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Numero d'incarto:
70.2004.3
Data decisione, Autorità:
11.02.2004, PENAL
Incarto n.
70.2004.3
Barenco
11 febbraio 2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La presite del Tribunale penale cantonale
Giudice Agnese
Balestra-Bianchi
Vista l’istanza 9 gennaio 2004 presentata
da
IS1
domiciliato a
(rappr. da RA1)
tente ad ottenere la cancellazione
anticipata dal casellario giudiziale della seguente condanna:
- 15 giorni
di detenzione, SC 2 anni (revocata il 28.9.1998) inflitti con decreto d'accusa
09.04.1996 del.
Preso atto che l'istante è stata nuovamente
condannata
-
con decreto d'accusa 28.9.1998 del alla pena di 90 giorni di
detenzione, sospesa condizionalmente per 3 anni, per ripetuto furto, infrazione
e ripetuta contravvenzione alla LF sugli stupefacenti;
-
con sentenza 9.2.2000 della Corte delle Assise Correzionali di
alla pena di 90 giorni di detenzione, sospesa condizionalmente per 3 anni, per
infrazione e ripetuta contravvenzione alla LF sugli stupefacenti,
condanne queste già cancellate d'ufficio
dal preposto al casellario giudiziale.
Ritenuto che IS1 non può oggi portare la
prova della condotta irreprensibile prevista dall'art. 80 cfr. 2 CP, avendo
ella subito in Svizzera, successivamente alla condanna 9 aprile 1996 due altre
sanzioni penali, motivo per cui, tutto ben ponderato, la richiesta di
cancellazione anticipata dal casellario giudiziale presentata non può oggi
essere accolta.
Visti gli art. 80
cifra 2 CPS e sulla competenza l'art. 324 e segg. CPPT;
9
CPP e 39 TG sulle spese
decreta: 1. L'istanza
9 gennaio 2004 di IS1 è respinta.
-
Una tassa
di giustizia di fr. 50.-- e le spese sono a carico dell’istante.
-
Questo
giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione al Tribunale
federale, unicamente per violazione del diritto federale (art. 269 cpv. 1 PP).
Il ricorso per cassazione deve essere depositato presso il Tribunale federale
entro 30 giorni dall'intimazione della presente decisione. La legittimazione
nonché le altre condizioni per proporre il ricorso per cassazione sono regolate
dagli art. 268 segg. PP.
-
Intimazione:
- all'istante,
tramite il rappr. RA1
;
al PO1.
La
presite
del
Tribunale penale cantonale
Giudice
Agnese Balestra-Bianchi
Distinta spese
Tassa di giustizia fr. 50.--
Spese postali e telefoniche fr. 10.--
T o t a l e fr. 60.--
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Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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