AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
39.2000.87
Data decisione, Autorità:
09.04.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
39.2000.00087
rs
Lugano
9 aprile 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
presidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
visto il ricorso del 3 novembre 2000
interposto da
__________,
contro
la decisione del 12 ottobre 2000 emanata
da
Cassa cantonale assegni familiari, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di assegni di famiglia
letti ed esaminati gli atti;
vista la risposta 22 dicembre 2000 della
parte convenuta che propone la reiezione del gravame (cfr. doc. _);
ricordato che giusta l'art. 27 cpv. 2 LAF
l'importo dell'assegno integrativo non può superare il limite del o dei figli
per i quali l'assegno è riconosciuto e che esso corrisponde all'ammontare
minimo del fabbisogno vitale dei figli sancito dall'art. 3b LPC dedotto
l'importo dell'assegno di base effettivamente percepito (cfr. messaggio relativo
all'introduzione di una nuova legge sugli assegni di famiglia del 19 gennaio
1994, pag. 16-17 e 51; art. 27 cpv.1 LAF; STCA del 28 aprile 1999 nella causa
A.S.; STCA del 24 aprile 1999 nella causa S.B.);
constatato inoltre che con l'aumento dell'importo
degli assegni di base versati a un assicurato la somma massima erogabile quale
assegno integrativo diminuisce;
considerato che giusta l'art. 11b della
Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle
assicurazioni, applicabile alle procedura in materia di assegni di famiglia in
virtù dell'art. 68 LAF, le conclusioni delle parti non vincolano il Tribunale,
il quale può riformare la decisione a detrimento del ricorrente o concedergli
più di quanto egli abbia domandato, tuttavia dopo aver dato alle parti la
possibilità di pronunciarsi in merito;
osservato infine che secondo la
giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni, se il Giudice
prevede la possibilità di una "reformatio in pejus" deve dare alle
parti l'occasione di prendere posizione su questa eventualità e rendere
esplicitamente attento il ricorrente circa la possibilità di ritirare il
ricorso (cfr. DTF 122 V 166);
visto lo scritto del 6 aprile 2001
dell'insorgente che dichiara, sentite le spiegazioni della vicecancelliera, di
ritirare il ricorso;
rilevato che la causa è di conseguenza
divenuta priva di oggetto;
viste le disposizioni della Legge di
procedura 6.4.1961;
decreta 1.
la causa è stralciata dai ruoli:
-
non
si prelevano né tasse né spese;
-
intimazione
alle parti a sensi ed effetti di legge.
Il
presidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Daniele
Cattaneo
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster