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Numero d'incarto:
39.2000.63
Data decisione, Autorità:
15.01.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
39.2000.00063-64
dc/gm
Lugano
15 gennaio 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
presidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
visti i ricorsi del 25 agosto 2000 interposti
da
__________,
contro
le decisioni del 7 agosto 2000 emanate da
Cassa cantonale assegni familiari, 6501 Bellinzona
in materia di assegni di famiglia
letti ed esaminati gli atti;
richiamata l'ordinanza 28 agosto 2000 con
la quale il Tribunale ha assegnato alla parte convenuta il termine di rito per
presentare la risposta;
vista la lettera 21 novembre 2000 della ricorrente
al TCA, del seguente tenore:
" in risposta alle
ultime decisioni evase da parte dell'istituto delle assicurazioni sociali di
Bellinzona, con la presente vi informo come segue.
L'assegno integrativo, mi
è stato di nuovo interamente riconosciuto in Fr. 470.-- mensili come in
precedenza.
Per quanto riguarda
l'assegno di prima infanzia, lo stesso è stato riconsiderato in Fr. 102.--
mensili al posto di Fr. 267.-- mensili come in precedenza.
Nonostante le
innumerevoli discussioni intercorse tra noi telefonicamente, sinceramente resto
tuttora con un pizzico di perplessità sulle giustificazioni a me esposte e per
me incomprensibili.
Comunque onde poter
chiudere definitivamente la questione in causa, accetto queste conclusioni e vi
inoltro il ritiro dei ricorsi citati a margine.
Vogliate cortesemente
prendere atto di quanto scritto e nel contempo gradite i miei più distinti
saluti." (Doc. _);
rilevato che la causa è divenuta priva di
oggetto;
viste le disposizioni della Legge di
procedura 6.4.61;
decreta 1.
le cause sono stralciate dai ruoli;
-
non si percepiscono né
tasse né spese;
intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.
Il
presidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Daniele
Cattaneo
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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