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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 34.2001.73
Data decisione, Autorità: 16.12.2002, TCA
Raccomandata
Incarto n. 34.2001.73
fc
Lugano 16 dicembre 2002
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
vista la petizione del 23 novembre 2001 presentata da
rappr. da: __________
contro
la decisione del emanata da
in materia di previdenza professionale
considerato che
con istanza 23 novembre 2001 al TCA __________, assistito dal __________, ha chiesto di condannare il suo ex datore di lavoro __________ al pagamento dei contributi di cassa pensione riferiti al periodo in cui egli aveva lavorato alle sue dipendenze (1. luglio 1999-31 luglio 2001) e ha postulato il versamento da parte dell'Istituto di previdenza della prestazione di libero passaggio maturata a suo favore in tale periodo lavorativo (I);
che il convenuto non ha preso posizione sulla domanda attorea malgrado la fissazione, da parte del Vicepresidente del TCA, di due termini per presentare la risposta di causa (II, III) e l'invio di due ulteriori sollecitazioni (IV, IX);
che in seguito il TCA ha provveduto ad alcuni accertamenti presso la Cassa di compensazione competente (V, VII) e a segnalare la presunta mancata affiliazione ad un istituto di previdenza, da parte di __________, all'Autorità di vigilanza sulle fondazioni e sugli istituti di previdenza cantonale postulando un suo intervento (XI);
che con risoluzione 10 giugno 2002 la predetta autorità cantonale di vigilanza ha formalmente notificato la ditta __________ per l'affiliazione alla Fondazione Istituto collettore a far tempo dal 1. luglio 1999 (XIV);
che con scritti del 16 ottobre 2002 (XVII) e 15 novembre 2002 (XXVI) la Fondazione Istituto collettore ha comunicato al TCA di aver proceduto all'affiliazione d'ufficio di __________ e, di conseguenza, di aver provveduto a versare a __________, e per esso, all'istituto di previdenza cui egli è attualmente affiliato, la prestazione di libero passaggio, di fr. 3'825.60, maturata a suo favore nel periodo lavorativo svolto alle dipendenze di __________;
che __________, al quale sono state trasmesse tutte le risultanze di causa, è rimasto silente;
che con scritto del 3 dicembre 2002 il patrocinatore dell'attore ha constatato che "avendo l'istituto collettore versato quanto dovuto a __________ all'istituzione di previdenza del nuovo datore di lavoro __________, la nostra istanza del 23.11.2001 è stata accolta" (XXVIII);
che tramite il __________ __________, su richiesta del TCA, ha confermato di ritirare la petizione presentata nei confronti di __________ con scritto del 13 dicembre 2002 (XXVIX, XXX);
che di conseguenza la causa è divenuta priva d'oggetto e va stralciata dai ruoli ;
viste le disposizioni della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni del 6 aprile 1961 in relazione all'art. 8 della LALPP
decreta 1. la causa è stralciata dai ruoli:
non si prelevano né tasse né spese;
intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Raffaele Guffi
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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