AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 34.2002.38
Data decisione, Autorità: 17.02.2003, TCA
Raccomandata
Incarto n. 34.2002.38
RG/sc
Lugano 17 febbraio 2003
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
statuendo nella causa che oppone
rappr. da: avv. __________
a
rappr. da: avv. __________
in materia di previdenza professionale
ritenuto in fatto che
con sentenza 11 gennaio 2002, cresciuta in giudicato, la I. Camera Civile del Tribunale d'appello ha stabilito il diritto di __________ all'accredito della metà della prestazione di libero passaggio accumulata da __________ durante il matrimonio, il quale è stato sciolto con pronunzia __________ 1999 del Pretore di __________, cresciuta in giudicato il __________ 1999 (doc. _);
con scritto 19 agosto 2002 il Giudice delegato della I. Camera civile ha trasmesso l'intero incarto relativo al divorzio al TCA, conformemente all'art. 142 cpv. 2 e 3 CC, per il calcolo della prestazione di libero passaggio da accreditare a favore della ex moglie, indicando la quota di ripartizione, la durata del matrimonio e fornendo le indicazioni a lui note relativamente al fondo di previdenza dell'ex marito e all'ammontare degli averi LPP (doc. _);
ai fini del calcolo della prestazione d'uscita accumulata dal marito durante il matrimonio, il TCA ha chiesto agli ex coniugi e alla Fondazione collettiva LPP della __________ di determinarsi in proposito ai sensi dell'art. 25a cpv. 2 LFLP (doc. _);
con scritto 3 settembre 2002 la citata Fondazione ha comunicato al TCA che alla data della crescita in giudicato della pronunzia del divorzio la prestazione d'uscita accumulata da __________ - assicurato dal 1. gennaio 1991 - ammontava a fr. 17'963 (doc. _);
con scritto 12 settembre 2002 il patrocinatore di __________ r, cifrando in fr. 17'963 l'importo da dividere tra gli ex coniugi, ha evidenziato come la somma da versarsi a favore di quest'ultima ammonta a fr. 8'981.50 (doc. _);
con decreto 26 settembre 2002 il Vicepresidente del TCA ha accolto l'istanza di assistenza giudiziaria presentata da __________ pendente lite;
con scritto 25 settembre 2002 il patrocinatore di __________, producendo copia dei certificati d'assicurazione emessi dalla __________ nel 1998 e 1999, nonché copia di uno scritto del proprio mandante con cui questi dichiara di non aver fatto parte di alcuna cassa pensione precedentemente al 1. gennaio 1991, ha cifrato in fr. 18'210 l'importo da ripartire tra gli ex coniugi;
in data 30 settembre 2002 il TCA ha trasmesso ai rispettivi patrocinatori degli ex coniugi la documentazione acquisita agli atti assegnando loro un termine per presentare osservazioni (X, XI);
con scritto 1. ottobre 2002 il rappresentante di __________ ha comunicato al TCA di concordare con la Fondazione e con controparte in merito all'importo da dividersi, cifrato in fr. 17'963 (XII), confermando altresì come il suo patrocinato non benefici di ulteriori prestazioni d'uscita, mentre che il patrocinatore di __________ è rimasto silente;
con lettera 7 gennaio 2003 il rappresentante di __________ ha confermato l'avvenuta apertura di un conto di libero passaggio a nome di quest'ultima presso la __________;
considerato in diritto che
la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98);
giusta l'art. 22 LFLP, in vigore dal 1° gennaio 2000,
" In caso di divorzio, le prestazioni d'uscita acquisite durante il matrimonio sono divise conformemente agli articoli 122, 123, 141 e 142 del Codice civile, gli articoli 3-5 sono applicabili per analogia all'importo da trasferire.
Per ciascun coniuge la prestazione d'uscita da dividere corrisponde alla differenza fra la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento del divorzio e la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento della celebrazione del matrimonio (cfr. art. 24). Per questo calcolo si aggiungono alla prestazione d'uscita e all'avere di libero passaggio esistenti al momento della celebrazione del matrimonio gli interessi dovuti al momento del divorzio. I pagamenti in contanti effettuati durante il matrimonio non sono computati.
Le parti di un versamento unico finanziario durante il matrimonio da uno dei coniugi con beni che nel regime matrimoniale della partecipazione agli acquisti sarebbero beni propri per legge (art. 198 CC) devono essere dedotte, compresi gli interessi, dalla prestazione d'uscita da dividere.";
" In caso di disaccordo fra i coniugi sulla prestazione d'uscita da dividere in caso di divorzio (art. 122 e 123 CC), il giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'articolo 73 capoverso 1 della LPP deve procedere d'ufficio alla divisione sulla base della chiave di ripartizione determinata dal giudice del divorzio, non appena gli sia stata deferita la controversia (art. 142 CC).
I coniugi e gli istituti di previdenza professionale hanno qualità di parte in questa procedura. Il giudice impartisce loro un termine adeguato per inoltrare le rispettive conclusioni."
giusta l'art. 25a LFLP competente ratione loci a statuire sulla presente vertenza è lo scrivente TCA quale giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'art. 73 LPP; la competenza ratione materiae è tuttavia più estesa rispetto a quella stabilita all'art. 73 LPP, ritenuto che, giusta l'art. 25a cpv. 2 LFLP, oltre agli istituti di previdenza, possono essere parte nella procedura anche gli istituti di libero passaggio (Schneider/Bruchez, La prevoyance professionnelle et le divorce, in: Le nouveau droit du divorce, Publication CEDIDAC 41, Losanna 2000, p. 253);
il matrimonio tra i coniugi __________ è stato concluso __________ 1989 e quindi anteriormente al 1° gennaio 1995;
il calcolo della prestazione d'uscita esistente al momento del matrimonio andrebbe quindi effettuato secondo l'art. 22a LFLP (Brunner, Die Berücksichtigung von Vorbezügen für Wohneigentum bei der Teilung der Austrittleistung nach Art. 122 ZGB, in: ZBJV 2000, S. 528), secondo cui
" In caso di matrimonio anteriore al 1° gennaio 1995 la prestazione d'uscita esistente al momento della celebrazione del matrimonio è calcolata sulla base di una tabella allestita dal Dipartimento federale dell'interno. Allorché un coniuge, fra la data del matrimonio e il 1° gennaio 1995, non abbia ma cambiato istituto di previdenza, l'importo accertato della sua prestazione d'uscita al momento della celebrazione del matrimonio, calcolato secondo il nuovo diritto, è nondimeno determinante per il calcolo previsto all'articolo 22 capoverso 2.
Per il calcolo, a mezzo della tabella, della prestazione d'uscita esistente al momento della celebrazione del matrimonio, sono considerati i seguenti valori:
a. la data e l'importo della prima prestazione d'uscita comunicata d'ufficio conformemente all'articolo 24; allorché una prestazione d'uscita sia scaduta fra il momento della celebrazione del matrimonio e il momento della comunicazione della prestazione d'uscita, determinanti per il calcolo sono l'importo della prestazione scaduta e la data della sua scadenza;
b. la data e l'importo dell'ultima prestazione d'entrata in un nuovo rapporto di previdenza prima della celebrazione del matrimonio; la data dell'inizio del rapporto di previdenza e il valore zero, allorché non sia nota alcuna prestazione d'entrata.
Dal valore ottenuto secondo la lettera a sono dedotti il valore calcolato secondo la lettera b e gli eventuali versamenti unici effettuati nell'intervallo, compreso l'interesse fino alla data prevista alla lettera a. La tabella indica quale parte dell'importo così calcolato vale quale prestazione d'uscita esistente al momento della celebrazione del matrimonio. All'importo risultante dalla tabella devono essere aggiunti la prestazione d'entrata dedotta conformemente alla lettera b e i versamenti unici effettuati prima della celebrazione del matrimonio, compreso l'interesse fino a questa data.
La tabella tiene conto della durata di contribuzione fra la data del versamento della prestazione d'entrata prevista al capoverso 2 lettera b e la data del versamento della prestazione d'uscita prevista al capoverso 2 lettera a, nonché della durata di matrimonio intercorsa durante questo periodo di contribuzione.
I capoversi 1 e 2 si applicano per analogia agli averi di libero passaggio acquisiti prima del 1° gennaio 1995."
tuttavia l'art. 22a LFLP presuppone l'esistenza di un'affiliazione ad un istituto di previdenza al momento del matrimonio, in caso contrario non vi è prestazione di uscita e tutto l'avere di vecchiaia va considerato accumulato durante il matrimonio (Vetterli/Keel, Die Aufteilung der beruflichen Vorsorge in der Scheidung, in: AJP 12/99, S. 1623; STCA del 12 marzo 2001 in re AV e CS, 34.00.27-28, cresciuta in giudicato);
in concreto dagli atti di causa e per ammissione di __________ medesimo non risulta che quest'ultimo fosse affiliato ad un fondo di previdenza al momento del matrimonio;
di conseguenza la prestazione di previdenza da dividere secondo la chiave di riparto stabilita dal giudice del divorzio coincide con la prestazione accumulata dalla data d'affiliazione alla Fondazione collettiva LPP della
(1. gennaio 1991, cfr. V) sino al momento del divorzio;
la prestazione d'uscita di __________ è quindi pari all'ammontare comunicato dalla Fondazione in data 3 settembre 2002 (V), al momento della crescita in giudicato della pronunzia del divorzio (Vetterli/Keel, op.cit., in AJP 12/99, S. 1620), e quindi a fr. 17'963, interessi compresi (Vetterli/Keel, op.cit., p. 1620/21);
di conseguenza, considerata la chiave di ripartizione, pari, per la ex moglie, alla metà della prestazione accumulata dall'ex marito, il credito a favore di __________ ammonta a fr. 8'981.50;
pendente lite i rispettivi patrocinatori degli ex coniugi hanno dichiarato il loro accordo al trasferimento di detto importo a favore di __________;
per applicazione analogica degli art. 3-5 LFLP stabilita all'art. 22 cpv. 1 LFLP, l'avere a cui il coniuge ha diritto deve essere di principio trasferito nella forma vincolata di prestazione di libero passaggio ai sensi della LFLP e non versato in contanti (Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce, in: SVZ 68/2000, p. 258);
l'importo dovuto deve pertanto essere accreditato o a un istituto di previdenza o su un conto di libero passaggio;
__________ dispone attualmente di un conto di libero passaggio presso la __________, sul quale dovrà essere trasferito l'importo di fr. 8'981.50.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- La prestazione d'uscita acquisita da __________ durante il matrimonio ammonta a fr. 17'963.--.
2.- E' fatto ordine alla Fondazione collettiva LPP della __________ di versare sul conto di libero passaggio no. __________presso la Banca __________ a favore di __________ l'importo di fr. 8'981.50.
3.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster