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Numero d'incarto:
39.2000.62
Data decisione, Autorità:
19.02.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
39.2000.00062
dc/gm
Lugano
19 febbraio 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
presidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
visto il ricorso del 12 agosto 2000
interposto da
__________,
contro
la decisione del 8 agosto 2000 emanata da
Cassa cantonale assegni familiari, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di assegni di famiglia
letti ed esaminati gli atti;
vista la risposta 5 settembre 2000
presentata dalla parte convenuta;
richiamato il verbale 19 febbraio 2001 del
seguente tenore:
" Il signor __________
precisa le modalità di calcolo, in particolare la questione relativa alla Cassa
malati, all'affitto (che pur essendo aumentato, ha potuto essere conteggiato
solo entro i limiti massimi consentiti dalla legge) e il fatto che la signora
ha conseguito un reddito di fr. 4'800.- dal lavoro. Il signor __________
precisa pure che a partire dal 1.10.2000 l'assegno verrà elevato a fr. 404.-
mensili, e a fr. 852.- a partire dal 1.1.2001.
Preso atto di queste spiegazioni del giudice
delegato, l'assicurata dichiara di ritirare il ricorso.
Il signor __________
precisa che per il futuro, il salario del marito è di fr. 42'674.- (paga
conseguita durante l'anno: 39'295.80 di reddito netto + 3'378.96 di
tredicesima) + 4'800 salario della moglie= 47'474.-." (cfr. Doc. _);
rilevato che la causa è divenuta priva di
oggetto;
viste le disposizioni della Legge di
procedura 6.4.61;
decreta 1.
la causa è stralciata dai ruoli;
-
non si percepiscono né
tasse né spese;
intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.
Il
presidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Daniele
Cattaneo
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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