AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 39.2000.12
Data decisione, Autorità: 26.01.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n. 39.2000.00012-13
ZA/sc
Lugano 26 gennaio 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Zaccaria Akbas
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sui ricorsi del 29 febbraio 2000 di
__________,
contro
le decisioni del 22 febbraio e 23 febbraio 2000 emanate da
Cassa cantonale assegni familiari, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di assegni di famiglia
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione 30 luglio 1998, con effetto dal 1 luglio 1998, la Cassa cantonale per gli assegni familiari ha assegnato ad __________ a favore dei figli __________, 1997, __________, 1988, e __________, 1986, un assegno integrativo di fr. 1'173.-- mensili ed un assegno di prima infanzia di fr. 928.-- per il figlio ___________.
Gli importi degli assegni sono stati elevati a fr. 1'722.-- rispettivamente a fr. 1'402.-- con effetto dal 1° novembre 1998, a fr. 1'740.-- rispettivamente a fr. 1'424 con effetto dal 1° gennaio 1999.
Gli importi degli assegni sono stati ridotti a fr. 1'180.-- rispettivamente a fr. 827.-- per l'assegno di prima infanzia con effetto dal 1° febbraio 1999.
1.2. Gli importi degli assegni non sono più cambiati sostanzialmente fino al 1° gennaio 2000, data a partire dalla quale è stato versato un assegno di prima infanzia di fr. 1'185 fino al 31 gennaio 2000. Permane invariato l'assegno integrativo che continuerà invece ad essere erogato.
1.3. Con tempestivo ricorso al TCA, l'assicurata ha impugnato la decisione della Cassa, chiedendo il ripristino dell'ammontare dell'assegno di prima infanzia precedentemente erogato, con le seguenti motivazioni:
" Gent.mo Tribunale cantonale delle assicurazioni, vi chiedo umilmente scusa per questa mia lettera fatta a voi, per quanto riguarda appunto il fatto che io sottoscritta __________ nata __________ moglie di __________, non avrei più diritto di percepire dal mese di febbraio di quest'anno (2000) l'assegno di prima infanzia che purtroppo per la mia famiglia voleva dire tanto.
Come ben sapete, io percepisco di paga quello che voi avete come da me ricevuto con il vecchio contratto di lavoro 1999, quest'anno non è che sia tanto differente purtroppo per me, e appena l'avrò ricevuto sarà mio dovere spedirvelo al più presto (sempre allo stesso posto di lavoro dello scorso anno).
Gent.mo ufficio, mio malgrado sono purtroppo da sola a dover contribuire al mantenimento della mia famiglia, anche perché per via dell'età di mio marito 59 anni nato nel '41 lui non trova lavoro, perché dicono che è vecchio.
Ma io gentilissimo Tribunale vado volentieri a lavorare a tempo pieno con 3 figli minori da accudire e una famiglia da mandare avanti, solo che sono pagata troppo poco e dover affrontare tutte le spese necessarie che comportano il mantenimento sano di una famiglia almeno i bisogni basilari per i figli minori e per noi due marito e moglie, purtroppo non ci permettono di essere neanche sufficiente a questo nostro problema economico.
Noi non abbiamo altre entrate economiche e la situazione famigliare è la stessa di prima e adesso con questo problema che non possiamo ricevere più l'assegno di prima infanzia è peggiorata notevolmente.
Chiedo cortesemente a voi spettabile Tribunale cantonale delle assicurazioni come potrei risolvere questo mio grande problema economico che mi permette di poter mandare avanti in modo dignitoso la mia famiglia composta come voi bene sapere da 5 persone." (Doc. _)
1.4. Nella sua risposta del 12 aprile 2000, la cassa ha proposto di respingere il ricorso, argomentando:
" Fino al 31 gennaio 2000 questa famiglia di 5 persone poteva beneficiare dell'assegno integrativo e dell'assegno di prima infanzia: al suo interno vi era il figlio __________ che giustificava l'erogazione delle due prestazioni. Nel mese di gennaio 2000 __________ compie i 3 anni quindi con la fine di questo mese decade il diritto all'assegno di prima infanzia.
Pur comprendendo che dal profilo economico la stessa famiglia continua ad avere un reddito disponibile non sufficiente a coprire l'intero fabbisogno, alla Cassa non è consentito, dal 1. febbraio 2000, l'ulteriore erogazione dell'assegno di prima infanzia in quanto sono venuti a mancare i presupposti legali.
Per quanto attiene il calcolo che ha determinato l'assegno integrativo va sottolineato che non è stato contestato. Tuttavia versando l'importo di fr. 1'180.-- mensili la cassa paga l'importo massimo erogabile per 3 figli.
Tutto ben considerato alla Cassa non resta altro che chiedere a codesto lodevole Tribunale di voler respingere i due ricorsi confermando le decisioni contestate." (Doc. _)
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni sociali (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa D.C.).
Nel merito
2.2. Oggetto del contendere è la cessazione dell'erogazione dell'assegno di prima infanzia dal 1° febbraio 2000.
A motivazione della decisione di sopprimere l'assegno di prima infanzia la Cassa adduce il compimento del terzo anno di età del figlio __________.
Secondo l’art. 32 LAF il diritto ad un assegno di prima infanzia è dato se:
" I genitori domiciliati nel Cantone hanno diritto all'assegno, per il figlio, se cumulativamente:
a) hanno il domicilio nel Cantone da almeno tre anni;
b) uno dei genitori non esercita nessuna attività lucrativa oppure ne esercita una che non supera il 50% per dedicarsi alla cura del figlio;
c) il reddito disponibile dei genitori, inclusi gli eventuali assegni di cui il nucleo familiare beneficia in virtù della legge, è inferiore ai limiti posti dall'art. 24 cpv. 1 lett. c).
Al genitore che non esercita un'attività lucrativa o ne esercita una solo a tempo parziale, senza giustificati motivi, è computabile un reddito ipotetico, pari al guadagno di un'attività a tempo pieno, da lui esigibile.
Il reddito ipotetico minimo è pari al doppio del limite minimo per persona sola secondo la legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI)."
Secondo l'articolo 33 LAF il diritto all'assegno si estingue:
a) alla fine del mese in cui il genitore inizia un'attività lucrativa con un grado di occupazione superiore al 50%;
b) quando il genitore affida il figlio alle cure di una terza persona per più di mezza giornata sull'arco di un giorno;
c) al più tardi alla fine del mese in cui il figlio compie i tre anni di età
2.3. Nel caso concreto, in virtù delle disposizioni esposte nel considerando precedente, emerge chiaramente che il diritto dei genitori di ottenere l'assegno di prima infanzia è dato fintanto che il figlio non ha compiuto il terzo anno di età.
Di conseguenza correttamente la Cassa, a seguito del compimento del terzo anno di età del figlio ____________, ha soppresso con effetto dal 1° febbraio 2000 l'assegno di prima infanzia a favore di quest'ultimo (cfr. art. 33 lett. c LAF).
2.4. A titolo abbondanziale va rilevato che anche il calcolo dell’assegno integrativo è stato effettuato in maniera corretta. In effetti l’amministrazione ha tenuto conto del fabbisogno minimo e delle spese di tutta la famiglia, compresi i figli ancora in formazione (cfr. art. 34 Reg. LAF).
A proposito dell’ammontare del fabbisogno si rileva che l’art. 3b della Legge federale sulle prestazioni complementari (LPC) entrato in vigore con la terza revisione della Legge il 1 gennaio 1998, e al quale rinvia l’art. 24 cpv. 1 lett. c LAF ne prevedeva, al momento determinante in cui è stata presa la decisione impugnata, per le persone che non vivono durevolmente o per un lungo periodo in un istituto o in un ospedale (persone che vivono a casa), le spese riconosciute si compongono di un importo destinato alla copertura del fabbisogno vitale, per anno, pari al minimo per le persone sole, a fr. 14’860, per i coniugi, almeno 22’290 franchi e per gli orfani e per i figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI, a fr. 7’830. Per i due primi figli si prende in considerazione la totalità dell'importo determinante, per due altri figli due terzi ciascuno (fr. 5'220.--) e per ogni altro figlio un terzo. (fr.2'610.--).
Viene inoltre tenuto conto della pigione di un appartamento e delle relative spese accessorie. In caso di presentazione di un conguaglio per le spese accessorie, non si può invece tenere conto né di un pagamento di arretrati né di una richiesta di restituzione (art. 3b cpv. 1 lett. b LPC).
In concreto quindi il fabbisogno vitale della famiglia __________, formata dal marito, la moglie e tre figli, è pari a fr. 43'170.-- come indicato dalla Cassa.
2.5. Per stabilire l’ammontare dell’assegno integrativo vanno pure computate, secondo l’art. 3b cpv. 3 LPC, le
" a) spese per il conseguimento del reddito fino a concorrenza del reddito lordo dell'attività lucrativa;
b) spese di manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari fino a concorrenza del ricavo lordo dell'immobile;
c) premi versati alle assicurazioni sociali della Confederazione, eccettuata l'assicurazione malattie;
…..
e) pensioni alimentari versate in virtù del diritto di famiglia (cpv. 3)."
Secondo l’art. 3c cpv. 1 LPC, inoltre, i redditi di cui si deve tenere conto per il calcolo della PC e quindi dell’assegno integrativo e di prima infanzia comprendono
" b) il reddito proveniente da sostanza mobile e immobile;
c) un quindicesimo della sostanza netta oppure un decimo per i beneficiari di rendite di vecchiaia, nella misura in cui superi per persone sole 25 000 franchi, per coniugi 40 000 franchi e per orfani e figli che danno diritto a rendite per figli dell'AVS o dell'AI 15 000 franchi. Se l'immobile appartiene al beneficiario delle prestazioni complementari o a un'altra persona compresa nel calcolo della prestazione complementare e serve quale abitazione ad almeno una di queste persone, soltanto il valore dell'immobile eccedente 75 000 franchi é preso in considerazione quale sostanza;
d) le rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche, comprese le rendite dell'AVS e dell'AI;
e) le prestazioni derivanti da un contratto di vitalizio o da un'altra convenzione analoga;
f) gli assegni familiari
g) le entrate e le parti di sostanza a cui l'assicurato ha rinunciato;
h) le pensioni alimentari del diritto di famiglia."
Per quanto riguarda invece il reddito del lavoro non si applicano le disposizioni della LPC, in quanto la LAF prevede in maniera autonoma la modalità di computo di questo reddito in particolare il computo globale e non ridotto di questa entrata (art. 28 cpv. 2 LAF; Messaggio relativo all’introduzione di una nuova legge sull’assegno di famiglia del 19 gennaio 1994 p. 51).
2.6. Per quanto riguarda il pagamento della franchigia prevista dall’assicurazione malattia si rileva che, secondo l’art. 28 cpv. 3 seconda frase LAF,
" Le spese di cura e di malattia non sono prese in considerazione”.
Poiché la franchigia ai sensi della LAMal è quella porzione di spese di cura e malattia che è a carico dell’assicurato (cfr. il rapporto di maggioranza del 23 maggio 1996 p. 36 che ha introdotto la citata disposizione), essa non può venire considerata ai fini del calcolo dell’assegno integrativo.
2.7. Per quanto riguarda, infine, l’importo dell’assegno, la Cassa ha dichiarato che si tratta dell’ammontare massimo previsto dalla legge.
Secondo l’art. 27 cpv. 2 e 3 LAF citato al considerando 2.3
" In ogni caso l’importo dell’assegno non può superare il limite del o dei figli per i quali l’assegno è riconosciuto."
" L’assegno integrativo non è versato se il suo importo annuo è inferiore all’importo mensile dell’assegno di base."
Come indicato al consid. 2.4. il limite per i primi due figli è pari a fr. 7’830 mentre per il terzo è di fr. 5'220.--. Di conseguenza a norma dell’art. 27 cpv. 2 LAF l’importo massimo erogabile dovrebbe essere di fr. 20'880.--.
La Cassa ha, giustamente, fissato l’assegno in fr. 14'160.--, in quanto nell'importo massimo è contenuto pure l'assegno di base di fr. 6'720.-- (cfr. la sentenza del TCA del 28 aprile 1999 nella causa A.S., non pubblicata, citata da D. Cattaneo, "La legge sugli assegni di famiglia: caratteristiche, sentenze e problemi aperti", in Il diritto pubblico ticinese nel terzo millennio, RDAT I -2000, pag. 130 e segg (132)).
Quest'ultimo importo corrisponde all'assegno mensile di fr. 560.-- riportato su dodici mesi versato dal datore di lavoro che, in questo caso, ha pagato più dei fr. 183.-- previsti dalla legge (cfr. art. 16 cpv. 1 LAF e contratto di lavoro, doc. _).
2.8. Nel caso concreto l’assegno massimo erogabile per tre figli è pari a fr. 14'160 (fr. 7’830 X 2 +5'220 - fr. 6'720.--, assegno di base). Poiché il fabbisogno della famiglia ___________ supera di fr. 28'378 i redditi di cui essa dispone, la ricorrente ha diritto all’assegno massimo, di fr. 1'180.-- mensili (fr. 14160 : 12), come stabilito dalla Cassa.
In tali circostanze i ricorsi devono essere respinti in quanto la decisione impugnata é corretta.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- l ricorsi sono respinti.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Intimazione alle parti.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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