucrativa).
In caso di inosservanza di questo obbligo, l'assicurato dovrà restituire le prestazioni indebitamente percepite."
Si rileva che, in data 14 giugno 1999 ha aperto un termine quadro della disoccupazione presso la Cassa disoccupazione FLMO (indennità giornaliera fr. 101.60), mentre il marito terminava le indennità di malattia percepite dalla SWICA. La modifica di questa situazione, per i mesi di luglio e agosto 1999 non comportava un cambiamento dell'assegno familiare.
La buona fede non è, nel presente caso, adempiuta in quanto non ci ha annunciato l'inizio della sua attività lucrativa in data 1° settembre 1999, l'apertura del termine quadro della disoccupazione di suo marito e il trasferimento della sua famiglia in via ___________ a ____________.
Mancando la prima condizione cumulativa per ottenere il condono, non è necessario esaminare l'altra, quella dell'onere troppo grave." (Doc. _)
1.5. Contro questa decisione l'assicurata, tramite l'avv. __________, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel quale postula:
"
1.1. La decisione 20/24 ottobre 2000 dell'Istituto delle assicurazioni sociali, Cassa cantonale assegni familiari, in cui viene respinta la domanda di condono 12 ottobre 2000 della Signora __________ è annullata.
1.2. Gli atti sono rinviati alla Cassa per un nuovo giudizio e, in via subordinata, la domanda di condono è accolta.
Alla ricorrente è concessa l'assistenza giudiziaria, con il gratuito patrocinio dell'avv. ___________.
Cautelativamente: Al ricorso è concesso effetto sospensivo, qualora non intervenisse d'ufficio.
Protestate eventuali tasse, spese e ripetibili." (Doc. _ pag. 4)
A motivazione del proprio gravame l'assicurata ha rilevato:
" (…)
Mancando la prima condizione cumulativa per ottenere il condono, non è necessario esaminare l'altra, quella dell'onere troppo grave."
A torto!
Il Signor ________ ha risposto alla ricorrente che il reddito complessivo della famiglia non sarebbe variato e, rispettivamente, non sarebbe neppure mutato l'importo dell'assegno. Egli ha altresì detto alla ricorrente che al momento in cui avrebbe presentato i documenti per l'ordinaria revisione sarebbe stata tenuta a produrre la documentazione completa retroattivamente. Ciò è stato fatto dalla ricorrente che ha spedito tutta la documentazione nella seconda metà di quest'anno alla Signora _________.
Se così non fosse come mai la ricorrente avrebbe di sua spontanea volontà dichiarato alla Cassa tutti i redditi percepiti.
La Buona fede è quindi palese.
Di transenna, si rileva che la Cassa, a sua volta, come dice quest'ultima nella risposta 31 ottobre 2000, pag. 2, al più tardi già "il 26 maggio 2000" ha accertato la situazione "diversa", ma non ha agito, per cui per quali ragioni ha atteso più di 4 mesi prima di emettere l'ordine di restituzione? Avendo quindi l'Autorità lasciato sussistere la situazione con piena cognizione di causa, ciò permette di far concludere che la ricorrente fosse in Buona fede (Scolari, diritto amministrativo, Parte generale, No. 185). E questo a maggior ragione se si considera che la ricorrente, da subito e alla prima richiesta, ha consegnato tutti gli atti alla Cassa.
Infine e abbondanzialmente, qualora nella decisione di concessione dell'assegno non fosse stato menzionato l'obbligo di comunicare immediatamente ogni cambiamento, la cui edizione viene chiesta alla Cassa, la Buona fede sarebbe manifesta.
Per quanto attiene alla situazione di indigenza, si precisa che controparte neppure si è espressa, per cui se la Buona fede fosse accertata, gli atti andrebbero ritornati alla Cassa per un nuovo giudizio o, perlomeno, pena la violazione del diritto di essere sentito per totale mancanza di motivazione, questo Tribunale dovrà concedere alla ricorrente ancora una possibilità di esprimersi.
