AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 34.2001.68
Data decisione, Autorità: 07.02.2002, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n. 34.2001.00068
RG/sc
Lugano 7 febbraio 2002
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
statuendo sulla petizione del 5 novembre 2001 della
Fondaz. Istituto Collettore LPP, 6900 Lugano,
contro
__________,
in materia di previdenza professionale
ritenuto in fatto
che con decisione 4 agosto 1999, cresciuta in giudicato, la Fondazione istituto collettore LPP (in seguito: Istituto collettore) ha affiliato d’ufficio la __________ ai fini dell’attuazione della previdenza professionale dei suoi dipendenti con effetto retroattivo dal 1. dicembre 1998, l'affiliazione presso il precedente istituto di previdenza essendo stata sciolta con effetto dal 30 novembre 1998 (doc. _);
che, in seguito, in base ai salari notificati dal datore di lavoro, l’Istituto collettore ha stabilito l’ammontare dei contributi dovuti per il periodo dal 1. dicembre 1998 al 30 giugno 2001, per un ammontare complessivo di fr. 68'328,20, addebitando inoltre
fr. 1000.- per spese di conteggio retroattivo e fr. 525 per tassa di decisione d'affiliazione, ed ha inviato i relativi conteggi (doc. _);
che nelle rispettive date 3 maggio 2000, 31 ottobre 2000 e 3 maggio 2001 l'Istituto collettore ha diffidato il datore di lavoro a versare i contributi dovuti, così come le spese di diffida per fr. 300.- (doc. _);
che in data 2 agosto 2001 l'Istituto collettore ha fatto spiccare dall'Ufficio esecuzione e fallimenti di __________ il precetto esecutivo no. __________per un importo di fr. 70'153,20 oltre interessi del 5% dal 24 luglio 2001 e spese per fr. 150 (doc. _);
che l’escussa ha interposto opposizione;
che con petizione 5 novembre 2001 l'Istituto collettore ha chiesto al TCA di condannare la __________ al pagamento di fr. 70'303,20 a titolo di contributi della previdenza professionale dovuti dal 1. dicembre 1998 al 30 giugno 2001 e di costi amministrativi, oltre a interessi e spese, così come il rigetto definitivo dell'opposizione interposta al precetto esecutivo no. __________dell'Ufficio esecuzione e fallimenti di __________ (I);
che la convenuta non è intervenuta in causa, malgrado la fissazione di due termini da parte del Vicepresidente del TCA (II, III) per la presentazione della risposta;
considerato in diritto
22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
che, nel merito, l'art. 11 cpv. 1 e 3 LPP impone al datore di lavoro che occupa lavoratori da assicurare obbligatoriamente di affiliarsi a un istituto di previdenza regolarmente registrato;
che l’Istituto collettore è un istituto di previdenza obbligato ad affiliare d’ufficio i datori di lavoro che non adempiono al loro obbligo di aderire ad un istituto di previdenza (art. 60 cpv. 1 e 2 lett. a LPP; cfr. art. 2 cpv. 1 dell’Ordinanza concernente i diritti dell’istituto collettore in materia di previdenza professionale);
che l’Ordinanza citata precisa che il datore di lavoro deve versare all’Istituto collettore i contributi dovuti per l’insieme dei salariati sottoposti alla legge con effetto dal momento in cui avrebbe dovuto essere affiliato ad un istituto di previdenza (art. 3; cfr. anche l'art. 3 delle condizioni di affiliazione);
che l’obbligo contributivo del datore di lavoro, affiliato d’ufficio, non è mai stato contestato e dev’essere ammesso;
che secondo l’art. 66 LPP l’istituto di previdenza stabilisce nelle disposizioni regolamentari l’importo dei contributi del datore di lavoro e dei lavoratori e che il datore di lavoro è l’unico debitore dei contributi (T. Lüthy, Das Rechtsverhältnis zwischen Arbeitgeber und Personalvorsorgestiftung, Zurigo 1989, p. 32);
che in concreto le modalità di calcolo dei contributi sono previste alla cifra 7 del regolamento dell’Istituto collettore contenente le disposizioni generali, che rinvia alla cifra VI/A del Piano di previdenza, in cui vengono definite in dettaglio le percentuali applicabili al salario assicurato (doc. _);
che per la cifra 7.1.2 delle disposizioni generali
" La Fondazione finanzia inoltre i suoi oneri e i suoi obblighi:
con il suo patrimonio e il reddito dello stesso;
con le prestazioni di libero passaggio e i versamenti unici;
con le prestazioni assicurative provenienti dal contratto d'assicurazione;
con le quote di eccedenze provenienti dal contratto d'assicurazione;
dalle sovvenzioni del fondo di garanzia in caso di sfavorevole struttura d'età ai sensi dell'art. 58 LPP;
con gli indennizzi del fondo di garanzia ai sensi dell'art. 56 LPP;
con eventuali capitali di fondazione trasferiti (fondi per le misure speciali, fondi liberi della fondazione ecc.) dalle nuove aziende affiliate;
con elargizioni e donazioni." (doc. _)
che con la petizione in oggetto l’Istituto collettore ha chiesto al TCA di condannare la __________ al pagamento di
fr. 70'303,20 oltre spese ed interessi al 5% dalla domanda di esecuzione;
che la richiesta non è stata contestata dalla ditta convenuta, la quale non è intervenuta in causa, né precedentemente ha sollevato obiezioni in merito al calcolo dei contributi allestito dall’attrice;
che il calcolo effettuato risulta suffragato dalla necessaria documentazione;
che, infatti, le persone assicurate e i salari erogati risultano dai documenti di causa (doc. _). Il calcolo dei contributi dovuti, rimasti insoluti, si fonda su questi elementi e su quelli ricordati al paragrafo precedente;
che in quanto stabilito conformemente alle disposizioni di legge e di regolamento, l’importo di fr. 68'328, 20 relativo ai contributi dovuti per il periodo 1 dicembre 1998- 30 giugno 2001 come pure le spese di diffida (fr. 300.-), di esecuzione (fr. 150.-) e di conteggio retroattivo (fr. 1000.-) per un importo complessivo di fr. 1'450.- (cfr. doc. _; cfr. Tariffa costi amministrativi allegata alla decisione d'affiliazione, doc. _) dev’essere pertanto confermato;
che non possono invece essere ammessi i costi relativi all'emanazione della decisione d'affiliazione, pari a fr. 525.
In proposito va rilevato che l’Istituto di previdenza è infatti in possesso di un titolo cresciuto in giudicato (la decisione di affiliazione) che gli permette di promuovere un’esecuzione nei confronti della convenuta e parimenti ottenere il rigetto dell’eventuale opposizione (art. 80 cpv. 2 LEF). Se il TCA statuisse su tali spese vi sarebbero due giudizi sullo stesso oggetto, ciò che è inammissibile in virtù del principio della res iudicata.
Il risarcimento di tali spese non è una controversia ai sensi della LPP in senso lato o in senso stretto (art. 73 LPP; cfr. SVR 1995 BVG Nr. 21 p. 53ss.).
Su questo punto la petizione va quindi respinta;
che l'Istituto postula pure il versamento di interessi di mora al 5% dal 24 luglio 2001, data dell'inoltro della domanda d'esecuzione;
che poiché la convenuta è palesemente in mora (art. 4 cpv. 3 e 4 delle Condizioni d'affiliazione, doc. _; art. 102 CO; art. 103 CO) con il pagamento dei contributi, e il tasso del 5% richiesto corrisponde a quello legale (art. 104 CO), la domanda dev'essere accolta;
che pertanto la convenuta dev’essere condannata a versare fr. 69'778,20 oltre a interessi del 5% su fr. 69'628,20;
che per quel che concerne le spese esecutive relative al precetto di cui è chiesto il rigetto dell'opposizione in questa sede (fr. 100 di spese di precetto e fr. 38.45 di tassa d'incasso; doc. _) non possono invece essere ammesse. Tali spese non sono infatti oggetto della sentenza di rigetto definitivo dell’opposizione, ma seguono le sorti dell’esecuzione in quanto costituiscono un accessorio del credito, e meglio devono essere sopportate dal debitore se non riesce ad opporsi con successo all’esecuzione, in caso contrario dal creditore. Esse sono aggiunte alla somma oggetto di esecuzione per la quale è stato concesso il rigetto (DTF 71 III 144, Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, § 164, p. 414; K. Ammon, Grundriss des Schuldbetreibungs und Konkursrechts, Berna 1983, p. 106), senza che sia necessaria un’esplicita pronuncia nel merito (STCA 21 settembre 1993 in re R.B.). Né l’amministrazione né il giudice possono quindi porre le spese a carico degli assicurati (SVR 1995 KV Nr. 57 p. 175).
Su questo punto, pertanto, la richiesta attorea - nella misura in cui ha per oggetto, oltre le spese riconosciute per complessivi fr. 1'450 (cfr. sopra), anche la condanna al pagamento di quelle relative al precetto di cui è chiesto il rigetto dell'opposizione in questa sede (cfr. petitum) - va quindi respinta;
che con la petizione l’attrice chiede anche la pronuncia del rigetto definitivo dell’opposizione interposta al precetto esecutivo no. __________emesso dall’Ufficio esecuzione e fallimenti di __________;
che secondo la giurisprudenza federale il creditore che "in seguito d'opposizione ha fatto riconoscere i propri diritti conformemente all'art. 79 LEF, può chiedere direttamente la continuazione dell'esecuzione senza dover esperire la procedura speciale di rigetto dell'opposizione prevista dall'art. 80 LEF; lo stesso vale laddove la decisione pronunciata ai sensi dell'art. 79 LEF sia emanata da un'autorità o da un Tribunale amministrativo della Confederazione o del cantone del foro dell'esecuzione (conferma della giurisprudenza). Occorre tuttavia che il dispositivo del giudizio civile o della decisione amministrativa si riferisca con precisione all'esecuzione in corso e rigetti formalmente l'opposizione integralmente o fino a concorrenza di un determinato importo (modifica della giurisprudenza)." Così la massima del DTF 107 III 60ss.
