AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 39.2000.69
Data decisione, Autorità: 26.01.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n. 39.2000.00069
FP/DC/sc
Lugano 26 gennaio 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice
Francesca Pozzi
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 4 settembre 2000 di
__________,
contro
la decisione del 7 agosto 2000 emanata da
Cassa cantonale assegni familiari, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di assegni di famiglia
ritenuto, in fatto
1.1. Con istanza 12 maggio 2000 __________, domiciliato a __________, marito di __________ e padre di __________, nato nel 1999, ha chiesto l'erogazione di un assegno integrativo e di un assegno di prima infanzia (doc. _).
Con due decisioni 7 agosto 2000 la Cassa cantonale per gli assegni familiari ha respinto entrambe le richieste dell'assicurato precisando che il reddito determinante supera il limite annuo fissato dalla legge per l'assegnazione degli assegni di famiglia (doc. 17 e 18).
1.2. Con tempestivo ricorso 4 settembre 2000 i coniugi __________ hanno impugnato le decisioni emesse dalla Cassa, chiedendo al TCA l'erogazione degli assegni familiari richiesti. Essi hanno così motivato il ricorso:
" (...)
la tabella di calcolo allegata, alla voce "sostanza, n. 200" è riportato un avere di Fr. 4070. Questo importo, non è una sostanza di risparmio, ma bensì l'accredito mensile.
Pensando che questa cifra possa aver indotto all'errore, chiediamo il riesame del nostro caso". (Doc. I).
1.3. Con risposta 19 settembre 2000 la Cassa ha proposto di respingere il ricorso con le seguenti motivazioni:
" Con la contestata decisione la Cassa cantonale assegni familiari ha respinto il riconoscimento dell'assegno integrativo in quanto i calcoli effettuati indicano che i ricorrenti dispongono di redditi superiori al fabbisogno di una famiglia di tre persone secondo la regolamentazione vigente.
Mediante ricorso l'assicurata postula il riconoscimento dell'assegno presumendo che il rifiuto sia collegabile al computo di un capitale di fr. 4'070.--.
Il ricorso non è accoglibile.
Dalla lettura del ricorso si evince che i ricorrenti non hanno correttamente interpretato il calcolo effettuato dalla Cassa.
E' sfuggito loro che il computo di fr. 4'070.-- non incide minimamente sul diritto essendo completamente ammortizzato dalla franchigia di fr. 55'000.--.
La Cassa, visto le considerazioni ricorsuali, si dichiara d'accordo per lo stralcio di questo capitale che ha quale sola conseguenza di azzerare pure la posta degli interessi quantificati a fr. 52.-- all'anno. Questa rettifica non muta il risultato finale perché i redditi vanno corretti a fr. 48'305.-- e rimangono superiori ai fr. 48'184.-- del fabbisogno totale.
A titolo abbondanziale la Cassa ricorda di aver riconosciuto fr. 1'600.- di spese per il conseguimento del reddito riguardanti le spese di trasporto e di non aver potuto per contro riconoscere le spese di doppia economia domestica per la ragione che il pasto preso sul posto di lavoro non provoca maggiori spese rispetto alla quota di fr. 8.-- contenuta nel fabbisogno vitale del marito." (Doc. III)
1.4. Le parti hanno di seguito rinunciato a produrre ulteriori mezzi di prova sulla cui possibilità il TCA le ha avvertite in data 22 settembre 2000 (doc. IV).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni sociali (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa D.C.).
Nel merito
2.2. Oggetto del contendere è l'assegnazione di un assegno integrativo e di uno di prima infanzia. Pendente causa la Cassa ha dato parzialmente seguito alle richieste dell'assicurato annullando l'importo di fr. 4'070.-- alla voce "libretti di risparmio e di deposito" - ammontare peraltro già ammortizzato dalla franchigia di fr. 55'000.-- - e gli interessi su tale importo pari a fr. 52.--. La modifica non ha comunque influito sull'esito della decisione (cfr. doc. III).
Secondo l'art. 24 LAF
" Il genitore domiciliato nel Cantone ha diritto all'assegno (integrativo), a) per il figlio, se cumulativamente:
b) ha la custodia del figlio;
c) ha il domicilio nel Cantone da almeno tre anni;
d) il reddito disponibile del o dei genitori, con l'aggiunta
dell'eventuale assegno di base nonché degli eventuali obblighi
alimentari, è inferiore ai limiti minimi previsti dalla legislazione sulle
prestazioni complementari all'AVS/AI.
Se entrambi i genitori hanno la custodia del figlio, la madre ha diritto all'assegno.
Non ha diritto all'assegno il beneficiario di una prestazione complementare all'AVS/AI, se il figlio è considerato per il calcolo della prestazione."
L’art. 27 LAF prevede altresì che
" 1 L'importo dell'assegno, incluso l'eventuale assegno di base nonché gli eventuali obblighi alimentari, è pari alla differenza fra il reddito disponibile ai sensi della legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI ed i limiti minimi.
2 In ogni caso l'importo dell'assegno non può superare il limite del o dei figli per i quali l'assegno è riconosciuto.
3 L'assegno integrativo non è versato se il suo importo annuo è inferiore all'importo mensile dell'assegno di base per un figlio."
Secondo l’art. 28 cpv. 1 a 3 LAF, inoltre,
" Per l’accertamento ed il calcolo sono applicabili per analogia le disposizione della legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI.
Il reddito del lavoro è computato per intero; la sostanza computabile è considerata quale reddito nella misura di 1/15.
Il premio per l’assicurazione sociale ed obbligatoria contro le malattie a carico della famiglia è preso in considerazione nel calcolo. Le spese di cura e di malattia non sono prese in considerazioni nel calcolo.”
L’art. 33 del Regolamento LAF (Reg. LAF), adottato dal Consiglio di Stato il 5 febbraio 1997, prevede che
" Nei limiti minimi previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI non è compreso il premio dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie."
Per la determinazione dell’importo dell’assegno vengono considerati anche i figli:
a) se non sono in formazione, fino ai 18 anni;
b) se sono in formazione, fino al termine della stessa ma al più tardi fino ai 25 anni (art. 34 RegLAF).
2.3. L’assegno di prima infanzia è regolato agli art. 31 seg. LAF.
L’art. 32 LAF prevede in particolare che
" 1 I genitori domiciliati nel Cantone hanno diritto all'assegno, per il figlio, se cumulativamente:
a) hanno il domicilio nel Cantone da almeno tre anni;
b) uno dei genitori non esercita nessuna attività lucrativa oppure ne esercita una che non supera il 50% per dedicarsi alla cura del figlio;
c) il reddito disponibile dei genitori, inclusi gli eventuali assegni di cui il nucleo familiare beneficia in virtù della legge, é inferiore ai limiti posti dall'art. 24 cpv. 1 lett. c).
Al genitore che non esercita un'attività lucrativa o ne esercita una solo a tempo parziale, senza giustificati motivi, é computabile un reddito ipotetico, pari al guadagno di un'attività a tempo pieno, da lui esigibile.
Il reddito ipotetico minimo é pari al doppio del limite minimo per persona sola secondo la legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI.
Il diritto all'assegno sorge il primo giorno del mese in cui sono soddisfatte le condizioni legali, ma al più presto il primo giorno del mese in cui nasce il figlio.
Il diritto all'assegno si estingue:
a) alla fine del mese in cui il genitore inizia un'attività lucrativa con un grado di occupazione superiore al 50%;
b) quando il genitore affida il figlio alle cure di una terza persona per più di mezza giornata sull'arco di un giorno;
c) al più tardi alla fine del mese in cui il figlio compie i tre anni di età."
Da quanto esposto all’art. 32 lett. c LAF, che richiama l’art. 24 cpv. 1 lett. c LAF, emerge che il calcolo per stabilire il diritto all’assegno di prima infanzia corrisponde a quello relativo all’assegno integrativo.
L’art. 35 LAF prevede inoltre che:
" L'importo dell'assegno, incluso l'eventuale assegno di base e l'assegno integrativo nonché gli eventuali obblighi alimentari, è pari alla differenza fra il reddito disponibile ai sensi della legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI ed il limite legale minimo previsto all'art. 24 cpv. 1 lett. c).
In ogni caso, l'importo dell'assegno non può superare il quadruplo dell'importo minimo annuo della rendita di vecchiaia ai sensi della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia ed i superstiti.
L'assegno di prima infanzia non è versato se il suo importo annuo è inferiore all'importo mensile dell'assegno di base per un figlio."
Secondo il cpv. 1 dell'art. 35 LAF, l'assegno di prima infanzia è complementare ad un eventuale assegno di base e ad uno integrativo.
Per l’art. 36 LAF
" Per l'accertamento ed il calcolo sono applicabili per analogia le disposizioni della legislazione federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI).
