AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 39.2000.72
Data decisione, Autorità: 17.04.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n. 39.2000.00072
rs/sc
Lugano 17 aprile 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella Sartoris
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 6 settembre 2000 di
__________,
contro
la decisione del 8 agosto 2000 emanata da
Cassa cantonale assegni familiari, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di assegni di famiglia
ritenuto, in fatto
1.1. Dal 1° febbraio 1999 __________, nubile, ha beneficiato di un assegno integrativo a favore della figlia __________, 1998, di fr. 433.-- mensili (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione).
Le è stato per contro rifiutato l'assegno di prima infanzia (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione).
Il 13 gennaio 2000 è nato il secondo figlio dell'assicurata, __________ (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione).
L'interessata, con scritto 15 febbraio 2000 ha richiesto alla Cassa cantonale per gli assegni familiari (in seguito la Cassa) il riesame dell'assegno in seguito al cambiamento della sua situazione familiare ed economica (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione).
1.2. Con due decisioni 8 agosto 2000, con effetto dal 1° giugno 2000, la Cassa ha rifiutato l'attribuzione dell'assegno integrativo e dell'assegno di prima infanzia in quanto il reddito determinante supera il limite di reddito fissato dalla Legge.
1.3. Con tempestivo ricorso 6 settembre 2000, indirizzato al TCA, l'assicurata ha impugnato la decisione dell'amministrazione relativa all'assegno di prima infanzia, precisando quanto segue:
" (…)
nel calcolo che ha portato a questa decisione compare l'importo di 14'400 franchi relativi agli assegni che il padre non mi ha mai versato.
Allego una fotocopia della convenzione da me firmata con il signor __________ in data 20 aprile 2000 da cui risulta chiaramente che gli assegni mi saranno versati solo in caso di scioglimento della comunione domestica.
Per il momento la famiglia vive del mio stipendio e come risulta dagli estratti conto che vi allego al momento della sospensione dell'assegno di prima infanzia il saldo negativo aumenta di mese in mese.
Alla luce di questi fatti chiedo un nuovo calcolo del mio reddito comprovante il mio diritto all'assegno di prima infanzia." (Doc. _)
1.4. Con risposta 14 novembre 2000 la Cassa ha proposto di respingere il gravame e ha osservato:
" (…)
Dalla documentazione agli atti sono rilevabili i seguenti elementi:
a) la ricorrente, nubile, è madre di due bambini nati nel 1998 e nel 2000;
b) il padre naturale, cittadino italiano, residente a __________, non è mai risieduto nel Canton Ticino;
c) fra i genitori è stata stipulata una convenzione per l'esercizio dell'autorità parentale congiunta in data 20 aprile 2000, approvata dalla Delegazione Tutoria nel Comune di __________ in data 13 giugno 2000;
d) la convenzione regola pure i rapporti tra le parti, diritti e doveri, sia per la durata della comunione domestica, sia nell'ipotesi del suo scioglimento.
In sede ricorsuale la signora __________ sostiene la tesi che il computo di fr. 14'400.-- non si giustificherebbe in quanto trattasi di contributo alimentare al mantenimento dei figli che il padre si sarebbe impegnato a versare solo nell'ipotesi di uno scioglimento della comunione domestica. A suo parere tale eventualità non si è prodotta e quindi ingiustificato risulta il computo di questo reddito.
Per stessa ammissione della ricorrente, da gennaio a settembre 2000, l'effettiva comunione domestica si è verificata solo in Italia con frequenza di quattro giorni ogni due settimane. Il resto del tempo, circa 22 giorni al mese, la signora ___________ vive, con i figli, presso sua madre a __________.
Dalla convenzione stipulata tra i genitori risulta che l'obbligo del mantenimento compete ad entrambi anche nell'ipotesi di una effettiva comunione domestica. Si fa rilevare che il padre ha assunto tali obblighi quando già si trovava nella situazione lavorativa attuale, con piccoli compensi saltuari e aiuti economici dai genitori.
Questa situazione ha spinto la Cassa a quantificare il sostegno economico del padre nella misura di fr. 1200.‑ mensili perché il nucleo familiare, per la maggior parte del mese non vive in comunione domestica e per il restante periodo il padre è tenuto a contribuire al mantenimento dei figli.
A titolo informativo potrebbero pure essere dati i presupposti per la richiesta dell'anticipo di alimenti da parte dell'Ufficio del sostegno sociale.
Tutto ben considerato la Cassa ritiene giustificata la riconferma della decisione, il contrario equivarrebbe a considerare il padre naturale non tenuto all'obbligo di contribuire al mantenimento dei suoi due figli." (Doc. _)
in diritto
2.1. Nella presente fattispecie è controversa la computazione degli alimenti che il padre di ___________ e __________ si è impegnato a versare nell'ipotesi in cui la comunione domestica venga sciolta (cfr. consid. 1.3.; 1.4.).
Questa circostanza ha portato l'amministrazione a sopprimere l'assegno integrativo erogato all'assicurata e rifiutare l'assegno di prima infanzia.
L'art. 24 LAF stabilisce come segue le condizioni per poter beneficiare dell'assegno integrativo:
" Il genitore domiciliato nel Cantone ha diritto all'assegno, per il figlio, se cumulativamente:
a) ha la custodia del figlio;
b) ha il domicilio nel Cantone da almeno tre anni;
c) il reddito disponibile del o dei genitori, con l'aggiunta
dell'eventuale assegno di base nonché degli eventuali obblighi
alimentari, è inferiore ai limiti minimi previsti dalla legislazione sulle
prestazioni complementari all'AVS/AI.
Se entrambi i genitori hanno la custodia del figlio, la madre ha diritto all'assegno.
Non ha diritto all'assegno il beneficiario di una prestazione complementare all'AVS/AI, se il figlio è considerato per il calcolo della prestazione."
L’art. 27 LAF prevede altresì che
" 1 L'importo dell'assegno, incluso l'eventuale assegno di base nonché gli eventuali obblighi alimentari, è pari alla differenza fra il reddito disponibile ai sensi della legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI ed i limiti minimi.
2 In ogni caso l'importo dell'assegno non può superare il limite del o dei figli per i quali l'assegno è riconosciuto.
3 L'assegno integrativo non è versato se il suo importo annuo è inferiore all'importo mensile dell'assegno di base per un figlio."
Secondo l’art. 28 cpv. 1 a 3 LAF, inoltre,
" Per l’accertamento ed il calcolo sono applicabili per analogia le disposizione della legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI.
Il reddito del lavoro è computato per intero; la sostanza computabile è considerata quale reddito nella misura di 1/15.
Il premio per l’assicurazione sociale ed obbligatoria contro le malattie a carico della famiglia è preso in considerazione nel calcolo. Le spese di cura e di malattia non sono prese in considerazioni nel calcolo.”
L’art. 33 del Regolamento LAF (Reg. LAF), adottato dal Consiglio di Stato il 5 febbraio 1997, prevede che
" Nei limiti minimi previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI non è compreso il premio dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie.”
Per la determinazione dell’importo dell’assegno vengono considerati anche i figli:
a) se non sono in formazione, fino ai 18 anni;
b) se sono in formazione, fino al termine della stessa ma al più tardi fino ai 25 anni (art. 34 Reg.LAF).
2.2. L’art. 3b della Legge federale sulle prestazioni complementari (LPC), entrato in vigore con la terza revisione della Legge il 1° gennaio 1998, e al quale rinvia l’art. 24 cpv. 1 lett. c LAF prevede che le spese riconosciute si compongono di un importo destinato alla copertura del fabbisogno vitale, per anno, pari, fino al 31 dicembre 2000, al minimo per le persone sole, a fr. 14’860.--, per i coniugi, almeno 22’290.-- franchi e per gli orfani e per i figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI, a fr. 7’830.--. Per i due primi figli si prende in considerazione la totalità dell'importo determinante, per due altri figli due terzi ciascuno (fr. 5'220.--) e per ogni altro figlio un terzo. (fr. 2'610.--).
Dal 1° gennaio 2001 il fabbisogno minimo è di fr. 15'280.--, fr. 22'920.-- rispettivamente fr. 8'050.-- (cfr. Ordinanza 01 sull'adeguamento delle prestazioni complementari all'AVS/AI del 18 settembre 2000).
Viene inoltre tenuto conto della pigione di un appartamento e delle relative spese accessorie. In caso di presentazione di un conguaglio per le spese accessorie, non si può invece tenere conto né di un pagamento di arretrati né di una richiesta di restituzione (art. 3b cpv. 1 lett. b LPC).
Per quanto riguarda l'importo computabile a titolo di pigione l'art. 5 cpv. 1 lett. b cifra 2 LPC, prevede che, i cantoni stabiliscono l'importo delle spese per pigione fino a concorrenza di un importo annuo corrispondente, fino al 31 dicembre 2000, a fr. 13'800 per coniugi e le persone con figli.
Secondo l'art. 2 della legge cantonale di applicazione a titolo di pigione si applica l'importo massimo.
Dal 1° gennaio 2001 tale importo è pari a fr. 15'000.-- (cfr. Ordinanza 01 sull'adeguamento delle prestazioni complementari all'AVS/AI del 18 settembre 2000 e decreto esecutivo concernente la legge federale sulle prestazioni ocmplementari all'AVS e all'AI del 6 dicembre 2000).
2.3. Per stabilire l’ammontare dell’assegno integrativo vanno pure computate, secondo l’art. 3b cpv. 3 LPC, le
" a) spese per il conseguimento del reddito fino a concorrenza del reddito lordo dell'attività lucrativa;
b) spese di manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari fino a concorrenza del ricavo lordo dell'immobile;
c) premi versati alle assicurazioni sociali della Confederazione, eccettuata l'assicurazione malattie;
d) …
e) pensioni alimentari versate in virtù del diritto di famiglia (cpv. 3)."
Secondo l’art. 3c cpv. 1 LPC, inoltre, i redditi di cui si deve tenere conto per il calcolo della PC e quindi dell’assegno integrativo e di prima infanzia comprendono
" b) il reddito proveniente da sostanza mobile e immobile;
c) un quindicesimo della sostanza netta oppure un decimo per i beneficiari di rendite di vecchiaia, nella misura in cui superi per persone sole 25 000 franchi, per coniugi 40 000 franchi e per orfani e figli che danno diritto a rendite per figli dell'AVS o dell'AI 15 000 franchi. Se l'immobile appartiene al beneficiario delle prestazioni complementari o a un'altra persona compresa nel calcolo della prestazione complementare e serve quale abitazione ad almeno una di queste persone, soltanto il valore dell'immobile eccedente 75 000 franchi é preso in considerazione quale sostanza;
d) le rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche, comprese le rendite dell'AVS e dell'AI;
e) le prestazioni derivanti da un contratto di vitalizio o da un'altra convenzione analoga;
f) gli assegni familiari
g) le entrate e le parti di sostanza a cui l'assicurato ha rinunciato;
h) le pensioni alimentari del diritto di famiglia."
Per quanto concerne invece il reddito del lavoro non si applicano le disposizioni della LPC, in quanto la LAF prevede in maniera autonoma la modalità di computo di questo reddito in particolare il computo globale e non ridotto di questa entrata (art. 28 cpv. 2 LAF; Messaggio relativo all’introduzione di una nuova legge sull’assegno di famiglia del 19 gennaio 1994 p. 51).
2.4. Secondo l’art. 3c cpv. 1 lett. h LPC, in vigore dal 1 gennaio 1998 e applicabile al caso di specie in virtù del rinvio di cui all’art. 28 cpv. 1 LAF, il reddito determinante comprende le pensioni alimentari del diritto di famiglia.
Per la lettera g dell'articolo succitato, inoltre, il reddito determinante comprende pure le entrate e le parti di sostanza a cui l'assicurato ha rinunciato.
In una sentenza del 9 febbraio 1999 in re B.J, cresciuta in giudicato, il TCA ha già stabilito che questa norma è applicabile anche per il calcolo degli assegni integrativi.
In materia di prestazioni complementari, vengono di principio considerati per il calcolo, solo quegli attivi che l’assicurato ha effettivamente ricevuto e di cui può disporre senza restrizioni (AHI Praxis 1995 p. 166 consid. 2a; RDAT I 1992 p. 154; RCC 1984 p. 189; Werlen, Der Anspruch auf Ergänzungsleistungen, Baden 1995, p.156/ 166; ZAK 1989 p. 238).
E' quindi rilevante il fatto che l’interessato non dispone dei mezzi necessari per far fronte ai suoi bisogni esistenziali, non il motivo che ha condotto a questa situazione (DTF 115 V 355).
Tale principio è tuttavia sottoposto a dei limiti. In particolare non è richiamabile se l’assicurato ha rinunciato a dei beni senza esserne giuridicamente obbligato e senza controprestazione adeguata, oppure dispone di un diritto a determinate entrate o a una determinata sostanza, ma non ne fa uso o non fa valere le sue pretese (RCC 1989 p. 350 consid. 3b; 1988 p. 275 consid. 2b) o se, per motivi di cui è responsabile, non esercita, per lo meno a tempo parziale, un’attività lucrativa ammissibile (AHI Praxis 1995 p. 166 consid. 2a; Pratique VSI 1994 p. 225 consid. 3a; RCC 1992 p. 348; DTF 115 V 353 consid. 5c).
In questi casi la giurisprudenza considera che vi è una rinuncia a sostanza ai sensi dell’art. 3 cpv. 1 lett. f LPC in vigore fino al 31 dicembre 1997 (RDAT I 1994 p. 189 consid. 3a; RCC 1989 p. 350 consid. 3b). Questa giurisprudenza dev’essere applicata anche in virtù del nuovo diritto. L’art. 3c cpv. 1 lett. g LPC prevede infatti che i redditi determinanti comprendono anche le entrate e le parti di sostanza cui l’assicurato ha rinunciato.
Di regola la giurisprudenza si è limitata a riconoscere l’applicabilità del citato articolo, se la rinuncia è avvenuta senza obbligo legale e senza controprestazione adeguata. Ha infatti ribadito più volte che il sistema delle prestazioni complementari non offre la possibilità di procedere ad un controllo dello stile di vita dell’assicurato e di chiedersi se in passato il richiedente ha vissuto al di sotto o al di sopra della normalità (AHI Praxis 1995 p. 167 consid. 2b; Carigiet, Ergänzungsleistungen, Zurigo 1995, p. 120).
Secondo la giurisprudenza del TFA, inoltre, al coniuge avente diritto a pensioni alimentari vanno computate le prestazioni convenute con l’altro coniuge e non quelle effettivamente versate, finché la loro irrecuperabilità non può essere obiettivamente stabilita. L'irrecuperabilità delle pensioni alimentari dovute può essere ammessa, di regola, quando sono state esaurite tutte le possibilità giuridiche per il loro recupero (DTF 120 V 443 consid. 2; Pratique VSI 1995 p. 52; RCC 1991 pag. 145 consid. 2c, RCC 1988 pag. 275-276; Direttive UFAS sulle prestazioni complementari, cifra 2130). Questo è in particolare il caso quando la moglie ha intrapreso infruttuosamente procedure civili o penali oppure procedimenti esecutivi (SVR 1996 EL Nr. 20 p. 59 consid. 4; SVR 1994 EL Nr. 1 p. 1 consid. 3b; RCC 1992 p. 272).
Il rigore di questa giurisprudenza è però stato mitigato dall'Alta corte federale in due sentenze del 24 e 31 marzo 1992. In quest'occasione il TFA ha ammesso che il carattere di irrecuperabilità può essere ammesso anche in assenza di qualsiasi intervento giuridico, se si può chiaramente comprovare che il debitore di alimenti non è in grado di mantenere i suoi obblighi. Questa prova può essere fornita in particolare per mezzo di attestati ufficiali (emanati ad esempio dalle autorità esecutive o fiscali), relative al reddito e alla sostanza del debitore di alimenti (SVR 1996 EL Nr. 20 p. 60 consid. 4; Pratique VSI 1995 p. 53; RCC 1992 pag. 271 consid. 2, RCC 1992 pag. 275 consid. 2).
2.5. La nozione di pensioni alimentari versate in virtù del diritto di famiglia si definisce in generale secondo le norme del Codice civile svizzero (cfr. DTF 100 V 50; SZS 2000 pag. 536).
Secondo costante giurisprudenza del TFA il diritto di famiglia è una premessa per il diritto delle assicurazioni sociali e dunque è preminente, ad eccezione del caso in cui esistano altri regolamenti (cfr. DTF 126 V 155; DTF 126 V 87-88; DTF 121 V 128; DTF 124 V 64; SZS 2000 pag. 536).
Per quanto concerne l'onere di mantenimento dei figli da parte dei genitori si deve, perciò, fare riferimento alle relative disposizioni del CC (cfr. SZS 2000 pag. 536).
L'obbligo di mantenimento di un figlio deve essere assunto in primo luogo dai genitori nel senso giuridico. Il mantenimento adeguato di un bambino discende dai suoi diritti fondamentali (P. Meier/M. Stettler, Droit civil VII/2, Les effets de la filiation, art. 270 a 327 CC, Friborgo 1998, n. 482 e 489).
Per il diritto civile l'obbligo di mantenimento esiste allorché vi è tra genitore e figlio un vincolo di filiazione. Dal profilo giuridico tra la madre e il figlio il rapporto di filiazione sorge con la nascita. Fra il padre e il figlio, per contro, risulta dal matrimonio con la madre o è stabilito per riconoscimento o per sentenza del giudice o infine sorge con l'adozione (cfr. art. 252 CC).
Il mantenimento è regolato, nei suoi principi e nelle sue modalità, dagli articoli 276 a 294 CC.
L'art. 276 CC prevede:
" 1 I genitori devono provvedere al mantenimento del figlio, incluse le spese di educazione e formazione e delle misure prese a sua tutela.
2 Il mantenimento consiste nella cura e nell'educazione, ovvero, se il figlio non è sotto la custodia dei genitori, in prestazioni pecuniarie.
3 i genitori sono liberati dall'obbligo di mantenimento nella misura in cui si possa ragionevolmente pretendere che il figlio vi provveda da sé con il provento del suo lavoro o con altri mezzi."
Durante il matrimonio, i genitori sopportano le spese del mantenimento del figlio secondo le disposizioni del diritto matrimoniale (cfr. art. 278 cpv. 1 CC). In tal caso si applicano dunque gli art. 159 cpv. 2 e 163 CC, secondo i quali i coniugi si obbligano a cooperare alla prosperità dell'unione ed a provvedere in comune, ciascuno nella misura delle sue forze, al debito mantenimento della prole.
Nel caso in cui uno dei coniugi non adempie i suoi doveri familiari o se i genitori sono in disaccordo circa i loro rispettivi contributi per i bisogni della famiglia, gli art. 172 e 173 CC permettono di richiedere al giudice di prendere delle misure di protezione dell'unione coniugale. Il giudice potrà così richiamare i coniugi ai loro doveri e cercare di conciliarli; ad istanza di un coniuge, stabilirà inoltre i contributi pecuniari per il mantenimento della famiglia o la somma destinata a quello che provvede al governo della casa o alla cura della prole (cfr. P. Meier/M. Stettler,op. cit., n. 490).
Quando la vita comune è sospesa a seguito di separazione legale o di divorzio la cura e l'educazione sono assunte dal genitore titolare della custodia, mentre l'altro genitore è debitore di prestazioni pecuniarie fissate nella procedura giudiziaria (cfr. art. 276 cpv. 2; art. 176 cpv. 3; art. 137 cpv. 2 e art. 133 CC).
Il contributo per il mantenimento deve essere commisurato ai bisogni del figlio, alla situazione sociale e alle possibilità dei genitori, e tener conto inoltre della sostanza e dei redditi del figlio, come pure della partecipazione del genitore che non ha la custodia del figlio alle cure di costui (cfr. art. 285 cpv. 1; 133 cpv. 1; F. Werro, Concubinage, mariage et démariage, Berna 2000, n. 940 segg.; P. Meier/M. Stettler, op. cit., n. 491).
Se i genitori non sono mai stati uniti in matrimonio, il titolare dell'autorità parentale e della custodia (in generale la madre, cfr. art. 298 cpv. 1 CC) fornisce le cure e l'educazione, l'altro genitore degli alimenti (cfr. art. 276 cpv. 2 CC) fissati in una convenzione (cfr. art. 287 cpv. 1 CC) o in una sentenza (cfr. art. 280 cpv. 3 e art. 279 CC).
Ciò vale sia nel caso in cui i genitori vivano separati, sia in caso di convivenza. Infatti il genitore che vive con il figlio, ma che non ha l'autorità parentale, non ha nemmeno la custodia, essendo quest'ultima una possibile, ma non automatica, conseguenza della prima (cfr. Berner Kommentar, Berna 1997, n. 89 segg. ad art. 276 CC; C. Hegnauer, Grundriss des Kindesrechts und das übrigen Verwandtschaftsrechts, Berna 1999, pag. 194-195).
Con la modifica del CC relativa al diritto del divorzio, entrata in vigore il 1° gennaio 2000, è stata tuttavia introdotta, per i genitori divorziati o che rinunciano a unirsi in matrimonio, la possibilità di richiedere di mantenere o di farsi attribuire l'autorità parentale congiunta, a condizione, in particolare, che sottopongano al giudice per omologazione, rispettivamente all'autorità tutoria per approvazione, una convenzione che stabilisca la loro partecipazione alla cura del figlio e fissi le spese del suo mantenimento (cfr. art. 133 cpv. 3 e art. 298a CC; P. Meier/M. Stettler, op. cit., n. 493).
2.6. Ai sensi della LAF, a differenza delle assicurazioni sociali federali che non parificano la convivenza al matrimonio, è sufficiente la convivenza per beneficiare degli assegni integrativi e di prima infanzia come famiglia biparentale. Inoltre il termine genitore deve essere inteso nel senso più ampio possibile (cfr. STCA del 26 gennaio 2001 nella causa B.P.; STCA del 24 luglio 2000 nella causa A.I.; STCA del 15 aprile 1996 nella causa M.M.).
Dal rapporto di maggioranza della Commissione della gestione del 23 maggio 1996 sul messaggio relativo alla nuova LAF risulta infatti quanto segue:
" La Commissione della gestione ha posto l'accento anche sull'art. 33 cpv. 3 del disegno di legge (messaggio) che recita: "I conviventi sono equiparati ai coniugi."
Su richiesta della sottocommissione, il Servizio giuridico dell'IAS ha rilasciato un parere in merito all'interpretazione di questo capoverso.
In effetti, come si può rilevare l'art. 33 LAF prevede che l'assegno di prima infanzia venga riconosciuto anche ai conviventi: nel disegno di legge non esiste una norma analoga per l'assegno integrativo, ciò che sembra quindi lasciar supporre - a prima vista - che quest'ultimo debba essere ammesso soltanto per i coniugi. Vi è da chiedersi se questa interpretazione sia corretta e sostenibile dal punto di vista giuridico, nonché opportuna dal profilo sociale.
Tra le condizioni per l'ottenimento dell'assegno integrativo e per l'ottenimento di quello di prima infanzia vi sono alcune differenze rilevanti; di seguito le più importanti:
quale/i esso è riconosciuto (art. 27 cpv. 2 dis LAF allegato al presente rapporto); per l'API questo plafond non esiste: vi potrebbero quindi essere situazioni nelle quali viene erogato un API mensile di un importo rilevante;
Lo scopo dei due assegni, ossia quello di garantire un reddito minimo completivo per il figlio (per l'AI), risp. per la famiglia (per l'API), in caso di condizioni economiche modeste (cfr. messaggio, pag. 8) è quindi, nella sostanza, analogo: vi è quindi da chiedersi se sia giuridicamente corretto limitare il diritto all'assegno integrativo ai soli coniugi, con l'esclusione dei conviventi.
Secondo l'avviso del servizio giuridico dell'IAS, la questione deve essere risolta negativamente e i due tipi di assegno riconosciuti in entrambe le varianti (matrimonio o convivenza), in caso di situazione economica modesta. Ritenuto che il disegno LAF intende essere innovativo, esso dovrebbe esserlo anche nel riconoscere - e non penalizzare - le nuove forme di aggregazione domestica diverse dal matrimonio (cfr. messaggio, pag. 10).
Riconoscere il diritto a qualsiasi forma di assegno di famiglia unicamente all'interno di un nucleo familiare in senso tradizionale, che origina cioè da una situazione giuridicamente codificata (il matrimonio), sembrerebbe semplificare le cose: i genitori che vivono con il figlio hanno diritto all'assegno per lo stesso figlio. Si dimentica però che già all'interno dell'istituto matrimoniale vi sono forme di disgregazione quali, ad esempio, la separazione o il divorzio: sarebbe dunque corretto riconoscere - a parità di condizioni economiche - alla madre separata il diritto all'assegno integrativo e negarlo alla madre che convive?
In sostanza, entrambi gli assegni (integrativo e di prima infanzia) dovrebbero essere garantiti, indipendentemente dal genere di aggregazione domestica che i genitori hanno adottato.
Il cpv. 3 dell'art. 33 LAF deve pertanto essere stralciato in quanto giuridicamente insostenibile e socialmente inopportuno.
11.3 Il concetto di "genitore"
Secondo il Servizio giuridico dell'IAS, l'accento deve essere posto non tanto sul genere di aggregazione (matrimonio), risp. disgregazione domestica (divorzio, convivenza), ma piuttosto sul concetto di genitore, così come inteso dal disegno di legge. L'art. 2 del disegno LAF prevede che il titolare del diritto all'assegno sia il genitore naturale, adottivo o affiliante.
Per il diritto civile è necessario che vi sia - tra genitore e figlio - un vincolo di filiazione.
Dal profilo giuridico per la madre il rapporto di filiazione sorge automaticamente con la nascita ("mater semper certa est"), indipendentemente dal fatto che ella sia o meno sposata, o tramite adozione.
Fra padre e figlio il vincolo di filiazione risulta invece - secondo il Codice civile svizzero - dal matrimonio con la madre, per riconoscimento, per sentenza giudiziale o ancora tramite adozione. Con l'accezione "genitore naturale" il disegno di legge intende quindi quel genitore che ha con il figlio un rapporto di tipo sia biologico che sociale, che deriva, per la madre dalla nascita e per il padre dal matrimonio con la madre, dal riconoscimento o da una sentenza giudiziale; per il genitore adottivo il disegno di legge richiama invece il concetto di adozione illustrato più sopra.
Se il campo di applicazione della legge fosse limitato al genitore naturale, al genitore adottivo o al genitore affiliante il rischio potrebbe essere quello di disattendere delle possibili realtà, erogando quindi l'assegno integrativo o di prima infanzia laddove il diritto non dovrebbe sussistere.
Ipotizziamo in effetti la seguente situazione per l'assegno di prima infanzia: la madre è casalinga, rispettivamente ha un'attività lucrativa che non supera il 50%; il convivente è il padre biologico, ma non ha un vincolo di filiazione in senso giuridico; ai sensi della legge (così come esposta nel disegno) egli non può essere considerato genitore. Nella determinazione del diritto all'assegno il convivente non deve quindi essere preso in considerazione. Nel caso in cui questo convivente eserciti un'attività lucrativa con un reddito molto elevato, lo stesso non potrebbe essere considerato nella determinazione del diritto all'assegno (egli non è infatti "genitore" ai sensi della legge, in quanto non ha un vincolo di filiazione in senso giuridico); la madre riceverebbe quindi un assegno al quale non avrebbe, in realtà, diritto.
Per coprire realtà di questo e altro genere, il servizio giuridico dell'IAS ritiene opportuno introdurre nel disegno di legge il termine di "genitore biologico", intendendo con ciò quel genitore che, de facto, è il padre del bambino (il problema si pone in effetti in pratica soltanto per il padre e non per la madre, giacché "mater semper certa est"), ma, de jure, non ha un vincolo di filiazione in senso giuridico. Nel regolamento di applicazione dovranno poi essere definite le modalità di accertamento di questo vincolo di paternità.
Richiamandosi al concetto di "genitore", (pur ammettendo che il disegno LAF allarga il campo di applicazione al "genitore" affiliante, che in senso stretto non è un vero e proprio genitore, né biologico, né naturale, né adottivo: cfr. art. 294 CCS), il disegno di legge non necessita di distinguere le varie forme di aggregazione domestica per fissare il diritto all'assegno integrativo o di prima infanzia: tale diritto dovrà essere determinato tenendo conto dell'esistenza del rapporto genitore/figlio, indipendentemente dal genere di convivenza che i genitori hanno adottato (la sottolineatura è nostra)".
La volontà del legislatore è poi stata ancorata all'art. 2 cpv. 2 LAF, secondo cui
" È considerato genitore dalla legge il genitore naturale, adottivo, affiliante e biologico"
Va ancora ricordato che dal profilo del diritto civile per differenziare il concubinato da altre forme di relazione interpersonale è essenziale il presupposto della convivenza (cfr. Frank/Girsberger/Vogt u.a., Die eheähnliche Gemeinschaft [Konkubinat] im schweizerischen Recht, Zürich 1984, 30; SJZ 1997 nr. 20, pag. 40). Comunque "convivenza e "concubinato" non si identificano già per il fatto che una coabitazione (o convivenza) non presuppone una comunità di vita, tanto meno durevole o di carattere esclusivo, né denota elementi di comunione spirituale, materiale o economica, com'è invece il caso del concubinato (cfr. DTF 118 II 235; I CCA, sentenza del 6 novembre 2000 nella causa G.B. c. A.F.).
Per determinare se è data la comunione domestica di due persone, delle temporanee separazioni per motivi professionali o per altre cause sono ininfluenti, finché dalla volontà e dal comportamento delle parti si denota che esiste una conduzione comune della vita nella forma di un rapporto duraturo a due. Trascorrere semplicemente il tempo libero insieme, effettuare viaggi di vacanza o visitarsi vicendevolmente non è tuttavia sufficiente. Avere un'economia domestica comune significa pure, in linea di principio, gestire insieme una cassa comune ("wirtschaften aus einem Topf", cfr. SJZ 1997 Nr. 20 pag. 400).
2.7. Nell'evenienza concreta ____________ ha allacciato una relazione affettiva con ____________ dal 1995 (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione).
Il 27 luglio 1998 dall'unione è nata la figlia ___________ e il 13 gennaio 2000 è nato il figlio ___________.
Tale relazione perdura tutt'oggi.
L'assicurata è domiciliata a __________ e fino al mese di luglio 2000 era alle dipendenze quale assistente presso l'Archivio dell'____________ di _____________ al 50% (cfr. doc. da _ agli atti dell'amministrazione). In seguito si è iscritta in disoccupazione (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione).
Il padre dei bambini è, per contro, domiciliato in Italia a __________ - _________ e sta effettuando la pratica legale a __________ presso uno studio di avvocatura senza percepire alcun salario (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione).
ha riconosciuto la figlia ___________, nel mese di agosto 1998 davanti all'Ufficiale di stato civile di ___________ e rispettivamente il 24 marzo 2000 dinanzi all'Ufficiale di stato civile di _________ il figlio _________ (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione).
Con risoluzione 13 giugno 2000 la delegazione tutoria di _________ ha approvato le due convenzioni concluse da ____________ e da _____________ il 20 aprile 2000 alfine di ottenere l'autorità parentale congiunta (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione).
La convenzione relativa a ____________ prevede:
" (…)
Situazione familiare:
__________, nata a __________ Svizzera il 19 gennaio 1970 e __________, nato a ___________ il 19 luglio 1964, intrattengono una relazione sentimentale dal luglio 1995 e attualmente abitano (parzialmente in Italia e in Svizzera) in comunione domestica, unitamente alla figlia ___________, nata a _________ il 27 luglio 1998.
__________ lavora a tempo parziale quale archivista presso l'Archivio dell'____________ di ___________ e percepisce uno stipendio di Fr. 2333,35 mensili.
__________ sta completando lo svolgimento della pratica professionale per conseguire la qualifica di Avvocato presso lo studio __________ di _________ e percepisce piccoli compensi saltuari, vivendo prevalentemente con il sostegno economico dei suoi genitori.
I genitori desiderano esercitare congiuntamente l'autorità parentale sulla piccola ___________ e a questo scopo sottopongono all'autorità tutoria la seguente convenzione per l'approvazione, conformemente all'art. 298a cpv. 1nCCS:
CONVENZIONE
Tra
e
In merito a cure, mantenimento e relazioni personali con la figlia _____________.
Premesso che _____________ ha riconosciuto la figlia __________ con atto pubblico avanti I'ufficiale dello stato civile di ___________, nell'agosto del 1998.
I genitori non coniugati eserciteranno insieme l'autorità parentale, sottoscrivendo quanto segue:
‑ ____________ e ___________ esercitano in comune l'autorità parentale sulla figlia ___________. Essa vive in comunione domestica con i genitori ed è accudita prevalentemente dalla madre. I genitori provvedono in comune all'educazione della figlia e al suo mantenimento: si accordano sulle decisioni della vita quotidiana e su quelle d'importanza fondamentale relative alle cure mediche, alla scolarizzazione e alle scelte educative; si accordano sulla ripartizione delle spese di mantenimento, tenuto conto della loro partecipazione alle sue cure ed educazione.
‑ I genitori e la figlia trascorrono insieme le vacanze.
‑ Il padre partecipa attivamente alla vita della figlia e in particolare si occupa di lei nei casi in cui la madre deve assentarsi per motivi gravi.
‑ I genitori esercitano congiuntamente l'autorità parentale ma la madre avrà la custodia sulla figlia.
‑ Modalità e partecipazione alle cure ed educazione della figlia saranno stabilite al momento dello scioglimento della comunione domestica, tenuto conto della situazione oggettiva di ciascun genitore.
‑ Considerando il sereno sviluppo della minore, il diritto di visita viene stabilito di comune accordo tra i genitori. In caso di conflitto al padre è riconosciuto il seguente diritto di visita minimo da esercitare unitamente al fratello, nel proprio luogo di residenza: tra il primo e il terzo anno di età, un giorno alla settimana, Natale, Pasqua e compleanno alternativamente. A partire dal quarto anno di età un fine settimana ogni 15 giorni, dal venerdì sera a domenica sera; due settimane di vacanza durante l'anno; Natale, Pasqua e compleanno alternativamente.
‑ In caso di disaccordo insanabile relativo al diritto di visita o a questioni inerenti l'educazione, i genitori si impegnano a rivolgersi all'autorità tutoria del luogo di domicilio della minore.
Tenuto conto della situazione economica personale, __________ si impegna a versare per la figlia un contributo di mantenimento pari a Fr. 600.‑ mensili dal momento dello .scioglimento della comunione domestica fino al compimento del sesto anno di età. In seguito verrà ripresentata una nuova convenzione per la successiva fascia d'età.
‑ ___________, inoltre, si impegna a far valere o a provvedere direttamente al pagamento di spese legali o contrattuali per la figlia, nella misura in cui la madre non vi provveda personalmente.
‑ In caso di spese di mantenimento straordinarie, i genitori si accordano sulla rispettiva partecipazione ai costi." (Doc. _)
Per quanto concerne __________, è stata pattuita una convenzione dall'identico tenore (cfr. doc. _).
2.8. Si tratta dunque di stabilire, dal profilo della LAF, se siamo in presenza di una famiglia biparentale con due figli (nel qual caso si tratterebbe ancora di fissare il reddito di ___________) o di una famiglia monoparentale con due figli (per i quali __________ deve versare un contributo alimentare).
Dalle due convenzioni emerge che l'assicurata e il padre dei suoi figli hanno dichiarato di abitare in comunione domestica parzialmente in Italia e in Svizzera.
Va, di conseguenza, appurato se si può effettivamente ritenere che i genitori di ____________ e __________ convivono.
In caso contrario, infatti, secondo i termini degli accordi approvati dalla delegazione tutoria ____________ deve versare per ogni figlio fr. 600.-- mensili fino al compimento del sesto anno di età (in seguito dovrà essere presentata una nuova convenzione che modifichi il quantum del contributo alimentare).
Secondo la costante giurisprudenza del TFA, l'autorità giudicante deve limitare l'esame del caso alla situazione effettiva che si presenta all'epoca in cui è stata resa la decisione impugnata (fra le tante: DTF 121 V 102; STFA del 6 dicembre 1991 in re R.C., pag. 5, non pubblicata; RCC 1989 pag. 123 consid. 3b; DTF 116 V 248 consid. 1a; DTF 112 V 93 consid. 3; DTF 109 V 179 consid. 1; DTF107 V 5 consid. 4a; DTF 105 V 141 consid. 1b), ritenuto che fatti verificatisi ulteriormente possono imporsi quali elementi di accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa (STFA 17 febbraio 1994 in re F.P., non pubblicata, STFA 5 gennaio 1993 in re W. Schw., non pubblicata; STFA 1° marzo 1993 in re V.F., non pubblicata).
Eccezionalmente, il giudice può anche tener conto, per motivi d'economia procedurale, dei fatti intervenuti posteriormente, a condizione che questi ultimi siano stabiliti in modo sufficientemente preciso (RCC 1980 pag. 263) e siano suscettibili di influenzare il giudizio (RCC 1989 pag. 123 consid. 3b, RCC 1974 pag. 192 consid. 4, RCC 1970 pag. 582 consid. 3; STCA 10 gennaio 1996 nella causa G.R. consid. 2.6.).
Nel caso di specie, benché la ricorrente e ____________ abbiano asserito nelle due convenzioni del 20 aprile 2000 di abitare in comunione domestica parzialmente in Italia e in Svizzera (cfr. consid. 2.8.), l'assicurata medesima, in una lettera del 1° novembre 2000 indirizzata alla Cassa, ha precisato:
" (…)
con la presente vorrei cercare di spiegare cosa si voleva intendere per economia domestica nella convenzione da me firmata con il signor _________ in data 20 aprile 2000.
Abbiamo cercato di dare una definizione che sarà forse esatta più avanti nel tempo ma che adesso calza male con la situazione particolare che stiamo vivendo. Parlando di economia domestica si pensa da un lato ad una residenza comune della famiglia e dall'altro a delle entrate finanziarie.
Nella nostra situazione si ha:
Una convivenza saltuaria, io ed i bambini viviamo prevalentemente con mia madre a ___________, in quanto prima lavoravo a ___________ ed ora sono iscritta alla disoccupazione e frequento un corso serale a _________, il signor _________ risiede a _________ sul Lago __________ e lavora a __________. La nostra convivenza effettiva, quando cioè ci troviamo tutti sotto lo stesso tetto si realizza solo a _________, ed ha avuto per il periodo da gennaio a settembre 2000 una frequenza di quattro giorni ogni due settimane.
Le uniche entrate finanziarie sono costituite dal mio reddito che mi serve per vivere con i miei figli, mentre il signor _________ è mantenuto dai suoi genitori." (Doc. _)
Da questo scritto emerge chiaramente che i genitori di _________ e _________ hanno due residenze separate e trascorrono insieme unicamente qualche giorno al mese, ma non regolarmente tutti i fine settimana. Gli incontri avvengono inoltre solamente in Italia.
Il padre dei bambini, per di più, non partecipa in alcun modo al mantenimento dei figli, né della compagna (cfr. pure consid. 1.3.), la quale anche quando è in visita in Italia provvede al sostentamento suo e dei bambini (cfr. doc. _ e estratti mensili della _______________ allegati).
Anche le cure e l'educazione prodigate da ___________ ai figli sono verosimilmente alquanto limitate, in quanto egli trascorre solo un'esigua parte del suo tempo libero con loro.
Va pure segnalato che nel mese di febbraio 1999, quando l'assicurata ha compilato il formulario relativo alla richiesta per assegni di famiglia ha espressamente dichiarato di non vivere in concubinato (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione).
Pertanto, a mente del TCA, attualmente l'assicurata e ___________ non hanno un'economia domestica comune, come peraltro ammesso dalla ricorrente stessa (cfr. doc. _ a agli atti dell'amministrazione).
In simili condizioni correttamente la Cassa ha computato nel calcolo relativo all'assegno integrativo il fabbisogno vitale di una famiglia monoparentale composta dall'assicurata e dai due figli.
Poiché la decisione impugnata è stata emessa nel 2000 alla presente vertenza si applicano i limiti citati validi fino al 31 dicembre 2000, che sono stati adeguati dal 1° gennaio 2001 (cfr. consid. 2.3.). Pertanto il fabbisogno vitale annuo della famiglia della ricorrente ammonta a fr. 30'520.--, come indicato nella decisione impugnata.
Inoltre secondo i termini della legge (cfr. art. 301 cpv. 3 e 298a CC, consid. 2.6.) e delle convenzioni (cfr. consid. 2.7.), i genitori di __________ e di __________ hanno sì l'autorità parentale congiunta nei confronti dei due figli, ma solo la madre ne ha la custodia vivendo in comunione domestica con loro.
Il padre ha quindi un obbligo di mantenimento nei confronti dei figli che si traduce nel dover versare degli alimenti pecuniari (cfr. art. 276 cpv. 2 CC). L'importo stabilito nelle convenzioni corrisponde a fr. 600.-- mensili per figlio fino al compimento del 6° anno di vita (cfr. consid. 2.7.).
2.9. L'assicurata ha dichiarato che provvede al sostentamento dei figli unicamente attingendo al proprio reddito (cfr. consid. 1.3.; doc. _).
Nonostante sia cosciente che non si tratta in casu di una vera e propria convivenza (cfr. lettera del 1° novembre 2000 di ____________ alla Cassa, consid. 2.8.), non ha mai preteso da ____________ gli alimenti per i propri bambini.
Questo comportamento, sulla base della legge e della giurisprudenza (cfr. art. 3c cpv. 1 lett. h, consid. 2.5.), deve essere interpretato come una rinuncia a delle entrate a cui essa ha diritto.
Va ricordato che la procedura in materia di assicurazioni sociali è retta dal principio inquisitorio (Untersuchungsgrundsatz, SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; AHI Praxis 1994 pag. 212; DTF 117 V 263; DTF 117 V 282). E’ dunque compito del giudice chiarire d’ufficio in modo corretto e completo i fatti giuridicamente rilevanti.
Questo principio non è tuttavia incondizionato, ma trova il suo correlato nell’obbligo delle parti di collaborare (RAMI 1994 pag. 211; AHI Praxis pag. 212; DLA 1992 pag. 113; DTF 117 V 261; DTF 116 V 26 consid. 3c; DTF 115 V 142 consid. 8a; DTF 114 V 234 consid. 5a; DTF 110 V 52 consid. 4a; Meyer, “Die Rechtspflege in der Sozialversicherung” in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989 pag. 12; Spira, “Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure cantonale” in Recueil de jurisprudence Neuchâteloise (RJN) 1984 pag. 16; Kurmann, “Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege in erster Instanz” in Luzerner Rechtsseminar 1986, Sozialversicherungsrecht, Referat XII, pag. 5 ss.)
Questo obbligo comprende in particolare quello di motivare le pretese di cui le parti si avvalgono e quello di apportare, nella misura in cui può essere ragionevolmente richiesto da loro, le prove dettate dalla natura della vertenza o dai fatti invocati: in difetto di ciò esse rischiano di dover sopportare le conseguenze dell’assenza di prove (SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; RAMI 1993 pag. 158-159 consid. 3a; DTF 117 V 264 consid. 3b; SZS 1989 pag. 92; DTF 115 V 113; G. Beati, “Relazioni tra diritto civile ... “ in relazioni tra diritto civile e assicurazioni sociali, Lugano 1993, pag. 1 seg. (3)).
Su questi aspetti, cfr. in particolare: J. L. DUC, “Les assurances sociales en Suisse”, Losanna 1995, pag. 827-828 e TH. Locher, “Grundriss des Sozialversicherungsrecht” Berna 1997, pag. 339-341 il quale rileva che “besondere Bedeutung hat die Mitwirkungspflicht dann, wenn der Sachverhalt ohne Mitwirkung der betroffenen Person gar nicht (weiter) erstellt werden kann”.
In merito al principio inquisitorio e all'obbligo delle parti di collaborare vedi pure le STFA del 5 giugno 2000 nella causa V.P. contro UAI e TCA, I 76/00 Ws, consid. 3a, pag. 5 e dell'8 novembre 1999 nella causa G.H. contro CCC e TCA, H 74/99 Ws, consid. 5d, pag. 8; DTF 122 V 157, consid. 1a, pag. 158 e i rinvii ivi contenuti; DTF 121 V 204, consid. 6c, pag. 210; DLA 1999 N. 35, pag. 207, consid. 3 e DLA 1996/1997, Nr. 17, pag. 83, consid. 2a.
Va osservato che l'avv. __________, titolare dello studio legale dove il padre dei bambini sta compiendo la pratica professionale, il 27 ottobre 2000, ha attestato che ____________ non riceve alcun compenso (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione) e che quest'ultimo ha puntualizzato che non ottenendo nessun reddito non presenta, in Italia, alcuna dichiarazione dei redditi (cfr. doc. _).
Di conseguenza, ci si deve chiedere se gli alimenti dovuti sono da considerare oggettivamente irrecuperabili (cfr. consid. 2.5.).
Tuttavia nelle convenzioni del 20 aprile 2000 il padre dei figli dell'assicurata ha asserito di percepire dei piccoli compensi saltuari (cfr. consid. 2.7.; doc. _ agli atti dell'amministrazione). Inoltre nulla ha dichiarato riguardo alla sua eventuale sostanza, nonostante gli sia stato richiesto dalla Cassa, tramite l'interessata (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione).
Mancando delle attestazioni ufficiali che comprovino la reale impossibilità economica del padre di far fronte al suo obbligo di mantenimento, questo Tribunale applicando l'abituale principio della probabilità preponderante (cfr. STFA del 22 agosto 2000 nella causa K.B., C 116/00; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P.S., H 407/99; STFA del 23 dicembre 1999 in re A.F., C 341/98 Ws, consid. 3, pag., 6; STFA 6 aprile 1994 in re E.P.; SZS 1993 pag. 106 consid. 3a; RCC 1986 pag. 202 consid. 2c, RCC 1984 pag. 468 consid. 3b, RCC 1983 pag. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, "Die Rechtspflege in der Sozialversicherung", in Basler Juristische Metteilungen (BJM) 1989 pag. 31-32; Scartazzini, "Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale", Basilea 1991, pag. 63), deve concludere che non è dimostrata l'irrecuperabilità obiettiva degli alimenti (cfr. consid. 2.5.; in particolare Pratique VSI 1995 pag. 51 segg.)
Gli alimenti di fr. 1'200.-- mensili, corrispondenti a fr. 14'400.-- annui per i due figli, devono dunque essere computati nel calcolo dell'assegno integrativo, come correttamente effettuato dalla Cassa.
Giova, infine, rilevare che ____________ ai sensi dell'art. 287 CC ha il diritto, di richiedere, nell'ipotesi in cui le condizioni del caso siano adempiute, la modifica dei contributi per il mantenimento stabiliti contrattualmente.
2.10. Nella decisione impugnata la Cassa ha computato a titolo di assegni di base l'importo di fr. 4'392.-- che corrisponde alla somma annuale di due assegni di base interi di fr. 183.-- mensili ciascuno (cfr. art. 16 LAF).
Tuttavia l'assicurata lavorava presso l'__________di _________ al 50% e riceveva la metà dell'importo dell'assegno di base per ciascun figlio (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione).
Pertanto la Cassa ha ritenuto a torto nel conteggio due assegni di base interi.
Va, tuttavia, rilevato che tale errore non influisce sul risultato del calcolo, visto che in ogni caso i redditi disponibili della ricorrente superano il fabbisogno.
2.11. Va infine segnalato che l'assicurata ha dichiarato, il 1° novembre 2000, di essere iscritta in disoccupazione (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione).
Di conseguenza la Cassa dovrà esaminare se esistono i presupposti per una modifica della decisione a partire dalla data dell'annuncio in disoccupazione giusta gli art. 29 LAF e 35 Reg.LAF.
In simili condizioni il TCA non può che confermare la decisione emanata dalla Cassa.
L'incarto va trasmesso all'amministrazione affinché valuti l'eventuale modifica del provvedimento a decorrere dal percepimento da parte dell'assicurata delle indennità giornaliere dell'assicurazione contro la disoccupazione.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso è respinto.
2.- L'incarto è trasmesso alla Cassa cantonale per gli assegni familiari, affinché accerti se la decisione concernente l'assegno integrativo sia da modificare a partire dall'iscrizione in disoccupazione dell'assicurata.
3.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4.- Intimazione alle parti.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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