Quali prove si propongono le seguenti:
‑ audizione di __________, da citare presso la controparte;
‑ richiamo dell'intero incarto dall'istituto delle assicurazioni sociali, contenente la decisione di assegnazione degli assegni;
‑ richiamo da questo Tribunale dell'incarto No. 39.2000.00081." (Doc. _ pag. 2-3)
1.6. Con risposta 26 giugno 2001 la Cassa ha proposto di respingere il gravame e ha osservato:
" Con la contestata decisione la Cassa cantonale assegni familiari ha respinto la domanda di condono relativa ad un ordine di restituzione di fr. 9'168.‑ per prestazioni indebitamente percepite nel periodo dal 1° settembre 1999 al 30 giugno 2000. L'importo da restituire è stato ridotto a fr. 7'550.‑ da codesto Tribunale con sentenza del 19 giugno 2001.
Mediante ricorso l'assicurata postula la concessione del condono ritenendo palesemente adempiuta la buona fede.
Il ricorso non è accoglibile.
Dalla documentazione agli atti si evince come solo in data 20 giugno 2000 la Cassa fu informata di un importante modifica della situazione economica della ricorrente, risalente al 1° settembre 1999. In particolare la signora ___________ aveva iniziato a lavorare presso due datori lavoro: il reddito conseguito, su base annua, consentiva alla famiglia di disporre di maggiori redditi in rapporto alle indennità della ________, nel frattempo esaurite (17 giugno 1999), sulle quali si fondava l'erogazione degli assegni integrativi.
Contestando l'ordine di restituzione intimatole dalla Cassa, la ricorrente sosteneva aver debitamente e tempestivamente informato il collaboratore signor _________ dell'importante modifica della sua situazione economica. La Cassa ha sempre contestato questa tesi e la sentenza del Tribunale cantonale delle assicurazioni del 19 giugno 2001 le ha dato ragione.
A parere della Cassa il condono della restituzione non può essere accordato in quanto l'omissione della ricorrente è incompatibile con il riconoscimento della buona fede. Il suo silenzio fino al mese di giugno 2000 rappresenta una colpa grave per cui si chiede a codesto lodevole Tribunale di voler respingere il ricorso confermando la decisione impugnata." (Doc. _)
1.7. Il 12 luglio 2001 l'avv. ___________ ha precisato:
" (…) ritenuta la testimonianza nell'altra procedura del teste ________, che più nulla ricorda del caso specifico, notifico quale ulteriore teste _________, Residenza al __________, il quale è a conoscenza del fatto che la moglie abbia telefonato al funzionario preposto, avvisandolo del cambiamento intervenuto.
Detto teste non è mai stato notificato prima perché la Signora _________ era sicura che il teste _________ ricordasse l'episodio, caso contrario la mia cliente non lo avrebbe ragionevolmente citato" (Doc. _)
1.8. Infine la Cassa, con osservazioni pervenute al TCA il 26 luglio 2001, ha puntualizzato:
" (…) le precisiamo che dalla verbalizzazione del teste ___________ del 22 marzo 2001 risulta in modo inequivocabile che una comunicazione telefonica viene annotata nell'incarto, in particolare se l'informazione può avere delle ripercussioni sull'ammontare dell'assegno.
Il caso in esame è appunto uno di quelli che portava ad una modifica dell'importo dell'assegno.
La Cassa non ha comunque nessuna obiezione da formulare per un'eventuale decisione di convocare il teste (il marito dell'assicurata) proposto dall'avv. ___________." (doc. _)
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa D.C., I 623/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa G.H., H 304/99).
2.2. L'assicurata ha richiesto, a titolo cautelativo, la concessione dell'effetto sospensivo al ricorso del 22 novembre 2000 (cfr. consid. 1.5.).
A seguito dell'emanazione della presente decisione, la richiesta dell'interessata diviene priva di oggetto.