Il reddito del lavoro è computato per intero; la sostanza computabile è considerata quale reddito nella misura di 1/15.
Il premio per l'assicurazione sociale ed obbligatoria contro le malattie a carico della famiglia è preso in considerazione nel calcolo. Le spese di cura e di malattia non sono prese in considerazione nel calcolo."
2.4. A proposito dell’ammontare del fabbisogno si rileva che l’art. 3b della legge federale sulle prestazioni complementari (LPC), entrato in vigore con la terza revisione della Legge il 1° gennaio 1998, e al quale rinvia l’art. 24 cpv. 1 lett. c LAF prevede che, per le persone che non vivono durevolmente o per un lungo periodo in un istituto o in un ospedale (persone che vivono a casa), le spese riconosciute si compongono di un importo destinato alla copertura del fabbisogno vitale, per anno, pari al minimo per le persone sole, a fr. 14’860, per i coniugi, almeno 22’290 franchi e per gli orfani e per i figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI, a fr. 7’830. Per i due primi figli si prende in considerazione la totalità dell'importo determinante, per due altri figli due terzi ciascuno (fr. 5'220.--) e per ogni altro figlio un terzo. (fr. 2'610.--).
(Questi importi dal 1° gennaio 2001 ammontano a fr. 15'280.--, fr. 22'920.--, fr. 8050.--, fr. 5368.-- e fr. 2684.--).
Viene inoltre tenuto conto della pigione di un appartamento e delle relative spese accessorie. In caso di presentazione di un conguaglio per le spese accessorie, non si può invece tenere conto né di un pagamento di arretrati né di una richiesta di restituzione (art. 3b cpv. 1 lett. b LPC).
Per quanto riguarda l'importo computabile a titolo di pigione l'art. 5 cpv. 1 lett. b cifra 2 LPC, prevede che, i cantoni stabiliscono l'importo delle spese per pigione fino a concorrenza di un importo annuo di fr. 13'800 per coniugi e le persone con figli (fr. 15'000.-- dal 1° gennaio 2001).
Secondo l'art. 2 della legge cantonale di applicazione a titolo di pigione si applica l'importo massimo.
2.5. In concreto quindi il fabbisogno vitale della famiglia _________, formata dal padre, dalla madre e dal figlio ________, nel 2000 era pari a fr. 30'120.-- come indicato dalla Cassa.
La pigione, comprensiva delle spese accessorie, pagata mensilmente dai ricorrenti ammonta a fr. 1'269.-- (cfr. doc. 1). Il canone annuo era pertanto di fr. 15'228.--. Poiché le spese di locazione effettive erano superiori al massimo riconosciuto fino al 31 dicembre 2000, la Cassa ha correttamente computato l'importo di fr. 13'800.-- quali spese per pigione annuale.
2.6. Per stabilire l’ammontare dell’assegno integrativo vanno pure computate, secondo l’art. 3b cpv. 3 LPC, le
" a) spese per il conseguimento del reddito fino a concorrenza del reddito lordo dell'attività lucrativa;
b) spese di manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari fino a concorrenza del ricavo lordo dell'immobile;
c) premi versati alle assicurazioni sociali della Confederazione, eccettuata l'assicurazione malattie;
d) importo forfetario annuo per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. L'importo forfetario deve corrispondere al premio medio cantonale per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (compresa la copertura infortuni);
e) pensioni alimentari versate in virtù del diritto di famiglia (cpv. 3)."
Secondo l’art. 3c cpv. 1 LPC, inoltre, i redditi di cui si deve tenere conto per il calcolo della PC e quindi dell’assegno integrativo e di prima infanzia comprendono
" b) il reddito proveniente da sostanza mobile e immobile;
c) un quindicesimo della sostanza netta oppure un decimo per i beneficiari di rendite di vecchiaia, nella misura in cui superi per persone sole 25 000 franchi, per coniugi 40 000 franchi e per orfani e figli che danno diritto a rendite per figli dell'AVS o dell'AI 15 000 franchi. Se l'immobile appartiene al beneficiario delle prestazioni complementari o a un'altra persona compresa nel calcolo della prestazione complementare e serve quale abitazione ad almeno una di queste persone, soltanto il valore dell'immobile eccedente 75 000 franchi é preso in considerazione quale sostanza;
d) le rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche, comprese le rendite dell'AVS e dell'AI;
e) le prestazioni derivanti da un contratto di vitalizio o da un'altra convenzione analoga;
f) gli assegni familiari
g) le entrate e le parti di sostanza a cui l'assicurato ha rinunciato;
h) le pensioni alimentari del diritto di famiglia."
Per quanto concerne invece il reddito del lavoro non si applicano le disposizioni della LPC, in quanto la LAF prevede in maniera autonoma la modalità di computo di questo reddito in particolare il computo globale e non ridotto di questa entrata (art. 28 cpv. 2 LAF; Messaggio relativo all’introduzione di una nuova legge sull’assegno di famiglia del 19 gennaio 1994 p. 51).
2.7. Per quanto attiene alle modalità di computo del premio per l’assicurazione malattia, si rileva che la Cassa ha agito conformemente alle disposizioni della LAF e del relativo regolamento.
Come indicato al consid. 2.2., ai fini del calcolo della PC viene computato unicamente il premio relativo all’assicurazione obbligatoria contro le malattie a carico della famiglia e quindi l’assicurazione sociale secondo la LAMal (art. 28 cpv. 3 LAF e 33 RegLAF).
Gli eventuali premi che concernono le prestazioni complementari alla LAMal non vengono per contro computati (cfr. Rapporto di maggioranza del 23 maggio 1996 p. 36).
Inoltre, per quanto riguarda la modalità di calcolo dei premi dell'assicurazione malattia, la LAF non rinvia alla LPC. Quindi, per questo costo, i criteri di computo di tale legge, che si fonda sul premio medio cantonale, non sono rilevanti per il calcolo degli assegni familiari.
Infine va evidenziato che è computabile il premio netto e meglio va tenuto conto di eventuali sussidi erogati agli interessati. L’art. 28 cpv. 2 LAF precisa infatti che va tenuto conto del premio per l’assicurazione sociale ed obbligatoria contro le malattie a carico della famiglia (cfr. in proposito il rapporto di maggioranza della commissione della gestione del 23 maggio 1996 p. 36).
La Cassa ha pertanto correttamente precisato che il premio netto computabile è pari a fr. 4'264.-- (fr. 146.40 premio mensile per il padre, fr. 149.40 premio mensile per la madre, fr. 59.50 premio mensile per il figlio; cfr. doc. 3, 4 e 5), non essendo la famiglia al beneficio di sussidi.
2.8. Per quanto attiene l'ammontare del saldo del conto corrente, il TCA rileva che al 12 maggio 2000 il saldo del conto privato del signor _________ ammontava a fr. 4'070.50 (cfr. doc. 9). Nelle decisioni querelate la Cassa ha computato tale importo alla sostanza (doc. 17 e 18). A seguito della censura dei ricorrenti - secondo cui il saldo del conto costituirebbe il reddito mensile (cfr. doc. I) - la Cassa, in risposta, ha stralciato l'importo contestato (doc. III). La rettifica ha avuto tuttavia come sola conseguenza l'azzeramento degli interessi di fr. 52.-- e quindi una diminuzione del reddito in tal misura. Infatti, considerando che la famiglia __________ è composta dai genitori e dal figlio, e che quindi la sostanza inferiore a fr. 55'000.-- non viene considerata (cfr. art. 3c cpv. 1 LPC), la Cassa in risposta ha a giusto titolo ricordato che, anche se si fosse computato l'importo di fr. 4'070.--, il risultato finale non sarebbe cambiato poiché già nelle decisioni querelate (cfr. Doc. A) non era stata computata nessuna sostanza (cfr. art. 3c cpv. 1 lett. c LPC). La censura dei ricorrenti va pertanto respinta.
2.9. Secondo l'art. 23 cpv. 1 e 2 OPC AVS-AI, applicabile anche all'accertamento e al calcolo degli assegni di famiglia in virtù del rinvio di cui all'art. 28 cpv. 1 LAF, di regola per il conteggio della prestazione complementare sono determinanti il reddito ottenuto nel corso dell'anno civile precedente e lo stato della sostanza al 1° gennaio dell'anno per cui è assegnata la prestazione. Per gli assicurati di cui la sostanza e il reddito da considerare ai sensi della legge federale possono essere stabiliti servendosi di una tassazione fiscale, gli organi esecutivi cantonali sono autorizzati a ritenere, come periodo di calcolo, quello su cui si basa l'ultima tassazione fiscale, se nel frattempo non è subentrata nessuna modifica della situazione economica dell'assicurato.
Giusta il cpv. 4 dell'art. 23 OPC se la persona che pretende una prestazione complementare annua può rendere plausibile nella domanda che durante il periodo per cui essa chiede la prestazione i suoi redditi determinanti saranno notevolmente inferiori a quelli da lei ottenuti nel corso del periodo di calcolo conformemente ai capoversi 1 o 2, occorre fondarsi sui redditi probabili determinanti, convertiti in redditi annui, e sulla sostanza esistente al momento in cui sorge il diritto alla prestazione (cfr. pure Direttive UFAS sulle prestazioni complementari all'AVS/AI, cifra 7004).
In concreto, l'assicurato lavora alle dipendenze della __________ SA di __________. Nel 1999 egli ha percepito un salario netto di fr. 47'709.25 (doc. 7). Il reddito netto conseguito nel primo quadrimestre del 2000 è di fr. 14'527.55; di conseguenza, il reddito annuale dell'assicurato per il 2000 - tredicesima compresa - sarà verosimilmente di fr. 47'449.43 (doc. 7).
In simili condizioni, dev'essere applicata la regola generale enunciata all'art. 23 cpv. 1 OPC AVS/AI. Determinante ai fini del calcolo dell'assegno integrativo erogato all'assicurato è quindi il reddito conseguito nell'anno precedente la sua richiesta di assegni familiari, ovverosia nel 1999, come considerato dalla Cassa (cfr. doc. 17, 18 e III).
L'amministrazione ha dunque correttamente ritenuto il reddito al netto dei contributi sociali conseguito dal ricorrente, che corrisponde a fr. 47'709.25 annui, tredicesima compresa. Tale importo deve esere sommato agli assegni di base percepiti dai coniugi __________ per il figlio ___________ (cfr. art. 16 LAF: fr. 183.-- mensili), il cui ammontare annuo è di fr. 2'196.--.
2.10. Secondo l'art. 3 cpv. 4 lett. a LPC dal reddito sono dedotte le spese per il suo conseguimento, fino a concorrenza del reddito lordo dell'attività lucrativa.
L’art. 11a OPC precisa inoltre che
" il reddito annuo di un’attività lucrativa è calcolato deducendo dal reddito lordo le spese per il conseguimento del reddito, debitamente comprovate, e i contributi dovuti alle assicurazioni sociali obbligatorie prelevati sul reddito.”
Secondo la giurisprudenza le spese per il conseguimento del reddito sono costituite dai costi insorti in relazione con l'esercizio di una professione e che sono direttamente legate alla realizzazione del reddito lordo o alla sua conservazione. Le spese che non sono in relazione con il conseguimento di un reddito o che hanno solo un rapporto indiretto con tale realizzazione non sono considerate tali (STFA dell'11 dicembre 1997 in re T. I; DTF 111 V 128; DTF 108 V 221 consid. 3b; RCC 1990 p. 127 consid. 3a).
A titolo di spese per il conseguimento del reddito si possono dedurre le spese supplementari dovute al fatto di dover consumare i pasti fuori casa (RCC 1980 p. 138 consid. 3b; 1968 p. 113; A. Rumo Jungo, Bundesgesetz über Ergänzungsleistungen, Serie: Rechtssprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherugsrecht, Zurigo 1994, p. 52).
Costituiscono spese per il conseguimento del reddito anche i costi per le trasferte (“Fahrspesen”; RCC 1980 p. 125, 127, 128 consid. 3c). A questo titolo possono essere dedotte le spese per l’utilizzo di un mezzo pubblico. I costi di un autoveicolo entrano in linea di conto se non vi sono mezzi pubblici a disposizione oppure l’utilizzo non è ammissibile, ad esempio, per la lontananza della prossima fermata (RCC 1980 p. 125, 127, 128 consid. 3c; A. Rumo Jungo, op. cit., p. 52 e 53).
Nel Canton Ticino, per accertare la deducibilità delle spese di trasferta l'autorità fiscale si fonda sul decreto esecutivo del Consiglio di Stato del 27 ottobre 1998 (RDAT II 1993 no. s6t p. 401).
Secondo l'art. 2 del citato decreto esecutivo
" il contribuente con attività lucrativa dipendente può dedurre le spese necessarie al conseguimento del proprio reddito che sono in rapporto di causalità diretta con quest’ultimo”
Per l’art. 3 cpv. 1 lett. a
" sono considerate spese di trasporto quelle causate al contribuente per trasferirsi dal luogo di domicilio a quello in cui lavora. Le relative deduzioni sono stabilite come segue:
a) per l’uso dei mezzi di trasporto pubblici: la spesa effettiva”
Eccezionalmente, se nessun mezzo pubblico é a disposizione o se il contribuente non può servirsene (es. infermità, distanza notevole dalla più vicina fermata, orario sfavorevole, ecc.) é ammessa una deduzione fino a 35 cts. il km per le motociclette (cilindrata oltre 50 cmc, targa di controllo con fondo bianco) e fino a 60 cts. il km per le automobili” (cpv. 2).
La deduzione per il tragitto di andata e ritorno a mezzogiorno non può in ogni caso superare quella massima ammessa per i pasti consumati fuori casa (fr. 13.-- al giorno o fr. 2800.-- l'anno; cpv. 3)."
Secondo l’art. 4
" sono considerate spese supplementari per doppia economia domestica quelle causate al contribuente quando non può consumare un pasto principale al proprio domicilio. La relativa deduzione é ammessa se il luogo di lavoro é a notevole distanza da quello di domicilio oppure quanto, per le condizioni imposte dall'attività professionale, la pausa per i pasti é tale da non permettere al contribuente di rientrare a domicilio”.
La deduzione é stabilita come segue:
a) se il contribuente rientra ogni giorno a domicilio, per ogni pasto principale consumato fuori casa: fr. 13.-- il giorno o fr. 2800.-- l'anno se i pasti di mezzogiorno sono consumati regolarmente fuori casa;
b) se il contribuente soggiorna al luogo di lavoro durante i giorni lavorativi ma rientra regolarmente al proprio domicilio fiscale il fine settimana, per ogni pasto consumato fuori casa: fr. 13.--, vale a dire fr. 26.-- il giorno o fr. 5600.-- l'anno se le medesime circostanze sussistono tutto l'anno."
(cfr. art. 25 cpv. 1 lett. c LT, RDAT II 1992, no. 12t p. 198).
Oltre alla lunghezza del percorso entrano in considerazione anche altri motivi: per esempio orari irregolari di lavoro, ragioni di salute, pausa breve che non consente il rientro a casa (RDAT II 1992 no. 12t p. 198).
Secondo la prassi della Camera di diritto tributario del Tribunale di appello la citata deduzione può essere negata solo se la pausa di mezzogiorno é di durata sufficiente da consentire il viaggio di andata e ritorno dal posto di lavoro al domicilio con una sosta di una certa durata per prendere il pasto. La deduzione é negata se il contribuente ha la possibilità di optare per un orario che gli permette di pranzare a casa (RTT 1987 p. 645). Tipico é il caso dei contribuenti che beneficiano dell'orario flessibile e che per motivi personali optano per una breve pausa che non consente loro di rientrare al domicilio per la pausa di mezzogiorno. Una sosta di mezz'ora non é sufficiente.
In genere se le spese di trasferta sono deducibili in ragione della lontananza del posto di lavoro, lo sono anche quelle per il pasto fuori casa, in quanto il criterio per concedere la deduzione per pasti presi fuori casa é identico (Sentenza del TA no. 360 del 22.11.89 in re S.). Se, tuttavia, accordando la deduzione delle spese di trasferta per la pausa di mezzodì, é data la possibilità di avere almeno un'ora per consumare il pasto la deduzione non é concessa (Sentenza del TA no. 47 del 20.2.85).
Nella fattispecie la Cassa ha dedotto quali spese di trasferta fr. 1'600.-- annui. L'amministrazione non ha invece dedotto spese supplementari di doppia economia domestica (doc. III). I ricorrenti non hanno contestato l'ammontare delle spese riconosciute per il conseguimento del reddito. Essi non hanno allegato ulteriori documenti, né comprovato di dover far fronte a delle spese supplementari, benché sia stata data loro la possibilità (doc. IV). L'operato della Cassa deve pertanto essere approvato.
2.11. Alla luce di quanto esposto occorre concludere che il calcolo effettuato dalla Cassa è incensurabile e, poiché dalla differenza tra il fabbisogno della famiglia ___________ di fr. 48'184.-- e il reddito disponibile - rettificato in sede di risposta - di fr. 48'305.-- si ottiene un'eccedenza pari a fr. 121.--, ai ricorrenti non può di conseguenza essere erogato un assegno integrativo e/o uno di prima infanzia a favore del figlio ___________.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é respinto.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Intimazione alle parti.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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