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Numero d'incarto:
39.2000.74
Data decisione, Autorità:
13.11.2000, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
39.2000.00074
dc/gm
Lugano
13 novembre 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
presidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
visto il "ricorso" del 27
settembre 2000 interposto da
__________,
contro
la "decisione" del 28 agosto
2000 emanata dalla
Cassa cantonale assegni familiari, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di assegni di famiglia
letti ed esaminati gli atti;
richiamata l'ordinanza 29 settembre 2000
con la quale il Tribunale ha assegnato alla parte convenuta il termine di rito
per presentare la risposta;
visto lo scritto della cassa del 30 ottobre
2000 del seguente tenore:
" il ricorso
interposto da __________ e __________ non contesta una formale decisione
notificata dalla Cassa e pertanto deve essere dichiarato irricevibile.
Con lo scritto del 28
agosto 2000 la Cassa ha informato l'interessato che gli assegni anticipati e
richiesti in restituzione non corrispondevano a quelli autorizzati invitandolo
a verificare e trasmettere, se del caso, la necessaria documentazione
Anziché rispondere alla
Cassa, __________ ha interposto ricorso presso codesto Tribunale.
Sulla base delle
osservazioni contenute nel ricorso del 27 settembre 2000 la Cassa ha comunque
riconosciuto il diritto agli assegni fino al 31 dicembre 2000, come richiesto
dal ricorrente (v. autorizzazione allegata)." (cfr. Doc. _);
preso atto della lettera dell'8 novembre
2000 nella quale i ricorrenti precisano:
" Con la presente
dichiarazione ritiriamo il ricorso da noi presentato in data 27 settembre 2000
in quanto riteniamo che "l'autorizzazione al versamento degli assegni per
i figli" di data 30.10.2000 annulla la "contestazione del diritto
agli assegni familiari anno 1999" di data 28.08.2000 (doc. _ del ricorso
stesso) ed al conseguente rimborso di fr. 2'196.- da parte nostra." (cfr.
Doc. _);
rilevato che la causa è divenuta priva di
oggetto;
viste le disposizioni della Legge di
procedura 6.4.61;
decreta 1.
la causa è stralciata dai ruoli;
-
non si percepiscono né
tasse né spese;
intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.
Il
presidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Daniele
Cattaneo
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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