Al riguardo va comunque rilevato che la decisione di rifiuto del condono, oggetto del gravame, deve essere considerata negativa (cfr. per la relativa definizione e la nozione di decisione positiva: DTF 123 V 39). Essa, infatti, non impone alcun obbligo, né accoglie una particolare richiesta. Il reale interesse dell'assicurata è, inoltre, quello di evitare l'esecuzione, almeno fino all'emanazione della sentenza relativa al condono, della decisione di restituzione non impugnata, (cfr. G. Scartazzini, "Zum Institut der aufschiebenden Wirkung der Beschwerde in der Sozialversicherungsrechtsplege", in SZS 1993, pag. 314 segg.; DTF 117 V 188). Pertanto, non trattandosi di una decisione positiva, la questione relativa all'effetto sospensivo non può porsi, bensì deve essere esaminato se sia possibile ordinare delle misure provvisionali positive (cfr. RAMI 1997 pag. 157segg.; RCC 1991 pag. 521; DTF 117 V 186; Decreto della Vicepresidente del TCA del 30 giugno 1999 nella causa F.D.L.A.; Decreto del Presidente del TCA del 9 agosto 2000 nella causa M.M.). Procedendo alla ponderazione degli interessi in gioco, decisiva per la decisione di eventuali misure provvisionali, appare verosimile che l'interesse della ricorrente a che la decisione di restituzione non sia eseguita possa prevalere sull'interesse dell'amministrazione ad un'immediata esecuzione. Dunque in tale ipotesi potrebbero essere applicate delle misure cautelari che impediscano provvisoriamente alla Cassa di eseguire la risoluzione di restituzione (cfr. G. Scartazzini, op. cit. pag. 334 segg.; DTF 117 V 185).
Va tuttavia osservato che con decreto 19 ottobre 2000 il TCA ha stralciato dai ruoli l'istanza tendente alla concessione dell'effetto sospensivo al ricorso del 12 ottobre 2000 contro l'ordine di restituzione, in quanto tale richiesta, avendo il gravame effetto sospensivo ex lege, era priva di oggetto (cfr. doc. _. Inc. 39.00.78).
Visto che il ricorso contro l'ordine di restituzione aveva effetto sospensivo, anche la decisione di rifiuto del condono non era in ogni caso esecutiva.
2.3. Relativamente alla richiesta dell'assicurata concernente la concessione dell'assistenza giudiziaria (cfr. consid. 1.5.), va precisato che l'avv. __________ ha comunicato al TCA, con scritto 28 novembre 2000, che il caso è stato assunto dalla __________, protezione giuridica (cfr. doc. _, inc. 39.00.78), per cui la relativa domanda è divenuta priva di oggetto.
Nel merito
2.4. Oggetto del contendere è il condono della restituzione di fr. 7'550.-- percepiti indebitamente da __________ a titolo di assegni integrativi per il periodo dal 1° settembre 1999 al 30 giugno 2000, come stabilito da questa Corte nella sentenza del 19 giugno 2001 (cfr. consid. 1.3.).
L'art. 24 LAF stabilisce come segue le condizioni per poter beneficiare dell'assegno integrativo:
" Il genitore domiciliato nel Cantone ha diritto all'assegno (integrativo), per il figlio, se cumulativamente:
a) ha la custodia del figlio;
b) ha il domicilio nel Cantone da almeno tre anni;
c) il reddito disponibile del o dei genitori, con l'aggiunta
dell'eventuale assegno di base nonché degli eventuali obblighi
alimentari, è inferiore ai limiti minimi previsti dalla legislazione sulle
prestazioni complementari all'AVS/AI.
Se entrambi i genitori hanno la custodia del figlio, la madre ha
diritto all'assegno.
Non ha diritto all'assegno il beneficiario di una prestazione complementare all'AVS/AI, se il figlio è considerato per il calcolo della prestazione."
Per l’art. 27 LAF
" 1 L'importo dell'assegno, incluso l'eventuale assegno di base nonché gli eventuali obblighi alimentari, è pari alla differenza fra il reddito disponibile ai sensi della legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI e di limiti minimi.
2 In ogni caso l'importo dell'assegno non può superare il limite del o dei figli per i quali l'assegno è riconosciuto.
3 L'assegno integrativo non è versato se il suo importo annuo è inferiore all'importo mensile dell'assegno di base per un figlio."
Secondo l’art. 28 cpv. 1 a 3 LAF
" Per l’accertamento ed il calcolo sono applicabili per analogia le disposizioni della legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI.
Il reddito del lavoro è computato per intero; la sostanza computabile è considerata quale reddito nella misura di 1/15.
Il premio per l’assicurazione sociale ed obbligatoria contro le malattie a carico della famiglia è preso in considerazione nel calcolo. Le spese di cura e di malattia non sono prese in considerazioni nel calcolo.”
Per la determinazione dell’importo dell’assegno vengono considerati anche i figli:
a) se non sono in formazione, fino ai 18 anni;
b) se sono in formazione, fino al termine della stessa ma al più tardi fino ai 25 anni (art. 34 RegLAF).
2.5. Per l’art. 29 LAF
" 1 L'assegno integrativo deve essere aumentato, ridotto o soppresso in caso di cambiamento del reddito disponibile dei genitori o della composizione della famiglia.
2 Il regolamento disciplina i particolari.
3 L'aumento avviene con il primo giorno del mese in cui la domanda di revisione è stata inoltrata.
4 La riduzione o la soppressione interviene:
a) se il cambiamento è stato annunciato tempestivamente, il primo giorno del mese successivo la notifica della decisione;
b) se l'interessato ha ottenuto le prestazioni indebitamente, retroattivamente dalla data in cui avvenne la modifica determinante."
In proposito l’art. 35 RegLAF precisa che
" 1 Per cambiamento della composizione della famiglia si intende ogni variazione nella comunione di persone che è alla base del calcolo della prestazione.
2 L'assegno integrativo è aumentato o ridotto in caso di cambiamento importante del reddito disponibile dei genitori.
3 Il cambiamento del reddito disponibile è importante quando esso provoca una modifica di almeno fr. 500.- all'anno dell'assegno erogato."
Secondo l’art. 36 RegLAF inoltre
" L'assegno integrativo è soppresso in qualsiasi momento se non sono più adempiute le condizioni legali."
2.6. Secondo l’art. 41 LAF
" Il titolare del diritto o il beneficiario sono tenuti ad informare tempestivamente il datore di lavoro, rispettivamente la Cassa competente, su ogni cambiamento rilevante per il diritto all'assegno."
In proposito l'art. 70 del RegLAF precisa che
" Il titolare del diritto o il beneficiario informano immediatamente la Cassa cantonale per gli assegni familiari di ogni cambiamento rilevante per il diritto all'assegno, in particolare:
a) ogni mutamento delle condizioni personali o familiari del titolare del diritto o del beneficiario;
b) ogni variazione della situazione economica del titolare del diritto o del beneficiario, rispettivamente dei loro familiari."
Anche secondo l'art. 42 LAF
" Il titolare del diritto o il beneficiario e i loro familiari, i datori di lavoro, le Autorità amministrative cantonali e comunali, le Autorità giudiziarie, le Assicurazioni sociali e private sono tenuti a fornire tutte le informazioni utili all'accertamento del diritto agli assegni ed al pagamento dei contributi."
2.7. Per quanto riguarda l'obbligo di restituzione e del condono l’art. 44 LAF prevede che
" 1 L'assegno indebitamente percepito deve essere restituito.
2 Il diritto di esigere la restituzione è perento dopo un anno dal momento in cui la Cassa ha avuto conoscenza dell'indebito ma, in ogni caso, dopo cinque anni dal pagamento dell'assegno.
3 La restituzione è condonata da parte della Cassa competente, in tutto od in parte, se il richiedente ha percepito la prestazione indebita in buona fede e se, tenuto conto delle sue condizioni economiche al momento della restituzione, il provvedimento costituirebbe per lui un onere troppo grave."
Dal tenore del Messaggio alla LAF emerge che la norma è stata formulata analogamente all’art. 27 OPC, applicabile in materia di prestazioni complementari (Messaggio p. 54).
Per l’art. 76 RegLAF
" 1 In caso di violazione dell'obbligo di informare, la Cassa cantonale per gli assegni familiari emette un ordine di restituzione nei confronti del titolare del diritto o del beneficiario dell'assegno.
2 La richiesta di condono è presentata dalla persona tenuta alla restituzione alla Cassa cantonale per gli assegni familiari.
3 La richiesta è presentata, debitamente motivata, nel termine di 30 giorni dalla notifica della decisione di ordine di restituzione della Cassa."
