AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.2004.59
Data decisione, Autorità: 25.10.2004, IICCA
Titolo: licenziamento in tronco per aver svolto le ferie senza autorizzazione
Incarto n. 12.2004.59
Lugano 25 ottobre 2004/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente, Epiney-Colombo e Walser
segretario:
Bettelini
sedente per statuire nella causa inc. n. CL.2002.138 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 promossa, con istanza 4 dicembre 2002, da
AP 1 e AP 2 tutti rappr. dall'RA 1
contro
AO 1 rappr. dall' RA 2
in materia di contratto di lavoro (indennità per licenziamento ingiustificato) che il Segretario Assessore, con sentenza 30 dicembre 2003, ha integralmente respinto.
Appellanti le istanti, con appello 15 marzo 2004, le quali chiedono la riforma del primo giudizio nel senso di accogliere l'istanza e condannare la convenuta a versare a AP 1AP 1 l'importo di Fr. 3'892.30 e un'indennità ai sensi dell'art. 337c cpv. 3 CO ed alla AP 2o l'importo di Fr. 3'919.60, mentre la convenuta, con osservazioni all'appello 2 aprile 2004 ne chiede la reiezione.
Considerato che l'appello è stato introdotto tempestivamente poiché l'intimazione della sentenza subito dopo la sua emanazione è avvenuta in modo irrito ed il vizio è stato sanato con una corretta notifica alla rappresentante delle parti solo in data 5 marzo 2004 (cfr. ordinanza di stessa data del Segretario Assessore).
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti di causa
Considerato
in fatto ed in diritto
La lavoratrice ha contestato la legittimità del licenziamento affermando che aveva chiesto di potersi assentare dal lavoro il venerdì 2 agosto - approfittando così del precedente giorno festivo, per poter rientrare, già il 1 agosto nel proprio paese d'origine in __________ dove avrebbe poi trascorso tre settimane di vacanza, dal 5 al 26 agosto, già concordate - e che i responsabili della ditta le avevano concesso tale facilitazione per poi revocargliela pochi giorni prima della partenza. Partita ugualmente ne sono nate le conseguenze che ci occupano e la sua domanda giudiziale con la quale chiede il versamento dell'importo di Fr. 3'892.30 per la parte di stipendio del periodo di disdetta ordinaria non coperti dall'assicurazione disoccupazione oltre ad un'indennità ai sensi dell'art. 337c cpv. 3 CO e quella della AP 2 per un importo di Fr. 3'919.60 pari alle prestazioni erogate alla AP 1.
La ditta convenuta si è opposta alle pretese delle istanti ritenendo il licenziamento giustificato perché non avrebbe mai concesso alcuna autorizzazione ad assentarsi già il 2 agosto, del resto mai formalmente richiesta.
Il primo giudice, con il giudizio impugnato, ha ritenuto legittimo il licenziamento immediato della AP 1, respingendo così le pretese di pagamento del salario sino al termine ordinario di disdetta e dell'indennità ai sensi dell'art. 337c cpv. 3 CO.
Le istanti hanno chiesto la riforma del primo giudizio chiedendo l'accoglimento delle loro pretese.
Delle argomentazione delle parti si dirà, per quanto necessario, nelle successive argomentazioni di diritto.
In materia di ferie, il Tribunale federale ha già avuto modo di precisare che il fatto che il lavoratore prenda con propria decisione unilaterale delle vacanze, benché il datore di lavoro si sia opposto, costituisce, in linea di principio, una causa grave di risoluzione immediata del contratto di lavoro (DTF 108 II 303; non però se l'assenza è limitata a pochi giorni: JAR 1997 p. 203; cfr. Wyler, Droit du travail, Berna 2002, p. 257). Diverso è tuttavia il caso se le stesse sono state in precedenza autorizzate e successivamente il datore di lavoro revoca il suo consenso: in tal caso, secondo l'alta Corte, la rescissione immediata del contratto nei confronti del lavoratore che decide nondimeno di assentarsi in vacanza è considerata giustificata solo in casi eccezionali (JAR 1997 p. 165; cfr. Wyler, op. cit., p. 256), se la stessa avviene tempestivamente e il datore di lavoro può far valere un interesse attuale della ditta, prevalente a quello del lavoratore (JAR 1999 p. 203 con rif. a Rehbinder, Berner Kommentar, N. 12 ad art. 329c CO).
Inoltre un'anticipata partenza dal posto di lavoro rappresenta grave motivo di licenziamento solo in caso di recidiva e dopo avvertimento ma, in determinate circostanze, anche il primo episodio di assenza può legittimare il licenziamento in tronco quando è lesivo di una specifica ed espressa direttiva del datore di lavoro (Staehelin, Zürcher Kommentar, N. 19 ad art. 337 CO).
Ed è ciò che è capitato nella fattispecie concreta.
La mancanza della dipendente è ancor più grave perché non è il risultato di una sua intraprendenza solitaria ed individuale, ma è conseguente all'iniziativa collettiva di tre dipendenti, arrabbiate per non aver potuto fare il ponte il venerdì 2 agosto 2002 quando invece due altre loro colleghe dello stesso reparto avevano ottenuto tale concessione ed erano già state precedentemente favorite (teste __________).
Nemmeno risulta dagli atti che l'istante abbia fatto formale richiesta, come d'uso in ditta (teste __________), per aver un giorno di libero e men che meno che avesse espresso tale esigenza in funzione di poter prendere il bus che porta in __________ già il primo agosto senza dover attendere la partenza successiva dell'8 agosto. Ma anche se così fosse (e l'unico indizio riferito a questa intenzione ma non ad una richiesta precisa in tal senso al datore di lavoro è la testimonianza __________) nulla muta perché alla dipendente non mancava il tempo per organizzarsi diversamente nelle sue assenze e nei suoi recuperi di ore straordinarie, avvertendo di tale sua esigenza il datore di lavoro già al momento in cui aveva scelto il periodo di vacanza agli inizi di marzo 2002 (cfr. doc. 2). Si può allora pensare che, già al momento della scelta del periodo delle vacanze, l'istante, in cuor suo, avesse fatto affidamento sull'ottenimento del giorno di libero durante il ponte dopo la festività del 1° d'agosto.
La decisione dell'istante di non presentarsi al lavoro il 2 agosto 2002, disattendendo le direttive della datrice di lavoro, è quindi, nel caso di specie, particolarmente grave e giustifica, anche in relazione alla sua consapevolezza di mettere in difficoltà la ditta convenuta causando ritardi nella produzione (doc. 4), il licenziamento in tronco.
La sentenza del primo giudice, che ha valutato correttamente la situazione e le risultanze di causa, va così confermata.
L'appellante AP 1 contesta pure l'ammontare delle ripetibili che il primo giudice ha messo a suo carico poiché ritiene tale indennità eccessiva (Fr. 950.-) se confrontata con quella a carico della AP 2 (Fr. 350.-). Su questo punto l'appello è irricevibile poiché manca qualsiasi indicazione in punto alla somma della postulata riduzione (cfr. Cocchi/ Trezzini, CPC-TI, ad art. 309 m. 10).
L'appello di __________ AP 1 e della AP 2 è di conseguenza respinto.
Non si prelevano, stante la procedura in materia di controversie derivanti dal contratto di lavoro, tasse e spese mentre le appellanti sono tenute a versare alla controparte Fr. 400.- per ripetibili d'appello.
Per i quali motivi
visto l'art. 337 CO
dichiara e pronuncia
L'appello 15 marzo 2004 di __________AP 1 e della AP 2 è respinto.
Non si prelevano tasse o spese, mentre le appellanti verseranno alla AO 1 l'importo di Fr. 400.- per ripetibili.
Intimazione:
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster