AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 39.2000.35
Data decisione, Autorità: 26.01.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n. 39.2000.00035
MB/tf
Lugano 26 gennaio 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Michela Bürki Moreni
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 8 maggio 2000 di
__________,
contro
la decisione del 27 aprile 2000 emanata da
Cassa cantonale assegni familiari, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di assegni di famiglia
ritenuto, in fatto
1.1. In data 24 febbraio 2000 __________, madre di __________ e __________, ha presentato istanza alla Cassa cantonale per gli assegni familiari tendente all'assegnazione di un assegno integrativo.
Con decisione 27 aprile 2000, con effetto dal 1. febbraio 2000, la Cassa cantonale per gli assegni familiari ha assegnato alla richiedente, a favore dei due figli, un assegno mensile di fr. 118.
1.2. Con tempestivo ricorso pervenuto al TCA l'11 maggio 2000, l’interessata ha impugnato la decisione dell’amministrazione, precisando:
" Mi permetto di fare un ricorso perché secondo me sono pochi 59.-- fr. per un bambino. Come già sapete abito a __________ e quasi tutto l'anno devo pagare il gasolio. Mia figlia __________ va già all'asilo e quindi c'è anche la spesa per lei ma soprattutto è solo mio marito che lavora quindi deve mantenere da solo tutti noi."
1.3. Dopo aver esperito alcuni accertamenti pendente causa di ricorso, la Cassa, con risposta 4 luglio 2000, ha proposto di accogliere parzialmente il gravame con le seguenti motivazioni:
" La risposta ha consentito di evidenziare ulteriori spese cui deve far fronte il nucleo familiare; in particolare le spese professionali del marito che non può consumare i pasti di mezzogiorno a casa e le spese di trasporto per recarsi sul posto di lavoro.
Proprio in considerazione del fatto che il marito si trattiene fuori casa per il pasto di mezzogiorno, la Cassa ritiene giustificato calcolare fr. 5.-- giornalieri per le maggiori spese dovute al pasto (fr. 13.-- fr. 8.-- secondo parametri AVS già considerati nel fabbisogno vitale del marito): ne consegue una spesa supplementare di fr. 1'100.-- all'anno.
La tratta domicilio / posto di lavoro è servita da mezzi pubblici ad orari coerenti con l'inizio e la fine dell'attività lavorativa del marito; per questa ragione viene riconosciuto il costo dell'abbonamento Arcobaleno di fr. 477.-- all'anno.
Da quanto precede si può quindi giustificare la deducibilità di complessivi fr. 1'577.-- per le spese di conseguimento del reddito.
Il calcolo rettificato si presenta come segue:
Tabella di calcolo assegno integrativo
FABBISOGNO
105 Contributo assicurazione malattia
2944
111 Pigione lorda annua
5640
134 Pigione ammessa
5640
130 Fabbisogno vitale
37950
TOTALE FABBISOGNO (1)
46534
REDDITO
300 Reddito attività dipendente
40333
318 Assegno di base
4392
TOTALE REDDITO (3)
44725
CALCOLO DELL'ASSEGNO FAMILIARE
Assegno annuo: 46534 (1) - 44725 (3):
fr.
1809.--
Assegno mensile dal 01.02.2000 (1/12 assegno annuo):
fr.
151.--
Per il reddito annuo del lavoro si sono considerati fr. 47'973.-- dai quali sono stati dedotti i contributi sociali AVS/AD/INSAI e 2° pilastro.
Per contro non sono deducibili sia le imposte alla fonte, sia i premi della cassa malati.
Da ultimo si può osservare che le deduzioni sociali per figli di fr. 12'400.-- l'anno non sono computabili come pure i fr. 2'100.-- l'anno per le altre spese professionali non documentate e probabilmente non necessarie al conseguimento del reddito del lavoro.
Per il premio della cassa malati si è tenuto conto della quota a carico della famiglia dedotto il sussidio cantonale."
1.4. Pendente causa questa Corte ha, dal canto suo, chiesto alcuni chiarimenti all'assicurata circa gli orari di lavoro del marito e le spese accessorie alla pigione. I nuovi accertamenti sono stati trasmessi a controparte.
In diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni sociali (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa D.C.).
Nel merito
2.2. Oggetto del contendere è l’assegnazione a __________ di un assegno integrativo più elevato rispetto a quello assegnatole dalla Cassa di compensazione dal 1 febbraio 2000.
Pendente causa l'amministrazione ha parzialmente dato seguito alle censure dell'assicurata, incrementando a fr. 151 l'importo dell'assegno integrativo mensile. In particolare l'amministrazione ha tenuto conto delle spese di trasferta del marito (abbonamento annuo arcobaleno) e parzialmente del fatto che deve consumare i pasti fuori casa (fr. 5 al giorno).
L'art. 24 LAF stabilisce come segue le condizioni per poter beneficiare dell'assegno integrativo:
" Il genitore domiciliato nel Cantone ha diritto all'assegno (integrativo), per il figlio, se cumulativamente:
a) ha la custodia del figlio;
b) ha il domicilio nel Cantone da almeno tre anni;
c) il reddito disponibile del o dei genitori, con l'aggiunta
dell'eventuale assegno di base nonché degli eventuali obblighi
alimentari, è inferiore ai limiti minimi previsti dalla legislazione sulle
prestazioni complementari all'AVS/AI.
Se entrambi i genitori hanno la custodia del figlio, la madre ha
diritto all'assegno.
Non ha diritto all'assegno il beneficiario di una prestazione complementare all'AVS/AI, se il figlio è considerato per il calcolo della prestazione."
Secondo l’art. 28 cpv. 1 a 3 LAF
" Per l’accertamento ed il calcolo sono applicabili per analogia le disposizione della legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI.
Il reddito del lavoro è computato per intero; la sostanza computabile è considerata quale reddito nella misura di 1/15.
Il premio per l’assicurazione sociale ed obbligatoria contro le malattie a carico della famiglia è preso in considerazione nel calcolo. Le spese di cura e di malattia non sono prese in considerazioni nel calcolo.”
L’art. 33 del Regolamento LAF (Reg. LAF), adottato dal Consiglio di Stato il 5 febbraio 1997, prevede che
" Nei limiti minimi previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI non è compreso il premio dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie”.
Per la determinazione dell’importo dell’assegno vengono considerati anche i figli:
a) se non sono in formazione, fino ai 18 anni;
b) se sono in formazione, fino al termine della stessa ma al più tardi fino ai 25 anni (art. 34 RegLAF).
2.3. L’art. 3b della Legge federale sulle prestazioni complementari (LPC), a cui rinvia l’art. 24 cpv. 1 lett. c LAF, entrato in vigore con la terza revisione delle PC il 1 gennaio 1998, prevede che le spese riconosciute si compongono di un importo destinato alla copertura del fabbisogno vitale, per anno, pari al minimo per le persone sole, a fr. 14’690, per i coniugi, almeno 22’035 franchi e per gli orfani e per i figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI, a fr. 7’745. Per i due primi figli si prende in considerazione la totalità dell'importo determinante, per due altri figli due terzi ciascuno e per ogni altro figlio un terzo.
Dal 1999 il fabbisogno è di fr. 14'860, fr. 22'290 rispettivamente fr. 7'830.
Viene inoltre tenuto conto della pigione di un appartamento e delle relative spese accessorie. In caso di presentazione di un conguaglio per le spese accessorie, non si può invece tenere conto né di un pagamento di arretrati né di una richiesta di restituzione (art. 3b cpv. 1 lett. b LPC).
Vanno pure computate secondo l’art. 3b cpv. 3 LPC le
" a. spese per il conseguimento del reddito fino a concorrenza del
reddito lordo dell'attività lucrativa;
b. spese di manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari fino a
concorrenza del ricavo lordo dell'immobile;
c. premi versati alle assicurazioni sociali della Confederazione,
eccettuata l'assicurazione malattie;
d. importo forfettario annuo per l'assicurazione obbligatoria delle cure
medico-sanitarie. L'importo forfettario deve corrispondere al
premio medio cantonale per l'assicurazione obbligatoria delle cure
medico-sanitarie (compresa la copertura infortuni);
e. pensioni alimentari versate in virtù del diritto di famiglia (cpv. 3)."
Secondo l’art. 3c cpv. 1 LPC, inoltre, i redditi di cui si deve tener conto per il calcolo della PC e quindi dell’assegno integrativo e di prima infanzia comprendono
" b. il reddito proveniente da sostanza mobile e immobile;
c. un quindicesimo della sostanza netta oppure un decimo per i beneficiari di rendite di vecchiaia, nella misura in cui superi per persone sole 25 000 franchi, per coniugi 40 000 franchi e per orfani e figli che danno diritto a rendite per figli dell'AVS o dell'AI 15 000 franchi. Se l'immobile appartiene al beneficiario delle prestazioni complementari o a un'altra persona compresa nel calcolo della prestazione complementare e serve quale abitazione ad almeno una di queste persone, soltanto il valore dell'immobile eccedente 75 000 franchi é preso in considerazione quale sostanza;
d. le rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche, comprese le rendite dell'AVS e dell'AI;
e. le prestazioni derivanti da un contratto di vitalizio o da un'altra convenzione analoga;
f. gli assegni familiari
g. le entrate e le parti di sostanza a cui l'assicurato ha rinunciato;
h. le pensioni alimentari del diritto di famiglia."
Per quanto riguarda invece il reddito del lavoro non si applicano le disposizioni della LPC, in quanto la LAF prevede in maniera autonoma la modalità di computo di questo reddito in particolare il computo globale e non ridotto di questa entrata (art. 28 cpv. 2 LAF; Messaggio relativo all’introduzione di una nuova legge sull’assegno di famiglia del 19 gennaio 1994 p. 51) e consid. 2.2.
2.4. Nel caso concreto la Cassa ha tenuto conto, a titolo di pigione, dell'importo di fr. 5'640.
Dal contratto di locazione emerge che la pigione annua è di fr. 4'800 e che le spese accessorie acqua potabile e fognatura non sono comprese nella pigione (cfr. doc. _ atti amm).
Secondo l'art. 16b cpv. 1 e 2 OPC AVS/AI,
" Oltre alle spese accessorie usuali, un forfait per le spese di riscaldamento é concesso alle persone che vivono in locazione in un appartamento da esse stesse riscaldato e non devono pagare al locatore alcuna spesa di riscaldamento ai sensi dell'articolo 257b capoverso 1 del Codice delle obbligazioni (CO).
L'ammontare annuo del forfait é uguale alla metà dell'ammontare di cui all'articolo 16a."
Poiché l’importo previsto all’art. 16a OPC AVS/AI è di fr. 1’680, l'importo deducibile a titolo di spese di riscaldamento è di fr. 840.
L'importo computato dalla Cassa a titolo di pigione annua tiene quindi conto delle le spese forfettarie di riscaldamento, come chiesto dalla ricorrente.
2.5. Pendente causa questa Corte ha inoltre chiesto all'assicurata di quantificare le spese per l'allacciamento alla fognatura, per la spazzatura, la depurazione e per l'acqua potabile e industriale poste a carico dell'inquilino a titolo di spese accessorie nel contratto di locazione e, quindi, non comprese nella pigione.
Per l'art. 257a cpv. 1 CO
" le spese accessorie sono la remunerazione dovuta per le prestazioni fornite dal locatore o da un terzo in relazione all'uso della cosa.
Per il capoverso 2 esse sono a carico del conduttore solo se specialmente pattuito.
In virtù della succitata norma il proprietario può fatturare solo i costi che sono stati convenuti. In mancanza di una convenzione, essi sono compresi nel canone di locazione (DTF 121 III 142 e dottrina citata; Lachat, op. cit. p. 222 N 1.5; T. Oberle, op.cit. p. 33).
Per l'art. 257b CO
" nel caso di locali d'abitazione e commerciali le spese accessorie sono la remunerazione per i costi effettivamente sostenuti dal locatore per prestazioni connesse con l'uso quali i costi di riscaldamento e di acqua calda e analoghe spese d'esercizio, come pure i tributi pubblici a carico della cosa".
Le disposizioni sono di diritto imperativo (D. Lachat, Le bail a Loyer, Losanna 1997 p. 222; T. Oberle, Nebenkosten, Heizkosten, Zurigo 1995 p. 32)
2.6. In data 2 ottobre 2000 l'assicurata ha trasmesso il giustificativo della tassa per l'acqua potabile, fatturata direttamente all'inquilino (IX, 3), pari a fr. 90. Questo importo può essere riconosciuto a titolo di spese accessorie (consid. 2.14 di STCA del 18 aprile 2000 nella causa G.M cresciuta in giudicato e giurisprudenza citata) e quindi aggiunto alla pigione e alle spese di riscaldamento.
L'assicurata ha pure trasmesso il giustificativo relativo alla tassa per la raccolta dei rifiuti, indirizzata all'inquilino, pari a fr. 90 annui e la fattura per la fornitura di energia elettrica pari, per il periodo dal 13 maggio al 28 agosto 2000, a fr. 278.10.
Al riguardo va rilevato che il TCA ha già stabilito che la tassa per i rifiuti va considerata quale spesa accessoria e quindi riconosciuta (consid. 2.14 di STCA del 18 aprile 2000 nella causa G.M cresciuta in giudicato e giurisprudenza citata).
Le spese per la fornitura di energia elettrica, per contro, vanno considerate costi accessori alla pigione, solo se si riferiscono all'illuminazione dei locali comuni, al funzionamento della macchina da lavare, dei ventilatori (Oberle, op. cit. p. 20).
Nel caso in cui invece derivano dall'utilizzo dell'energia per esclusivo uso proprio dell'inquilino non vanno considerati tali (i cosiddetti "Verbraucherkosten", cfr. Oberle, op. cit. p. 19 e dottrina citata). Costi di questa natura sono per esempio quelli relativi all'allacciamento telefonico, la tassa per la concessione radiotelevisiva, e appunto i costi per la fornitura dell'energia elettrica per uso personale dell'inquilino. Essi vengono di regola fatturati direttamente all'inquilino (Oberle, op. cit. p. 19; 37) e, non essendo costi accessori, vanno posti a suo carico di quest'ultimo, senza che sia necessaria una pattuizione secondo l'art. 257a cpv. 2 CO.
2.7. Nel caso concreto, quindi, i costi per la fornitura di energia elettrica, fatturate direttamente all'inquilino, che non riguardano costi generali, non possono venire considerate spese accessorie alla pigione e fanno quindi parte dell'importo computato nel calcolo dell'assegno a titolo di fabbisogno.
Riassumendo quindi, a titolo di spese accessorie supplementari a quelle di riscaldamento già considerate, vengono computati fr. 180 annui. Su questo punto il ricorso è parzialmente accolto.
2.8. Pendente causa la Cassa ha inoltre riconosciuto spese per il conseguimento del reddito per fr. 1'577, pari a fr. 477 annui per l'abbonamento Arcobaleno e fr. 1'100 annui a titolo di pasti fuori casa.
Secondo l’art. 3 cpv. 4 lett. a LPC, applicabile alla LAF per il rinvio previsto dalla legge stessa, dal reddito sono dedotte le spese per il suo conseguimento, fino a concorrenza del reddito lordo dell’attività lucrativa.
L’art. 11a OPC precisa inoltre che
" il reddito annuo di un’attività lucrativa è calcolato deducendo dal reddito lordo le spese per il conseguimento del reddito, debitamente comprovate, e i contributi dovuti alle assicurazioni sociali obbligatorie prelevati sul reddito.”
Secondo la giurisprudenza le spese per il conseguimento del reddito sono costituite dai costi insorti in relazione con l'esercizio di una professione e che sono direttamente legate alla realizzazione del reddito lordo o alla sua conservazione. Le spese che non sono in relazione con il conseguimento di un reddito o che hanno solo un rapporto indiretto con tale realizzazione non sono considerate tali (STFA dell'11 dicembre 1997 in re T. I; DTF 111 V 128; DTF 108 V 221 consid. 3b; RCC 1990 p. 127 consid. 3a).
A titolo di spese per il conseguimento del reddito si possono dedurre le spese supplementari dovute al fatto di dover consumare i pasti fuori casa (RCC 1980 p. 138 consid. 3b; 1968 p. 113; A. Rumo Jungo, Bundesgesetz über Ergänzungsleistungen, Serie: Rechtssprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherugsrecht, Zurigo 1994, p. 52).
Costituiscono spese per il conseguimento del reddito anche i costi per le trasferte (“Fahrspesen”; RCC 1980 p. 125, 127, 128 consid. 3c). A questo titolo possono essere dedotte le spese per l’utilizzo di un mezzo pubblico. I costi di un autoveicolo entrano in linea di conto se non vi sono mezzi pubblici a disposizione oppure l’utilizzo non è ammissibile, ad esempio, per la lontananza della prossima fermata (RCC 1980 p. 125, 127, 128 consid. 3c; A. Rumo Jungo, op. cit., p. 52 e 53).
Secondo l'art. 23 OPC AVS-AI, applicabile in virtù del rinvio di cui all'art. 28 cpv. 1 LAF, di regola, per il calcolo della prestazione complementare sono determinanti il reddito ottenuto nel corso dell'anno civile precedente e lo stato della sostanza al 1° gennaio dell'anno per cui é assegnata la prestazione. Per gli assicurati di cui la sostanza e il reddito da considerare ai sensi della legge federale possono essere stabiliti servendosi di una tassazione fiscale, gli organi esecutivi cantonali sono autorizzati a ritenere, come periodo di calcolo, quello su cui si basa l'ultima tassazione fiscale, se nel frattempo non é subentrata nessuna modifica della situazione economica dell'assicurato.
Questa norma è applicabile anche alla LAF in virtù del rinvio di cui all’art. 28 cpv. 1 LAF.
Nel Canton Ticino, per accertare la deducibilità delle spese di trasferta l'autorità fiscale si fonda sul decreto esecutivo del Consiglio di Stato del 27 ottobre 1998 (RDAT II 1993 no. s6t p. 401).
Secondo l'art. 2 del citato decreto esecutivo
" il contribuente con attività lucrativa dipendente può dedurre le spese necessarie al conseguimento del proprio reddito che sono in rapporto di causalità diretta con quest’ultimo”
Per l’art. 3 cpv. 1 lett. a
" sono considerate spese di trasporto quelle causate al contribuente per trasferirsi dal luogo di domicilio a quello in cui lavora. Le relative deduzioni sono stabilite come segue:
a) per l’uso dei mezzi di trasporto pubblici: la spesa effettiva”
" Eccezionalmente, se nessun mezzo pubblico é a disposizione o se il contribuente non può servirsene (es. infermità, distanza notevole dalla più vicina fermata, orario sfavorevole, ecc.) é ammessa una deduzione fino a 35 cts. il km per le motociclette (cilindrata oltre 50 cmc, targa di controllo con fondo bianco) e fino a 60 cts. il km per le automobili” (cpv. 2).
" La deduzione per il tragitto di andata e ritorno a mezzogiorno non può in ogni caso superare quella massima ammessa per i pasti consumati fuori casa” (fr. 13.-- al giorno o fr. 2800.-- l'anno; cpv. 3).
Secondo l’art. 4
" sono considerate spese supplementari per doppia economia domestica quelle causate al contribuente quando non può consumare un pasto principale al proprio domicilio. La relativa deduzione é ammessa se il luogo di lavoro é a notevole distanza da quello di domicilio oppure quanto, per le condizioni imposte dall'attività professionale, la pausa per i pasti é tale da non permettere al contribuente di rientrare a domicilio”.
La deduzione é stabilita come segue:
a) se il contribuente rientra ogni giorno a domicilio, per ogni pasto principale consumato fuori casa: fr. 13.-- il giorno o fr. 2800.-- l'anno se i pasti di mezzogiorno sono consumati regolarmente fuori casa;
b) se il contribuente soggiorna al luogo di lavoro durante i giorni lavorativi ma rientra regolarmente al proprio domicilio fiscale il fine settimana, per ogni pasto consumato fuori casa: fr. 13.--, vale a dire fr. 26.-- il giorno o fr. 5600.-- l'anno se le medesime circostanze sussistono tutto l'anno."
(cfr. art. 25 cpv. 1 lett. c LT, RDAT II 1992, no. 12t p. 198).
Oltre alla lunghezza del percorso entrano in considerazione anche altri motivi: per esempio orari irregolari di lavoro, ragioni di salute, pausa breve che non consente il rientro a casa (RDAT II 1992 no. 12t p. 198).
Secondo la prassi della Camera di diritto tributario del Tribunale di appello la citata deduzione può essere negata solo se la pausa di mezzogiorno é di durata sufficiente da consentire il viaggio di andata e ritorno dal posto di lavoro al domicilio con una sosta di una certa durata per prendere il pasto. La deduzione é negata se il contribuente ha la possibilità di optare per un orario che gli permette di pranzare a casa (RTT 1987 p. 645). Tipico é il caso dei contribuenti che beneficiano dell'orario flessibile e che per motivi personali optano per una breve pausa che non consente loro di rientrare al domicilio per la pausa di mezzogiorno. Una sosta di mezz'ora non é sufficiente.
In genere se le spese di trasferta sono deducibili in ragione della lontananza del posto di lavoro, lo sono anche quelle per il pasto fuori casa, in quanto il criterio per concedere la deduzione per pasti presi fuori casa é identico (Sentenza del TA no. 360 del 22.11.89 in re S.). Se, tuttavia, accordando la deduzione delle spese di trasferta per la pausa di mezzodì, é data la possibilità di avere almeno un'ora per consumare il pasto la deduzione non é concessa (Sentenza del TA no. 47 del 20.2.85).
2.9. In concreto il principio della deduzione delle spese di trasferta e per i pasti consumati fuori casa non è, a ragione, contestato.
L'assicurata ha però chiesto che, a titolo di spese di trasferta, vengano riconosciute le spese per l'utilizzo di un autoveicolo (pari a fr. 2'376) e non quello dei mezzi pubblici.
Al riguardo va rilevato che, come precisato al considerando precedente, vengono ammesse in deduzione le spese per l'utilizzo di un mezzo privato solo se non vi è possibilità di utilizzare un mezzo pubblico. In concreto il marito dell'assicurata abita a __________ e lavora a __________.
Gli atti fiscali non chiariscono alcunché, in quanto l'assicurato è tassato alla fonte (VIII).
Il mattino l'assicurato dispone di un autopostale con partenza da __________ alle ore 6.35 e alle 7.35, il pomeriggio da __________ alle 16.30, 17.30 e 18.30.
In data 2 ottobre 2000 l'assicurata ha trasmesso il calendario dell'edilizia duemila, da cui risulta che l'orario è flessibile (IX, doc.1). In simili condizioni l'assicurato è senz'altro in grado di far capo ai servizi pubblici per recarsi al lavoro. La censura sollevata dall'assicurata è quindi infondata.
La richiesta di rimborso delle spese necessarie a percorrere il tratto casa-lavoro in automobile va pertanto respinta. Solo le spese relative all'acquisto dell'abbonamento Arcobaleno possono quindi essere ammesse in deduzione.
2.10. A titolo di spese per i pasti fuori casa la Cassa ha dedotto unicamente fr. 5 e non fr. 13 al giorno come previsto all'art. 4 del decreto succitato.
A ragione.
In proposito va rilevato che sia in ambito LPC che LAF, a titolo di spese per il conseguimento del reddito si possono dedurre le spese supplementari per i pasti fuori casa (RCC 1968 p. 113). Le spese usuali, per contro, dovute al fatto di consumare i pasti fuori casa, sono già comprese nel fabbisogno. Le spese per il vitto, comprese nel fabbisogno minimo, sono in particolare calcolate in virtù dell'art. 11 cpv. 2 OAVS (art. 11 OPC) e sono pari a fr. 8 (STFA dell'11 dicembre 1997 in re T. I).
Di conseguenza poiché l'importo computato a titolo di fabbisogno tiene già conto dei pasti consumati dalla famiglia, solo le spese supplementari vanno considerate spese per pasti fuori casa. Correttamente quindi la Cassa ha tenuto conto della differenza e quindi di fr. 5 al giorno.
2.11. Dal reddito lordo la Cassa non ha inoltre dedotto i premi relativi all'assicurazione per perdita di guadagno in caso di malattia, conformemente a quanto stabilito dal TCA in una sentenza del 30 giugno 2000, nella causa R.I.B., inc. 39.99.73.
Al riguardo va ricordato che, secondo l'art. 28 cpv. 3 LAF, si tiene conto dell'assicurazione sociale e obbligatoria contro le malattie a carico della famiglia.
Secondo l'art. 1 LAMal l'assicurazione sociale malattia comprende sia l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie che l'assicurazione d'indennità giornaliera facoltativa.
Quest'ultima assicurazione è tuttavia appunto facoltativa non obbligatoria (art. 63ss. LAMal) e quindi non se ne può tener conto. La LAMal non prevede inoltre la possibilità di introdurre l'obbligatorietà di questa assicurazione (cfr. art. 67ss LAMal).
In questo contesto l'assicurazione per perdita di guadagno non può neppure essere considerata un'"altra assicurazione sociale della Confederazione" (cfr. Werlen, der Anspruch auf Ergänzungsleistungen und deren Berechung, Baden 1995, p. 196) ai sensi dell'art. 3b cpv. 3 LPC, in quanto fa parte dell'assicurazione malattie (art. 1 LAMal).
L'indennità per perdita di guadagno in caso di malattia non può infine essere equiparata a quella dell'assicurazione infortuni, in quanto l'obbligatorietà di quest'ultima è prevista nella relativa legge.
Non va infine dimenticato che l'assegno integrativo LAF è stato creato sul modello della LPC, che prevede la deduzione di un elenco esaustivo di spese. Ciò che non è compreso in questa lista non può quindi essere considerato.
Lo stesso deve valere in ambito LAF, la quale si scosta unicamente per quanto riguarda la modalità della deduzione del premio per l'assicurazione malattia sociale obbligatoria, ma non per il principio.
2.12. Nemmeno le imposte possono venire dedotte a titolo di spesa, in quanto non appaiono nella lista esaustiva delle spese deducibili e sono dunque comprese nell'importo computato a titolo di fabbisogno minimo (consid. 2.3).
Lo stesso vale per le deduzioni menzionate dall'assicurata, che vengono ammesse solo fiscalmente, quali le altre spese professionali e le deduzioni sociali per i figli a carico.
2.13. Per quanto riguarda la modalità di computo del premio per l’assicurazione malattia, la Cassa ha agito conformemente alle disposizioni della LAF e del relativo regolamento.
In effetti ai fini del calcolo della LAF viene computato unicamente il premio relativo all’assicurazione obbligatoria contro le malattie a carico della famiglia e quindi l’assicurazione sociale secondo la LAMal (art. 28 cpv. 3 LAF e 33 RegLAF).
I premi che concernono le prestazioni complementari alla LAMal non vengono per contro computati (cfr. Rapporto di maggioranza del 23 maggio 1996 p. 36).
Inoltre, per quanto riguarda la modalità di calcolo dei premi dell'assicurazione malattia, la LAF non rinvia alla LPC. Quindi, per questo costo, i criteri di computo di tale legge, che si fonda sul premio medio cantonale, non sono rilevanti per il calcolo degli assegni familiari.
Infine va evidenziato che è computabile il premio netto e meglio va tenuto conto di eventuali sussidi erogati agli interessati. L’art. 28 cpv. 2 LAF precisa infatti che va tenuto conto del premio per l’assicurazione sociale ed obbligatoria contro le malattie a carico della famiglia (cfr. in proposito il rapporto di maggioranza della commissione della gestione del 23 maggio 1996 p. 36).
2.14. La Cassa ha dichiarato in proposito che il premio computabile è pari a fr. 2'944. L'importo è stato confermato nella risposta di causa.
In concreto dai certificati d’assicurazione agli atti emerge che la famiglia __________ ha concluso, oltre all’assicurazione obbligatoria secondo la LAMal, anche alcune assicurazioni complementari (doc. atti amm. 17).
In simili condizioni, al contrario di quanto sostenuto dall'assicurata, non può essere computato il premio integrale.
Il premio annuo computato dalla Cassa è quindi corretto.
La censura sollevata dal ricorrente è quindi infondata e dev'essere respinta.
2.15. In conclusione quindi il ricorso è parzialmente accolto e la decisione impugnata è annullata. L'incarto è rinviato alla Cassa cantonale per gli assegni familiari affinché stabilisca l'ammontare dell'assegno integrativo dovuto con effetto dal 1 febbraio 2000 a __________, tenendo conto di fr. 5'820 a titolo di pigione lorda, fr. 1'100 a titolo di spese per i pasti fuori casa e fr. 477 a titolo di spese di trasferta.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso è parzialmente accolto.
§ La decisione impugnata è annullata.
§§ L'incarto è rinviato alla Cassa cantonale per gli assegni familiari affinché stabilisca l'ammontare dell'assegno integrativo a cui ha diritto __________ con effetto dal 12 febbraio 2000 conformemente al consid. 2.15.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Intimazione alle parti.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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