AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 34.2002.16
Data decisione, Autorità: 24.03.2003, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n. 34.2002.00016
fc/cd
Lugano 24 marzo 2003
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sulla petizione del 29 marzo 2002 di
__________,
nei confronti
Pensionskasse __________,
in materia di previdenza professionale
ritenuto, in fatto
1.1. __________, nata nel 1947 (doc. _), residente a __________ (I), ha svolto attività lavorativa in Svizzera alle dipendenze __________, sede di __________, dal 1. settembre 1970 al 28 febbraio 1991, dopodiché è rientrata in Italia.
All'uscita, l'istituto di previdenza della datrice di lavoro presso il quale __________ era assicurata per la previdenza professionale a far tempo dal 1. settembre 1971 (doc. _), la Cassa Pensioni __________ (già Cassa pensione dei __________), le ha versato una prestazione di libero passaggio di fr. 23'886.40 (doc. _).
1.2. Con petizione del 29 marzo 2002 , ritenendo la somma ricevuta nel 1991 dalla Cassa Pensioni dell' di gran lunga inferiore alle sue aspettative, soprattutto in rapporto a quanto liquidato ad altre colleghe dopo il 1995, ha chiesto al TCA di "valutare l'operato della Cassa". (I)
1.3. Con risposta del 24 aprile 2002 la Cassa Pensioni dell'__________, ribadita la correttezza della prestazione di libero passaggio versata all'attrice, ha affermato:
" (…)
La Signora __________ è stata assicurata presso la nostra Cassa Pensioni dal 1.9.1971 al 28.2.1991. Allora la nostra Cassa Pensioni era una Cassa con sistema di primato delle prestazioni. In conformità al regolamento vigente al momento dell'uscita (art. 4.6), le prestazioni sono stati calcolate come segue:
Contributi del lavoratore CHF 13'992.00
Contributi del datore di lavoro 60% di 16'490.70 CHF 9'894.40
Prestazioni di uscita CHF 23'886.40
In allegato troverà una panoramica dei contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro, una copia del tesserino d'assicurazione per gli anni dal 1971 al 1984, i conti dettagliati dal
1985 al 1991 nonché il Regolamento della Cassa Pensioni dell'__________ in tre copie." (cfr. doc. _)
1.4. Con scritto del 10 maggio 2002 l'attrice si è sostanzialmente riconfermata sulle proprie posizioni ritenendo che la prestazione versatale sarebbe inspiegabilmente e largamente inferiore a quella percepita da alcune sue colleghe di lavoro in situazioni paragonabili. A suo dire, sarebbe stata vittima di una disparità di trattamento meritevole di ulteriore accertamento. (V)
1.5. Prendendo posizione sullo scritto dell'attrice, la convenuta, in data 6 giugno 2002, si è così espressa:
" (…)
Nel frattempo abbiamo esaminato i dossier relativi alla Signora __________ e alla Signora __________.
La Signora __________ è entrata nella nostra Cassa Pensioni il
1° marzo 1977 e ne fa tuttora parte. Nel marzo 1997 ha chiesto e ottenuto un prelievo anticipato nel quadro della promozione della proprietà d'abitazione. L'importo versato, tuttavia, non corrisponde a CHF 80'000.00 come indicato dalla Signora __________.
L'uscita della Signora __________ dalla nostra Cassa Pensioni ha avuto luogo il 30 giugno 1996.
Dato che in data 1.1.1995 è entrata in vigore la legge sul libero passaggio, le prestazioni di uscita e il prelievo anticipato per la promozione della proprietà d'abitazione si fondano su altre basi di calcolo rispetto al momento dell'uscita della Signora __________ del 28 febbraio 1991 dalla Cassa Pensioni.
A partire dal 1.1.1996, inoltre, abbiamo apportato una modifica al regolamento della nostra Cassa Pensioni. La Cassa è passata dal sistema del primato delle prestazioni al sistema dei primato dei contributi. Contemporaneamente è venuta a cadere la deduzione del coordinamento.
Per i motivi elencati, il calcolo delle prestazioni di uscita della Signora __________ e della Signora __________ si basa su altre premesse.
II confronto con il calcolo delle prestazioni d'uscita della Signora __________ del 28 febbraio 1991 non è pertanto accettabile."
(cfr. doc. _)
1.6. Con lettera del 20 giugno 2002 __________ ha sostanzialmente ribadito proprie allegazioni argomentando tra l'altro come segue:
" (…)
In effetti, quanto sostenuto e dichiarato dalla Cassa non risulta attendibile ne accettabile sia nel merito che nel metodo. Forse che l'anno 95 risulta essere una sorta di spartiacque da ultimo giudizio universale che divide in due fasce ben distinte: da un lato (come la sott.) i lavoratori liquidati con una somma veramente irrisoria (23.886,40 Franchi come prestazioni d'uscita per la sott. dopo ben
quasi 20 Anni di lavoro !), dall'altra i lavoratori che a parità di retribuzione ricevono dalla Cassa cifre enormemente superiori?.
Inoltre andrebbe ancora considerata la fatidica data
dell'1.1.96, all'orchè la Cassa Pensioni dell'__________ avrebbe avuto l'autonoma iniziativa di apportare una modifica al proprio regolamento (sarà certamente stata una decisione indispensabile, inderogabile e di vitale importanza se il risultato è stato quello di concedere prestazioni d'uscita estremamente superiori a quanto ricevuto dalla sott. soltanto pochi anni prima !. ) E' peraltro impensabile che tutto questo possa venire a giustificare una diversità di trattamento talmente abissale.
Per quanto attiene poi le conclusioni della Cassa - " ......il calcolo delle prestazioni di uscita della Signora __________ e della Signora __________ si basa su altre premesse. Il confronto con il calcolo delle prestazioni d'uscita della Signora __________ del 28 febbraio 1991 non è pertanto accettabile" -, se esiste qualcosa di veramente inaccettabile, ingiustificabile e assurdo è proprio questa diversità di trattamento fra le colleghe e la sott., disparità che la Cassa vorrebbe tentare di giustificare evitando però di comunicarne la reale entità non fornendo le cifre esatte relative alle prestazioni d'uscita delle colleghe (poiché si tratta di una differenza dell'ordine di diverse decine di migliaia di franchi, forse che la Cassa ha qualche remora o pudore ?)."
(cfr. doc. _)
1.7. Il TCA ha proceduto ad alcuni accertamenti, segnatamente chiedendo alla Cassa pensioni convenuta di produrre l'estratto del conto individuale dell'assicurata così come di fornire ulteriori ragguagli. Le relative risultanze sono state notificate all'attrice, la quale con una lettera del 4 settembre 2002 ha nuovamente ribadito le proprie perplessità sull'ammontare della prestazione ricevuta dalla convenuta, con specifico riferimento alla differenza rispetto alle somme erogate alle sue ex colleghe di lavoro.
in diritto
2.1. Oggetto del presente contendere è l'ammontare della prestazione di libero passaggio spettante a __________ a seguito dello scioglimento del rapporto di lavoro con l’__________ e l'uscita dall'omonima Cassa pensioni. L'attrice ritiene in effetti che la prestazione di fr. 23'886.40 che le è stata riconosciuta nel 1991 sia troppo esigua.
2.2. In data 1. gennaio 1995 è entrata in vigore la nuova legge federale sul libero passaggio integrale (LFLP), che ha introdotto, tra l’altro, l’istituto del libero passaggio integrale (cfr. art. 15 LFLP; F. Schöbi, Das Bundesgesetz über die Freizügigkeit in der beruflichen Alters- Hinterlassenen, - und Invalidenvorsorge, AJP 12/94 p. 1501).
Secondo la disposizione transitoria di cui all’art. 27 cpv. 1 LFLP
" le prestazioni d’entrata e d’uscita sono fissate in base al diritto vigente al momento dell’affiliazione ad un istituto di previdenza o dell’uscita da un istituto”.
Dagli atti emerge che l’assicurata ha lasciato il posto di lavoro il 20 febbraio 1991; l'uscita dall'istituto di previdenza cui era affiliata, la Cassa pensioni dell'__________, è quindi da situare alla medesima data. Tornano pertanto applicabili le disposizioni sul libero passaggio di cui alla Legge federale sulla previdenza professionale (art. 27-29 LPP), in vigore fino al 31 dicembre 1994 e quindi al momento dell'uscita dall'istituto di previdenza (cfr. SVR 1995 BVG Nr. 39, consid. 3a; Bollettino della previdenza professionale edito dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali n. 32, pag. 3; cfr. anche SZS 2002 pag. 263).
2.3 La LPP prevede, tra le altre prestazioni, il versamento della prestazione di libero passaggio (art. 27 cpv. 1 LPP nella sua versione in vigore sino al 31 dicembre 1994). Quest’ultima garantisce all’assicurato, alla cessazione del rapporto di lavoro, il mantenimento della protezione previdenziale secondo la LPP. L’assicurato ha diritto a tale prestazione se il rapporto di lavoro è sciolto prima che si verifichi un evento assicurato ed egli lascia l’istituto di previdenza (cpv. 2).
L’importo della prestazione di libero passaggio dev’essere trasferito al nuovo istituto di previdenza. Questo lo accredita a favore dell’assicurato (art. 29 cpv. 1 LPP nel tenore previgente).
2.4. Nell'ambito della previdenza professionale obbligatoria (art. 6 LPP; art. 2 e 8 LPP; previgente art. 28 LPP; cfr. DTF 117 V 44 consid. 3a) l’ammontare della prestazione di libero passaggio è pari all’avere di vecchiaia acquisito dall’assicurato fino al momento del trasferimento (art. 28 cpv. 1 LPP; cfr. SZS 1994 p. 462).
Ai sensi dell'art 15 LPP l’avere di vecchiaia consta:
a. degli accrediti di vecchiaia inerenti il periodo in cui
l’assicurato apparteneva all’istituto di previdenza, interessi compresi:
b. delle prestazioni di libero passaggio accreditate all’assicurato giusta l’art. 29 cpv. 1 LPP, interessi compresi.
Gli accrediti di vecchiaia sono calcolati annualmente in per cento del salario coordinato, secondo delle aliquote che variano in funzione del sesso e dell'età stabilite come segue all'art. 16 LPP:
" Art. 16 Accrediti di vecchiaia
Gli accrediti di vecchiaia sono calcolati annualmente in per cento del salario coordinato. Le aliquote sono le seguenti:
Età Aliquota in per cento
_______________ del salario coordinato
Uomini Donne___________________________
25-34 25-31 7
35-44 32-41 10
45-54 42-51 15
55-65 52-62 18"
Durante i primi due anni dopo l'entrata in vigore della legge, le seguenti aliquote minime si applicano per il computo degli accrediti di vecchiaia:
" Art. 95 Ordinamento transitorio per gli accrediti di vecchiaia
Durante i primi due anni dopo l'entrata in vigore della legge, le seguenti aliquote minime si applicano per il computo degli accrediti di vecchiaia:
Età Aliquota in per cento
_______________ del salario coordinato
Uomini Donne___________________________
25-34 25-31 7
35-44 32-41 10
45-54 42-51 11
55-65 52-62 13"
Sull'avere di vecchiaia si corrisponde un interesse minimo annuo del 4% (art. 15 cpv. 2 LPP; art 12 OPP2).
Il TFA ha inoltre stabilito che sulle prestazioni di libero passaggio che un lavoratore porta con sé nel nuovo istituto di previdenza, non devono necessariamente essere concessi degli interessi (SVR 1995 LPP Nr. 40 p. 117 e 119 consid. 3; SZS 1994 p. 462; SZS 1991 p. 199ss.; DTF 117 V 46 consid. a e b).
L’Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia i superstiti e l’invalidità (OPP2) specifica inoltre all’art. 11 cpv. 3 che “se si realizza un evento assicurato o se l’assicurato lascia l’istituto di previdenza nel corso dell’anno si devono accreditare sul conto di vecchiaia:
a. l’interesse annuo calcolato sull’avere di vecchiaia esistente alla fine dell’anno civile precedente calcolato proporzionalmente fino all’insorgenza dell’evento assicurato o fino al giorno di pagamento della prestazione di libero passaggio;
b. gli accrediti di vecchiaia senza interessi fino all’insorgenza dell’evento assicurato o fino all’uscita dell’assicurato."
Secondo l’art. 16 cpv. 1 prima frase OPP2 “al momento del trasferimento della prestazione di libero passaggio, l’istituto di previdenza deve indicare separatamente l’avere di vecchiaia acquisito in virtù della LPP.”
Secondo il cpv. 2 del medesimo articolo sono considerati elementi dell’avere di vecchiaia acquisito in virtù della LPP anche:
a. gli interessi risultanti da un saggio superiore al saggio minimo fissato nell’art. 12;
b. gli accrediti di vecchiaia supplementari iscritti nei conti di vecchiaia secondo l’art. 70 cpv. 2 LPP.
2.5. Riassumendo, conformemente alla normativa vigente sino all'entrata in vigore della LFLP (cfr. consid. 2.2), la prestazione di libero passaggio nell’ambito della previdenza obbligatoria (art. 6 LPP; art. 2 e 8 LPP; previgente art. 28 cpv. 1 LPP) si compone dell’avere di vecchiaia che l’assicurato ha acquisito da tutti gli istituti di previdenza (art. 28 cpv. 1 LPP), a cui ha appartenuto fino al momento della realizzazione dell’evento assicurato, oltre agli interessi (SZS 1994 p. 462; SVR 1995 BVG Nr. 39 p. 113 consid. 3b). Gli accrediti di vecchiaia che vanno presi in considerazione sono quelli contabilizzati a far tempo dall’entrata in vigore della LPP (1.1.1985; SVR 1995 LPP Nr. 39 p. 113 consid. 3b; DTF 115 V 29; DTF 114 V 245/246/253). La somma degli accrediti di vecchiaia corrisponde alla pretesa minima che l'assicurato può pretendere al momento della realizzazione di un evento di libero passaggio (DTF 114 V 246).
2.6. Il capoverso 2 dell’art. 28 LPP (sempre nella versione in vigore sino al 31 dicembre 1994) specifica tuttavia che gli articoli 331a (se la previdenza è affidata ad un fondo di risparmio) o 331b (se invece si tratta di un ente assicuratore) CO si applicano se determinano una prestazione di libero passaggio più elevata. Tale modo di procedere riguarda le fondazioni che garantiscono, accanto alla previdenza obbligatoria, anche quella più estesa (le cosiddette “umhüllende Kassen”, art. 49 cpv. 2 LPP; art. 6 LPP; T. Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, p. 278, N 20; cfr. SVR 1995 LPP Nr. 39 p. 113 consid. 3b; DTF 115 V 30).
Per la previdenza sovra- sotto- e preobbligatoria (cosiddetta previdenza più estesa: DTF 117 V 44, 45 consid. 3a; DTF 115 V 29; DTF 114 V 37) gli art. 331a e 331b CO stabiliscono in modo particolare che se il lavoratore ha pagato i contributi di previdenza per la vecchiaia i superstiti o l’invalidità a un fondo di risparmio rispettivamente a un ente assicuratore e non riceve da esso alcuna prestazione alla fine del rapporto di lavoro, egli acquista verso il fondo rispettivamente verso l’ente un diritto di credito corrispondente almeno ai propri contributi (più interessi secondo l'art. 331a, dedotte le prestazioni pagate per la copertura di un rischio durante il rapporto di lavoro se è applicabile l'art. 331b).
Se il pagamento dei contributi ha avuto una durata di almeno cinque anni, il credito del lavoratore è comprensivo non solo dei contributi propri, ma pure di una parte adeguata, secondo gli anni di contribuzione, dei contributi del datore di lavoro, rispettivamente della riserva matematica maturata fino alla fine del rapporto di lavoro (art. 331a e 331b cpv. 2 CO).
In tal caso l’ammontare della prestazione di libero passaggio dev’essere calcolata sulla base degli statuti e del regolamento dell’Istituto di previdenza (cfr. SZS 1994 p. 209). Devono quindi essere rispettate le esigenze minime di cui all’art. 331a CO per i fondi di risparmio e dell’art. 331b CO per gli enti assicuratori (DTF 114 V 246).
La prestazione di libero passaggio secondo il CO si basa sui contributi (DTF 114 V 246); per contro l’art. 28 LPP si fonda sugli accrediti di vecchiaia, che vengono fissati dalla legge e che possono differire dai contributi (cfr. Maurer, Bundesozialversicherungsrecht, Basilea e Francoforte 1994, p. 212).
2.7. Per quel che riguarda il calcolo della prestazione di libero passaggio che dev’essere erogata da un istituto che garantisce la previdenza più estesa (cfr. T. Locher, op. cit., p. 278; U. Kieser/G. Riemer-Kafka, Tafeln zum schweizerischen Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1994, Tavola 59) la giurisprudenza ha stabilito che vanno paragonate la prestazione di libero passaggio di cui al cpv. 1 dell’art. 28 LPP (prestazione di libero passaggio secondo la LPP, calcolata sulla base degli accrediti di vecchiaia accumulati durante l'affiliazione) con quella di cui al cpv. 2 del medesimo articolo (prestazione di libero passaggio secondo il CO calcolata in virtù dei contributi versati), per il medesimo lasso di tempo (SVR 1995 Nr. 39 LPP consid. 3b p. 113; DTF 115 V 32; A. Maurer, op. cit. p. 213; S. Beros, Die Stellung des Arbeitnehmers im BVG, Zurigo 1993, p. 127, 125), più precisamente per la durata dell’appartenenza dell’interessato all’ultimo istituto di previdenza (DTF 117 V 45 consid. 3c.; DTF 114 V 254). All'assicurato spetta la prestazione più elevata.
Secondo l'Alta Corte, soltanto procedendo in questo modo si può stabilire se l'istituto previdenziale ha rispettato la previdenza minima secondo la LPP.
Di conseguenza nel calcolo comparativo di cui all’art. 28 LPP - che va effettutato anche quando l'affilliazione all'istituto di previdenza risale a una data precedente il 1. gennaio 1985 (DTF 115 V 32 consid. 4c) - non di deve tener conto delle prestazioni di libero passaggio apportate nell’ultimo istituto di previdenza, come pure di somme di riscatto o versamenti unici (DTF 117 V 46,49; DTF 115 V 32; DTF 114 V 254). Tali importi non sono contributi che l’assicurato ha versato all’istituto di previdenza (DTF 115 V 32; Maurer, op. cit., p. 213).
Neppure i contributi alla previdenza preobbligatoria vengono presi in considerazione (SVR 1995 Nr. 39 LPP consid. 3b p. 113).
La comparazione viene effettuata sulla base del conto individuale (art. 11 e 16 cpv. 1 OPP2; Brühwiler, Die betriebliche Personalvorsorge in der Schweiz, Berna 1989, p. 516).
Con tale modo di procedere non si distingue tra previdenza obbligatoria e previdenza più estesa. Di conseguenza gli istituti di previdenza che garantiscono prestazioni superiori al minimo legale non vengono costrette ad uno splitting (DTF 114 V 254).
Con il previgente art. 28 LPP il legislatore ha voluto tenere conto del fatto che nel caso di lavoratori in giovane età, l’ammontare dei contributi può essere superiore rispetto a quello degli accrediti di vecchiaia (Brühwiler, op. cit. p. 516).
Le prescrizioni dell’assicurazione obbligatoria sono rispettate quando la prestazione di libero passaggio secondo il CO ammonta al minimo all’ammontare degli accrediti di vecchiaia contabilizzati nel medesimo lasso di tempo, cioè durante l’appartenenza all’ultimo istituto di previdenza (DTF 114 V 254; Brühwiler, op. cit. p. 515).
2.8. Le disposizioni di cui agli art. 27ss. LPP e 11ss. OPP2 regolano la prestazione di libero passaggio solo per quanto attiene alla previdenza obbligatoria, mentre gli articoli 331a-c CO si riferiscono sia alla parte obbligatoria che extraobbligatoria (cfr. art. 6 e 49 LPP; cfr. A. Maurer, op. cit., p. 211).
2.9. Dal tenore del regolamento emerge che la convenuta è un istituto di previdenza che oltre alla previdenza professionale obbligatoria (art. 6 LPP, art. 49 cpv. 1 LPP), garantisce anche quella più estesa (art. 49 cpv. 2 LPP; Riemer, op. cit., p. 38/39; Maurer, op. cit., p. 192).
Essa infatti garantisce anche la previdenza preobbligatoria (quella in vigore anteriormente al 1. gennaio 1985; DTF 117 V 167 consid. 2; DTF 115 V 29 consid. 3a.; DTF 114 V 35 consid. 1a; Riemer, op. cit. p. 41, N 48; Locher, op. cit., p. 46) e prevede, oltre alle prestazioni legali, tra l'altro anche prestazioni già per un'invalidità di 1/3 (art. 3.4. del Regolamento) così come l'erogazione di somme in capitale in caso di decesso (art. 4.4. del Regolamento, doc. _).
Di conseguenza, in concreto occorre procedere secondo il metodo comparativo citato ai considerandi che precedono (cfr. in particolare il consid. 2.7).
2.10. Come esposto ai considerandi che precedono la prestazione minima che l’assicurato può pretendere è composta dall’avere di vecchiaia accumulato a partire dal 1.1.1985 fino al momento della realizzazione dell’evento assicurato, oltre agli interessi.
Le due prestazioni da compararsi giusta l'art. 28 cpv. 2 LPP, quella secondo la LPP e quella secondo il CO, devono essere calcolate per il medesimo lasso di tempo e meglio su base temporale identica, quindi per la durata dell’appartenenza dell’interessato all’ultimo istituto di previdenza.
Tale soluzione non pone problemi nel caso in cui gli assicurati si sono affiliati ad un nuovo istituto di previdenza dopo il 1. gennaio 1985 (DTF 115 V 32 consid. 4b).
Diversa la situazione nel caso in cui l’assicurato ha aderito al fondo prima del 1. gennaio 1985, come nel caso di specie in cui l’attrice era assicurata all’istituto di previdenza dal 1971.
Per tale evenienza il TFA ha stabilito che, in virtù del principio secondo cui il confronto dev’essere effettuato su basi temporali identiche, va paragonato unicamente quanto accumulato a far tempo dal 1. gennaio 1985. Dalla prestazione calcolata secondo il CO va pertanto dedotta la prestazione accumulata fino al 31 dicembre 1984. La somma che va concessa è quella più elevata, a cui va inoltre aggiunta la parte relativa alla previdenza preobbligatoria (DTF 115 V 32 consid. 4b). Si effettua quindi una dissociazione non della previdenza obbligatoria da quella facoltativa, bensì della previdenza preobbligatoria da quella relativa alla LPP (DTF 115 V 32 consid. 4c, K. Schwander, op. cit., p. 197).
Per calcolare la parte di prestazione di libero passaggio inerente il periodo prima dell’entrata in vigore della LPP si considera l'assicurato come uscito dal fondo in data 31 dicembre 1984 (Schwander, op. cit. p. 197).
2.11. Nel caso di specie l'ammontare della prestazione di libero passaggio è prevista all'art. 4.6. del Regolamento, nella sua versione in vigore dal 1. gennaio 1985, prodotto agli atti dalla convenuta (doc. _). Detta norma prevede quanto segue:
" Indennità d'uscita
1 Se il rapporto di servizio di un assicurato che versa contributi viene sciolto prima delle venuta a scadenza di prestazioni, alla persona uscente spetta verso la Cassa un diritto che corrisponde al minimo alla somma dei contributi da lei versati (interessi esclusi).
2 Dopo cinque o più anni di servizio computabili, il diritto della persona uscente verso la Cassa aumenta nel modo seguente:
Anni di servizio computabili
Ulteriore pretesa in % dei contributi versati dalla Ditta (interessi esclusi)
%
Anni di servizio computabili
Ulteriore pretesa in % dei contributi versati dalla Ditta (interessi esclusi)
%
5
10
16
44
6
12
17
48
7
14
18
52
8
16
19
56
9
18
20
60
10
20
dopo più di 20 anni di servizio computabili l'indennità d'uscita aumenta per ogni anno del 10% della riserva matematica rimanente, essa ammonta tuttavia al massimo al 100% della riserva matematica rimanente.
11
24
12
28
13
32
14
36
15
40
3 L'indennità d'uscita corrisponde al minimo all'avere di vecchiaia acquisto a norma della LPP."
2.12. Su richiesta del TCA la Cassa ha prodotto un conteggio della prestazione d'uscita riconosciuta all'attrice secondo i criteri suindicati.
Da una parte, essa ha calcolato l'importo della prestazione di libero passaggio secondo quanto stabilito dall'art 28 cpv. 1 LPP calcolando l'avere di vecchiaia
D'altro canto, la cassa ha calcolato la prestazione di libero passaggio secondo quanto stabilito dal CO e dal Regolamento, sommando cioè la totalità dei contributi pagati dall'attrice durante tutto il periodo d'affilliazione (fr. 13'992) e aggiungendo il 60% della parte del datore di lavoro (cfr. l'art. 4.6 del Regolamento citato sopra) ottenendo un importo di fr. 23'886.40 (cfr. doc. _).
Nel dettaglio, dalla documentazione versata agli atti emerge che la prestazione di libero passaggio maturata, secondo il Regolamento, dal 1. settembre 1971 fino al 28 febbraio 1991 è, come detto, di fr. 23'886.40 (Doc. _).
La prestazione di libero passaggio secondo la LPP calcolata a partire dall’1 gennaio 1985 fino al 28 febbraio 1991 ammonta a fr. 4'838.10 (XVII; Doc. _). Tale dato trova conferma nell’estratto conto LPP agli atti (cfr. in particolare il Doc. _).
La prestazione stabilita in virtù del regolamento per il medesimo lasso di tempo è invece di fr. 6'402.55 calcolata sommando ai contributi versati dal lavoratore (fr. 5'567.50) il 12% della parte di contributi del datore di lavoro (fr. 835.05) (Doc. _).
Quella maturata durante il periodo dal 1. settembre 1971 fino al
31 dicembre 1984 ammonta, sempre secondo il Regolamento, a
fr. 11'474.75 calcolata sommando ai contributi del lavoratore di fr. 8'424.50 il 32% della parte di contributi a carico del datore di lavoro (fr. 3'050.25) (Doc. _).
Conformemente a quanto è stato appena esposto (cfr. in particolare i consid. 2.7. e 2.10) occorre confrontare la prestazione secondo la LPP a far tempo dal 1. gennaio 1985 sino al 28 febbraio 1991 (fr. 4'838.10) con la prestazione secondo il CO e il Regolamento calcolata per il medesimo lasso di tempo e, quindi, deducendo dalla prestazione globale di fr. 23'886.40 l'ammontare accumulato fino al 31 dicembre 1984 pari a fr. 11'474.75 per un totale di fr. 12'411.65. Ne discende che la somma più elevata è quella calcolata secondo il CO e il Regolamento (di fr. 12'411.65).
All'assicurata va pertanto riconosciuta quest'ultima somma, alla quale va aggiunta la parte relativa alla previdenza professionale preobbligatoria di fr. 11'474.75.
D'altra parte va osservato che la prestazione secondo il Regolamento relativa al periodo precedente il 31 dicembre 1984, di fr. 11'474.75 (XXII) sommata a quella, sempre regolamentare, calcolata per il periodo dal 1. gennaio 1985 al 28 febbraio 1991, di fr. 6'402.55 ((XVII) per un totale totale di fr. 17'877.30, risulta inferiore a quella - correttamente riconosciuta all'assicurata dalla convenuta - di fr. 23'886.40 calcolata, sempre secondo il regolamento complessivamente per l'intero periodo d'assicurazione (1. settembre 1971 - 28 febbraio 1991) e, quindi, tenendo conto dei contributi del lavoratore (fr. 13'922) sommati al 60% (percentuale prevista dall'art. 4.6. del Regolamento della cassa pensioni interessata nel caso di 20 anni di servizio computabili, XXV; cfr. consid. 2.11) dei contributi versati dal datore di lavoro (fr. 9'894.40 pari al 60% di fr. 16'490.70, XVII).
In tali circostanze quindi, correttamente il fondo di previdenza ha ritenuto che, in applicazione dell'art. 28 cpv. 2 LPP, la prestazione di libero passaggio calcolata secondo il CO e il Regolamento è superiore rispetto a quella calcolata secondo la LPP ed ha quindi concluso che l’assicurata aveva diritto ad una prestazione di libero passaggio di fr. 23'886.40.
Non vi è inoltre nessun motivo di ritenere che l’ammontare dei contributi presi in considerazione dal fondo di previdenza per il calcolo della prestazione non sia conforme a quanto versato dall'attrice (cfr. doc. _). I dati accertati nella documentazione prodotta agli atti coincidono infatti con quelli indicati dal fondo di previdenza (cfr. in particolare XVII, doc. _).
D'altra parte gli accrediti di vecchiaia, in virtù dei quali è stata calcolata la prestazione di libero passaggio secondo la legge, corrispondono a quanto indicato nel conto individuale a norma dell'art. 11 OPP2, il quale è conforme alla legge e non è del resto stato contestato dall'attrice (cfr. doc. _, vedi in particolare doc. _; vedi anche doc. _).
2.13. Infine, riguardo alla circostanza, addotta da __________, secondo cui ad alcune sue ex colleghe sarebbero state concesse, dopo il 1995, prestazioni d'uscita più consistenti, fatto questo che sarebbe costitutivo di una disparità di trattamento, va precisato che anche qualora i casi delle diverse ex dipendenti della __________ fossero del tutto analoghi, __________ non potrebbe dedurne nessuna pretesa posto come il TCA, nei considerandi che precedono, abbia appurato che la prestazione di libero passaggio erogatale si basa su un calcolo rispettoso dei disposti legali e regolamentari applicabili e, quindi, incensurabile.
Ma a prescindere da questa costatazione va detto che la convenuta ha esposto in modo esaustivo e convincente nello scritto al TCA del 6 giugno 2002 (X; cfr. consid. 1.5) come le presunte differenze - che del resto l'attrice non ha sostanziato minimamente - riscontrabili tra la prestazione di libero passaggio riconosciuta a __________ e quelle versate a altre dipendenti da parte del medesimo istituto di previdenza siano riconducibili al fatto che il calcolo di queste ultime prestazioni si basava su premesse, di fatto e di diritto, diverse da quelle prese a fondamento per la fissazione della somma erogata all'interessata nel 1991.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- La petizione è respinta.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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