Secondo l’art. 47 LAF, infine,
" Per quanto non previsto dalla legge, sono applicabili le disposizioni della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia ed i superstiti e la legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI."
2.8. Secondo la giurisprudenza in vigore in materia di restituzione in ambito LAVS, applicabile anche alla LPC e quindi in materia LAF, in base al rinvio di cui all’art. 47 LAF, la richiesta di restituzione è subordinata ai presupposti della revisione processuale o del riesame. In effetti l’amministrazione può riesaminare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è senza dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante oppure deve procedervi se si manifestano nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a indurre ad una conclusione giuridica differente. Solo in tali casi può richiedere una restituzione (cfr. STFA del 20 ottobre 2000 nella causa S.C., C 25/00; DTF 122 V 21; RCC 1989 p. 547; RCC 1985 p. 63; Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1994, ad art. 3 p. 68).
Per quel che concerne l’importanza della correzione non è possibile fissare un ammontare limite generalmente valido. E’ infatti determinante l’insieme delle circostanze del singolo caso (RCC 1989 p. 547).
E' tenuto alla restituzione ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto. La prestazione è quindi stata erogata in contrasto con la legge. A questo stadio non è determinante sapere se l'assicurato era in buona fede oppure no quando ha ricevuto l'indebita prestazione. Il problema della buona fede è infatti oggetto di esame nell'ambito della procedura successiva di condono (Widmer, Die Rückerstattung unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea 1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese; STFA del 20 ottobre 2000 nella causa S.C., C 25/00).
Il principio della restituzione sancito all'art. 47 cpv. 1 LAVS, analogo alle regole del diritto civile (miranti ad evitare l'arricchimento indebito, cfr. art. 62ss CO), ha beneficiato di un complemento importante nell'ambito dell'AVS e delle leggi ad essa correlate (art. 49 LAI e art. 27 LPC), nel senso che, se il principio della restituzione è stato stabilito (da un profilo oggettivo), la persona tenuta a restituire ha la possibilità di domandare, in una procedura distinta, il condono della restituzione, se egli era in buona fede e se la restituzione costituirebbe un onere troppo grave (art. 47 cpv. 1, 2a frase LAVS e art. 79 OAVS; Valterio, Commentaire de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants, pag. 226; STCA 14 maggio 1993 in re G.P.).
Questo concetto è stato pure ripreso dall'art. 44 cpv. 3 LAF (cfr. consid. 2.5.).
2.9. La Cassa, il 19 settembre 2000, ha emanato nei confronti di ___________ un ordine di restituzione di fr. 9'168.--, a titolo di assegni integrativi percepiti a torto (cfr. consid. 1.2.), in quanto quest'ultimo non ha informato tempestivamente l'amministrazione dell'inizio di due attività lucrative a decorrere dal 1° settembre 1999, rispettivamente del percepimento da parte del marito delle indennità di disoccupazione a far tempo dal mese di febbraio 2000.
L'assicurata ha contestato tale provvedimento dinanzi al TCA, il quale con decisione del 19 giugno 2001, pur riconoscendo che, non avendo notificato tempestivamente i cambiamenti intervenuti nella situazione economica della sua famiglia, la ricorrente ha percepito indebitamente degli assegni integrativi, ha parzialmente accolto il ricorso riducendo l'importo da restituire a fr. 7'550.-- (cfr. consid. 1.3.; STCA del 19 giugno 2001, inc. 39.00.78).
2.10. Riguardo ai presupposti del condono, va innanzitutto ricordato che, a proposito della buona fede, la giurisprudenza distingue, da un lato, il caso in cui vi è mancanza di coscienza dell’irregolarità commessa e dall'altro quello invece a sapere se, nelle circostanze concrete, l’interessato poteva invocare la buona fede o avrebbe dovuto, facendo prova dell’attenzione da lui esigibile, riconoscere l’errore di diritto commesso. Nella prima ipotesi si tratta di una questione di fatto, mentre nella seconda di diritto (Pratique VSI 1994 p. 126).
La buona fede non è infatti compatibile con un comportamento di grave negligenza da parte dell'assicurato (U. Meyer-Blaser, op. cit., 481).
Secondo l'art. 3 cpv. 2 CCS, che è applicabile analogicamente,
" nessuno può invocare la propria buona fede quando questa non sia compatibile con l'attenzione che le circostanze permettevano di esigere da lui."
Compete al Giudice inoltre, sulla base di un criterio oggettivo, cioè indipendentemente dalle conoscenze e dalle attitudini particolari della parte, determinare il grado dell’attenzione richiesta (DTF 79 II 59).
La buona fede deve essere quindi esclusa, qualora i fatti che hanno determinato l'obbligo di restituire (violazione dell'obbligo di annunciare o di informare) sono imputabili a comportamento doloso o negligenza grave dell'interessato.
Viceversa, l'assicurato può prevalersene quando l'atto o l'omissione colpevole siano costitutivi unicamente di una violazione lieve dell'obbligo di annunciare o di informare (Pratique VSI 1994, pag. 125ss; DTF 118 V 218, 112 V 105, 110 V 180 consid. 3 c, 102 V 245 consid. a) oppure se non ha violato tale obbligo (U. Meyer-Blaser, op. cit., 481/482).
Infatti, la buona fede presuppone che l'assicurato ignori che una prestazione gli è versata indebitamente. Di detta ignoranza egli non si può avvalere se la stessa è stata determinata da sua negligenza (STFA non pubbl. del 31 agosto 1993 in re I. R p. 3).
2.11. Il requisito dell'onere gravoso è intimamente legato alla situazione economica della persona tenuta a restituire l'indebito e deve essere valutato in base alle sue capacità finanziarie.
Dovrà pertanto essere stabilito concretamente, tenendo conto della particolare situazione patrimoniale dell'obbligato al momento di restituire.
2.12. La ricorrente sostiene la propria buona fede, adducendo di aver informato telefonicamente dell'inizio dei suoi nuovi impieghi il funzionario incaricato, ___________, nel mese di settembre 1999. Quest'ultimo le avrebbe risposto che, siccome il marito non percepiva più le indennità per perdita di guadagno, il reddito complessivo della sua famiglia non sarebbe mutato e che al momento in cui avrebbe presentato i documenti per l'ordinaria revisione degli assegni, avrebbe dovuto produrre la documentazione completa retroattivamente (cfr. consid. 1.5.).
L'assicurata asserisce poi che, se _________ non dovesse confermare quanto esposto, la buona fede è ancora data, in quanto essa, in sede di revisione, ha consegnato alla Cassa tutta la documentazione necessaria a chiarire la sua situazione. Inoltre a mente della ricorrente, nonostante le nuove entrate, essa poteva ragionevolmente ritenere che le sue condizioni finanziarie non fossero cambiate e conseguentemente poteva credere di non dover avvisare la Cassa (cfr. consid. 1.5.).
2.13. Come menzionato sopra (cfr. consid. 2.6.), l'art. 41 LAF prevede espressamente che ogni cambiamento rilevante per il diritto agli assegni familiari deve essere comunicato tempestivamente alla Cassa competente.
Inoltre l'art. 70 RegLAF enuncia, in relazione all'assegno integrativo, che è proprio la Cassa cantonale per gli assegni familiari che deve essere informata.
Nell'evenienza concreta va rilevato che con la decisione 24 novembre 1998 trasmessa alla ricorrente, che le ha accordato l'assegno integrativo a favore dei figli ________, ________, ________ e _________ a partire dal 1° ottobre 1998, la Cassa cantonale per gli assegni familiari ha avvertito espressamente di quanto segue:
" Obbligo di annunciare ogni cambiamento della situazione personale o economica
Ogni cambiamento delle condizioni personali ed economiche dei beneficiari indicati nella decisione deve essere annunciato immediatamente alla:
Istituto delle assicurazioni sociali
Cassa cantonale per gli assegni familiari
Servizio prestazioni complementari
e assegni familiari
Casella postale 2121
6501 Bellinzona
In particolare quanto segue:
il cambiamento di indirizzo;
il cambiamento di domicilio;
la separazione, il divorzio o il nuovo matrimonio;
il decesso del coniuge o di un figlio che è considerato nel calcolo;
l'inizio, la fine o l'interruzione dell'apprendistato, oppure la fine o
l'interruzione della formazione scolastica;
l'inizio o la fine di una attività lucrativa;
l'aumento o la diminuzione del reddito o della sostanza (per
esempio: eredità, donazioni, rendite, pensioni, ecc.);
la vendita di beni immobiliari;
l'inizio o la fine delle prestazioni concesse da una cassa malattia o
da un'assicurazione privata.
In caso di inosservanza di questo obbligo, l'assicurato dovrà restituire le prestazioni indebitamente percepite. Sono inoltre riservate le sanzioni penali." (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione inc. 39.00.81)
Pertanto l'assicurata è stata resa attenta della circostanza che la Cassa deve essere informata di ogni cambiamento rilevante ai fini del diritto all'assegno, in quanto autorità competente.
2.14. L'assicurata ha asserito di aver comunicato telefonicamente all'incaricato della Cassa, __________, nel mese di settembre 1999, l'inizio delle sue attività lavorative (cfr. consid. 1.5. e 2.12.).
Al riguardo va rilevato che nel corso dell'istruttoria relativa alla causa concernente il ricorso contro l'ordine di restituzione (cfr. consid. 1.3.), il Giudice delegato, il 22 marzo 2001, ha sentito in udienza __________. Dal verbale redatto in tale occasione emerge che il funzionario riconosce sì di essersi occupato del caso dell'assicurata, ma non ricorda la telefonata che la ricorrente sostiene di aver effettuato. Inoltre egli precisa che se avesse ricevuto tali informazioni, avrebbe perlomeno richiesto ulteriore documentazione, proprio per poter adeguare il calcolo dell'assegno. ___________ afferma poi che, in generale, quando il cambiamento delle circostanze conduce palesemente alla riduzione o alla soppressione delle prestazioni erogate, esse vengono bloccate.
Puntualizza altresì che le telefonate relative a comunicazioni importanti per il diritto all'assegno vengono annotate nell'incarto.
Per di più esclude di aver risposto che comunque sarebbe intervenuta una revisione successiva entro fine anno (cfr. doc. _ inc. 39.00.78).
E' stato pure constatato che a seguito della presunta telefonata non è stata richiesta alla ricorrente ulteriore documentazione a comprova di quanto asserito, né vi è una particolare nota nell'incarto concernente il colloquio telefonico.
Di conseguenza il TCA, applicando il principio della probabilità preponderante (cfr. STFA del 22 agosto 2000 nella causa K.B., C 116/00; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P.S., H 407/99), ha concluso che non è stato dimostrato che effettivamente l'assicurata ha informato tempestivamente la Cassa delle sue nuove attività (cfr. STCA del 19 giugno 2001 pag. 18-19, inc. 39.00.78).
Per quanto concerne il percepimento da parte del marito delle indennità giornaliere dell'assicurazione contro la disoccupazione, la ricorrente stessa ha riconosciuto di non aver informato l'amministrazione (cfr. doc. _ inc. 39.00.78).
Inoltre questa Corte ha concluso che l'assicurata avrebbe dovuto attivarsi maggiormente affinché gli assegni percepiti potessero essere adeguati alla sua reale situazione economica (cfr. STCA del 19 giugno 2001 pag. 19, inc. 39.0078).
La circostanza poi che al momento della revisione periodica degli assegni di famiglia, l'assicurata abbia inviato alla Cassa tutta la documentazione necessaria per adeguare l'assegno integrativo erogatole è irrilevante ai fini del giudizio circa la buona fede. Infatti ciò non giustifica in nessun modo il fatto che comunque essa ha sottaciuto alla Cassa i cambiamenti intervenuti nella sua situazione economica. Allorché ha ricevuto il modulo concernente la revisione si è limitata a rispondere in modo veritiero alle domande postele e a sostanziare quanto dichiarato (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione, inc. 39.00.81); essa non poteva in ogni caso agire in modo diverso, se non commettendo ulteriori manchevolezze.
Per di più l'assicurata medesima nell'atto di ricorso ha affermato che poteva ritenere di non dover avvisare la Cassa, visto che, nonostante l'inizio dei nuovi impieghi, le sue condizioni finanziarie non erano mutate.
Nella menzionata sentenza del 19 giugno 2001 il TCA ha tuttavia constatato che, benché la SWICA avesse cessato di erogare delle indennità di malattia al consorte dell'interessata, l'incremento delle entrate per l'anno 1999 è stato pari a fr. 5'413.--, al quale si devono ancora aggiungere gli assegni di base e di formazione percepiti dall'assicurata dall'inizio dell'attività lavorativa (cfr. STCA del 19 giugno 2001 pag. 17, inc. 39.00.78).
Pertanto la ricorrente non poteva ragionevolmente credere che l'amministrazione non dovesse essere informata circa i cambiamenti intervenuti.
2.15. L'assicurata, nello scritto del 12 luglio 2001, ha richiesto l'audizione del marito, __________ (cfr. consid. 1.7.).
Al riguardo va rilevato che la legge di procedura per i ricorsi al TCA, che si applica agli assegni di famiglia (cfr. art. 1 lett. f), prevede all'art. 23 che, per quanto non stabilito dalla presente legge, valgono le norme federali che regolano le materie e sussidiariamente il CPC.
L'art. 228 cifra 1 CPC enuncia che non possono essere sentiti come testimoni il fidanzato o il coniuge di una parte ancorché divorziato.
Pertanto già per questo motivo l'audizione del marito della ricorrente deve essere rifiutata.
Va comunque ricordato che l’audizione richiesta da un assicurato può essere rifiutata senza per questo ledere il suo diritto d’essere sentito, sancito dagli art. 29 cpv. 2 Cost. e 6 n. 1 CEDU.
Infatti, secondo la giurisprudenza federale, l’obbligo di organizzare un dibattimento pubblico ai sensi dell’art. 6 n. 1 CEDU presuppone una richiesta chiara e inequivocabile di una parte; semplici domande di assunzione di prove, come ad esempio istanze di audizione personale o di interrogatorio di parti o di testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non bastano per creare un simile obbligo (cfr. STFA dell'8 novembre 1999 nella causa G.H. contro CCC e TCA, H 74/99 Ws, consid. 5b, pag. 6; DTF 122 V 47; cfr. pure DTF 124 V 90, consid. 6, pag. 94 e il rinvio alla DTF prima citata).
Inoltre, conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47, no. 63; Gygi, Bundesverwaltungs-rechtspflege, IIa ed., pag. 274; Kummer, Grundriss des Zivilprozessrechts, 4a ed., pag. 135; Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pag. 63; cfr. pure STFA del 28 giugno 2001 nella causa R.G., I 11/01; STFA del 13 novembre 2000 nella causa F.S., H 238/98; DTF 124 V 94; DTF 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e rinvii). Tale modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito ai sensi dell’art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e rinvii).
Nel caso concreto la fattispecie è sufficientemente chiarita dall’esame degli atti dell’incarto. Anche se il CPC ammettesse questa prova, il TCA rinuncerebbe comunque all’audizione del coniuge dell'assicurata.
2.16. La ricorrente, contrariamente a quanto previsto all'art. 41 LAF e all'art. 70 Reg.LAF, non ha comunicato tempestivamente l'inizio delle sue attività lucrative a partire dal 1° settembre 1999, né il percepimento da parte del marito delle indennità giornaliere dell'assicurazione contro la disoccupazione a far tempo dal 1° febbraio 2000. Essa ha senz'altro violato il proprio obbligo di informare la Cassa.
A mente di questa Corte la violazione commessa dall'assicurata, avendo la Cassa avvisato in modo chiaro ed esplicito quest'ultima circa il suo obbligo di informare l'organo competente (cfr. consid. 2.13.), configura inoltre una negligenza grave, per cui l'invocata buona fede non deve essere ammessa.
Non potendo riconoscere la buona fede della ricorrente, primo presupposto per ottenere un eventuale condono, questo Tribunale deve, di conseguenza, confermare la decisione del 20 ottobre 2000 della Cassa cantonale per gli assegni familiari e respingere il ricorso.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso è respinto.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Intimazione alle parti.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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