AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 39.2000.81
Data decisione, Autorità: 20.03.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n. 39.2000.00081
rs/sc
Lugano 20 marzo 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Raffaella Sartoris
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 12 ottobre 2000 di
__________,
rappr. da: __________,
contro
la decisione del 19 settembre 2000 emanata da
Cassa cantonale assegni familiari, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di assegni di famiglia
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione 24 novembre 1998 la Cassa cantonale per gli assegni familiari (di seguito la Cassa) ha attribuito a __________ un assegno integrativo di fr. 1'207.-- mensili a favore delle figlie __________ (1995) e __________ (1997) e dei figli del marito, __________ (1984) e __________ (1985), nati da un precedente matrimonio e affidati al padre con esercizio dell'autorità parentale dal 1998 (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione).
Dal 1° gennaio 1999 l'importo dell'assegno è stato quantificato in fr. 1'251.--.
1.2. A seguito dell'usuale procedura di revisione degli assegni di famiglia, la Cassa con decisione 19 settembre 2000 ha ordinato a __________ di restituire l'importo di fr. 9'168.-- percepiti indebitamente nel periodo dal 1° settembre 1999 al 30 giugno 2000.
Inoltre con ulteriore decisione 19 settembre 2000 l'amministrazione ha ridotto a fr. 380.-- mensili l'assegno integrativo erogato all'assicurata a favore di ________, _________ e _________, con effetto dal 1° luglio 2000 al 31 agosto 2000.
1.3. In data 12 ottobre 2000 l'assicurata, tramite l'avv. __________, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale postula:
"
(…)
1.2 L'assegno integrativo dal 01.07.2000 al 31.08.2000 è fissato in fr. 1'489.30.
(…)
A motivazione del proprio gravame l'assicurata ha, in particolare, rilevato che:
" (…)
i redditi, così come calcolati dall'istituto delle assicurazioni sociali, sono manifestamente errati. Infatti la Cassa non considera, neppure parzialmente, il mese di giugno 1999 (dal 17 giugno 1999 il marito della ricorrente è rimasto senza reddito), e tralascia i mesi di luglio e agosto, in cui la ricorrente non lavorava.
Anche a prescindere dal mese di giugno 1999, occorre considerare il reddito conseguito dalla famiglia per un minimo di 12 mesi, ossia dal primo luglio 1999 fino al 30 giugno 2000 e questo a maggior ragione se si considerano irregolari percepiti soggetti a sbalzi di mese in mese. In tale contesto il reddito netto della famiglia ammonta a fr. 44'957.50, il tutto e meglio come al conteggio seguente:
‑ fr. 1993.75 mese di luglio 1999 (fr. 2'735.85 ‑ fr. 742. 10); (doc. _);
‑ fr. 1993.75 mese di agosto 1999 (doc. _);
‑ fr. 1'369. ‑‑ lavoro presso la Intermussing nel 1999
(fr. 1'501.‑- ‑ fr. 132.‑-; doc. _);
‑ fr. 3'321. ‑‑ idem dal 1. gennaio al 30.12.2000 (doc. _);
‑ fr. 4'663.80 indennità di disoccupazione marito 1. gennaio
30 giugno 2000 (doc. _ fr. 777.30 x 6);
‑ fr. 1'849.30 stipendio gennaio 2000 ricorrente dedotto l'assegno famigliare (doc. _);
‑ fr. 2'446.10 stipendio febbraio 2000 (doc. _);
‑ fr. 3'798.65 stipendio mese marzo 2000 (doc. _);
‑ fr. 305.90 stipendio mese aprile 2000 (doc. _);
‑ fr. 1'268.35 mese di maggio 2000 (doc. _);
‑ fr. 4'007.90 mese di giugno 2000 (doc. _).
fr. 44'957.50
Anziché gli stipendi ritenuti a torto dalla Cassa nelle tabelle allegate alla decisione querelata.
(…)
Ad ogni buon conto, in via subordinata, l'importo sarebbe comunque di fr. 2'743.‑ e non di fr.1'260.‑‑, come ritenuto a torto per il periodo del 1. gennaio 2000 in poi.
(…)
Si invita altresì la Cassa, nella risposta, a giustificare il fabbisogno annuo della famiglia, riservandosi la ricorrente sin d'ora di estendere le richieste in replica.
Per i motivi teste citati con il presente gravame si impugna pure la risoluzione 19 settembre 2000 (doc. _) in cui la Cassa fissa l'assegno di famiglia dal 31.07 al 31.08.2000.
Infatti oltre ai correttivi suddetti le figlie da considerare sono 4, anziché le 3, ossia pure __________ (27.08.2000) che frequenta la 1a propedeutica (Scuola cantonale di Diploma, _________). Di conseguenza l'assegno, ritenuti i redditi e i fabbisogni di cui al punto precedente, sarebbe di mensili fr. 1'489.30. (..)"
(Doc. _, pag. 2-3)
1.4. Con risposta 31 ottobre 2000 la Cassa ha proposto di respingere il ricorso e ha osservato:
" (…)
a) fino al 30 giugno 2000 la ricorrente era titolare di un assegno integrativo di fr. 1'251.‑- mensili: la tabella di calcolo che ne giustifica l'erogazione indicava, tra i redditi, il provento della sola indennità di malattia percepita dalla _________ per l'inabilità lavorativa del marito;
b) al momento della revisione, avviata d'ufficio dalla Cassa il 26 maggio 2000, è stata accertata una situazione economica molto diversa rispetto a quanto conosciuta dalla Cassa: in particolare lo svolgimento di un'attività lucrativa da parte della ricorrente ed il beneficio delle indennità di disoccupazione da parte del marito;
c) la nuova situazione economica, tradotta su base annua, determina una disponibilità di redditi ben superiore ai redditi disponibili secondo la tabella di calcolo precedente il 1. luglio 2000, in particolare risulta un totale di fr. 58'890.‑- di reddito a fronte di un fabbisogno di fr. 63'450.‑-, da cui la possibile erogazione dell'assegno integrativo di fr. 380.‑- mensili;
d) il totale del fabbisogno, per effetto della riduzione del premio della cassa malati a carico del nucleo famigliare dopo deduzione del sussidio cantonale, passa dai precedenti fr. 64'933.‑- agli attuali fr. 63'450.‑-;
e) per quanto attiene l'obiezione che il calcolo riguarderebbe solo tre figlie invece delle quattro effettive, va respinta perché nel calcolo del fabbisogno familiare è pure stata considerata la figlia __________, mentre la stessa non poteva essere annoverata tra i beneficiari della prestazione in quanto ha compiuto i 15 anni nel mese di agosto 1999. Di transenna si fa notare che __________ è ancora in formazione e che pertanto va considerata nel calcolo del fabbisogno vitale (fr. 48'390.‑- = fabbisogno vitale di una famiglia composta da due genitori con quattro figli).
Il calcolo contestato, valido dal 1. luglio 2000, tiene conto del fabbisogno totale della famiglia composta di sei persone ossia fr. 63'450.‑- e dei redditi disponibili, calcolati su base annua, tenuto conto dei redditi provenienti dalle due distinte attività svolte dalla ricorrente (Aiuto domiciliare di ___________ e ___________) e del reddito, sempre calcolato su base annua, proveniente dall'indennità di disoccupazione del marito.
Il calcolo è stato verificato, risultando corretto sotto ogni profilo (…)" (Doc. _)
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa D.C., I 623/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa G.H., H 304/99).
2.2. Per quanto attiene alla richiesta concernente la concessione dell'assistenza giudiziaria, va rilevato che il patrocinatore di ___________ ha comunicato al TCA, con scritto 28 novembre 2000, che il caso è stato assunto dalla __________, protezione giuridica (cfr. doc. _, inc. 39.00.78), per cui la relativa domanda è divenuta priva di oggetto.
Nel merito
2.3. Oggetto del contendere è la riduzione a fr. 380.-- mensili, con effetto dal 1° luglio al 31 agosto 2000, dell’assegno integrativo erogato a ______________.
A motivazione della riduzione la Cassa adduce il conseguimento da parte dell'assicurata di un reddito da attività lucrativa dipendente e il percepimento da parte del marito della ricorrente delle indennità di disoccupazione.
L'art. 24 LAF stabilisce come segue le condizioni per poter beneficiare dell'assegno integrativo:
" Il genitore domiciliato nel Cantone ha diritto all'assegno (integrativo), a) per il figlio, se cumulativamente:
b) ha la custodia del figlio;
c) ha il domicilio nel Cantone da almeno tre anni;
d) il reddito disponibile del o dei genitori, con l'aggiunta
dell'eventuale assegno di base nonché degli eventuali obblighi
alimentari, è inferiore ai limiti minimi previsti dalla legislazione sulle
prestazioni complementari all'AVS/AI.