Il principio è che qualora il creditore segua la procedura dell'art. 79 e quindi intenti un'azione in riconoscimento del credito non debba, vistosi riconoscere definitivamente il credito, adire successivamente la procedura dell'art. 80 LEF (cfr. T. Adler, "La mainlevée de l'opposition par une caisse-maladie dans une poursuite pour dettes", in Droit privé et assurances sociales, Friborgo 1990, p. 241ss (251 e 252);
che la presente sentenza varrà pertanto quale titolo per la prosecuzione dell'esecuzione, per l’importo di fr. 69'778,20 oltre a interessi del 5% su fr. 69'628,20 dal 24 luglio 2001, senza che il creditore debba previamente chiedere il rigetto definitivo dell'opposizione al giudice dell'esecuzione;
che secondo la legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle assicurazioni in materia di assicurazioni sociali (art. 20 capoverso 1), applicabile in virtù dell’articolo 2 del Regolamento provvisorio concernente le controversie in materia di LPP dell’11 luglio 1984, la procedura è di principio gratuita;
che il TFA ha tuttavia stabilito un’eccezione alla gratuità della procedura in caso di introduzione di procedimenti temerari o per leggerezza (DTF 124 V 285-287; SZS 1998 pag. 64; DTF 118 V 319ss; STFA del 17 luglio 1998 in re T);
che secondo la giurisprudenza un processo è temerario o sconsiderato se la parte fonda la propria richiesta su fatti di cui conosce o dovrebbe conoscere l'inesattezza. La temerietà è tra l'altro data nel caso in cui una parte si attiene ad un opinione palesemente illegale.
Al contrario non si può ritenere temerario colui che sottopone al giudice un parere non arbitrario. Ciò vale anche quando pendente causa il giudice intende convincere la parte dell'infondatezza della richiesta per indurlo a ritirare il ricorso (DTF 112 V 334). La presentazione di un ricorso privo di esito favorevole non significa che il gravame è temerario. Per ammettere la temerarietà la carenza di esito favorevole dev'essere accompagnata da un fattore soggettivo: la parte ha riconosciuto o poteva a riconoscere l'impossibilità di successo e malgrado ciò ha introdotto il gravame (DTF 124 V 287/288; AHI Praxis 1998 p. 189; STFA del 13 luglio 1998 in re T).
La temerarietà è inoltre data nel caso in cui una parte viola un obbligo che le compete (ad esempio l'obbligo di collaborare o di astenersi dal compiere un determinato atto; DTF 124 V 288, 289; DTF 112 V 335).
Nell'ambito dell'azione in materia di contributi LPP il solo fatto di non intervenire in causa non è sufficiente per ritenere temerario il comportamento del convenuto. Tuttavia, in tale contesto il comportamento della controparte dev'essere valutato tenendo conto anche dell'agire che l'interessato ha tenuto precedentemente al processo. Se, quindi, il datore di lavoro o l'assicurato non rispetta fatture e solleciti, provoca l'avvio di procedure esecutive e obbliga l'Istituto di previdenza, malgrado una situazione palesemente infondata, a inoltrare un'azione, tramite la presentazione dell'opposizione al precetto esecutivo, e non interviene in causa, agisce in modo temerario. In simili condizioni si può infatti ritenere che egli abbia messo in atto manovre dilatorie passibili d’essere sanzionate tramite il pagamento di spese di giustizia (DTF 124 V 288, 290; STCA del 28 gennaio 1998 in re FICLPP contro P Sagl);
che nel caso in esame la ditta convenuta è stata affiliata d’ufficio dalla Fondazione attrice, non ha dato seguito alle richieste di pagamento inviatele da quest’ultima, ha interposto opposizione al precetto esecutivo, non è intervenuta in causa (malgrado la fissazione, da parte del vicepresidente del TCA, di due termini per la presentazione della risposta);
che alla luce della suesposta giurisprudenza il comportamento della convenuta va considerato temerario. Di conseguenza vanno poste a suo carico tasse e spese di procedura per fr. 700 (cfr. STCA del 28 gennaio 1999 nella causa __________ contro P. Sagl);
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- La petizione é parzialmente accolta.
§) Di conseguenza la __________ è condannata a versare all’Istituto collettore LPP fr. 69'778,20 a titolo di contributi previdenziali e spese dovuti per il periodo dal 1. dicembre 1998 al 30 giugno 2001 oltre a interessi del 5% dal 24 luglio 2001 su fr. 69'628,20.
§§) E' rigettata in via definitiva l'opposizione interposta al precetto esecutivo no. __________dell'Ufficio esecuzione e fallimenti di __________o, limitatamente all’importo di fr. 69'778.20 oltre a interessi del 5% dal 24 luglio 2001 su fr. 69'628,20.
2.- La tassa di giustizia e le spese per globali fr. 700.-- sono poste a carico della convenuta.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster