AIUTO RICERCA
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Numero d'incarto: 39.2000.42
Data decisione, Autorità: 12.03.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n. 39.2000.00042-43
rs/sc
Lugano 12 marzo 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Raffaella Sartoris
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sui ricorsi del 13 giugno 2000 di
__________,
contro
le decisioni del 29 maggio 2000 emanate da
Cassa cantonale assegni familiari, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di assegni di famiglia
ritenuto, in fatto
1.1. Con due decisioni 29 maggio 2000, con effetto dal 1° dicembre 1999, la Cassa cantonale per gli assegni familiari (in seguito la Cassa) ha assegnato a __________ un assegno integrativo di fr. 240.-- mensili a favore della figlia __________, mentre ha rifiutato l'attribuzione dell'assegno di prima infanzia.
1.2. Con tempestivi ricorsi 13 giugno 2000 l'interessata ha impugnato le decisioni dell'amministrazione, chiedendo l'erogazione dell'assegno di prima infanzia e l'adeguamento dell'assegno integrativo. La ricorrente ha, in particolare, chiesto che venga tenuto conto di un ammontare più elevato a titolo di interessi
ipotecari. Inoltre ha contestato gli importi computati quali reddito da attività indipendente, reddito lordo da proprietà fondiaria e interesse del libretto di risparmio. Essa si è così espressa:
" FABBISOGNO
100 Interessi ipotecari 3'412.-- perché sono contati 6 mesi e non 12?
REDDITO
304 Reddito att. indipendente non agricola 36'000.--
Il guadagno medio negli ultimi 10 anni del mio compagno di vita, __________, è di 14'045.‑(allegato fotocopie).Se capisco bene prendete per lui 18'000.‑‑ dell'ultima tassazione. Perché non sono contati i 16'611.‑‑? Suppongo che anche per me avete calcolato 18'000.‑‑ dichiarati da parte mia per l'AVS. Per l'anno 1999 è anche abbastanza giusto, però è lordo. Dalla nascita di nostra figlia in ottobre '99 non posso più lavorare tanto come nel 1999. Rimane il lavoro che faccio a casa. Nei primi 6 mesi del 2000 avrà guadagnato ca. 1'200.‑‑/mese lordo, e il __________ ca. 8'500.‑‑, cifra d'affari, non arriviamo mai a 3'000.‑‑/mese puliti come contato nel punto 304.
Un ultima domanda: sarà possibile solo con la prossima dichiarazione d'imposte di rivedere la domanda o si può anche fare qualcosa prima? E dovrò dichiarare le 240.‑ che riceviamo come guadagno?
311 Reddito lordo proprietà fondiaria 4550.‑ non so che cosa significa?
312 Interesse libretto e deposito risparm. 345.‑ questi 10'727.‑‑ abbiamo
purtroppo dovuto utilizzare per vivere." (Doc. _)
Con scritto 20 giugno 2000 l'assicurata a completazione del suo ricorso ha precisato che:
" Ho ricevuto una decisione del 29.05.2000 concernente un assegno di famiglia che mi sembra troppo basso. Con la presente ricorro contro questa decisione e chiedo che il Tribunale verifichi il calcolo fatto dalla cassa e mi venga concesso un assegno di famiglia più alto.
Per quel che concerne l'assegno di prima infanzia la cassa me Io ha rifiutato. Per i motivi già indicati nel mio scritto del 13.06.2000 al Tribunale ricorro perché non arriviamo a far fronte al minimo per vivere.
In conclusione chiedo che il Tribunale abbia a verificare tutti i calcoli fatti dalla cassa nelle due decisioni in questione che vi trasmetto con la presente lettera." (Doc. _)
1.3. Con risposta 4 agosto 2000 la Cassa ha proposto di attribuire alla ricorrente un assegno integrativo di fr. 269.--, riconoscendo lo stralcio degli interessi da deposito a risparmio. Ha tuttavia
ribadito che la richiesta concernente l'assegno di prima infanzia non può essere accolta.
L'amministrazione ha al riguardo osservato che:
" Nei suoi ricorsi la signora __________ contesta in particolare il computo di fr. 36'000 derivante dalle 2 attività indipendenti svolte dal suo convivente e da lei stessa. Non capisce il mancato computo della totalità degli interessi ipotecari passivi, del reddito lordo della proprietà fondiaria e degli interessi da deposito a risparmio.
Nel merito la Cassa precisa quanto segue:
a) per le 2 attività lucrative indipendenti ci si è attenuti ai dati fiscali per il convivente (cfr. notifica di tassazione 1999/2000) e ai dati relativi all'assoggettamento alla Cassa di compensazione per la ricorrente (v. decisione del 18.08.1999 della CCC/AVS). Si fa rilevare che i dati provvisori dell'anno 2000 confermano l'attendibilità dell'importo di fr. 36'000.‑ annui di reddito complessivo;
b) per quanto attiene il computo degli interessi ipotecari passivi e delle spese di manutenzione si rimanda all'indicazione apposta sulle decisioni contestate: complessivamente non sono deducibili più di fr. 4'550.‑ equivalenti al reddito lordo della proprietà fondiaria (5% di 130'000.‑ x 70/100);
c) per quanto riguarda gli interessi da deposito a risparmio è giustificato il loro stralcio perché al 01.12.1999 il capitale di fr. 10'727.‑ era stato completamente consumato.
In conclusione la Cassa ritiene giustificato assegnare l'importo di fr. 269.‑ al posto dei fr. 240.‑ della decisione contestata e chiede a codesto lodevole Tribunale cantonale delle assicurazioni di respingere i ricorsi nella misura in cui contestino il reddito dell'attività indipendente, il reddito lordo della proprietà fondiaria e l'ammontare degli interessi ipotecari passivi." (Doc. _)
1.4. In data 22 gennaio 2001 l'assicurata ha trasmesso al TCA la tabella di calcolo concernente l'assegno integrativo assegnatole valida dal 1° gennaio 2001, inviatale dalla Cassa a seguito dell'aumento dei limiti di reddito determinanti per il calcolo del fabbisogno (cfr. doc. _).
Va rilevato che il conteggio, riprende esattamente gli importi computati nella decisione impugnata, ad eccezione dell'ammontare relativo al fabbisogno vitale che è stato adeguato (cfr. doc. _).
1.5. Pendente causa il TCA ha posto all'amministrazione il seguente quesito:
"
proprietà dell'assicurata sita sul fondo base part. N. __________ applicando, dopo aver proceduto alla deduzione del 30%, il tasso del 5% e non del 6,25% come previsto dall'allegato alla Circolare del 30 giugno 1999 (n. 15/99) per i comuni con revisioni generali delle stime entrate in vigore dal 1° gennaio 1991." (Doc. _)
Con scritto 5 febbraio 2001 la Cassa ha risposto:
" (…)
Nei Comuni con revisioni generali delle stime entrate in vigore a partire dal 01.01.1991 si applica in effetti, per il calcolo del valore locativo, il 6.25% al valore di stima ridotto e non il 5% come calcolato dalla Cassa cantonale per gli assegni familiari.
Visto quanto sopra, il calcolo per l'assegno integrativo può essere corretto come segue:
FABBISOGNO
100 Interessi ipotecari 4265
102 Spese manutenzione fabbricato 1422
105 Contributo assicurazione malattia 2869
111 Pigione lorda annua 7367
130 Fabbisogno vitale 30970
TOTALE FABBISOGNO 46893
SOSTANZA
200 Libretti di risparmio e di deposito 10727
203 Proprietà fondiaria (ab. primaria) 100800
204 Proprietà fondiaria (v. commerciale) 688
220 Debiti ipotecari 170000
222 Parte sost. non computabile 55000
TOTALE SOSTANZA 0
REDDITO
304 Reddito attività indipendente 36000
311 Reddito lordo proprietà fondiaria 5687
312 Interesse libretto risparmio 345
TOTALE REDDITO 42032
Considerando le modifiche sopra indicate, l'assegno integrativo mensile può pertanto essere modificato da fr. 240.-- a fr. 335.-- per l'anno 2000 e da fr. 311.-- a fr. 406.-- per l'anno 2001." (Doc. _)
1.6. Il doc. _ è stato sottoposto all'assicurata assegnandole un termine di 10 giorni per presentare le proprie osservazioni scritte (cfr. doc. _). La ricorrente è rimasta silente.
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa D.C., I 623/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa G.H., H 304/99).
Nel merito
2.2. Oggetto del contendere è l'assegnazione di un assegno di prima infanzia e l'adeguamento dell'assegno integrativo. Pendente causa la Cassa ha dato parzialmente seguito alle richieste dell'assicurata, ammettendo lo stralcio degli interessi da deposito a risparmio di fr. 345.--. Infatti ha riconosciuto quanto sostenuto dall'assicurata in relazione all'estinzione del conto di risparmio presso la Banca Raiffeisen (cfr. consid. 1.2.). Non ha invece modificato l'importo dedotto a titolo di interessi ipotecari e l'ammontare del reddito da attività indipendente.
L'art. 24 LAF stabilisce come segue le condizioni per poter beneficiare dell'assegno integrativo:
" Il genitore domiciliato nel Cantone ha diritto all'assegno (integrativo), per il figlio, se cumulativamente:
a) ha la custodia del figlio;
b) ha il domicilio nel Cantone da almeno tre anni;
c) il reddito disponibile del o dei genitori, con l'aggiunta dell'eventuale assegno di base nonché degli eventuali obblighi alimentari, è inferiore ai limiti minimi previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI.
Se entrambi i genitori hanno la custodia del figlio, la madre ha diritto all'assegno.
Non ha diritto all'assegno il beneficiario di una prestazione complementare all'AVS/AI, se il figlio è considerato per il calcolo della prestazione."
Secondo l’art. 28 cpv. 1 a 3 LAF
" Per l’accertamento ed il calcolo sono applicabili per analogia le disposizioni della legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI.
Il reddito del lavoro è computato per intero; la sostanza computabile è considerata quale reddito nella misura di 1/15.
Il premio per l’assicurazione sociale ed obbligatoria contro le malattie a carico della famiglia è preso in considerazione nel calcolo. Le spese di cura e di malattia non sono prese in considerazioni nel calcolo.”
L’art. 33 del Regolamento LAF (Reg. LAF), adottato dal Consiglio di Stato il 5 febbraio 1997, prevede che
" Nei limiti minimi previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI non è compreso il premio dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie."
Per la determinazione dell’importo dell’assegno vengono considerati anche i figli:
a) se non sono in formazione, fino ai 18 anni;
b) se sono in formazione, fino al termine della stessa ma al più tardi fino ai 25 anni (art. 34 LAF).
2.3. L’assegno di prima infanzia è regolato agli art. 31ss LAF.
L’art. 32 LAF prevede in particolare che
" 1 I genitori domiciliati nel Cantone hanno diritto all'assegno, per il figlio, se cumulativamente:
a) hanno il domicilio nel Cantone da almeno tre anni;
b) uno dei genitori non esercita nessuna attività lucrativa oppure ne esercita una che non supera il 50% per dedicarsi alla cura del figlio;
c) il reddito disponibile dei genitori, inclusi gli eventuali assegni di cui il nucleo familiare beneficia in virtù della legge, è inferiore ai limiti posti dall'art. 24 cpv. 1 lett. c).
Al genitore che non esercita un'attività lucrativa o ne esercita una solo a tempo parziale, senza giustificati motivi, è computabile un reddito ipotetico, pari al guadagno di un'attività a tempo pieno, da lui esigibile.
Il reddito ipotetico minimo è pari al doppio del limite minimo per persona sola secondo la legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI.
Il diritto all'assegno sorge il primo giorno del mese in cui sono soddisfatte le condizioni legali, ma al più presto il primo giorno del mese in cui nasce il figlio.
Il diritto all'assegno si estingue:
a) alla fine del mese in cui il genitore inizia un'attività lucrativa con un grado di occupazione superiore al 50%;
b) quando il genitore affida il figlio alle cure di una terza persona per più di mezza giornata sull'arco di un giorno;
c) al più tardi alla fine del mese in cui il figlio compie i tre anni di età."
Da quanto esposto all’art. 32 lett. c LAF, che richiama l’art. 24 cpv. 1 lett. c LAF, emerge che il calcolo per stabilire il diritto all’assegno di prima infanzia corrisponde a quello relativo all’assegno integrativo.
2.4. L’art. 3b della Legge federale sulle prestazioni complementari (LPC), a cui rinvia l’art. 24 cpv. 1 lett. c LAF, entrato in vigore con la terza revisione delle PC il 1 gennaio 1998, prevede che le spese riconosciute si compongono di un importo destinato alla copertura del fabbisogno vitale, per anno, pari, fino al 31 dicembre 2000, al minimo per le persone sole, a fr. 14’860.--, per i coniugi, almeno 22’290.-- franchi e per gli orfani e per i figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI, a fr. 7’830.--. Per i due primi figli si prende in considerazione la totalità dell'importo determinante, per due altri figli due terzi ciascuno (fr. 5'220.--) e per ogni altro figlio un terzo (fr. 2'610.--).
Dal 1° gennaio 2001 il fabbisogno è di fr. 15'280.--, fr. 22'920.-- rispettivamente fr. 8'050.-- (cfr. Ordinanza 01 sull'adeguamento delle prestazioni complementari all'AVS/AI del 18 settembre 2000).
Viene inoltre tenuto conto della pigione di un appartamento e delle relative spese accessorie. In caso di presentazione di un conguaglio per le spese accessorie, non si può invece tenere conto né di un pagamento di arretrati né di una richiesta di restituzione (art. 3b cpv. 1 lett. b LPC).
2.5. Poiché la decisione impugnata è stata emessa nel 2000 alla presente vertenza si applicano i limiti citati validi fino al 31 dicembre 2000 (che sono stati adeguati dal 1° gennaio 2001).
In concreto quindi il fabbisogno vitale della famiglia della ricorrente, formata dalla madre, dal padre e da una figlia, è pari a fr. 30'120.--, come indicato dalla Cassa.
Al riguardo va segnalato infatti che, a differenza delle assicurazioni sociali federali che non parificano la convivenza al matrimonio (cfr. STCA del 15 aprile 1996 nella causa M.M.), la legge cantonale sugli assegni di famiglia prevede che anche le coppie conviventi possono beneficiare degli assegni integrativi e di prima infanzia e che il termine "genitore" deve essere inteso nel senso più ampio possibile (cfr. art. art. 2 cpv. 2 LAF; STCA del 24 luglio 2000 nella causa A.I.).
Nella presente fattispecie, pertanto, essendo il convivente dell'assicurata pure il padre biologico di __________ (cfr. doc. _: Richiesta per assegni di famiglia, agli atti dell'amministrazione), il conteggio dell'assegno è stato calcolato in base al fabbisogno per "coniugi".
2.6. Per stabilire l'ammontare degli assegni vanno pure computate secondo l’art. 3b cpv. 3 LPC le
" a. spese per il conseguimento del reddito fino a concorrenza del
reddito lordo dell'attività lucrativa;
b. spese di manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari fino a concorrenza del ricavo lordo dell'immobile;
c. premi versati alle assicurazioni sociali della Confederazione, eccettuata l'assicurazione malattie;
d. ….
e. pensioni alimentari versate in virtù del diritto di famiglia (cpv. 3)."
Secondo l’art. 3c cpv. 1 LPC, inoltre, i redditi di cui si deve tener conto per il calcolo della PC e quindi dell’assegno integrativo e di prima infanzia comprendono
" b. il reddito proveniente da sostanza mobile e immobile;
c. un quindicesimo della sostanza netta oppure un decimo per i beneficiari di rendite di vecchiaia, nella misura in cui superi per persone sole 25 000 franchi, per coniugi 40 000 franchi e per orfani e figli che danno diritto a rendite per figli dell'AVS o dell'AI 15 000 franchi. Se l'immobile appartiene al beneficiario delle prestazioni complementari o a un'altra persona compresa nel calcolo della prestazione complementare e serve quale abitazione ad almeno una di queste persone, soltanto il valore dell'immobile eccedente 75 000 franchi é preso in considerazione quale sostanza;
d. le rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche, comprese le rendite dell'AVS e dell'AI;
e. le prestazioni derivanti da un contratto di vitalizio o da un'altra convenzione analoga;
f. gli assegni familiari
g. le entrate e le parti di sostanza a cui l'assicurato ha rinunciato;
h. le pensioni alimentari del diritto di famiglia."
Per quanto riguarda invece il reddito del lavoro non si applicano le disposizioni della LPC, in quanto la LAF prevede in maniera autonoma la modalità di computo di questo reddito in particolare il computo globale e non ridotto di questa entrata (art. 28 cpv. 2 LAF; Messaggio relativo all’introduzione di una nuova legge sull’assegno di famiglia del 19 gennaio 1994 p. 51).
2.7. Per quanto concerne gli interessi ipotecari e le spese per la manutenzione dei fabbricati si rileva che, in virtù del rinvio previsto dall’art. 28 LAF, questi costi si considerano fino a concorrenza del ricavo lordo dell'immobile (consid. 2.6.).
Se, quindi, questo reddito è inferiore alla somma degli interessi ipotecari e delle spese per manutenzione fabbricati, i costi effettivi non possono essere considerati integralmente.
Il ricavo lordo dell'immobile corrisponde al valore locativo dell'abitazione occupata dal proprietario.
Secondo l'art. 12 OPC AVS-AI, applicabile per analogia nel caso concreto, il valore locativo è valutato secondo i criteri validi in materia d'imposta cantonale diretta del Cantone di domicilio e, se tali criteri non esistono, secondo quelli in materia di imposta federale diretta.
Giusta l'art. 20 lett. b) LT e 21 lett. b) LIFD l'uso da parte del proprietario (o dell'usufruttuario) del suo immobile o di parte di esso è fiscalmente imponibile quale reddito della sostanza immobiliare; ad esso viene attribuito un valore locativo. La legge non indica tuttavia come debba essere valutato ai fini dell'imposizione il vantaggio economico derivante dall'uso personale della proprietà fondiaria.
Di regola il valore locativo deve corrispondere alla pigione che il contribuente dovrebbe pagare per avere l'uso di un bene equivalente (RDAT N. 5t/II-1996; RDAT 1993 II, 389). Il Tribunale federale ha precisato che il valore locativo deve corrispondere "al canone che si potrebbe esigere equamente da un locatario desideroso di assicurarsi il godimento di un oggetto del genere - tenendo conto in modo adeguato delle particolarità della costruzione e delle sue installazioni, in quanto esse rispondano ai bisogni normali di un utente di condizioni economiche e sociali analoghe a quelle del proprietario (ASA 15, 361; 438 consid. 1; DTF 69 I 24/25; Rusconi, L'imposition de la valeur locative, Losanna 1988, pag. 98).
Secondo la circolare del 30 giugno 1999 (n. 15/1999), la quale abroga la circolare n. 15/1997 del 16 maggio 1997: "il valore locativo corrisponde, di regola, ad una percentuale del valore di stima dell'immobile. Il tasso viene regolarmente adeguato dalla Divisione delle contribuzioni e varia a dipendenza dell'anno di costruzione dell'immobile. Quando questo metodo porta a dei risultati in contrasto col principio secondo cui il valore locativo deve corrispondere a quello reperibile sul mercato, si può ricorrere, senza ledere il principio della parità di trattamento, a valutazioni individualizzate (canoni locatizi della zona, stato di manutenzione dell'immobile, ecc.).
Quando ai fini del valore locativo, si fa riferimento al valore delle pigioni di mercato, è tuttavia applicato un valore prudenziale che si situa al 70% circa del valore effettivo della pigione".
Per ragioni di praticità e di praticabilità del diritto, il valore verrà stabilito, di massima, nel 6.25% del valore di stima ufficiale del fabbricato ridotto del 30% nei comuni con revisione generale delle stime entrata in vigore dal 1. gennaio 1991 (cfr. allegato alla Circolare del 30 giugno 1999 della Divisione delle contribuzioni, N. 15/1999; Istruzioni per la compilazione della dichiarazione d'imposta delle persona fisiche 1999/2000, p.to 5).
Le istruzioni 1999/2000 per la determinazione del valore locativo (cfr. allegato alla Circolare del 30 giugno 1999 della Divisione delle contribuzioni, N. 15/1999) precisano inoltre che
"2.1. per i fabbricati nuovi la cui stima è entrata in vigore dal 01.01.91 in poi e il contribuente ha presentato, all'Ufficio stima, la richiesta per ottenere la riduzione del valore di stima si applica:
30%.
Importante: il calcolo del valore locativo applicando il valore di stima ridotto può essere effettuato solo in presenza della decisione favorevole dell'Ufficio stima (alla richiesta di riduzione del valore di stima presentata dal contribuente).
2.2. per i fabbricati riattati la cui stima, dopo il riattamento, è entrata in vigore dal 01.01.91 in poi e il contribuente ha presentato, all'Ufficio stima, la richiesta per ottenere la riduzione del valore di stima
2.2.1. nel caso in cui il nuovo valore locativo dopo il riattamento è già stato tassato nel periodo fiscale 1997/98 si applica:
e
Attenzione: se il calcolo è eseguito in modo corretto ne deve in ogni caso risultare un valore locativo ridotto rispetto a quello tassato nel periodo fiscale 1997/98.
…
2.3. per tutti gli altri fabbricati (sono compresi nuovi o riattati la cui stima è entrata in vigore dal 01.01.91 in poi che non sono stato oggetto di una richiesta di riduzione della stima all'Ufficio stima) si applicano le usuali disposizioni cioè:
il 7.25 per gli immobili la cui stima è entrata in vigore il 01.01.85 o precedentemente;
il 6.5% per gli immobili la cui stima è entrata in vigore fra il 01.01.86 e il 01.01.89;
il 5% per gli immobili la cui stima è entrata in vigore il 01.01.90 o successivamente."
Tale modo di procedere non è, in linea di principio, contrario al principio dell'uguaglianza di trattamento (CDT n. 24 del 13 febbraio 1996 in re R.C.).
2.8. Nel caso in esame risulta dagli atti che la ricorrente è proprietaria in ragione di 500/1000 della proprietà per piani relativa al fondo base part. N. __________ (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione). Dalla situazione catastale si evince che 166 mq dell'intero mappale sono adibiti ad abitazione. Il valore di stima dell'abitazione corrisponde a fr. 260'000.--, pertanto il valore della quota dell'assicurata è pari a fr. 130'000.--.
La revisione generale delle stime del Comune di __________ è entrata in vigore il 1° gennaio 1991 (cfr. Indicazioni 1999-2000 per la compilazione della dichiarazione di imposta), di conseguenza, giusta le norme transitorie della Legge sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare del 13 novembre 1996, il valore di stima deve essere ridotto del 30%.
Inoltre l'allegato alla Circolare del 30 giugno 1999 (n. 15/1999) prevede per il calcolo del valore locativo che nei comuni con revisioni generali entrate in vigore a partire dal 1° gennaio 1991 si applica il 6.25% al valore di stima ridotto, invece del 5% (cfr. consid. 2.7.) erroneamente applicato dalla Cassa.
Pertanto il valore locativo dell'abitazione dell'assicurata è di fr. 5'688.-- e non di fr. 4'550.-- come considerato nella decisione impugnata.
Al riguardo va rilevato che con scritto 5 febbraio 2001 l'amministrazione ha riconosciuto che nel caso di specie il tasso da applicare al valore di stima ridotto è il 6.25% e non il 5% e ha di conseguenza corretto l'importo corrispondente al valore locativo (cfr. consid.1.5.).
In simili condizioni a titolo di interessi ipotecari e spese per manutenzione fabbricati non può essere computato un importo superiore a fr. 5'688.--.
Va rilevato che ai sensi dell'art. 16 cpv. 1 OPC, il quale specifica l'art. 3b cpv. 3 lett. b LPC, le spese di manutenzione dei fabbricati sono dedotte in base al tasso forfetario dell'imposta cantonale diretta fissata dal Cantone di domicilio. Non possono pertanto essere dedotte le spese effettive (Carigiet, op. cit., pag. 89 seg.; ZAK 1987 p. 309).
Ai sensi dell'art. 31 cpv. 2 LT, in linea di principio vanno riconosciute le spese effettive di manutenzione, gestione e amministrazione sostenute nel biennio di computo. Tuttavia, per semplificare l'accertamento e per evitare al contribuente la raccolta e la presentazione della documentazione, è lecito concedere la deduzione forfetaria delle spese (cfr. CDT n° 282 del 30 ottobre 1992 in re J.P., CDT n° 316 del 28 agosto 1986 in re K.; circolare n° 33/1 ACC del 15 gennaio 1985; Epiney-Colombo RDAT 1991 II p. 310; Rivier, L'imposition du revenu et de la fortune, Ed. Ides et Calendes 1980 Neuchâtel, pag. 122).
In base all'art. 2 Reg. LT (cfr. pure circolare n° 7/1995 della Divisione delle Contribuzioni) la deduzione forfetaria è del 15% del reddito lordo se l'immobile è stato costruito fino a 10 anni prima dell'inizio del periodo fiscale; oltre i 10 anni la deduzione è del 25%.
Nel caso di specie, essendo la costruzione stata edificata sicuramente prima dell'anno 1984 (cfr. doc. _), a titolo di spese di manutenzione dei fabbricati vanno computati fr. 1'422.-- (25% del valore locativo).
Di conseguenza a titolo di interessi ipotecari può essere considerato unicamente l'importo di fr. 4'266.-- (fr. 5'688.-- - fr. 1'422.--), che in ogni caso essendo il valore locativo più elevato di quello considerato dalla Cassa, è maggiore di quanto ritenuto nella decisione impugnata.
2.9. Nel caso di assicurati che vivono in casa propria, analogamente alla LPC, è riconosciuta quale spesa la pigione (cfr. Direttive UFAS per le prestazioni complementari, n. 3021). Ciò nella misura del valore locativo (cfr. ZAK 1968, pag. 248). In concreto la Cassa ha computato l’importo di fr. 6'230.--, composto di fr. 4'550.--, quale valore locativo dell’abitazione e fr. 1’680.-- quale forfait per spese accessorie. Quest'ultimo dato è corretto. Secondo l’art. 16a cpv. 1 OPC AVS/AI infatti nei confronti di persone che abitano un immobile di loro proprietà, per le spese accessorie è previsto solo un forfait . Esso è pari a fr. 1’680.--.
Va, comunque, segnalato che la somma del valore locativo dell'immobile e delle spese può essere riconosciuto al massimo fino a concorrenza degli importi massimi stabiliti dalla legislazione federale per le spese di pigione, pari per tutti i Cantoni, fino al 31 dicembre 2000, a fr. 12'000.-- per le persone sole e fr. 13'800 per i coniugi e le persone con figli che hanno o danno diritto a una rendita (cfr. Direttiva UFAS, n. 3026; Carigiet/Koch, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Supplement, Zurigo 2000, pag. 87).
Dal 1° gennaio 2001 tali importi sono stati aumentati a fr. 13'200.--, rispettivamente a fr. 15'000.-- per i coniugi (cfr. Ordinanza 01 sull'adeguamento delle prestazioni complementari all'AVS/AI del 18 settembre 2000 e Decreto esecutivo concernente la legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS e all'AI del 6 dicembre 2000).
Il valore locativo dell’immobile in cui abita l'assicurata è pari a fr. 5'688.-- (cfr. consid. 2.8.), per cui l'importo computato dalla Cassa nel provvedimento impugnato a titolo di pigione annua deve essere adeguato a fr. 7'368.-- (fr. 5'688.-- + fr. 1'680.--).
2.10. L'assicurata chiede pure spiegazioni in relazione al reddito lordo da proprietà fondiaria computato dalla Cassa nel conteggio dell'assegno integrativo.
Come menzionato sopra (cfr. consid. 2.7.), esso corrisponde al valore locativo dell'abitazione della ricorrente.
Infatti il reddito della sostanza immobiliare ai sensi dell'art. 3c cpv. 1 lett. b LPC (cfr. consid. 2.6.) comprende pigioni e canoni d'affitto, usufrutto, diritti d'abitazione nonché il valore locativo della propria abitazione (cfr. Direttive UFAS sulle prestazioni complementari, cifra 2092; Carigiet/Koch, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Supplement, Zurigo 2000, pag. 99).
Al riguardo va osservato che, come già esposto (cfr. consid. 2.8.), nel caso di specie il valore locativo dell'immobile della ricorrente è di fr. 5'688.--.
2.11. Per quanto riguarda l'ammontare del reddito da attività lavorativa indipendente la Cassa, nella decisione impugnata, ha computato fr. 36'000.--. L'assicurata chiede invece che venga computato un importo inferiore, specificando che la cifra d'affari del suo convivente sarebbe di circa fr. 8'500.-- e che lei stessa nei primi sei mesi dell'anno 2000 avrebbe guadagnato circa fr. 1'200.-- lordi mensili (cfr. consid. 1.2.).
Secondo l'art. 23 cpv.1 e 2 OPC AVS-AI, applicabile anche all'accertamento e al calcolo degli assegni di famiglia in virtù del rinvio di cui all'art. 28 cpv. 1 LAF, di regola per il conteggio della prestazione complementare sono determinanti il reddito ottenuto nel corso dell'anno civile precedente e lo stato della sostanza al 1° gennaio dell'anno per cui è assegnata la prestazione. Per gli assicurati di cui la sostanza e il reddito da considerare ai sensi della legge federale possono essere stabiliti servendosi di una tassazione fiscale, gli organi esecutivi cantonali sono autorizzati a ritenere, come periodo di calcolo, quello su cui si basa l'ultima tassazione fiscale, se nel frattempo non è subentrata nessuna modifica della situazione economica dell'assicurato.
Giusta il cpv. 4 se la persona che pretende una prestazione complementare annua può rendere credibile nella domanda che durante il periodo per cui essa chiede la prestazione i suoi redditi determinanti saranno notevolmente inferiori a quelli da lei ottenuti nel corso del periodo di calcolo conformemente ai capoversi 1 o 2 , occorre fondarsi sui redditi probabili determinanti, convertiti in redditi annui, e sulla sostanza esistente al momento in cui sorge il diritto alla prestazione.
Gli atti dell'incarto e quanto allegato dalla ricorrente non permettono di concludere che i redditi dell'assicurata e del suo convivente, padre di __________, siano notevolmente inferiori a quelli considerati dalla Cassa.
Pertanto l'importo di fr. 18'000.-- stabilito dalla tassazione fiscale 1999-2000 per il convivente della ricorrente (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione) è da computare ai fini del calcolo dell'assegno integrativo (e dell'eventuale assegno di prima infanzia). Lo stesso vale per l'importo di fr. 18'000.-- dichiarato alla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG per l'anno 1999 (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione).
Al riguardo va sottolineato che l'amministrazione ha considerato questo ammontare e non l'importo di fr. 40'202.-- che emerge dalla notifica di tassazione 1999/2000 della ricorrente (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione), poiché essa, nel biennio 1997/98 era attiva in qualità di dipendente, come peraltro si evince dalla notifica medesima. Dal 1° gennaio 1999 ___________ è invece indipendente. Essendo intervenuta una modifica della situazione economica della ricorrente la Cassa ha correttamente computato il reddito dichiarato alla Cassa di compensazione.
Le censure sollevate dall'assicurata in merito al computo eccessivo del reddito non sono pertanto fondate.
2.12. Per quanto attiene al computo dell'interesse maturato sul conto di risparmio, la Cassa in sede di risposta ha proposto il relativo stralcio, poiché al 1° dicembre 1999 il capitale di fr. 10'727.-- depositato presso la __________ era completamente consumato (cfr. consid. 1.3.), come ha sostenuto l'assicurata nell'atto ricorsuale (cfr. consid. 1.2.).
Con scritto 5 febbraio 2001 l'amministrazione, nella correzione del calcolo dell'assegno integrativo proposta, ha per contro nuovamente computato l'interesse del libretto di risparmio (cfr. consid 1.5.).
Se si considera il cambiamento della situazione economica della ricorrente avvenuto al più tardi il 1° gennaio 1999 con l'inizio di un'attività lucrativa indipendente poco redditizia (cfr. consid. 2.11.; doc. _ agli atti dell'amministrazione), occorre concludere, applicando l'abituale principio della probabilità preponderante (cfr. STFA del 23 dicembre 1999 in re A.F., C 341/98 Ws, consid. 3, pag., 6; STFA 6 aprile 1994 in re E.P.; SZS 1993 pag. 106 consid. 3a; RCC 1986 pag. 202 consid. 2c, RCC 1984 pag. 468 consid. 3b, RCC 1983 pag. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, "Die Rechtspflege in der Sozialversicherung", in Basler Juristische Metteilungen (BJM) 1989 pag. 31-32; Scartazzini, "Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale", Basilea
1991, pag. 63), che è plausibile che il conto di fr. 10'727.-- sia stato estinto per far fronte alle necessità della famiglia.
Pertanto, come correttamente considerato dalla Cassa nella risposta di causa, l'interesse di fr. 345.-- non deve essere computato nel conteggio degli assegni familiari.
2.13. Alla luce di quanto esposto, tenendo conto soprattutto delle modifiche intervenute nel calcolo a seguito dell'aumento del valore locativo dell'abitazione della ricorrente (cfr. consid. 2.8.), risulta che il fabbisogno complessivo della sua famiglia è aumentato a fr. 46'045.--, mentre il reddito determinante ammonta a fr. 41'688.--.
Di conseguenza all'assicurata deve essere erogato un assegno integrativo di fr. 4'357.-- annui, pari a fr. 363.-- mensili.
In simili condizioni a mente del TCA, per quel che concerne l'importo dell'assegno integrativo, il ricorso deve essere parzialmente accolto.
Va segnalato, inoltre, che sulla base del presente giudizio andrà pure corretto l'ammontare relativo all'assegno integrativo erogato all'assicurata dal 1° gennaio 2001, che è stato adeguato a seguito della modifica degli importi destinati alla copertura del fabbisogno vitale intervenuta nella Legge federale sulle prestazioni complementari (cfr. Ordinanza 01 sull'adeguamento delle prestazioni complementari all'AVS/AI; consid. 1.4.).
2.14. Per quanto riguarda l'assegno di prima infanzia, va rilevato, per contro, che con l'erogazione dell'assegno integrativo il reddito disponibile dei genitori di __________ è sufficiente per provvedere al sostentamento della famiglia, il cui fabbisogno è calcolato secondo le disposizioni concernenti le prestazioni complementari (cfr. consid. 2.3.).
Di conseguenza non può essere concesso alla ricorrente l'assegno di prima infanzia.
Il relativo ricorso deve essere respinto e la decisione impugnata confermata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso relativo all'assegno integrativo è parzialmente accolto.
§ La decisione impugnata è annullata e riformata nel senso che all'assicurata è riconosciuto un assegno integrativo dell'importo di fr. 363.-- mensili.
2.- Il ricorso relativo al rifiuto dell'assegno di prima infanzia è respinto.
3.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4.- Intimazione alle parti.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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