Se entrambi i genitori hanno la custodia del figlio, la madre ha diritto all'assegno.
Non ha diritto all'assegno il beneficiario di una prestazione complementare all'AVS/AI, se il figlio è considerato per il calcolo della prestazione."
L’art. 27 LAF prevede altresì che
" 1 L'importo dell'assegno, incluso l'eventuale assegno di base nonché gli eventuali obblighi alimentari, è pari alla differenza fra il reddito disponibile ai sensi della legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI ed i limiti minimi.
2 In ogni caso l'importo dell'assegno non può superare il limite del o dei figli per i quali l'assegno è riconosciuto.
3 L'assegno integrativo non è versato se il suo importo annuo è inferiore all'importo mensile dell'assegno di base per un figlio."
Secondo l’art. 28 cpv. 1 a 3 LAF, inoltre,
" Per l’accertamento ed il calcolo sono applicabili per analogia le disposizione della legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI.
Il reddito del lavoro è computato per intero; la sostanza computabile è considerata quale reddito nella misura di 1/15.
Il premio per l’assicurazione sociale ed obbligatoria contro le malattie a carico della famiglia è preso in considerazione nel calcolo. Le spese di cura e di malattia non sono prese in considerazioni nel calcolo.”
L’art. 33 del Regolamento LAF (Reg. LAF), adottato dal Consiglio di Stato il 5 febbraio 1997, prevede che
" Nei limiti minimi previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI non è compreso il premio dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie”.
Per la determinazione dell’importo dell’assegno vengono considerati anche i figli:
a) se non sono in formazione, fino ai 18 anni;
b) se sono in formazione, fino al termine della stessa ma al più tardi fino ai 25 anni (art. 34 Reg.LAF).
2.4. Nel caso in esame il calcolo dell’assegno integrativo è stato effettuato in maniera corretta. L’amministrazione ha tenuto conto del fabbisogno minimo e delle spese di tutta la famiglia, compresi i figli, che, ai sensi dell’art. 34 Reg.LAF, al momento della pronuncia della decisione erano in formazione e non avevano ancora compiuto venticinque anni. ___________ (1984), infatti, frequentando la Scuola cantonale di diploma di _________ (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione), è stata considerata nel calcolo del fabbisogno familiare, anche se avendo più di 15 anni non può più essere beneficiaria di un assegno integrativo (cfr. art. 25 LAF), come peraltro giustamente affermato dalla Cassa (cfr. consid. 1.4.).
2.5. A proposito dell’ammontare del fabbisogno si rileva che l’art. 3b della Legge federale sulle prestazioni complementari (LPC), entrato in vigore con la terza revisione della Legge il 1° gennaio 1998, e al quale rinvia l’art. 24 cpv. 1 lett. c LAF, prevede che le spese riconosciute si compongono di un importo destinato alla copertura del fabbisogno vitale, per anno, pari, fino al 31 dicembre 2000, al minimo per le persone sole, a fr. 14’860, per i coniugi, almeno 22’290 franchi e per gli orfani e per i figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI, a fr. 7’830. Per i due primi figli si prende in considerazione la totalità dell'importo determinante, per due altri figli due terzi ciascuno (fr. 5'220.--) e per ogni altro figlio un terzo (fr. 2'610.--).
Dal 1° gennaio 2001 il fabbisogno è di fr. 15'280.--, fr. 22'920.-- rispettivamente fr. 8'050.-- (cfr. Ordinanza 01 sull'adeguamento delle prestazioni complementari all'AVS/AI del 18 settembre 2000).
Viene inoltre tenuto conto della pigione di un appartamento e delle relative spese accessorie. In caso di presentazione di un conguaglio per le spese accessorie, non si può invece tenere conto né di un pagamento di arretrati né di una richiesta di restituzione (art. 3b cpv. 1 lett. b LPC).
Per quanto riguarda l'importo computabile a titolo di pigione l'art. 5 cpv. 1 lett. b cifra 2 LPC, prevede che, i cantoni stabiliscono l'importo delle spese per pigione fino a concorrenza di un importo annuo, fino al 31 dicembre 2000, di fr. 13'800.-- per coniugi e le persone con figli.
Secondo l'art. 2 della legge cantonale di applicazione a titolo di pigione si applica l'importo massimo.
Dal 1° gennaio 2001 tale importo è stato aumentato a fr. 15'000.-- (cfr. Ordinanza 01 sull'adeguamento delle prestazioni complementari all'AVS/AI del 18 settembre 2000 e Decreto esecutivo concernente la legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS e all'AI del 6 dicembre 2000).
2.6. Poiché la decisione impugnata è stata emessa nel 2000 alla presente vertenza si applicano i limiti citati validi fino al 31 dicembre 2000 (che sono stati adeguati dal 1° gennaio 2001).
In concreto quindi il fabbisogno vitale della famiglia _________, formata dalla madre, dal padre e da quattro figli è pari a fr. 48'390.--, come indicato dalla Cassa.
La pigione, comprensiva delle spese accessorie, pagata mensilmente dalla ricorrente ammonta a fr. 1'300.-- (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione, inc. 39.2000.00078). Il canone annuo è pari, pertanto, a fr. 15'600.--, per cui, essendo tale somma superiore al massimo riconosciuto, la Cassa ha correttamente computato a titolo di pigione l'importo di fr. 13'800.--.
2.7. Per stabilire l’ammontare dell’assegno integrativo vanno pure computate, secondo l’art. 3b cpv. 3 LPC, le
" a) spese per il conseguimento del reddito fino a concorrenza del reddito lordo dell'attività lucrativa;
b) spese di manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari fino a concorrenza del ricavo lordo dell'immobile;
c) premi versati alle assicurazioni sociali della Confederazione, eccettuata l'assicurazione malattie;
d) …
e) pensioni alimentari versate in virtù del diritto di famiglia (cpv. 3)."
Secondo l’art. 3c cpv. 1 LPC, inoltre, i redditi di cui si deve tenere conto per il calcolo della PC e quindi dell’assegno integrativo e di prima infanzia comprendono:
" b) il reddito proveniente da sostanza mobile e immobile;
c) un quindicesimo della sostanza netta oppure un decimo per i beneficiari di rendite di vecchiaia, nella misura in cui superi per persone sole 25 000 franchi, per coniugi 40 000 franchi e per orfani e figli che danno diritto a rendite per figli dell'AVS o dell'AI 15 000 franchi. Se l'immobile appartiene al beneficiario delle prestazioni complementari o a un'altra persona compresa nel calcolo della prestazione complementare e serve quale abitazione ad almeno una di queste persone, soltanto il valore dell'immobile eccedente 75 000 franchi é preso in considerazione quale sostanza;
d) le rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche, comprese le rendite dell'AVS e dell'AI;
e) le prestazioni derivanti da un contratto di vitalizio o da un'altra convenzione analoga;
f) gli assegni familiari
g) le entrate e le parti di sostanza a cui l'assicurato ha rinunciato;
h) le pensioni alimentari del diritto di famiglia."
Per quanto concerne invece il reddito del lavoro non si applicano le disposizioni della LPC, in quanto la LAF prevede in maniera autonoma la modalità di computo di questo reddito in particolare il computo globale e non ridotto di questa entrata (art. 28 cpv. 2 LAF; Messaggio relativo all’introduzione di una nuova legge sull’assegno di famiglia del 19 gennaio 1994 p. 51).
2.8. Per quanto attiene alle modalità di computo del premio per l’assicurazione malattia, si rileva che la Cassa ha agito conformemente alle disposizioni della LAF e del relativo regolamento.
Come indicato all'art. 28 cpv. 3 LAF (cfr. consid. 2.3.), il premio per l'assicurazione sociale e obbligatoria contro le malattie a carico della famiglia è preso in considerazione integralmente nel calcolo.
Pertanto, per quanto riguarda la modalità di calcolo dei premi dell'assicurazione malattia, la LAF non rinvia alla LPC, la quale si fonda sul premio medio cantonale (cfr. art. 33Reg.LAF; art. 3b cpv. 3 lett. d LPC).
Ai fini del calcolo dell'assegno integrativo, come del resto delle PC, viene computato unicamente il premio relativo all’assicurazione obbligatoria contro le malattie a carico della famiglia e quindi all’assicurazione sociale secondo la LAMal (art. 28 cpv. 3 LAF e 33 RegLAF).
Gli eventuali premi che concernono le prestazioni complementari alla LAMal non vengono per contro computati (cfr. Rapporto di maggioranza del 23 maggio 1996 p. 36).
Infine va evidenziato che è computabile il premio netto e meglio va tenuto conto di eventuali sussidi erogati agli interessati. L’art. 28 cpv. 2 LAF precisa infatti che va considerato il premio per l’assicurazione sociale ed obbligatoria contro le malattie a carico della famiglia (cfr. in proposito il rapporto di maggioranza della commissione della gestione del 23 maggio 1996 p. 36).
Nella fattispecie la Cassa ha dichiarato in proposito che il premio netto computabile è pari a fr. 1'260.--.
Il premio di base, senza la deduzione di eventuali sussidi, ammonta a fr. 8'452.80 annui (fr. 227.20 premio mensile per l'assicurata, fr. 227.20 premio mensile per il marito, fr. 62.50 per ciascuno dei quattro figli; cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione).
I sussidi annui ammontano a fr. 2'197.80.-- per l'assicurata, a fr. 2'197.80 per il marito; fr. 547.80.-- per _________ e fr. 750.-- per ciascuno degli altri tre figli.
Va osservato che il sussidio di __________ è meno elevato rispetto a quello dei fratelli e che inoltre il sussidio di _______, ________ e _________ copre totalmente il premio della cassa malati. L'art. 44 LCAMal prevede, infatti, che le famiglie sussidiate sono esonerate dal pagamento del premio dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie per il secondo figlio e per quelli successivi, tuttavia ex art. 48 LCAMal solo fino all'ammontare massimo della quota media cantonale ponderata per assicurati il cui premio è inferiore a quello degli adulti, che corrisponde a fr. 780.-- (cfr. art. 1 Decreto esecutivo concernente le basi di calcolo per l'applicazione dei sussidi nell'assicurazione sociale malattie per l'anno 2000). Globalmente quindi i sussidi sono di fr. 7'193.40.--.
In simili condizioni, il premio annuo a carico della ricorrente ammonta a fr. 1'260.--, a differenza di quanto sostenuto dalla ricorrente (cfr. consid. 1.3.).
2.9. Quando nel mese di settembre 2000 la Cassa ha emanato la decisione impugnata relativa al periodo dal 1° luglio al 31 agosto 2000, essa ha agito nell'ambito della revisione periodica degli assegni di famiglia.
Essendo intervenuti, nella situazione economica dell'assicurata, dei notevoli cambiamenti, ovvero l'inizio della sua attività lavorativa (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazio-ne, inc. 39.2000.00078) e il percepimento delle indennità giornaliere dell'assicurazione contro la disoccupazione da parte del marito (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione, inc. 39.2000.00078), essa ha proceduto ad adeguare l'assegno integrativo alla nuova situazione.
L'art. 29 LAF enuncia infatti:
" 1 L'assegno integrativo deve essere aumentato, ridotto o soppresso in caso di cambiamento del reddito disponibile dei genitori o della composizione della famiglia.
2 Il regolamento disciplina i particolari.
3 L'aumento avviene con il primo giorno del mese in cui la domanda di revisione è stata inoltrata.
4 La riduzione o la soppressione interviene:
a) se il cambiamento è stato annunciato tempestivamente, il primo giorno del mese successivo la notifica della decisione;
b) se l'interessato ha ottenuto le prestazioni indebitamente, retroattivamente dalla data in cui avvenne la modifica determinante."
Inoltre l'art. 35 Reg.LAF prevede:
" 1 Per cambiamento della composizione della famiglia si intende ogni variazione nella comunione di persone che è alla base del calcolo della prestazione.
2 L'assegno integrativo è aumentato o ridotto in caso di cambiamento importante del reddito disponibile dei genitori.
3 Il cambiamento del reddito disponibile è importante quando esso provoca una modifica di almeno fr. 500.- all'anno dell'assegno erogato."
Pertanto, sulla base dell'art. 25 cpv. 1 lett. c OPC, al quale la LAF rinvia in modo generale (cfr. art. 28 e 47 LAF), determinanti sono i nuovi redditi, calcolati sulla base di un anno.
La Cassa tra i redditi ha quindi computato sia il reddito da attività dipendente svolta dall'assicurata, sia le indennità giornaliere dell'assicurazione contro la disoccupazione percepite dal marito a partire dal mese di febbraio 2000 (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione, inc. 39.2000.00078).
Inoltre il calcolo è relativo solo ai mesi di luglio e agosto 2000, poiché dopo tale lasso di tempo, le condizioni finanziarie dell'assicurata si sono ulteriormente modificate. In effetti emerge dalla documentazione agli atti che il marito, il mese di settembre 2000, ha percepito delle indennità giornaliere per malattia dalla __________ assicurazioni, __________, corrispondenti a un importo inferiore rispetto alle indennità giornaliere di disoccupazione (cfr. doc. _ allegato a doc. I).
2.10. Per quanto riguarda le indennità giornaliere di disoccupazione percepite dal marito a partire dal mese di febbraio 2000, l'applicazione del tasso di conversione di 21,7 (cfr. art. 21, 22 e 23 LADI, 40 OADI) all'importo dell'indennità giornaliera lordo, in casu, di fr. 40.80 (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione, inc. 39.2000.00078) permette di ottenere globalmente sull'arco dell'anno, l'importo massimo indennizzabile, tenuto conto che ogni settimana vengono versate 5 indennità giornaliere di disoccupazione (5 indennità giornaliere X 52 settimane = 260 indennità giornaliere; 21,7 indennità giornaliere al mese X 12 mesi = 260,4 indennità; DTF 111 V 250).
Pertanto l'importo di fr. 9'408.-- considerato dall'amministrazione (ottenuto deducendo dall'importo lordo delle indennità giornaliere annue, pari a fr. 10'624.--, gli oneri sociali) è corretto.
2.11. Per determinare il reddito da attività dipendente, in virtù di quanto testé esposto (cfr. consid. 2.9.) e contrariamente a quanto allegato dalla ricorrente (cfr. consid. 1.3.), occorre basarsi sulle entrate dell'anno 2000 calcolate su base annua.
lavora a tempo parziale presso due datori di lavoro differenti, più precisamente la ___________ - Organizzazione privata Spitex, di __________ e l'Aiuto domiciliare di _____________.
Come indicato al consid. 2.7. il reddito da attività lucrativa è computato per intero.
Per quanto attiene il reddito da attività lucrativa non si applicano infatti le disposizioni della LPC, in quanto la LAF prevede in maniera autonoma la modalità di computo di questo reddito (cfr. art 28 cpv. 2 LAF; Messaggio relativo all'introduzione di una nuova legge sull'assegno di famiglia del 19 gennaio 1994 pag. 51).
Nel primo semestre dell'anno 2000 l'assicurata ha percepito dalla ____________ al netto la somma di fr. 6'484.-- (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione, inc. 39.2000.00078), corrispondente all'importo annuo di fr. 12'968.--.
Dall'esercizio dell'attività svolta presso l'Aiuto domiciliare di ___________ ha guadagnato, sempre durante i primi sei mesi dell'anno 2000, fr. 13'864.25 netti (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione, inc. 39.2000.00078), pari a fr. 27'728.-- annui.
La Cassa, sulla base delle disposizioni legali sopra menzionate, ha dunque correttamente tenuto conto del reddito da attività dipendente di fr. 40'696.-- (fr. 12'968.--
2.12. L'assicurata percepisce, inoltre, gli assegni di base per i figli _________, _________ e per il figlio del coniuge, _________, mentre per _________ le viene erogato un assegno di formazione, in quanto quest'ultima frequenta la sezione del ciclo triennale della Scuola cantonale di diploma di __________ (cfr. art. 21 LAF; doc. _ agli atti dell'amministrazione).
Mensilmente la ricorrente riceve, pertanto, un assegno di fr. 732.-- (cfr. art. 16 e 23 LAF), che corrisponde all'importo annuo di fr. 8'784.--.
A tale ammontare e agli altri importi relativi ai redditi determinanti per il calcolo dell'assegno integrativo, va altresì aggiunta la somma di fr. 2.-- a titolo di interesse da conto di risparmio (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione).
2.13. Alla luce di quanto esposto occorre concludere che il calcolo effettuato dalla Cassa è corretto e dunque la differenza tra il fabbisogno della ricorrente di fr. 63'450.-- e il reddito disponibile di fr. 58'890.-- è pari a fr. 4'560.--.
Di conseguenza all'assicurata può essere erogato unicamente un assegno integrativo di fr. 380.-- mensili, come stabilito dall'amministrazione.
In simili condizioni la decisione impugnata deve essere dunque confermata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso è respinto.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Intimazione alle parti.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster