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Numero d'incarto:
39.2000.76
Data decisione, Autorità:
19.02.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
39.2000.00076
dc/gm
Lugano
19 febbraio 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
presidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
visto il ricorso del 6 ottobre 2000
interposto da
__________,
contro
la decisione del 12 settembre 2000
emanata da
Cassa cantonale assegni familiari, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di assegni di famiglia
letti ed esaminati gli atti;
vista la risposta 24 novembre 2000 della
parte convenuta;
richiamato il verbale 19 febbraio 2001 del
seguente tenore:
" in particolare
riguardo alle spese per pigione il signor __________ precisa che la cassa ha
preso atto delle spese effettive indicate dall'assicurata in sede ricorsuale ed
ha così ridotto l'importo a fr. 8'906.-. Per quel che riguarda il libretto di
risparmio, l'assicurata si impegna a fare pervenire alla Cassa documentazione
comprovante che questa sostanza non esiste più o si è ridotta. In riguardo agli
alimenti, essi sono stati ridotti da 9'600.- a 6'420.- franchi a seguito di una
decisione della Pretura di __________. Riguardo all'assegno di base, il signor
__________ precisa che l'importo di 2'396.- franchi è quello corretto. Esso
corrisponde al 52,11% di 4'598.- franchi che è l'importo pieno attribuito dalle
__________ per 2 figli. Il giudice delegato invita la Cassa a riesaminare la
decisione anche per il passato, visto che l'importo di fr. 4'392.- era comunque
errato.
Il giudice delegato
invita il signor __________ ad illustrare le modalità di calcolo di reddito da
attività dipendente. Il funzionario risponde così:
Il giudice delegato
propone di mantenere il reddito del lavoro di fr. 23'488.- anche per il 2000 e
di rivedere il calcolo per il periodo successivo.
Alla luce di questi
elementi, l'Amministrazione viene invitata a rivedere il calcolo dell'assegno
integrativo spettante a __________ a partire dal 1° agosto 2000. Le parti
accettano seduta stante questa proposta, per cui la causa verrà stralciata dai
ruoli." (cfr. Doc. _);
rilevato che la causa è divenuta di
conseguenza priva di oggetto;
viste le disposizioni della Legge di
procedura 6.4.1961;
decreta 1.
la causa è stralciata dai ruoli;
-
non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato;
-
intimazione
alle parti interessate a sensi ed effetti di legge.
Il
presidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Daniele
Cattaneo
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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